Introduzione
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II
un diverso ente (conferitario), in cambio non di denaro, ma di una
partecipazione al capitale della conferitaria.
Rientra nella fattispecie del conferimento anche la frequente
“trasformazione” di impresa individuale in società, in quanto la
trasformazione vera e propria è ammessa per legge solo tra società.
Il presente lavoro, suddiviso in due parti, si prefigge di illustrare gli
aspetti economici, civilistici, contabili e fiscali dell’operazione di
conferimento per poi analizzare un caso pratico di conferimento tratto
dalla realtà locale dell’area dei castelli romani.
Dopo una breve presentazione dell’operazione di conferimento, nel
primo capitolo, si passa all’illustrazione, nel capitolo successivo, dei
suoi aspetti civilistici, accennando alla perizia di stima dell’oggetto
del conferimento, elemento fondamentale sulla quale si basa
l’operazione.
Nel terzo capitolo, viene analizzato l’aspetto economico
dell’operazione, facendo una panoramica sulle motivazioni
economiche che spingono al conferimento.
Viene poi analizzata l’importanza della valutazione dell’azienda e
degli elementi che la compongono, risaltando le difficoltà che si
incontrano nell’esecuzione della stessa. Quindi vengono esaminati i
Introduzione
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III
principali metodi che l’esperto può utilizzare per la redazione della
perizia estimatoria.
Il capitolo si conclude parlando dell’avviamento e delle problematiche
legate alla sua valutazione.
Nel quarto capitolo viene quindi esaminato il complesso aspetto
contabile dell’operazione, sia da punto di vista del conferente che del
conferitario.
Chi pone in essere il conferimento si trova a scegliere le diverse ed
alternative soluzioni contabili che la attuale pratica contabile offre (la
c.d. contabilizzazione “a saldi aperti” o “a saldi chiusi”).
La prima parte si conclude con il quinto capitolo, dove, dopo un breve
excursus storico sul trattamento fiscale del conferimento, viene
approfondito l’aspetto tributario dell’operazione, alla luce delle
riforme avvenute nel sistema italiano.
Alla fine di questo capitolo vengono riportati alcuni pareri del
Comitato Consultivo e dell’Amministrazione finanziaria che mostrano
la posizione di tali organi rispetto all’elusività dell’operazione di
conferimento.
La seconda parte è quella dedicata all’esame di un caso di
conferimento d’azienda posto in essere da un imprenditore
individuale.
Introduzione
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IV
Si tratta di un artigiano che avendo raggiunto una dimensione
aziendale tale da giudicare insufficiente ed inadeguata la natura
dell’impresa (ditta individuale), ha deciso di costituire una “Newco”
s.r.l. per riorganizzare l’attività dandole una forma giuridica adatta alle
sue esigenze.
E’ il caso di una trasformazione di impresa individuale in forma
collettiva.
Però la vera e propria “trasformazione”, essendo permessa per legge
alle sole società, essa viene messa in atto mediante l’operazione di
conferimento.
L’operazione di conferimento
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1
PARTE PRIMA
CAPITOLO 1: L’OPERAZIONE DI CONFERIMENTO
1.1 Premessa
Il presente capitolo è finalizzato alla presentazione dell’operazione
straordinaria di conferimento.
Dopo aver “definito” ed inquadrato l’operazione (par.1.2), vengono
prospettate le principali differenze ed analogie del conferimento nei
confronti delle altre operazioni straordinarie (par. 1.3).
Solo dopo, viene effettuata una panoramica sulle varie forme
dell’operazione, specificando gli assets che possono essere oggetto di
conferimento (par. 1.4).
Infine viene dato un primo accenno alla particolare forma di
conferimento “modello trasformazione” (par. 1.5).
L’operazione di conferimento
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1.2. Definizioni
Il conferimento d'azienda, inquadrato in un'ottica aziendale,
costituisce l'operazione con cui un'impresa (detta conferente) “scinde”
un complesso produttivo funzionante e lo “apporta” in una terza
società (detta conferitaria) già esistente o appositamente costituita, in
cambio di azioni o quota di quest'ultima.
È altresì indicato con numerosi termini fra cui apporto, scorporazione
o scorporo, a seconda che ci si riferisca all’impresa che riceve il
conferimento o a quella che lo effettua.
Per quanto attiene al “complesso produttivo funzionale” esso può
essere costituito dall’intera azienda o dai suoi singoli rami, dato che
trattasi di un insieme coordinato di beni materiali e immateriali che
dal punto di vista organizzativo costituisce un’azienda indipendente,
cioè capace di funzionare autonomamente
1
.
La nozione di ramo d'azienda è sicuramente di estrema importanza se
si considera che le operazioni di scorporo hanno prevalentemente per
oggetto settori specifici dell’attività aziendale, piuttosto che intere
aziende: non è suscettibile di disposizione normativa chiarificatrice,
ma solo ricostruibile dopo attenta analisi degli spunti offerti dal
1
S. CORONELLA, Il conferimento dell'azienda nella prospettiva dell’equilibrio economico
durevole, Giuffrè, Milano 2000.
L’operazione di conferimento
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3
sistema delle norme legislative
2
.
La qualificazione precisa del conferimento risulta problematica anche
perché tale operazione rappresenta un istituto giuridico non
esplicitamente disciplinato dal nostro codice civile al punto tale che
diversi autori
3
sono stati restii ad attribuire al conferimento la
qualificazione di “istituto”.
La relativa disciplina va quindi ricercata in quegli articoli del codice
civile che hanno per oggetto il trasferimento delle proprietà o del
godimento dell’azienda (artt. 2556-2560 c.c.) e in quella che regola i
conferimenti in natura nelle diverse forme societarie.
Il conferimento è elemento essenziale del contratto di società la cui
prima menzione è già presente nell'art. 2247 c.c.. dove si definisce il
contratto di società “come quel contratto con cui due o più persone
conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività
economica allo scopo di dividerne gli utili”.
Per cui i conferimenti indipendentemente dal loro ammontare, dalla
loro natura e dai diversi momenti della vita sociale in cui si possono
verificare, rappresentano il contributo, in termini di ricchezza,
2
Per una ricostruzione del significato di ramo d'azienda, spunti sono ravvisabili nella legislazione
sulla cessione del marchio (art. 2573 C.C., art. 15 della norma sui marchi e successive modifiche
d.lgs. 4 dicembre 1992, n. 480 e D.P.R. 1 dicembre 1993, n. 595), nonchè nella disciplina in
materia di ristrutturazione degli enti creditizi pubblici (Legge Amato e il relativo decreto
delegato). La bibliografia in materia è abbondante. Si vedano, per esempio: G.E. COLOMBO,
L'Azienda in “Tratt. dir. Comm. dir. pubb. econ.", diretto da F. GALGANO, III, Cedam, Padova
1979; F. GALGANO, Diritto Commerciale. L'Imprenditore, Utet, Torino 1998.
3
G. COTTINO, Osservazioni in tema di scorporo di società, in “Rivista trimestrale di diritto e
procedura civile”, 1957; S. D'IPPOLITO, N. LOMEO, Scorporazioni di società, in “Giustizia
civile”.
L’operazione di conferimento
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4
apportato da ciascun contraente che prende parte all’acquisto della
partecipazione sociale.
Va comunque sottolineato che se il conferimento all’azienda è ormai
considerato come istituto ammesso all'interno dell'ordinamento, il
merito è da attribuire al legislatore fiscale.
Difatti per mezzo di una serie di disposizioni fiscali di tipo
agevolativo
4
, il fenomeno dello scorporo si è notevolmente diffuso e
ha assunto via via sempre più caratteri specifici e sostanziali.
Nel 1990 il Consiglio della Comunità Europea ha contribuito a un
inquadramento giuridico definendo l’operazione come “conferimento
d'attivo” ossia “… operazione con cui una società conferisce, senza
essere sciolta, la totalità o uno o più rami della sua attività a un’altra
società, mediante consegna di titoli rappresentativi del capitale
sociale della società beneficiaria del conferimento “
5
.
L'operazione, similmente all'istituto della fusione, trasformazione,
scissione, viene considerata di natura straordinaria sia perché presenta
il carattere della “non ordinarietà”, della “rarità” e
dell’“eccezionalità”, sia perché provoca effetti considerevoli sulla
struttura delle combinazioni economiche interessate.
È inoltre di natura straordinaria la finalità strategica che con tale
operazione si intende perseguire.
4
L. 18 marzo 1965, n.170, L. 2/12/1975. n. 576, L. 16/12/1977, n, 904, e D.L. 30/1/1979 n. 26
convertito, con modif. dalla L 3/4/1979, n. 95. e d.lgs. 8/10/1997, n. 358.
5
Direttiva 23 luglio 1990, n. 434, art 2.
L’operazione di conferimento
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5
1.3 Differenze e analogie con le altre operazioni straordinarie.
Passiamo ora ad evidenziare alcune analogie e differenze sono
ravvisabili sia con l’istituto della fusione che con quello della
scissione.
Rispetto alla fusione, sia in senso stretto che per incorporazione, per
cui è prevista l’estinzione della società originaria, lo scorporo ha
proprio come caratteristica la permanenza in vita della scorporante.
Inoltre oggetto del conferimento può essere anche un’impresa
individuale (nonostante giuridicamente sia difficile ritenere che possa
sopravvivere la qualifica di imprenditore in seguito al conferimento):
nel caso invece di fusione deve trattarsi di società di capitali o di
persone.
Tale differenza sostanziale è ravvisabile anche per la scissione per cui
è previsto che l’azienda abbia la forma giuridica di società.
Operativamente invece la differenza consiste nel fatto che mentre le
società conferitarie restano in tutto o in parte di proprietà dell’azienda
conferente la quale sostituisce in tutto o in parte il proprio patrimonio
tecnico-operativo con partecipazioni anche totalitarie al loro capitale,
le partecipazioni nelle società derivanti dalla scissione vengono
assegnate ai soci della società che si è scissa, la quale cessa di esistere
(scissione totale) o continua a operare con un patrimonio ridotto
(scissione parziale).