INTRODUZIONE
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dell atmosfera esplosiva, c Ł la scelta delle apparecchiature elettriche. Le fonti
d innesco dovute ad apparecchiature elettriche possono essere scintille elettriche,
superfici calde, archi elettrici e correnti di fuga; la bassa tensione offre solo
protezione dalle scosse elettriche, ma non rappresenta in nessun caso una
protezione dalle esplosioni.
Ai fini di una corretta scelta delle apparecchiature elettriche, e come primo passo
della valutazione dei rischi, la normativa vigente prevede una classificazione delle
zone pericolose, classificazione che dipende da diversi parametri legati alla
sostanza e al contesto in cui essa si trova a dover essere utilizzata.
Scopo di questa tesi Ł la realizzazione di un applicativo software che, offrendo un
ausilio agli ingegneri e ai progettisti o a chi si occupi di sicurezza, classifichi in
modo automatico la zone a rischio esplosione per presenza di gas, vapori o nebbie
infiammabili.
Concettualmente Ł possibile suddividere il lavoro svolto in due parti: la prima
focalizzata sullo studio della normativa vigente, sia comunitaria sia nazionale, e
della valutazione del rischio di esplosione; la seconda di descrizione
dell applicativo e della sua validazione. Conclude la tesi un breve capitolo
contenente i commenti e le conclusioni del lavoro svolto e un breve paragrafo che
descrive gli sviluppi futuri del software.
Si ritiene sia utile concludere questa introduzione illustrando le motivazioni di
fondo che hanno spinto l autore a interessarsi di questo argomento, la sicurezza
elettrica in luogo a rischio esplosione, con la realizzazione di un applicativo
software. Scegliendo questo lavoro di tesi i diversi momenti della personale
formazione didattica dell autore non sono rimasti semplici segmenti slegati, ma
INTRODUZIONE
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hanno trovato la via per unirsi in modo funzionale in un progetto omnicomprensivo.
Infatti l autore Ł diplomato come perito elettrotecnico (sicurezza elettrica), ha
conseguito la laurea triennale in ingegneria informatica (realizzazione del software
di classificazione) ed intende conseguire con questo lavoro la laurea in ingegneria
della prevenzione e della sicurezza nell industria di processo (sicurezza elettrica in
luogo a rischio esplosione).
CAPITOLO 1 - Descrizione e stato attuale della normativa
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1. DESCRIZIONE E STATO ATTUALE DELLA
NORMATIVA
1.1 GENERALITA
Le fonti di riferimento in materia di impianti elettrici legati al pericolo di esplosione
sono costituite da:
- Norme di legge o giuridiche, che comprendono le direttive comunitarie (Unione
Europea) e la legislazione nazionale (corpo legislativo).
- Norme di buona tecnica o norme tecniche (corpo normativo).
Le norme di legge sono molto efficaci in quanto obbligatorie e stabiliscono delle
sanzioni piø o meno severe per i trasgressori. Esse per , rimanendo fisse nel tempo,
possono risultare in breve obsolete dal punto di vista tecnico. Le norme tecniche,
invece, sono oggetto di continua verifica ed aggiornamento in funzione
dell evolversi della ricerca e della tecnica. E be ne ricordare che queste ultime sono,
a differenza delle norme giuridiche, di carattere volontario e consensuale. Esse
definiscono la regole d arte , ma nulla vieta di s eguire altre regole o metodologie,
purchØ non in contrasto con la normativa vigente.
Il corpo legislativo in materia di impianti elettrici e pericolo di esplosione Ł
costituito da una serie molto numerosa e complessa di atti legislativi di provenienza
nazionale e di derivazione comunitaria. Tali fonti del diritto, in relazione alla loro
molteplicit , sono in un rapporto di gerarchia che individua fonti del diritto di grado
superiore (sopraordinate) e fonti di grado inferiore (sottoordinate). Le prime
CAPITOLO 1 - Descrizione e stato attuale della normativa
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vincolano e condizionano le seconde; queste ultime non possono essere in contrasto
con le fonti sopraordinate. La gerarchia delle fonti nell ordinamento italiano Ł ben
rappresentata dalla figura 1.1.
Fig. 1.1 Gerarchia delle fonti nell ordinamento g iuridico italiano
Oltre al rapporto di sopraordinazione e subordinazione le varie forme normative
possono assumere carattere generale o speciale. Nel primo caso la norma tender a
disciplinare in maniera completa ed esaustiva tutta l ampiezza e i risvolti di una
determinata materia. Al contrario, le fonti di carattere speciale disciplinano in modo
rigoroso, specifico e dettagliato un settore ristretto di una determinata materia.
Un ulteriore possibile classificazione riguarda le modalit con cui il nostro
ordinamento recepisce gli atti comunitari. La legge comunitaria prevede tre tipi di
CAPITOLO 1 - Descrizione e stato attuale della normativa
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strumenti per il recepimento: la normazione diretta, quando c Ł l emanazione di
disposizioni che direttamente modificano o abrogano norme vigenti in contrasto
con gli obblighi conseguenti all emanazione di regolamenti, direttive, decisioni e
raccomandazioni comunitarie; conferimento al Governo di apposita delega
legislativa per attuare i provvedimenti comunitari; autorizzazione del governo ad
attuare i provvedimenti comunitari mediante l adozione di regolamenti.
In linea di massima quando l adattamento dell ordin amento nazionale a quello
comunitario ha richiesto l introduzione di normative relativamente complesse, si Ł
ricorso alla normazione diretta. In ogni caso, almeno secondo una recente relazione
di Confindustria, la delega al Governo, che doveva costituire uno soltanto dei
possibili mezzi di attuazione delle norme comunitarie, si conferma il principale
strumento per assicurare la conformit agli obbligh i comunitari. Si ricorre poco allo
strumento della normazione diretta, e meno ancora alla delegificazione. Il termine
identifica un istituto, peraltro ritenuto coerente con i principi costituzionali, per cui
la disciplina di alcune materie - quelle non coperte da riserva di legge - Ł trasferita
dalla fonte legislativa primaria a quella secondaria, i regolamenti. In altri termini, si
tratta di un mutamento di fonte normativa, relativamente ad alcune materie ben
individuate. Ci consente un attivit diretta del G overno in quegli ambiti,
considerata piø rapida e flessibile.
Alle fonti del diritto interne, si sono via via affiancate e anche sovrapposte
numerose fonti comunitarie che, in merito alla salute e alla sicurezza sui luoghi di
lavoro, hanno integrato, arricchito e addirittura cambiato il volto al nostro
ordinamento.
In questa confusione giuridica, molto spesso il l egislatore italiano si Ł limitato a
CAPITOLO 1 - Descrizione e stato attuale della normativa
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recepire, nel senso di trasformare in legge italiana, le direttive europee. Ed Ł idea
diffusa che questo ruolo marginale determini in alcuni legislatori, in tono
provocatorio, un complesso d inferiorit compensato solo parzialmente da
traduzioni molto articolate e bizantine , da decre ti correttivi e da un uso smodato
delle circolari.
Per capire quindi fino in fondo il quadro giuridico e normativo esistente riguardante
la salute e la sicurezza dei lavoratori in luoghi a rischio esplosione, Ł necessario fare
riferimento non solo all ordinamento nazionale, ma anche all ordinamento
dell Unione Europea.
Scopo di questo capitolo Ł analizzare la normativa vigente per capirne e
approfondirne tutti gli aspetti riguardanti:
- il campo di applicazione della normativa stessa.
- i soggetti destinatari delle norme aventi diritti e obblighi.
- le modalit di classificazione delle aree a rischio esplosione.
- le modalit di valutazione del rischio.
Tale analisi sar di fondamentale importanza ai fin i della comprensione delle
metodologie e dei calcoli che stanno dietro ad un progetto di valutazione del rischio
in luoghi a rischio esplosione. Aiuter inoltre a c omprendere molti degli aspetti
riguardanti i software di classificazione delle aree e analisi del rischio i.e. le
metodologie di classificazione usato, il bacino d utenza dei software ecc.
Riguardo alle sigle di identificazione e alle abbreviazioni, si Ł scelto una
convenzione usuale e diffusa: si Ł scelto di interpungere le abbreviazioni delle fonti
legislative (ad esempio D.P.R. per Decreto del Presidente della Repubblica, D.Lgs.
per decreto Legislativo, ecc.) e di omettere i punti per le sigle di Organismi ed Enti
CAPITOLO 1 - Descrizione e stato attuale della normativa
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in quanto tali sigle sono di uso comune e la mancanza dei punti rende la lettura piø
scorrevole (per esempio UE, CEI, EN ecc.).
1.2 LA LEGISLAZIONE COMUNITARIA
Il principale strumento giuridico che permette agli organi dell Unione Europea di
intervenire nella legislazione dei singoli Stati Ł rappresentato dalle Direttive.
Esse sono degli atti che vengono emessi dal Consiglio dei Ministri dell Unione
Europea d intesa con il Parlamento Europeo, destinato agli Stati membri. Nelle
Direttive Ł indicato il periodo transitorio durante il quale le stesse possono essere
applicate e la data dopo la quale gli Stati membri sono tenuti ad allineare la propria
legislazione.
Le Direttive europee sulla sicurezza e la salute delle persone di dividono in:
- direttive sociali.
- direttive di prodotto.
Le direttive sociali stabiliscono i requisiti minimi di sicurezza e igiene su luoghi di
lavoro, coinvolgono l uso di prodotti e quindi sono rivolte essenzialmente agli
utilizzatori.
Le direttive di prodotto invece, stabiliscono i requisiti essenziali ai quali i prodotti
devono rispondere; sono quindi mirate alla libera circolazione dei prodotti e hanno
come principali destinatari i costruttori.
E importante precisare che, per quanto riguarda le direttive sociali, gli Stati
membri che le recepiscono hanno la facolt di mante nere o introdurre misure piø
CAPITOLO 1 - Descrizione e stato attuale della normativa
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restrittive rispetto a quelle armonizzate. Non Ł cos invece per le direttive di
prodotto: gli Stati membri non possono apportare alcuna modifica al fine di evitare
che si instaurino nuovi ostacoli alla libera circolazione.
Esempi di direttive sociali sono:
- 89/391/CEE concernente l attuazione di misure volte a promuovere il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.
- 89/656/CEE concernente i requisiti minimi di sicurezza e salute per l uso da
parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro.
- 90/270/CEE concernente le prescrizioni minime in materia di sicurezza sul
lavoro per le attivit lavorative svolte su attrezz ature munite di videoterminale.
- Esempi invece di direttive di prodotto sono:
- 79/196/CEE concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera
esplosiva, per il quale si applicano taluni metodi di protezione.
- 89/392/CEE concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative alle macchine.
Si Ł scelto di analizzare in dettaglio le due direttive comunitarie 94/9/CE e
99/92/CE, recepite nell ordinamento nazionale rispettivamente con il D.P.R. n.
126/98 e D.Lgs. no 233/03 (integrante il titolo VIII bis del D.Lgs. 626/94). La prima
in quanto direttiva di prodotto in vigore, mentre la seconda in quanto direttiva
sociale in vigore che definisce importanti criteri e regole, ad esempio la nuova
classificazione in zone a rischio esplosioni per gas e polveri.
L analisi delle norme non vuole per essere esausti va di ogni aspetto delle due
direttive: essa verter in modo particolare sugli a rgomenti inerenti alla
CAPITOLO 1 - Descrizione e stato attuale della normativa
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realizzazione del software (ad esempio non si Ł volutamente analizzata la parte di
normativa riguardante la designazione degli organismi notificanti o la parte di
normativa riguardante le procedure di valutazione di conformit ).
1.2.1 DIRETTIVA COMUNITARIA 94/9/CE (ATEX) concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli
apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in
atmosfera potenzialmente esplosiva
La direttiva 94/9/CE (o d ora in avanti semplicemente direttiva ATEX) Ł una
direttiva di prodotto del cosiddetto nuovo approccio, che stabilisce i requisiti
essenziali di sicurezza e salute, ma affida alle norme, in primo luogo le norme
europee armonizzate, il compito di dare espressione tecnica ai requisiti pertinenti in
essa contenuti.
La direttiva 94/9/CE Ł una direttiva di armonizzazione totale. Le disposizioni in
essa contenute sostituiscono le leggi divergenti in vigore a livello nazionale ed
europeo relative agli stessi settori oggetto della direttiva.
La direttiva 94/9/CE doveva essere recepita negli ordinamenti nazionali entro il 1
settembre 1995. Le relative disposizioni dovevano essere applicate (esclusivamente
su base volontaria) dal 1 marzo 1996. Tuttavia, il vasto campo di applicazione
della direttiva 94/9/CE ha dimostrato l’irrinunciabile necessit di prevedere un
periodo transitorio per agevolare il delicato passaggio ad un sistema comunitario di
nuovo approccio. La Direttiva ATEX prevedeva un periodo transitorio di
CAPITOLO 1 - Descrizione e stato attuale della normativa
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applicazione sino al 2003. In questo periodo i costruttori dovevano adeguare la loro
produzione ai nuovi requisiti della Direttiva 94/9/CE. La Direttiva ATEX Ł
obbligatoria per tutte le apparecchiature e i sistemi di protezione messi sul mercato
o in servizio dopo il 30 Giugno 2003.
La direttiva 94/9/CE riguarda tutte le apparecchiature e i sistemi di protezione
destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, inclusi i
dispositivi installati fuori dall’atmosfera esplosiva, ma che hanno funzioni di
protezione contro i rischi d’esplosione. Tra gli aspetti innovativi della direttiva, che
riguarda tutti i rischi d’esplosione di qualsiasi natura (elettrica e non), si vuole
porre l accento su: l’introduzione dei requisiti essenziali di sicurezza (ESR),
l’applicabilit sia ai materiali per miniera che quelli in superficie, la classificazione
degli apparecchi in categorie in funzione del tipo di protezione assicurato e la
sorveglianza sulla produzione basata sui sistemi di qualit aziendali. In pratica, la
nuova direttiva considera per la prima volta il rischio d’esplosione dovuta ad una
sorgente di tipo meccanico, come ad esempio la generazione di una scintilla dal
contatto, utilizzo o surriscaldamento di componenti meccanici e non solo elettrici.
Inoltre, prevede di valutare molto attentamente il luogo d’installazione, deposito e
funzionamento della macchina, per classificarla nell’esatta zona di rischio
dell impianto o fabbrica.
Il campo di applicazione della Direttiva coinvolge:
- Miniere e superfici.
- Gas e polveri.
- Apparecchiature elettriche e non elettriche (meccaniche).
- Sistemi di protezione.
CAPITOLO 1 - Descrizione e stato attuale della normativa
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Lo scopo della direttiva 94/9/CE Ł garantire la libera circolazione dei prodotti cui
essa si applica all’interno del territorio dell’UE. Pertanto la direttiva, prevede
requisiti e procedure armonizzati per stabilire la conformit .
La direttiva dispone che per eliminare gli ostacoli al commercio mediante il nuovo
approccio, Ł necessario definire i requisiti essenziali in materia di sicurezza, nonchØ
altre caratteristiche pertinenti, volti a garantire un livello di protezione elevato. Tali
requisiti essenziali di sicurezza e salute sono riportati nell’allegato II della direttiva
stessa. Dopo il 30 giugno 2003, l’immissione dei prodotti sui mercati del territorio
dell’UE, la libera circolazione e l’uso conforme ala destinazione all’interno
dell’ambiente previsto Ł possibile solo se tali prodotti sono conformi alla direttiva
94/9/CE (e alle altre disposizioni legislative in materia).
Occorre notare che la direttiva 94/9/CE stabilisce, per la prima volta, i requisiti
essenziali di sicurezza e salute relativi agli apparecchi non elettrici destinati a essere
utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva e agli apparecchi destinati a essere
utilizzati in ambienti potenzialmente esplosivi a causa dei pericoli derivanti dalla
presenza di polvere, nonchØ ai sistemi di protezione ed ai dispositivi destinati a
essere utilizzati fuori dall’atmosfera esplosiva, utili o indispensabili per il
funzionamento sicuro degli apparecchi o sistemi di protezione relativamente ai
rischi di esplosione. Rispetto alle vecchie norme nazionali, si tratta di un
ampliamento del campo di applicazione.
E’ necessario sottolineare che la direttiva 94/9/CE prevede degli obblighi a carico
della persona che immette i prodotti sul mercato e/o li mette in servizio, sia che si
tratti del fabbricante, del suo mandatario, dell’importatore o di qualsiasi altra
persona responsabile. La direttiva non regola l’uso degli apparecchi utilizzati in
CAPITOLO 1 - Descrizione e stato attuale della normativa
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atmosfera potenzialmente esplosiva.
In generale, l’uso di tali prodotti in ambienti potenzialmente esplosivi deve essere
controllato nell’ambito dell’attivit di sorveglianza svolta dalle autorit competenti
degli Stati membri.
Un concetto molto importante della direttiva Ł quello di immissione sul mercato .
Significa rendere per la prima volta disponibili i prodotti sul mercato dell’UE,
dietro pagamento o gratuitamente, a scopo di distribuzione e/o utilizzo nell’UE.
Il concetto di immissione sul mercato determina i l momento in cui i prodotti
passano, per la prima volta, dalla fase di fabbricazione al mercato dell’UE o dalla
fase di importazione da un paese esterno all’UE a quella di distribuzione e/o di
utilizzo nell’UE. PoichØ il concetto di immissione sul mercato si riferisce
esclusivamente alla prima volta in cui i prodotti sono messi a disposizione nell’UE
per essere distribuiti e/o utilizzati al suo interno, la direttiva 94/9/CE riguarder
solo i prodotti ATEX nuovi fabbricati nell’UE e prodotti ATEX nuovi o usati
importati da un paese esterno all’UE. E’ responsabilit del fabbricante garantire la
conformit di tutti i prodotti laddove questi rient rino nel campo di applicazione
della direttiva.
L’espressione "rendere disponibile" implica il trasferimento del prodotto, vale a
dire o il trasferimento di propriet o la cessione fisica del prodotto dal fabbricante,
dal suo mandatario stabilito nell’UE o dall’importatore alla persona responsabile
della relativa distribuzione sul mercato dell’UE, o il passaggio del prodotto al
consumatore finale, al fornitore intermedio o all’utente nell’ambito di una
transazione commerciale, dietro pagamento o gratuitamente, indipendentemente
dallo strumento giuridico alla base del trasferimento (vendita, prestito, locazione,
CAPITOLO 1 - Descrizione e stato attuale della normativa
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leasing, donazione o altri tipi di strumenti giuridico-commerciali). Il prodotto
ATEX deve essere conforme alla direttiva al momento del trasferimento.
Se un fabbricante, il suo mandatario nell’UE o l’importatore offrono i prodotti
oggetto della direttiva all’interno di un catalogo, i prodotti si considerano immessi
sul mercato solo quando vengono effettivamente resi disponibili per la prima volta.
Pertanto, i prodotti riportati in un catalogo possono anche non essere perfettamente
conformi alle disposizioni oggetto della direttiva 94/9/CE, ma tale eventualit deve
essere indicata con chiarezza nel catalogo stesso.
L’immissione dei prodotti sul mercato non riguarda:
- il trasferimento dei prodotti dal fabbricante al suo mandatario stabilito nell’UE
e responsabile, per conto del fabbricante, di garantire la conformit alla
direttiva.
- le importazioni nell’UE a scopo di ri-esportazione oggetto ad esempio di
processi di trasformazione.
- la fabbricazione di prodotti nell’UE destinati all’esportazione in un paese
extracomunitario.
- la presentazione dei prodotti in occasione di fiere ed esposizioni; tali prodotti
possono anche non essere perfettamente conformi alle disposizioni oggetto
della direttiva 94/9/CE, ma tale eventualit deve e ssere indicata con chiarezza
accanto al prodotto esposto.
La persona che immette il prodotto sul mercato dell’UE, sia che si tratti del
fabbricante, del suo mandatario o, se nessuno dei due Ł stabilito nell’UE,
l’importatore o qualsiasi altra persona responsabile, deve tenere la dichiarazione
CE di conformit a disposizione dell’autorit compe tente. La documentazione
CAPITOLO 1 - Descrizione e stato attuale della normativa
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tecnica, se necessario, deve essere prodotta, su richiesta delle autorit , entro un
periodo di tempo ragionevole (v. allegati II, VI, VIII). La persona in questione
deve tenere i documenti a disposizione delle autorit competenti per dieci anni
dalla fabbricazione dell’ultimo articolo. Ci vale sia per i prodotti fabbricati
nell’UE che per quelli importati da un paese extracomunitario.
Diverso Ł invece il concetto di messa in servizio dei prodotti ATEX: si tratta del
primo utilizzo dei prodotti oggetto della direttiva 94/9/CE nel territorio dell’UE da
parte dell’utente finale.
I prodotti oggetto della direttiva 94/9/CE si considerano messi in servizio quando
vengono utilizzati per la prima volta. Tuttavia, un prodotto che Ł subito pronto per
l’uso, quando Ł immesso sul mercato e non deve essere assemblato o installato, e le
cui condizioni di distribuzione (deposito, trasporto, ecc.) non sono rilevanti ai fini
delle prestazioni, Ł considerato messo in servizio al momento dell’immissione sul
mercato, qualora sia impossibile determinarne il primo utilizzo.
Il fabbricante Ł la persona responsabile della progettazione e della costruzione dei
prodotti oggetto della direttiva 94/9/CE nell’intento di immetterli, per proprio
conto, sul mercato dell’UE.
Chiunque modifichi sostanzialmente un prodotto trasformandolo in un prodotto
come nuovo nell’intento di immetterlo sul mercato dell’UE, ne diviene il
fabbricante.
Il fabbricante Ł responsabile:
- di verificare se il suo prodotto rientra nella direttiva 94/9/CE e quali sono i
requisiti da applicare.