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CAPITOLO I
LIBERTA DI ESPRESSIONE, DIRITTO DI SATIRA E
LIBERTA RELIGIOSA: LA SFIDA DELLE MODERNE
DEMOCRAZIE.
SOMMARIO: 1. Libertà di espressione e libertà di religione: conflitto o
complementarietà? Il cammino e le correlazioni tra due libertà fondamentali. 1.1
Società pluralista e multiculturale: il nuovo campo di battaglia delle libertà
fondamentali 2. Libertà di espressione e libertà di religione, uno sguardo alla
giurisprudena della Core Eropea dei dirii dellUomo. 3. Satira e religione:
conflitti e sinergie 3.1. Co la aira? - 4. Un dirio comodo: il dirio di aira
nellordinameno ialiano. - 4.1. La satira come forma di cultura e arte negli artt.9 e 33
4.2. La satira come forma di manifestazione del pensiero 5. Si p ridere degli
di? La difficile (ma non impoibile) coniena ra aira e religione. 5.1. La
reliigione può costituire limite alla satira?
1. Libertà di espressione e libertà di religione: conflitto o
complementarietà? Il cammino e le correlazioni tra due libertà
fondamentali.
Lidea di rifleere, in qei empi difficili, l bilanciameno ra la
libertà di espressione e la libertà religiosa è un esercizio che presenta non
poche difficoltà. Tali difficoltà discendono dal fatto di essere entrambe le
liber, al empo eo, fondamenali nelleolione in eno liberale degli
5
Sai moderni e parimeni riconocie e garanie come dirii dellomo nelle
Costituzioni contemporanee e nelle principali codificazioni internazionali.
1
Dalro cano, ipico delle eperiene giridiche conemporanee e
delle società complesse interrogarsi senza facili soluzioni intorno al tema del
bilanciamento tra valori di eguale dignità costituzionale allorquando entrino
ra di loro in compeiione. Ed enalro proprio della nora epoca
aiere allemerione della liber religioa, nelle e moleplici
sfaccettature, quale polo ricorrente di questo contrasto.
2
Si cercherà, dunque, di ricostruire alcuni aspetti della dialettica
inaraai nellordinameno ialiano ra la liber religioa e la liber di
manifestazione del pensiero, il cui rapporto è da sempre delicato e complesso.
Non può tuttavia negarsi un legame profondo e, potremmo dire,
fisiologico che viene ad instaurarsi tra queste due libertà fondamentali. La
prima, infatti, non è altro che una forma della seconda, che si esplica
nelleernaione della propria apparenena religioa e degli ai connei. La
seconda ha radici proprio nel faticoso affermarsi della tolleranza religiosa.
3
Si
tratta di principi dal legame innegabile, caratterizzati da connessioni
eimoniae anche nelleolione orica, aena eidenemene in
parallelo.
Jemolo ritiene che la libertà religiosa possa considerarsi la prima delle
libertà difese, nonché la prima attorno a cui si accesero dibattiti e polemiche,
legate per lo più al tema della tolleranza.
4
De momeni fondamenali nel cammino ero laffermaione della
libertà religiosa frono enalro la pace di Aga (1555), che fia il
principio del cuius regio eius religio, econdo ci i ciadini poono
1
OROFINO M., La tutela del sentimento religioso altrui come limite alla libertà di
espressione nella giurisprudenza della core eropea dei dirii dellomo , in Rivista AIC, n.2.,2016,
p.1
2
FIORITA N., LOPRIENO D., La libertà di manifestazione del pensiero e la libertà
religiosa nelle società multiculturali, Firenze University press, 2009, p.5
3
MARCACCIO G., Libertà di espressione e libertà di religione:percorsi comuni,conflitti
latenti e manifesti. , in Archiio Giridico Filippo Serafini, fac.3, 2016, P.1
4
JEMOLO A. C. , I problemi pratici della libertà, Giffr, Milano, 1961, p. 131.
6
esclusivamente professare la fede scelta dal sovrano, e la pace di Westfalia
(1648), con la quale il sovrano può concedere ai sudditi di professare
privatamente altri culti.
Di qui nasce la rivendicazione del moderno diritto alla libertà religiosa,
come diritto a non subire coercizioni in materia di coscienza da parte dei poteri
pubblici.
Parallelamene i accrece laenione anche per la liber di
manifestazione del pensiero, libertà da difendere in quanto legata allo sviluppo
della personalità individuale, che conferice allomo la capaci di penare e
agire allinerno della ocie. Dnqe le de liber i epandono di pari pao
nel corso della storia, guidate dagli eventi storici.
La baa darreo di qeo percoro eolio i erifica con
laen to dei totalitarismi, e con il regime fascista, momento significativo, in
quanto la religione cattolica viene resa religione di Stato. È allora che la libertà
di espressione subisce una considerevole compressione, mentre sembra
riconoscersi alla libertà religioa (caolica, inende), na poiione
privilegiata. Si mettono così in discussione tutte le conquiste ottocentesche,
che coinolero lIalia nelleperiena eparaia, e che, nel periodo
risorgimentale, aveva visto un fiorire della libertà religiosa, tanto da
deerminare n aperra a confeioni diere da qella statale.
5
A seguito del secondo conflitto mondiale, matura in occidente
leigena di rinracciare efficaci garanie per la ela di n alore
fondamentale, quello della dignità umana. Nasce lo stato laico sociale che,
baao llanropocenrimo, diena meo e rmeno per il pieno ilppo
della persona umana, e innalza a baluardi insopprimibili quei diritti e quelle
libertà che sono estrinsecazione della personalità.
6
Tra qei roiamo per lappno la liber di religione e di
espressione. In Italia il legame tra le due libertà sembra emergere con
5
MARCACCIO G., op. cit., pag. 593
6
Ibidem, pag. 594
7
maggiore evidenza proprio nella loro formulazione nella Costituzione del
1948. Linieme di iaioni ricondcibili alla libera manifeaione del
peniero i diribice in diere dipoiioni, dalla liber dellare, di ricerca
scientifica, sino a corollari più recenti, quali il diritto di cronaca, critica e
satira. Ma non vi roppa difficol nellammeere che la ea liber di
religione possa rientrare tra le forme di una specifica libertà di espressione
(peniamo allepanione del dirio di coscienza).
7
Lar. 19 della nora Coiione è dedicato alla libertà religiosa, che
diiene no dei capialdi dellaeo repbblicano, ed valore di necessario
compleameno delleere mano 8
, perseguendo la religione quegli obiettivi
di realiaione della peronali indiidale fiai dall art. 2 Cost.
Ugalmene, la liber di manifeaione del peniero, ancia dallar.
21 Co., i pone come piera angolare del iema democraico,
collocandosi tra i valori fondamentali ed inviolabili. Emerso con tale chiarezza
il legame esistente tra le due libertà, se ne possono individuare taluni tratti in
comune. Si pensi, anzitutto, alla stessa formulazione letterale a carattere
universale. Il Coiene ha ineo aribire a i, e non olo ai ciadini,
ali dirii, conenendo immedia amene leerciio delle iaioni
contemplate nelle due norme ad ogni persona presente sul territorio italiano.
9
Entrambe le norme, inoltre, sono volte alla tutela della diversità e della
minoranza.
Altro aspetto comune è dato dalla duplice dimensione, privata e
pubblica, che caratterizza tali libertà, relativamente al luogo di estrinsecazione,
o allineree, per lappno, priao o pbblico a ci i legano. Nella liber
religiosa tale tratto emerge nella libertà di coscienza, di culto o di esprimere la
7
SALAZAR C., I deini incrociai della liber di epreione e della liber di religione ,
in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica,n.1, 2008, p.2.
8
MAI L., Il sentimento religioso come fattore di realizzazione personale e
sociale nelle democrazie contemporanee, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale,
Rivista telematica (www.statoechiese.it), marzo 2007, p. 1.
9
SALAZAR C., Le relaioni pericoloe tra libertà di espressione e libertà di
religione: riflessioni alla luce del principio di laicità, in Stato, Chiese e pluralismo
confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), gennaio 2008, p. 4.
8
propria religione attraverso simboli o abiti peculiari. Mentre la duplicità della
libertà di manifestazione del pensiero si manifesta nel diritto del singolo di
esprimere le proprie idee, di informazione, nella libertà di stampa, e tutto
quanto permetta una partecipazione attiva alla vita democratica.
È evidente dunque la posizione di primazia acquisita dalle due libertà in
dicoro, co come eidene lobieio peregio, il principale in no Stato
laico: lo ilppo e la ela della peronali dellindiido.
In questo scenario, la libertà di manifestazione del pensiero, intesa
come liber di penare, agire, oppori, è la base per la costruzione di una
società democratica, peculiarità che, unita alla sua natura generale, sposta
gradalmene laenione di ea, accrecendo laonomiaione delle
due libertà, senza eliminare il loro rapporto di collegamento, e ponendo le
basi di un possibile conflitto e la necessità di un loro coordinamento.
10
.
Il breve excursus storico testimonia come ci si trovi di fronte a libertà
malleabili, che i adaano e ripondono ai mameni orico -sociali.
Una delle qeioni pi oiche aiene allindiidaione di limii enro
cui tali libertà possano muoversi, e ci si interroga circa la loro opportunità ed
estensione. Si parta dal presupposto che limiti alle libertà e ai diritti sono
necessari, poiché non è possibile proclamare libertà assolute ed illimitate,
senza incorrere nel rischio che si spingano sino alla negazione dei diritti
altrui
11
, per qano rilino comprenibili alne reiene ad ammeere la
limitabilità di una libertà essenziale quale quella di espressione. La
giriprdena coiionale ialiana precia che poibile limitare la
libertà solo per quel tanto strettamente necessario a garantirla (en. 25
Ottobre 1989,n. 487)
12
.
La nostra costituzione indica esplicitamente come limite comune
qello del bon come (che per qano aiene alla liber religioa è
10
MARCACCIO M., op. cit., p. 602.
11
DI GIOVINE A., I confini della libertà di manifestazione del pensiero, 1988, Giuffrè,
Milano, p. 56 ss
12
Gi nella a prima enena, n1/1956, la Conla afferma che il concetto di limite è
insito nel concetto di dirio.
9
applicato alla libertà di culto), identificato per lo più con la morale sessuale,
per costante dottrina e giurisprudenza. Ad esso, tuttavia, si affianca una serie
di limiti di natura implicita. È evidente che a mano a mano ci si addentri in
questioni sempre più delicate. È bene ricordare che la tutela dei diritti
coiionali roa anio limie nelleigena che non engano acrificai
beni ugualmente garantiti dalla Costituzione 13
.
Tra i limiti di cui tener conto, non si può non fare riferimento
alleeniale ripeo doo ai cd. dirii della peronali (qali linegri
fiica, qella morale, il dirio allimmagine ecc), oero qei dirii che
mirano a realiare i fini dellar 2 affermai anche negli ar. 3, eco ndo
comma e 13, primo comma
14
, coniderai patrimonio irretrattabile della
persona umana.
15
È proprio la maturata consapevolezza della connaturalità del concetto di
limite alla dialettica dei diritti, unita alla previsione di limiti impliciti, che
produce momenti di frizione tra le libertà di espressione e di religione, le quali
si scontrano oggi a viso aperto sulla questione della libertà di manifestazione
del pensiero religioso, tema di attualità tra i più accesi.
16
Qui si rintraccia uno
dei punti cruciali della nostra analisi, poiché ci si interroga in modo crescente
lla limiabili della liber di ci allar. 21 al fine di proeggere la religione
o il sentimento religioso, e si apre il dibattito tanto sulla legittimità
coiionale qano ll estensione di questi vincoli.
Ecco allora che si rende necessaria una delicata operazione di
bilanciamento tra le due libertà, di pensiero e di religione, che coiicono
il cardine del modello democraico delle relaioni fra perone fiiche,
soggetti collettivi e istituzioni repbblicane
17
.
13
Corte cost. sent. 19/1962
14
Corte Cost. sent. 38/1973
15
Concetto richiamato nelle sentenze della Corte cost. n. 98/1979; 13/1994; 297/1996
16
MARCACCIO G., op. cit., p. 609
17
TOZZI V., Cosa intendo per Diciplina democraica della liber di peniero e di
religione , in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica
(www.statoechiese.it), n. 14 del 2014, p. 2., come citato in Marcaccio G.
10
Il tema merita attenzione, dunque, non soltanto per la sua indubbia
attualità, quanto piuttosto per percezione di un progressivo e immotivato
slittamento del bilanciamento in favore, sempre e comunque, di uno dei due
valori chiamati in gioco nei casi sopra citati
18
.
Il bilanciamento tra due valori, altrettanto irrinunciabili in quanto
entrambi apicali, appare talmente sbilanciato in favore della libertà religiosa da
mettere a serio repentaglio la tenuta di alcuni principi-cardine delle società
democratiche. La giurisprudenza sembra notare, inoltre, che molto spesso i
valori costituzionali esibiscono una sorta di refrattarietà ad ogni forma di
reciproca composizione, divenendo così necessario «laccanonameno, per
quel singolo caso, di uno o più valori». Lo conro ra i de iani (libertà di
espressione del pensiero e libertà di religione), non soltanto lascia troppo
spesso sul campo la prima, ma rischia di inficiare irrimediabilmente la
capacità della nostra democrazia di rispondere alle sfide della multiculturalità
e della globalizzazione.
19
Ma è davvero così come si ritiene? Vi è davvero, ancora oggi, il
riconoscimento di una posizione privilegiata della libertà religiosa in caso di
confronto o conflitto con altri valori fondamentali del nostro ordinamento?
O è forse proprio su tale assunto, e sulla scorta di tali preoccupazioni,
che si tende a giustificare, al contrario, un sempre maggiore sacrificio proprio
della libertà religiosa?
È difficile e, probabilmente, ingenuo credere di trovare risposta certa e
definitiva a tali quesiti. Ciò che si può dire, è che è bene tener presente un
punto fondamentale, e cioè che non esistono, e non possono esistere gerarchie
18
Fiorita e Loprieno fanno riferimento a fatti attualissimi che suggeriscono tale
bilanciameno, qali ad eempio, la pretesa priorità della famiglia eterosessuale su quella
omosessuale, o i casi di percorsi ostacolati o impediti per le coppie sterili che vogliano ricorrere alla
fecondazione eterologa in vitro con donazione di gameti, che rivelano prese di posizione vicine a
precei religioi. (In La libertà di manifestazione del pensiero e la libertà religiosa nella società
multiculturale)
19
FIORITA,LOPRIENO D., op. cit., p. 6-8