3
impieghi creditizi (mutui o altre classi di attivo predeterminate)
vengono selezionati ed aggregati al fine di costituire supporto
finanziario e garanzia ai titoli (asset backed securities) rappresentativi
di tali crediti, collocati nel mercato dei capitali”.
Pertanto si tratta di un’operazione che mira allo smobilizzo di
una serie di crediti, di cui sia titolare un’impresa (banca, intermediario
finanziario o altra impresa, definita originator) attraverso la loro
cessione in blocco e pro soluto ad un soggetto cessionario (special
purpose vehicle), il quale provvede alla cartolarizzazione dei crediti
acquistati, ossia alla loro incorporazione in titoli offerti poi sul
mercato dei risparmiatori.
La novità di tale operazione è la possibilità di far circolare, sotto
forma di securities, diritti di credito originati da attività le più
disparate
4
.
Le origini dell’operazione sono legate alla necessità, avvertita
dal comparto bancario, e non solo, di ottenere quella liquidità che la
raccolta ordinaria del risparmio o, per quel che concerne le aziende
industriali e commerciali, i canali tradizionali di accesso al credito non
garantivano più
5
. L’operazione, peraltro, aveva anche l’effetto di
realizzare la “pulitura” dei bilanci societari attraverso lo smobilizzo di
portafogli crediti in sofferenza.
Alla diversificazione della raccolta nel settore bancario si
aggiungeva la possibilità di gestire in maniera innovativa il
portafoglio crediti rispetto agli elevati tassi di insolvenza e a tutte le
vicende cui sono soggetti i diritti di credito in un contesto finanziario
globale
6
.
4
F. Muratori, “Aspetti giuridici e fiscali delle operazioni di securitization”, in Resp.
Comunicazione impresa, 1997, pag 343.
5
E. Monti – C. Messina, “La finanza per l’impresa”, Torino, 1996 pag.185 e ss.
6
Non è azzardato sostenere che uno dei vantaggi delle operazioni di
cartolarizzazione possa essere quello di realizzare una funzione quasi – assicurativa
4
Quindi, i vantaggi economici derivanti dall’operazione hanno
costituito il leitimotiv dei lavori preparatori della legge 30 aprile 1999,
n. 130, “Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti” e,
verosimilmente, il fattore di unione delle forze politiche che l’hanno
voluta. Nel corso dell’iter parlamentare si è fatto presente tante volte
di voler porre rimedio alla situazione del mercato mobiliare italiano,
piuttosto asfittico, rispetto al mercato trasnazionale. In applicazione di
questa inequivocabile intenzione, l’intervento normativo ha un ambito
volutamente generale. Come espressamente riconosciuto nella
relazione al d.d.l n.5058, “la disciplina dell’operazione nasce in
termini molto ampi sia in riferimento alla tipologia di crediti cedibili,
sia in fatto di soggetti cedenti, sia di operazioni effettuabili”.
Di conseguenza nel quadro della continua ricerca di strumenti
finanziari alternativi ed innovativi, in grado di condurre le imprese
operanti nel settore del credito ad una gestione maggiormente
efficiente delle risorse, l’operazione di securitization ha assunto un
ruolo sempre più importante. L’operazione, strutturalmente molto
semplice, ma allo stesso tempo di difficile realizzazione nella pratica,
lascia dietro di sé una scia di dubbi e speranze tra gli operatori del
mercato. In effetti, non sembra esservi un ragionevole grado di
chiarezza neppure sugli obiettivi fondamentali della cartolarizzazione,
almeno per quanto riguarda i ristretti confini nel nostro ordinamento,
posto che ci si augura che tale strumento si possa diffondere e possa
divenire una panacea per situazioni finanziarie difficili come quella
dell’INPS o degli istituti di credito operanti nel Mezzogiorno
7
.
Prima di arrivare ad un giudizio di massima sulla utilità e
sull’importanza di un tale strumento è indispensabile procedere ad
rispetto al rischio di insolvenza. T. Nicolle, “introduction to Securitization”, in
http://www.riscltd.demon.ac.uk/introind.htm.
7
G. Zadra, “Strutture e regolamentazione del mercato mobiliare”, II ed., Milano,
1995.
5
un’analisi dettagliata della struttura che esso può assumere e delle
finalità che animano gli originators e gli altri soggetti partecipanti
all’operazione. E’ bene ricordare che sebbene il legislatore italiano
abbia chiaramente adottato uno schema di cartolarizzazione di matrice
anglosassone, non esiste storicamente e statisticamente un solo tipo di
cartolarizzazione, ma anzi ogni operazione può dirsi che costituisca
storia a sé, con l’unico elemento comune di crediti iscritti in bilancio
ad un soggetto che ne propone la sottoscrizione ad un terzo operatore
esterno sotto forma di securities.
Per ciò che concerne lo schema dell’operazione, i passaggi
essenziali sono, dunque, la costituzione di una società veicolo (SPV) e
il trasferimento a questa di crediti di proprietà dell’originator. Il ruolo
della società veicolo implica normalmente l’emissione di titoli da
collocare presso investitori istituzionali o presso il pubblico.
A parte questa struttura di base, le operazioni di
cartolarizzazione possono differire quanto alla tipologia dei crediti
utilizzati, alla modalità di trasferimento degli stessi, all’allocazione del
rischio, alla presenza di forme di garanzia o credit enhancement e così
via.
Dunque l’idea innovativa di tutta l’operazione sta proprio in
questo: che i crediti ceduti vengono trasformati in titoli, che saranno
immessi sul mercato dei capitali e circoleranno come qualsiasi altro
strumento finanziario
8
.
Uno dei soggetti principali dell’operazione è il cessionario dei
crediti, che viene creato con l’unico scopo di acquisire tali assets. Il
cessionario provvederà poi a reperire i mezzi finanziari necessari per
acquistare i crediti cedutigli mediante l’emissione dei titoli (asset –
backed securities) derivanti dalla cartolarizzazione vera e propria:
pertanto il ricavato del collocamento sul mercato di questi titoli verrà
6
impiegato per far fronte al pagamento del prezzo della cessione
9
. Il
rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi convenzionali
incorporati nei titoli emessi verrà garantito dall’ammontare
complessivo dei crediti ceduti, i quali vengono a costituire un
patrimonio separato da quello del cessionario o dell’emittente i titoli
(se diverso dal cessionario), con la conseguenza che i pagamenti
eseguiti dai debitori ceduti saranno destinati esclusivamente al
soddisfacimento degli investitori, che abbiano acquistato i titoli
derivanti dal processo di cartolarizzazione.
Le modalità attraverso le quali l’operazione ha avuto pratica
attuazione si sostanziano in due distinte ipotesi, la prima delle quali si
è sviluppata nei paesi di common law, la seconda invece in quelli di
civil law.
Il diritto anglosassone ha elaborato lo strumento della società
veicolo (special purpose vehicle), la quale veniva appositamente
costituita per divenire cessionaria dei crediti da cartolarizzare e
doveva avere quale oggetto esclusivo proprio l’effettuazione di
un’operazione di securitization.
In questa opzione tecnica la cartolarizzazione dei crediti avviene
attraverso il deposito (cosiddetta “procedura pass – trough”
10
) ovvero
la cessione (cosiddetta “procedura pay – trough”
11
) dei crediti
8
Cfr. Frignani, “La securitization come strumento di smobilizzo dei crediti di massa”,
in Foro it., 1995, pag. 303.
9
In proposito D. Velo , “Introduzione”, in AA. VV., “Lo sviluppo della securitization
in Italia”, Roma, 1995, pag.13.
10
Nella procedura “pass trough” si prevede il trasferimento del diritto di proprietà
degli assets smobilizzati dall’emittente ai sottoscrittori dei titoli stessi. In questo
modo gli asset – backed securities incorporano un diritto di proprietà pro – quota
degli attivi di bilancio dell’originator ed i sottoscrittori diventano creditori dei
debitori ceduti, per cui il rimborso dei titoli è strettamente correlato ai pagamenti da
parte di questi ultimi.
11
Nella procedura “pay – trough” gli attivi smobilizzati dall’originator restano
acquisiti al patrimonio dell’emittente ed i titoli emessi costituiscono sue obbligazioni
nei confronti dei relativi sottoscrittori. Gli assets smobilizzati vengono così ad
assumere una funzione di garanzia dei titoli emessi, i cui rimborsi sono correlati ai
pagamenti da parte dei debitori ceduti.
7
all’intermediario, che emette i titoli da collocare presso gli investitori.
Nel primo caso, il cessionario deve essere un intermediario finanziario
e deve avere una forma giuridica che richiede una capitalizzazione
minima. Lo special purpose vehicle nasce, infatti, come una società
sottocapitalizzata (dotata di una thin capitalization) in quanto il
patrimonio della società veicolo non ha alcuna funzione di garanzia
dell’operazione, dato che il pubblico degli investitori è garantito dal
monte crediti ceduti, che viene a costituire un patrimonio separato
rispetto a quello della cessionaria.
La società cessionaria può poi assumere il ruolo di emittente e
provvedere così alla creazione dei titoli incorporanti i crediti ceduti
oppure può limitarsi ad acquisire i crediti, lasciando che sia una terza
società, anch’essa appositamente costituita, ad occuparsi
dell’emissione (la cosiddetta special purpose company).
Nei paesi di civil law, al contrario, si afferma un modello
operativo diverso: anziché creare una società ad hoc, che si renda
cessionaria dei crediti da cartolarizzare, si costituisce un fondo
comune chiuso di tutti i crediti ceduti. Si utilizza cioè lo strumento
della costituzione di un patrimonio separato privo della personalità
giuridica, gestito da intermediari specializzati con personalità
giuridica.
Un altro modo è quello di segregare i crediti da cartolarizzare in
un trust, ossia in un patrimonio separato avente una specifica
destinazione.
In alti paesi ancora, ad esempio, in Belgio, è consentito l’utilizzo
di entrambi i modelli: quello della società di investimento cessionaria
e quello del fondo comune.
Il legislatore italiano ha privilegiato il metodo anglosassone,
valutando che la costituzione di un fondo è più costosa rispetto alla
costituzione di una società veicolo e ritenendo inoltre che il
8
risparmiatore italiano non mostra una particolare predisposizione per
l’investimento in fondi comuni.
12
La preferenza per il modello anglosassone è stata anche desunta
dalle operazioni recentemente intraprese da banche italiane, che hanno
cartolarizzato un pacchetto di loro crediti tramite società veicolo
estere.
Si è a tal proposito ritenuto che l’operazione con una società
veicolo estera sia più complessa e costosa, comporti maggiori
difficoltà, legate alla conoscenza delle norme e determini maggiori
costi legati per l’impresa italiana che voglia attuare un’operazione di
cartolarizzazione
13
.
Per ovviare a questi inconvenienti, il legislatore italiano ha
cercato di agevolare la costituzione di società veicolo o emittente
nazionale, introducendo un trattamento di favore per i titoli emessi a
seguito di un’operazione di cartolarizzazione.
Si è però lasciata aperta la possibilità che la cessione sia fatta a
fondi comuni di investimento. Per questo motivo il legislatore ha
giudicato necessario prevedere (all’art.7), che la disciplina della legge
n. 130/99 possa applicarsi anche nel caso di cartolarizzazioni
compiute attraverso un fondo comune.
12
Cfr. Punto 3 della relazione della VI Commissione permanente sul disegno di
legge n. 5058 presentata alla Presidenza il 22 febbraio 1999.
13
P. Bontempi, “La securitization”, Milano, 1999, pag.53.