Introduzione
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l’equilibrio della gestione tecnica delle C.A..
In questa ottica, la solidità patrimoniale, rilevante in ogni impresa, diventa fattore
critico per una C.A., la quale, se pur dotata di solidi equilibri tecnici, può non
garantire l’assolvimento degli obblighi assunti, in assenza di mezzi patrimoniali
adeguati a coprire i rischi non propriamente tecnico-assicurativi, legati cioè alla
redditività degli impieghi, alla volatilità del tasso di cambio, all’eventuale insolvenza
dei riassicuratori.
Dunque, se si parla della solvibilità di una C.A., intesa come capacità di assolvere ai
propri impegni, essa risulta fortemente connessa alla struttura tecnica e a quella
patrimoniale della C.A. stessa, essendo pesata da un lato in relazione alla dotazione
di un adeguato patrimonio netto che, nella specificità, assume la funzione di ulteriore
fattore di garanzia contro il rischio generale di gestione (indebitamento o illiquidità
dei mezzi impiegati) e dall’altro in riferimento al possesso di garanzie contro i rischi
tecnico-attuariali (insufficienza delle riserve tecniche rispetto agli obblighi assunti).
In definitiva, le riserve tecniche possono considerarsi come valori che esprimono la
capacità di una C.A. a fronteggiare il rischio tecnico-attuariale, ne caratterizzano il
bilancio e ne rappresentano le obbligazioni verso gli assicurati. Nonostante la loro
denominazione, esse non esprimono riserve in senso proprio, dato che non derivano
né da destinazioni del risultato economico dell’esercizio (riserve di utili) né da
variazioni del capitale netto (riserve di capitale); inoltre, l’attributo tecniche
conferma che la loro origine è strettamente connessa alla logica che sottende i
processi tecnico-assicurativi.
L’elemento caratteristico delle riserve tecniche è l’indeterminatezza del loro valore.
Introduzione
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Esso è, infatti, collegato all’effettiva rispondenza delle basi tecniche, che supportano
la definizione dei premi assicurativi, con i fenomeni oggetto di copertura assicurativa
e, più in generale, al necessario riferimento al futuro delle valutazioni relative a tali
aggregati.
E’, quindi, evidente l’attenzione con cui il legislatore deve intervenire in materia di
controllo delle riserve tecniche. Nell’ambito delle previsioni vigenti, gli interventi
legislativi sono finalizzati, da un lato, a fornire i criteri relativi ai processi di
valutazione e previsione, che conseguentemente si traducono in livelli minimi di
sicurezza, dall’altro, a disciplinare gli investimenti a copertura delle stesse riserve
tecniche, garantendo gli assicurati contro il rischio di una loro insufficienza nel
medio e lungo periodo.
Ora, le riserve tecniche presentano caratteristiche e denominazioni diverse sia in
relazione alla natura della garanzia che assolvono, sia a seconda che esse siano
relative a contratti di assicurazione sulla vita o contro i danni: alcune sono presenti in
entrambi i tipi di assicurazioni, altre riguardano solo quelle vita o solo quelle danni.
La differenza è originata dalle peculiarità caratterizzanti queste due categorie di
contratti: le assicurazioni contro i danni sono contraddistinte (in situazioni normali)
dalla natura essenzialmente “costante” del rischio e dal fatto che i contratti hanno di
solito breve durata, una peculiarità sufficiente a far sì che il premio copra la durata di
un anno, non coincidente però con l’anno solare. Perciò, avviene con frequenza che i
premi riscossi siano in parte di competenza dell’esercizio ed in parte da imputare
economicamente al futuro, sicché ciò è sufficiente a dar luogo a particolari poste di
bilancio.
Introduzione
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Le assicurazioni sulla vita, invece, sono caratterizzate dalla natura tendenzialmente
variabile del rischio e dal fatto che si tratta per lo più di contratti di lunga durata, nei
quali il capitale necessario per far fronte agli impegni assunti nei confronti della
massa degli assicurati si forma con gradualità e mediante l’accantonamento di premi
relativi a più esercizi.
In questa tesi, come si evince dal titolo stesso, ci si soffermerà, in particolare, sulle
riserve tecniche dei rami danni, analizzandole sotto gli aspetti normativo,
considerando quindi le leggi che le regolano, attuariale, per quanto riguarda i criteri
di valutazione e le metodologie di controllo delle stesse, e contabile, per valutare
come esse vengano collocate nel bilancio di una C.A. e il ruolo che vi svolgono.
Nel primo capitolo vengono trattate le riserve tecniche negli aspetti più generali
analizzando le varie fonti normative da cui sono disciplinate e i vari principi contabili
che ne sono alla base. Vengono, inoltre, introdotte delle nozioni utili per
comprendere quanto sarà poi esposto nei capitoli successivi, nei quali si considerano
in maniera dettagliata le singole riserve.
Nel capitolo 2, in particolare, ci si sofferma sulla riserva premi considerando
l’articolazione della stessa nella componente base, costituita dalla riserva per frazioni
di premi, e nella componente complementare, costituita dalla riserva per rischi in
corso, che le C.A. debbono costituire quando la prima si dimostri inadeguata a
permettere il fronteggiamento dei costi futuri dei sinistri per i rischi in corso a fine
esercizio. Nell’esposizione si dà poi particolare risalto ai metodi di valutazione da
adottare per tale riserva e alle innovazioni che al riguardo sono state introdotte.
Introduzione
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Le assicurazioni che coprono rischi particolari quali cauzione, grandine, altre
calamità naturali e danni derivanti dall’energia nucleare, per legge devono integrare
la riserva premi; anche questo aspetto viene dunque considerato nel capitolo 2.
Nel capitolo successivo invece, si analizza la riserva sinistri con particolare
attenzione al principio di valutazione al costo ultimo prevedibile e al divieto di tener
conto nella valutazione della riserva in esame dei proventi netti degli investimenti.
Un importante riferimento viene rivolto anche ai sinistri tardivi e ai sinistri relativi al
ramo RC Auto. In questo ambito poi, non sono state trascurate le spese di
liquidazione, la cui stima, ai fini della valutazione della riserva sinistri, è
obbligatoria.
Sempre in materia di riserva sinistri, ai fini del calcolo e del conseguente controllo
delle valutazioni di bilancio, vengono utilizzati particolari metodi statistici, che sono
stati esaminati in maniera dettagliata nel capitolo 4. A questi metodi si affiancano
metodi stocastici al fine di fornire ulteriori strumenti validi per lo studio
dell’andamento futuro dei costi, dei pagamenti e dei sinistri. Questi verranno trattati
con attenzione nel capitolo 5.
Infine, nel capitolo 6, sono state prese in considerazione tutte le rimanenti riserve
tecniche presenti nel bilancio ma non considerate nei capitoli precedenti.
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Capitolo 1
LE RISERVE TECNICHE DEI RAMI DANNI. NOZIONI
INTRODUTTIVE
1.1 Introduzione
Le riserve tecniche per la loro tipicità e il loro ammontare rappresentano una delle
voci più importanti del bilancio assicurativo.
Esse sono di differente tipo perché, pur riguardando tutte il rapporto assicurativo che
intercorre tra la C.A. e l’assicurato, riflettono differenti fasi del processo che presiede
alla gestione dello stesso. Nonostante ciò, per essere valori comuni a due o più
esercizi, esse si presentano sempre, nel bilancio della C.A., come elementi passivi del
suo capitale di funzionamento e come componenti negative del suo risultato
economico.
Una dimensione comune a tutte le riserve tecniche è l’indeterminatezza a priori del
loro ammontare, originata essenzialmente dalla variabilità de:
1) il numero delle unità assicurate;
2) la frequenza con la quale si sinistrano i rischi;
3) l’intensità dei danni conseguenti ai sinistri.
Le riserve tecniche devono essere distinte in:
a) riserve che rappresentano rimanenze passive;
b) riserve che rappresentano debiti, ancorché potenziali.
Del primo gruppo fa parte la riserva premi, la cui costituzione deriva dall’esigenza
Capitolo 1 Le riserve tecniche dei rami danni. Nozioni introduttive
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di accantonare parte dei premi che sono già stati riscossi ma sono destinati a far
fronte ad impegni futuri. Nel secondo gruppo, invece, è compresa la riserva sinistri;
si tratta in questo caso di debiti in senso stretto, perché esse hanno per oggetto
somme che devono essere corrisposte agli assicurati, in quanto, nonostante non siano
state ancora corrisposte somme, l’evento sotto rischio, che ha portato alla
stipulazione del contratto, si è già verificato.
1.2 Aspetti normativi
Le riserve tecniche sono regolamentate da una serie di norme che nel corso degli
anni hanno subito diverse modifiche al fine di fornire maggiori garanzie sulla
solvibilità delle C.A..
Una delle principali preoccupazioni del legislatore è stata sempre, infatti, quella di
assicurare la sufficienza della copertura degli impegni assunti dalle C.A. imponendo,
a tal fine, la costituzione delle riserve tecniche e tutta una serie di disposizioni
relative ai principi di calcolo ed alle modalità di copertura che ne disciplinano in
modo puntuale la costituzione e l’adeguamento ai fatti gestionali che si verificano.
D’altra parte, procedere al corretto calcolo delle riserve tecniche è interesse anche e
soprattutto della C.A.. Infatti, sottostimare le riserve ha come conseguenza un
aumento dell’utile di esercizio, che però è solo fittizio. Una sottostima delle riserve
determina, infatti, un “annacquamento” del risultato di esercizio rilevato e, al
momento della distribuzione dei dividendi, ne consegue una ripartizione anche di
parte del capitale.
Capitolo 1 Le riserve tecniche dei rami danni. Nozioni introduttive
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Il quadro normativo, delineatosi negli ultimi dieci anni, che disciplina le riserve
tecniche per le C.A. che operano in Italia può essere schematizzato, nelle sue linee
generali, nel modo seguente:
Normativa di legge
− D.lgs. n. 175/95: Attuazione della direttiva 92/49/CEE
in materia di assicurazione diretta diversa
dall’assicurazione sulla vita.
− D.lgs. n. 173/97: Attuazione della direttiva 91/674/CEE
in materia di conti annuali e consolidati delle
imprese di assicurazione.
− D.lgs. n. 209/05: Decreto legislativo recante riassetto normativo
delle disposizioni in materia di assicurazioni
private - Codice delle assicurazioni private.
− Circolare Isvap n. 360/99: Prime indicazioni ed istruzioni generali
alle quali le imprese dovranno attenersi
nell’interpretazione ed applicazione
delle disposizioni normative, su alcuni aspetti
che sono stati interessati dalle innovazioni
apportate dal decreto 173/97.
− Provvedimento Isvap n. 735/97: Piano dei conti che le imprese di assicurazione
e riassicurazione devono adottare nella loro
gestione a decorrere dall’esercizio 1998.
− Provvedimento Isvap n. 1059-G/98: Moduli di vigilanza da allegare al bilancio
di esercizio e consolidato delle imprese
di assicurazione e riassicurazione.
− Provvedimento Isvap n. 1978/2001: Criteri per l’integrazione della riserva per
frazioni di premi del ramo cauzione e
metodi particolari per la valutazione della
riserva sinistri dei rami cauzione e credito.
Il Decreto legislativo n. 175 del 17 Marzo 1995 riguarda l’attuazione della direttiva
92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita
(terza direttiva CEE danni).
Capitolo 1 Le riserve tecniche dei rami danni. Nozioni introduttive
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D.lgs. 175/95, art. 23, comma 1: Le imprese hanno l’obbligo di costituire, per i contratti
del portafoglio italiano, riserve tecniche sufficienti a garantire le obbligazioni assunte […].
Diversamente da quanto stabilito dalla terza direttiva vita, recepita con il d.lgs. n.
174/1995, che ha provveduto ad emanare in via diretta i principi da adottare in
materia di valutazione delle riserve tecniche vita, la terza direttiva comunitaria danni
ha rimandato la regolamentazione delle riserve tecniche alla direttiva contabile,
accolta in Italia con il d.lgs. n. 173/97. Questo nuovo decreto sui bilanci ha
fortemente innovato le norme relative alla valutazione delle riserve tecniche danni,
apportando modifiche e integrazioni al d.lgs. n. 175/95.
Il Decreto legislativo n. 173 del 26 Maggio 1997, riguardante l’attuazione della
direttiva 91/674/CEE del 19 dicembre 1991 in materia di conti annuali e consolidati
delle C.A., ha fornito una nuova definizione generale del regolamento che disciplina
il bilancio delle C.A. stesse. A partire dall’esercizio 1998, è entrato in vigore il
nuovo bilancio che interessa tutte le C.A. aventi la sede legale in Italia nonché le sedi
secondarie delle C.A. che hanno sede legale in uno Stato terzo rispetto all’Unione
Europea.
Questo decreto nell’art. 31 disciplina le riserve tecniche del lavoro diretto, stabilendo
quanto segue.
Capitolo 1 Le riserve tecniche dei rami danni. Nozioni introduttive
PAG. 10
D.lgs. 173/95, art. 31:
1. L'importo delle riserve tecniche deve essere sempre sufficiente a consentire all'impresa
di fare fronte, per quanto ragionevolmente prevedibile, agli impegni derivanti dai
contratti di assicurazione. Dette riserve debbono essere costituite al lordo delle cessioni
in riassicurazione.
2. Le imprese che esercitano le assicurazioni nei rami danni devono costituire alla fine di
ciascun esercizio le riserve tecniche di cui agli articoli 32 (Riserva Premi), 33 (Riserva
Sinistri), 35 (Riserva per partecipazione agli utili e ristorni), 36 (Altre Riserve tecniche) e
37 (Riserve di perequazione), commi 1 e 2, del presente decreto, nonchè quelle previste
agli articoli 23 comma 2 (Riserve integrative per le assicurazioni cauzioni, grandine e
altre calamità naturali e quelle dei danni derivanti dall’energia nucleare), 24 (Riserva di
Compensazione), 25 (Riserva di Senescenza), 26 (Riserva per sinistri denunciati
tardivamente) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, come modificati
dall'articolo 80 del presente decreto.
3. Omissis
4. In nota integrativa sono fornite specifiche informazioni ed adeguata illustrazione dei
criteri seguiti per la determinazione delle riserve tecniche.
Riprendendo un concetto sancito a livello comunitario, questa norma, al comma 1,
introduce un principio di carattere generale dal quale è possibile ricavare due ordini
di riflessione diametralmente opposti. Vi è da una parte, infatti, un invito alle C.A. a
valutare le riserve tecniche in maniera congrua, cioè a non sottostimarle, risultando
una corretta valutazione indispensabile per garantire la solvibilità degli impegni
futuri verso i terzi; dall’altra vi è, tuttavia, la necessità di porre la dovuta attenzione
all’ipotesi di una sovrastima delle stesse. Data, infatti, la deducibilità fiscale degli
Capitolo 1 Le riserve tecniche dei rami danni. Nozioni introduttive
PAG. 11
accantonamenti obbligatori ex-lege, le C.A. potrebbero trovare nella locuzione
“ragionevolmente prevedibile” il presupposto per procedere alla costituzione di
riserve per un ammontare che vada al di là di quanto espressamente previsto dalla
legge e da corrette tecniche attuariali.
Riguardo al principio di sufficienza enunciato nel comma 1, esso risulta funzione del
processo valutativo legato alle diverse riserve tecniche e può essere schematizzato
nel modo seguente:
sufficienza attuariale, ottenuta tramite:
· la riserva per rischi in corso;
· la riserva sinistri (per sinistri avvenuti e non liquidati);
· la riserva sinistri (per sinistri avvenuti e non denunciati I.B.N.R.);
· la riserva di senescenza,
sufficienza normativa, ottenuta tramite:
· le riserve integrative della riserva per frazioni di premi;
· la riserva di compensazione;
· la riserva di equilibrio per rischi di calamità naturali
sufficienza contabile, ottenuta tramite:
· la riserva per frazioni di premi.
Capitolo 1 Le riserve tecniche dei rami danni. Nozioni introduttive
PAG. 12
Dopo aver presentato i precedenti decreti è fondamentale far riferimento al Decreto
Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 con il quale il Governo ha disposto il
riassetto e la razionalizzazione delle norme vigenti in materia di assicurazioni private
attuando una semplificazione e delegificazione.
Si tratta di una riforma molto attesa: da più parti, infatti, si avvertiva la necessità di
una riorganizzazione della materia assicurativa, che risultava troppo disorganica.
Vi era inoltre la necessità di adeguare la disciplina assicurativa alla recente
normativa europea. Per questo, il 2 settembre 2005 il Consiglio dei Ministri ha
approvato il nuovo Codice delle Assicurazioni, introdotto dal suddetto decreto, che è
entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2006.
Il Codice rivede l'intera materia, attuando una significativa operazione di
semplificazione e riordino, in soli 355 articoli, in luogo delle 1000 norme fino ad
oggi esistenti, alcune delle quali risalenti addirittura agli anni ‘20.
Per quanto riguarda le riserve tecniche dei rami danni, questo nuovo codice, ha
abrogato totalmente il d.lgs. 175/95 e gran parte del d.lgs. 173/97 (compresi gli
articoli riguardanti tutte le riserve di seguito analizzate)
*
.
Queste leggi abrogate continuano però ad essere operative fino alla data di entrata in
vigore di nuovi provvedimenti che devono essere prossimamente emanati dall’Isvap,
ai sensi del Codice stesso, nelle corrispondenti materie. I nuovi regolamenti emanati
dall’Isvap si adegueranno, comunque, ai principi ad alle opzioni recati dalle
*
Gli articoli 31 (ad eccezione del comma 1), 32, 33, 35, 36, 37, 80 del d.lgs. 173/97, di seguito
considerati, relativi alle varie riserve tecniche dei rami danni sono stati abrogati dal d.lgs. 209/05. Nel
seguito del lavoro, per gli altri articoli del d.lgs. 173/97 trattati, verrà specificata la non abrogazione.
In caso di mancata precisazione sono da considerarsi anch’essi abrogati.
Capitolo 1 Le riserve tecniche dei rami danni. Nozioni introduttive
PAG. 13
previgenti disposizioni di attuazione della normativa comunitaria. In definitiva,
anche se temporaneamente, il quadro normativo precedentemente tracciato conserva
ancora la sua validità.
Il nuovo Codice delle Assicurazioni tratta le riserve tecniche danni nell’art. 37 di
seguito riportato.
Art. 37, Codice delle assicurazioni private (Riserve tecniche dei rami danni):
1. L’impresa che esercita i rami danni ha l’obbligo di costituire, per i contratti del portafoglio
italiano, riserve tecniche che siano sempre sufficienti a far fronte, per quanto ragionevolmente
prevedibile, agli impegni derivanti dai contratti di assicurazione. Le riserve sono costituite, al
lordo delle cessioni in riassicurazione, nel rispetto delle disposizioni e dei metodi di valutazione
stabiliti dall’ISVAP con regolamento.
2. Nei confronti dell’impresa che esercita l’attività nei rami relativi all’assicurazione obbligatoria
della responsabilità civile dei veicoli e dei natanti la valutazione sulla sufficienza delle riserve
tecniche spetta all’attuario incaricato, che esercita la funzione di controllo in via permanente,
per consentire all’impresa di effettuare, con tempestività, gli interventi necessari. A tale fine
l’attuario incaricato ha l’obbligo di informare prontamente l’organo con funzioni di
amministrazione e l’organo che svolge funzioni di controllo dell’impresa qualora rilevi
l’esistenza di possibili condizioni che gli impedirebbero, a quel momento, di formulare un
giudizio di piena sufficienza delle riserve tecniche in base ai principi da rispettare per la
redazione dell’apposita relazione tecnica. L’impresa, se non è in grado di rimuovere le cause del
rilievo o se non condivide il rilievo stesso, ne dà pronta comunicazione all’ISVAP.
3. L’impresa che esercita i rami danni costituisce alla fine di ogni esercizio la riserva premi, la
riserva sinistri, la riserva per sinistri avvenuti ma non ancora denunciati alla chiusura
dell’esercizio, le riserve di perequazione, la riserva di senescenza e le riserve per partecipazione
agli utili e ai ristorni.
4. La riserva premi comprende sia la riserva per frazioni di premi sia la riserva per rischi in corso.
L’impresa che esercita le assicurazioni delle cauzioni, della grandine e delle altre calamità
naturali e quelle dei danni derivanti dall’energia nucleare integra per tali assicurazioni, in
relazione alla natura particolare dei rischi, la riserva per frazioni di premi.
5. La riserva sinistri comprende l'ammontare complessivo delle somme che, da una prudente
valutazione effettuata in base ad elementi obiettivi, risultino necessarie per far fronte al
pagamento dei sinistri avvenuti nell'esercizio stesso o in quelli precedenti, e non ancora pagati,
nonché alle relative spese di liquidazione. La riserva sinistri è valutata in misura pari al costo
ultimo, per tener conto di tutti i futuri oneri prevedibili, sulla base di dati storici e prospettici
affidabili e comunque delle caratteristiche specifiche dell'impresa.
Capitolo 1 Le riserve tecniche dei rami danni. Nozioni introduttive
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6. La riserva per i sinistri avvenuti, ma non ancora denunciati alla data di chiusura dell'esercizio, è
valutata tenendo conto della natura dei rischi a cui si riferisce ai fini dei relativi metodi di
valutazione.
7. Le riserve di perequazione comprendono tutte le somme accantonate, conformemente alle
disposizioni di legge, allo scopo di perequare le fluttuazioni del tasso dei sinistri negli anni futuri
o di coprire rischi particolari. L’impresa autorizzata ad esercitare l’attività assicurativa nel
ramo credito costituisce una riserva di perequazione, destinata a coprire l’eventuale saldo
tecnico negativo conservato del ramo credito alla fine di ciascun esercizio. L’impresa autorizzata
all'esercizio dell’attività assicurativa nei rami danni, salvo che nel ramo credito e cauzioni,
costituisce una riserva di perequazione per rischi di calamità naturali, diretta a compensare nel
tempo l'andamento della sinistralità. Le condizioni e le modalità per la costituzione della riserva
di perequazione per rischi di calamità naturale e per i danni derivanti dall’energia nucleare sono
fissate con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito l'ISVAP.
8. Per i contratti di assicurazione contro le malattie, che hanno durata poliennale o che, pur avendo
durata annuale, prevedono l’obbligo di rinnovo alla scadenza, l’impresa costituisce una riserva
di senescenza destinata a compensare l’aggravarsi del rischio dovuto al crescere dell’età degli
assicurati, qualora i premi siano determinati, per l’intera durata della garanzia, con riferimento
all’età degli assicurati al momento della stipulazione del contratto. Per tali contratti l’impresa
può esercitare il diritto di recesso, a seguito di sinistro, solo entro i primi due anni dalla
stipulazione del contratto. Per i contratti di assicurazione contro il rischio di non autosufficienza
l’impresa costituisce una apposita riserva secondo appropriati criteri attuariali che tengono
conto dell’andamento del rischio per l’intera durata della garanzia.
9. La riserva per partecipazione agli utili e ai ristorni comprende gli importi da attribuire agli
assicurati o ai beneficiari dei contratti a titolo di partecipazione agli utili tecnici e ai ristorni,
purché tali importi non siano stati attribuiti agli assicurati.
10. L’impresa autorizzata all’esercizio congiunto dell’attività, nei rami vita e nei rami infortuni e
malattia, si conforma alle specifiche disposizioni applicabili.
11. Le riserve a carico dei riassicuratori comprendono gli importi di loro competenza e sono
determinate conformemente agli accordi contrattuali di riassicurazione, in base agli importi lordi
delle riserve tecniche. La riserva premi relativa agli importi di riassicurazione è calcolata in
base ai metodi di cui al comma 4, coerentemente alla scelta operata dall’impresa per il calcolo
della riserva premi lorda.
Nell’ambito del quadro normativo da analizzare, ci sono anche alcune norme
regolamentari emanate dall’Autorità di Vigilanza (Isvap), che si esplicitano in
circolari e provvedimenti.
Particolarmente interessante risulta la Circolare Isvap n. 360 del 21 gennaio 1999
recante prime indicazioni ed istruzioni generali alle quali le C.A. devono attenersi
nell’interpretazione ed applicazione delle disposizioni normative sugli aspetti che, in
Capitolo 1 Le riserve tecniche dei rami danni. Nozioni introduttive
PAG. 15
misura più significativa, sono stati interessati dalle innovazioni apportate dal decreto
173/97 sull’impiego del bilancio, del Piano dei conti e della modulistica di vigilanza.
Inoltre, ai fini di questo lavoro, meritano particolare attenzione anche il
Provvedimento Isvap n. 735 del 1 dicembre 1997 riguardante il Piano dei conti che
le C.A. devono adottare nella loro gestione a decorrere dall’esercizio 1998, il
Provvedimento Isvap n. 1059-G del 4 dicembre 1998 relativo ai moduli di
vigilanza da allegare al bilancio di esercizio e il Provvedimento Isvap n. 1978 del 4
dicembre 2001 riguardante, più nello specifico, i criteri per l’integrazione della
riserva per frazioni di premi del ramo cauzione e particolari metodi per la valutazione
della riserva sinistri dei rami cauzione e credito.
Altre leggi e provvedimenti utili verranno introdotti in seguito al momento
opportuno.
1.3 Aspetti contabili vigenti
Il bilancio di esercizio delle C.A. è fondamentalmente uno strumento di conoscenza.
Esso, infatti, tramite la determinazione periodica del risultato economico e del
capitale di funzionamento o di bilancio alla fine dell’esercizio, permette di
conoscere, da un lato, come si è svolta la gestione della C.A., sotto il profilo
economico e finanziario, nel periodo al quale è riferito, e, dall’altro lato, la situazione
patrimoniale raggiunta alla fine dello stesso, a seguito della gestione realizzata.
Il legislatore attribuisce al bilancio di esercizio lo scopo di rappresentare con