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scelte strategiche coerenti con l’ambiente in cui operano e con
le proprie potenzialità potranno vincere la sfida riveniente dai
mutamenti normativi, morfologici e funzionali in corso.
La mia attenzione si è concentrata soprattutto sugli
effetti di tali mutamenti in ambiti più modesti sotto il profilo
quantitativo, ma non meno importanti circa il ruolo che le
banche piccole svolgono di sostegno alle piccole attività
locali. In particolare, proprio il segmento delle Casse Rurali ed
Artigiane ha da sempre (anche nel nome) evidenziato una
propensione al sostegno di economie che altrimenti sarebbero
restate fuori dai circuiti del credito.
L’elemento di maggiore interesse a mio avviso è
rappresentato dal fatto che, mentre la maggior parte degli
operatori del credito ha dovuto affrontare i cambiamenti anche
attraverso uno snaturamento delle attività svolte in passato,
per le Casse (o Banche di Credito Cooperativo che dir si
7
voglia) si è avuto invece un rafforzamento dei valori che già in
passato caratterizzavano il movimento. Evidentemente, il
ruolo svolto è stato giudicato importante e come tale da non
sopprimere o modificare.
Lo scopo dunque di questa dissertazione è di esaminare
gli effetti del nuovo quadro legislativo ed operativo per le
CRA/BCC in un ambito regionale e per un periodo di tempo
che va dal 1990 al 1995, per verificare come è cambiata la
operatività di queste banche al cambiare del contesto (ben
rendendosi conto che un periodo di sei anni può non essere
sufficientemente significativo). Lo scopo è anche di
evidenziare quali possono essere le tendenze che la categoria
del credito cooperativo può esprimere. E’ indubbio infatti che
anche per questo tipo di banche esistono delle tensioni che
scaturiscono dalla complessità dei mercati nei quali si opera,
8
complessità che dà origine a diverse alternative di sviluppo tra
le quali è difficile scegliere.
Nella prima parte del lavoro si descriveranno i punti
salienti della legislazione riguardante le CRA/BCC nel nuovo
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, con uno
sguardo anche ad altre fonti (ad esempio, la cosiddetta
miniriforma delle cooperative attuata con legge 59/92).
Successivamente si analizzeranno vari aspetti sia della
gestione patrimoniale (dal lato dell’attivo -con una attenzione
particolare ai crediti in sofferenza- e del passivo) che di quella
reddituale (con l’ausilio di vari indicatori) con riferimento
anche all’efficienza e alla produttività che le CRA/BCC della
Campania sono in grado di esprimere. Parallelamente saranno
indicati i corrispettivi valori a livello di sistema bancario al
fine di proporre più che altro un punto di riferimento, non
certamente un confronto vero e proprio che, alla luce delle
9
diversità negli aggregati considerati, sarebbe ancora oggi
improponibile.
Infine, saranno prese in considerazione le prospettive di
sviluppo praticabili, alla luce anche dell’analisi dei punti di
forza e di debolezza emersi, facendo riferimento anche alle più
recenti tendenze espresse a livello di Federazione Regionale e
Nazionale.
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CAPITOLO I
LE CASSE RURALI ED ARTIGIANE
DIVENTANO BANCHE DI CREDITO
COOPERATIVO: ASPETTI LEGISLATIVI
ED OPERATIVI NEL QUADRO DELLA
RIFORMA DEL 1993
SOMMARIO: 1. La Riforma bancaria del 1993: principi informatori. 2. I principali
aspetti della riforma attinenti alle Banche di Credito Cooperativo. 2.1. La forma
giuridica e la nuova ragione sociale. 2.2. I soci. 2.3. Operatività e competenza
territoriale. 2.4. La disciplina delle fusioni. 2.5. Gli utili. 2.6. La vigilanza. 2.7. Le
disposizioni transitorie e finali. 3. Considerazioni conclusive: il nuovo Statuto-tipo delle
Banche di Credito Cooperativo..
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1. La Riforma Bancaria del 1993 : principi
informatori.
Il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, emanato con decreto lgs. il 1° settembre 1993, ha
introdotto profonde innovazioni nel previgente assetto
normativo, con lo scopo di dare attuazione nel nostro paese ai
principi che hanno ispirato le Direttive comunitarie in materia
creditizia (risalenti al 1985 e al 1989).
Tali principi sono volti al perseguimento di diversi
obiettivi. Innanzitutto con il Testo Unico si è voluto affermare
anche per il settore bancario il processo volto alla integrazione
economica europea e alla graduale convergenza delle
legislazioni dei paesi membri, cosi' come negli intenti del
Trattato di Roma costitutivo della CEE. Gli strumenti
attraverso i quali sarà possibile realizzare tali obiettivi sono
12
rappresentati dal principio del mutuo riconoscimento, della
libertà di stabilimento da parte degli operatori creditizi su tutto
il territorio della Comunità e del controllo esercitato da parte
del paese d'origine.
La nuova legge bancaria ha poi determinato una sorta di
omogeneizzazione della forma giuridica degli operatori del
settore; omogeneizzazione ritenuta necessaria per
l’affermazione della logica di mercato e per il definitivo
abbandono della concezione “istituzionalizzata” delle banche.
In tal modo, attraverso l’adozione generalizzata e definitiva
dei modelli societari azionario e cooperativo e venendo meno
la classificazione degli enti creditizi per categoria, si è operato
un ridimensionamento del significato del cosiddetto
pluralismo bancario, oggi riferibile solamente ad eventuali
differenziazioni di tipo operativo tra le banche scaturite da
scelte strategiche di posizionamento sul mercato. Il nuovo
13
orientamento legislativo del tutto svincolato dalle preesistenti
forme di qualificazione organizzativa delle banche è
evidenziato da un lato dall’espressa considerazione di
particolari operazioni di credito consentite a tutte le banche, e
dall’altro dall’introduzione del sistema di banca universale.
Un terzo aspetto che emerge dal passaggio dal vecchio
al nuovo è rappresentato dalla significatività che assumono
l’efficienza e la stabilità degli operatori creditizi.
Corrispondentemente, i poteri dell’ Organo di Vigilanza sono
finalizzati proprio alla sana e prudente gestione e
all’adeguatezza operativa della banca. In questa ottica
particolare importanza assume nel nuovo ordinamento
bancario l’elevato livello di patrimonializzazione; dalla
consistenza dei mezzi propri, infatti, vengono a dipendere le
possibilità di sviluppo degli appartenenti al settore, tenuto
14
conto della loro importanza nella definizione dei coefficienti
di solvibilità delle banche
1
.
Infine, al T.U. è stato affidato il compito di mettere
ordine nella copiosa e spesso frammentaria normativa
esistente (i 162 articoli del testo unico ne sostituiscono circa
1400 contenuti in più' di 130 provvedimenti legislativi) e
conseguentemente di coordinare le nuove disposizioni con
quanto resta ancora in vigore. Questo lavoro di sintesi era
divenuto ormai improcrastinabile per l'ordinamento creditizio
che, condizionato dalla "vecchia" legge bancaria del 1936, era
stato fino ad ora rinnovato procedendo, per cosi' dire, per
"emendamenti"
2
, cioè' per interventi legislativi che di volta in
1
Cfr G. CASTALDI, “La nuova legge bancaria: suoi riflessi sulla
disciplina delle Casse Rurali ed Artigiane”, in Banca, Borsa e Titoli di
Credito, 1994, Vol.47 n.6 pagg. 800-808; A. AZZI “Aspetti operativi ed
equilibrio concorrenziale delle Banche di Credito Cooperativo. Casse
Rurali ed Artigiane, nel quadro della riforma bancaria. Autonomia ed
appartenenza al gruppo” in Cooperazione di Credito, 1993,Vol.45 n.141,
pag. 247; F. CAPRIGLIONE “Cooperazione di credito e Testo Unico
bancario” in Quaderni di ricerca giuridica, Banca d’Italia, Roma, 1995,
pagg. 7-8.
2
Cfr G.CASTALDI “La nuova legge bancaria...” op.cit. pag. 803.
15
volta aggiungevano un pezzo al corpus normativo del '36
3
.
Non si tratta pero' di un intervento volto, come si potrebbe
pensare, a mettere insieme i vari pezzi in modo disorganico:
c’è' invece un obiettivo ben chiaro, un comune denominatore:
considerare la banca come impresa, realizzare un mercato
concorrenziale e adeguare corrispondentemente la Vigilanza
alla nuova realtà'.
3
Ciò nonostante, è importante riconoscere che quel processo che ha
trovato la sua logica conclusione nel decreto legislativo 385/93 è stato
avviato gradualmente già nella seconda metà degli anni ottanta. Tra i
provvedimenti maggiormente significativi ricordiamo: il definitivo
abbandono dei controlli diretti sul credito (massimale sugli impieghi e
vincolo di portafoglio); la completa eliminazione delle restrizioni
all’apertura di sportelli bancari fin dal 1990; la graduale riduzione dei
requisiti relativi alla riserva obbligatoria: nel 1994 ad esempio è stata
introdotta una franchigia per la quale le banche piccole (quindi molte
CRA/BCC) che non superano i 200 miliardi di depositi totali non sono
tenute ad osservare alcun obbligo di riserva (così P.ANDREOZZI e R. DI
SALVO “ Struttura del territorio ed equilibri concorrenziali delle
banche. Problemi di riassetto del credito cooperativo” in Cooperazione
di credito n.151 1996, pag. 32); infine la legge Amato, che ha favorito i
processi di privatizzazione di molti istituti bancari di proprietà dello
stato.
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2. I principali aspetti della Riforma attinenti alle
Banche di Credito Cooperativo
Le Casse Rurali ed Artigiane (CRA) o, nella nuova
accezione introdotta proprio dal T.U., le Banche di Credito
Cooperativo (BCC) sono regolate al Capo V del Titolo II, alla
seconda sezione; a questi cinque articoli vanno aggiunte le
disposizioni (valide per tutte le banche) in tema di Vigilanza e
di disciplina del Gruppo oltre naturalmente alle disposizioni
transitorie e finali. Per comodità', riferendoci alle Banche di
Credito Cooperativo, useremo ancora il termine "Casse".
La specificità della disciplina per le Banche di Credito
Cooperativo (e più in generale per il movimento delle
cooperative di credito cui appartengono anche le Banche
Popolari) si giustifica per il tentativo da parte del legislatore di
conciliare l’attività bancaria con le esigenze proprie della
17
forma cooperativa
4
; questo aspetto lo troveremo più volte in
riferimento a molteplici fattispecie: in tema, ad esempio, di
capitale minimo oppure di disciplina delle fusioni. Specificità
sì, ma anche omologazione
5
: nel nome (non esistono più
istituti o enti, ma semplicemente “banche”, e a questa regola
non si sono sottratte neanche le ex Casse) e nel modus
operandi (despecializzazione operativa).
4
Cfr G. MARASA’ “Considerazioni sulla nuova disciplina delle banche
cooperative” in Banca Impresa Società n.3 1994, pag.366.
5
Cfr F. BELLI “La riforma della legge bancaria e le Casse di Credito
Cooperativo: qualche prima osservazione sparsa” in Casse di Credito
Cooperativo e riforma della legislazione bancaria. Atti del Convegno
organizzato dalla Cassa Rurale ed Artigiana di Monteriggioni, Siena,
1993, pagg.35-61.
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2.1 La forma giuridica e la nuova ragione sociale
a)La forma giuridica delle Banche di credito
cooperativo e' la società' cooperativa per azioni a
responsabilità' limitata (art. 33, 1° comma). L'art. 33 abolisce
cosi' le forme della responsabilità' illimitata e della
responsabilità' limitata dei soci, quest'ultima pero' rapportata
non al conferimento ma ad un suo multiplo. Tali forme erano
previste e disciplinate dall' art. 1 e 2 della legge bancaria del
'37 che indicavano per la prima il tipo societario della società'
in nome collettivo, e per la seconda la società' per azioni con
questa particolare disposizione della responsabilità' dei soci
fino a dieci volte il valore nominale delle azioni sottoscritte.
Questo sistema oggi risulta chiaramente anacronistico: il testo
unico del '37 mirava, attraverso tali forme societarie, a creare
una certa garanzia per i creditori sociali, oltre a spingere i soci
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verso scelte oculate riguardo la nomina di amministratori e
sindaci. Oggi la salvaguardia dei creditori avviene, attraverso
la vigilanza prudenziale, a livello di intero sistema, non
certamente a livello di singola banca: e la si ravvisa nella
stringente politica delle riserve legali ed anche attraverso una
politica di "gruppo" (significativo, in tal senso, e' la
costituzione del Fondo Centrale di Garanzia delle Casse
Rurali ed Artigiane); e con riferimento alla qualità della
gestione nelle scelte dei soci, essa è ancorata attualmente ai
requisiti di onorabilità e professionalità che sono sanciti per
legge.