tesi sc. investigazione pierleoni a. - 2011
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Abstract
INTRODUZIONE.
L’autore di questa tesi, sulla base delle esperienze professionali maturate, ritiene che
farsi prendere dall’onda emozionale rispondendo con un inasprimento eccessivo delle pene
o con l’introduzione di nuove ipotesi di reato non sia, da sola, la soluzione del problema.
Sempre più spesso le vittime, i loro familiari, le associazioni e una parte del mondo della
politica chiedevano che i crimini causati dai molestatori seriali venissero sanzionati con più
rigore e contestualmente fossero assicurate maggiori tutele e garanzie alle vittime di
stalking. Nel 2009 l’art. 7 del decreto legge n. 11/2009 ha introdotto l’art. 612 bis c.p. (atti
persecutori) e nel 2019 – con la legge n. 69/2019 – è stato approvato il disegno di legge
relativo al decreto legislativo sul cd. “Codice Rosso” come giusta risposta alla legittima
aspettativa di giustizia. Ciò che manca è la certezza della pena e pertanto sarebbe più
opportuno intervenire sui minimi edittali e sul diritto penitenziario affinché la condanna sia
equa e soprattutto espiata totalmente all’interno di un carcere. Non è più tollerabile, come
accade nei casi di pirateria stradale e di guida in stato di alterazione psicofisica, che il reo
si preoccupi di più della sanzione amministrativa che sarà applicata alla sua patente,
piuttosto che della condanna penale, ben sapendo che fino a quattro anni di condanna
definitiva non sconterà nemmeno un giorno di reclusione. Questi comportamenti impropri
non devono essere sottovalutati e si deve impedirne la diffusione e il pensiero che simili
condotte possano restare impunite.
In questo elaborato si è voluta analizzare la fenomenologia dello stalking in un’ottica
giuridica, criminologica e vittimologica, per concludere con l’esame procedurale
dell’ammonimento e delle recenti modifiche. Lo stalking viene inteso come una serie di
azioni ripetute e reiterate nel tempo di molestie, minacce, aggressioni fisiche e
psicologiche a danno di una persona – o di un gruppo di persone – con lo scopo di minare
la volontà della vittima e debilitandone il morale e la sua capacità di resistenza, attraverso
uno stillicidio pressoché incessante di vessazioni e condotte che, proprio per la loro
frequenza, assumono un connotato di antigiuridicità. Nella maggioranza dei casi, la
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persona offesa da tali condotte è una donna e l’offensore è spesso identificabile nell’ex
compagno/amante o comunque in una persona che in passato ha avuto una relazione
affettiva o intima, anche di carattere sessuale, con una donna che, unilateralmente, ha
voluto interrompere o manifestato la volontà di terminare il rapporto ormai indesiderato,
scatenando così la rabbia distruttiva del (ex) partner. La vittimogenesi della fenomenologia
degli atti persecutori e delle violenze fisiche/sessuali deve essere ricercata in quei
comportamenti che manifestano insofferenza verso l’atteggiamento dell’altro e insistenza
dell’offender che vuole imporre ad ogni costo le proprie volontà. Poiché molte delle azioni
con cui si palesa lo stalking, in un contesto normale, possono essere assolutamente
piacevoli e gradite (pensiamo, ad esempio, all’omaggio di un mazzo di fiori o l’invio di un
messaggio whatsapp o l’invito a cena), è fondamentale individuare quale sia il confine tra
un comportamento gradito e una condotta ossessiva ovvero percepire il discrimine fra la
normale insistenza e la condotta deviante. Non è infrequente che il molestatore – non
rassegnandosi alla conclusione della relazione o al pensiero di essere stato abbandonato
dalla donna – reiteri le sue azioni assillanti e intrusive pur di avere un incontro o una
comunicazione con la vittima, mosso dalla falsa convinzione che ciò possa rimarginare la
ferita generata dalla fine del rapporto, sebbene in realtà tale condotta rientri nella cornice di
una azione persecutoria.
Dal punto di vista giuridico è stato esaminato l’aspetto normativo della fenomenologia
dello stalking e il percorso che ha portato all’introduzione della nuova fattispecie di reato
nell’ordinamento penale (art. 612 bis c.p.) fino all’approvazione del decreto legislativo cd.
“Codice Rosso” (2019). Non dimentichiamo che «…sono centinaia le associazioni che
riuniscono le vittime di reati e non solo, nate da drammi diversi chiedono tutte giustizia e
verità; più del 34% degli italiani dichiarano di essere stati vittima, almeno una volta nella
vita, di un reato; dall’11 al 13% sono quelli che hanno subito un sopruso nell’anno
appena trascorso; centinaia di migliaia coloro che hanno dato la vita, vittime innocenti di
orrori premeditati e incidenti drammatici, di stragi politiche e violenze personali, colpiti
laddove erano più deboli: gli affetti familiari, l’integrità morale, la dignità.»
1
Con l’analisi criminologica si sono esaminate la definizione di stalker e le personalità
dell’offender, individuandone le classificazioni e rilevando che solo in una ridotta
percentuale di casi, lo stalker, è affetto da una patologia psichiatrica o che ne possa
1
https://www.leduecitta.it/index.php/604-archivio/2002/ottobre-2002?limitstart=0 (ultima consultazione
26/9/2019, ore 17:15).
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obnubilare l’imputabilità con un temporaneo ottundimento delle facoltà sensoriali o
intellettive. Altresì si è fatto un cenno sul cyberstalking, ossia lo stalking esplicitato
mediante l’uso delle piattaforme digitali e su come si concretizza la condotta criminosa in
danno della vittima.
Nella seconda parte, la ricerca ha voluto far emergere la genesi della vittimologia
2
–
disciplina nata a cavallo degli anni ’40 e ’50 del XX secolo – identificabile come una
branca della criminologia, per poi soffermarsi sulla definizione di vittima, il suo ruolo
nell’esecuzione penale (passato e presente) e la correlazione vittima/carnefice, non
tralasciando il controverso concetto di victim precipitation. È stato fatto un richiamo alla
normativa nazionale e alla recente direttiva europea che istituisce norme minime in materia
di diritti e assistenza alle vittime di reato, nonché alle tipologie di vittimizzazione e di
vittime. Al riguardo è interessante rilevare come nell’arco di quasi due decenni (la
decisione quadro 2001/220/GAI
3
relativa alla posizione della vittima nel procedimento
penale emanata dal Consiglio Europeo risale al 15 marzo 2001) la figura della persona
offesa all’interno dell’esecuzione penale si sia totalmente evoluta, passando da una
posizione di marginalità (utilizzata per la deposizione della querela di parte al fine di dare
avvio al procedimento e per l’acquisire fonti di prova) a un ruolo centrale (tutela, centri per
l’assistenza, risarcimenti e indennizzi) durante tutto il procedimento penale e l’intero iter
giudiziario.
L’opera si conclude con l’esame delle recenti modifiche introdotte con il Codice Rosso,
illustrando i vari passaggi dell’attuale legislazione e le procedure che le norme consentono
di applicare in caso di presentazione di un’istanza di ammonimento nei confronti di un
molestatore.
2
Come si vedrà nel corso della lettura dell’opera, la vittimologia viene definita in più modi; a mero titolo di
esempio si riportano alcune delle definizioni più comuni tratte dal web: «Ramo della psicologia e della
criminologia che studia il rapporto tra vittima e criminale e le conseguenze psicologiche e sociali sulle
persone coinvolte» [Dizionario on-line]; «La vittimologia è la disciplina che studia la relazione tra vittima e
autore dell’atto vittimizzante, tra vittime e sistema giudiziario e tra vittime e altre istituzioni, al fine di
giungere a una conoscenza e comprensione dei protagonisti del reato, a scopo terapeutico, preventivo e
riparatorio.» [Wikipedia]
3
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:082:0001:0004:it:PDF (ultima
consultazione 28/9/2019, ore 08:54)
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METODOLOGIA SEGUITA.
La tesi redatta è di tipo compilativa, dove si è integrato il percorso di studi scientifici
con la propria attività professionale, in quanto l’autore è appartenente al ruolo degli
Ispettori della Polizia di Stato. Per tale ragione, oltre che per l’interesse all’attività
investigativa, la decisione di frequentare il master sulla fenomenologia dello stalking e la
scelta dell’argomento del presente elaborato rappresenta il naturale prosieguo professionale
e curriculare per dissertare la prova finale.
È stato un lavoro di ricerca accurato e basato anche sulla consultazione di una vasta
bibliografia, per approfondire gli aspetti dell’evoluzione della norma penale, della genesi
dell’azione criminale, della personalità dello stalker, della relazione vittima/offender e il
rischio di precipitazione in ambito vittimologico al quale sono esposti gli operatori delle
agenzie del controllo formale; l’elaborato si conclude con l’esame delle procedure
applicate dalla polizia giudiziaria in un caso simulato di ammonimento.
Chi scrive è consapevole che le tematiche trattate, specie quelle di carattere
criminologico e vittimologico, sono molto vaste e hanno una produzione scientifica e
bibliografica difficile da consultare e conoscere integralmente; per tali ragioni l’odierna
tesi si sofferma solo su alcuni aspetti afferenti lo stalking e la figura dell’offensore,
l’importanza della vittimologia e la figura della vittima nel contesto sociale e nelle fasi
procedurali all’interno della cornice del reato di atti persecutori.
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PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI.
Con questa ricerca si sono voluti approfondire alcuni degli aspetti dello stalking e della
vittimologia. L’elaborato consiste in un dettagliato lavoro di ricerca suddiviso in tre macro-
aree (analisi giuridico-criminologica, analisi vittimologica, attività di polizia giudiziaria)
rispettivamente incentrate sull’evoluzione della normativa del reato di atti persecutori e
sulla fenomenologia dello stalking, sulla vittimologia e la figura della vittima e infine
sull’analisi delle procedure.
La tesi prende in esame in un’ottica individuale ed autonoma, oltre che criminologica, il
grave problema degli atti persecutori e della posizione della vittima nel percorso
vittimizzante e all’interno dell’esecuzione penale. L’autore non ritiene di poter fornire la
soluzione definitiva al problema ma vorrebbe offrire, con il proprio contributo, degli spunti
di riflessione e di discussione su tematiche di assoluta attualità che sempre con maggiore
frequenza vengono portate alle ribalte della cronaca.
Secondo la ricerca pubblicata nel 2002 dal Dipartimento dell’Amministrazione
Penitenziaria, citata in precedenza
4
, emerge che oltre un terzo degli italiani afferma di
essere stato vittima di una qualche forma di reato nel corso della vita e circa il 12%
riferisce di aver subìto un sopruso negli ultimi dodici mesi. Sono cifre importanti che ci
rimandano indirettamente a un’altra analisi, ossia quella del “numero oscuro”, cioè il dato
che si ricava fra il numero di reati realmente accaduti e quelli effettivamente denunciati,
indicatore della presenza di una criminalità nascosta e non denunciata; si stima che il
numero oscuro sia quantificabile in una forbice compresa fra il 15 e il 20% dei reati
effettivamente commessi e tale valore non deve essere assolutamente trascurato perché
rappresenta il numero dei reati che sebbene subìti, non vengono denunciati alle Autorità.
Le motivazioni possono essere diverse: la vittima non ha la percezione di essere stata
bersaglio di un’azione antigiuridica o perché l’evento lo ritiene di lieve entità; denunciare
il furto della propria bicicletta è spesso considerato una perdita di tempo o si ha la
convinzione che non sarà mai ritrovata; rifiuto di percepirsi vittima di un reato; sfiducia
nelle agenzie del controllo formale – fra cui nella giustizia –, percezione della mancata
certezza della pena o di una condanna non adeguata al reato commesso, esperienze
negative vissute in precedenza e diffidenza all’approccio con il sistema giudiziario, paura
di essere vittima di ricatti, vergogna, timore della mancanza di un adeguato supporto
durante l’uscita dal percorso di vittimizzazione, rischio di una vittimizzazione secondaria.
4
Vedi nota 1.
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PARTE I
Analisi giuridica e criminologica
IL DELITTO DI ATTI PERSECUTORI:
SINDROME DA MOLESTIE ASSILLANTI
SOMMARIO: 1.1 La legislazione italiana – 1.2 Definizione di stalking – 1.3 Le tipologie
di stalker – 1.4 Le condotte di atti persecutori
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1.1 LA LEGISLAZIONE ITALIANA.
L’introduzione del reato di stalking (dal verbo inglese to stalk, che nel gergo venatorio
significa “fare la posta”, seguire, appostare) ha riempito un vuoto normativo presente fino
al 2009 sanato con il decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modifiche dalla
legge 23 aprile 2009, n. 38 «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto
alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori», che ha introdotto il delitto di
atti persecutori con il nuovo articolo 612 bis del codice penale e con il decreto legge 14
agosto 2013, n. 93 «Misure di prevenzione per condotte di violenza domestica», convertito
con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 (cd. femminicidio), per giungere alla
legge 11 gennaio 2018, n. 4, che ha introdotto le misure di prevenzione positive finalizzate
a una più ampia tutela delle vittime in condizioni di vulnerabilità e alla recente legge del 19
luglio 2019, n. 69, concernente le modifiche al codice penale, al codice di procedura penale
e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere (cd.
codice rosso). Prima di tale nuova fattispecie di reato si procedeva ricorrendo alle sanzioni
previste dal codice penale per i delitti di indole più tenue, come si vedrà nel successivo
capitolo.
Quindi l’introduzione del reato di atti persecutori deriva dall’esigenza ormai
improcrastinabile di punire quei comportamenti devianti privi del requisito della violenza,
sebbene tale elemento possa essere presente, che possono precedere o indicare un
imminente fatto di violenza più grave (sono i cd. “reati sentinella”). Lo studio dello
stalking parte dal presupposto che si è dinanzi a una condotta di non trascurabile allarme
sociale, palesandosi nel contesto della vita privata della vittima con una serie di intrusioni
frequenti e seriali cagionando un danno al bene giuridico tutelato. In considerazione del
costante aumento di casi denunciati, il Legislatore ha sentito la necessità di punire, con una
risposta sanzionatoria adeguata, quelle condotte che fino al 2009 rientravano in una
fattispecie di delitti meno gravi (violenza privata, minaccia, molestie, percosse), pertanto
inidonee ad arginare sia gli eventi stalkerizzanti, sia nel fornire un’opportuna tutela alle
vittime.
5
L’Organizzazione Mondiale della Sanità, nel 2002, ha definito la violenza come
5
https://www.studiocataldi.it/articoli/12949-il-reato-di-stalking.asp (ultima consultazione 07/10/2019, ore
10:13).
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«l’uso intenzionale di forza fisica o di potere, minacciato o agìto,
contro se stesso, un’altra persona, o contro un gruppo o comunità, che ha
come conseguenza o ha un’altra probabilità di avere come conseguenza il
danno fisico, la morte, il danno psicologico, l’alterazione dello sviluppo,
la deprivazione».
Tale definizione si riferisce al concetto generico di violenza mentre, in ambito familiare,
Teresa Bruno e l’Associazione Artemisia definiscono la violenza domestica come
«ogni comportamento all’interno delle relazioni intime o di fiducia,
che causi un danno fisico, psicologico, economico o sessuale.»
Fatta questa breve ma doverosa premessa, passiamo ora ad esaminare, in questo
capitolo, i principali riferimenti normativi nazionali, la struttura del reato e la condotta
criminosa con cui si configura il delitto di atti persecutori.
Nell’ordinamento penale italiano, il reato di stalking è stato introdotto con l’art. 7 del
testo coordinato del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11 e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2009, coordinato con la legge di conversione 23 aprile 2009,
n. 38 recante «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza
sessuale, nonché in tema di atti persecutori»
6
, successivamente modificato dal decreto
legge n. 93/2013
7
e dalla legge n. 69/2019
8
.
Art. 612 bis (atti persecutori)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione
da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate,
minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave
6
G.U. Serie Generale n. 95 del 24 aprile 2009.
7
Decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 191 del 16 agosto 2013),
coordinato con la legge di conversione 15 ottobre 2013, n. 119, recante: «Disposizioni urgenti in materia di
sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di
commissariamento delle province» (cd. decreto sul femminicidio). (13A08425) (G.U. Serie Generale n. 242
del 15 ottobre 2013).
8
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle
vittime di violenza domestica e di genere. (19G00076) (G.U. Serie Generale n. 173 del 25 luglio 2019); il
provvedimento è entrato in vigore il 9 agosto 2019 (cd. “Codice Rosso”).