4
unitarietà della persona, della qualità di christifidelis con quella di
civis.
Nell 'ambito di questo discorso si colloca la c.d. canonizzazione delle
leggi civili; infatti con la parola "canonizatio " si designa la insertio in
canonibus di leggi civili in casi particolari, per indicare quelle ipotesi
nelle quali il legislatore ecclesiastico si astiene dal fornire
direttamente norme su una materia, rimandando appunto alle leggi
civili dello Stato perché si applichino anche nell'ordinamento
canonico.
La Chiesa però, canonizzando le leggi civili, non rinuncia affatto al
potere di emanare leggi sull'argomento, laddove successivamente
decida in piena autonomia di regolarlo completamente con precetti da
essa dettati e può liberamente derogare alle leggi civili canonizzate.
Resta da segnalare comunque la utilità che non sorgano conflitti tra i
due ordinamenti in alcune materie comuni alla Chiesa ed allo Stato e
relative in particolare alla sfera temporale (come nel settore
economico e patrimoniale), anche per permettere all'autorità
ecclesiastica di concentrare le proprie energie nella produzione di
norme in campi ad essa esclusivamente riservati, nelle res spirituales
in senso stretto.
5
Naturalmente le norme civili, una volta canonizzate, divengono
vincolanti al pari di quelle canoniche; infatti è il legislatore
ecclesiastico che, incorporandole, impone l'obbligo, il quale diviene a
pieno titolo canonico, di rispettare le leggi civili canonizzate. Le
norme civili comunque acquisteranno vincolatività nella misura in cui
non siano incompatibili col diritto canonico stesso.
Vincoli molteplici ed inscindibili dunque legano i due ordinamenti,
quello giuridico canonico e quello civile, vincoli che hanno indotto il
pericolo di interferenze ed intromissioni deleterie e non gradite; per
evitare questo rischio il legislatore canonico ha cercato di tracciare
una delimitazione precisa e rigorosa tra le leggi della Chiesa e le leggi
dello Stato.
Al pari degli ordinamenti statuali anche quello canonico è un
ordinamento primario, indipendente ed autonomo: anche la Chiesa -
come gli Stati - costituisce una societas juridice perfecta.
L'ordinamento della Chiesa non è pensato, però, per garantire la
pacifica convivenza dei cittadini, né è un ordinamento a fini generali.
La ragion d'essere degli ordinamenti secolari non è la stessa ragion
d'essere dell'ordinamento canonico; poiché ,non la convivenza dei
6
consociati, bensì la salus animarum è il suo fine specifico e primario,
l'ordinamento canonico è eterogeneo rispetto a quelli statali.
Nella disciplina dettagliata che la Chiesa cattolica riserva al
matrimonio sono molteplici le connessioni istituite con il diritto
secolare. Nella codificazione giovanneo-paolina, rispetto a quella pio-
benedettina sono aumentati considerevolmente i riferimenti alla
normativa statuale, dando anche atto del clima di fiduciosa
collaborazione con le autorità civili avviato dal Concilio Vaticano II .
7
1- INCIDENZE DELLA NORMATIVA SECOLARE NELLA
FASE PREVIA ALLA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO:
a) rilevanza dello Ius Civile nella disciplina del matrimonio
canonico;
b) promessa di matrimonio
a) RILEVANZA DELLO IUS CIVILE NELLA DISCIPLINA DEL
MATRIMONIO CANONICO
L'insidia insita nel richiamo di norme secolari consiste nel possibile
filtrare di elementi spuri che corrompano la sostanza originaria del
matrimonio canonico.
"Si profila il rischio, cioè, di veicolare all'interno del diritto ecclesiale,
attraverso richiamo in apparenza tecnici e neutrali, una
secolarizzazione incisiva del matrimonio, gravida di pericoli perché
larvata e talora difficilmente percepibile in quanto attuata in modo
indiretto o su aspetti marginali dell'istituto"
1
.
Il rapporto dialettico e talora la convergenza che deve crearsi tra i due
sistemi giuridici non può condurre infatti a mortificare ed annebbiare
quelle contrarietates et diversitates seu contradictiones legum et
canonum .
1
G.BONI ,La rilevanza del diritto secolare nella disciplina del matrimonio
canonico,Milano,2000,p.3.
8
Già al Concilio Vaticano I era condivisa la "consapevolezza
dell'ambiguità talora sottesa all'adeguamento della normativa
ecclesiastica al fluire storico degli eventi ed alle differenti circostanze
di tempo e di luogo, realizzato attraverso una correlazione con
l'operato del legislatore secolare"
2
.
Da parte di alcuni furono proposte riforme disciplinari per adeguare
gli impedimenti canonici a quelli civili e per far coincidere la forma
del sacramento con quella della cerimonia civile : ma questi
suggerimenti furono avversati dalla Commissione per la disciplina.
Infatti il Consultore De Angelis contrastò fortemente coloro che
auspicavano un appiattimento della legislazione canonica su quella
civile affermando "codices isti civiles (…) brevi disparebunt et
Ecclesiae auctoritas stabit "
3
.
Nella seduta del 14 maggio 1868 la Commissione respinse
all'unanimità le proposte avanzate con la motivazione:"quasi che la
legislazione canonica sul sagramento del matrimonio dovesse adattarsi
alle costituzioni ed agli abusivi regolamenti del potere civile".
2
G.FELICIANI ,Il Concilio Vaticano I e la Codificazione del diritto canonico, in Ephem. Iuris
Can., XXXIII(1977),p. 280 e ss. .
3
G.FELICIANI ,Il Concilio Vaticano I e la codificazione del diritto canonico, cit. , p.281.
9
In realtà dopo la promulgazione del codice civile Pisanelli del 1865 ,le
Congregazioni romane "largheggiavano nell'accordare dispense da
taluni impedimenti canonici non contemplati dalle norme statuali"
4
.
Ciò implicava un sostanziale processo di svalutazione dei suddetti
impedimenti canonici: alcuni Vescovi avevano addirittura suggerito
"la soppressione degli impedimenti canonici non accolti nel Codice
civile, incontrando però la netta opposizione della S. Sede, che rifiutò
di accedere anche ad un altro, più modesto, desiderio dell'episcopato:
la concessione di una delega, per dispensare dagli impedimenti "quae
leviora sunt aut communiora". La fermezza dimostrata in questa
occasione dalla Curia vaticana era dovuta alla coscienza che qualsiasi
cedimento in materia di impedimenti canonici non riconosciuti dal
legislatore civile avrebbe riproposto il problema della competenza
dello Stato in materia matrimoniale. D'altra parte
contemporaneamente si rifiutava la celebrazione religiosa a coloro che
fossero legati da un impedimento civile, assumendo quindi gli
impedimenti civili un'indiretta rilevanza nella legislazione canonica.
4
S.FERRARI ,Legislazione ecclesiastica e matrimonio religioso tra diritto civile e diritto
canonico: un caso di peculiare interdipendenza, in La norma en el Derecho Canònico, I,
Pamplona,1979,p.454 e ss.
10
Il tutto nell’intento di evitare, oltrechè la celebrazione del solo
matrimonio civile, gli inconvenienti connessi ai matrimoni soltanto
religiosi senza valore per lo Stato, favorendosi e promuovendosi la
conclusione anche di nozze civilmente valide sostanzialmente per
difendere la stabilità del matrimonio celebrato in facie ecclesiae"
5
.
Paradossalmente il clero era divenuto nella prassi quotidiana uno dei
più efficaci elementi di diffusione del matrimonio civile.
La benevolenza verso il matrimonio civile manifestata dalle autorità
ecclesiastiche era chiaramente strumentale, finalizzata in realtà ad una
miglior tutela del matrimonio religioso: laddove le sorti di
quest’ultimo non erano in gioco la Chiesa mantenne un atteggiamento
di sostanziale indifferenza. "Così, per fare un solo esempio, la dottrina
più autorevole ritenne che l’obbligo morale di denunciare gli
impedimenti civili di cui si fosse a conoscenza sussistesse soltanto
fino al momento della celebrazione religiosa: una volta che gli sposi si
fossero presentati «in faciem Ecclesiae» non soltanto questo obbligo
veniva meno, ma si doveva anche procurare che «de recursu ad
tribunal ferendo, et de dissolutione coniugii obtinenda, nemo cogitet
vel curet" mantenendo celato l’impedimento che si fosse scoperto.
5
S.FERRARI, Legislazione ecclesiastica e matrimonio religioso tra diritto civile e diritto
canonico: un caso di peculiare interdipendenza ,cit., p.450.
11
Il che dimostra una volta di più come lo spartiacque delle decisioni
prese dalla gerarchia ecclesiastica fosse in primo luogo la difesa della
stabilità dell’unione religiosa, in funzione della quale venivano
operate tutte le scelte ulteriori"
6
.
6
S.FERRARI, Religione e codice civile. Dinamica istituzionale e problematica amministrativa del
diritto matrimoniale postunitario, in Storia Contemporanea, VII, 1976.
12
b) PROMESSA DI MATRIMONIO
Il primo precetto della codificazione per la Chiesa latina nel quale
vengono menzionate le leggi civili concerne la disciplina della
promessa di matrimonio.
Il primo paragrafo del can. 1062 così recita: « Matrimonii promissio
sive unilateralis sive bilateralis , quam sponsalia vocant, regitur iure
particulari, quod ab Episcoporum conferentia, habita ratione
consuetudinum et legum civilium, si quae sint, statutum fuit ».
La promessa unilaterale è quella fatta da una sola delle due parti, che
intende vincolarsi con essa, mentre l'altra parte si limita ad accettarla,
senza impegnarsi a sua volta.
La promessa bilaterale è quella reciproca, ove tutte e due le parti si
obbligano.
In base a questo can., la Conferenza dei Vescovi provvede alla
regolamentazione della promessa di matrimonio, nel rispetto di
eventuali consuetudini e leggi civili: "esempio che ha indotto a parlare
di Codice corto, che non esita talora a lasciare spazi significativi al
diritto territoriale prodotto da forme di esercizio della collegialità
13
quali, appunto, le Conferenze Episcopali"
7
.
Il can.1062 determina se, quando e da chi la promessa di matrimonio
può avere rilevanza giuridica. Tale promessa, sia unilaterale sia
bilaterale- detta comunemente fidanzamento - non è presa
direttamente in considerazione dal legislatore comune, ma da questi è
sottoposta alla considerazione della Conferenza dei Vescovi, i quali
possono determinare con diritto proprio - quindi particolare -
l'efficacia giuridica, tenuto conto delle consuetudini e leggi civili della
loro nazione.
Per quanto riguarda l'Italia la C.E.I. non ha inteso stabilire in merito
alcun suo diritto, lasciando così priva di ogni rilevanza giuridica la
promessa di matrimonio.
Rapidissima in questo campo è stata l’evoluzione della vita in società
rispetto allo stesso tempo non molto lontano dell’emanazione del
codice civile, nel quale un periodo, comunemente indicato come
fidanzamento, con una sua fisionomia riconosciuta dal codice, soleva
prevenire la celebrazione delle nozze che consacrano la vita in
matrimonio, unica forma di una legale costituzione familiare.
7
G.BONI, La rilevanza del diritto secolare nella disciplina del matrimonio canonico, cit.
14
"La promessa di matrimonio, che normalmente si accompagnava, e
quasi giustificava davanti al mondo delle consuetudini tradizionali, il
comportamento delle coppie destinate a cementarsi nel vincolo
giuridico, ha via via ceduto il campo a una più diffusa concezione
della libertà di incontro, non più strettamente legata alla sola parvenza
di un impegno matrimoniale. Ma, se il fidanzamento non ha più il
carattere di un tempo di periodo ufficiale di preparazione al
matrimonio, ciò non implica che sia diminuita l'importanza del fatto
sociale di cui si parla; esso è venuto a confrontarsi con tutta una più
vasta complessità di situazioni collegate a rapporti delle coppie, sia
nei confronti di eventuali disegni matrimoniali, sia per conseguenze
che si possono presentare analoghe a quelle del rapporto legale.
Pertanto quando alla promessa di matrimonio non viene a
corrispondere il previsto rapporto che ne era l’oggetto, il criterio che
ha guidato il legislatore vuole facilitare il formarsi di un costume che
consenta alla vita di ciascuno di riprendere nei diversi destini: della
mancata promessa si cancellino quanto più possibile le tracce,
riducendo al minimo le conseguenze giuridicamente rilevanti delle
inevitabili reciproche recriminazioni"
8
.
8
A.TRABUCCHI, Promessa di matrimonio, in NN.D.I., Appendice, VI,Torino,1986, pp.42-3.
15
L’invito rivolto alle Conferenze Episcopali di tenere conto delle
disposizioni civili si incardina sulle "tracce contrattuali" che reca
impresse la promessa di matrimonio, nonché sulla conseguenza
giuridica, puramente patrimoniale, che può discendere dalla
stipulazione degli sponsali, puntualizzata dal paragrafo secondo dello
stesso can. 1062:" Ex matrimonii promissione non datur actio ad
petendam matrimonii celebrationem; datur tamen ad reparationem
damnorum, si qua debeatur ».
In nessun caso dalla promessa di matrimonio può nascere il diritto a
farla valere con azione giudiziaria e quindi a pretendere la
celebrazione.
Nasce invece il diritto alla riparazione dei danni, che - se dovuta - può
essere esercitata anche giudiziariamente, davanti al tribunale
ecclesiastico o civile.
"La storia degli sponsali ha tre periodi: quello anteriore al Tridentino;
quello fra il Tridentino e il Codex; il più recente, instauratosi con il
Codex. Nel primo l’importanza degli sponsali è massima. Essa va
tuttavia scemando, sì che proprio nel Corpus iuris canonici è dato
cogliere l’affievolirsi del valore dell’istituto"
9
.
9
A.C.JEMOLO, Il matrimonio nel diritto canonico. Dal Concilio di Trento al Codice del 1917,
Milano, 1941,p.95.
16
Rispetto all’evoluzione dell’istituto degli sponsali romani, si può
parlare di "ricorso storico": ad un sistema vigente in un’epoca
primitiva in cui gli sponsali creavano un vincolo giuridico tra i
fidanzati, sarebbe succeduto un sistema in cui la promessa di futuro
matrimonio avrebbe avuto un valore meramente morale e sociale;
nell’epoca postclassica l’istituto avrebbe avuto nuovamente efficacia
giuridica, facendo addirittura sorgere un rapporto di parentela tra i
fidanzati e le loro famiglie ed equiparando sotto vari aspetti la loro
condizione a quella di coniugi.
Secondo Dossetti il can. 1017, § 3 del Codex del 1917 ha compiuto
rispetto al regime canonico del passato un salto qualitativo, una
notevole innovazione, "enucleando (...) le estreme conseguenze del
principio della libertà matrimoniale -negoziale e sacramentale- in
tutta la portata attribuita ormai da una coscienza giuridica e teologica
pervenuta, in questo, alla piena maturità"
10
raccogliendo d’altronde
una pia ac laudabilis praxis Ecclesiae da secoli contrastante al
principio della obbligatorietà degli sponsali.
10
G.DOSSETTI, La formazione progressiva del negozio matrimoniale canonico. Contributo alla
dottrina degli sponsali e del matrimonio condizionato, Bologna, 1954.