La propensione all’apertura dei mercati, ha indotto le vecchie imprese
monopolistiche ad adottare strategie di diversificazione settoriale, in modo da
reinvestire i surplus di liquidità, derivanti da disinvestimenti obbligati dalla
nuova disciplina.
Il fenomeno ha portato alla creazione delle c.d. multiutiltis, ossia di
soggetti in grado di offrire più servizi, alla stessa clientela.
L’obbiettivo di questo lavoro è stato quello di studiare i settori di pubblica
utilità, in particolare, quello dell’energia e dei servizi idrici, esaminati in
dettaglio nel primo capitolo, e le cause della generalizzata tendenza delle public
utility a diventare multiutiltity.
Ci si è posti il fine di determinare con giudizio critico, gli effetti della
liberalizzazione, attraverso lo studio di un caso concreto: - Acea S.p.A. di Roma,
descritta nel secondo capitolo.
Inoltre si è cercato, nel terzo capitolo, attraverso lo studio dei bilanci, di
individuare le strategie messe in atto dal gruppo, e come questo abbia deciso di
rispondere alla liberalizzazione del mercato.
Infine nel quarto capitolo, sono stati riportati gli effetti conseguiti da tali scelte
strategiche, esponendo in breve, le conseguenze sia sul paino concorrenziale, che
in quelle strutturali del gruppo.
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CAPITOLO PRIMO
I SERVIZI PUBBLICI
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1. CAPITOLO - I SERVIZI PUBBLICI
1.1. GENERALITA’ SUI SERVIZI PUBBLICI
Il servizio pubblico può essere definito come quell’ attività amministrativa
svolta dalla Pubblica Amministrazione per il soddisfacimento immediato e
diretto di interessi della collettività.
Tale attività si caratterizza in quanto:
a) Non è espressione di poteri autoritativi dell’Amministrazione;
b) Consiste nell’esercizio di un’attività materiale nei confronti di una
collettività indeterminata secondo criteri di doverosità, universalità ed
accessibilità;
c) Viene espletata attraverso un’organizzazione complessa che sempre più
diffusamente assume dimensioni imprenditoriali.
Tuttavia, non esiste nell’ambito delle prescrizioni di legge una esplicita
definizione di servizio pubblico. Così, da oltre un secolo, la dottrina ha provato a
sopperire a tale mancanza, elaborando una serie di teorie volte a delineare il
concetto di servizio pubblico.
La teoria soggettiva del servizio pubblico, sviluppata agli inizi del XX secolo in
corrispondenza dei processi di nazionalizzazione e municipalizzazione dei servizi
pubblici, focalizza l’attenzione sull’aspetto soggettivo dell’imputazione del
servizio all’Amministrazione. Essa prevede che elemento qualificante della
nozione di servizio pubblico, sia l’assunzione e la gestione, da parte di un
pubblico potere, di una determinata attività. Pertanto, secondo questa corrente di
pensiero, per servizio pubblico, va inteso l’esercizio da parte di un soggetto
pubblico, in modo diretto o attraverso specifiche articolazioni (quali le aziende
autonome o mediante affidamento in concessione) di un’attività imprenditoriale,
offerta in modo indifferenziato al pubblico.
Tale impostazione ha incontrato tuttavia subito critiche; a contraddire la
“nozione soggettiva” ci sono, da un lato, le attività d’impresa che
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l’Amministrazione pone in essere nei settori più vari ma che spesso non hanno
alcuna connessione con le finalità proprie dei servizi pubblici, e, dall’altro, le
attività che hanno caratteristiche materiali perfettamente simili ai servizi
pubblici, ma che sono gestite da privati e non da un’Amministrazione.
La teoria oggettiva del servizio pubblico ricomprende nel concetto di
servizio, le attività in base alla loro rispondenza ad una pubblica utilità ed un
pubblico interesse, a prescindere dalla natura (pubblica o privata) del soggetto
che pone in essere la stessa. In questo senso sembra potersi individuare nel
servizio pubblico, l’attività che si riferisce ai fini assunti dallo Stato e dagli enti
locali territoriali come propri, in quanto rispondenti ad esigenze di pubblica
utilità.
Secondo l’interpretazione più accreditata, tale concezione sembra trovare
conferma anche nella Carta costituzionale, che ha chiarito come esistano attività
qualificabili oggettivamente come servizi pubblici essenziali e che proprio in
ragione della loro natura possono essere riservate o trasferite allo Stato o ad enti
pubblici. Da quanto disposto dagli art. 41 e 43 della Costituzione, emergerebbe
poi, che per servizio pubblico deve intendersi, indipendentemente dal soggetto
che la pone in essere, ogni attività economica, pubblica o privata, sottoposta ai
programmi e ai controlli ritenuti dalla legge opportuni per indirizzarla e
coordinarla a fini sociali.
Ciò che rileva è dunque l’attività e la sua attitudine a soddisfare un
interesse di carattere generale, indipendentemente dalla natura pubblica o meno
del soggetto titolare della stessa.
Tuttavia, anche la teoria oggettiva non è esente da critiche, sia per la sua
eccessiva ampiezza, sia per la sua ambiguità. Infatti, l’indeterminatezza delle
fattispecie che possono essere ricompresse nella definizione finiscono per
ricondurre nella nozione di servizio pubblico situazioni non omogenee,
riducendo così l’utilità della categoria individuata.
Nell’orientamento recente, l’aspetto soggettivo è stato individuato non
tanto nel momento della gestione, che come detto può essere affidata a soggetti
privati, quanto nel dato finalistico che caratterizza i servizi pubblici.
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Il servizio pubblico va così definito come attività che l’ente assume e
considera propria nell’ambito dei compiti istituzionali, perché connessa
all’esigenza di sviluppo della collettività, potendo, nel successivo momento della
gestione, essere svolta da un soggetto terzo sulla base di no specifico atto di
affidamento da parte dell’Amministrazione.
In conclusione, tale approccio ritiene che il rilievo soggettivo del servizio
pubblico non derivi dalla natura del gestore, ma dalla necessaria presenza, non in
alternativa, della seguenti circostanze:
a) imputabilità o titolarità del servizio alla P.A. che ha istituito il servizio o
alla quale lo stesso è stato assegnato dal legislatore;
b) finalità alle quali il servizio risponde, perché riferito alle esigenze della
collettività;
c) presenza di un’organizzazione del servizio in grado di assicurare
determinate modalità di gestione.
1.2. I SERVIZI PUBBLICI LOCALI
Con riferimento agli enti territoriali, nell’ambito del concetto generale di
servizio pubblico, è individuabile quello di servizio pubblico locale.
L’art. 112 del Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L. - D.Lgs: 267/00) stabilisce
che «Gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, provvedono alla
gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed
attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e
civile delle comunità locali».
La nozione di servizio pubblico è ampia, comprendendo non solo le
attività imprenditoriali, portatrici di utilità in favore dell’utenza, ma anche attività
non imprenditoriali dirette a promuovere lo sviluppo economico e sociale di una
comunità locale.
L’art. 112 del T.U.E.L. definisce in maniera residuale il servizio pubblico
locale, evitando ogni catalogazione o elencazione tassativa. I servizi pubblici
vengono definiti dalla combinazione di elementi oggettivi e finalistici. Il
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soddisfacimento di uno specifico bisogno della propria comunità diviene il
momento centrale della scelta dell’ente locale di erogare un determinato servizio
pubblico.
L’Ente Locale deve, pertanto, effettuare una preventiva valutazione degli
interessi presenti sul proprio territorio, verificando le condizioni di sussistenza
per l’assunzione del servizio.
Viene dunque lasciata all’ente locale la più ampia discrezionalità
nell’attribuzione della qualifica di “servizio pubblico” a determinate prestazioni,
in relazione al contesto storico e ambientale. I settori d’intervento sono
individuati in base agli obiettivi che l’Ente Locale ravvisa nello sviluppo
economico e civile delle comunità locali.
Sul piano operativo l’istituzione e l’organizzazione di un nuovo servizio
pubblico, è rimessa alla deliberazione del consiglio comunale, con le modalità ed
il quorum, fissati dallo statuto dell’ente locale in oggetto. Quest’ultimo, tuttavia,
nell’esercizio della propria discrezionalità relativa all’istituzione di un nuovo
servizio pubblico, deve tener conto anche della compatibilità dei costi del
servizio con le risorse finanziarie disponibili, e dell’eventuale previsione
normativa di un obbligo di istituire alcuni servizi obbligatori ed indispensabili.
Provando a tracciare un quadro di sintesi, un servizio pubblico assume la
denominazione di locale quando è caratterizzato dai seguenti elementi:
a) imputabilità all’ente locale del servizio;
b) oggetto del servizio consistente nella produzione di beni ed attività
destinati alla comunità locale;
c) scopo consistente nella realizzazione di fini sociali e nella promozione e
sviluppo delle comunità locali.
Sul piano operativo l’ente locale, titolare del servizio, da erogatore diretto dei
servizi assume le vesti di regolatore, con compiti di indirizzo e controllo
sull’erogazione del servizio.
Sotto il profilo organizzativo si affermano progressivamente l’utilizzo da
parte dell’Ente Locale di strumenti societari per la gestione dei servizi. L’ente
locale costituisce società di capitali per erogare servizi sempre più complessi e
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per soddisfare al meglio le esigenze degli utenti della propria comunità
territoriale. Altra modalità prevista è la partecipazione dell’Ente Locale a società
miste per la gestione di servizi. In tal modo radica il modello di un partenariato
pubblico privato nel sistema dei servizi in grado di garantire gestioni più
dinamiche ed efficaci dei servizi affidati. I rapporti tra l’Ente affidante e le
società partecipate viene a strutturarsi in coerenza al principio di corrispondenza
tra obiettivi qualitativi e quantitativi di gestione e responsabilità.
1.3. IL SETTORE DELL’ENERGIA ELETTRICA
1.3.1. EVOLUZIONE NORMATIVA DEL SETTORE
Non volendo, questa essere una dissertazione sull’evoluzione della
disciplina giuridica che nel tempo ha regolamentato il settore dell’energia
elettrica, si riporta sotto, uno schema di sintesi per descriverne i passaggi
fondamentali :
EVOLUZIONE SETTORE DELL’ENERGIA ELETTRICA
Fino al 1962 Le attività di produzione, trasporto, distribuzione di energia elettrica erano
libere
L.n.1643/62 Con questa legge viene istituita l’ENEL con esercizio di esclusiva nel
territorio nazionale di:
x Produzione
x Importazione/esportazione
x Trasporto
x Trasformazione
x Distribuzione
x Vendita
L.n.393/75 Si attenua l’esclusiva dell’Enel, attraverso questa legge si permette ai
comuni di produrre elettricità mediante fonti rinnovabili e cogenerazione.
L.n.308/81 Avvia il processo di liberalizzazione della produzione di elettricità da fonti
rinnovabili o assimilate con impianti di potenza minori a 3 MW.
L.n.9/91 Si da maggiore liberalizzazione e una più ampia concorrenza.
D.l. 333/92
Convertito
L.359/92
Trasformazione di ENEL in S.p.A.e passaggio da riservatorio a
concessionario
Tab.1
11
L.481/95 Viene istituita l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG), resa
operativa dall’aprile 1997.
Direttiva
96/92/CE
Emanata al fine di liberalizzare il mercato dell’energia elettrica, basato su
standard comuni.
D.l.G. n.79
del 16/03/92
Con tale decreto, conosciuto come decreto Bersani, l’Italia recepisce la
direttiva 96/92/CE, prevedendo la liberalizzazione del mercato dell’energia
elettrica.
1.3.2. LA BORSA ELETTRICA
Il mercato elettrico in Italia nasce per effetto del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79 (d.lgs. n. 79/99), nell’ambito del processo di recepimento della
direttiva comunitaria sulla creazione di un mercato interno dell’energia
(96/92/CE).
Grazie a tale decreto dal 31 dicembre 2004 anche la domanda è stata
ammessa al mercato come stabilito dalla Direttiva Ministeriale del 24 dicembre
2004 (la cosiddetta “domanda attiva”), permettendo così a tutti gli operatori
interessati di approvvigionarsi direttamente in borsa.
Per i clienti domestici l’Acquirente Unico continuerà ad assicurare la
copertura del loro fabbisogno, minimizzando i costi ed i rischi di
approvvigionamento anche tramite acquisti diretti sulla borsa dell’energia.
La novità più importante dovuta alla partecipazione attiva della domanda
in borsa riguarda, in particolare, la possibilità per i grossisti ed i grandi
consumatori di acquistare direttamente in borsa l’energia loro necessaria e
l’obbligo di programmare, su base oraria il proprio profilo di prelievo.
Come in altre esperienze internazionali, la creazione di un mercato
corrisponde a due esigenze ben precise:
• promuovere, secondo criteri di neutralità, trasparenza ed obiettività, la
competizione nelle attività di produzione e di compravendita di energia elettrica
attraverso la creazione di una “piazza del mercato”;
• assicurare la gestione economica di una adeguata disponibilità dei servizi di
dispacciamento.
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