PRESENTAZIONE
In questo lavoro di Tesi di laurea si è voluto analizzare il rapporto tra edificio, risparmio energetico
e impatto ambientale.
Analizzando il contesto e le strategie internazionali si è visto come si è giunti a definire percorsi e
linee guida per raggiungere gli obbiettivi prefissati.
È stato analizzato e studiato il Protocollo LEED NC 2009 Italia, mettendo in luce i punti
fondamentali che disciplina, e in particolar modo soffermandosi sulle guide e indirizzi in esso
contenuti. In relazione al risparmio energetico si sono analizzate le caratteristiche tecniche della
struttura e i fattori che influenzano il comportamento termico dell’edificio abitativo, situato nella
zona sud di Malalbergo (BO).
La scelta dell’edificio è derivata dall'incarico di progettazione per il recupero e restauro
conservativo A2 tipo B di un fabbricato per civile abitazione, ottenuto nel mese di dicembre 2009.
Sono stati poi proposti e analizzati i casi di possibile utilizzo di fonti energetiche alternative,
risparmio idrico e materiali biocompatibili.
Nel capitolo 1 si è fatto un excursus storico delle diverse normative nazionali e internazionali che si
sono occupate di efficienza energetica, è stato descritto il contesto emiliano - romagnolo, una delle
prime regioni a legiferare in termini di certificazione energetica e di tematiche ambientali
giungendo fino a quella attuale, che è stata poi oggetto di studio.
Nel capitolo 2 è stato presentato il protocollo LEED per la valutazione della sostenibilità ambientale
nell’edilizia in tutte le sue caratteristiche intrinseche ed estrinseche
Nel capitolo 3 è stata presentata l’analisi della norma UNI CEI EN 16001-2009 : Sistemi di gestione
dell’energia.
Il capitolo 4 ha messo in evidenzia una delle figure predominanti all’interno di un sistema di
gestione dell’energia, l’Energy Manager.
Nel capitolo 5 per una lettura chiara delle differenze sostanziali tra il panorama legislativo
attualmente in vigore e il sistema di valutazione LEED si è realizzata una tavola sinottica.
Nel Capitolo 6 viene presentato il caso studio.
Nel capitolo 7 viene applicato il Protocollo LEED NC 2009 Italia; analizzando il punteggio in ogni
categoria e per ogni credito correlato. In questo modo si è potuto compilare la scheda di valutazione
LEED per poter così assegnare il punteggio raggiunto a seguito di tale ristrutturazione.
Nel capitolo 8 sono riassunte le conclusioni del lavoro.
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INTRODUZIONE
La transizione energetica
Siamo ormai verso la fine di un ciclo che ha visto un’enorme espansione quantitativa basata
prevalentemente sull’utilizzo di fonti energetiche non rinnovabili, in larga prevalenza combustibili
fossili, per climatizzare le nostre case, per produrre una massa crescente di merci e servizi, per
muoversi nelle città con processi di trasformazione a bassa efficienza termodinamica.
L’immissione in atmosfera della crescente ed incontrollata quantità di gas clima alteranti prodotti
dalla combustione ha generato lo squilibrio climatico e i disastri ambientali che noi tutti oggi
percepiamo e viviamo.
Siamo quindi di fronte ad un grande cambiamento di modello di sviluppo, in parte giustificabile con
i meccanismi di mercato che ci hanno condotto all’attuale situazione.
Tutti i processi risultano coinvolti: dall’industria che si pone l’obbiettivo di distretti di produzione
ad emissione zero, all’organizzazione territoriale ed urbana.
Attori importanti del processo di transizione sono gli Enti Locali e le Associazioni di Consumatori.
Essi hanno attivato un insieme di azioni, quali regolamenti energetici, illuminazione pubblica,
mobilità sostenibile ed educazione, mirati a gestire complessivamente il territorio in sinergia con le
politiche di alleanza con il clima.
Un nuovo paradigma energetico
La sostituzione delle fonti fossili con quelle rinnovabili non e’ possibile se non modificando
sostanzialmente il sistema energetico attuale ed è questa la sfida che ci aspetta nel XXI Secolo, una
sfida che è anche un’opportunità di sviluppo, crescita e creazione di benessere.
Sul piano dell’uso razionale dell’energia i risparmi che si posso ottenere sono enormi in tutti i
settori. In quello industriale (escluse alcune eccezioni) in genere il peso economico dell’energia e’
quasi irrilevante rispetto ad altri fattori quali il costo del lavoro e delle materie prime. Il fatto che
l’energia pesi poco in termini economici non significa che non si tratti di grandi quantità, e gli
sprechi siano spesso clamorosi.
Nel settore dell’edilizia che pesa in Europa più del 40% dei consumi totali di energia, si possono
ottenere risultati stupefacenti. Basti pensare che il consumo medio per il riscaldamento e’ compreso
fra 160 e 200 kWh/m2 all’anno e che oggi dimezzare i consumi non e’ un’utopia e la recente
direttiva europea sulle prestazioni energetiche degli edifici è un passo concreto in questa direzione.
Ciò si ottiene sia progettando o ristrutturando opportunamente l’involucro sia utilizzando tecnologie
quali il riscaldamento radiante e i recuperatori di calore di ventilazione. La riduzione non si limita al
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riscaldamento: lo stesso può ottenersi per l’illuminazione, sostituendo le lampade ad incandescenza
con lampade fluorescenti compatte. Si può anche ridurre la domanda di consumo di acqua calda
utilizzando rubinetti e getti doccia a basso consumo di acqua. Larghissimo poi è il potenziale di
risparmio di energia elettrica ottenibile mediante un’applicazione intelligente della domotica.
A tutto ciò bisogna aggiungere il contributo della micro-cogenerazione delle pompe di calore
geotermiche. Queste ultime, unite ad una progettazione architettonica appropriata e intelligente,
possono dare un contributo sostanziale alla riduzione dei consumi per il condizionamento, che
stanno aumentando vertiginosamente.
La sfida del XXI Secolo
Il nuovo paradigma energetico prevede interventi in quattro ambiti.
Il primo e’ quello della ricerca scientifica e tecnologica. Le immense ricerche economiche,
attualmente indirizzate alla ricerca di innovazioni nel settore petrolifero e nucleare devono essere
trasferite alla ricerca di innovazioni nel settore dell’uso razionale dell’energia e delle fonti
rinnovabili.
Il secondo e’ quello industriale, al quale si aprono prospettive di prodotti da immettere in un
mercato ancora vergine, invece di inserire piccoli miglioramenti incrementali per cercare di
sopravvivere in un mercato super affollato.
Il terzo ambito e’ quello dei servizi. In una società basata sulle fonti rinnovabili e l’uso razionale
dell’energia occorre passare dal principio del possesso a quello dell’accesso: l’utente paga il
servizio richiesto (riscaldamento, acqua calda, condizionamento), non l’apparecchiatura per
ottenerlo, l’energia elettrica e il gas. Sono le società dei servizi a possedere le apparecchiature e a
fare da interfaccia con le società di distribuzione dell’energia. Sono le ESCO, o società di servizi
energetici, (sono soggetti specializzati nell'effettuare interventi nel settore dell'efficienza energetica,
sollevando in genere il cliente dalla necessità di reperire risorse finanziarie per la realizzazione dei
progetti e dal rischio tecnologico, in quanto gestiscono sia la progettazione/costruzione, sia la
manutenzione per la durata del contratto compresa usualmente fra i cinque ed i dieci anni).
Il quarto e’ quello della progettazione. Già oggi è possibile progettare case, quartieri, espansioni
urbane in modo da ridurre di parecchie volte la domanda di energia a parità di comfort.
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Nuove figure professionali
Bisogna saper come fare e soprattutto bisogna che sin dall’inizio venga integrata nel team
progettuale una nuova figura professionale, l’esperto di sistemi energetici che costituisca
l’interfaccia fra architetto ed impiantista. E’ una figura nuova perché deve saper di climatologia e di
termofisica dell’edificio, di illuminotecnica e di impianti di illuminazione, di uso razionale
dell’energia e di tecnologia per la conversione di fonti rinnovabili.
In conclusione, la necessità del superamento di una situazione apparentemente senza uscita può
diventare una grande opportunità di sviluppo e di crescita.
Ma non si deve dimenticare che “dietro le grandi invenzioni materiali degli ultimi duecento anni
non ci fu semplicemente un lungo interno sviluppo di tecniche: ci fu anche un cambiamento di
mentalità. Prima che i processi industriali si potessero affermare su larga scala fu necessario un
riorientamento di desideri, abitudini, idee, obbiettivi”.
1
Rivoluzione, appunto: è quello che deve realizzarsi nel sistema energetico e non solo in esso, come
avvenne oltre due secoli fa.
1
Lewis Mumford, Tecnics and Civilisation, New York 1963
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Capitolo 1: I vincoli normativi e lo stato
dell’arte sulla certificazione
energetica degli edifici
1.1 Riferimenti normativi
Il Protocollo di Kyoto è un trattato internazionale in materia ambientale, riguardante il
riscaldamento globale sottoscritto nella città giapponese nel Dicembre del 1997, da più di 160 Paesi,
in occasione della Conferenza COP3 della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici (UNFCCC). Il trattato è entrato in vigore il 16 febbraio del 2005. Esso
prevede l'obbligo per i Paesi industrializzati di operare una riduzione delle emissioni di elementi
inquinanti (biossido di carbonio”CO2” ed altri gas serra, tra i quali metano “CH4”; protossido di
azoto “N2O”; idrofluorocarburi “HFC”; perfluorocarburi “PFC”; esafluoro di zolfo “SF6”), in una
misura non inferiore al 5% rispetto alle emissioni registrate nel 1990 — considerato come anno
base — nel periodo 2008-2012. Il protocollo di Kyōto prevede il ricorso a meccanismi di
mercato,tra i quali quello principale è lo “Sviluppo Pulito”. L’obiettivo è di massimizzare le
riduzioni di emissione ottenibili a parità di investimento. Precisando che l'atmosfera terrestre
contiene 3 milioni di megatonnellate (Mt) di CO2, il Protocollo prevede che i Paesi industrializzati
riducano del 5% le proprie emissioni di questo gas. Il mondo immette 6.000 Mt di anidride
carbonica, di cui 3.000 dai paesi industrializzati e 3.000 da quelli in via di sviluppo; per cui, con il
protocollo di Kyōto, se ne dovrebbero immettere 5.850 anziché 6.000, su un totale di 3 milioni. Ad
oggi, 174 Paesi e un'organizzazione di integrazione economica regionale (EEC) hanno ratificato il
Protocollo o hanno avviato le procedure per la ratifica. Questi paesi contribuiscono per il 61,6% alle
emissioni globali di gas serra. Il protocollo di Kyōto prevede inoltre, per i Paesi aderenti, la
possibilità di servirsi di un sistema di meccanismi flessibili per l'acquisizione di crediti di emissioni:
♣ Clean Development Mechanism (CDM): consente ai Paesi industrializzati e ad economia in
transizione di realizzare progetti nei Paesi in via di sviluppo, affinché possano prodursi
benefici ambientali in termini di riduzione delle emissioni di gas-serra , di sviluppo
economico e sociale dei Paesi ospiti e nello stesso tempo si generino crediti di emissione
(CER) per i Paesi che promuovono gli interventi.
♣ Joint Implementation (JI): consente ai Paesi industrializzati e ad economia in transizione di
realizzare progetti per la riduzione delle emissioni di gas-serra in un altro Paese dello stesso
gruppo e di utilizzare i crediti derivanti, congiuntamente con il Paese ospite.
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♣ Emissions Trading (ET): consente lo scambio di crediti di emissione tra Paesi
industrializzati e ad economia in transizione; un Paese che abbia conseguito una
diminuzione delle proprie emissioni di gas serra superiore al proprio obiettivo può, così,
cedere (ricorrendo all’ET) tali "crediti" a un Paese che, al contrario, non sia stato in grado di
rispettare i propri impegni di riduzione delle emissioni di gas-serra.
1.2 La legislazione energetico - ambientale italiana
A partire dagli anni ’80 un nuovo concetto entra nella progettazione e costruzione dei nuovi edifici:
la sostenibilità. Questa nuova parola, sempre più utilizzata nel linguaggio comune, ha un profondo
significato, che va oltre il tema dell’efficienza e del risparmio, perché guarda, in diverse chiavi, il
problema di assicurare alle future generazioni la possibilità di soddisfare i loro propri bisogni
sociali, economici e ambientali senza che essi siano compromessi da azioni sbagliate commesse
oggi dai nostri contemporanei. E in questo ambito si inseriscono l’energia e il clima.
Così “costruire sostenibile” diventa importante ed essenziale perché si deve continuare l’opera dei
nostri predecessori fornendo abitazioni alle odierne generazioni ma anche alle nuove, basandosi su
criteri diversi, che puntino all’efficienza, al risparmio di energia, alle nuove fonti non fossili, al
rispetto dell’ambiente, piuttosto che al solo aspetto economico, che e’ pure importante, ma che non
può essere il fattore prevalente per la costruzione di un edificio. In questo ambito ci sono già
obblighi precisi, perché e’ in vigore nel nostro paese una ampia legislazione energetico-ambientale
a livello nazionale e regionale, che prevede indirizzi e regole per rendere sempre più efficienti e
funzionali i nuovi edifici.
Nonostante tutto però, non riusciamo a rientrare negli obiettivi preposti dal protocollo di Kyoto;
serve dunque una politica esecutiva stratificata improntata su varie categorie di sviluppo e, quindi,
una progressione preventiva ambientale che ci circonda. Dall’ approvazione del protocollo di
Kyoto, in Italia si è riscontrata una lieve miglioria delle emissioni “climalteranti” che nel 2010,
sarebbero scesi del 1,4% rispetto all’anno precedente. Tale recupero però, non deriva da una
politica di attuazione ma, semplicemente, dall’aumento del prezzo dell'energia, da inverni poco
rigidi, dall'arrivo della recessione e per finire dai primi risultati delle politiche di efficienza
energetica e di incentivazione delle rinnovabili. Un abbattimento notevole potrebbe nascere dalle
politiche di riduzione, come opportunamente identificato dal protocollo di Kyoto, attraverso
l’utilizzo e la divulgazione dei certificati bianchi che comporteranno risparmi energetici
significativi nei prossimi anni. Ulteriormente, con la incentivazione della detrazione fiscale del
55%, attuabile alla riqualificazione energetica dei nostri edifici, porteranno una evoluzione al nostro
habitat più sano, dando sempre più, l’ottica di un “eden cittadino”; mentre, i numeri dell’energia
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rinnovabile attuata sul territorio nazionale, diverranno sempre più consistenti con la speranza che
tutti i cittadini italiani riescano a informarsi su questa onda di cambiamento che non si accinge a
partire nel modo più corretto e lineare possibile. Il più delle volte,tali politiche vengono sempre più
interpretate come fonte di perenne lucro, e quindi si riduce per l’utente la possibilità di capire a
pieno il significato e il discorso si imposta soltanto su fini economici. Questo modo di apportarsi al
mondo sostenibile è errato, in quanto i cittadini non riescono ben ad assimilare cosa è più giusto
fare per loro e per l’ambiente che li circonda ma, si limitano solo a capire qual è il modo più
vantaggioso e breve per alleggerire sempre più il rincaro delle spese/servizi richiesti. L'obiettivo di
Kyoto prevede che le emissioni del quinquennio 2008-12 risultino inferiori del 6,5% rispetto al
1990. Pur contabilizzando un contributo della flora che ci circonda, di poco superiore alla decina di
tonnellate(Mt) di CO2 all’anno, per soddisfare Kyoto, si dovrebbe almeno equiparare un tasso di
riduzione emissione gas pari al 5%. E’ un valore molto lontano rispetto alle nostre attuali
possibilità, quasi il triplo direi, registrate negli ultimi anni. Ciò comporta, come si può ben capire,
una impronta globale d’intervento non più locale o puntuale. Aumentando, ad esempio, la
possibilità di nascita di città giardino (città compatte), il contributo della flora implementerebbe, in
maniera esponenziale, una marcia in più, così, da diminuire maggiormente l’emissione di anidride
carbonica. Purtroppo, tale obiettivo è sempre più vincolato non tanto dalle politiche, ma da svariate
scuole di pensiero che, a causa dell’egocentrismo e mania di potere, non riescono a dare un giusto
equilibrio a tutto ciò che contribuirebbe ad un ambiente sempre più sano. Bisogna ulteriormente
considerare, che nel 2011-2012 l’economia del nostro Paese potrebbe tornare a crescere e ciò
provocherebbe una emissione a rialzo, a meno che, non si riuscirà prontamente ad attuare delle
politiche di riduzione sempre più rigide e vigorose. Quindi, il recupero è lieve e discontinuo, poiché
l’Italia non ha ancora né divulgato e tanto meno assimilato il discorso della sostenibilità in modo
chiaro, corretto e consono. Bisognerebbe potenziare il rilancio economico attraverso una politica di
efficienza energetica sempre più presente, una mobilità sostenibile e fonti di energia rinnovabile.
Tale linea guida, a titolo di esempio, è stata affrontata e utilizzata dall’attuale Presidente degli Stati
Uniti Obama e da altri Paesi. Fino ad ora però, nonostante le svariate notifiche segnalate all’Italia
per deficienza energetica, è possibile solo evidenziare un andamento al quanto dannoso, nonché
rischioso, del comportamento italiano. Difatti, l'Italia ogni anno brucia 1,6% del Pil a causa dei
danni provocati dai mancati interventi per contrastare il surriscaldamento globale. Sono circa 24-25
miliardi di euro che ogni anno si perdono e questo Pil bruciato e' responsabile di gravi danni
economici e sociali, ad esempio a partire dai mancati interventi nel lotta allo smog nelle città
italiane. Ciò ulteriormente, causa decessi sempre più insistenti, secondo le ultime pubblicazioni
scientifiche, e provoca un onere elevatissimo al sistema produttivo e al sistema sanitario per
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l'aumento dei ricoveri; oltre 2,7 milioni le giornate lavorative perse a causa di malattie legate
all'inquinamento e 4,5 i miliardi di euro persi solo a causa dell'inquinamento da traffico. La
situazione è veramente grave, anche perché, affrontando un generico ragionamento della situazione
riusciamo ad identificare ulteriori dissesti a tale negligenza in materia, quali: idrogeologici, erosioni
e dispersioni energetiche sempre più insistenti.
1.3 Sintesi del Dlgs 311/06 ( Disposizioni correttive e integrative al Dlgs 192/05, recante
attuazione della direttiva europea 2002/91/CE relativa al rendimento energetico
nell’edilizia)
a) GUIDA ALLA CONSULTAZIONE DEL DECRETO
Nr. art. titolo contenuti
TITOLO I – PRINCIPI GENERALI
Art. 1 Finalità
Il decreto è il recepimento della direttiva europea 2002/91/CE
sulle prestazioni energetiche degli edifici
Art. 2 Definizioni
Assieme all’Allegato A fornisce le definizioni utili per la
comprensione del decreto
Art. 3 Ambito di intervento
Edifici di nuova costruzione, ristrutturazioni parziali e integrali,
ampliamenti di volume, ristrutturazioni di impianti e sostituzione
dei generatori
Art. 4
Adozione di criteri generali, di
una metodologia di calcolo e
requisiti delle prestazione
energetica
Decreti attuativi DPR da emanare entro 120 giorni dall’entrata in
vigore del decreto
Art. 6
Certificazione energetica degli
edifici
Tempi e modi d’applicazione dell’obbligatorietà della
certificazione energetica e dell’attestato di qualificazione
energetica
Art. 7
Esercizio e manutenzione degli
impianti termici per la
climatizzazione invernale ed
estiva
Documentazione prevista e responsabilità dei soggetti coinvolti
Art. 8
Relazione tecnica, accertamenti e
ispezioni
DM da emanare entro 180 giorni con le modalità di compilazione
della documentazione progettuale. Ruolo del DL e dei comuni
nelle verifiche di conformità a fine lavori
Art. 9
Funzioni delle regioni e degli enti
locali
Art. 10
Monitoraggio, analisi, valutazione
e adeguamento della normativa
energetica nazionale e regionale
TITOLO II – NORME TRANSITORIE
Art. 11
Requisiti della prestazione
energetica degli edifici
Fino all’emanazione dei decreti attuativi sono in vigore le
prescrizioni della legge 10/91 modificata secondo allegati DLgs
192. Inoltre l’attestato di certificazione energetica è sostituito a
tutti gli effetti dall’attestato di qualificazione energetica
Art. 12
Esercizio, manutenzione e
ispezione degli impianti termici
12
TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 13 Misure di accompagnamento
Art. 14 Copertura finanziaria
Art. 15 Sanzioni
Art. 16 Abrogazioni e disposizioni finali
Decreto del 27 luglio 2005, Articoli della Legge 10/91, del DPR
412 e infine dell’intero DM 6.8.94 riguardante le norme UNI
Art. 17 Clausula di cedevolezza
Possibilità delle Regioni e delle Province autonome di recepire
autonomamente la Direttiva 02/91/CE
ALLEGATI
Allegato
A
Ulteriori definizioni Completa l’Articolo 2
Allegato
B
Metodologie di calcolo della
prestazione energetica degli
edifici
Elenco degli elementi che contribuiscono alla determinazione
della prestazione termica degli edifici
Allegato
C
Requisiti energetici degli edifici
Tabelle contenenti i limiti sull’Indice di prestazione energetica
invernale EP, sulle trasmittanze dei componenti U, sul rendimento
globale medio stagionale degli impianti ηg
Allegato D - Soppresso
Allegato
E
Relazione tecnica di cui
all’articolo 28 della legge 9
gennaio 1991, n. 10, attestante la
rispondenza alle prescrizioni in
materia dei contenimento del
consumo energetico degli edifici
Schema di relazione
Allegato
F
Rapporto di controllo tecnico per
impianto termico di potenza
maggiore o uguale a 35 kW
Schema rapporto
Allegato
G
Rapporto di controllo tecnico per
impianto termico di potenza
inferiore a 35 kW
Schema rapporto
Allegato
H
Valore minimo del rendimento di
combustione dei generatori di
calore rilevato nel corso dei
controlli
Allegato
I
Regime transitorio per la
prestazione energetica degli
edifici
Elenco di tutte le prescrizioni da rispettare
Allegato
L
Regime transitorio per
esercizio e manutenzione degli
impianti termici
Allegato
M
Norme tecniche
Elenco dei riferimenti normativi UNI e CEN vigenti divisi
per campo d’applicazione
13
b) ANALISI DEGLI ARTICOLI DEL DLgs 311
Il 15 ottobre 2005 è stato ripubblicato nella G.U. (suppl. ordinario n° 165) il testo del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento
energetico nell’edilizia”, firmato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 29 luglio 2005 e
corredato di relative note. Il decreto è in vigore dalla data 8 ottobre 2005.
Il primo febbraio 2007 viene pubblicato nella G.U. (Suppl. Ordinario n 26) il decreto legislativo
29/12/06 n. 311 “Disposizioni correttive e integrative al decreto legislativo 19/8/05 n. 192, recante
attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell’edilizia”.
Il Dlgs 311 è in vigore a partire dal 2 Febbraio 2007.
In queste pagine riportiamo una sintesi del contenuto del Dlgs 311.
QUADRO TEMPORALE LEGISLATIVO
2 agosto 2005: pubblicazioni in GU del DM 178 – decreto attuativo Legge 10/91
8 ottobre 2005: pubblicazione in GU del DLgs 192
15 ottobre 2005: ripubblicazione completa in GU del DLgs 192
1 febbraio 2007: pubblicazione in GU del DLgs 311 che corregge e integra il Dlgs 192
Da: 1991 17 ago 2005 9 ott 2005 2 feb 2007
A: 16 ago 2005 8 ott 2005 1 feb 2007 -
In
vigore:
LEGGE 10/91 e
decreti attuativi
LEGGE 10/91 +
DM 178
DLgs 192 DLgs 311
Le date sono riferite al giorno in cui è stato richiesto il permesso di costruire o la denuncia di inizio
attività.
Per capire cosa succede agli edifici in corso di costruzione o alle varianti in corso d’opera
avvenute a cavallo dell’entrata in vigore del decreto la Circolare ministeriale del 23/05/06 di
chiarimento sul decreto (scaricabile da www.anit.it), sottolinea che:
un edificio per il quale la richiesta del permesso di costruire sia stata presentata prima dell’8
ottobre va considerato ai fini del decreto come edificio esistente indipendentemente dal
grado di avanzamento dei lavori;
una variante sostanziale in corso d’opera può essere considerata come un intervento di
ristrutturazione o manutenzione straordinaria di un edificio esistente, e per tanto deve essere
presentata una relazione tecnica coerente con le nuove norme, ma solo relativamente a
quanto sostanzialmente modificato.
DEFINIZIONI (Art. 2 e Allegato A)
Alcune delle più rilevanti definizioni presenti nel DLgs:
Attestato di certificazione energetica: è il documento attestante la prestazione energetica e alcuni
parametri energetici dell’edificio.
Attestato di qualificazione energetica: è il documento predisposto ed asseverato da un
professionista abilitato, non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla
realizzazione dell’edificio, che sostituisce a tutti gli effetti l’attestato di certificazione energetica
fino alla data di entrata in vigore delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica.
Diagnosi energetica: procedura sistematica volta a fornire una adeguata conoscenza del profilo di
consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività e/o impianto industriale o di
servizi pubblici o privati, ad individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto
il profilo costi-benefici e riferire in merito ai risultati.
Edificio: è un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume
definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi
tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio
14
può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l’ambiente esterno, il terreno, altri edifici. Il
termine (edificio) può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di un edificio progettate o
ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a se stanti.
Edificio di nuova costruzione: edificio per il quale la richiesta di permesso di costruire o di
denuncia di inizio attività, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
Impianto termico: non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti,
radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi sono tuttavia assimilati agli impianti
termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della
singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW.
Indice di prestazione energetica EP: esprime il consumo di energia primaria totale riferito
all’unità di superficie utile o di volume lordo, espresso rispettivamente in kWh/m²anno o
kWh/m
3
anno.
Involucro edilizio: è l’insieme delle strutture edilizie esterne che delimitano un edificio.
Ponte termico: è la discontinuità di isolamento termico che si può verificare in corrispondenza
degli innesti di elementi strutturali (solai e pareti verticali o pareti verticali tra loro).
Ponte termico corretto: è quando la trasmittanza termica della parete fittizia (il tratto di parete
esterna in corrispondenza del ponte termico) non supera per più del 15% la trasmittanza termica
della parete corrente.
Rendimento globale medio stagionale: rapporto tra il fabbisogno di en. termica utile per la
climatizzazione invernale e l’en. primaria delle fonti energetiche, ivi compresa l’energia elettrica
dei dispositivi ausiliari, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio (si veda DPR 412).
Superficie utile: superficie netta calpestabile di un edificio.
AMBITO DI APPLICAZIONE (Art. 3)
Gli unici casi esclusi dall’applicazione del DLgs 192 riguardano:
edifici di particolare interesse storico
fabbricati industriali, artigianali e agricoli riscaldati solo da processi per le proprie esigenze
produttive
fabbricati isolati con superficie utile < 50 m²
impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell’edificio, anche se utilizzati,
in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile
Per tutti gli altri casi sono previsti dei requisiti minimi da rispettare in materia di efficienza
energetica. In base al tipo di intervento esistono 3 differenti livelli d’applicazione:
a) applicazione integrale a tutto l’edificio
b) applicazione integrale ma limitata al solo intervento di ampliamento
c) applicazione limitata al rispetto di parametri solo per alcuni elementi nel caso di interventi
su edifici esistenti
Nel Capitolo 3 (pag. 11) viene proposto un metodo basato su 3 semplici passaggi che mette in
relazione gli ambiti d’intervento descritti nell’Art. 3 e le indicazioni previste nell’Allegato I, per
determinare l’elenco completo delle prescrizioni da rispettare a seconda dell’intervento.
DECRETI ATTUATIVI (Art. 4)
I decreti presidenziali devono essere emanati entro 120 giorni, su proposta del Ministero delle
attività produttive, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministero dell’ambiente.
Devono contenere le indicazioni circa:
1) i criteri di calcolo e requisiti minimi per gli impianti
2) i criteri generali di prestazione energetica per edilizia convenzionata, pubblica e privata
3) i requisiti professionali e di accreditamento per la certificazione
15
CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI (Art. 6 e Art. 11 comma 2)
Le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici verranno predisposte entro
180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Fino a tale data l’attestato di certificazione energetica degli edifici (ovvero il documento redatto
dai certificatori accreditati secondo quanto previsto dai decreti attuativi) è sostituito a tutti gli effetti
dall’attestato di qualificazione energetica asseverato dal Direttore dei Lavori.
L’attestato di certificazione energetica:
deve essere allegato all'atto di compravendita, (in originale o copia autenticata) nel caso di
trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile o della singola unità immobiliare;
deve essere messo a disposizione del conduttore o ad esso consegnato in copia dichiarata dal
proprietario conforme all'originale in suo possesso, nel caso di locazione;
ha una validità temporale massima di 10 anni a partire dal suo rilascio, ed è aggiornato ad
ogni intervento di ristrutturazione che modifica la prestazione energetica dell'edificio o
dell'impianto;
comprende i dati relativi all'efficienza energetica propri dell'edificio, i valori vigenti a
norma di legge e i valori di riferimento, che consentono ai cittadini di valutare e confrontare
la prestazione energetica dell'edificio;
deve essere corredato da suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed
economicamente convenienti per il miglioramento della predetta prestazione;
deve essere affisso in luogo facilmente visibile negli edifici di proprietà pubblica o adibiti
ad uso pubblico, la cui metratura utile totale supera i 1000 metri quadrati, l'attestato di
certificazione energetica.
Si veda anche il Capitolo 5 “La Certificazione energetica degli edifici” (pag. 18)
ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI (Art. 7 e Allegato L)
I soggetti responsabili del controllo e manutenzione impianti sono il proprietario, il conduttore,
l’amministratore o un terzo per essi.
Nell’allegato L sono elencate le prescrizioni da rispettare in regime transitorio in materia di
esercizio e manutenzione degli impianti termici.
PROGETTAZIONE E CONTROLLI (Art. 8)
La dichiarazione di fine lavori, per essere accettata dal comune, deve essere accompagnata da:
attestato di qualificazione energetica asseverato dal Direttore dei Lavori;
asseverazione del Direttore dei Lavori della conformità delle opere rispetto alla relazione
tecnica (relazione L.10), al progetto e alle sue eventuali varianti in corso d’opera.
Il Comune:
dichiara irricevibile una dichiarazione di fine lavori se la stessa non è accompagnata
dalla documentazione sopra elencata;
definisce le modalità di controllo, accertamenti e ispezioni in corso d’opera (ovvero entro 5
anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente), volte a verificare la conformità
alla documentazione progettuale;
effettua le operazioni di controllo e verifica anche su richiesta del committente,
dell’acquirente o del conduttore dell’immobile. Il costo degli accertamenti e ispezioni è a
carico dei richiedenti.
NORME TRANSITORIE (Art. 11)
Fino all’entrata in vigore dei decreti attuativi (Art. 4), il calcolo della prestazione energetica degli
edifici nella climatizzazione invernale e, in particolare, del fabbisogno annuo di energia primaria, è
disciplinato dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10, come modificata dal DLgs 192/05, dalle norme
attuative e dalle disposizioni dell’Allegato I.
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MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO (Art. 13)
Il Ministero delle Attività Produttive predispone programmi, progetti e strumenti di informazione,
educazione e formazione al risparmio energetico, che hanno come obiettivo:
la piena attuazione del decreto attraverso nuove e incisive forme di comunicazione rivolte ai
cittadini, e agli operatori del settore tecnico e del mercato immobiliare.
la sensibilizzazione degli utenti finali e della scuola, anche attraverso la diffusione di
indicatori che esprimono l’impatto energetico e ambientale a livello individuale e collettivo
l’aggiornamento del circuito professionale
la formazione di esperti qualificati e indipendenti a cui affidare il sistema degli accertamenti e
delle ispezioni edili e impiantistiche
SANZIONI (Art. 15)
Soggetto Tipologia di violazione Sanzione
Professionista
qualificato
Mancato rispetto delle modalità stabilite per
la compilazione della relazione tecnica 192
30% parcella
Professionista
qualificato
Mancato rispetto delle modalità stabilite per
la compilazione attestato di certificazione o
qualificazione energetica
30% parcella
Professionista
qualificato
Relazione tecnica non veritiera
70% parcella + segnalazione
ordine o collegio
Professionista
qualificato
Attestato certificazione o qualificazione
energetica non veritiero
70% parcella + segnalazione
ordine o collegio
DL
Omesso deposito dell’asseverazione della
conformità delle opere o dell’attestato di
qualificazione energetica
50% parcella + segnalazione
ordine o collegio
DL
Asseverazione falsa delle opere o
dell’attestato di qualificazione energetica
5000 euro
Proprietario o
conduttore,
l’amministratore
Violazione delle norme esercizio impianti 500-3000 euro
Manutentore
Violazione delle norme di controllo e di
manutenzione impianti
1000 – 6000 euro +
segnalazione CCIA
Costruttore
Omissione dell’attestato di certificazione nel
atto di compravendita
5000-30000 euro
Proprietario
Mancata consegna dell’attestato di
certificazione energetica (la nullità può essere
fatta valere solo dall’acquirente)
Contratto nullo
Locatore
Mancata consegna dell’attestato di
certificazione energetica (la nullità può essere
fatta valere solo dal conduttore)
Contratto nullo
ABROGAZIONI (Art. 16)
Decreto 27 luglio 2005: abrogato in toto, in quanto è abrogato l’Art.4 comma 1 e 2 della legge 10/91
a cui il decreto si riferisce.
Legge 10/91: resta in vigore con le seguenti abrogazione e modifiche:
Abrogazioni:
Art.28 comma 3 (in materia di modalità per la compilazione e archiviazione della
documentazione da presentare in comune) e Art.33 commi 1 e 2 (in materia di controlli
comunali) in quanto sostituiti dalle prescrizioni previste all’Art.8 del DLgs 311;
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Art. 29 (in materia di certificazione e collaudo delle opere);
Art.30 (in materia di certificazione energetica degli edifici) in quanto sostituito dalle
prescrizioni dell’Art.4 del DLgs 311;
Art.31 comma 2 (in materia di manutenzione degli impianti) sostituito dall’Art.7 del DLgs
311;
Art.34, comma 4 (Sanzioni) sostituito dall’Art.15 del DLgs 311.
Modifiche:
il comma 2 dell’Art.26 è sostituito dal seguente:
“2. Per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del consumo
energetico ed all’utilizzazione delle fonti di energia di cui all’articolo 1, individuati attraverso
un attestato di certificazione energetica o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico
abilitato, le pertinenti decisioni condominiali sono valide se adottate con la maggioranza
semplice delle quote millesimali.”
DPR 412/93: resta in vigore con le seguenti abrogazioni:
Art.5 commi 1, 2, 3 e 4 (requisiti e dimensionamenti degli impianti) sostituiti dalle
prescrizioni degli Allegato C e I del DLgs 311;
Art.7 comma 7 (obbligo termoregolazione quando gli apporti gratuiti solari >20%) viene
sostituito dall’obbligo della termoregolazione ambientale contenuto nell’allegato I;
Art.8 (valori limite FEN per la climatizzazione invernale) sostituito dalle prescrizioni su EP o
sulle trasmittanze e abrogazione della convenzione n= 0,5 ricambi aria/ora.
Art.11 commi 4, 12, 14, 15, 16, 18, 19 e 20 (in materia di esercizio e manutenzione degli
impianti termici e controlli relativi) sostituiti da prescrizioni ridefinite negli Artt. 7, 9 e 12 e
nell’Allegato L del DLgs 311.
DM 6/8/94: Art.1 sul recepimento delle norme UNI che tornano a essere volontarie.
Inoltre la Circolare ministeriale ricorda che “un decreto legislativo ha valore di legge e prevale su
precedenti leggi e decreti in tutti i punti di incompatibilità, lasciando i provvedimenti preesistenti
totalmente efficaci per il resto”.
CLAUSOLA DI CEDEVOLEZZA (Art. 17)
Le norme del DLgs e dei futuri decreti attuativi si applicano per le Regioni e le Province autonome
finché non abbiano provveduto al recepimento della direttiva. Nell’attuare la Direttiva le regioni e le
province autonome sono obbligate al rispetto dei vincoli nazionali.
RELAZIONE TECNICA (Allegato E)
Nell’allegato E sono indicati tutti i dati necessari alla completa stesura della relazione tecnica.
CATEGORIE EDIFICI (DPR 412/93)
E. 1 (1) EDIFICI RESIDENZIALI con occupazione continuativa
E. 1 (2) EDIFICI RESIDENZIALI con occupazione saltuaria
E. 1 (3) EDIFICI ADIBITI ad ALBERGO, PENSIONE ed attività similari
E. 2 EDIFICI per UFFICI e assimilabili
E. 3 OSPEDALI, CASE di CURA, e CLINICHE
E. 4 EDIFICI adibiti ad attività RICREATIVE, associative o di culto e assimilabili
E. 5 EDIFICI adibiti ad attività COMMERCIALI
E. 6 EDIFICI adibiti ad attività SPORTIVE
E. 7 EDIFICI adibiti ad attività SCOLASTICHE
E. 8 EDIFICI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI riscaldati per il comfort degli occupanti
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