Università Telematica Guglielmo Marconi – Facoltà di Scienze e Tecnologie Applicate
Dimartino Carmelo – Corso di laurea in Ingegneria Industriale
9
CAPITOLO PRIMO
1.1 ASPETTO NORMATIVO l.10, D.LGS. 192/05, D.LGS. 311/06
1.1.1 Legge n° 10 del 9 Gennaio 1991
La L. 10/91, con il decreto attuativo DPR 412/93, modifica nella sostanza l’approccio
progettuale proposto dalla L. 373/76, basato unicamente sul controllo del coefficiente
di dispersione, introducendo alcuni concetti innovativi.
Il primo vincolo posti dalla L. 10/91 è che il coefficiente di dispersione termica degli
edifici Cd
1
, rappresentante il grado di isolamento in [W/m3°C], sia inferiore al valore
limite Cd-lim
2
Cd < Cd-lim
Il dati sono parametrizzati in base alla zona climatica (quindi in base ai gradi giorno)
ed al rapporto S/V, con V volume lordo delle sole parti di edificio riscaldato,delimitato
dalle superfici di involucro edilizio S.
E’ al contempo necessario garantire altri parametri, come il fabbisogno energetico
dell’edificio che non deve superare determinati valori è quindi richiesto il calcolo
dell’energia consumata durante la stagione di riscaldamento. Inoltre è necessario
garantire espliciti valori di rendimento globale e di rendimento di produzione. Il DPR
412/93 definisce i valori limite del Fabbisogno Energetico Normalizzato
3
(FEN) per la
climatizzazione invernale con la relazione:
FEN = Qst/(θi – θem) x N x V
dove:
• FEN fabbisogno energetico normalizzato (KJ/m3 GG);
• Qst fabbisogno energetico convezionale (energia primaria) stagionale
richiesto per riscaldare il sistema edificio/impianto (KJ)
4
;
• θi è la temperatura interna di progetto;
1
UNI 7357
2
D.M. 30 luglio 1986
3
UNI 10379 – Riscaldamento degli edifici; Fabbisogno energetico normalizzato – Metodo di calcolo e verifica
4
UNI 10344 –Riscaldamento degli edifici; calcolo del fabbisogno di energia
Università Telematica Guglielmo Marconi – Facoltà di Scienze e Tecnologie Applicate
Dimartino Carmelo – Corso di laurea in Ingegneria Industriale
10
• θem è la temperatura media stagionale dell’aria esterna;
• N è il numero di giorni del periodo di riscaldamento;
• V volume dell’edificio (m3).
Il fabbisogno energetico convenzionale è definito come la quantità di energia primaria
per mantenere negli ambienti riscaldati la temperatura di progetto, per gli edifici di
categoria diversa da E.8 pari a 20[°C], con adeguato ricambio d’aria, per il periodo di
riscaldamento fissato dalla zona climatica di appartenenza, comprendente anche
l’energia elettrica necessaria al funzionamento dell’impianto. Il calcolo del FEC, da
effettuarsi con la metodologia proposta dalle norme UNI 10344, si basa sul bilancio
energetico del sistema edificio-impianto che tiene conto:
• dell’ energia primaria immessa nella centrale termica;
• dell’energia solare fornita all’edificio;
• dei contributi interni dovuti, ad esempio, al metabolismo degli abitanti, all’uso
della cucina, agli elettrodomestici, all’illuminazione;
• dell’energia dispersa attraverso l’involucro per trasmissione e per ventilazione;
• dell’energia dissipata dall’impianto nelle fasi di produzione distribuzione e
trasmissione calore, ciascuna caratterizzata da un rendimento
Il valore del fabbisogno energetico normalizzato per la climatizzazione invernale
(FEN) calcolato con la deve risultare inferiore al seguente valore limite
5
:
FENlim=[ (Cd+0,34n)-Ku(0.01xI/∆tm+a/∆tm)]x86,4/ήg
dove:
• Cd coefficiente di dispersione volumica per trasmissione dell’involucro edilizio
[W/m3 K];
• n numero dei ricambi orari [1/h];
• 0,34 calore specifico dell’aria per unità di volume [Wh/m3 K];
• I media aritmetica dei valori dell’irradianza solare media mensile sul piano
orizzontale [W/m2];
5
UNI 10379 –Riscaldamento degli edifici; Fabbisogno energetico normalizzato—Metodo di calcolo e verifica
Università Telematica Guglielmo Marconi – Facoltà di Scienze e Tecnologie Applicate
Dimartino Carmelo – Corso di laurea in Ingegneria Industriale
11
• ∆tm differenza di temperatura media stagionale, i cui valori sono riportati nelle
norme UNI;
• 0,01 valore convenzionale, espresso in m-1, della superficie ad assorbimento
totale dell’energia solare per unità di volume riscaldato;
• a valore degli apporti interni [W/m3];
• ku coefficiente adimensionale che tiene conto dell’effettiva utilizzazione degli
apporti solari e di quelli interni;
• 86,4 costante di conversione da W/m3K a kJ/m3GG;
• ήg valore del rendimento globale medio stagionale.
La formula non è utilizzabile per il calcolo del fabbisogno energetico normalizzato;
essa serve esclusivamente per la determinazione del suo valore limite superiore. È da
sottolineare come la definizione del FEN espresso come nella formula prevede un
coefficiente moltiplicativo0,01 dell’irradianza solare media stagionale, valore
convenzionale per una quantità che rappresenta il rapporto tra la superficie esposta alla
radiazione solare e il volume riscaldato moltiplicato per un coefficiente di
assorbimento solare e un fattore di protezione dalla radiazione solare. Tale valore è
troppo basso rispetto al reale ed un suo incremento comporterebbe una maggiore
attenzione progettuale per poter sfruttare l’energia solare attraverso le caratteristiche
passive degli edifici. Una ulteriore verifica è quella del rendimento globale medio
stagionale che deve essere maggiore di un limite minimo. Questo rendimento
è definito come rapporto tra il fabbisogno di energia termica utile per la
climatizzazione invernale e l'energia primaria stagionale richiesta che corrisponde al
prodotto dei rendimenti dei vari componenti dell'impianto
6
.
ήg = ήg -min
ήg -min = (65+3 log Pn)%
dove:
6
UNI-103448- Riscaldamento degli edifici.Calcolo dei rendimenti dei sistemi di riscaldamento. Metodo di
cacolo
Università Telematica Guglielmo Marconi – Facoltà di Scienze e Tecnologie Applicate
Dimartino Carmelo – Corso di laurea in Ingegneria Industriale
12
• log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore o
del complesso dei generatori di calore al servizio del singolo impianto termico
in (KW)
Nel caso di sola sostituzione del generatore di calore bisogna accertarsi che il solo
rendimento di produzione sia superiore al seguente limite minimo:
ήg -min = (77+3 log Pn)%
Infine se nel mese a maggior insolazione del periodo di riscaldamento, la somma degli
apporti gratuiti interni e dell'apporto termico solare è maggiore del 20% del
fabbisogno di energia primaria, è prescritta l'obbligatorietà dell'installazione di
dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali
o zone aventi caratteristiche d'uso ed esposizioni uniformi.
1.1.2 D.Lgs. n. 192 19 Agosto 2005
La nuova norma è legata al recepimento in Italia della Direttiva 2002/91/CE sul
rendimento energetico nell'edilizia e modifica le precedenti verifiche invernali,
previste dalla L. 10/91 e dal DPR 412/93, introducendone di nuove. La direttiva
richiede infatti che i consumi energetici degli edifici da sottoporre a controllo siano
quelli per:
• climatizzazione invernale;
• preparazione acqua calda per usi igienici e sanitari;
• climatizzazione estiva;
• ventilazione;
• illuminazione;
Il D.Lgs. è composto da 17 articoli e 10 allegati tecnici, nel seguito elencati e
brevemente commentati:
TITOLO I (Principi Generali)
Università Telematica Guglielmo Marconi – Facoltà di Scienze e Tecnologie Applicate
Dimartino Carmelo – Corso di laurea in Ingegneria Industriale
13
Articolo 1 (finalità): vengono riportati gli obiettivi che la norma si propone di
raggiungere.
Articolo 2 (definizioni): sono indicate le definizioni rilevanti ai fini dell'attuazione del
D.Lgs.
Articolo 3 (ambito di intervento):sono riportate le categorie di edifici che ricadono
nell'ambito di applicazione della norma e quelle esplicitamente escluse quest'ultimo.
.
Articolo 4 (adozione dei criteri generali, metodologie per il calcolo e requisiti della
prestazione energetica): si demanda la definizione, mediante successivi decreti
interministeriali, dei criteri generali tecnico costruttivi degli edifici e degli impianti.
Articolo 5 (meccanismi di Cooperazione): si prevede la promozione di iniziative di
raccordo tra le amministrazioni statali e regionali per l'attuazione del decreto.
Articolo 6 (certificazione energetica degli edifici): sono fissati alcuni criteri generali
per la certificazione energetica degli edifici, relativamente all'obbligo di dotare gli
edifici di nuova costruzione di un attestato di certificazione energetica, nel momento in
cui essi sono immessi sul mercato.
Articolo 7 (esercizio e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione
invernale ed estiva): alcuni principi di responsabilità a carico di determinati soggetti
relativamente all'esercizio e manutenzione degli impianti di riscaldamento, già vigenti
per la L. 10/91, vengono estesi anche per gli impianti di climatizzazione estiva.
Articolo 8 (relazione tecnica, accertamenti ed ispezioni sul rispetto delle prescrizioni
nel progetto e nella realizzazione delle opere): si aggiornano alcun norme relative ai
controlli in fase di progettazione ed in corso d'opera.
Articolo 9 (funzioni delle regioni e degli enti locali): viene precisato il ruolo delle
Regioni e delle Province Autonome, in merito agli accertamenti ed alle ispezioni sugli
edifici e sugli impianti.
Articolo 10 (monitoraggio, analisi, valutazione ed adeguamento della politica
energetica nazionale e regionale): si prevede un'azione di monitoraggio da parte del
Università Telematica Guglielmo Marconi – Facoltà di Scienze e Tecnologie Applicate
Dimartino Carmelo – Corso di laurea in Ingegneria Industriale
14
Ministero delle Attività Produttive, in merito alla situazione ed allo stato di attuazione
delle norme.
TITOLO II (Norme Transitorie)
Articolo 11 (requisiti della prestazione energetica degli edifici): si riportano norme a
contenuto tecnico, in attesa dell'emanazione dei decreti di cui all'articolo 4, operando
un primo aggiornamento delle regole tecniche vigenti.
Articolo 12 (esercizio, manutenzione ed ispezione degli impianti termici): vengono
aggiustate transitoriamente alcune regole tecniche relative agli impianti termici.
TITOLO III (Disposizioni, Sanzioni ed Abrogazioni)
Articolo 13 (misure di accompagnamento): sono previsti programmi, progetti e
strumenti di informazione, educazione e formazione volti alla piena attuazione del
D.Lgs.
Articolo 14 (copertura finanziaria): contiene la clausola di garanzia sull'invarianza
degli oneri finanziari a carico del bilancio statale e l'indicazione delle coperture
finanziarie degli oneri per l'attuazione di alcune misure del D.Lgs.
Articolo 15 (sanzioni): vengono elencate le sanzioni a carico dei vari soggetti previsti
dal D.Lgs., nei vari casi di inadempimento.
Articolo 16 (abrogazioni e disposizioni finali): sono indicate le norme che perdono di
efficacia all'entrata in vigore del D.Lgs.
Articolo 17 (clausola di cedevolezza): è previsto che il D.Lgs. si applichi per le
Regioni e Province Autonome che non abbiano ancora recepito con proprio
provvedimento la Direttiva2002/91/CE.
Allegati:
Allegato A (ulteriori definizioni): sono riportate ulteriori definizioni necessarie per
l'attuazione del D.Lgs. (richiamato all'art.2).
Allegato B (metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici): sono
indicati gli elementi di cui è necessario tener conto nella definizione delle metodologie
di calcolo e di espressione della prestazione energetica degli edifici (richiamato
all'art.4).
Università Telematica Guglielmo Marconi – Facoltà di Scienze e Tecnologie Applicate
Dimartino Carmelo – Corso di laurea in Ingegneria Industriale
15
Allegato C (requisiti della prestazione energetica degli edifici): sono riportate le
tabelle con i valori limite per i diversi parametri/indicatori soggetti a controllo
(richiamato all'all. I).
Allegato D (predisposizione per l'integrazione di impianti solari termici e fotovoltaici
nelle coperture degli edifici e per l'allaccio alle reti di teleriscaldamento): in relazione
alle singole tipologie impiantistiche, sono indicate il tipo di predisposizione e il campo
di applicazione(richiamato all'all.I).
Allegato E (relazione tecnica di cui all'articolo 28 della L. 10/91 attestante la
rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli
edifici): viene riportato lo schema per la compilazione della relazione tecnica
(richiamato all'all.I).
Allegato F (rapporto di controllo tecnico per impianto di potenza maggiore o uguale a
35 kW): è fornito il modello per la compilazione dello specifico rapporto di controllo
tecnico (richiamato all'all.L).
Allegato G (rapporto di controllo tecnico per impianto di potenza maggiore o uguale a
35 kW): è fornito il modello per la compilazione dello rapporto di controllo tecnico
relativo agli impianti"autonomi" (richiamato all'all.L).
Allegato H (valore minimo del rendimento di combustione dei generatori di calore):
riporta i valori ammissibili del rendimento di combustione, per diverse tipologie ed
anzianità di installazione (richiamato all'all.L).
Allegato I (regime transitorio per la prestazione energetica degli edifici): sono riportate
le disposizioni che, in attesa dei decreti di cui all'art.4, comma 1, sono necessarie per il
calcolo della prestazione energetica degli edifici (richiamato all'art.11).
Allegato L (regime transitorio per l'esercizio e manutenzione degli impianti termici):
sono riportate le disposizioni che, in attesa dei decreti di cui all'art.4, comma 1, sono
necessarie per il contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione
degli impianti termici.
Università Telematica Guglielmo Marconi – Facoltà di Scienze e Tecnologie Applicate
Dimartino Carmelo – Corso di laurea in Ingegneria Industriale
16
Obiettivo:
Lo scopo principale della norma è quello di migliorare le prestazioni energetiche degli
edifici, al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti
rinnovabili e la diversificazione energetica, contribuire a conseguire gli obiettivi
nazionali di limitazione delle emissioni dei gas serra posti dal protocollo di Kyoto,
promuovere la competitività dei comparti più avanzati, attraverso lo sviluppo
tecnologico. Nell'ottica suddetta, all'art. 1 il D.Lgs. disciplina:
• una metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli
edifici;
• l'applicazione di requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli
edifici;
• i criteri generali per la certificazione energetica degli edifici;
• ispezioni periodiche degli impianti di climatizzazione;
• i criteri per garantire la qualificazione e l'indipendenza degli esperti incaricati
della certificazione energetica e delle ispezioni degli impianti;
• la raccolta delle informazioni e delle esperienze, elaborazioni e studi necessari
all'orientamento della politica energetica del settore;
• La promozione dell'uso razionale dell'energia anche attraverso l'informazione e
la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l'aggiornamento degli
operatori del settore.
Gli edifici italiani presentano uno dei minori consumi energetici specifici per [m2] fra
quelli dei paesi sviluppati, ma uno dei maggiori consumi specifici per [m2]e gradi
giorno17. Se ne deduce che i bassi consumi per [m2]sono dovuti alla mitezza del
clima, ma che le nostre abitazioni hanno involucri mal coibentati ed impianti mal
progettati e gestiti. Teniamo presente che: 1 [m3]di CH4 scarica nell'atmosfera 1 [m3]
di CO2 = 1,98 [kg]. Gli obiettivi sono molto ambiziosi e forse non raggiungibili. Ci si
riferisce in particolare a quello delle riduzioni delle emissioni di gas serra, che ci viene
imposto dagli impegni europei presi nell'ambito del protocollo di Kyoto, dove l'Italia,
la cui "torta energetica" è notoriamente formata da una fetta enorme di combustibili
Università Telematica Guglielmo Marconi – Facoltà di Scienze e Tecnologie Applicate
Dimartino Carmelo – Corso di laurea in Ingegneria Industriale
17
fossili, paradossalmente, si è impegnata più di tutti a ridurre le proprie emissioni di
CO2. Alcuni temono, che sul raggiungimento degli obiettivi del D.Lgs. si protenda
inoltre implacabile l'ombra della negativa esperienza della L. 10/91, puntualmente
disattesa. Oltre a qualche adempimento burocratico aggiuntivo, è noto infatti che la L.
10/91 non ha portato gli effetti desiderati, forse anche a causa della totale assenza dei
controlli da parte delle autorità preposte sulle relazioni tecniche presentate in questi
anni dai professionisti. Tra gli obiettivi del D.Lgs. troviamo l'istituzione della
"certificazione energetica", già prevista dalla L. 10/91 ma mai attuata.
Ambito di applicazione
All'art. 3 viene detto che il D.Lgs. si applica a tutti gli edifici di nuova costruzione e a
quelli oggetto di ristrutturazione in base all'intervento, per i quali sono imposti
requisiti minimi. Un edificio di nuova costruzione è tale, se la sua richiesta di
concessione edilizia è presentata successivamente alla data di entrata in vigore del
D.Lgs. medesimo18.
E' prevista un'applicazione integrale a tutto l'edificio nel caso di edifici nuovi e d in
caso di ristrutturazione di edifici con superficie calpestabile superiore di 1000 [m2],
nel caso di:
• ristrutturazione integrale degli elementi edilizi d'involucro;
• demolizione e ricostruzione dell'edificio in manutenzione straordinaria ;
Nel caso di ampliamento di edifici esistenti, l'applicazione integrale del D.Lgs. è
limitata al solo ampliamento se questo è volumetricamente superiore al 20 %
dell'intero edificio esistente.
Per edifici di superficie calpestabile inferiore ai 1000 [m2] è prevista l'applicazione
limitata all'intervento nel caso di:
• Ristrutturazione totale o parziale e manutenzione straordinaria dell'involucro
edilizio;
• Nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti o ristrutturazione
degli stessi impianti;
• Sostituzione di generatori di calore;
Università Telematica Guglielmo Marconi – Facoltà di Scienze e Tecnologie Applicate
Dimartino Carmelo – Corso di laurea in Ingegneria Industriale
18
Sono esclusi dal campo di applicazione del D.Lgs:
• gli immobili ricadenti nella normativa per i beni culturali ed il paesaggio;
• i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 [m2];
• i fabbricati industriali, artigianali ed agricoli non residenziali, quando gli
ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando
reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili.
1.1.3 Decreto Legislativo 29 Dicembre 2006, n. 311
Il nuovo decreto 311/2006, in vigore dal primo febbraio 2007, integra e corregge il
192/2005. Le novità introdotte sono numerose e importanti. Vediamo quali sono.
Il 22 dicembre 2006 il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto 29 dicembre
2006, n. 311, di aggiornamento del decreto 192/2005, dal titolo: Disposizioni
correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante
attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia.
Il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2007,
Supplemento ordinario n. 26, ed è entrato in vigore il 2 febbraio 2007. Sono stati
modificati, in varia misura, gli allegati A, C, E, F, G, H, I, L mentre è stato soppresso
l’allegato D (Predisposizione degli impianti solari e fotovoltaici nelle coperture e per
l’allaccio alle reti di teleriscaldamento) ed è stato aggiunto l’allegato M, che riporta
tutte le normative alle quali fare riferimento per la valutazione del fabbisogno
energetico primario, per la valutazione dei ponti termici, per le verifiche di condensa
superficiale e interstiziale, per le schermature solari e per le banche dati. Per
quest’ultima voce, l’allegato fa riferimento soltanto alle norme UNI 10351 e 10355 e
non alla recente UNI EN 1745.
Nell’allegato C sono riportati i nuovi limiti di consumo di energia primaria per
riscaldamento (kWh/m2anno) in funzione del rapporto S/V dell’edificio e della zona
climatica. Anche in questo si prevedono valori via via decrescenti per il 2008 e per il
2010 in funzione anche della classe dell’edificio (edifici della classe E1, esclusi
collegi, conventi, case di pena e caserme, ovvero tutti gli altri edifici). Sono anche
Università Telematica Guglielmo Marconi – Facoltà di Scienze e Tecnologie Applicate
Dimartino Carmelo – Corso di laurea in Ingegneria Industriale
19
indicati nuovi valori (2010) della trasmittanza limite (UlimW/m2°C) dei componenti
dell’edificio ed è stata introdotta una nuova tabella relativa alle dispersioni dei
pavimenti verso locali non riscaldati o verso l’esterno. A differenza del metodo
abitualmente seguito dai professionisti immediatamente dopo la pubblicazione del
decreto 192, questo decreto prevede che si proceda alla determinazione dell’indice di
prestazione energetica invernale EPi e cioè si faccia il calcolo dei consumi di energia
primaria e non un dimensionamento basato sulle trasmittanze limite dei singoli
componenti. Un’importante novità è rappresentata dal fatto che è possibile, nel rispetto
dei valori di EPi indicati al punto 1 dell’allegato C, superare i valori di trasmittanza
limite Ulim dei componenti fino ad un massimo del 30 per cento.
Questo significa che, in funzione dei risultati del calcolo, è possibile aumentare la
trasmittanza di uno o più componenti dell’edificio (ad esempio, diminuire la
trasmittanza della copertura attraverso un maggior spessore di isolante e aumentare la
trasmittanza delle pareti o degli infissi). Il ricorso alla verifica semplificata è ammesso
soltanto nel caso di S/V sia aggiore di 0,18, dimensionando quindi il fabbricato in base
ai valori di Ulim senza, ovviamente, la possibilità di applicare la tolleranza del 30 per
cento. La massa superficiale delle pareti esterne (peso a metro quadrato compresa la
malta, esclusi gli intonaci) deve essere in ogni caso di almeno 230 kg/m2 nelle zone A,
B, C, D, E se l’irradianza superficiale è maggiore di 290 W/m2.
La trasmittanza degli elementi divisori tra unità immobiliari diverse (muri e solai) deve
essere non superiore a 0,8 W/m2°C.
Nel periodo transitorio, e cioè presumibilmente finché non saranno pubblicati i decreti
applicativi, l’Attestato di Certificazione energetica dell’edificio è sostituito
dall’Attestato di qualificazione energetica che può essere rilasciata anche dal
progettista o dal direttore dei lavori (e quindi non obbligatoriamente da un soggetto
terzo) o secondo una equivalente procedura comunale.
Voci relative alla bozza del decreto attuativo sulla certificazione energetica degli
edifici danno per certo che il certificato energetico possa essere redatto solo sulla base
del calcolo dei consumi e non sulla base delle trasmittanze limite.
Università Telematica Guglielmo Marconi – Facoltà di Scienze e Tecnologie Applicate
Dimartino Carmelo – Corso di laurea in Ingegneria Industriale
20
Il nuovo decreto prevede, tra le altre cose, l’estensione dell’obbligo di certificazione
energetica agli edifici esistenti a partire dal 1° luglio 2007, se immessi nel mercato
immobiliare.
A partire dal 1° luglio 2007, infatti, la certificazione energetica diventa obbligatoria
per gli edifici superiori a mille metri quadri, nel caso di compravendita dell’intero
immobile, mentre dal 1° luglio 2008 l’obbligo scatta anche per gli edifici sotto i mille
metri quadrati, sempre nel caso di compravendita dell’intero immobile.
Dal 1° luglio 2009, invece, il certificato di efficienza energetica diventa obbligatorio
anche per la compravendita dei singoli appartamenti. Sempre dal 1° gennaio 2007 la
certificazione energetica diventa requisito indispensabile per accedere agli incentivi
pubblici. Viene agevolato l’utilizzo di caldaie ad alta efficienza nelle zone climatiche
più fredde, al posto dei vecchi impianti di riscaldamento.
Per gli immobili nuovi e nel caso di ristrutturazioni di edifici di superficie utile
superiore a mille metri quadri, sarà obbligatorio installare sistemi schermanti esterni,
al fine di contenere il consumo energetico per il condizionamento.
Si rammenta che:
- l’irradianza superficiale è definita dalla norma UNI 10349, in base al numero di
giorni del mese in esame e della radiazione solare globale media mensile;
- la classificazione generale degli edifici per categorie è riportata, l’elenco delle
località e la loro assegnazione alla zona climatica sono riportati nell’art. 3 del dpr 26
agosto 1993, n. 412 (Gazzetta Ufficiale n. 96 del 14 ottobre 1993);
- l’elenco delle località e la loro assegnazione alla zona climatica sono riportati
nell’allegato A del dpr 26 agosto 1993, n. 412 (Gazzetta Ufficiale n. 96 del 14 ottobre
1993).
1.2 Calcolo delle trasmittanze delle singole strutture, verifica termoigrometrica
Gli elementi edilizi che compongono l’edificio Bed and Breakfast sono molteplici, il
rilievo della loro stratigrafia è stato eseguito sul campo mediante sopraluogo.
Università Telematica Guglielmo Marconi – Facoltà di Scienze e Tecnologie Applicate
Dimartino Carmelo – Corso di laurea in Ingegneria Industriale
21
In tal modo sono state classificate tutte le principali strutture presenti nell'edificio,
raggruppandole in gruppi omogenei.
In alcune parti delle murature esterne la sezione può lievemente variare a causa di
incavi o sporgenze sia interne che esterne, che peraltro non causano sostanziali
differenze nel calcolo globale e quindi vengono trascurate. Il problema del conteggio
dei ponti termici è stato risolto considerando un incremento del valore di trasmittanza
del 5 %. Il calcolo è eseguito secondo la norma UNI 7357 – 74 e UNI EN 13788 e
riportato di seguito per le sole strutture costituenti l’involucro edilizio.
L'applicazione del decreto legislativo è limitata alla porzione di edificio oggetto di
ristrutturazione straordinaria. Se ad esempio il pavimento richiede un opera di
manutenzione straordinaria, soltanto per esso verranno applicate le prescrizioni dettate
dal D.Lgs. 192, mentre i restanti componenti edilizi potranno essere lasciati tal quali.
Le prescrizioni vigenti sono in gran parte identiche al caso precedente, ma vista la
ridotta importanza dell'intervento sull'intero edificio, risultano semplificate in alcuni
punti.
Verifica invernale:
• Definire le categorie di ponte termico e quindi la trasmittanza di riferimento per
le pareti opache;
• La trasmittanza di riferimento per ogni elemento edilizio deve essere inferiore
o uguale ai valori limiti della trasmittanza termica delle strutture che
compongono l’involucro edilizio ( valori utili dal 1 gennaio 2006 fino al 1
gennaio 2009)
Nel caso di strutture orizzontali sul suolo i valori di trasmittanza termica sono calcolati
con riferimento al sistema struttura-terreno. Nel caso di pareti opache verticali esterne
in cui fossero previste aree limitate oggetto di riduzione dello spessore (sottofinestre
ed altri componenti), devono essere rispettati i limiti previsti in tabella 4, con
riferimento alla superficie totale di calcolo.