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consapevolezza che deve divenire parte integrante della
professionalità dell‟infermiere.
Altresì l‟analisi epidemiologica dei dati infortunistici in tale contesto
assume un ruolo di rilievo, permettendo di osservare l‟esposizione
specifica dell‟infermiere in relazione agli altri lavoratori, agli agenti e
alle forme di accadimento dell‟infortunio.
Le teorie fondate sulla valutazione del rischio e quindi l‟indagine sui
pericoli presenti in ospedale assieme alle possibili misure di
controllo, hanno messo in luce, anche nel confronto con le
esperienze internazionali, gli elementi di rischio caratterizzanti la
professione.
Con riferimento specifico alla sala operatoria, si ricorda la
peculiarità delle attività lavorative che vi si svolgono e la specificità
dei rischio occupazionali per la sicurezza, per la salute per gli
aspetti organizzativi e psicologiche.
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2. IL SISTEMA GENERALE DELLA SICUREZZA
OCCUPAZIONALE DELLE STRUTTURE SANITARIE ALLA
LUCE DELLA NORMATIVA VIGENTE
Ovunque nel mondo come nel nostro Paese l‟infermiere si prodiga
per dare ai pazienti la migliore qualità nelle cure. Talvolta ciò è
avvenuto trascurando la propria salute e la propria sicurezza in
relazione ai rischi specifici legati alla professione (Foley M., 2004).
In particolare rilievo appare la conoscenza dello stato attuale
dell‟organizzazione della gestione della sicurezza e della tutela
della salute nelle strutture sanitarie, anche in riferimento alla
normativa vigente con particolare riferimento ai destinatari della
norma stessa quali soggetti attori nelle attività di prevenzione e
protezione.
Il tentativo di comprendere e controllare gli aspetti relativi alla tutela
della salute e della sicurezza nell‟ambito della professione
infermieristica deve quindi avere conoscenza del procedere definito
dalla Valutazione dei rischi.1 In tal senso in rilievo assume anche la
conoscenza del fenomeno infortunistico che consente di individuare
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La norma EN 292/1 dà le seguenti definizioni:
Pericolo: Fonte di possibili lesioni o danni alla salute.
Situazione di pericolo: Qualsiasi situazione in cui una persona (o più persone) è esposta ad un pericolo
o a più pericoli.
Rischio: Combinazione di probabilità e di gravità di possibili lesioni o danni alla salute in una situazione
pericolosa
Valutazione del rischio: Valutazione globale delle probabilità e della gravità di possibili lesioni o danni
alla salute in una situazione pericolosa per scegliere le adeguate misure di sicurezza.
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mansioni e procedure a maggiore rischio infortunistico e quindi di
munire di attenzione prevenzionistica e di formazione adeguata.
La gestione della sicurezza secondo il D.lgs 81/08
L‟adesione dell‟Italia all‟Unione Europea ha richiesto l‟adeguamento
delle norme nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro a
requisiti di uniformità tra tutti gli stati membri.
A partire dagli anni ‟90 si è assistito ad un continuo allineamento a
norme europee (direttive) che ha aggiornato ed integrato la
normativa nazionale. La novità principale è consistita nel
recepimento della cosiddetta direttiva 89/269/CEE (direttiva quadro)
attraverso il Titolo I del Dlgs 626/94.
Tuttavia il cosidetto “testo unico” della sicurezza (D.Lgs. 81/2008)
ha abrogato la 626 mantenendo inalterato l'obbligo di redazione del
Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) ed introducendo degli
elementi di novità.
Come già contemplato nel Titolo I del D.lgs 626/94, veniva
introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento giuridico un
nuovo quadro degli obblighi di sicurezza e salute sul lavoro. Infatti,
la prevenzione viene intesa come processo continuativo al quale
deve essere improntata l‟intera realtà aziendale.
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L‟obiettivo è quello di agire, con tutti gli strumenti disponibili, sia
tecnici sia organizzativi, sulla fonte del rischio eliminando o
riducendo, quanto più possibile, probabilità e dimensioni dei
potenziali danni.
Gli obblighi connessi all‟individuazione, all‟organizzazione, alla
gestione ed alla verifica delle misure di tutela fanno riferimento alla
gerarchica dell‟azienda:
• Datore di lavoro
• Dirigente
• Preposto
• Lavoratore
A questa struttura vengono affiancati nuovi soggetti che potremmo
definire quali Ausiliari del datore di lavoro e sono:
• Il Servizio di prevenzione e protezione
• Il Medico competente
• I Lavoratori addetti alla gestione delle emergenze
Le figure della prevenzione
Il Datore di lavoro
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Si tratta del soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore.
Nell‟ambito sanitario oggetto, del presente studio, coincide con il
Direttore generale dell‟Asl o, secondo i casi, con il Direttore
dell‟azienda ospedaliera, della clinica, ecc. Si tratta del principale
destinatario degli obblighi normativi in materia di salute e sicurezza
negli ambienti di lavoro.
Il Dirigente
Si tratta di un collaboratore stretto del datore di lavoro, il quale, in
quanto dotato di autonomia decisionale ed eventualmente di spesa,
deve adottare nell'organizzazione dell‟impresa o dell‟ente i
provvedimenti e le direttive decise dal datore di lavoro anche
riguardo alla salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro.
Tale figura, che trova riferimento negli artt 2 e 18 del D.lgs 81/2008,
va individuata in riferimento ai contratti collettivi e alle specifiche
attività svolte in ambito aziendale. Ne consegue che la
responsabilità del dirigente sarà individuabile in conseguenza
dell‟esercizio di effettivi poteri di organizzazione, gestione e
realizzazione delle strategie aziendali comportanti obblighi per la
tutela dai rischi occupazionali (Bacchini F., 2004).
Il suo comportamento si configura come alter ego del datore di
lavoro e potrebbe trovare corrispondenza nel Direttore sanitario, nel
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Direttore amministrativo, nei Direttori di dipartimento, nei Primari,
ma anche, nel Responsabile dell‟Ufficio Tecnico (Modesti G.,1994).
Il Preposto
Anche in questo caso si tratta di un collaboratore che sovrintende il
lavoro altrui, ovvero impartisce ordini conformi alle direttive ricevute
dal dirigente o dal datore di lavoro. Controlla l'esecuzione del
lavoro, ossia che le istruzioni siano eseguite correttamente.
Segnala ai vertici aziendali comportamenti difformi e le eventuali
carenze tecniche riscontrate. Adotta gli accorgimenti necessari, nei
limiti delle sue capacità e del suo potere discrezionale.
Al preposto non è affidato il compito di adottare ed organizzare le
necessarie misure di tutela, ma solo quello, tenuto conto delle sue
capacità tecniche e della sua limitata autonomia decisionale, di
metterle in pratica e di farle osservare.(Bacchini F., 2004)
Il preposto potrebbe coincidere con il Coordinatore infermieristico
ma, in alcuni casi, anche con un Dirigente medico e non medico, col
Medico responsabile di una organizzazione operativa permanente,
col Dirigente del servizio infermieristico.
Il Lavoratore
Il lavoratore è la persona che , indipendentemente dalla tipologia
contrattuale, svolge un‟attività lavorativa nell‟ambito
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dell„organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o
senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere,
un‟arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e
familiari (D.gls 81/2008).
In questa definizione tutto il personale, indipendentemente dai ruoli
specifici attribuiti, è da considerarsi lavoratore, ma per gli aspetti di
gestione della salute e della sicurezza a tale figura sono
riconducibili gli infermieri, il personale di supporto, etc.
Rientrano nella definizione di lavoratore, quindi, anche gli studenti
che, per motivi di studio, sono presenti in ospedale, i medici
osservatori, tirocinanti, specializzandi, etc.
Gli ausiliari del datore di lavoro
Il Servizio di prevenzione e protezione
Tale servizio costituisce una delle principali innovazioni già
introdotta dal D.lgs 626/94 (articolo 2, comma 1, lettera a) ed ha il
compito di provvedere:
• all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e
all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli
ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base
della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
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• ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e
protettive e i sistemi di controllo di tali misure;
• ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività
aziendali;
• a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
• a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di
sicurezza.
Il Servizio fa riferimento ad un Responsabile nominato dal Datore di
lavoro e, nel caso specifico delle strutture di ricovero e cura, sia
pubbliche che private, deve essere costituito all‟interno dell‟azienda.
Il Medico competente
Dati i rischi presenti nell‟ambito delle strutture ospedaliere ricorre
l‟obbligo di designare, da parte del Datore di lavoro, il Medico
Competente.
Tra i suoi compiti rientrano l‟effettuazione degli accertamenti
preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro
cui i lavoratori sono destinati, attraverso la valutazione della loro
idoneità alla mansione specifica, e degli accertamenti periodici per
controllare lo stato di salute dei lavoratori ad intervalli temporali
opportuni. Inoltre è compito del Medico competente istituire ed
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aggiornare, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore
sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di
rischio da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del
segreto professionale.
I Lavoratori addetti alla gestione delle emergenze
La necessità di attuare interventi di prevenzione incendi e lotta
antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave
e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di
gestione dell'emergenza, richiede l‟impiego di personale
specificatamente formato e addestrato, normalmente reperito tra i
lavoratori dell‟azienda.
Il sistema della prevenzione previsto dalla normativa nazionale, che
traduce sul piano legislativo le pratiche internazionali in materia,
trova fondamento essenziale nel concetto di valutazione del rischio
(D.lgs 81/08). Si tratta di un‟attività che dovrebbe trovare attuazione
nell‟ambito di un articolato Sistema di gestione della salute e della
sicurezza sul lavoro (SGSL).
La valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza negli ambienti
di lavoro è sintetizzabile in cinque passaggi fondamentali
(Workplace health and safety risk management advisory 2000).