per un confronto costruttivo. Nel terzo capitolo, si cerca invece di spiegare quali siano le
principali motivazioni, in base alla teoria economica, che legittimano una potenziale
riforma delle professioni in ottica concorrenziale e si analizzano quali siano invece, i
principali strumenti di regolamentazione. Tenuto conto dell’analisi fatta, si delineano le
principali materie da prendere in seria considerazione dal legislatore per tutelare gli
interessi e i rapporti che l’esercizio di tali professioni mette in gioco.
2. Le professioni Giuridiche in Italia e nel Regno Unito
2.1 Il caso italiano
Le professioni, il cui esercizio è subordinato all’iscrizione in albi o elenchi d’appartenenza,
denominati ordini o collegi professionali, sono anche chiamate “professioni protette”. Molte
di queste, sono anche dette “monopolizzate”, dal momento che la legge stabilisce una
riserva di attività che vieta ad altre persone, non facenti parte dell’ordine, di esercitare
legittimamente quel determinato lavoro. La ratio dei limiti descritti deriva dal principio di
affidamento
4
secondo il quale i pubblici poteri hanno l’obbligo di salvaguardare
l’affidamento che i clienti, intesi anche collettivamente, ripongono in coloro che offrono
prestazioni professionali garantendo attitudine, competenza tecnica e capacità di usarla.
Le caratteristiche principali di tale categoria sono la professionalità e l’intellettualità
5
. In
Italia la storia degli ordini professionali rileva, non solo una forte influenza dello Stato ma
anche un’azione costante dei gruppi professionali di condizionamento e contrattazione con
le istituzioni al fine di ottenere maggiori riconoscimenti legali e sociali. Gli ordini
professionali vengono qualificati come enti pubblici di tipo associativo, con
un’organizzazione di tipo assembleare. L’assemblea degli iscritti funge anche da “corpo
elettorale” per l’autogoverno del corpo professionale in quanto elegge il consiglio, al quale
sono attribuite le funzioni gestorie
6
proprie dell’ente. Ad esso è inoltre riservata la tutela
del gruppo di appartenenza, della dignità della funzione individualmente esercitata dai
singoli, del prestigio di cui essa e i suoi operatori devono essere circondati nel contesto
sociale, dal quale dipende l’affidamento dei terzi e la garanzia di corretto ed adeguato
4
Ai sensi dell’art. 33, comma 5 della Costituzione.
5
Professionalità significa continuità nell’esercizio e Intellettualità è intesa come la preminenza, in tale
attività, della produzione intellettuale del soggetto.
6
Tra le quali sono comprese anche l’elezione del presidente e del tesoriere dell’ordine.
3
esercizio della professione
7
. Ciò non significa che l’ente curi solo gli interessi della
collettività di cui è espressione, bensì che è chiamato ad assicurare standard di qualità e
affidabilità delle prestazioni rese dai professionisti ai clienti. Si tratta quindi di garantire la
tutela di interessi generali che ne giustificano la stessa natura pubblicistica. Essi hanno
generalmente una struttura federativa su base territoriale a due livelli: uno provinciale o
per circoscrizioni territoriali limitrofe e l’altro nazionale. Il fulcro dell’organizzazione rimane
tuttavia l’albo professionale, lo strumento attraverso il quale l’ordinamento cerca di
tutelare gli interessi della collettività. Esso svolge una duplice funzione:
1- Sottopone il professionista a norme di condotta deontologica, alla vigilanza e al
potere disciplinare dell’ordine;
2- Funzione informativa: costituisce una forma di pubblicità, per chi necessita
dell’opera dei professionisti assicurando una tutela della pubblica fede.
L’iscrizione all’albo diventa per tale motivo un fatto di legittimazione per lo svolgimento
della professione ai sensi dell’art. 2229 c.c.
8
, oltre che di assunzione di particolari diritti,
obblighi, poteri e facoltà attinenti all’attività disciplinata
9
.
Un altro punto particolarmente importante è rappresentato dal grande potere normativo
dell’ordine. Infatti, secondo un accordo tra il legislatore e gli ordini, alcune norme stabilite
dal consiglio assumono in parte valore di norme giuridiche anche nell’ordinamento statale
e quindi non rimangono solamente regole di condotta o procedure interne al gruppo.
Violando tali norme, si determina quindi una violazione della legge perseguibile anche
dalle istituzioni statali anche se, l’esercizio del potere disciplinare che spesso origina
procedimenti disciplinari, amministrativi e contenziosi nel tentativo di difendere il
complesso di valori connessi alla professione nonché i suoi interessi, è spesso risolto
all’interno degli iscritti. L’autoregolamentazione, di cui godono alcuni servizi professionali
costituisce quindi un grande potere, che non si limita a regolare semplici interessi del
gruppo. L’ordine detiene infine anche il potere tariffario, in altre parole mantiene la
possibilità di determinare le tariffe minime e massime (in alcuni casi), ovvero il dovuto
compenso al libero professionista, che secondo la disciplina del codice civile
10
, deve essere
7
Gessa, C., op. cit., 1990
8
L’articolo dispone che “la legge determina le professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in
appositi albi o elenchi”.
9
Ciò costituisce la cosiddetta funzione di certazione ( o di certezza legale) dell’albo.
10
Art. 2233, comma 2
4
adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione, e che necessitano tuttavia
l’approvazione del Ministero della Giustizia.
2.1.1 I Notai
I notai costituiscono il primo ordine che ha ottenuto una legislazione ad hoc, nel 1913. In
Italia la figura del notaio assume una notevole rilevanza, rispetto ad altri paesi europei, e
la sua particolarità principale risulta essere che la funzione tipica notarile ha natura
pubblica, in quanto il notaio è un prestatore d’opera intellettuale che esplica la sua attività
come consulente tra le parti. Occorre, infatti, per esempio osservare che il notaio è
obbligato, per legge, a prestare il suo servizio ogni volta che ne è richiesto e a dirigere
personalmente la compilazione dell’atto. Alla funzione di pubblico certificatore, che
documenta e rende giuridicamente valida la volontà delle parti espressa in sua presenza,
egli affianca anche un’attività di natura professionale che consiste nell’interpretare la
volontà delle parti e “adeguarla” al diritto; in questo senso il notaio diventa come l’arbitro
tra due parti, e per tale ragione deve necessariamente essere un giurista dovendo
ricondurre una fattispecie concreta ad una astratta. L’attività del notaio può inoltre avere
anche effetti esterni alle singole due parti, in quanto il controllo dell’uniformità degli atti
all’ordinamento corrisponde ad un’attività di giustizia preventiva che consente di limitare il
contenzioso; l’attribuzione di pubblica fede agli atti conferisce certezza all’attività giuridica
e quindi permette di pubblicare, consultare i documenti redatti e migliora la conoscenza
della collettività e quindi di conseguenza anche successive contrattazioni private.
Esistono, infine, alcuni casi in cui la legge prescrive l’obbligo di rivolgersi presso un notaio
per redigere un atto pubblico
11
Le modalità di accesso all’attività notarile sono molto stringenti, cosa che per altro non è
riscontrabile in nessun altro settore. I requisiti richiesti per accedervi sono:
1. cittadinanza italiana,
2. laurea in giurisprudenza,
3. pratica biennale presso lo studio sotto il controllo di un notaio che deve attestarne
lo svolgimento,
11
Ad esempio in caso di costituzione di associazioni e fondazioni, di spa o srl, di donazioni, convenzioni
matrimoniali, donazioni e testamento pubblico. Infine anche per atti costitutivi o traslativi di diritti reali
immobiliari.
5
4. superamento di un concorso.
E’ necessario precisare che il numero di sedi notarili viene predefinita da un’apposita
tabella che tiene conto di diverse variabili
12
, anche se, di regola, ad ogni sede corrisponde
almeno una popolazione di 8000 abitanti con un determinato reddito annuo minimo.
Proprio per questo motivo, nessuna nuova sede può essere creata e questo, di fatto,
significa introdurre un numero massimo di sedi che può anche non consentire la piena
rispondenza tra offerta di servizi e evoluzione della domanda. I concorsi ai quali
partecipano gli aspiranti si riferiscono pertanto alle sedi libere. Ciò nonostante si evince
una tendenza empirica che dimostra che la percentuale di aspiranti considerati idonei è
notevolmente inferiore rispetto ai partecipanti agli esami (di norma non supera mai il
10%) e spesso il numero di abilitati risulta anche inferiore al numero di posto disponibili
13
.
Nel 2004 erano presenti sul territorio 4545 notai. Si noti che anche questo numero risulta
in flessione rispetto ai dati relativi al 1996 quando i notai erano 4618. Ad ottobre del 1997
erano 4579; questo accade soprattutto per la tendenza già citata, di mettere a
disposizione un numero di posti inferiore a quello delle sedi vacanti e inoltre spesso il
numero di notai che risultano idonei al concorso è a sua volta inferiore a quello dei posti
messi a concorso
14
. Attualmente però la presenza di notai sta crescendo nuovamente,
anche se su 5320 posti previsti dalle tabelle attuali, sono in servizio solo 4650 notai.
La legge notarile stabiliva che il notaio avesse diritto, in seguito all’esercizio della sua
professione pubblica di un onorario stabilito dalla tariffa. Questa veniva determinata dal
consiglio nazionale del notariato e si riferiva solo e unicamente agli atti ricevuti o
autenticati, che hanno un compenso fisso in caso di valore indeterminabile, graduale
quando il valore possa essere determinato. Attualmente, però, tale disposizione è stata
abrogata dalla legge 4 agosto 2006, n. 248
15
che prevede peraltro l’abrogazione delle
norme che impongono l’obbligatorietà di tariffe fisse e minime, nonché il divieto di pattuire
compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti per le professioni
forensi; infine i notai posseggono ulteriori limitazioni sulle loro azioni per tutelare il
prestigio dello status e la correttezza dei servizi.
12
Ad esempio popolazione, quantità di affari della zona, estensione del territorio e dei mezzi di
comunicazione, ecc.
13
Fonte Istat dati esiti concorsi notarili del periodo 1984-1997.
14
Candidati iscritti concorso per notai 1998: 2929, candidati abilitati in totale: 91 che corrispondono ad una
percentuale del 3,1%.
15
Di conversione del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (cd decreto Bersani).
6