obbligati a riconoscere a tutti gli individui sottoposti al loro potere,
senza distinzione di sesso, di razza, di religione, di opinione politica.
Dopo aver esaminato, a partire dalla Carta delle Nazioni Unite, le
Dichiarazioni e le Convenzioni internazionali che costituiscono
documenti miranti a tutelare i diritti umani, si affronta, nel presente
lavoro, il tema del diritto internazionale per la protezione delle vittime
militari e civili e la riparazione dei danni di guerra.
Considerando che la storia e lo sviluppo del diritto internazionale
umanitario partono dal primo Trattato sulla protezione delle vittime
militari della guerra, firmato a Ginevra nel 1864 per iniziativa di Henry
Dunant, si analizzano le Convenzioni dell'Aja adottate nel 1899 e nel
1907 e le Convenzioni di Ginevra del 1949 che vertono sulla
protezione di determinate categorie di persone e rafforzano la tutela
giuridica delle vittime della guerra, in particolare di civili. Completano
l'esame delle Convenzioni di Ginevra i due Protocolli aggiuntivi, che
riguardano la protezione delle popolazioni civili dagli attacchi militari
ed estendono la portata delle Convenzioni alla protezione di tutti i civili
senza discriminazione alcuna nei conflitti armati internazionali e non.
Nella fase iniziale del lavoro viene dunque esaminato il principio della
protezione delle vittime attraverso l'analisi delle Convenzioni e di
3
alcuni casi giurisprudenziali che ne dimostrano l'applicabilità. Viene poi
affrontato il concetto di riparazione e le sue differenti forme
nell'esposizione delle teorie dei più importanti internazionalisti,
nell'esame degli articoli delle Convenzioni che riguardano l'obbligo di
riparazione e del Progetto di codificazione delle norme sulla
responsabilità degli Stati. Particolare attenzione è riservata alle
riparazioni di guerra ed alla responsabilità dei vincitori e dei vinti in
relazione alla riparazione dei danni subiti, ad alcuni casi riguardanti
vittime di guerra risalenti alla seconda guerra mondiale, ma anche ai più
recenti eventi bellici in Jugoslavia. Si procede poi all'esame degli Statuti
e dell'attività dei Tribunali, a partire da quelli di Norimberga e di
Tokyo, per giungere ai Tribunali ad hoc, istituiti per giudicare i crimini
commessi nel Ruanda e nell'ex Jugoslavia, ed all'istituzione della Corte
Penale Internazionale. Lo Statuto ed il successivo Regolamento
prevedono che vengano predisposti programmi per la protezione delle
vittime in collaborazione con gli Stati membri e prevedono la
riparazione sotto forma di risarcimento e la riabilitazione, nonché le
garanzie di non ripetizione della violazione. L'istituzione della Corte
penale internazionale è stata fortemente voluta dagli Stati per punire i
crimini contro l'umanità ed i crimini di guerra, ed è stata determinata
4
dalla necessità di garantire giustizia a tutti, porre fine alle impunità,
favorire la fine dei conflitti e dissuadere i futuri criminali di guerra.
Viene dunque esaminata la posizione della vittima di fronte ai Tribunali
penali internazionali.
Il lavoro contiene dunque un percorso che parte dalla Carta delle
Nazioni Unite e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo per
giungere, attraverso l'esame delle varie Convenzioni e del loro
funzionamento alla protezione delle vittime dei conflitti armati ed alla
descrizione del ruolo dei Tribunali internazionali ad hoc, istituiti per i
crimini di guerra, per poi soffermarsi sullo Statuto del Tribunale penale
internazionale permanente.
Completano il lavoro l'esame dei precedenti della United Nations
Compensation Commission, della sua istituzione, voluta dal Consiglio
di Sicurezza, delle Risoluzioni dello stesso Consiglio per la riparazione
dei danni causati dall'Iraq a seguito dell'invasione del Kuwait ed infine
della procedura di riparazione dei danni subiti.
In conclusione, il lavoro presenta la situazione odierna, per rilevare il
contributo notevole dato dal diritto internazionale a questa materia.
5
Il lavoro è pertanto così suddiviso:
Capitolo primo La tutela dei diritti umani nel diritto internazionale
Capitolo secondo La protezione delle vittime
Capitolo terzo La riparazione dei danni di guerra
Capitolo quarto I Tribunali relativi alla responsabilità penale internazionale
Capitolo quinto Le procedure di riparazione dei danni di guerra
Conclusioni
Bibliografia
______________________
6
Capitolo primo
La tutela dei diritti umani nel diritto internazionale
1.1. I diritti dell'uomo
I diritti umani trovano origine e fondamento nell'essenza stessa
della persona, nella sua natura umana ed appartengono quindi alla sfera
del diritto naturale, come dimostrano le prime situazioni protette che,
nella fase della preistoria del diritto, appartengono ai più elementari
diritti dell'uomo allo stato naturale, quale il diritto alla vita, tutelato
mediante la pena per chi lo viola.
1
In quegli atti, tuttavia, mancava quel concetto oggi presente in tutte le
costituzioni, riguardante l'uguaglianza e la non discriminazione, mentre
nella società medioevale cominciavano a farsi strada diritti di natura
1
«Dispone in tal senso già il codice Hammurabi in Mesopotamia nel 1750 a.C.,
analogamente le leggi ateniesi nel 700 a.C., poi a Roma la legge Numa, la legge Silla,
ecc.. In tutti questi atti la protezione della vita è certamente presente anche se
attraverso la punizione dell'omicidio. Altrettanto si può dire per la tutela
dell'integrità fisica». Zanghi C., Protezione internazionale dei diritti dell'uomo,
Digesto IV ed., volume XII, 1997, pag. 151
7
contrattuale, come nascenti da un rapporto tra sudditi e sovrano e si
cominciava a parlare anche di integrità fisica, di libertà di circolazione,
di libertà personale, della proprietà, ecc., assicurandone anche una
protezione giurisdizionale intesa ad evitare i potenziali abusi del
sovrano.
Nei testi fondamentali dei nuovi ordinamenti che gli Stati si danno
all'inizio dell'età moderna, i diritti dell'uomo sono riconosciuti al punto
tale da costituire le parti più qualificanti di tali ordinamenti. Nelle prime
costituzioni, si affermano i diritti di libertà e di uguaglianza che ne
costituiscono il preambolo, che precede il testo costituzionale vero e
proprio, come nel caso del «Bill of Rights» americano del 1775 e della
«Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino» voluta, nel 1789,
dalla Rivoluzione francese e premessa alla Costituzione del 1791. Ma
già dopo la prima guerra mondiale, e soprattutto dopo la seconda, il
riconoscimento e la protezione dei diritti umani vengono affidati ad atti
di diritto internazionale, ed in particolare a talune dichiarazioni rese e
sottoscritte da numerosissimi Stati, come dimostra la Dichiarazione
universale dei diritti dell'uomo, adottata il 10 dicembre 1948
dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite.
8
La fase rivoluzionaria dei diritti dell'uomo è certamente quella che si
realizza al tempo della seconda guerra mondiale e che ha inizio con le
quattro fondamentali proposte del Presidente Wilson, si sviluppa nella
Carta atlantica del 1941, trova conferma nella Dichiarazione delle
Nazioni Unite del 1942 e si concretizza prima nella Carta di San
Francisco del 1945 e poi, definitivamente, nella Dichiarazione
Universale del 1948.
1.2. Universalità dei diritti umani
Nella Carta dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, sottoscritta il
25 giugno del 1945 a San Francisco, il dogma dell'uguaglianza giuridica
delle persone e delle nazioni è rivendicato in modo solenne in vista del
ripristino di un principio violato e misconosciuto durante la guerra, ma
il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali è
ripetutamente richiamato in diverse disposizioni del testo.
Nel Capitolo I, relativo a fini e principi dell'Organizzazione, l'articolo 1,
al comma 3, sancisce che i fini delle Nazioni Unite sono, oltre al
mantenimento della pace e della sicurezza internazionale ed allo
9
sviluppo delle relazioni amichevoli tra le Nazioni, fondate sul principio
di uguaglianza, anche il rispetto dei diritti umani.
2
I principi riguardanti l'uguaglianza ed il rispetto dei diritti umani
vengono ripresi in altri articoli, come nell'articolo 13 al comma 1 b, che
indica i compiti dell'Assemblea Generale, aventi lo scopo di sviluppare
la cooperazione internazionale in molteplici campi e promuovere il
rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti.
Ancora, nell'articolo 55 c, relativo alla cooperazione internazionale,
economica e sociale (Capitolo IX), le Nazioni Unite si propongono, al
fine di creare le condizioni necessarie per lo sviluppo di rapporti
amichevoli fra le Nazioni, di promuovere il rispetto e l'osservanza
universale dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti.
Anche l'articolo 62, riguardante le funzioni ed i poteri del Consiglio
Economico e Sociale, al comma 2 sancisce la possibilità di fare
raccomandazioni per promuovere il rispetto dei diritti umani.
3
2
«3. Conseguire la cooperazione internazionale nella soluzione dei problemi
internazionali di carattere economico, sociale, culturale od umanitario, e nel
promuovere ed incoraggiare il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali per tutti, senza distinzione di razza, di sesso, di lingua o di religione»
3
«Esso può fare raccomandazioni al fine di promuovere il rispetto e l'osservanza
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti»
10
Nell'indicare la procedura che il Consiglio Economico e Sociale è
tenuto a seguire, l'articolo 68 sancisce l'istituzione di commissioni per
le questioni economiche e sociali e per promuovere i diritti dell'uomo.
Nelle competenze dell'Assemblea generale rientrano tutte le questioni
attinenti al mantenimento della pace e della sicurezza, questioni che
costituiscono un punto di riferimento di tutta la vita sociale. La vastità
dei compiti affidati all'Assemblea impone che questa si strutturi in una
serie di commissioni e di comitati di carattere permanente o anche
occasionale, come il Consiglio Economico e Sociale che ha istituito la
Commissione dei diritti dell'uomo. In effetti la Commissione
preparatoria, costituita a seguito dell'entrata in vigore della Carta di San
Francisco, già nell'autunno del 1945, raccomandava che il Consiglio
Economico e Sociale, esercitando i poteri conferitigli dall'articolo 68,
istituisse immediatamente una Commissione dei diritti dell'uomo con il
mandato di redigere una Dichiarazione internazionale dei diritti
dell'uomo. L'Assemblea generale approvava questa raccomandazione il
12 febbraio 1946 ed il Consiglio Economico e Sociale, con la
Risoluzione n° 5 del 16 febbraio, provvedeva subito ad istituire la
predetta Commissione, che iniziava i suoi lavori nel gennaio 1947 con
11
il compito di redigere una Dichiarazione internazionale dei diritti
dell'uomo.
L'Assemblea generale, il 10 dicembre del 1948, con la Risoluzione n°
217, adottava la Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo. Nel
Preambolo, l'Assemblea generale considera che il riconoscimento della
dignità e dei diritti dell'uomo, uguali ed inalienabili, costituisce il
fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;
considera inoltre che il disprezzo dei diritti umani ha portato ad atti di
barbarie che offendono l'umanità, e che è indispensabile che i diritti
umani siano protetti da norme giuridiche.
Considerata di massima importanza la concezione comune di questi
diritti, l'Assemblea generale dell'ONU approva la Dichiarazione
Universale dei diritti umani, comune radice dell'Alleanza Atlantica e
delle Nazioni Unite.
4
4
«L'Assemblea Generale proclama la presente Dichiarazione Universale dei diritti
dell'uomo come l'ideale comune che tutti i popoli e tutte le nazioni dovrebbero
realizzare affinché tutti gli individui e tutti gli organi della società, senza mai
perdere di vista questa Dichiarazione, si sforzino, attraverso l'insegnamento e
l'educazione, di sviluppare il rispetto di questi diritti e libertà e di garantirne, per
mezzo di provvedimenti d'ordine nazionale ed internazionale, il riconoscimento e
l'applicazione universale ed effettiva, sia fra le popolazioni degli stessi Stati membri
che fra quelle dei territori sottoposti alla loro giurisdizione». Citato in Zanghi C.,
op. cit., pag. 155
12
Mentre le Dichiarazioni dei diritti che fanno parte delle Carte
costituzionali degli Stati sono delle vere e proprie leggi, anzi hanno
talvolta una forza superiore a quella della stessa legge, la Dichiarazione
universale, come molte altre Dichiarazioni delle organizzazioni
internazionali, ha il valore di una semplice raccomandazione indirizzata
dall'Assemblea Generale agli Stati e contiene una serie di dichiarazioni
di principio, le quali, peraltro, hanno solo un valore politico e morale,
in quanto l'atto è privo di ogni valore coercitivo. In altri termini, pur
avendo un alto valore morale, la Dichiarazione non impone agli Stati
l'obbligo di proteggere i diritti in essa contenuti, ma semplicemente
raccomanda loro di farlo.
La forza della Dichiarazione sta nella difesa della sua universalità, per la
quale essa deve essere condivisa da tutti i popoli del pianeta, e della sua
indivisibilità, per la quale deve essere accettata nella sua interezza,
poiché non si possono sottoscrivere alcuni diritti e rifiutarne degli altri.
Per quanto riguarda la tutela dei diritti, percorso particolarmente
difficile ed ostacolato per la comunità internazionale, essa comprende
l'idea di cooperazione per il mantenimento della pace e della giustizia,
idea già sancita nel Trattato di Versailles del 1919, stipulato tra la
13
Germania e le potenze Alleate, che pose fine alla prima guerra
mondiale.
5
I primi ventisei articoli del Trattato costituirono lo Statuto della Società
delle Nazioni, organizzazione creata su proposta del Presidente
americano Woodrow Wilson, il quale, nei quattordici punti da lui
elaborati in previsione di un giusto assetto politico del mondo del
dopoguerra, aveva proposto tale organizzazione internazionale capace
di garantire l'indipendenza politica e territoriale delle Nazioni.
Fondato essenzialmente sulla libera determinazione e cooperazione
degli Stati, lo Statuto, denominato Patto, venne approvato
definitivamente il 28 aprile 1919 dalla Conferenza di Pace di Parigi ed
inserito nel Trattato di Versailles nel giugno del 1919, nonché in tutti i
singoli Trattati di pace stipulati. Scopi della Società erano: il
mantenimento della pace mediante una serie di misure intese a
prevenire ed a risolvere le controversie, la garanzia reciproca dei
5
«The High Contracting Parties, in order to promote international co-operation
and to achieve international peace and security by the acceptance of obligations not
to resort to war by the prescription of open, just and honourable relations between
nations by the firm establishment of the understandings of international law as the
actual rule of conduct among Governments, and by the maintenance of justice and
a scrupulous respect for all treaty obligations in the dealings of organised peoples
with one another Agree to this Covenant of the League of Nations». Versailles
Treaty, http://history.acusd.edu/gen/text/versaillestreaty/all440.html
14
membri contro attacchi ingiustificati, la tutela e l'incremento di interessi
collettivi di vario genere, cioè economici, politici, culturali, ecc..
1.3. La Convenzione europea dei diritti umani
La salvaguardia della pace e dei diritti umani era un'esigenza
fortemente sentita nel dopoguerra e riguardava non soltanto le Nazioni
Unite ma tutta l'Europa, che prese iniziative in tal senso, stipulando la
Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali a Roma il 4 novembre 1950 ed entrata in vigore
sul piano internazionale il 3 settembre 1953.
La Convenzione enuncia una lista di diritti e libertà fondamentali che
vanno dal diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza, al divieto di ogni
discriminazione. Essa, per assicurare il rispetto degli impegni delle
parti, ha istituito, come recita l'articolo 19, la Corte europea dei diritti
dell'uomo, con sede a Strasburgo.
6
La Corte delibera su richieste
formulate individualmente oppure dagli Stati membri e può dare un
6
«Article 19 – Institution de la Cour
Afin d'assurer le respect des engagements résultant pour les Hautes Parties
contractantes de la présente Convention et de ses protocoles, il est institué une Cour
européenne des Droits de l'Homme, ci-dessous nommée "la Cour". Elle fonctionne
de façon permanente». Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales, Rome, 4 novembre 1950
15
parere consultivo riguardante l'interpretazione della Convenzione su
richiesta del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa. Ai ricorsi
interstatali è dedicato l'articolo 33, ed il successivo a quelli individuali.
7
A dimostrare l'applicabilità della Convenzione europea anche a casi di
occupazione militare straniera è la sentenza relativa al caso Loizidou
contro la Turchia. Questo Stato aveva infatti occupato la parte nord-
orientale dell'isola di Cipro ed aveva ivi istituito, nel 1975, uno Stato
autonomo, che nel 1983 ha poi assunto la denominazione di
Repubblica Turca di Cipro del Nord. La signora Titina Loizidou si era
rivolta alla Corte chiedendo giustizia nei riguardi della Turchia che, con
l'invasione nel nord di Cipro del 20 luglio 1974, le aveva impedito di
ritornare a Kyrenia dove, prima dell'invasione turca, aveva fatto
costruire un appartamento che doveva servire da domicilio alla famiglia
dell'interessata.
7
«Article 33 – Affaires interétatiques
Toute Haute Partie contractante peut saisir la Cour de tout manquement aux
dispositions de la Convention et de ses protocoles qu'elle croira pouvoir être imputé
à une autre Haute Partie contractante.
Article 34 – Requêtes individuelles
La Cour peut être saisie d'une requête par toute personne physique, toute
organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend
victime d'une violation par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus
dans la Convention ou ses protocoles. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à
n'entraver par aucune mesure l'exercice efficace de ce droit». Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Rome, 4
novembre 1950
16