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alla gravità del reato e all’indole del reo, rispetto ad una risposta
punitiva rivolta a tutti allo stesso modo, per il sol fatto di essere
etichettati come “criminali”.
Più dettagliatamente, gli obiettivi perseguiti dalla politica
criminale attraverso l’impiego delle sanzioni sostitutive si ricollegano
all’urgenza di smaltire il carico giudiziario, alle drammatiche
condizioni del carcere attuale e alla critica che, da molto più di un
secolo, viene rivolta alla detenzione breve.
Procedendo per ordine, il sovraccarico degli uffici giudiziari,
compromettendo la tempestività del giudizio, si ripercuote
sull’efficacia della sanzione. Tale problema impone che la pena
detentiva sia riservata ai casi più gravi, affinché il diritto penale si
riappropri della sua efficienza nel sovrintendere ai conflitti sociali.
Per quanto concerne la pena detentiva, essa stessa ha
rappresentato una sorta di misura sostitutiva a pene disumane (per
citare la nostra Costituzione, a “trattamenti contrari al senso
d’umanità”), quali la pena di morte, eseguita spesso con la più efferata
crudeltà, i lavori forzati, e le pene corporali. I comportamenti
meramente vendicativi sono stati abbandonati conseguentemente alle
influenze illuministiche, mediante le quali si è affermato il concetto
della libertà dell’uomo come bene da tutelare e da sottrarre al reo al
- Sanzioni sostitutive e scopo della pena -
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duplice fine di risarcire la società del danno subito e di disincentivare
i consociati da ulteriori reati.
Tuttavia, gli effetti negativi del carcere furono rilevati già dalla
dottrina successiva, tra i cui esponenti ruolo particolare ebbe
Bentham, al quale si deve l’ideazione del Panopticon, colossale
struttura carceraria.
Sotto il regime fascista venne introdotto un regolamento
carcerario denso di restrizioni a carico del condannato, il quale veniva
posto in uno stato di totale emarginazione e di continua
mortificazione.
L’avvento della Costituzione del 1948 ha apportato una
valorizzazione della libertà della persona e una concezione della pena
volta alla rieducazione del condannato, ma si dovette attendere il 1975
per una riforma del sistema carcerario con cui dare forma ai principi
Costituzionali.
L’istituzione carceraria, però, continua a risultare estremamente
lontana dalle finalità auspicate, nonostante i ripetuti interventi in
materia, tra cui, ad ultimo, il nuovo regolamento d’esecuzione del
2000. Le carceri attuali, infatti, si contraddistinguono per il
generalizzato sovraffollamento e per la carenza di personale
qualificato, sicché vi è l’impossibilità di trattare in maniera
- Sanzioni sostitutive e scopo della pena -
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differenziata, e idonea al caso concreto, le eterogenee situazioni e i
problemi personali dei condannati, tra i quali spicca numericamente la
tossicodipendenza.
Le sanzioni sostitutive, quindi, si configurano essenzialmente
volte ad arginare i costi tipici della detenzione breve, affinché lo Stato
possa più proficuamente impegnarsi nella gestione
dell’amministrazione penitenziaria, e si eviti, a chi si è reso reo di un
crimine di lieve entità, il traumatico impatto con l’istituzione
carceraria, seppur per breve tempo.
In relazione a quest’ultimo argomento, si parla di lotta alla pena
detentiva breve per indicare il problematico capitolo di politica
criminale che ha coinvolto gli studiosi, a partire dal XIX secolo, sulla
validità della pena detentiva breve quale strumento di lotta alla
criminalità. È celebre, in proposito, quanto asserito da Von Liszt:
“Le pene detentive brevi non sono soltanto inutili: esse
producono all’ordinamento giuridico danni più gravi di quelli che
potrebbero derivare dalla completa impunità del reo”.
Si è, infatti, dimostrato una generale inidoneità della detenzione
breve a perseguire i peculiari scopi della pena.
Come già accennato, l’esigenza di sostituire la classica pena
detentiva è espressione della linea di pensiero del movimento
- Sanzioni sostitutive e scopo della pena -
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internazionale di riforma, il quale ha coinvolto molti Stati tra cui la
Spagna, il Portogallo, la Francia, l’Inghilterra e gli Stati Uniti: si tratta
di scelte diverse ma comunque riconducibili al cresciuto valore
attribuito alla libertà dell’individuo e alla ricerca di una effettiva
giustizia.
Tra le diverse modifiche apportate alla disciplina originaria
delle sanzioni sostitutive, peso fondamentale ha avuto la recente legge
134/2003, che, oltre ad avere sostanzialmente ampliato la sfera
riservata al patteggiamento, ha inciso profondamente sull’assetto
normativo delle misure in questione. Con l’evolversi dei tempi, infatti,
l’esigenza di ampliare i limiti applicativi delle pene sostitutive si è
fatta sempre più pregnante, e ha condotto il legislatore, oltre che la
giurisprudenza, ad intervenire per estendere il loro ricorso.
La disciplina originaria era, in tal senso, densa di preclusioni
oggettive e soggettive che nel corso del tempo sono state mitigate al
fine di rendere più frequente l’accesso alle misure sanzionatorie
considerate .
Trattandosi di vere e proprie sanzioni, nonostante le dispute
dottrinali sulla loro natura giuridica non siano mancate, la loro
struttura presenta tratti propri del genus “sanzione penale” di cui fanno
parte e, quindi, gli scopi verso cui muovono sono quelli della pena
- Sanzioni sostitutive e scopo della pena -
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comunemente intesa. Va, a tal proposito, distinto l’insieme delle cause
da cui le sanzioni sostitutive muovono, già succintamente indicate,
dagli scopi di prevenzione generale, di prevenzione speciale e di
reinserimento sociale verso cui ogni sanzione penale, per essere
definita tale e non costituire mera violenza aggiunta ad altra violenza,
deve necessariamente indirizzarsi.
Col presente lavoro ci si propone di fornire un quadro, il più
possibile esaustivo, sul perché del ricorso a misure sostitutive della
detenzione, sul come le sanzioni in oggetto vengono disciplinate, sul
quanto, ma soprattutto sul se, il legislatore abbia raggiunto i propri
obiettivi. Il tutto, ovviamente, alla luce del significato di giustizia e
ricerca della pace sociale che solo la sanzione penale ha.
- Sanzioni sostitutive e scopo della pena -
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CAPITOLO I
SANZIONI SOSTITUTIVE E OBIETTIVI DI POLITICA
CRIMINALE
Inquadramento delle sanzioni sostitutive- Nozione di sanzione
sostitutiva- La
natura giuridica delle sanzioni sostitutive- Ragioni giustificatrici
dell’introduzione delle sanzioni sostitutive nel nostro sistema penale-
Strategia differenziata e alleggerimento del carico giudiziario- Della
pena detentiva- Il Carcere: dalla disciplina fascista ai nostri giorni-
Lotta alla pena detentiva breve- Profili comparatistici nella scelta
delle alternative alla detenzione
- Sanzioni sostitutive e scopo della pena -
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CAPITOLO I
SANZIONI SOSTITUTIVE E OBIETTIVI DI POLITICA
CRIMINALE
1. Inquadramento delle sanzioni sostitutive
1.1 Nozione di sanzione sostitutiva
Le sanzioni sostitutive costituiscono una species del genus pena
ravvisabile nei sistemi penali odierni, contraddistinti per la previsione
di una pluralità di sanzioni da irrogare in base agli specifici elementi
del reato. Tali misure consistono in una sanzione non detentiva inflitta
al posto di quella carceraria, ragion per cui l’aggettivo “sostitutive” va
riferito esclusivamente alla pena detentiva e non alla pena in
generale
1
.
Il fatto che le sanzioni sostitutive prevedano pur sempre una
risposta sanzionatoria ad un comportamento penalmente illecito, fa si
1
Per un’ampia analisi storico-geografica delle misure sostitutive delle pene detentive brevi v.
MANTOVANI, Il problema della criminalità, Padova, 1984, p. 485 e ss. L’autore le distingue
in:misure patrimoniali, pene paradentite, pena del lavoro di pubblica utilità, misure interdittive e
sanzioni patrimoniali.
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che rientrino nella categoria dei c.d. “surrogati penali”. In tale ambito
è, infatti, dato di distinguere le misure di tipo sostitutivo consistenti,
come già detto, in una sanzione non detentiva inflitta al posto di quella
detentiva, da quelle di natura sospensiva, comportanti un mero
differimento dell’applicazione della reclusione al fine di verificare
l’effettiva necessità di provvedervi. Mentre le misure sospensive nel
nostro ordinamento si riducono alla sospensione condizionale della
pena, quelle sostitutive presentano una tipologia più articolata così da
differenziarle in misure incidenti sulla libertà personale del
condannato e in misure patrimoniali.
Le sanzioni sostitutive attualmente previste nel nostro
ordinamento sono la semidetenzione, la libertà controllata e la pena
pecuniaria. Esse, che hanno fatto ingresso nell’ordinamento italiano
con la legge n. 689/1981, rappresentano il primo vero tentativo di
arricchire e rinvigorire il nostro sistema sanzionatorio attraverso la
previsione di misure effettivamente alternative alla carcerazione, non
rilevando a tal proposito l’affidamento in prova al servizio sociale e la
semilibertà, le quali costituiscono alternative inerenti ad una fase
esecutiva già iniziata
2
.
2
In tal senso, v. GRASSO, La riforma del sistema sanzionatorio: le nuove pene sostitutive della
detenzione di breve durata in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 1981, p. 1412.
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Al contrario, le sanzioni sostitutive vengono irrogate già dal
giudice di cognizione e quindi surrogano integralmente il carcere,
evitando qualsiasi minimo “assaggio” di pena detentiva
3
.
La semidetenzione comporta, per alcune ore al giorno, la
privazione della libertà personale e una serie di obblighi e limiti ad
altre libertà individuali.
La libertà controllata consta del divieto di allontanarsi dal
comune di residenza, dell’obbligo di sottoporsi periodicamente ad un
controllo di polizia e di ulteriori prescrizioni che ricalcano la
tradizionale disciplina delle misure di prevenzione.
La pena pecuniaria ha avuto, sin dalla sua introduzione, uno
spazio più ridotto rispetto alle altre due sanzioni sostitutive, in quanto
il legislatore ha tenuto conto della particolare situazione socio-
economica del nostro paese, caratterizzata da notevoli disuguaglianze
nella ripartizione delle risorse
4
.
I presupposti applicativi delle sanzioni sostitutive sono stati, con
l’evolversi del tempo e dell’esigenza di ricorrervi, più volte ampliati.
3
Per una dettagliata visione sulle misure alternative della detenzione, v. CASAROLI, Misure
alternative alla detenzione, in Digesto delle discipline penalistiche, \/III, 1994, p. 16
4
Si tratta di un aspetto sottolineato da più autori, tra cui v. DOLCINI-PALIERO, Il carcere ha
alternative? Le sanzioni sostitutive della detenzione breve nell’esperienza europea, Milano, 1989,
p. 200-201;
PADOVANI, L’utopia punitiva, Milano, 1981, p. 131 e ss.;
VIOLANTE, in BERTONI-LATTANZI-LUPO-VIOLANTE, Modifiche al sistema penale. Legge 24
Novembre 1981, n. 689. Sanzioni sostitutive, III, Padova, 1982, p. 22.
- Sanzioni sostitutive e scopo della pena -
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Prima di addentrarsi compiutamente nella disciplina odierna di
tali sanzioni, pare opportuno fare riferimento a quelli che, a ragione,
sono considerati come loro antecedenti storici
5
.
Già il codice Zanardelli aveva prospettato una serie di sanzioni
non detentive per i c.d. reati minori al fine di trattare la “piccola
criminalità” in maniera differenziata rispetto ai reati avvertiti come
gravi. Le misure prospettate a tale proposito erano:
• L’arresto in casa che rappresentava un’alternativa di tipo
“paradetentivo”, consistente nell’imposizione al condannato
di non uscire dalla propria abitazione previa minaccia che la
trasgressione avrebbe comportato che la residua pena
sarebbe poi stata scontata in prigione. Tale misura era
destinata a gravare con peso diverso in rapporto alle
condizioni socio-economiche del condannato, ragion per cui
le si rimproverò un carattere discriminatorio;
• Il confino, sanzione prevista come alternativa alla detenzione
nei casi specifici dell’esercizio arbitrario delle proprie
ragioni con violenza alle persone e della resistenza al
pubblici ufficiale per sottrarre un congiunto all’arresto. Tale
misura sanzionatoria venne addirittura considerata
5
MAGLIO- .GIANNELLI, Le pene principali ed accessorie, in Rivista penale, 2000, p. 285
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“aberrante”, “derisoria” per i ricchi e causa di delinquenza
per i poveri, costretti a vivere in un ambiente sconosciuto
senza mezzi di sussistenza;
• La riprensione giudiziale, consistente in un’ammonizione
fatta in pubblico dal presidente del tribunale o dal pretore,
che restò “lettera morta” a causa delle troppe condizioni
previste per la sua applicazione;
• Il lavoro coatto a servizio dello stato, della provincia o del
comune che presentò serie difficoltà sia nell’organizzazione
dell’attività lavorativa, sia nell’esecuzione dei controlli e
nella valutazione dei risultati.
Dai riferimenti storici finora prospettati, si evince
immediatamente che tali sanzioni trovarono nella prassi
giurisprudenziale una operatività limitatissima a causa dei rigorosi
presupposti applicativi a cui erano vincolate e della diffidenza dei
giudici del tempo.
Esse furono, pertanto, eclissate dalla pena pecuniaria e dalla
condanna condizionale della pena. Quest’ultima, introdotta nel 1904 e
ribattezzata con la locuzione “sospensione condizionale della pena”,
evidenzia la ricezione da parte del legislatore italiano del rilievo di
Von Liszt, secondo cui l’applicazione di una pena detentiva breve può
- Sanzioni sostitutive e scopo della pena -
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essere più dannosa della rinuncia a punire. I limiti applicativi della
misura in questione, sprovvista dei connotati di prevenzione e
afflittività propri delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve,
furono infatti notevolmente estesi: si passò dagli originari sei mesi ad
un anno con il codice Rocco fino all’innalzamento a due anni nel ’74
6
.
L’unica alternativa all’esecuzione per le pene inflitte in misura
non superiore a due anni è stata rappresentata proprio dalla
sospensione condizionale della pena, sino all’entrata in vigore della
legge 689/1981.
A tale legge, che per la sua vastità rappresenta il più vistoso e
cospicuo innesto normativo nel nostro sistema penale dopo il codice
Rocco, si deve, come già accennato, la concretizzazione degli
orientamenti politico-criminali del movimento internazionale di
riforma mediante l’introduzione delle sanzioni sostitutive della pena
detentiva breve.
La disciplina originaria prevedeva che la semidetenzione
potesse sostituire la pena detentiva inflitta in misura non superiore a
sei mesi; la libertà controllata quella non superiore a tre mesi; la pena
pecuniaria quella non superiore ad un mese. L’art. 5 d.l. 187/1993,
6
Compiutamente, sugli antecedenti storici delle odierne sanzioni sostitutive, v. DOLCINI, Le
sanzioni sostitutive applicate in sede di condanna. Profili interpretativi sistematici e politico-
criminali del capo III, sez. I della legge, n. 689 del 1981, in Rivista italiana di diritto e procedura
penale, 1982, p.1390-1393.
- Sanzioni sostitutive e scopo della pena -
17
convertito nella l. 296/93, ha modificato la legge 689/81, abrogando,
da un lato, l’art. 54 che limitava l’applicabilità delle sanzioni
sostitutive ai soli reati di competenza del pretore e, dall’altro,
ampliando i limiti di applicabilità delle sanzioni sostitutive: un anno
per la semidetenzione; sei mesi per la libertà controllata; tre mesi per
la pena pecuniaria.
Il d.p.p. 448/1988 all’art. 30 ha previsto che nel caso di minore
la libertà controllata può riguardare pene detentive sino a due anni.
Inoltre, fin dall’origine, il lavoro sostitutivo è stato specificamente
previsto in relazione alla conversione di pene pecuniarie in luogo della
libertà controllata
7
.
Recentemente l’art. 4 l. 134/2003, con modalità d’intervento
analoghe a quelle della legge 296/93, ha aumentato del doppio il
limite edittale delle sanzioni sostitutive, ha abrogato l’art. 60 relativo
alle esclusioni oggettive e ha mitigato le esclusioni soggettive
8
.
Una particolare sanzione sostitutiva è prevista dall’art. 16 d.lgs.
286/1998 per i soli stranieri. Si tratta dell’espulsione che il giudice
può disporre quando lo straniero sia entrato clandestinamente in Italia;
vi sia trattenuto illegalmente; appartenga ad una delle categorie di
7
PADOVANI, Diritto penale, Milano,sesta edizione, P. 305.
8
Sulle innovazioni apportate dalla recente legge sul “patteggiamento allargato”, v. BARAZZETTA,
Decide il giudice sul valore dei giorni di carcere, in Guida al diritto, 2003, p. 28-34.
- Sanzioni sostitutive e scopo della pena -
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persone suscettibili di una misura di prevenzione e debba essere
irrogata nei suoi confronti una pena detentiva non superiore ai due
anni per delitto non colposo. Per adottare tale sanzione è necessario
che non ricorrano i presupposti applicativi della sospensione
condizionale e che non si prospettino le particolari cause ostative
indicate dall’art. 14 e dall’art 19 del citato decreto. L’espulsione così
disposta non può avere durata inferiore a cinque anni. La nuova
sanzione prevista dall’art.16 sostituisce, mutandone completamente i
caratteri, la precedente disposizione secondo cui lo straniero
condannato a pena detentiva non superiore a tre anni (anche se
costituente residuo di maggior pena) poteva chiedere di essere espulso
dal territorio dello stato, anziché scontare la pena o rimanere in
carcere in regime di custodia cautelare (art. 7 legge 39\90 ora abrogati
dal d.lgs. 286/98).
1.2. La natura giuridica delle sanzioni sostitutive
Al fine di pervenire a una corretta ricostruzione della disciplina
delle sanzioni sostitutive occorre fare una premessa sul loro
inquadramento dogmatico. L’individuazione della ragion d’essere