INTRODUZIONE
La modifica del titolo V della nostra costituzione ha portato a una
profonda trasformazione, soprattutto per quanto concerne l‟art. 117,
da cui parte la mia analisi.
L‟art. 117 distingue: le materie di competenza esclusiva dello Stato, le
materie di competenza ripartita tra Stato e Regione e le materie di
competenza residuale della Regione.
Dal sopracitato articolo, tuttavia, derivano importanti implicazioni sul
piano del riparto delle funzioni legislative tra Stato e Regione, poiché
mentre detto articolo è stato chiaro nel caso della disciplina “governo
del territorio”, non lo è stato per le materie paesaggio (ambiente) e
beni culturali.
Nel nuovo articolo la tutela dell‟ambiente, dell‟ecosistema e dei beni
culturali sono materie di competenza esclusiva dello Stato, mentre la
valorizzazione dei beni culturali e ambientali sono materia di
competenza ripartita tra Stato e Regione. Una distinzione sottile
quanto opinabile, ma con lo scopo di far sì che la legislazione
protezionistica dello Stato non sia distorta.
Si ritiene che l‟analisi della strumentazione urbanistica e paesaggistica
sia necessaria per chiarire il loro ruolo e i deficit che incontrano
nell‟attuazione.
La Regione Toscana sensibile ai temi della protezione e
valorizzazione del territorio ha elaborato il piano di indirizzo
territoriale con valore di piano paesaggistico.
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Capitolo Primo
IL NUOVO ARTICOLO 117 DELLA COSTITUZIONE
1. Il riparto tra Stato e Regioni. Il nuovo art. 117 della
Costituzione
Con la legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 è stata riformata
la seconda parte del titolo V della Costituzione riguardante il sistema
delle autonomie locali e dei rapporti con lo Stato. La riforma ha
comportato la revisione degli articoli 114-133 della Carta
Costituzionale, ha trasformato la radice di tutto l‟assetto del governo
territoriale, sovvertendo i tradizionali rapporti tra centro e periferia.
La riforma rappresenta un importante avvicinamento compiuto tra il
cittadino nonché elettore ed il governo nonché i diversi livelli che lo
compongono. Il nuovo testo dell‟articolo 117 ha introdotto un
profondo cambiamento, all‟interno di esso sono definiti l‟ambito di
materie di potestà legislativa esclusiva spettante allo Stato, l‟ambito di
materie di potestà legislativa “concorrente” (materie sulle quali
l‟iniziativa legislativa spetta alle Regioni, salvo per la determinazione
dei principi fondamentali, riservata alla normativa dello Stato), infine
è stata attribuita alle Regioni la potestà legislativa residuale, cioè ogni
materia non espressamente riservata allo Stato.
Gli interessi pubblici detti “puri” nonché di difesa, sicurezza,
giustizia, politica estera, infrastrutture e reti di comunicazione, per
motivi di unità e uniformità sono oggetto di “definizione” statale. Le
materie oggetto di potestà legislativa concorrente sono incluse in un
elenco predefinito. Sia la legge statale sia quella regionale incontra gli
stessi limiti cioè il rispetto della Costituzione e dell‟ordinamento
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Comunitario. La determinazione delle materie di potestà legislativa
residuale delle Regioni non è stata facile. Esse si possono leggere in
via interpretativa, ma con molte sfumature. Le materie riguardano
innanzitutto la polizia amministrativa locale, l‟istruzione e la
formazione professionale, mancano nell‟elenco dell‟art. 117 (quindi
dovrebbero spettare alle Regioni) l‟industria, il commercio, il turismo,
l‟agricoltura, l‟artigianato, le politiche riguardanti il lavoro, l‟edilizia
e l‟urbanistica, le reti di trasporto, navigazione e aeroporti delle
Regioni, inoltre vi sono le materie del vecchio art. 117 che erano di
potestà legislativa concorrente, con la riforma non sono più elencate
in tale competenza, esse sono: l‟ordinamento degli uffici ed enti
amministrativi della Regione, musei, biblioteche, mercati e fiere
locali, acquedotti, acque minerali e termali. Per esempio, però, i lavori
pubblici non elencati nell‟art. 117, non sono oggetto di potestà
legislativa residuale della Regione, perché essi si qualificano a
seconda dell‟oggetto al quale afferiscono, quindi, di volta in volta
possono essere definiti oggetto di potestà legislativa esclusiva dello
Stato oppure di potestà legislativa concorrente.
L‟ambito regionale con la riforma, comunque, è divenuto quello
legislativamente più rilevante, mentre ai Comuni spettano le funzioni
amministrative (Art. 118). La distinzione tra urbanistica ed altre
discipline che hanno ad oggetto il territorio, si è andata nel tempo
attenuandosi, soprattutto per quanto riguarda il paesaggio. Nell‟art.
117 il territorio è considerato come un aspetto specifico e particolare,
da governare a livello regionale nel rispetto delle esigenze di tutela
dell‟ambiente contemporaneamente alla valorizzazione dei beni
ambientali. Con il nuovo art. è avvenuta un‟inversione dell‟ordine
gerarchico, nel senso che il valore di vertice non è più il territorio, ma
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l‟ambiente.
2. Il concetto di urbanistica, componente del governo del
territorio. Storia ed evoluzione di tale concetto
Con la revisione della parte seconda del titolo V della Costituzione il
nuovo testo dell‟articolo 117 utilizza il termine “governo del
territorio”: materia di legislazione concorrente ripartita tra Stato e
1
Regione. Esso costituisce un ambito competenziale al cui interno vi
sono discipline caratterizzate da un legame indissolubile con il
territorio cioè l‟urbanistica (che attiene alla disciplina dei piani
regolatori), l‟edilizia (che riguarda essenzialmente il controllo
dell‟attività edilizia attraverso la disciplina dei relativi permessi) fra
cui l‟edilizia pubblica residenziale (gli interventi per realizzare il c.d.
diritto alla casa) e l‟espropriazione, limitatamente ai suoi profili
strumentali al governo del territorio (ad esempio espropriazioni
finalizzate all‟urbanizzazione, all‟attuazione di determinate previsioni
dei piani regolatori, ecc..) e la difesa del suolo (che riguarda la
gestione del patrimonio idrico, in cui le principali funzioni sono
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attribuite alla Regione ed all‟Autorità di bacino. Ad assumere un
ruolo rilevante è il piano di bacino, strumento che sovrappone le sue
prescrizioni a quelle dei piani regolatori). Essi sono, secondo la Corte
Costituzionale, “finalizzati alla conservazione dinamica del suolo
attraverso l’imposizione di vincoli e di opere a carattere idraulico,
idraulico-agrario e forestali” (che Regioni e Comuni sono tenuti a
osservare ed eseguire). Con la nuova denominazione della materia
1
Cfr. SALVIA, “Manuale di diritto urbanistico”, Cedam, Padova, 2008, pag. 21
2
In questo senso si veda STELLA RICHTER, “I principi del diritto urbanistico”, Giuffrè,
Milano, 2006, pag. 28.
L‟attribuzione delle funzioni alla Regione ha una origine recente, precedentemente appartenevano
allo Stato. Con il decreto n. 112 del 1998 molte funzioni sono state trasferite alla Regione, oltre
all‟Autorità di bacino.
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“governo del territorio” si è voluto soltanto allargare l‟orizzonte verso
la totalità del territorio, ma ciò che manca è una definizione
contenutistica più ampia e questo è dovuto essenzialmente alle diverse
componenti che costituiscono la materia (discipline a se stanti). Una
prima definizione (metagiuridica) qualifica l‟urbanistica come la
disciplina avente ad oggetto specifico la città, di cui studia i modi di
sviluppo e le leggi di funzionamento e di cui progetta in tutto o in
parte il rinnovamento e la crescita. Una seconda definizione giuridica
(concetto più ampio) la definisce non solo come disciplina della città,
ma del governo del territorio comunale, sia nella parte urbana sia extra
urbana. La nozione di urbanistica nel tempo si è andata ampliando (e
questo è dovuto a una sua trasformazione) a partire dalla legge
urbanistica generale del 17 agosto 1942 n. 1150 che definiva il suo
oggetto come l‟attività concernente “l’assetto e l’incremento edilizio
dei centri abitati”, conseguentemente la Corte Costituzionale nel
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dicembre del 1982 afferma “…l’urbanistica comprende tutto ciò che
concerne l’uso del territorio (e non solo degli aggregati urbani) ai
fini della localizzazione e tipizzazione degli insediamenti di ogni
genere con le relative infrastrutture”. Già Predieri, all‟interno di un
suo saggio del 1963, aveva osservato che la caratteristica essenziale
della pianificazione urbanistica è quella di “affrontare i problemi con
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caratteristiche di globalità, non di settorialità”.
Richter, all‟interno di un suo saggio, afferma che: “Diritto
dell’urbanistica debba ritenersi equivalente al diritto del governo del
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territorio”.
3
In dottrina si veda Corte costituzionale 29 dicembre 1982 n. 239
4
In questo senso si veda PREDIERI “Pianificazione e costituzione”, Comunità, Milano, 1963
5
STELLA RICHTER, “I principi del diritto urbanistico”, Giuffrè, Milano, 2006
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Il diritto urbanistico è:
1. Mutevole: perché i problemi posti degli insediamenti abitativi e
non, nel tempo sono cambiati ed è mutato il modo di affrontarli, ecco
perché è stata cambiata spesso la normativa. Inoltre, le prescrizioni
concernenti le varie parti del territorio devono corrispondere alle
previsioni ed esigenze del momento, senza però impedire la
soddisfazione delle esigenze future della collettività;
2. Discriminatorio: perché si crea un‟incompatibilità tra i principi di
eguaglianza dei cittadini e l‟imparzialità dell‟azione della pubblica
amministrazione;
3. Differenziato: perché deve adattarsi alle esigenze geografiche,
sociali ed economiche di ciascun luogo, visto che il nostro paese
presenta grandi diversità;
4. Complesso: perché insieme alle regole urbanistiche ci sono norme
appartenenti ad altri rami del diritto che riguardano anch‟esse la sorte
del medesimo territorio.
Nasce così il problema della definizione di urbanistica e dei suoi
rapporti con discipline che si sovrappongono come quelle che
riguardano la tutela dei beni culturali e dell‟ambiente, le opere
pubbliche e la difesa del suolo.
Oggi, la difesa dei beni di interesse collettivo, detti anche interessi
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differenziati, costituisce prerogativa dell‟urbanistica, anche se
esistono più mirate discipline che affidano la cura di questi interessi
ad altre amministrazioni (Soprintendenze ai beni culturali, Ministero
dell‟ambiente, ecc.) ed a procedimenti diversi da quelli urbanistici.
6
Nel senso che, “si tratta di interessi territoriali, cioè diversi dall‟urbanistica quali paesaggio,
ambiente, parchi, ecc.”, si veda TORREGROSSA, “il piano regolatore generale fra mito e
realtà”, in Riv. Giur. Edil., Padova, 1992
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