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INTRODUZIONE
Italia e Spagna sono due tra gli Stati più importanti nel panorama europeo
e la loro rilevanza si estende anche al di fuori dei propri confini nazionali; sono
anche due Paesi con una tradizione politica e giuridica molto forte che rende
interessante lo studio dei rispettivi sistemi Costituzionali.
La pandemia da Covid-19, andando oltre il fatto che è stata una delle più
grandi disgrazie umane del XXI secolo, ha fatto emergere gli aspetti più
contradditori della gestione di una Nazione, ma ha dato la possibilità di aprire
uno sguardo verso il futuro, sfruttando positivamente nuove risorse e
promuovendo l’impegno per la creazione di un mondo migliore.
L’obiettivo del seguente lavoro è mostrare come, a partire dall’emergenza
sanitaria, si siano sviluppati i rapporti tra i diversi livelli governativi all’interno
delle due Nazioni, chiarendo principalmente la relazione tra le Regioni e lo
Stato italiano e tra le Comunità Autonome e il Regno di Spagna, non
dimenticando il ruolo fondamentale dell’Unione Europea.
Verrà adottata una linea che seguirà una visione volta ad unire la realtà
politica con quella del diritto comparato, fondamentali entrambi per
comprendere, innanzitutto, in che modo le diverse entità utilizzano il potere
governativo e come si possano sviluppare i legami tra di esse.
L’approccio politico è importante poiché, come si vedrà, le scelte adoperate
dalla classe dirigente, specialmente durante la pandemia, oltre a seguire le
indicazioni provenienti dall’ambiente scientifico che seguiva l’evolvere delle
criticità in prima linea, erano basate su ciò che era la propria ideologia,
mostrando quindi, sia in Italia che in Spagna, come le proprie convinzioni
portassero a visioni differenti. La diversità politica tra gli esecutivi centrali e
molti rappresentanti delle amministrazioni territoriali ha evidenziato come
difficilmente si possa trovare un punto d’unione che riesca a mettere d’accordo
tutti i rappresentanti sui diversi temi in gioco.
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La prospettiva comparatista, invece, offre momenti di riflessione molto
interessanti che, specialmente durante la stesura di questa tesi, hanno avuto una
notevole rilevanza: prendendo spunto dagli ultimi testi in materia di diritto
comparato, come il volume Comparative law: A Very Short Introduction,
OUP, 2023, sezione “What is Comparative Law?” di Sabrina Ragone e Guido
Smorto oppure l’ultima edizione dei “Sistemi Costituzionali” di Lucio
Pegoraro e Angelo Rinella, possiamo andare ad affrontare il seguente lavoro
con una convinzione maggiore su cosa sia questa disciplina e come è stata
adottata nello sviluppo dell’elaborato.
Unendo quindi le due prospettive, andremo a sviluppare in quattro capitoli
il rapporto tra Regioni e Comunità all’interno dei due diversi Stati e come esso
sia progredito in conseguenza ai cambiamenti dettati forzatamente dalla
pandemia, che diventa un punto di partenza più che un traguardo
dell’elaborato.
Si partirà, nel primo capitolo, dal momento dell’arrivo della pandemia in
Italia e i rapporti tra le istituzioni; stessa cosa per il secondo capitolo ma con il
focus dedicato alla Spagna. Il terzo capitolo si concentrerà sul piano di ripresa
voluto dalla Commissione Europea, all’interno del quale, come vedremo, i
contributi proveniente da Italia e Spagna avranno un ruolo fondamentale.
Infine, si passerà al quarto e ultimo capitolo dove si cercherà di analizzare
quali siano le prospettive delle Regioni e delle Comunità nel mondo futuro.
Per la stesura di questa tesi mi sono riferito principalmente alle
Costituzioni dei due Stati, alle leggi ordinarie e ai regolamenti e le direttive
dell’Unione Europea, andando a implementare ciò con scritti accademici che
già trattavano di questo argomento. La provenienza dei dati è da ricondurre ai
maggiori istituti di statistica a livello nazionale ed europeo uniti ai vari
bollettini risalenti al periodo pandemico, che mi hanno offerto una prospettiva
empirica su ciò che ho trattato, permettendomi così una visione completa che
mi potesse far trattare esaurientemente l’argomento qui di seguito.
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CAPITOLO 1
L ’I T A L I A NELLA PANDEMIA
1.1. L’arrivo della pandemia e gli strumenti per affrontarla
Durante una puntata della trasmissione Otto e mezzo, alla domanda della
conduttrice Lilli Gruber all’allora Presidente del Consiglio Giuseppe Conte
riguardo a una eventuale preparazione del nostro Paese ad affrontare
l’emergenza sanitaria che si stava affacciando nel nostro Continente, la risposta
che venne data dal Premier fu fiduciosa e positiva riguardo a essa
1
.
A quattro anni di distanza notiamo come le parole del Presidente erano
state forse troppo ottimiste, poiché sia da un lato sanitario che da un lato
politico l’Italia affrontò un periodo veramente duro: per parlare di ciò che non
è andato è necessario però affrontare brevemente gli strumenti che l’Italia
aveva per poter affrontare l’emergenza.
Nella Costituzione mancano degli articoli che specificatamente legiferano
riguardo casi di emergenza, ma ne sono presenti due che si avvicinano alla
materia richiesta; uno di questi è l’art. 77: “Il Governo non può, senza
delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge
ordinaria. Quando, in casi straordinari di necessità e d’urgenza, il Governo
adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge,
deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se
sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni. I
1
Otto e Mezzo, La 7, puntata del 27 gennaio 2020.
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decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro
sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare
con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.”
L’altro articolo che può essere utilizzato per la vicenda è il 78: “Le
Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri
necessari.”
Risulta chiaro già da questi articoli che la situazione di emergenza
descritta è molto vaga e non mette in risalto le varie tipologie di difficoltà che
si possono incontrare, ma contiene un’espressione interpretabile, quale “casi
straordinari di necessità ed urgenza.”
Dopo la dichiarazione di epidemia da parte dell’OMS il 30 gennaio 2020
2
,
il Governo italiano proclama lo stato di emergenza Nazionale (inizialmente per
6 mesi anche se poi verrà prorogato altre due volte); data la mancanza nella
Costituzione di una normativa dedicata alla gestione di questo tipo di
situazioni, si ricorre al Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018: Codice
della protezione civile. Rilevano, in particolare, due articoli: il n.7, che tratta i
tipi di emergenza di Protezione Civile, e il n.24, ossia quello sulla delibera
dello stato di emergenza a livello nazionale.
Al seguito di ciò è indispensabile citare anche la riforma del Titolo V della
costituzione del 2001 riguardante la materia sanitaria, poiché nell’art.117 viene
inserita la tutela della salute come una materia concorrenziale, disponendo
perciò sia in capo allo Stato centrale che alle regioni potere di legiferare,
contribuendo a creare un clima confusionario riguardo gli aspetti che possono
essere gestiti dai diversi livelli di governo; “la riforma del Titolo V che –
delegando a Regioni e Province autonome l’organizzazione e la gestione dei
servizi sanitari – puntava a un federalismo solidale, ha finito per generare una
deriva regionalista, con 21 differenti sistemi sanitari dove l’accesso a servizi e
2
World Health Organization, Statement on the second meeting of the International Health
Regulations (2005) Emergency Committee regarding the outbreak of novel coronavirus (2019-
nCoV).
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prestazioni sanitarie è profondamente diversificato e iniquo.”
3
Infatti, l’infinita differenza tra il nord e il sud del Paese si scontrava con i
buoni propositi della riforma Costituzionale, andando così ad accentuare le
differenze tra le diverse territorialità italiane e, come riportato sopra, ad avere
diversi sistemi sanitari per ogni regione differenziando così quel sistema
sanitario nazionale che nel 1978 era diventato un baluardo di eccellenza e unità
del Paese.
In un quadro così frammentato, dunque, le possibili soluzioni per evitare il
disastro economico e sociale dell’Italia causato dall’emergenza sanitaria sono
poche, vaghe e lasciano spazio a diverse interpretazioni; inoltre, siamo in un
contesto politico caratterizzato da una maggioranza di governo che non
rappresentava allora ciò che era il sentore di una grossa parte della
popolazione, ma con un presidente del Consiglio che disponeva di una certa
autorevolezza sia tra i cittadini che tra i vari livelli istituzionali
1.2. Decreti-legge, D.P.C.M e Ordinanze
Dell’abuso dei decreti-legge (ossia i provvedimenti adottati dal governo
di cui all’art.77 della Costituzione) in Italia si parla da molti anni quando si
discute di una progressiva perdita di funzioni del Parlamento, come possiamo
vedere dal grafico seguente proposto da OpenPolis (Tab 1.1), e la situazione
pandemica ha sicuramente accentuato questa tendenza. Al seguito della
scoperta del primo caso di Coronavirus in Italia nella città di Codogno (LO), il
23 febbraio viene emanato il DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6
4
, che
dispone le chiusure e la sospensione delle attività pubbliche nelle aree dove si
stava estendendo il primo focolaio verificato della nuova malattia.
Di particolare importanza è l’articolo 3, comma 1 del DL che esprime
quanto segue: “Le misure di cui agli articoli 1 e 2 sono adottate, senza nuovi o
3
Nino Cartabellotta, “Diritto alla salute e riforma del Titolo V”, Salute Internazionale.it, 13
maggio 2015.
4
GU Serie Generale n.45 del 23-02-2020.
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maggiori oneri per la finanza pubblica, con uno o più decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro
dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle
finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonché i Presidenti delle
regioni competenti, nel caso in cui riguardino esclusivamente una sola
regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza
dei presidenti delle regioni, nel caso in cui riguardino il territorio nazionale.”
Tab 1.1
Openparlamento, 9 settembre 2020
A partire dal DL, dunque, entra in gioco il D.P.C.M, ossia il Decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri: formalmente è un atto giuridico di
secondo grado, di rango inferiore alla legge ordinaria, e dato che è una mera
espressione della volontà del governo e non coinvolge direttamente il
Parlamento sia nella stesura che nell’attuazione, si dimostra uno strumento
molto rapido ed efficace per poter affrontare situazioni di necessità ed
emergenza.
Durante il primo anno di pandemia, come riportato dall’Osservatorio sulle
fonti, si è assistito a un numero elevato di D.P.C.M, pari a 23
5
(di cui 22 sotto il
5
https://www.osservatoriosullefonti.it/emergenza-covid-19/fonti-governative/decreti-del-
presidente-del-consiglio-dei-ministri/2997-emcov-dpcm-elenco.
11
governo Conte e uno sotto il governo Draghi), cosa che ha portato molti attori
in gioco a chiedersi se un accentramento così forte nelle mani del governo
fosse non solo legittimo politicamente ma anche giuridicamente.
“L’inedito assetto di attribuzioni amministrative disegnato dai decreti-
legge in parola, in quanto caratterizzato da un forte accentramento delle
medesime in capo al Presidente del Consiglio e da una correlativa
compressione (se non residualità) del ruolo dei Presidenti delle Giunte
regionali (e dello stesso Ministro della Salute), si è scontrato immediatamente
con l’intrinseca complessità – strutturalmente informata, peraltro, al canone
della cooperazione – dei rapporti tra lo Stato e le Regioni sia sul piano delle
misure di ordine pubblico volte al contenimento del contagio, sia (e soprattutto)
sul piano dell’organizzazione della risposta sanitaria all’epidemia in atto.”
6
Nei primi sei mesi dell’emergenza COVID, il governo nazionale, in virtù
delle proprie competenze esclusive in materia di profilassi internazionale,
ordine pubblico e sicurezza, vara 268 provvedimenti normativi, fra i quali si
distinguono, per importanza, 16 Decreti-legge (DL) e 17 Decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri (DPCM), a cui si accompagnano oltre 200
provvedimenti fra circolari, ordinanze, decreti e direttive ministeriali (Tab
1.2)
7
.
Sempre dallo stesso saggio di Baldi e Profeti, vediamo come anche dalla
parte delle Regioni, però, il numero di ordinanze e provvedimenti hanno
contribuito pesantemente a creare una quantità di normative certamente
superiore a livelli considerati normali (Tab 1.3)
8
.
6
Michele Francaviglia, “La gestione normativa dell’emergenza Covid-19. Linee
ricostruttive alla luce della giurisprudenza costituzionale e amministrativa”, in Diritto pubblico,
1/2022, pp. 113-139.
7
Brunetta Baldi, Stefania Profeti, “Le fatiche della collaborazione. Il rapporto stato-
regioni in Italia ai tempi del COVID -19”, in Rivista Italiana di Politiche Pubbliche, Rivista
quadrimestrale 3/2020, pp. 277-306.
8
Ibidem.
12
Tab 1.2
Tab 1.3
Come riportato precedentemente il governo non era solo in minoranza tra
la popolazione, ma doveva confrontarsi anche con una differenza anche tra le
13
diverse giunte regionali: infatti a inizio 2020 dodici regioni italiane erano in
mano a maggioranze afferenti all’area di centrodestra, contro le sette
appartenenti all’area progressista, causando quindi già dal principio uno
scontro basato più sulla convinzione delle proprie ideologie che sull’effettiva
realtà dei fatti.
“Si è assistito di fatto, come avremo modo di analizzare, ad un
protagonismo delle Regioni che, a ritmo incessante durante l’emergenza, hanno
emanato un numero senza precedenti di ordinanze per via dell’atteggiamento
eccessivo, fino a diventare talvolta teatrale e pittoresco, di alcuni Presidenti di
Regione autoproclamatisi Governatori di voler intervenire, attribuendo di fatto
all’ordinanza, non solo un ruolo diverso da quello suo proprio, ma anche di
disorientamento ed incertezza per il cittadino”
9
.
Nell’immaginario generale ricordiamo, più che le effettive decisioni prese
dai presidenti regionali, le loro conferenze folkloristiche, le dirette sui social
contro la cittadinanza che non rispettava le regole e contro il governo che
quelle regole aveva imposto; sembrava che gli autoproclamati governatori
fossero gli unici a poter capire come affrontare il problema.
Sicuramente la vicinanza alle problematiche dei cittadini è maggiore tra le
giunte regionali rispetto al Parlamento o al Governo, ma in quel clima di
confusione emergenziale è emerso come la ripartizione dei poteri tra i vari
livelli di governo non fosse chiara e lasciasse spazio a varie interpretazioni.
Come previsto dal DL 6/2020, le decisioni del governo dovevano essere
prese dal governo in concerto con i presidenti delle regioni o il Presidente della
Conferenza delle regioni ma invece “ci si è limitati, invece, a prevedere una
semplice condivisione delle scelte del Governo, da parte delle Regioni, potendo
quest’ultimo adottare i provvedimenti anche in caso di disaccordo; ciò ha
portato talora a una loro cooperazione solo formale e a una scarsa possibilità
delle Regioni di influenzare le scelte statali”
10
.
9
Gavina Lavagna, “Il Covid-19 e le Regioni. Uso e «abuso» delle ordinanze extra
ordinem dei Presidenti regionali”, Federalismi.it, 14 luglio 2021, p.96.
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Gloria Marchetti, “Il ruolo dello Stato e delle Regioni nella gestione dell’emergenza
Covid-19”, Federalismi,it, 14 marzo 2022, p 47.