5
formule flessibili e convenienti ; il personale, il fattore umano,
in concreto il lavoratore , deve essere assunto con modalitá
diverse dal passato, modalitá piú flessibili, che lo possano
rendere idoneo alle esigenze dell’impresa. Il risultato di tutto
ció é una trasformazione epocale del mercato del lavoro il
quale ora richiede al lavoratore, soprattutto, una cosa: il suo
massimo tempo e la sua massima disponibilitá.
Tutto ció che, molto sommariamente, ho descritto , oggi, si
chiama “ lavoro atipico” . In questo rientrano i vari tipi di
contratti part-time, i contratti di lavoro interinale , i contratti per
la formazione e cosí via. Per attuare e controllare al meglio
queste nuovi tipi di contratto di lavoro, rispettando, per quanto
possibile, i diritti dei lavoratori, oggi, come oggi, il miglior
metodo é quello della contrattazione, a qualsiasi livello questa
si esprima. É anche vero, peró, che la nascita di questi nuovi
tipi contrattuali ha stimolato un maggior intervento e
assunzione di responsabilitá da parte della contrattazione, che,
di fronte alle nuove realtá, non sempre ha saputo tutelare i
lavoratori.
Lo scopo di questo lavoro é capire attraverso quali
strumenti la contrattazione, in special modo quella collettiva,
stia regolando tutta la gamma dei lavori atipici, sia in Italia che
in Spagna, operando le relative comparazioni.
6
CAP. 2.MODALITÁ DELLA CONTRATTAZIONE E
DELLA NEGOZIAZIONE COLLETTIVA IN SPAGNA.
Come base della nostra analisi mi sembra necessario
descrivere la struttura della contrattazione collettiva e della
negoziazione collettiva spagnola.
Per contrattazione collettiva io qui intendo l’insieme degli
strumenti (C.C.) grazie ai quali l’ autonomia collettiva
disciplina i rapporti di lavoro.
Per negoziazione, invece, intendo l’insieme delle tecniche
attraverso le quali le parti sociali negoziano con il governo i
contenuti di determinati provvedimenti in materia di lavoro.
Per quanto riguarda il primo tema l’art.85.3.b del E.T.
1
precisa la struttura della contrattazione, in base a quattro criteri:
del gruppo professionale, funzionale, territoriale e temporale. Il
primo, come si nota subito, si riferisce al gruppo o alle
categorie professionali interessati da quel contratto, per
esempio: il contratto degli operai.
Il secondo criterio é piú complesso perché si riferisce sia
alle attivitá produttive che alle unitá di negoziazione.
1
STATUTO DEI LAVORATORI : R.D.1/1995 DEL 24 DI MAGGIO
7
Sulla base di questo criterio si possono individuare
contratti collettivi in 4 settori (agrario, industriale, edile e
servizi), 17 sezioni di industria e 44 rami di industria. Per il
secondo aspetto la classificazione é tra contratto di centro di
azienda, di azienda, di molteplici aziende, contratto settoriale (
liberamente definito), intersettoriale ( tra varie industrie).
Territorialmente troviamo contratti collettivi a livello locale,
provinciale, interprovinciale, di Comunitá Autonoma e a livello
statale. Tutti i contratti durano un anno e, se non si chiede la
loro modificazione, si rinnovano automaticamente per un altro
anno. Le unitá di negoziazione piú diffuse nell’esperienza
spagnola sono i contratti a livello di settore e di impresa ( per
l’ambito funzionale) e quelli a livello provinciale e
interprovinciale ( per l’ambito territoriale). Questi tipi di
contratto riguardano tutte le categorie e qualificazioni
professionali delle imprese di tutti i settori. Naturalmente la
classificazione non potrá essere arbitraria ma decisa,
razionalmente, in relazione alla differente grandezza, ai
differenti interessi.
D’altronde c’é da dire che ci sono due tipi di contratto
collettivo: legale o extralegale a seconda se godano o no della
legittimazione che gli proviene dalle previsioni degli articoli 87
8
e 88 dell’E.T.
2
, legittimazione che si differenzia a seconda del
livello al quale si stipula il contratto collettivo, nel senso che se
ci troviamo nel livello di contrattazione di industria o a quello
inferiore, saranno legittimati a stipularlo il comitato di industria
o le rappresentanze sindacali. Al contrario, nel livello
superiore la legittimazione spetta, a seconda del grado, ai
sindacati piú rappresentativi a livello statale, a livello
autonomico, ai sindacati federati o confederati a questi e , per
quanto riguarda il livello geografico e funzionale al quale si
riferisce il contratto, ai sindacati che hanno almeno il minimo,
individuato nel 10% del Comitato di Impresa o dei Delegati di
personale. La sopradetta distinzione acquista una rilevanza un
pó piú marcata se ci si riferisce alla natura dei contratti
collettivi e cioé all’efficacia che riconosce loro
l’ordinamento.Questa efficacia é di due tipi: giuridica e
personale.
Quella giuridica, a sua volta, si divide in normativa e
contrattuale. La prima si impone automaticamente alle
condizioni di lavoro, senza necessitá di un ulteriore patto tra le
parti e , di conseguenza, saranno nulle le clausole di origine
contrattuale peggiorative. Di questa efficacia sono dotati i
contratti collettivi legali.
2
STATUTO DEI LAVORATORI :R.D.1/1995 DEL 24 DI MAGGIO
9
Nel secondo tipo di efficacia, invece, il contenuto del
contratto non si applica automaticamente, ma genera solo delle
obbligazioni per le parti, quanto a dire che il suo trasferimento
al rapporto di lavoro individuale ha bisogno di un preciso
accordo tra di esse. In questo caso ci troviamo di fronte a
contratti collettivi extralegali in cui é possibile che il contratto
individuale stabilisca condizioni peggiorative. In realtá questa,
pur essendo la distinzione canonica, rappresenta , oggi , l’
opinione isolata di pochissimi autori
3
. In effetti, la dottrina
prevalente equipara la efficacia di entrambi i contratti, nel
senso che anche ai secondi riconosce non solo efficacia
contrattuale non immediata ma anche efficacia normativa
immediata. Ció discende, come opportunatamente messo in
evidenza da un testo di CORREA CARRASCO
4
, dalla
garanzia istituzionale contenuta nell’art.37.1 CE
5
, dove si
riconosce efficacia vincolante a tutti i contratti e non solo a
quelli legali. Di conseguenza se valesse l’opinione minoritaria,
si invertirebbe la gerarchia delle fonti, facendo prevalere
regole, quali quelle sui contratti legali, che sono di origine
legale, su regole di origine costituzionale.Ció, naturalmente, é
3
RAMIREZ MARTINEZ , J. ET ALLÍ Curso de derecho de trabajo 6 ed. Editrice Tirant Lo
Blanch, Valencia 1997
4
CORREA CARRASCO Convenios y acuerdos colectivos de trabajo , Aranzadi Editorial,
Pamplona, 1997
5
“ La legge garantirá il diritto alla negoziazione collettiva lavorativa tra i rappresentanti dei
lavoratori e gli impresari, cosí come la forza vincolante dei contratti”.
10
impensabile. Ritornando a monte del nostro discorso, dal punto
di vista della efficacia personale ci sono contratti erga omnes e
contratti che valgono solo per le parti rappresentate. Di
conseguenza, mentre i contratti collettivi legali sono dotati di
efficacia normativa erga omnes, quelli extralegali sono dotati di
efficacia normativa solo per le parti rappresentate. É pur vero
che, poi, che nella realtà quotidiana l’efficacia di entrambi è
equiparata.
Oltre a questi due tipi di contratto ci sono accordi o patti di
industria, informali, che devono, peró, anch’essi essere
negoziati con le rappresentanze dei lavoratori e che avranno
efficacia normativa e generale nell’industria.
Per quanto riguarda la negoziazione collettiva,
nell’esperienza spagnola , si sono affermati 4 modelli. Il primo,
il piú semplice, é quello della legislazione negoziata ,
all’interno della quale i sindacati e gli imprenditori negoziano il
contenuto di una legge o norma regolamentaria, accordo che
poi viene fatto proprio dal Governo o dal Parlamento. Il patto
sociale é una formula più complessa, basata su accordi
tripartiti, negoziati direttamente tra il Governo, i sindacati e le
associazioni imprenditoriali. Altro tipo é quello dell’ accordo
quadro: sono accordi bipartiti tra sindacati e associazioni
imprenditoriali, che a differenza dei contratti collettivi, non
pretendono negoziare condizioni di lavoro di diretta
11
applicazione ma solo di stabilire le condizioni della successiva
e eventuale negoziazione collettiva, sono in pratica “
convenios para convenir” per intervenire, ad esempio, sulla
struttura della negoziazione inferiore, sui massimi salariali e
sulla negoziazione delle condizioni minime e massime dei patti
conclusi posterioriormente. In pratica sono accordi
interconfederali e intersettoriali in grado di vincolare le
federazioni di sindacati e imprenditori nel momento della
negoziazione di contratti collettivi di ambito inferiore. Infine,
abbiamo la formula della negoziazione “en mesas separadas”
sui tavoli separati, uno tra Governo e sindacati e l’altro tra
Governo e associazioni imprenditoriali, basata su identitá di
temi o temi differenti e con la possibilità di dar luogo,
successivamente, a accordi di legislazione negoziata.
Lo Statuto dei Lavoratori afferma che i contratti collettivi
avranno l’ambito di applicazione delineato da un accordo tra le
parti
6
. In realtá, come rileva, tra gli altri, un recente testo
7
, ci
sono 3 limiti a questa libertá : prima di tutto le parti negoziatrici
potranno scegliere solo il livello nel quale possiedono la
6
ART.83.1 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI R.D.1/1995 DEL 24 DI MAGGIO
7
Curso de derecho de trabajo” a cura di JUAN M. RAMIREZ MARTINEZ con contributi
di JESUS ORTEGA, JUAN M. RAMIREZ MARTINEZ, TOMAS SALA FRANCO. Casa editrice
Tirant Lo Blanch , Valencia 1997
12
sopracitata legittimitá; in secondo luogo dovranno
scegliere l’ambito che piú si adatti alle condizioni reali
(dimensione dell’industria, oggetto del contratto e cosí via) ; e
infine, sempre secondo lo Statuto
8
, la struttura della
negoziazione collettiva puó venire stabilita da accordi
interprofessionali o da contratti collettivi,che, pur riferendosi
inizialmente, solo a un determinato settore, potranno poi essere
estesi a tutti gli altri, sopprimendo la negoziazione in
determinati livelli inferiori, ad esempio eliminando la
negoziazione provinciale e permettendo solo la nazionale
settoriale e quella di industria.
Per capire meglio tutto ció é necessario analizzare, nei
punti che riguardano piú direttamente il nostro lavoro,
l’Accordo interconfederale sopra la Negoziazione Collettiva
del 28 di aprile del 1997 , stipulato tra i due sindacati piú
rappresentativi e le due associazioni imprenditoriali piú
rappresentative.
Come é scritto nel suo preambolo, questo accordo ha lo
scopo di dare vita a un nuovo sistema che razionalizzi l’attuale
struttura della negoziazione collettiva , per superare la sua
8
ART.83.2 E.T. R.D.1/1995 DEL 24 DI MAGGIO
13
precedente atomizzazione
9
, attraverso l’articolazione tra i
distinti ambiti negoziali, in modo che determinate materie
restino riservate al contratto collettivo nazionale di settore, altre
possano essere attuate a livello inferiore (territoriale e di
impresa) e altre possano essere oggetto esclusivo di
negoziazione in questi determinati ambiti. Nel paragrafo del
suddetto accordo riservato all’ambito materiale, , si
raccomanda di ripartire le competenze tra i vari livelli di
negoziazione in base alla specificitá dei medesimi.
In pratica questo accordo innova rispetto alla precedente
struttura, in quanto ammette diversi modelli di negoziazione
collettiva. Di sicuro, le sue preferenze si dirigono al contratto
collettivo di ramo di attivitá o di settore,peró questo puó
concorrere con altri contratti collettivi, rispettando il principio
di autonomia collettiva. D’altronde la negoziazione territoriale
e di industria puó concretarsi nelle forme del contratto
collettivo, accordo o patto, a condizione di vincolarsi al
9
In effetti con la riforma del 1994 si era creato un sistema altamente decentralizzato, dove i
livelli principali di negoziazione erano tre: intersettoriale, di impresa o alivello inferiore, e a livello
sopraimpresariale. Proprio a questi ultimi veniva data la possibilitá di costituirsi in strutture di
negoziazione autonome, favorendo una frantumazione eccessiva delle unitá di negoziazione. Ció
provocava, come rilevato da una molteplicitá di autori, una confusione e un accavvallamento di
contratti, di diverso settore, sullo stesso tema. Visti i negativi risultati, con l’attuale riforma si é
razionalizzato tutto ció, come descritto. Per approffondire tutto ció sono interessanti i seguenti testi :
VALDES DAL RE “ Algunos aspectos de la reforma del marco de la negociación colectiva “ e “ La
reforma del marco legal de la estructura de la negociacion colectiva” Relaciones laborales,
negociación colectiva y pluralismo social Ministerio de trabajo y asuntos sociales , MADRID 1996
e LOPEZ GANDIA “ Los contratos de obra o servicio y eventualidad y la negociación colectiva
“Actualidad laboral N. 12/1997 e MATIA PRIM “ Sentido de la reforma del sistema laboral” in
La reforma del mercado laboral a cura DI VALDES DAL RE Lex Nova Editrice Valladolid 1994
14
contratto settoriale statale, in modo che il risultato sia una
regolazione sistematica e articolata del settore. La distribuzione
per contenuti é la seguente: alcuni di essi saranno applicati
direttamente, essendo riservati all’ambito settoriale nazionale,
altre richiederanno un attuazione posteriore in ambiti inferiori,
e i rimanenti potranno essere regolati completamente in ambiti
inferiori. Tutto questo, sempre, rispettando la struttura della
negoziazione che esiste o si definisce nel settore.Uno degli
obiettivi di questa nuova regolazione é di favorire un corretto
uso di tutte le forme di contrattazione temporali e formative,
proponendosi, anche, di incrementare l’ uso del secondo
tipo.Secondo GOMEZ ALBO
10
questa legge ha evidenziato
come la contrattazione collettiva, pur rispettando norme di
diritto necessario stabilite dalla legge, deve poter operare
autonomamente, fino al punto di essere in grado di creare nuovi
tipi contrattuali. D’altronde GALIANA MORENO e CAVAS
MARTINEZ
11
ricalcano come, per la prima volta, la legge del
1997 é il risultato di un accordo tra le parti sociali e che, quindi,
proviene dal basso.
10
GOMEZ ALBO, P. : “ Ley y convenio colectico en la regulación de las modalidades y
terminos de los contratos temporales de trabajo ” Actualidad laboral N.8/1998
11
MARIA GALIANA MORENO, J. e CAVAS MARTINEZ “ Algunas consideraciones
sobre la ultima reforma legislativa del mercado de trabajo ” Aranzadi Social N.9/1997
15
Per completare la trattazione sulla negoziazione e
contrattazione collettiva, é necessario fare riferimento al
particolare rapporto che lega la legge all’autonomia collettiva
e, in ultima analisi, al contratto di lavoro. Stiamo parlando, in
concreto, delle cosiddette “tecniche di connessione” di cui ci
parla, tra gli altri, il prof. RIVERO LAMAS
12
, utilizzate in tutte
le riforme del mercato del lavoro,
13
in maniera piú o meno
differente. La prima di queste viene indicata con il nome di
relazione di “ supplementarietá” , che si concretizza nel
momento in cui la legge si pone come norma minima rispetto a
certe condizioni di lavoro. In questo modo, il contratto
collettivo potrá solo superare o migliorare questa normativa: un
esempio lo troviamo nell’art. 34.2 E.T. che regola la durata
della giornata di lavoro.
14
La seconda é una relazione
“suppletiva“ in cui la legge stabilisce una regolazione con la
particolaritá di poter essere sostituita, integralmente, dalla
regolazione del contratto collettivo.
12
CFR RIVERO LAMAS, J. “ Las relaciones entre ley, el convenio colectivo y las
manifestaciones de negociación informal” Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales º N.3/1997
13
LEY 8/1980 DE 10 DE MARZO ( ORIGINARIA REDAZIONE E.T.) ; R.D. 1/1995 DE
24 DE MARZO; R.D. LEY 63/1997
14
“ Mediante contratto collettivo o, in sua mancanza, per accordo tra l’impresa e i
rappresentanti dei lavoratori, si potrá stabilire la distribuzione irregolare della giornata all’interno
dell’anno. Questa distribuzione dovrá rispettare, in tutti i casi, i periodi minimi di riposo diario e
settimanale previsti in questa legge”.
16
In questo caso il contratto collettivo potrá non solo, introdurre
condizioni migliorative, ma anche condizioni peggiorative. La
terza si sostanzia in una relazione di complementarietá,
richiedendo l’apporto di entrambe le fonti, legge e contratto
collettivo, nella regolazione di determinate condizioni concrete
di lavoro. Un esempio é la determinazione della classificazione
professionale, che troviamo nell’art.22 E.T.
15
Il quarto modo é
la remissione o il rinvio totale della legge alla negoziazione
collettiva nelle materie che riguardano l’autodeterminazione
delle parti come la determinazione delle unitá di negoziazione e
cosí via. In ultimo questa relazione puó tenere carattere
originale e proprio, anche se lo deve fare dentro il rispetto della
legge. Un esempio é l’art.85.1 E.T.
16
.
15
“Mediante la negoziazione collettivao, in sua mancanza, attraverso l’accordo tra l’impresa e
i rappresentanti dei lavoratori, si determinerá la classificazione professionale dei lavoratori, attraverso
i criteri delle categorie e dei gruppi professionali. Si definisce gruppo professionale quello che
riunisca, in sé, unitariamente, le attitudini professionali, i titoli riconosciuti e il contenuto generale
della prestazione e potrá incluire sia diverse categgorie professionaliche distinte funzioni e specialitá
professionali ......” .
16
”Dentro il rispetto della legge, i contratti collettivi potranno regolare materie di tipo
economico, lavorativo e sindacale e, in generale, tutte quelle materie che riguardano le condizioni di
lavoro, le relazioni dei lavoratori e delle organizzazioni rappresentative con l’impresario [ .............] .