12
2. Gli elementi del contratto
Il contratto di sponsorizzazione può essere definito come
quell’accordo in virtù del quale una parte (detta sponsee o
sponsorizzato) si obbliga a consentire all’altra (detta sponsor) l’uso
della propria immagine pubblica o del proprio nome, allo scopo di
promuovere, dietro corrispettivo, un determinato prodotto o marchio
27
.
Trattasi, com’è evidente, di un negozio giuridico a prestazioni
corrispettive, il cui perfezionamento determina l’instaurazione, fra le
parti, di un vincolo di tipo sinallagmatico
28
.
Il contratto di sponsorizzazione è un contratto a forma libera; pertanto,
può essere regolarmente concluso anche in forma orale o per
comportamenti concludenti. Tuttavia, nella prassi, è diffuso l’uso della
forma scritta, funzionale al soddisfacimento delle esigenze probatorie
e all’esibizione della documentazione necessaria ai fini della
detraibilità fiscale
29
.
promozionali ulteriori, legati alla notorieta' dell'evento, con effetti potenzialmente molto piu'
intensi o protratti nel tempo rispetto a quelli garantiti da una mera comunicazione pubblicitaria.
Inoltre, se la pubblicita' tende a privilegiare lo sviluppo e la creazione delle vendite del
prodotto identificato dal marchio divulgato, la sponsorizzazione e' uno degli strumenti piu' utili
per creare le condizioni migliori per la vendita promuovendo l'immagine dello sponsor, e solo
indirettamente i suoi prodotti".
26
DI PACE R. “Partenariato pubblico privato a contratti atipici”, Giufffrè, Milano, 2006 pag. 154
27
Cass. Sez. 1 N.9880 del 11 Ottobre 1997. " Il cosidetto contratto di sponsorizzazione, figura
non specifticamente disciplinata dalla legge, comprende un aserie di ipotesi nelle quali
comunque si ha un soggetto, detto sponsorizzato, ovvero secondo la terminologia
anglosassone sponsee, si obbliga a consentire ad altri l'uso della propria immagine pubblica e
del proprio nome per promuovere un marchio o un prodotto specificatamente marcato, dietro
corrispettivo."
28
ROCCA A., VALCADA M., “I contratti sportivi e il sistema di risoluzione delle controversie
nello sport”, Altalex editore, 2017, p. 252.
29
ROSSOTTO R., “Contratti di sponsorizzazione: opportunità giuridiche”, in Aedon, il Mulino,
n. 1/2020.
13
Nonostante il termine “sponsorizzazione” evochi una più lampante
connessione con l’ambito sportivo, in realtà esso incarna un fenomeno
che si presta a trovare applicazione in molteplici settori della vita
associata, con il costante scopo di rispondere alle esigenze della
moderna comunicazione d’impresa
30
. È possibile, infatti, individuare
diverse tipologie di sponsorizzazione:
• culturale, ove il finanziamento è destinato alla progettazione o
attuazione di eventi, manifestazioni, concerti, mostre o restauri
di opere di prestigio, nel campo della tutela e della valorizzazione
dei beni culturali
31
;
• radio-televisiva, che si sostanzia nel finanziamento di programmi
radio-televisivi, allo scopo di sfruttarne la visibilità per fini
promozionali;
• tecnica o interna, nell’ambito della quale lo sponsor si impegna a
procurare allo sponsee le attrezzature o l’abbigliamento (logato)
necessario allo svolgimento della sua attività;
• sportiva (su cui verterà il presente lavoro di ricerca) che può
coinvolgere il singolo atleta, un club, una scuderia o una
federazione sportiva: in essa, lo sponsee si impegna ad esporre
scritte o altri simboli collegate al nome o al marchio dello sponsor
sull'abbigliamento degli atleti o sui veicoli, autorizzando questi
all’impiego delle relative immagini con lo scopo di rafforzare la
comunicazione pubblicitaria
32
.
Come esige l’art. 1346 c.c., l’oggetto del contratto, che nella
sponsorizzazione risiede nell’abbinamento del nome o del marchio dello
sponsor al nome o all’immagine dello sponsee, deve essere:
30
Ibidem.
31
Art. 120, D. Lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).
32
GIAQUINTO P., “I contratti atipici”, cit.
14
• possibile, nel senso di ‘astrattamente realizzabile’ nei suoi
contenuti;
• lecito, in quanto conforme alle norme imperative e al buon
costume;
• determinato o determinabile.
Nella prassi può accadere che ad una prestazione determinata
dello sponsor si contrapponga una eccessivamente generica
controprestazione dello sponsee, circostanza che si presta a fondare
problemi di coercibilità dell'obbligazione dello sponsorizzato
33
. È ciò che
si verifica, ad esempio, quando lo sponsee si obbliga, da contratto, a
fare “quanto necessario” per la debita promozione del marchio sponsor.
Tuttavia, di recente, la sempre maggiore diffusione del contratto di
sponsorizzazione ha prestato il fianco al perfezionamento del modello
contrattuale e, dunque, all’abbandono di clausole generiche, per
prediligere un’elencazione dettagliata delle prestazioni reciproche delle
parti
34
.
A proposito delle parti, esse, come già accennato, si identificano con lo
sponsor e lo sponsee. Nel dettaglio, lo sponsor è il soggetto che, a
mezzo della stipula del contratto di sponsorizzazione, persegue un
ritorno d’immagine o pubblicitario. Se nel passato ad assumere le vesti
di sponsor era, di regola, la singola persona nell’ambito dell’esercizio
della propria attività imprenditoriale, oggi, più di frequente, tale ruolo
è assunto da società commerciali. Non di rado, inoltre, lo sponsor
coincide con un ente a carattere associativo, un ente pubblico
territoriale o un istituto bancario.
33
BALBIERI A., “Strumenti per la gestione delle sponsorizzazioni negli enti locali”, Halley
editore, Matelica, 2004, p. 76.
34
SABBATINI S., “I contratti di sponsorizzazione”, in Filodiritto, 12 giugno 2010.
15
Fra gli enti-sponsor a carattere associativo rientrano i c.d. pool
35
:
inquadrati nella categoria giuridica dei consorzi con attività esterna,
essi constano di un’articolazione di aziende che, su accordo reciproco,
si prestano alla sponsorizzazione di grandi eventi sportivi o di intere
Federazioni o Leghe
36
.
Lo sponsee, invece, è il soggetto che, a mezzo della stipula del
contratto di sponsorizzazione, si obbliga, dietro corrispettivo, ad esibire
il nome o il marchio dello sponsor per fini promozionali.
Lo sponsorizzato può essere un singolo atleta, un club
37
o scuderia,
un’intera federazione sportiva o, ancora, uno specifico evento o
manifestazione. Inoltre, l'art. 43 legge n. 449/1997 ha riconosciuto
anche alle pubbliche amministrazioni la possibilità di concludere
contratti di sponsorizzazione in qualità di sponsee “al fine di favorire
l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare
maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati” e
purché i suddetti accordi siano funzionali al perseguimento di interessi
pubblici e non costituiscano fonte di conflitti d’interesse tra attività
pubblica e attività privata.
Nella scelta dello sponsee concorrono elementi quali popolarità, la
visibilità e il prestigio, idonei ad incidere in misura rilevante
sull’efficacia dell’operazione promozionale. Il successo della
sponsorizzazione può anche essere legato al collegamento tra lo
sponsor ed il settore di attività del soggetto e/o dell’evento
sponsorizzato e del relativo pubblico. Ciò non esclude il fatto che la
35
Cartello o consorzio in cui un organo centrale sia incaricato del controllo dell'osservanza dei
patti e della direzione dell'attività commerciale di un gruppo d'imprese coalizzate
36
MARTINEZ A., “Contratto di sponsorizzazione e cessione di immagine in ambito sportivo.
Aspetti civilistici e profili di comparazione”, p. 366, articolo reperibile in:
http://martinez-novebaci.it/Files%20upload/libri/sponsorizzazione%20file%20definitivo.pdf
37
Circolo istituito a fini ricreativi, sportivi o culturali, spesso utilizzato per identificare una
squadra sportiva.
16
sponsorizzazione possa prescindere da un nesso logico, economico e
merceologico tra lo sponsor e lo sponsee
38
.
Lo sponsor può essere sia essere unico, che no; nel secondo caso, di
norma, è comunque rintracciabile un Main sponsor
39
, ovvero uno
sponsor principale, che a fronte del suo maggiore apporto, ha diritto
ad ottenere una maggiore visibilità rispetto agli sponsor secondari.
Per quanto concerne la causa del contratto di sponsorizzazione, ovvero
la funzione economico-sociale che presiede alla sua stipulazione, essa
risiede nell’impiego dell’altrui nome o immagine a scopo pubblicitario
dietro corrispettivo, dato, quest’ultimo, che consente di qualificare la
sponsorizzazione come contratto a titolo oneroso
40
.
Nel dettaglio, il prezzo (o corrispettivo) può sostanziarsi sia nella datio
di una somma di denaro, che nella fornitura di beni o servizi, come
accade nel caso della sponsorizzazione tecnico-sportiva.
Inoltre, accanto al c.d. fee
41
, cioè il compenso vero e proprio, il
contratto di sponsorizzazione può prevedere anche la corresponsione,
in favore dello sponsee, di determinati bonus
42
legati a prestazioni di
successo (es. numero di reti segnati dall’atleta o di partite vinte dalla
squadra sponsorizzata)
43
.
Di contro, alle sue origini storiche, la sponsorizzazione si
atteggiava ad una vera e propria donazione, e la sua causa, pertanto,
risiedeva in un mero spirito di liberalità: la corresponsione una somma
di denaro o di beni/servizi era motivata, infatti, dall’intento di
38
PISTOLESI F., “Profili fiscali delle sponsorizzazioni sportive”, in Diritto e pratica tributaria,
n. 2, 2017, p. 392.
39
Sponsor principale, consiste in quel tipo di sponsorizzazione che permette di ottenere una
maggiore visibilità, rispetto agli sponsor cosiddetti secondari, durante l'evento. È, in altre
parole, lo sponsor che, tra tutti, maggiormente finanzia lo sponsee.
40
ROSSOTTO R., “Contratti di sponsorizzazione: opportunità giuridiche”, cit.
41
Ad indicare la quota fissa.
42
Ad indicare la quota variabile al verificarsi di determinate condizioni
43
TAROLLI S., “Il contratto di sponsorizzazione”, Altalexpedia, 9 marzo 2018.
17
supportare altri nello svolgimento della loro attività, senza l’attesa di
un tornaconto economico.
Solo in progresso di tempo la sponsorizzazione ha assunto una
struttura prettamente contrattuale, contrassegnata dall’idea di
corrispettività, coerentemente con la quale la sua causa non possiede
più alcun legame con il puro spirito di liberalità, ma risiede nello
scambio tra denaro o beni/servizi e ritorno pubblicitario
44
.
Ne consegue che la sponsorizzazione è un fenomeno che deve essere
inquadrato nella categoria delle attività d’impresa funzionali alla
commercializzazione indiretta dei propri prodotti e servizi, circostanza
determinante ai fini della sua corretta qualificazione fiscale
45
. La
dottrina economica, non a caso, lo riconduce all’ambito del “marketing-
mix”, termine che identifica l’insieme delle strategie elaborate
dall’impresa per collocare con successo il proprio prodotto sul mercato
e conseguire i propri obiettivi commerciali
46
.
3. Il contenuto del contratto
Di regola, nella prassi, il contratto di sponsorizzazione sportiva si
apre con le c.d. premesse, in seno alle quali le parti si premurano di:
• indicare le rispettive generalità e caratteristiche soggettive;
• esplicitare i motivi e le finalità dell’accordo che si apprestano a
stipulare;
• definire i termini e le espressioni che essi impiegheranno per la
regolamentazione del loro rapporto contrattuale;
44
MARTINEZ A., “Contratto di sponsorizzazione e cessione di immagine in ambito sportivo.
Aspetti civilistici e profili di comparazione”, cit., pp. 348-349.
45
PISTOLESI F., “Profili fiscali delle sponsorizzazioni sportive, in Diritto e pratica tributaria”,
n. 2, 2017, p. 392.
46
D’ORTA C., FIORENTINO F., “Riflessioni civilistiche sul contratto di sponsorizzazione
sportiva”, cit., p. 4.
18
• inserire le clausole funzionali all’individuazione delle circostanze,
attuali o successive, sulla sussistenza delle quali poggia l’efficacia
stessa del contratto, nonché le dovute clausole di accettazione,
da parte sponsor, delle disposizioni federali applicabili
all’accordo, che altrimenti, non godrebbero di alcuna cogenza nei
suoi riguardi.
Data la loro rilevanza ai fini dell’individuazione della disciplina
applicabile, di norma le parti convengono di esplicitare che le premesse
costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.
La sezione immediatamente successiva dell’accordo è dedicata
all’individuazione delle obbligazioni a carico di ciascuna delle parti, che
si distinguono in:
• principali: tipiche del contratto di sponsorizzazione, consentono
di distinguerlo da species contrattuali affini;
• accessorie: tipiche di altri contratti commerciali/pubblicitari e
funzionali ad amplificare la visibilità e la divulgazione del marchio
sponsor.
La prestazione principale dello sponsor, come anticipato, può
consistere:
• nell’erogazione di una somma di denaro in favore della
controparte contrattuale
• nella fornitura di beni/servizi necessari o strumentali all’esercizio
dell’attività sportiva dello sponsee. In tal caso, le parti possono
comunque convenire, se pur quale oggetto di prestazione
accessoria, il versamento di una somma di danaro da parte dello
sponsor.
19
In sintesi, l’obbligazione a carico dello sponsor si sostanzia
sempre in una prestazione di facere
47
. Di contro, la prestazione cui è
tenuto lo sponsee, principale o accessoria che sia, pur avendo in
qualche modo sempre a che vedere con la promozione del nome o del
marchio dello sponsor, si presta ad assumere i contenuti più vari. Essa,
nel dettaglio, può consistere in un obbligo:
• di facere (es. apporre il logo commerciale dello sponsor
sull’abbigliamento tecnico dell’atleta o del club/scuderia);
• di pati (es. autorizzare lo sponsor all’impiego del proprio nome o
dell’immagine all’interno dei suoi messaggi promozionali);
• di non facere (es. accordo di esclusiva, con il quale lo sponsee si
impegna a non prestare il proprio nome o immagine in favore di
altre aziende, concorrenti o anche non).
In ogni caso, l’obbligazione a carico dello sponsorizzato è e rimane,
come già sottolineato, un’obbligazione di mezzi e non di risultato. Ne
deriva che questi non può essere chiamato a rispondere dell’esito del
ritorno pubblicitario auspicato dallo sponsor. Di conseguenza, non è
possibile invocare il mancato successo dell’attività di sponsorizzazione
quale motivo di risoluzione del contratto, né fondare un diritto dello
sponsor al risarcimento dei danni subiti
48
.
Secondo un’importante sentenza della Corte di Cassazione, i canoni
della correttezza e della buona fede consentono di rinvenire a carico
dello sponsee ulteriori ed impliciti obblighi integrativi in ordine alla
regolarità dell’esecuzione dell’operazione di sponsorizzazione, a tutela
dell'utilità che lo sponsor potrebbe conseguirne. Nel dettaglio, secondo
la Suprema Corte: “va considerato in proposito che, come è stato
ritenuto in dottrina, dal contratto di sponsorizzazione nasce un
rapporto di durata caratterizzato da un rilevante carattere fiduciario.
47
Forma letterale antico dell’infinito del verbo fare, che riproduce la forma lat. facĕre
48
ROSSOTTO R., “Contratti di sponsorizzazione: opportunità giuridiche”, cit.