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In questi ultimi anni le principali leggi nazionali emanate per
favorire la crescita dei territori disagiati – la legge 488/92, per i
contributi finanziari e la 388/2000 per quelli fiscali- sono state oggetto
di profonde e continue trasformazioni normative che ne hanno reso più
difficile la fruizione.
Il recente DL 14 marzo 2005 n. 35, convertito nella legge 14
maggio 2005 n. 80 (cosiddetto “decreto sulla competitività”) ha dunque
sancito, all’articolo 8, l’introduzione d’importanti novità nell’applicazione
della legge 488/92, novità che saranno immediatamente applicabili a
partire dal prossimo bando utile.
Le modifiche apportate alla disciplina della 488 ridefiniscono
completamente la struttura della normativa e gli obiettivi della stessa; la
novità più importante è la sostituzione del contributo a fondo perduto
con una nuova formula che comprende un mix d’agevolazioni costituite
da un contributo in conto impianti, un finanziamento bancario ordinario
a tasso di mercato erogato da una banca e un finanziamento agevolato
a valere sul fondo rotativo istituito con l’articolo 1, comma 354, della
legge 311/2004 (Finanziaria per il 2005) presso la Cassa depositi e
prestiti.
La finalità principale di queste modifiche è sintetizzata nel comma
1 dell’articolo 8, del decreto legge 35/2005, ovvero “favorire lo sviluppo
del mercato del credito nelle aree sottoutilizzate” con il conseguente
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coinvolgimento degli istituti bancari nei programmi di investimento
delle imprese.
Il coinvolgimento delle banche dovrebbe comportare un sensibile
cambiamento nei meccanismi di valutazione delle istanze, rafforzando
l’utilizzo di procedure più selettive, con la premiazione dei progetti
maggiormente fattibili sotto il profilo economico- finanziario.
Diventeranno pertanto decisivi per la valutazione, la situazione
patrimoniale dell’impresa, le prospettive di mercato, la capacità di
generare flussi finanziari in misura sufficiente al rispetto del piano di
rimborso del finanziamento.
Le imprese dovranno quindi tornare a confrontarsi con il sistema
bancario, non tanto sulla valenza dei loro progetti, quanto sulla propria
affidabilità finanziaria la quale diventa requisito indispensabile per
accedere alla legge 488/92.
Scopo del presente lavoro è, quindi, quello di mostrare tutte le
possibili implicazioni cui la nuova legge 488/92 può andare ad incidere
sul rapporto banca-impresa.
Dopo aver illustrato le caratteristiche e il meccanismo di
funzionamento della nuova Legge 488, analizzerò quali sono le novità
che si troveranno ad affrontare le imprese che vorranno partecipare ai
prossimi bandi.
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Considerando le difficoltà che attualmente hanno le imprese
ad avere affidamenti dal sistema bancario, da una parte determinate
dalla crisi che ha colpito i mercati, dall’altra dall’obbligo di rispettare i
parametri di Basilea 2, è facile prevedere un crollo dei progetti
potenzialmente agevolabili.
Saranno ovviamente favorite le grandi imprese, supportate da
bilanci adeguati, ma saranno fuori in maniera quasi automatica i
progetti delle piccole imprese che non sono supportate dal sistema
bancario.
Le preoccupazioni sugli effetti che le nuove regole potranno
produrre sulle piccole e medie imprese sono pertanto molto sentite.
Si teme, in particolare, che il nuovo Accordo possa penalizzare il
finanziamento delle PMI, inducendo le banche a ridurre il credito a loro
destinato e ad aumentare allo stesso tempo i tassi di interesse.
Per farsi un’idea di quanto è potenzialmente dirompente l’accordo
di Basilea per le PMI, basta vedere una recente ricerca Unioncamere
realizzata su un campione di 7860 piccole e medie imprese.
Ebbene meno dell’1% delle aziende è in possesso di requisiti
sufficienti per ottenere un rating A, solo il 17,5% per un rating BBB
mentre il 65% ha bilanci che verrebbero classificati con BBB- o BB
(situazione critica) e il 16.5% rientra nella categoria B e CCC (in
pratica, rischia di essere escluso dal credito).
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Le imprese potranno facilitare i rapporti con le aziende di
credito, solo se forniscono adeguati strumenti di valutazione e una
reportistica più puntuale ed efficace.
Nel prosieguo del mio lavoro esporrò quali azioni queste imprese
dovranno intraprendere per giungere ad un giudizio sul merito creditizio
favorevole e funzionale all’ottenimento di un quantitativo di risorse
sufficiente e ad un tasso ritenuto adeguato. Ciò significa analizzare
quali aree valutative e quali fonti informative la banca può utilizzare ai
fini dell’assegnazione di un adeguato rating e per la determinazione del
capitale di vigilanza.
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PRIMO CAPITOLO
L’evoluzione della 448/92
1.1 La Legge 19 dicembre 1992, n. 488
Fra gli strumenti di supporto all’attività imprenditoriale, tesi a
compensare le difficoltà di approvvigionamento del credito delle
aziende di ridotte dimensioni, un ruolo particolare è stato svolto
negli ultimi quindici anni dalla legge 488/92
1
.
Tale legge costituisce il principale intervento d’agevolazione a
favore delle imprese avviato dopo la conclusione dell’intervento
straordinario nel Mezzogiorno.
La Cassa per il Mezzogiorno, ente preposto ad una mera
funzione esecutiva per la gestione di risorse finalizzate alla
realizzazione di interventi straordinari ed aggiuntivi rispetto
all’intervento ordinario del governo italiano, ha svolto il proprio
compito fino alla metà degli anni ottanta.
1
Conversione in legge, con modificazione del D.L. 22 ottobre 1992, n. 415.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 21 dicembre 1992, n. 299. Il titolo della legge è stato così
sostituito con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 23 dicembre 1992, n. 301.
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Differenti sono stati i giudizi sull’operato della Cassa, la
maggior parte dei quali negativi, basati su un’acclarata inefficienza e
distorsiva amministrazione delle risorse affidate all’istituto.
Per tali motivi nel ’92 il Parlamento ha approvato la legge 19
dicembre 1992, n. 488 che ha abrogato l’intervento straordinario nel
Mezzogiorno ed ha impostato una nuova politica per le “aree
depresse”.
Caratteristica della nuova legge è che l’intervento non è più
destinato alle aree del Mezzogiorno, ma per la prima volta, il
territorio interessato agli incentivi è delimitato dalle “aree depresse”,
con le quali vengono comprese, seppure con intensità di aiuti
differenziati, sia le zone del Mezzogiorno, ma anche quelle zone del
Centro-Nord d’Italia ricadenti nella summenzionata definizione.
La legge 488/92 ha come principale obiettivo l’incremento
produttivo, economico e occupazionale, attraverso la concessione a
fronte di investimenti da realizzare, di un contributo a fondo perduto
in conto capitale alle imprese operanti nei settori manifatturieri,
estrattivi ed in alcuni dei servizi; è pertanto un importante strumento
di politica industriale (il migliore, a detta delle associazioni
imprenditoriali) capace di incidere sul tessuto produttivo sia di aree
con problemi strutturali (obiettivo 1), sia di aree con una struttura
11
produttiva robusta ma costrette ad un impegnativo processo di
ristrutturazione.
La legge in questione ha rappresentato una novità nel
panorama delle leggi agevolative, sia per i principi che la ispirano
che per il modus operandi.
Da sempre rappresenta per molte imprese una modalità
d’accrescimento del proprio capitale, in quanto gli incentivi erogati in
base ad essa consentono di compensare loro le inefficienze del
mercato del credito.
Per i territori ospitanti le imprese agevolate, lo strumento ha
costituito e tuttora costituisce un’opportunità di assorbimento delle
sacche di disoccupazione ed inoccupazione che altrimenti
determinerebbero la mobilità del capitale umano a livello territoriale,
con un aumento del costo sociale in termini di costi di movimento,
adattamento e di spopolamento.
Tale strumento agevolativo è stato però oggetto, negli ultimi
mesi, di importanti quanto ancora indefiniti interventi di riforma.
Una parziale modifica dello strumento era stata già operata
negli anni addietro con l’eliminazione del parametro di riduzione
della percentuale richiesta di contributo e con la correlata fissazione
di percentuali predefinite di aiuto concedibile, in funzione della
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differente tipologia di investimento proposto ( D.L. 7 ottobre 2002 e
il D.L. 24 luglio 2003).
Con l’entrata in vigore del “decreto sulla competitività” si è
messo in atto una vasta azione di riforma del sistema degli incentivi.
La progressiva riduzione delle risorse disponibili da parte
dell’Unione Europea e la mancata partecipazione finanziaria delle
banche al sostegno delle imprese agevolate sono solo alcune delle
cause che hanno sollecitato il Ministero delle attività produttive ad
una totale rivisitazione della legge 488/92.
Si parla, infatti, di “Riforma della legge 488” in quanto le novità
introdotte sono così rilevanti da modificare totalmente il suo
meccanismo di funzionamento e da suscitare dubbi e incertezze nel
mondo delle piccole e medie imprese.
Contributo a fondo
perduto
Sostituzione del contributo a
fondo perduto con una nuovo
mix di agevolazioni costituite:
- contributo in conto capitale
- finanziamento a tasso
agevolato
- finanziamento a tasso
ordinario
Riforma della legge 488/92:
1992 2005
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Se fino ad oggi ricorrere alla Legge 488 ha significato
beneficiare di un contributo a fondo perduto, con le nuove modifiche,
le imprese che vorranno ottenere un contributo, dovranno coprire il
progetto di investimento anche con un finanziamento bancario
ordinario, concesso a seguito di una normale istruttoria bancaria.
Si tratta di una novità considerevole visto che l’accesso al
finanziamento agevolato è condizionato dalla contemporanea
presenza di un prestito ordinario di pari importo e durata.
Appare quindi evidente come centrale sia il finanziamento
ordinario e come quest’ultimo debba essere il primo pensiero di chi
fa richiesta.
In questo Capitolo, dopo aver richiamato alla mente quali
sono i soggetti beneficiari e qual è l’ambito di applicazione della
legge 488/92, illustrerò come è cambiata la norma nel corso degli
anni soffermandomi sulle novità dell’attuale riforma e sulle sue
possibili implicazioni per le PMI.