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all’interno dei laboratori
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dell’Università.
Una delle più importanti misure per la protezione della salute e della
sicurezza dei lavoratori introdotta dal D.Lgs 626/94 è la valutazione dei
rischi, essa rappresenta l’asse portante della nuova filosofia in materia di
tutela e salute dei lavoratori.
Il D.Lgs. 626/94 prevede fra le misure di tutela l’ “ Informazione e
Formazione” ( Art. 3 comma 1 lettera s [D.Lgs 626/94]) e “ L’eliminazione
dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progetto tecnico
e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo” ( Art.3 comma 1 lettera
b [ D.Lgs 626/94] ).
Uno dei possibili metodi per la “ Riduzione al minimo dei rischi” è l’utilizzo
delle procedure.
Le procedure permettono di identificare con esattezza le modalità con cui
devono essere effettuate le operazioni al fine di prevenire o ridurre i rischi
legati alla sicurezza.
In questo lavoro di tesi andremo a progettare le procedure di lavoro per i
Laboratori situati all’interno del “Dipartimento di Sistemi Elettrici e
Automazione “ denominati “ Laboratorio Misure ed Informatica“ e “
Macchine Statiche e Rotanti “.
Il Laboratorio “ Misure ed Informatica “ è situato al primo piano del
Dipartimento di “ Sistemi Elettrici ed Automazione”.
All’interno di esso vengono svolte attività di didattica, di ricerca e di
servizio le quali comportano l’utilizzo di macchine, di apparecchi ed
attrezzature di lavoro.
All’interno del Laboratorio è presente un soppalco che viene utilizzato
prevalentemente come magazzino per lo stoccaggio delle attrezzature di
lavoro, l’accesso è garantito da una scala a chiocciola. Il Laboratorio è
frequentato dal : Personale strutturato del dipartimento, Studenti e Ospiti
occasionali.
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Laboratorio [ Art 2 comma 3 D. Interministeriale 363/98: Sono considerati laboratori i luoghi o gli
ambienti in cui si svolgono attività didattica, di ricerca o di servizio che comportano l'uso di
macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o di altri mezzi tecnici,
ovvero di agenti chimici, fisici o biologici. Sono considerati laboratori, altresì, i luoghi o gli ambienti
ove si svolgono attività al di fuori dell'area edificata della sede - quali, ad esempio, campagne
archeologiche, geologiche, marittime -. I laboratori si distinguono in laboratori di didattica, di
ricerca, di servizio, sulla base delle attività svolte e, per ognuno di essi, considerata l'entità del
rischio, vengono individuate specifiche misure di prevenzione e protezione, tanto per il loro normale
funzionamento che in caso di emergenza, e misure di sorveglianza sanitaria
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Le attrezzature presenti in laboratorio sono:
o N° 9 armadi con strumentazione elettrica ed elettronica
o N° 4 tavoli per l’esecuzione di misure e prove
o N° 6 banconi di lavoro da quattro posti
o N°12 PC ( 2 per bancone, più due PC di servizio )
o N° 24 sedie
o N° 1 cattedra con sedile per docente
o Attrezzatura per videoterminale e due schermi a pareti avvolgibili,
lavagna luminosa, proiettore video.
In allegato D è riportato la planimetria dove è sito il laboratorio.
Il laboratorio Macchine Statiche e Rotanti è situato al piano terreno del
Dipartimento “ Sistemi Elettrici ed Automazione “, all’interno di esso
vengono svolte attività didattica , di ricerca e di servizio le quali comportano
l’utilizzo di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro.
L’ingresso ad esse è garantito da una porta antipanico che permettono di
defluire in caso di pericolo.
Internamente al laboratorio è possibile individuare tre zone:
o Zona A Area Azionamenti
o Zona B Area Didattica
o Zona C Area Macchine Rotanti
L’area didattica è separata dall’area macchine rotanti da una parete in vetro
antisfondamento fissata in una struttura metallica e provvista di porta di
emergenza; inoltre separata dall’area azionamenti da una parete in muratura
provvista di apertura senza porta.
Le attrezzature presenti all’interno del Laboratorio sono:
Zona A:
o Armadio contenente n. 5 batterie da 2 v, 580 Ah
o Convertitore AC/DC-DC/AC 12KVA 380Vac, 240 Vdc
o Convertitore AC/DC 14 KW 380 Vac, 7 Vdc, 2000 Adc
o Tavolo di lavoro per esperimenti su piccoli azionamenti
o Tavolo di lavoro con PC
o Armadio per la custodia di piccoli azionamenti e attrezzi
Zona B
o Apparecchiatura per videoproiezioni
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o Classificatore
o Postazione PC
Zona C
o N.9 macchine elettriche rotanti di diversa tipologia e potenza, distribuite
su 3 canali in muratura, come da pianta allegata
o N 1 convertitore statico AC/DC e DC/AC di energia elettrica
o N. 1 convertitore statico AC/DC di energia elettrica
o N.1 quadro elettrico
Il laboratorio è frequentato da: Personale Tecnico, Docenti, Tesisti ,
Dottorandi e studenti ( solo zona B).
In allegato D è riportato la planimetria dove è sito il laboratorio.
La tesi è stata sviluppata mettendo in evidenza nel primo capitolo quali sono
le misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori introdotte
dal D.Lgs. 626/94.
Nel secondo capitolo viene affrontato il problema della ripartizione delle
responsabilità prevenzionali e di sicurezza di soggetti appartenenti alla
struttura organizzativa universitaria. Successivamente viene anche definita
la struttura organizzativa per la sicurezza adottata dall’ateneo pisano.
Nel terzo capitolo si affrontano il problema della progettazione di un
intervento di formazione inoltre messe in evidenza le informazioni che
devono essere scambiate e come realizzare il piano di formazione dei
soggetti operanti nei laboratori “ Misure ed Informatica “ ed “ Macchine
Statiche e Rotanti “.
Nell’ultimo capitolo viene eseguito il progetto delle Procedure di lavoro per
i laboratori “ Misure ed Informatica “ ed “ Macchine Statiche e Rotanti “.
Capitolo I
Misure per la tutela della
salute e per la sicurezza dei
lavoratori
Capitolo 1 Misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori
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Introduzione
Il Decreto Interministeriale 363/98 stabilisce all’Art.1 che : “ Le norme di
cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, e sue modificazioni ed
integrazioni, si applicano a tutte le attività di didattica, di ricerca, di
assistenza, di servizio, svolte direttamente e/o indirettamente dalle
università e dagli istituti di istruzione universitaria sia presso le proprie
sedi che presso sedi esterne” questo comporta che le norme previste dal
D.Lgs.626/94 devono essere applicate anche all’interno del Laboratorio “
Misure ed Informatica “ ed “ Macchine Statiche e Rotanti “.
Prima di descrivere l’analisi della struttura organizzativa per la sicurezza
dell’Università andiamo a trattare nel seguente capitolo i contenuti del
D.Lgs 626/94.
1.1. Decreto Legislativo 626/94
Il Decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 [Appendice C]
(pubblicato sul Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale il 12
novembre 1994) recepisce in Italia 8 direttive della CEE finalizzate a
promuovere la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro:
Direttiva Oggetto della direttiva
89/391/CEE
Direttiva quadro
89/654/CEE
Luoghi di lavoro
89/655/CEE
Attrezzature di lavoro
89/656/CEE
Dispositivi di protezione
individuali
90/269/CEE
Movimentazione manuale dei
carichi
90/270/CEE
Videoterminali
90/394/CEE
Agenti cancerogeni
90/697/CEE
Agenti biologici
Capitolo 1 Misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori
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Il D.Lgs. 626/94 e il decreto correttivo non comportano l’eliminazione della
normativa precedente in materia di sicurezza e igiene del lavoro, bensì la
integrano e la completano per determinati aspetti, mirando soprattutto ad
una diversa impostazione del modo di affrontare le problematiche della
sicurezza sul lavoro.
All’interno del D.Lgs 626/94 viene stabilito che spetta alle aziende la
responsabilità di individuare e valutare i rischi per la salute e la sicurezza,
ma soprattutto di programmare e di gestire le misure di prevenzione, di
coinvolgere i lavoratori nel processo valutativo, di informarli e formarli, di
assicurare un’adeguata sorveglianza medica dov’è necessario. All’ente
pubblico spetta di assistere le aziende, fornire ove possibile la consulenza
necessaria, controllare l’attuazione di quanto è previsto dalla legge,
facendosi promotore e garante dei processi di prevenzione all’interno delle
aziende. Per il corretto svolgimento delle attività preventive aziendali sono
quindi previste nuove figure e nuovi compiti, ed anche un nuovo ruolo per i
lavoratori.
Le innovazioni introdotte dal D.Lgs. 626/94 possono essere riassunte in:
• Istituire in azienda un sistema di gestione permanente e organico
diretto all’individuazione, valutazione, riduzione e controllo costante
dei fattori di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori,
mediante:
• La PROGRAMMAZIONE delle attività di prevenzione, in coerenza
a principi e misure predeterminate;
• L’INFORMAZIONE, la FORMAZIONE e la CONSULTAZIONE
dei lavoratori e dei loro rappresentanti;
• L’ORGANIZZAZIONE DI UN SERVIZIO DI PREVENZIONE, i
cui compiti sono espletati da una o più persone designate dal datore
di lavoro e al cui coordinamento è designato il Responsabile del
servizio di prevenzione e protezione
• Considerazione dei pericoli e rischi legati a determinate attività
lavorative: videoterminali, movimentazione manuale dei carichi,
esposizione ad agenti cancerogeni e biologici ed introduzione del
controllo medico anche per queste categorie.
Capitolo 1 Misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori
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Questo decreto riafferma il diritto alla tutela della salute dei lavoratori ed
obbliga il datore di lavoro, tra le altre cose, ad effettuare l’analisi e la
valutazione dei rischi esistenti nell’azienda.
Andiamo ora ad esaminare i soggetti coinvolti ed i loro obblighi.
1.1.1. Soggetti interessati dal D.Lgs. 626/94 e i loro
obblighi
All’ interno del decreto legislativi sono menzionati dei soggetti ed ognuno
di essi ha degli obblighi; andiamo ad esaminare in modo distinto il Datore di
Lavoro e i Lavoratori.
DATORE DI LAVORO: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il
lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’organizzazione
dell’impresa, ha la responsabilità dell’impresa stessa ovvero dell’unità
produttiva in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. Nelle
pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29 [Appendice C] , per datore di lavoro s’intende il
dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non
avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad
un ufficio avente autonomia gestionale;
Vediamo ora, in modo più dettagliato, quali sono gli obblighi del Datore di
Lavoro.
• Osservare le norme generali di tutela, in accordo con la normativa
vigente, norme di buona tecnica, ecc..;
• Valutare i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi
compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi
particolari;
All’esito della valutazione, il datore di lavoro deve elaborare un
documento contenente :
™ Una relazione sulla valutazione dei rischi (specificandone i
criteri adottati);
™ L’individuazione delle misure di prevenzione e protezione e dei
dispositivi di protezione individuale;
Capitolo 1 Misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori
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™ Il programma delle stesse al fine di garantire il miglioramento
nel tempo dei livelli di sicurezza
™ Designare il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione;
™ Nominare il medico competente nei casi stabiliti dalla
normativa;
™ Adottare le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei
lavoratori:
™ Designare i lavoratori incaricati di attuare le misure di
prevenzione incendi;
™ Aggiornare le misure di prevenzione;
™ Fornire ai lavoratori i necessari DPI;
™ Richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle
norme vigenti;
™ Istruire i lavoratori affinché, in caso d’emergenza, abbandonino
la zona pericolosa
™ Astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività
nel caso in cui persista un pericolo grave e immediato;
™ Tenere un registro nel quale siano annotati cronologicamente gli
infortuni sul lavoro che comportano un’assenza dal lavoro di
almeno un giorno;
™ Custodire, presso l’azienda, la cartella sanitaria del lavoratore
con salvaguardia del segreto professionale, consegnandone una
copia al lavoratore al momento della risoluzione del rapporto di
lavoro o quando lo stesso ne fa richiesta.
LAVORATORE: persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un
datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con
rapporto di lavoro subordinato anche speciale. Sono equiparati i soci
lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, che prestino la loro
attività per conto delle società e degli enti stessi, e gli utenti dei servizi di
orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale
avviati presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte
Capitolo 1 Misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori
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professionali. Sono altresì equiparati gli allievi degli istituti di istruzione ed
universitari e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si
faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in
genere, agenti chimici, fisici e biologici. I soggetti di cui al precedente
periodo non sono computati ai fini della determinazione del numero di
lavoratori dal quale il presente decreto fa discendere particolari obblighi;
Vediamo ora, in modo più dettagliato, quali sono gli obblighi dei
Lavoratori.
• Prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di
quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono
ricadere gli effetti delle sue azioni;
• Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di
lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva
ed individuale;
• Utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili,
le sostanze pericolose, i DPI ecc..;
• Segnalare immediatamente eventuali condizioni di pericolo di cui
vengono a conoscenza;
• Non rimuovere senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di
segnalazione;
• Sottoporsi ai controlli sanitari previsti.
1.1.2. Formazione ed informazione dei Lavoratori
Un aspetto particolarmente rilevante riguarda l’obbligo, da parte del datore
di lavoro, di formare ed informare i lavoratori in modo da garantire loro un
corretto svolgimento delle attività assegnate. Vediamo in modo più
approfondito questi due concetti.
Capitolo 1 Misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori
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1.1.2.1. Obbligo di informazione dei lavoratori
Solo mettendo il lavoratore in condizione di conoscere tutte le possibili
situazioni di pericolo connesse alla sua attività lavorativa si può iniziare a
coinvolgerlo nel complesso meccanismo della prevenzione degli infortuni.
L’informazione ai lavoratori deve essere data su:
• I rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori in relazione
all’attività complessiva dell’azienda;
• Le misure di prevenzione e protezione adottate;
• I rischi specifici ai quali è esposto in relazione all’attività svolta, alle
normative sulla sicurezza vigenti ed alle disposizioni aziendali in
materia
• L’informazione deve essere ripetuta ogni qual volta si verifichino dei
cambiamenti significativi dell’assetto lavorativo dell’azienda.
1.1.2.2. Obbligo di formazione dei lavoratori
La formazione dei lavoratori concerne tre diverse categorie: quella dei
lavoratori, quella degli addetti all’emergenza (antincendio, pronto soccorso
ed evacuazione) e quella dei RLS. L’obbligo di assicurare la formazione è a
carico del datore di lavoro e la sua inadempienza è sanzionata. In generale,
la formazione dei lavoratori deve essere data tenendo conto dell’ambiente di
lavoro e delle mansioni svolte e deve avvenire al momento dell’assunzione,
del trasferimento o cambiamento di mansioni, dell’introduzione di nuove
tecnologie o attrezzature di lavoro, di nuove sostanze o preparati pericolosi.
Con decreto dei Ministri della Sanità e del Lavoro sono stati stabiliti i
contenuti minimi di formazione per i lavoratori e i RLS.
Capitolo 1 Misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori
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1.1.3. Valutazione dei Rischi
Con il termine VALUTAZIONE DEI RISCHI si indica la procedura
basilare e importantissima che costituisce l’adempimento principale previsto
dalla normativa sulla prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Prima dell’entrata in vigore del D.Lgs 626/94 l’obbligo di valutazione dei
rischi e di assunzione di misure di prevenzione efficaci era già previsto
indirettamente da norme generali quali la Costituzione e il Codice Civile. In
particolare:
• l’art. 14 della Costituzione stabilisce che “l’iniziativa economica è
libera ma non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo
da recar danno alla sicurezza…”;
• l’art. 2087 del Codice Civile stabilisce che “l’imprenditore è tenuto ad
adottare nell’ esercizio dell’impresa le misure che secondo la
particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica sono necessarie a
tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di
lavoro”.
Certo è che solo in casi sporadici, per lo più nelle grandi e medie imprese,
venivano effettuate serie ed adeguate “valutazioni dei rischi” da lavoro; ciò
accadeva, ad esempio se vi erano stati infortuni con conseguenti indagini
volte ad evidenziarne le cause.
La novità introdotta all’entrata in vigore del D.Lgs 626/94 sulla prevenzione
e sulla sicurezza la novità introdotta con il recepimento delle Direttive
Europee sulla prevenzione e sulla sicurezza consiste nel fatto che il datore di
lavoro è sostanzialmente obbligato a documentare di aver effettuato il
complesso delle azioni che definiscono la valutazione dei rischi, che in
definitiva costituiscono una specie di autocertificazione dell’azienda ai fini
della sicurezza.
Ai sensi dell’art. 4, comma 6, del D.Lgs. n. 626/94 [Appendice C] il datore
di lavoro ha l’obbligo di effettuare la valutazione dei rischi e di elaborare il
documento ad esso relativo, in collaborazione con il responsabile del
servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente nei casi in
cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria, previa consultazione del
rappresentante per la sicurezza.
Capitolo 1 Misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori
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1.1.3.1. Il Rischio
All’interno del D.Lgs.626/94 compare il concetto di rischio il quale è
definito da “ ORIENTAMENTI CEE RIGUARDO ALLA VALUTAZIONE DEI
RISCHI DA LAVORO “ come RISCHIO: probabilità che sia raggiunto il
livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego e/o di esposizione;
dimensioni possibili del danno stesso.
Essi possono essere classificati in :
• RISCHI PER LA SICUREZZA (di natura infortunistica): strutturali,
meccanici, incendi, esplosioni… Hanno frequenza elevata,
costituendo la maggior percentuale degli infortuni.
• RISCHI PER LA SALUTE (di natura igienico ambientale):
™ Agenti chimici: aerosol, liquidi, gas e vapori…
™ Agenti fisici: meccanici, termici, elettrici, radiazioni, rumore…
™ Agenti biologici: batteri, virus, funghi…
Sono rischi molto frequenti, spesso con carattere di continuità e con danni
molto variabili (da lievi disturbi a patologie mortali) in funzione dell’agente
e della persona esposta
• RISCHI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA (legati
all’organizzazione): fattori psicologici, fattori ergonomici,
organizzazione del lavoro…
1.1.3.2. Azione di prevenzione e protezione
Le metodologie per diminuire il rischio insito in alcune operazioni che
devono essere svolte si basano su:
• AZIONE DI PREVENZIONE: tesa ad impedire che l’evento
dannoso si verifichi (mira a ridurre la probabilità P);
• AZIONE DI PROTEZIONE: tesa a ridurre i danni a cose o persone
(mira a ridurre il danno D).
Al fine di stabilire il miglioramento dei livelli di protezione dei lavoratori, si
segnala l’opportunità che vengano distinti gli interventi di prevenzione
intesi come “insieme delle misure di sicurezza atte ad impedire il verificarsi
Capitolo 1 Misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori
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di eventi dannosi” dagli interventi di protezione, e cioè “dall’insieme delle
misure di sicurezza atte alla minimizzazione del danno, nel momento in cui
si verifica (o si può determinare) l’evento dannoso”.
Secondo tale concezione, identificato il rischio, esso può essere ridotto
limitando la gravità del danno ma lasciando invariata la probabilità che si
verifichi l’evento. Questo intervento sarà definito di “protezione” mentre
l’intervento di “prevenzione” agisce invece riducendo la probabilità di
accadimento fino a renderla estremamente bassa senza limitare la gravità
dell’evento stesso.
Ne consegue che la logica di attuazione del documento conclusivo e quindi
delle bonifiche da attuare deve necessariamente prevedere un sistema
integrato di prevenzione e protezione, adattandosi la seconda quando la
prima non potrà essere attuata oltre un certo livello.
1.1.3.3. Tappe logiche di ogni modello di
valutazione dei Rischi
Al fine di una sua corretta collocazione temporale e maggiore
rappresentatività delle reali condizioni di lavoro, la valutazione dei rischi va
fatta precedere da un'attenta ricognizione circa le caratteristiche dell'attività
lavorativa (produzione di beni o di servizi, di serie o per campagne,
produzione conto terzi ecc. e relativa variabilità delle lavorazioni in
relazione al variare della produzione...) con particolare riferimento
all'esistenza di attività di servizio alla produzione (pulizia, manutenzione...)
od occasionali (guasti, riattivazione di impianti...); non dovrà essere
trascurata la considerazione di prestazioni eventualmente erogate dai
lavoratori all'esterno dell'abituale luogo di lavoro (montaggi, riparazioni...)
come pure la possibilità di presenza sul luogo di lavoro di dipendenti di altre
aziende o di utenti. Un'ulteriore fase da non trascurarsi è l’acquisizione e
l’organizzazione di tutte le informazioni e le conoscenze già disponibili su
elementi utili a connotare i fattori di rischio e/o gli eventuali danni riferibili
al lavoro.
Le fasi per la conduzione della valutazione sul rischio e la redazione del
documento possono essere riassunti nei seguenti punti:
Capitolo 1 Misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori
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• Identificazione dei fattori di rischio
• Identificazione dei lavoratori esposti
• Valutazione dei rischi
• Verifica della disponibilità di misure tecniche, organizzative,
procedurali, per eliminare o ridurre l'esposizione e/o il numero di
esposti
• Redazione del documento sull’attività svolta
• Definizione di tempi e modi per la verifica e/o l’aggiornamento della
valutazione
Identificazione dei fattori di rischio
La valutazione deve riguardare i rischi derivanti dall’attività lavorativa e che
risultino ragionevolmente prevedibili: vanno quindi conciliate le
contrapposte esigenze di “esaustività” della valutazione e della
identificazione dei principali problemi di prevenzione, peculiari della
specifica attività produttiva, su cui concentrare l’analisi.
Gli orientamenti comunitari indicano di agire con il seguente procedimento:
“valutazione complessiva per separare i rischi in due categorie: quelli ben
noti per i quali si identificano prontamente le misure di controllo...e rischi
per i quali è necessario un esame più attento e dettagliato. Questa fase può
comportarne altre se si deve applicare un sistema più sofisticato di
valutazione dei rischi a situazioni effettivamente complesse.”
L’identificazione dei fattori di rischio sarà guidata dalle conoscenze
disponibili su norme di legge e standard tecnici, dai dati desunti
dall’esperienza e dalle informazioni raccolte, dai contributi apportati da
quanti, a diverso titolo, concorrono all’effettuazione della stessa
valutazione: responsabile del Servizio di prevenzione e protezione,
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, medico competente, altre
figure che possono essere utilmente consultate nel merito (lavoratori,
preposti, dirigenti...).
Questo procedimento consentirà di identificare i pericoli non soltanto in
base ai principi generalmente noti, ma anche all’esistenza di fattori di
rischio peculiari delle condizioni in cui ha luogo l’attività lavorativa.