Introduzione
5
risolva in un peggioramento dell’offerta e delle condizioni economiche
imposte all’utenza. Sono perciò analizzate le diverse opzioni “istituzionali”
che si offrono all’Ente locale e tutte le variabili di tipo economico-
finanziario di cui tenere conto. Viene poi affrontato il tema del passaggio
dei lavoratori da un contratto con la Pubblica Amministrazione ad un altro
con l’impresa concessionaria dei servizi esternalizzati, cercando di
evidenziare eventuali effetti “indesiderati” che scaturiscono da tale
passaggio. Il capitolo secondo si conclude esaminando i benefici e gli
svantaggi che può comportare l’outsourcing di un servizio pubblico.
Il terzo capitolo analizza il tema del “cambio di natura” che l’Ente
locale affronta esternalizzando un servizio pubblico: dal proprio
tradizionale ruolo di erogatore diretto di servizi pubblici, alla regolazione e
al controllo di tali attività gestite da soggetti terzi rispetto
all’Amministrazione pubblica.
Sempre più la scelta di esternalizzare un servizio pubblico locale ha
costituito una scelta strategica, operata dall’Ente locale, per
l’organizzazione e la gestione di un’area di attività o servizi, in vista del
raggiungimento di standard qualitativi elevati, cui corrispondano costi
vantaggiosi. Ma non sempre gli sperati vantaggi associati alle
esternalizzazioni vengono conseguiti. L’outsourcing richiede un’attenta
valutazione preventiva della reale convenienza a procedervi, che tenga
conto non solo dei profili economici ma anche – e soprattutto – del
mantenimento delle caratteristiche di universalità e accessibilità del
servizio. La tutela del cittadino/utente deve rappresentare priorità assoluta
per l’Amministrazione, da perseguirsi attraverso lo strumento del Contratto
di servizio ed una costante attività di controllo, al fine di monitorare i
risultati dell’attività interessata.
Introduzione
6
Il quarto capitolo offre un quadro generale del fenomeno
esternalizzazioni nelle Amministrazioni Pubbliche italiane e un rapporto più
dettagliato sulla situazione nella Regione Toscana. La parte finale del
lavoro è dedicato all’analisi di un caso concreto di esternalizzazione di
servizio pubblico locale, che ha coinvolto l’Amministrazione comunale di
Calenzano, in provincia di Firenze. Attraverso l’analisi dei dati economico-
finanziari si tenta di capire se l’affidamento al privato ha rappresentato, in
questo caso, la best choice, guardando al miglioramento – se presente – del
grado di efficacia/efficienza raggiunto dalla gestione esternalizzata rispetto
a quella comunale.
CAPITOLO I Quadro giuridico dell’esternalizzazione dei servizi pubblici
7
CAPITOLO I – QUADRO GIURIDICO DELL’ESTERNALIZZAZIONE
DEI SERVIZI PUBBLICI
1.1. Le origini della municipalizzazione dei servizi pubblici in Italia
In Italia la cd. “municipalizzazione” dei servizi pubblici prende il via
con la legge 103, denominata legge Giolitti, approvata dal Parlamento il 29
marzo 1903 e poi inserita nel Testo Unico sulla municipalizzazione del 15
ottobre 1925, n.2578. Con essa si affronta il problema della produzione di
quei beni e l’erogazione di quei servizi, da parte del Comune, necessari a
dare risposta ai bisogni della collettività locale e pertanto tenuti al riparo
dalla concorrenza e dal mercato [Massaro, 2003]. La norma si indirizza
verso il progressivo trasferimento della gestione dei servizi ai Comuni,
considerati i tutori naturali degli interessi dei cittadini, riducendo il ruolo
imprenditoriale del privato nell’ambito dei servizi di pubblica utilità.
Le forme gestionali attraverso le quali i Comuni avrebbero potuto
gestire tali servizi si riducono essenzialmente all’azienda speciale, ovvero
alla gestione “in economia”. L’azienda speciale si basa su
un’organizzazione dotata di autonomia amministrativa e contabile e
capacità di compiere negozi giuridici, ma non munita di personalità
giuridica; l’organizzazione aziendale conta una commissione
amministratrice, nominata dal Consiglio comunale, cui spetta deliberare
piani, bilanci, conti consuntivi e tutti gli atti concernenti l’ordinamento e il
funzionamento dell’azienda; Con l’azienda speciale è l’Ente locale stesso a
gestire il servizio, perlopiù di non grande entità, senza bisogno di ricorrere a
strutture amministrative terze. Accanto a tali forme di natura pubblica, la
legge 103, confermata dal Testo Unico del 1925, prevede anche la
possibilità di concessione del servizio all’industria privata (art.26), con il
gestore individuato attraverso trattativa privata [Liguori, 2004].
CAPITOLO I Quadro giuridico dell’esternalizzazione dei servizi pubblici
8
L’imprenditorialità pubblica locale italiana si organizza sulla base di
questo impianto normativo, e, a partire da questo, le scelte si confrontano
innanzitutto con le diverse forme di gestione, tra le quali la possibilità per i
Comuni di costituirsi in consorzi al fine di delimitare i bacini di utenza più
appropriati. La legge 103 enumera anche quei servizi che vengono definiti
di “interesse comune”: costituzione di acquedotti e distribuzione di acqua
potabile, l’impianto e l’esercizio dell’illuminazione pubblica e privata, la
costruzione di fognature, la costruzione e l’esercizio di reti telefoniche, la
costruzione e l’esercizio di tramvie, l’impianto e l’esercizio di farmacie, la
nettezza pubblica e gli sgombri di immondizie dalle case, i trasporti funebri,
la produzione e distribuzione di forza motrice idraulica ed elettrica e la
costruzione degli impianti relativi [Liguori, op.cit.].
La normativa, in realtà, interviene a regolare un fenomeno che si
stava allora affermando, avendo molti Comuni costituito delle proprie
aziende per fornire i servizi fondamentali alle popolazioni. Questo perché, a
cavallo tra il XIX e il XX secolo, il processo di omogeneizzazione dei
servizi offerti nelle diverse aree geografiche del Paese, unitamente alle
necessità di ammodernamento dell’apparato produttivo, mostrano per intero
l’inadeguatezza del settore privato nel rispondere a tali bisogni; nondimeno
gli Enti locali iniziano ad internalizzare alcuni servizi per ragioni puramente
economiche [Migale, 2004], laddove la presenza di monopoli naturali offre
all’ente gestore rendite elevate. Persistono tuttavia grossi limiti all’attività
delle aziende municipalizzate, le quali, come già detto, non dispongono di
personalità giuridica e subiscono un controllo diretto sugli organi di
governo dell’azienda da parte dell’Ente locale, che si esplicita nel controllo
e nell’approvazione preventiva delle delibere aziendali.
In siffatta struttura - in cui proprietà, gestione, governo e regolazione
del servizio tendono a coincidere - non sorprende la manifesta incapacità
CAPITOLO I Quadro giuridico dell’esternalizzazione dei servizi pubblici
9
delle imprese municipalizzate di perseguire criteri di economicità,
1
prerequisito invece indispensabile per le imprese private che operano nel
libero mercato. Oltre ciò, colpisce la quasi totale assenza di esperimenti
consortili, così come pure il carattere esclusivamente monoservizio di tali
imprese. Di conseguenza, il livello di governo superiore – lo Stato – inizia
ad inserirsi in quei settori che richiedono un intervento, per così dire,
sussidiario, laddove cioè il livello locale non riesca a creare un ambito
territoriale tale da sfruttare le economie di scala, o dove siano presenti
servizi dotati di reti infrastrutturali estese a tutto il territorio nazionale:
servizio telefonico, energia elettrica, servizio ferroviario. Tra l’altro, lo
Stato inizia a finanziare acquedotti, reti fognarie e altre infrastrutture in
ossequio alle proprie prerogative; ciò ha contribuito al sostanziale
disinteresse del livello locale per ciò che concerne la responsabilità in tema
di innovazione degli impianti [Ferri, Baldari, 2000].
Tali evidenti paradossi hanno avuto ripercussioni negative sulla
qualità del servizio offerto, nonché sui disavanzi delle aziende
municipalizzate, che passarono, in termini reali, dai 3,5 miliardi di lire del
1960, agli 800 miliardi nel 1975, fino ai 1800 del 1980.
2
Solo a partire dagli anni ’80 del secolo scorso si è cercato di
introdurre una serie di elementi volti ad eliminare queste distorsioni:
anzitutto il superamento della contabilità finanziaria, tipica degli enti
pubblici, sostituita dalla contabilità economica, propria delle imprese, e
l’introduzione del Piano Programma, uno strumento che […] delinea
esplicitamente il sistema di rapporti tra Enti locali e aziende ispirato al
principio del confronto tra la pianificazione dell’Ente locale – che definisce
il quadro di compatibilità economico-finanziarie agli obiettivi socio-politici
– e la pianificazione aziendale tesa a delineare il recupero di efficienza, il
1
In questa sede per “economicità” si intende la copertura dei costi necessari alla
creazione/erogazione del servizio
2
Dati Cispel ripresi da B. Spadoni, I servizi pubblici.. Dalla municipalizzazione alla
liberalizzazione, www.dirittodeiservizipubblici.it, 3 febbraio 2003
CAPITOLO I Quadro giuridico dell’esternalizzazione dei servizi pubblici
10
trend dei costi e i piani di investimento, nel rispetto delle contabilità
definite dall’Ente locale [Migale, op.cit.].
Restano tuttavia le difficoltà in merito alla mancanza di personalità
giuridica e controllo burocratico degli atti delle aziende municipalizzate, cui
si inizia a rispondere con la legge 142/1990.
1.2. Le riforme degli anni ‘90
Il contesto dei primi anni ’90 appare particolarmente adatto ad
avviare un ripensamento delle forme di gestione dei servizi pubblici locali. I
processi di integrazione europea richiedono al nostro paese una riduzione
del disavanzo e del debito pubblico, prodotto in larga misura dalla spesa
pubblica per i servizi, in un periodo in cui “guardare” al privato si spoglia
della, fino ad allora tradizionale, connotazione ideologica. Lo stesso
Trattato della Comunità Europea impone una disciplina antitrust volta a
ridurre, se non eliminare, quei benefici discriminatori di cui godono
soggetti pubblici (Art.81 CE).
Il legislatore nazionale interviene con la legge antitrust, che
introduce la concorrenza come principio generale dell’ordinamento, e con
la 241/1990 sul procedimento amministrativo, la quale introduce il
principio del tempo nell’azione della Pubblica Amministrazione.
3
E’
tuttavia la legge 142/1990, all’art.22, a delineare la nuova disciplina dei
servizi pubblici locali. Con essa si stabilisce che Comuni e Province
provvedono, nell’ambito delle proprie competenze, alla gestione di servizi
pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività volte a
3
Il tempo viene assunto a valore giuridico condizionante la realtà dei rapporti tra cittadini e
amministrazione, imponendo che la soddisfazione dei bisogni avvenga in termini certi e brevi. Per
approfondimenti si veda Ferrara R., [2002] Introduzione al diritto amministrativo. Le pubbliche
amministrazione nell’era della globalizzazione, Laterza, Bari
CAPITOLO I Quadro giuridico dell’esternalizzazione dei servizi pubblici
11
realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle
collettività locali [Liguori, op.cit.]. La norma introduce inoltre una serie di
principi volti a responsabilizzare l’Ente locale [Corte dei Conti, 2008]:
- l’affermazione dei principi di economicità, efficacia ed efficienza cui
deve ispirarsi l’azione e l’attività di gestione amministrativa;
- il riconoscimento della distinzione tra potere di indirizzo politico e
funzione di gestione;
- la riduzione dei controlli preventivi di legittimità sugli atti, con il
superamento della logica dell’adempimento sostituita dalla logica del
risultato;
- la riforma e il potenziamento del sistema dei controlli interni con
affermazione dei controlli successivi su attività gestionali;
- la professionalizzazione degli organi di revisione economico-
finanziaria;
- l’applicazione del modello aziendale, l’analisi economica dei fatti
gestionali e la previsione del controllo interno di gestione.
Con la legge 498/1992 “Interventi urgenti in materia di finanza
pubblica” si introduce, tra le modalità di gestione, la società per azioni
senza il vincolo della partecipazione maggioritaria pubblica; ad essa trova
seguito il regolamento attuativo D.P.R. 533 del 1996. Nel marzo 1995, con
la legge 95, viene regolamentato il contratto di servizio, vero e proprio
strumento cardine per la regolazione della concorrenza sul mercato dei
servizi pubblici locali, su cui si tornerà in seguito (cfr. par. 3.3.1.).
La legge 15 Maggio 1997 n. 127 “Misure urgenti per lo snellimento
dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo” – la
cd. Bassanini bis – introduce la possibilità di costituire la società a
responsabilità limitata. Si prevede una procedura semplificata per la
trasformazione delle aziende speciali in società per azioni, consentendo
all’Ente locale di restare azionista unico per un periodo non superiore a due
CAPITOLO I Quadro giuridico dell’esternalizzazione dei servizi pubblici
12
anni alla trasformazione. Si introduce l’ambito territoriale come
presupposto per costituire una società con la partecipazione di più soggetti
pubblici o privati.
1.2.1. Le forme di gestione dei servizi pubblici locali
Quanto alle forme di gestione dei servizi, la 142/1990 (art.22) e la
498/1992 (art.12) individuano sei fattispecie, poi riprese dal Testo Unico
degli Enti locali (TUEL, l.267/2000, art.113):
4
1. gestione in economia, quando per le modeste dimensioni o per le
caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una
istituzione o una azienda;
2. in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche,
economiche o di opportunità sociale. Per lungo tempo questo
strumento è stata la via unica per l’affidamento di servizio pubblico a
privati, dividendo in tal modo la titolarità dalla gestione;
3. l’azienda speciale, anche per la gestione di più servizi a rilevanza
economica e imprenditoriale. L’azienda viene ad assumere la
configurazione di ente strumentale dell’Ente locale, con distinta
personalità giuridica e con autonomia imprenditoriale. Organi
dell’azienda sono il consiglio d’amministrazione, il presidente e il
direttore, titolare della responsabilità gestionale. L’attività
dell’azienda si ispira a criteri di efficacia, efficienza ed economicità
con obbligo di pareggio di bilancio; la vigilanza contabile e
finanziaria è esercitata da un apposito organo di revisione. L’Ente
locale, oltre ad approvarne lo statuto, adotta gli indirizzi da osservare
4
Per un approfondimento, si veda Luciano Vandelli, Il sistema delle autonomie locali, Il Mulino,
Bologna, 2005; F. Liguori, op. cit.
CAPITOLO I Quadro giuridico dell’esternalizzazione dei servizi pubblici
13
da parte dell’azienda, nomina i propri rappresentanti nel Cd’A, ne
approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza e verifica i
risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi
sociali. Tali ultimi elementi hanno delineato, senza dubbio, una
situazione di eccessiva ingerenza dell’Ente locale nell’attività
dell’azienda; per tale motivo il legislatore ha optato per il
superamento del modello, promuovendo la trasformazione in s.p.a.
4. a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza
rilevanza imprenditoriale. Priva di personalità giuridica e dipendente
dallo statuto e dai regolamenti dell’Ente locale, gode semplicemente
di autonomia gestionale;
5. a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente
capitale pubblico locale, costituite o partecipate dall'ente titolare del
pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o
all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti
pubblici o privati. La scelta di introdurre tale tipologia va ricondotta
al tentativo di abbassare i costi di produzione dei servizi, nonché
ottenere un miglioramento della qualità degli stessi coniugando gli
aspetti pubblicistici del servizio con risorse e professionalità proprie
dei soggetti privati;
6. a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà
pubblica maggioritaria. Tale vincolo è stato superato, infatti, dalla
legge 498/1992: “Gli Enti locali possono, per l'esercizio di servizi
pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto
svolgimento del servizio, nonchè per la realizzazione di
infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino,
ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle
competenze istituzionali di altri enti, costituire apposite società per
azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria”; si
precisa inoltre che i soci privati verranno individuati con procedure
CAPITOLO I Quadro giuridico dell’esternalizzazione dei servizi pubblici
14
di evidenza pubblica e che una quota delle azioni può essere
destinata all’azionariato diffuso.
In realtà la legge 142/1990 possiede alcuni elementi di
contraddizione: il fatto che le aziende speciali, ma anche le stesse aziende
miste, siano comunque strutture operative del Comune, tende ad indebolire
la separazione tra titolarità e gestione del servizio, sovrapponendo e
confondendo i ruoli del pubblico e del privato.
A livello nazionale viene avviata la liberalizzazione nei settori delle
telecomunicazioni e radiotelevisioni (D.P.R. 318/1997), elettricità
(d.lgs.79/1999), filiera del gas (d.lgs.164/2000). A livello locale, invece, la
normativa vigente non permette ancora una gestione del servizio pubblico
se non in forme che comportino comunque un’imputazione o meglio una
titolarità del servizio in capo agli Enti locali. Sembra dunque che la
tendenza affermatasi nel corso degli anni ’90 sia quella di coniugare la
titolarità pubblica del servizio con le nuove tecniche di disciplina delle
attività economiche di interesse pubblico, senza passare attraverso la
soluzione radicale della liberalizzazione.
1.2.2. Le gestioni associate
Con la legge 142/90 si afferma il principio secondo cui la gestione in
forma associata si caratterizza come elemento strutturale nell’esercizio di
funzioni e servizi da parte dell’Ente locale. E’ evidente come i piccoli
Comuni trovino difficoltà sia nell’individuazione di ambiti ottimali, utili al
raggiungimento di elevate economie di scala, sia per la mancanza di risorse
umane che può caratterizzare la struttura amministrativa di un piccolo
Comune. A ciò si aggiunga la limitatezza di risorse, così come pure la
CAPITOLO I Quadro giuridico dell’esternalizzazione dei servizi pubblici
15
minore forza contrattuale, sia nei confronti di soggetti affidatari di servizi
pubblici, sia nell’ambito degli acquisti di forniture.
Per far fronte a questi problemi, la legge citata, ripresa dal Testo
Unico del 2000, individua una serie di strumenti, diversificati in base al
grado di flessibilità: si passa dalle Convenzioni e Accordi di Programma,
che non presuppongono alcuna struttura giuridica ed organizzativa stabile e
dotata di una distinta personalità giuridica, a forme istituzionalizzate come
Consorzi, Unioni di Comuni e Comunità montane, ovvero nuovi enti che
sono tenuti a redigere propri bilanci secondo le norme previste
dall’ordinamento.
La scelta della forma associativa deve poggiare su uno studio
accurato che prenda in considerazione tanto gli aspetti giuridici, quanto
quelli economici ed organizzativi; occorrono inoltre alcuni elementi a
fondamento delle motivazioni per procedere ad una gestione associata
[Bellini, Facchini, 2005]:
- relazione analitica sulle funzioni da associare con individuazione delle
funzioni che eventualmente residuano ai Comuni in forma singola;
- analisi organizzativa in relazione alle funzioni;
- relazione di fattibilità organizzativa ed ipotesi organizzativa (dotazione
strumentale e di risorse umane, assetto e collocazione fisica dei servizi,
punti di erogazione all’utenza);
- l’analisi dei costi della costituzione della forma associativa e dei suoi
uffici;
- l’analisi ed ipotesi dei flussi procedurali;
- l’individuazione del personale da destinare agli uffici comuni costituendi;
- l’analisi e relazione sugli impatti organizzativi sulle strutture dei singoli
Comuni;
- il perfezionamento dell’ipotesi di convenzione/statuto/regolamento;
- l’effettuazione dei percorsi di relazioni sindacali contrattualmente stabiliti.
CAPITOLO I Quadro giuridico dell’esternalizzazione dei servizi pubblici
16
1.3. Il Testo Unico degli Enti locali e successive modifiche
Come già detto, la legge 267/2000 che riordina in un unico testo la
disciplina degli Enti locali si limita, per quanto riguarda i servizi pubblici, a
riprendere le disposizioni contenute nella legge 142/1990, salvo integrarle
con la possibilità, per Comuni e Province, di costituire apposite società
senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria (TUEL, art.116).
Maggiori novità arrivano con la legge 448/2001 (Finanziaria per il
2002) che, all’art.35, prevede la differenziazione tra servizi pubblici locali
di rilevanza industriale e servizi pubblici locali privi di rilevanza
industriale. Nel concreto, il regolamento che avrebbe dovuto chiarire i
confini tra le due categorie non è stato mai emanato; ciò detto è da
specificare che il confine non va ricercato nella distinzione merceologica tra
differenti attività, quanto piuttosto nelle diverse modalità di esercizio del
servizio [Migale, op.cit.].
1.3.1. I servizi pubblici a rilevanza industriale
Per questa tipologia di servizi, la legge prevede che gli Enti locali
non possano cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre
dotazioni, salvo la possibilità di conferire la proprietà a società di capitali di
cui detengono la maggioranza, che resta incedibile. L’erogazione dei servizi
deve avvenire in regime di concorrenza, secondo le discipline di settore, e
attribuita a società di capitali mediante gara. La gestione delle reti, se
separata dall’erogazione del servizio, può essere affidata a:
1. soggetti ad hoc nella forma di società di capitali con la
partecipazione maggioritaria degli Enti locali, anche associati, cui
può essere affidata direttamente l’attività;
CAPITOLO I Quadro giuridico dell’esternalizzazione dei servizi pubblici
17
2. imprese idonee, da individuare mediante procedure ad evidenza
pubblica.
Questa regolamentazione ha l’effetto di scomporre la filiera
produttiva, precedentemente accentrata presso il solo ente di gestione, in
due, eventualmente tre soggetti: soggetti necessari sono il proprietario delle
reti (Ente locale o società) e la società di gestione del servizio; soggetto
eventuale è il gestore delle reti, le cui funzioni potrebbero essere attribuite
alla società di erogazione del servizio o essere conferite, dall’Ente locale,
alla società proprietaria delle reti [Savioli, 2002].
Le procedure di gara per i livelli gestionali, obbligatoria solo per
l’erogazione del servizio e facoltativa nel caso di reti e infrastrutture,
devono basarsi su diversi parametri: livello di qualità e sicurezza,
condizioni economiche e di prestazione del servizio, dei piani di
investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli impianti,
per il loro rinnovo e manutenzione, nonché dei contenuti di innovazione
tecnologica e gestionale. Tali elementi sono parte integrante del contratto di
servizio, ovvero lo strumento regolatore dei rapporti tra l’Ente locale e il
soggetto gestore del servizio.
Per favorire regole concorrenziali, e quindi far sì che diminuisca il
fenomeno dell’affidamento diretto, la legge 448/2001 prevede che non
siano ammesse a partecipare a gare per l’affidamento diretto di servizi
pubblici locali, sia in Italia che all’estero, tutte quelle società che gestiscono
servizi pubblici locali in virtù di un affidamento tramite procedura non ad
evidenza pubblica. In materia di affidamento tramite procedura ad evidenza
pubblica, è comunque previsto un regime transitorio non superiore ai cinque
anni.
CAPITOLO I Quadro giuridico dell’esternalizzazione dei servizi pubblici
18
1.3.2. I servizi pubblici privi di rilevanza industriale
Per tale tipologia di servizi, l’art.113-bis del TUEL, così come
modificato dalla legge 448/2001, prevede l’affidamento diretto ad
istituzioni, aziende speciali, anche consortili, società di capitali costituite o
partecipate dagli Enti locali, regolate dal codice civile. Sempre in questa
tipologia di servizi è possibile la gestione in economia, in considerazione
delle modeste dimensione o delle caratteristiche di alcune tipologie di
servizi pubblici locali. Possono essere affidati, sempre in forma diretta,
servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni
costituite o partecipate da Comuni e Province. Resta comunque la
possibilità, quando sussistano ragioni tecniche, economiche o di utilità
sociale, di affidare il servizio a società terze mediante procedura ad
evidenza pubblica.
Anche per i servizi privi di rilevanza industriale i rapporti tra gli Enti
locali ed i soggetti erogatori dei servizi sono regolati da contratti di servizio.
1.3.3. I rilievi della Commissione europea
Con la nota 26 giugno 2002 diretta al Governo italiano, la
Commissione europea afferma che la legge 448/2001 vìola i principi di
concorrenza e libero mercato stabiliti a livello comunitario, sollecitando
perciò ulteriori modifiche.
I rilievi fatti dall’organo di Bruxelles all’art. 35 della legge
finanziaria per il 2002 sono i seguenti:
1) la mancata previsione della regola generale dell’espletamento di gare
con procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento della gestione
delle reti, impianti e dotazioni patrimoniali, in caso di separazione di
questa attività dall’erogazione dei servizi;