9
preliminare, il delicato problema della distinzione tra sponsorizzazione e
mecenatismo, la cui risoluzione infatti è di fondamentale importanza per
comprendere il processo evolutivo del fenomeno in questione. Se infatti
la sponsorizzazione, caratterizzandosi nella sua forma originaria come
atto unilaterale, deriva sicuramente dal mecenatismo, già nella prima età
industriale, inizia a discostarsi da esso, assumendo progressivamente la
forma di un contratto di scambio a scopo pubblicitario, che si diffonde
nel settore televisivo e in particolare in quello sportivo, per poi
estendersi anche a quello artistico, culturale e sociale.
Individuato così il background della sponsorizzazione, si è ritenuto poi
opportuno, sulla base del fatto che ancor oggi in nessun ordinamento
giuridico europeo ed extra-europeo è data rinvenire una definizione
legale di sponsorizzazione, ricercare le varie definizioni della stessa
elaborate dalla dottrina e dalle giurisprudenza, e confrontarle tra loro al
fine di individuare gli aspetti economici, comunicazionali e giuridici
dello stesso.
Dal punto di vista comunicazionale infatti la sponsorizzazione
rappresenta ormai un autonomo strumento di marketing, inserito dalle
imprese tra gli elementi della c.d. “comunication mix”. Di conseguenza
la sponsorizzazione viene in genere affiancata e combinata, all’interno
delle strategie di marketing delle aziende, con altri strumenti
comunicazionali, e in particolare con l’advertising, dal quale comunque
la sponsorizzazione resta autonoma e distinta così come autonoma e
distinta è la fattispecie contrattuale “sponsorizzazione” da tutte una serie
di figure contrattuali promopubblicitarie affini.
Una volta inquadrato in termini generali il fenomeno in questione,
volendo rivolgere l’attenzione al solo settore sportivo, si è data prima di
tutto risposta al perchè di una così forte affermazione della
10
sponsorizzazione nello sport e si sono successivamente individuate le
caratteristiche del fenomeno in questo settore.
A tal riguardo infatti nel capitolo secondo si indicano le peculiarità
dello sport come veicolo comunicazionale e gli eventi e i mutamenti
sociali che hanno contribuito all’affermazione della sponsorizzazione, in
diverse forme (sponsorizzazione di una squadra, di un atleta, di una
federazione e di un evento) e livelli (sponsorizzazioni uniche, principali
secondarie e tecniche), nel mondo dello sport, e al conseguente
passaggio dello stesso da mero gioco a vero e proprio business,
caratterizzato da un proprio mercato, in cui non solo le imprese sponsor
ma anche le stesse società sportive, sempre meno club e sempre più
aziende, ricorrono agli strumenti del c.d. marketing sportivo.
Una volta compresi i perché di questo matrimonio tra sport e industria,
volendo passare ad un’analisi più giuridica del fenomeno, si sono dovute
innanzitutto individuare le regole che presiedono alla disciplina del
contratto di sponsorizzazione sportiva, affrontando e risolvendo il
problema di fondo di tale accordo, che essendo definito come il contratto
con cui lo sponsor utilizza l’immagine dello sponsee a scopo
pubblicitario, non può che essere rappresentato da quello relativo allo
sfruttamento commerciale-pubblicitario dell’immagine (e del nome e
degli altri segni distintivi in senso lato) dello sponsee. A tal riguardo
infatti nel capitolo terzo si ripercorrono, con particolare riferimento a
casi relativi al mondo dello sport, le tappe fondamentali della dottrina e
della giurisprudenza che hanno contribuito al riconoscimento nel nostro
ordinamento di un diritto esclusivo all’utilizzazione economica della
propria immagine, e più in generale, di ogni elemento identificativo della
persona, in forza del quale è stato possibile riconoscere il carattere
patrimoniale della prestazione dello sponsee e di conseguenza il carattere
giuridico e vincolante del contratto di sponsorizzazione ai sensi dell’art.
11
1174 c.c., e allo stesso tempo, fornire una forte e certa tutela allo sponsee
in tutti i casi di inautorizzato sfruttamento promopubblicitario dei propri
elementi distintivi da parte dello sponsor o comunque da parte di terzi.
La somiglianza, in alcuni casi, e la diversità, in altri, con cui nei vari
ordinamenti stranieri la questione in esame viene affrontata e risolta, ha
poi offerto la possibilità di effettuare una comparazione con il sistema
USA, UK e quello di altri paesi Europei circa appunto lo sfruttamento
inautorizzato dei c.d. “sport personality rights” e sport “intellectual
property rights”.
Una volta individuate così le “fondamenta” del contratto di
sponsorizzazione, si è affrontato il problema della sua qualificazione
giuridica, il quale, essendo il contratto di sponsorizzazione ampiamente
diffuso nella prassi e non ancora espressamente previsto dalla legge ma
solo preso in considerazione in alcuni testi normativi al fine di
disciplinarne alcuni aspetti specifici in determinati settori, va risolto con
il riconoscimento dell’accordo di sponsorizzazione in termini di
contratto nominato, socialmente tipico e legalmente atipico. Tali
questioni di qualificazione sono affrontate al capitolo quarto in cui
inoltre, al fine di individuare la disciplina applicabile al contratto di
sponsorizzazione, si ripercorrono da un lato i c.d. tentativi di tipizzazione
“tout court” operati dalla dottrina e quelli di ricorso ai criteri della
combinazione, dell’assorbimento e dell’analogia, e dall’altro si
affrontano i problemi riguardanti l’estendibilità al contratto di
sponsorizzazione della disciplina speciale in materia di pubblicità, in
particolare quella concernente i divieti di pubblicità dei prodotti da fumo,
e quelli relativi all’ applicazione allo stesso dei codici di
autoregolamentazione in materia, della normativa delle varie federazioni
sportive in cui la stessa sponsorizzazione opera, e infine della normativa
tributaria.
12
Individuata la disciplina o meglio le discipline applicabili al contratto
di sponsorizzazione si è poi potuto passare all’analisi della sua struttura,
delle sue caratteristiche e dei suoi elementi. In tal senso infatti nel
capitolo quinto si affrontano le questioni giuridiche relative alla
sussistenza della sinallagmaticità e della onerosità delle prestazioni
anche nell’ accordo di c.d. sponsorizzazione interna e quella relativa al
riconoscimento del contratto di sponsorizzazione come contratto
aleatorio in senso economico ma non tecnico-giuridico, all’interno della
quale un ruolo fondamentale è giocato dalla qualificazione
dell’obbligazione dello sponsee in termini di obbligazioni di mezzi e non
di risultato.
Problemi giuridici relativi alla gestione del rapporto con lo sponsee e
alla procedura di stipulazione del contratto di sponsorizzazione sono poi
sollevati rispettivamente dall’affermazione nella prassi di forme
associative di sponsor, i c.d. pool e comitati, e dall’emersione di nuove
figure di sponsor, quali gli Enti Pubblici Territoriali, così come, sul
versante dello sponsee, la sponsorizzazione di atleti minori e quella delle
federazioni sportive richiede necessariamente la preventiva risoluzione
delle questioni relative rispettivamente all’inquadramento della
sponsorizzazione tra gli atti di straordinaria o ordinaria amministrazione
e quella della natura giuridica delle federazioni stesse.
Tali aspetti infatti sono oggetto di specifiche trattazioni sempre al
capitolo quinto, in cui, dopo aver fornito le risposte alle questioni
anzidette, vengono anche indicate le peculiarità degli elementi essenziali
del contratto di sponsorizzazione.
Al fine di fornire poi una visione completa ed esauriente del contenuto
di un contratto di sponsorizzazione è stato necessario individuare le
singole clausole che lo compongono o più correttamente che possono
13
essere eventualmente previste in un accordo di sponsorizzazione
sportiva, dal momento che lo stesso varia, e non di poco, a seconda delle
diverse normative federali, del tipo di soggetto sponsorizzato, della
tipologia di sponsorizzazione e della concreta volontà delle parti.
A tal riguardo quindi per l’elaborazione di un ipotetico e generale
contenuto di un accordo di sponsorizzazione non si poteva fare a meno
di un minuzioso riferimento ad una pluralità di contratti di
sponsorizzazione stipulati nella prassi. Al capitolo sesto infatti,
attraverso una serie di rinvii a contratti effettivamente rinvenuti nella
prassi e riportati in appendice, è stato possibile indicare con precisione le
disposizioni che in genere le parti inseriscono nelle c.d. premesse
contrattuali così come individuare le prestazioni principali ed accessorie
dello sponsee e tutta una serie di clausole dirette a disciplinare i rapporti
delle parti durante la fase di esecuzione dello stesso e quella successiva
alla sua scadenza. Attraverso questa tecnica di rinvii si è individuato
anche il nucleo essenziale del contratto di sponsorizzazione, costituito da
un insieme di specifiche clausole di c.d. tutela preventiva (risoluzione
automatica e/o riduzione del corrispettivo) che vengono inserite
nell’accordo al fine di eliminare, o comunque ridurre, quei rischi tipici
del contratto di sponsorizzazione che derivano dall’interferenza
d’immagine tra sponsor e sponsee che il contratto in questione
inevitabilmente realizza.
Partendo dal presupposto infatti che in un contratto di
sponsorizzazione l’immagine dello sponsor viene associata a quella dello
sponsee, è inevitabile che lo sponsor godrà in termini di ritorno
pubblicitario, dei positivi risultati sportivi dello sponsee e della simpatia
che lo stesso suscita nel pubblico, così come, per converso, subirà
diminuzioni di ritorni pubblicitari e persino ritorni d’immagine negativi
14
nel caso di insuccessi sportivi e scandali, anche in ambito privato, dello
stesso.
Nell’eventualità in cui le parti non provvedano all’inserimento nel
contratto di sponsorizzazione di tali clausole, si sono poi anche
ricostruiti, sulla base degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali in
materia, le eventuali possibilità (per lo sponsor) di adire l’autorità
giudiziaria al fine di ottenere una risoluzione del contratto e un eventuale
risarcimento del danno, in presenza di determinate situazioni, fatti e
comportamenti dello sponsee idonei a vanificare l’investimento dello
sponsor e a ripercuotersi sulla sua reputazione commerciale. Il verificarsi
poi nella nostra realtà di episodi e fatti sempre nuovi, potenzialmente
capaci di incidere sui ritorni d’immagine dello sponsor, (come per
esempio i cori razzisti dei tifosi e il mancato rispetto da parte dello
sportivo sponsorizzato delle c.d. regole di far play così come l’eventuale
mancato raggiungimento, da parte dello stesso, di un traguardo sportivo
in seguito proprio ad un suo comportamento di fair play), hanno inoltre
offerto lo spunto per un’ analisi giuridica degli stessi che porta ad
ipotizzare la previsione, all’interno dei contratti di sponsorizzazione, di
specifiche clausole di tutela preventiva al riguardo.
Ricostruito in tal modo il contenuto di un contratto di
sponsorizzazione sportiva si è poi ritenuto opportuno approfondire
l’argomento nel settore specifico del calcio, dal momento che tale sport,
per il numero di praticanti e appassionati e per il “coverage televisivo”,
almeno in Italia e in Europa, è quello che offre agli sponsor la più vasta e
frequente audience. A tal riguardo infatti, nel capitolo settimo, dopo aver
ripercorso le fasi principali dell’avvento della sponsorizzazione nel
“tempio del calcio”, si sono ricostruiti, sempre attraverso la tecnica dei
rinvii in appendice, le varie forme di sponsorizzazione di una squadra di
calcio, quelle relative ai singoli calciatori, agli allenatori e agli arbitri
15
nonché quelle della FIGC e della Nazionale e del Campionato e della
Coppa di Lega.
In relazione alla sponsorizzazione delle squadre, che è la forma più
antica e diffusa di sponsorizzazione calcistica, si sono inoltre analizzate
le specifiche disposizioni federali dirette ad indicare i tipi e le opzioni di
sponsorizzazione consentite in tale settore e gli spazi riservati ai marchi
dello sponsor sulla divisa degli atleti e la loro dimensione, peraltro in
costante ampliamento, in ossequio alle regole e alle esigenze del calcio
business. Si sono poi analizzate le varie procedure di autorizzazione e
controllo dei contratti di sponsorizzazione da parte dei relativi organi
calcistici competenti e, sulla base delle disposizioni contenute in
apposite convenzioni interne, anch’esse riportate in appendice, si è
ricostruita la specifica disciplina nel settore del calcio della titolarità dei
diritti di sfruttamento commerciale dell’immagine dei calciatori “in
borghese” e “in divisa”e come “singoli” e come “gruppo” così come
quella dei rapporti tra gli sponsor di soggetti calcistici diversi.
Il continuo ed inarrestabile sviluppo della tecnologia unitamente al
sempre maggiore bisogno di comunicazione da parte delle aziende per
rimanere competitive nel mercato, ha determinato poi una diffusione
della sponsorizzazione sportiva in senso lato in settori fino a qualche
anno fa impensabili, come internet, i cellulari e i videogiochi e ha
consentito la nascita di forme di sponsorizzazione sportiva digitali-
virtuali. Queste nuove forme sponsorizzative però non hanno solamente
aumentato le opportunità comunicazionali delle aziende e le entrate dei
vari sponsee, ma, dal punto di vista giuridico, hanno sollevato una serie
di vecchi problemi, come quello dello sfruttamento commerciale
inautorizzato degli elementi identificativi di una persona fisica o
giuridica e quello dei tetti massimi della sponsorizzazione televisiva, in
nuovi e non ancora regolamentati settori e media. Allo stesso tempo poi,
16
i sempre più crescenti costi di sponsorizzazione, hanno anche contribuito
alla formazione di forme di sponsorizzazione improprie e parassitarie,
conosciute sotto il nome di ambush marketing, che se non
adeguatamente e rapidamente combattute rischiano di mettere in seria
crisi l’intero sistema delle c.d. sponsorizzazioni ufficiali.
A tutte queste forme di sponsorizzazione e ai problemi giuridici
vecchi e nuovi che le stesse comportano è stato dedicato il capitolo
ottavo, che va così a concludere il tragitto evolutivo compiuto fino ad
oggi dal fenomeno della sponsorizzazione.
17
Capitolo primo
IL FENOMENO SPONSORIZZAZIONE
I.1. Etimologia del termine sponsorizzazione
La sponsorizzazione, in termini moderni e generali, viene definita
come l’accostamento, dietro corrispettivo, del nome, marchio, logo di
un’ impresa all’altrui nome, attività o evento, al fine di ottenere un c.d.
ritorno pubblicitario. In tale accezione, la sponsorizzazione, si pone dal
punto di vista giuridico come negozio commerciale e sotto il profilo
aziendale come autonomo strumento di comunicazione pubblicitaria e
rappresenta quindi un fenomeno moderno, tipico della società
industriale-consumistica che privilegia in genere l’immagine stessa dei
prodotti commercializzati più che la loro effettiva qualità, ma che
affonda le sue radici etimologiche e fenomenologiche già nel mondo
antico.
Dal punto di vista etimologico infatti, il termine italiano
sponsorizzazione deriva da quello anglosassone di sponsorship che viene
definito come “the state of being sponsor”, anche se si deve precisare,
che nell’accezione italiana, più che allo stato o condizione del soggetto
sponsor si intende fare riferimento all’attività del soggetto sponsor,
appunto la c.d. sponsorizzazione. A sua volta il termine sponsor affonda
le sue radici etimologiche più remote nella solenne formula latina della
Sponsio “centum mihi dari spondes? Spondeo” in forza della quale un
soggetto (appunto lo sponsor) assumeva la garanzia di una obbligazione
18
assunta da un terzo (mediante l’altra formula solenne della Stipulatio)
esponendosi ad una eventuale e sussidiaria esecuzione personale, con
l’inevitabile conseguenza quindi che il significato attribuito dal diritto
romano classico al termine sponsor era quello di garante, mallevadore,
padrino o comunque più in generale di persona che assume la
responsabilità di un altro per un qualche cosa
1
. L’utilizzo del termine
sponsor nella sua accezione originaria era ancora presente nel II secolo,
come testimoniano le definizioni inglesi del tempo “one who is patron
for an infant at baptism”, “one who binds himself to answer to another”
2
mentre resiste nel XXI secolo solo in via residuale (come nel caso dei
contratti di joint-venture e di consorzio internazionali, nei quali, lo
sponsor è il soggetto-parte del contratto che, avendo un quid pluris
rispetto agli altri contraenti, a livello di esperienza e conoscenza,
rappresenta una forma di garanzia della capacità tecnica e finanziaria
della joint-venture o del consorzio), o locale (come nei casi di attività
commerciali intraprese in alcuni paesi arabi nei quali, è necessario
avvalersi di un soggetto, lo sponsor, che garantisca le autorità locali del
pieno rispetto delle leggi nazionali da parte dello straniero-imprenditore
e che in alcuni casi risponda civilmente e penalmente per gli atti dello
stesso)
3
.
Nell’odierna realtà infatti il binomio sponsor-sponsorizzazione ha
perso gli originari connotati della fiducia e della garanzia e ha assunto un
significato moderno e polisenso che racchiude in se diversi aspetti
(giuridici, comunicazionali, economici) di uno stesso fenomeno,
presentandosi infatti come un negozio commerciale, come una tecnica di
comunicazione aziendale, come una particolare forma di investimento-
1
M. Bianca, I contratti di sponsorizzazione, Rimini, 1990, pag. 12-13.
2
V. Franceschelli, I contratti di sponsorizzazione, in Giur. Comm., 1987, I, pag. 289.
3
M. E. Kleckner, Il significato e l’uso del termine sponsor nell’esperienza statunitense, in
Sponsorizzazione e pubblicità, Atti del convegno di Parma, 15 Aprile 1988, a cura di M. Costanza,
Milano, 1989, pag. 69-71.
19
finanziamento, che può assumere svariate forme e che può essere
utilizzata nei più svariati settori: da quello radiotelevisivo a quello
sportivo, da quello artistico-culturale a quello sociale. Nella lingua
inglese infatti, già dal 1931, al significato originario di sponsor quale
garante “a person makes himself responsabile for another” si affianca
quello innovativo di finanziatore di programmi a scopo pubblicitario “a
buisiness firm or a person who pays for a broadcast programme wich
introduces advertisements commercial product”
4
o sulla stessa linea “an
advertiser paying cost of broadcast program into which advertisements
of his wares are introduced”
5
. Tale intervento innovativo è limitato però,
inizialmente, al solo settore radiotelevisivo a causa dell’influenza
dell’esperienza americana che col termine sponsorizzazione definisce il
rapporto in base al quale “a business enterprise…pays for a radio and
television program usually in return for advertisig-time”
6
.
Negli U.S.A. infatti la mancanza di un monopolio statale sulle
televisioni e il rifiuto da parte delle stesse “public television” nei
confronti degli invadenti “spots”
7
unitamente alla tradizione ed
educazione sportiva fondata su di un grande attaccamento al clan, ai
colori sociali, ai propri simboli che impone di non cambiare la
denominazione della squadra o sporcare la divisa con scritte
pubblicitarie, ha contribuito in maniera determinante alla nascita e allo
sviluppo della sponsorizzazione nel settore radiotelevisivo piuttosto che
in quello sportivo, tanto che in America è pressoché “sconosciuto” il
fenomeno della scritta dello sponsor sulle maglie di una squadra
8
.
Questa evoluzione del termine nell’uso anglosassone, si è poi
ulteriormente accentuata attraverso la successiva importazione del
4
Oxford Universal Dictionary, London, 1968, II, pag. 1979.
5
Oxford Illustrated Dictionary, Oxford, 1965, pag. 800.
6
The American Heritage Dictionary of the English Language, New York, 1978, pag. 672
7
V. Franceschelli, cit., pag. 289-290.
8
C. Verde, Il contratto di sponsorizzazione, Napoli, 1989, pag. 47.
20
vocabolo nella lingua italiana, dove se ne è dilatato il significato sino a
ricomprendervi fenomeni estranei all’originario campo di attività
radiotelevisiva.
Infatti in Europa e in particolare in Italia, la sponsorizzazione
radiotelevisiva è un fenomeno abbastanza recente per lo più abbinato al
superamento del regime di monopolio statale in tale settore e alla
conseguente nascita delle radio e tv private-commerciali mentre si è da
subito affermata e diffusa in campo sportivo, in ragione della grande
popolarità che le manifestazioni sportive hanno presso di noi e a causa di
una organizzazione dello sport deficitaria, soprattutto dal punto di vista
delle risorse finanziarie
9
, per poi estendersi ulteriormente anche ad altri
settori come quello culturale e sociale.
Nei dizionari italiani infatti si passa da definizioni di sponsor relative
al solo significato originario di garante, a quelle più evolute ma limitate
al solo settore sportivo “la casa commerciale che aiuta finanziariamente
un costruttore, una scuderia, una squadra e sim.. ricevendone in cambio
una manifesta pubblicità”
10
, per giungere a quelle moderne e
omnicomprensive di “chi, per ricavarne pubblicità, finanzia l’attività di
atleti singoli o in squadra, di cantanti o generalmente artisti,
l’organizzazione di spettacoli pubblici e mostre d’arte, la diffusione di
trasmissioni radiofoniche e televisive” che, come anticipato, sono state
recepite ormai anche nel lessico anglo-americano, in cui quindi più di
recente, col termine sponsor si indica più in generale “A person or a firm
that provides funds for a broadcast or for a musical, artistic, sporting,
event”
11
.
Analogo fenomeno d’importazione e integrazione linguistica si è
verificato in Francia per il termine “sponsoring”, corrispondente
9
V. Franceschelli, cit., pag. 290.
10
Il Lessico Universale Italiano, Roma, 1979, XXI, pag. 566.
11
The Oxford american Dictionary, New York, 1980, pag. 660.
21
all’italiano “sponsorizzazione”, nei confronti del quale però a causa della
impura origine inglese è stato introdotto con provvedimento ministeriale
del 17/3/82 il divieto (peraltro disatteso nella pratica) di utilizzo nei
documenti e nella corrispondenza della pubblica amministrazione a
favore del termine tipicamente francese di “parrainage”
12
.
I.2. Sponsorizzazione e mecenatismo
Una volta individuato il significato moderno del termine
sponsorizzazione è doveroso sottolinearne le differenze con quello di
mecenatismo o patrocinio.
Sul piano giuridico le differenze tra queste due forme d’intervento si
sostanziano nella diversa natura dell’accordo. In caso di
sponsorizzazione infatti si è in presenza di un contratto a prestazioni
corrispettive, in cui lo sponsor ha l’obbligo di pagare una certa somma o
fornire determinati beni o servizi e lo sponsorizzato è soggetto a quegli
obblighi di fare, non fare, sopportare risultanti dall’accordo e finalizzati
alla diffusione dei segni distintivi dello sponsor e quindi a quel ritorno
pubblicitario che è lo scopo del contratto.
Nel caso del patrocinio o mecenatismo invece si assiste ad una
sovvenzione erogata a titolo di liberalità senza la previsione a carico del
beneficiario dell’obbligo di tenere alcun comportamento a favore del c.d.
mecenate/patrocinatore, che di regola si riserva solamente la facoltà di
pubblicizzare il proprio contributo.
12
V. Briante G. Savorani, I contratti di sponsorizzazione, in Giur. Sist. Dir. Civ. Comm. di W.
Bigiavi, I contratti in generale-I contratti atipici- (a cura di Alpa G-Bessone M.), Torino, pag. 435.
22
Dal punto di vista delle finalità invece si deve osservare che la
sponsorizzazione, determinando una diffusione della “partecipazione”
nelle modalità specifiche previste nell’accordo, mira ad un ritorno di
immagine-pubblicitario forte e a breve termine finalizzato a scopi
esclusivamente commerciali. Non a caso infatti tali interventi sono
intrapresi soprattutto da aziende che vogliono assumere posizioni
rilevanti nel mercato e aumentare le proprie vendite e di conseguenza il
fatturato.
Il mecenatismo, invece, concretizzandosi in una forma di diffusione
più discreta, sfumata e indirizzata ad un audience più ristretta e ricercata,
tende a produrre un ritorno o meglio una valorizzazione dell’immagine
più a lungo termine ed infatti a tale operazione ricorrono soprattutto enti
e istituti che sentono la necessità di migliorare il proprio inserimento nel
tessuto sociale e di restaurare la propria immagine presso un pubblico
ostile, diffidente, che non li ha in grande simpatia dimostrando di
cooperare generosamente ad attività di grande interesse sociale.
Questa netta distinzione tra sponsorizzazione e mecenatismo viene
comunemente adottata anche in altri paesi: in Francia, per esempio, si
parla di sponsoring (parrainage) e di mecenat d’enterprise a seconda del
rilievo assunto dalla volontà di sfruttare l’intervento per scopi
pubblicitari. In Inghilterra l’uso del termine sponsorship è limitato alle
ipotesi in cui lo scopo dell’impresa è il ritorno pubblicitario e quindi nei
casi in cui l’atto si sostanzia in un commercial deal. Quando invece si
vuol fare riferimento ad un atto di liberalità effettuato senza previsione di
alcun vantaggio immediato (philantropic gift) si fa ricorso al vocabolo
patronage.