6
I. TIPOLOGIE DI ACQUA IN
BOTTIGLIA E RELATIVE
NORMATIVE
Prima di addentrarci nell’analisi del mercato delle acque minerali, occorre specificare che esistono
tre tipologie di acqua imbottigliata destinate alla vendita a scaffale:
1) Acque minerali,
2) Acque di sorgente,
3) Acque “destinate al consumo umano”, ovvero “potabili”.
Queste categorie di acqua in bottiglia differiscono per origine, effetti sulla salute ed eventuali
trattamenti cui possono essere soggette prima di venire immesse nei loro contenitori. Ognuna di
queste tipologie è regolata da una differente normativa.
1.1 ACQUE MINERALI
Il D.Lgs. 176/2011 (che recepisce la direttiva comunitaria n. 2009/54/CE, che abroga il D.Lgs. 105
del 25/01/1992 e il D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 339) fissa i vincoli relativi all’impiego e alla
commercializzazione delle acque minerali naturali.
Secondo il decreto, vengono considerate acque minerali naturali “le acque che originano da una
falda
1
o da un giacimento sotterraneo
2
, che provengono da una o più sorgenti naturali
3
o perforate
4
e
che hanno caratteristiche igieniche particolari e, eventualmente, proprietà favorevoli alla salute”
5
. Il
decreto prosegue col distinguere le acque minerali naturali dalle ordinarie acque potabili “per la
purezza originaria e sua conservazione, per il tenore in minerali, oligoelementi o altri costituenti e,
eventualmente, per taluni loro effetti” e col ricordare che debbono essere tenute al riparo da ogni
1
Costituita da acqua sotterranea trattenuta in uno strato di roccia porosa fessurata, generalmente racchiusa fra terreni
impermeabili (cit. Enciclopedia Treccani).
2
Giacimento Concentrazione di minerali (solidi, liquidi, gassosi), formatisi in seguito a processi naturali, chimici, fisici
o organici, all’interno o all’esterno della crosta terrestre (cit. Enciclopedia Treccani).
3
Sorgenti in cui l’acqua affiora in superficie in modo naturale.
4
Sorgenti in cui l’acqua raggiunge la superficie non in modo naturale, ma tramite perforazioni.
5
D.Lgs. 176/2011, Art. 2, comma 1.
7
rischio di inquinamento
6
. Le proprietà delle acque minerali devono essere analizzate dal punto di
vista:
a) geologico e idrogeologico,
b) organolettico, fisico, fisico-chimico e chimico,
c) microbiologico,
d) se necessario, farmacologico, clinico e fisiologico
7
.
Il decreto continua ricordando che “la composizione, la temperatura e le altre caratteristiche
essenziali delle acque minerali naturali debbono mantenersi costanti alla sorgente nell'ambito delle
variazioni naturali, anche in seguito ad eventuali variazioni di portata”
8
.
Le acque minerali naturali devono essere imbottigliate così come sgorgano dalla sorgente e nelle
sue prossimità
9
, questo significa che non possono essere operati trattamenti volti a modificare il
microbismo
10
dell’acqua minerale naturale, quali per esempio i trattamenti di potabilizzazione o
l’aggiunta di sostanze battericide o batteriostatiche
11
.
Il trasporto di acqua minerale in recipienti che non siano quelli che verranno posti a scaffale per la
vendita al consumatore finale è vietato, così come l’utilizzo di dispositivi di chiusura che non
garantiscano la tutela da rischi di contaminazione, falsificazione e fuoriuscita
12
.
Questo decreto lascia inalterato l’iter burocratico necessario per ottenere il permesso
all’imbottigliamento: è obbligatorio il riconoscimento dell’acqua con decreto del Ministero della
Salute, l’ottenimento di una concessione mineraria allo sfruttamento della sorgente e un permesso
all’imbottigliamento da parte degli organi regionali competenti
13
.
Le novità introdotte dal decreto, invece, riguardano:
1. l’applicabilità delle norme vigenti in materia di materiali e oggetti destinati al contatto
alimentare,
2. la valutazione delle caratteristiche microbiologiche che dovrà tenere conto anche delle
ricerche previste dalla direttiva 2009/54,
3. l’eliminazione del limite di due litri per i recipienti delle acque minerali, che quindi
potranno essere commercializzate anche nei boccioni.
14
6
D.Lgs. 176/2011, Art. 2, comma 2.
7
D.Lgs. 176/2011, Art. 2, comma 3.
8
D.Lgs. 176/2011, Art. 2, comma 4.
9
Acque Minerali Italiane in bottiglia, di Alessandro Zanasi e Silvia Parola, ed. Hoepli, 2013, pag. 4.
10
Nel linguaggio medico, presenza di flora microbica, patogena o no, in un organismo o distretto organico (cit.
Treccani).
11
Qualsiasi agente chimico, fisico o anche biologico, che distrugga i batteri, in particolare quelli patogeni (cit.
Treccani).
12
Acque Minerali Italiane in bottiglia, di Alessandro Zanasi e Silvia Parola, ed. Hoepli, 2013, pag. 5.
13
Acque Minerali Italiane in bottiglia, di Alessandro Zanasi e Silvia Parola, ed. Hoepli, 2013, pag. 4-5.
14
Acque Minerali Italiane in bottiglia, di Alessandro Zanasi e Silvia Parola, ed. Hoepli, 2013, pag. 5.
8
2. ACQUE DI SORGENTE
Il D.Lsg. 176/2011 definisce acque di sorgente (o spring waters) quelle “acque destinate al
consumo umano, allo stato naturale e imbottigliate alla sorgente, che, avendo origine da una falda o
giacimento sotterraneo, provengano da una sorgente con una o più emergenze naturali o
perforate”
15
.
L’analisi delle caratteristiche geologiche, idrogeologiche e microbiologiche viene eseguita
seguendo i parametri stabiliti per le acque minerali naturali
16
.
L’iter burocratico per ottenere il permesso d’imbottigliamento è il medesimo che si deve seguire per
le acque minerali naturali
17
e, come quest’ultime, non possono essere sottoposte a trattamenti di
potabilizzazione
18
. Inoltre valgono le stesse direttive delle acque minerali per il trasporto e i
dispositivi di chiusura delle bottiglie che contengono acque di sorgente
19
.
A differenza delle acque minerali, alle acque di sorgente non possono essere attribuite indicazioni
salutistiche, che sono prerogativa esclusiva delle minerali
20
.
3. ACQUE “DESTINATE AL CONSUMO UMANO” (POTABILI)
La possibilità di commercializzare l’acqua potabile, ovvero “acqua destinata al consumo umano”, è
stata introdotta dal D.Lgs. 31/2001, che ne prevede la distribuzione a mezzo di bottiglie o boccioni.
In base a questo decreto, per “acqua destinata al consumo umano” si intendono le acque trattate o
non trattate, destinate a un uso potabile, utilizzate per la preparazione di cibi e bevande, o per altri
usi domestici, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione,
mediante cisterne, in bottiglie o in contenitori
21
.
Il decreto stabilisce che “le acque destinate al consumo umano devono essere salubri e pulite”
22
e
non devono contenere parassiti e microrganismi, né altre sostanze, in quantità o concentrazioni tali
da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana
23
.
15
D.Lgs. 176/2011, Art. 20, comma 1.
16
D.Lgs. 176/2011, Art. 20, comma 2.
17
D.Lgs. 176/2011, Art. 21.
18
D.Lgs. 176/2011, Art. 24.
19
D.Lgs. 176/2011, Art. 25.
20
Acque Minerali Italiane in bottiglia, di Alessandro Zanasi e Silvia Parola, ed. Hoepli, 2013, pag. 5.
21
D.Lgs. 31/2001, Art. 2.
22
D.Lgs. 31/2001, Art. 4, comma 1.
23
D.Lgs. 31/2001, Art. 4, comma 2-3.
9
A differenza delle acque minerale, per le acque potabili il decreto stabilisce delle concentrazioni
massime ammissibili per alcuni Sali, un valore consigliato di 1500 mg/l per il residuo secco
24
e un
range tra 15 e 50 gradi francesi per la durezza
25
.
Fig.1 Sintesi delle caratteristiche delle acque minerali, di sorgente e potabili
24
Detto anche residuo fisso, indica la quantità di sostanza solida perfettamente secca che rimane dopo aver fatto
evaporare in una capsula di platino, previamente tarata, una quantità nota di acqua precedentemente filtrata.
25
Si intende un valore che esprime il contenuto di ioni di calcio e magnesio (provenienti dalla presenza di sali solubili
nell'acqua) oltre che di eventuali metalli pesanti presenti nell'acqua.
CARATTERISTICHE DELLE ACQUE MINERALI, DI SORGENTE E POTABILI
Acque minerali naturali
Origine profonda e protetta
Batteriologicamente pure all'origine
Non possono subire trattamenti di potabilizzazione
Composizione chimica costante
Confezionamento così come sgorgano dalla sorgente
Possibilità di attribuzione di proprietà favorevoli alla salute
Proprietà favorevoli in etichetta e in pubblicità
Obbligo di riportare i dati analitici in etichetta
Acque di sorgente
Origine profonda e protetta
Batteriologicamente pure all'origine
Non possono subire trattamenti di potabilizzazione
Confezionamento così come sgorgano dalla sorgente
Non possono essere attribuite loro proprietà salutistiche
I parametri chimici sono quelli delle acque potabili
Possibilità di riportare i dati analitici in etichetta
Acque potabili
Origine non necessariamente da falda acquifera profonda
Salubri e pulite
Possono subire trattamenti di potabilizzazione prima del confezionamento
Non possono essere attribuite loro proprietà salutistiche
Possibilità di riportare i dati analitici in etichetta
Etichettatura e pubblicità tale da non creare confusioni con le acque minerali naturali
10
4. L’ETICHETTA DELLE ACQUE MINERALI
In base al D.Lgs. 176/2011, l’etichetta di un’acqua minerale deve contenere un insieme di
informazioni utili al consumatore e volte ad aiutarlo a scegliere tra i vari prodotti in modo
consapevole e attento.
4.1 LE INFORMAZIONI OBBLIGATORIE
Sulle etichette o sui recipienti che contengono acque minerali devono essere riportate le seguenti
informazioni:
“acqua minerale naturale” integrata, eventualmente, con l’indicazione relativa al contenuto
di gas (“totalmente degassata”, “parzialmente degassata” o “rinforzata col gas della
sorgente”, “aggiunta di anidride carbonica”, “naturalmente gassata” o “effervescente
naturale”),
la denominazione dell’acqua minerale naturale, il nome della sorgente e il luogo di
utilizzazione,
la segnalazione dettagliata dei componenti caratteristici, risultante dalle analisi effettuate,
la data in cui sono state eseguite le analisi ufficiali riportate sull’etichetta,
il contenuto nominale,
il titolare del provvedimento di autorizzazione all’imbottigliamento,
il termine minimo di conservazione,
la dicitura di identificazione del lotto,
informazioni circa gli eventuali trattamenti di abbattimento del contenuto di arsenico e ferro,
le eventuali controindicazioni.
In più, sull’etichetta devono essere riportate le indicazioni circa la ragione sociale del produttore (o
del confezionatore o del distributore), la sede dello stabilimento d’imbottigliamento, le modalità di
conservazione del prodotto e i consigli per lo smaltimento del contenitore, secondo quanto prevede
la vigente normativa in materia di derrate alimentari
26
.
4.2 LE INFORMAZIONI FACOLTATIVE
Sulle etichette è possibile inoltre citare le seguenti informazioni
27
:
la classificazione, effettuata in base al residuo fisso
28
,
26
Acque Minerali Italiane in bottiglia, di Alessandro Zanasi e Silvia Parola, ed. Hoepli, 2013, pag. 6-7.
27
Acque Minerali Italiane in bottiglia, di Alessandro Zanasi e Silvia Parola, ed. Hoepli, 2013, pag. 7.
11
l’indicazione di un determinato elemento se presente in quantità elevata (“Contenente
bicarbonato”, se il tenore di bicarbonato è superiore a 600 mg/l; “Solfata”, se il tenore dei
solfati è superiore a 200 mg/l; “Clorurata”, se il tenore di calcio è superiore a 150 mg/l;
“Magnesiaca”, se il tenore di magnesio è superiore a 50 mg/l; “Fluorata” o “Contenente
fluoro”, se il tenore di fluoro è superiore a 1 mg/l; “Ferruginosa” o “Contenente ferro”, se il
tenore di ferro bivalente è superiore a 1 mg/l; “Acidula”, se il tenore di anidride carbonica
libera è superiore a 250 mg/l; “Sodica” , se il tenore di sodio è superiore a 200 mg/l),
la menzione “indicata per le diete povere di sodio”, se il tenore del sodio è inferiore a 20
mg/l,
“microbiologicamente pura”
29
,
una designazione commerciale,
le indicazioni favorevoli alla salute, se menzionate nel decreto di riconoscimento (“può
avere effetti diuretici”, “può avere effetti lassativi”, “indicati per l’alimentazione dei
lattanti”, “indicata per la preparazione degli alimenti dei lattanti”, “stimola la digestione”,
“può favorire le funzioni epatobiliari
30
”).
4.3 IL TMC
Il TMC (ovvero Termine Minimo di Conservazione) indica la data entro la quale il prodotto
conservato in condizioni adeguate mantiene le sue proprietà specifiche, con la dicitura “da
consumarsi preferibilmente entro…”.
Questo termine non è stabilito da nessuna norma o decreto e può variare in modo discrezionale in
base ai diversi contenitori. Solitamente, però, le aziende attribuiscono un TMC dai 12 ai 24 per le
acque minerali naturali, mentre per le acque frizzanti il TMC indicato va dai 12 ai 18 mesi.
Esistono diverse modalità tecniche per indicare il TMC e il lotto sull’etichetta o sul contenitore:
fresatura delle apposite caselle di etichette prestampate (molto utilizzato in passato, oggi
impiegato da alcune aziende per i contenitori in vetro),
stampigliatura a getto d’inchiostro sul tappo/corpo o sull’etichetta,
stampigliatura laser sul corpo della bottiglia.
31
28
La quantità di sostanza solida perfettamente secca che rimane dopo aver fatto evaporare in una capsula di platino una
quantità nota di acqua precedentemente filtrata.
29
Si intende l’acqua che, pur contenendo un quantitativo minimo di flora endogena, non presenta microrganismi indice
di contaminazione della falda potenzialmente dannosi per l’organismo.
30
Relativo al fegato e alle vie biliari.
31
Acque Minerali Italiane in bottiglia, Alessandro Zanasi e Silvia Parola, ed. Hoepli, 2013, pag. 8.