Esistono numerosi strumenti di politica ausiliativa i cui
destinatari, negli anni, sono stati prevalentemente gli
imprenditori.
Assistiamo anche alla cumulabilità di più aiuti, sotto
diverse forme, a favore della stessa impresa, politica da
esaminare alla luce delle previsioni della Comunità europea che
impongono restrizioni crescenti, al fine di un’armonizzazione
economico-socio-occupazionale tra i diversi territori degli Stati
dell’Unione
2
.
1.2 Evoluzione storica
Negli Anni Venti, nel nostro Paese, predominano le
concezioni espresse da Adam Smith
3
e David Ricardo
4
,
2
In proposito, vedi M. TIRABOSCHI, Incentivi all’occupazione, aiuti di
stato, diritto comunitario della concorrenza, Casa Editrice Giappichelli,
Torino, 2002.
3
Adam Smith, (1723-1790) autore del primo trattato organico di economia
politica, “Ricerche sulla natura e le cause della ricchezza delle nazioni”,
sostenne che ogni agente economico presente sul mercato è spinto
esclusivamente dall'interesse individuale. Tuttavia, l'azione della domanda e
dell'offerta sui prezzi e sulle conseguenti decisioni degli operatori economici,
agisce sul mercato come una "mano invisibile", determinando, in una
situazione di libera concorrenza, lo sviluppo del benessere collettivo.
4
David Ricardo, (1772-1823), seguace e profondo conoscitore dell'opera di
Adam Smith, nonché uno dei più importanti precursori di Marx, condusse
importanti ricerche che ebbero una notevole influenza sugli sviluppi degli
studi economici. Particolare rilievo ebbero le tre edizioni dei “Sui principi
dell’economia politica e della tassazione” (1817, 1819, 1821), dove Ricardo
espose le sue teorie sulla rendita, sui costi comparati, sul profitto e sul valore,
considerati da Marx come i più importanti studi preliminari per “Il Capitale”.
2
nell’ottica dello Stato liberale, caratterizzate dal non-intervento
dello Stato nell’economia e nella limitazione ai compiti
istituzionali
5
.
Siamo in una fase di finanza neutrale, dove ogni
intervento dello Stato è visto in termini negativi e dove l'attività
finanziaria pubblica non deve portare turbamenti sul sistema
economico.
L’intervento dello Stato comporterebbe un’invasione nel
campo dell’iniziativa economica privata creando condizioni di
squilibrio che non si avrebbero se il mercato venisse lasciato a se
stesso.
Col passare degli anni, specialmente a seguito della grave
crisi economica che colpì tutti i Paesi occidentali e che ebbe il
suo culmine col crollo della borsa di New York nel 1929, venne
meno la fiducia riposta nella capacità dei sistemi economici di
raggiungere spontaneamente e automaticamente un equilibrio di
piena occupazione.
Si affermarono nuove concezioni economiche, legate
principalmente al pensiero dell’economista inglese John Maynard
5
Per un’analisi più approfondita, vedi F. RANCHETTI, F. SILVA, Antologia
del pensiero economico: Smith, Ricardo, Marx, Cournot, Marshall, Pareto,
Schumpeter, Keynes, Friedman, Coase, Arrow, Stiglitz, Edizioni Einaudi
Scuola, Milano, 2002.
3
Keynes
6
, che teorizzavano la necessità che lo Stato svolgesse un
ruolo attivo nell’attività economica.
L’attività finanziaria pubblica viene considerata uno
strumento, un mezzo attraverso il quale lo Stato corregge gli
squilibri esistenti nel sistema economico per favorire il pieno
impiego dei fattori produttivi, l’aumento della produttività in
genere, lo sviluppo e la stabilità del sistema economico, la
redistribuzione del reddito nazionale. Assistiamo alla nascita
della finanza congiunturale.
Nelle previsioni di Keynes
7
, lo Stato deve intervenire
nell'economia per far aumentare la domanda aggregata. Lo Stato
deve, in pratica, accrescere la spesa pubblica, al fine di mettere in
movimento le risorse economiche inutilizzate. E’ necessario
creare nel sistema le condizioni per un’adeguata propensione a
consumare ed investire.
Occorre, quindi, creare una domanda aggiuntiva che deve
andare ad aggiungersi a quella già esistente nel mercato.
6
John Maynard Keynes, (1883 – 1946), da molti considerato il più grande
economista del XX secolo, ha influenzato grazie alle sue idee sia l'economia
che la politica. Viene ricordato, soprattutto, per aver sostenuto la necessità
dell'intervento pubblico nell'economia con misure sia fiscali che monetarie
qualora un’insufficiente domanda aggregata non riesca a garantire la piena
occupazione. Le sue idee sono state sviluppate e formalizzate nel dopoguerra
dagli economisti keynesiani (della scuola keynesiana). È, inoltre, considerato
il padre della moderna macroeconomia.
7
In proposito, vedi R. FAUCCI, John Maynard Keynes nel pensiero e nella
politica economica, Ed. Feltrinelli, Milano, 1977.
4
Per raggiungere tale scopo, lo Stato dovrà effettuare una
spesa pubblica aggiuntiva, finanziata non con un aumento di
tributi ma con un deficit di bilancio. In questo modo, non si
andranno ad intaccare le risorse dei privati e, conseguentemente,
la loro propensione al consumo. Questa spesa pubblica
aggiuntiva avrà nel mercato una serie di ripercussioni favorevoli
con la realizzazione di un effetto moltiplicativo.
Superata la grande crisi, si afferma la finanza funzionale.
Lo Stato, attraverso l'attività finanziaria, deve operare in funzione
anticiclica sul sistema economico e promuovere lo sviluppo
sociale attenuandone le disuguaglianze.
Siamo in una fase di “Stato-imprenditore”, durante la
quale vengono incrementati i lavori pubblici e viene attuato un
intervento massiccio nell’economia.
Sono di questi anni la bonifica integrale dell’Agro
Pontino e l’istituzione dell‘IMI (Istituto mobiliare italiano)
8
, il
cui scopo è smobilizzare le partecipazioni industriali delle banche
miste ma anche creare un circuito di capitali alternativo a quello
8
L'Istituto Mobiliare Italiano (IMI) è stato costituito con regio decreto legge
13 novembre 1931 n. 1398 nella forma di ente di diritto pubblico con
personalità giuridica propria e gestione autonoma. La sede era a Roma e
aveva come oggetto sociale quello di concorrere allo sviluppo e al
potenziamento dell'economia italiana mediante l'effettuazione di operazioni
creditizie e finanziarie in genere. Vedi, in proposito, G. LOMBARDO,
L'Istituto Mobiliare Italiano. Modello istituzionale e indirizzi operativi:
1931-1936, Casa Editrice Il Mulino, 1998
5
delle banche miste, e dell’IRI (Istituto per la Ricostruzione
Industriale)
9
, organo necessario ad appianare gli squilibri del
sistema industriale e bancario con una sezione di finanziamento
industriale ed una di smobilizzo.
Dalla fine degli anni Quaranta, è stato necessario un ampio
ricorso ad ausili a sostegno delle imprese in difficoltà nella fase
di ricostruzione post-bellica.
Il legislatore italiano è intervenuto favorendo la creazione
di nuove imprese industriali, incoraggiando il potenziamento
degli investimenti in agricoltura, creando i presupposti e
finanziando l’edilizia economico-residenziale, coordinando ed
incrementando le possibilità di sviluppo dell’artigianato.
Solo in tempi successivi, si è pensato al turismo, alla
ristrutturazione e riconversione industriale, all’innovazione
tecnologica, alla ricerca applicata, all’ambiente, alla pesca e ad
altri settori produttivi minori ma significativi per lo sviluppo
dell’economia nazionale e per le finalità occupazionali.
9
L’Istituto per la Ricostruzione Industriale (IRI) ) è stato costituito con regio
decreto legge 23 gennaio 1933, n. 5 come ente pubblico. Per impedirne il
tracollo, l’IRI ha acquisito la proprietà delle maggiori banche, quali la Banca
Commerciale, il Credito italiano e il Banco di Roma, e dei pacchetti azionari
delle imprese da queste posseduti. Attraverso l'IRI, lo stato diventò
proprietario di oltre il 20% dell'intero capitale azionario nazionale divenendo
così il maggior imprenditore e banchiere italiano di quegli anni. Decine di
imprese vennero così "salvate" a carico del bilancio pubblico. Una parte di
queste, poi, vennero rivendute ai privati. Si venne così realizzando cosiddetta
"privatizzazione dei profitti e socializzazione delle perdite".
6
L’iniziativa individuale si manifesta nei territori di
maggior concentrazione demografica, in presenza di fonti di
energia, prodotti di base, forze-lavoro qualificate, mezzi di
comunicazione e altre infrastrutture idonee a nuovi insediamenti.
Vengono individuati alcuni obiettivi, come la riduzione
del divario economico nord-sud, la perequazione tra settori
produttivi a differente redditività e lo sviluppo di settori strategici
per l’economia del Paese in relazione ai quali viene programmato
un piano diversificato di ausili.
A partire dagli anni Cinquanta, la finalità territoriale
diviene prevalente soprattutto a favore del Meridione con
l’istituzione della Cassa per il Mezzogiorno
10
.
Si assiste, poi, ad un processo evolutivo che individua
come obiettivi ulteriori province, comuni e zone limitate del
centro-nord con un certo grado di depressione.
10
La Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nel Mezzogiorno
d’Italia venne istituito come ente pubblico economico con la legge n. 646 del
10 agosto 1950 per favorire, con un programma decennale di investimenti per
oltre 1200 miliardi di lire, il progresso economico e sociale dell'Italia
meridionale attraverso il compimento di opere di bonifica, la costruzione di
acquedotti, impianti elettro irrigui, strade e ferrovie e, in generale, ogni tipo
di infrastruttura. Dopo alcune proroghe, cessò di esistere per effetto del voto
parlamentare il 2 agosto 1984. Vedi, in proposito, A. LANDOLFI, Lo Stato,
la Cassa, il Mezzogiorno: la crisi dell’intervento pubblico nel Sud, Casa
Editrice Savelli, Roma, 1974
7
Col passare degli anni, diviene sempre più irreversibile la
degenerazione del sistema in quanto questi ausili diventano
strumento clientelare per l’ottenimento del voto.
Lo Stato assistenziale si istituzionalizza e i contributi
erogati diventano una risorsa fissa e senza vincoli per coloro che
ne beneficiano. Questo tipo di interventi porta ad un abuso delle
risorse, ad una cronicizzazione del sistema tanto da esaurirne le
disponibilità finanziarie.
Negli anni Ottanta, l’intero sistema volge verso la paralisi
tanto da mettere in dubbio i principi dello “Stato sociale” cardine
della Costituzione.
Lo Stato mira a divenire sempre meno interventista.
Vengono posti in essere anche tutta una serie di vincoli e controlli
per arginare gli abusi. Si arriva, addirittura, a prevedere forme di
finanziamento “a posteriori o a blocchi” che premiano
l’imprenditore che ha già effettuato particolari investimenti o che
ha almeno intrapreso parte dell’opera da finanziare. In queste
ipotesi, però, le difficoltà applicative risiedono nella necessaria
previa disponibilità di liquidità che il soggetto doveva possedere
per intraprendere l’opera prima di ottenere l’agevolazione
11
.
11
Per un’analisi critica della situazione, vedi M. GIUSTI, Diritto pubblico
dell'economia, Casa Editrice CEDAM, Padova, 1997
8
In linea con tali finalità ma attenuandone rigidità
eccessive, l’attuale impostazione prevede una politica di ausili
pubblici ispirata a sovvenzioni di risultato che instaurano un
controllo costante sulla legittimità e sul concreto utilizzo della
sovvenzione erogata a partire dalla concessione del
provvedimento fino al compimento dell’opera che costituisce il
fine preso in considerazione dalla legge.
E’ un’attività che comporta, indubbiamente, ulteriori oneri
per il bilancio dello Stato ma che si è resa indispensabile
dall’analisi della situazione di fatto.
1.3 Evoluzione normativa
L’analisi dell’evoluzione normativa in tema di
sovvenzioni pubbliche non può non partire dal fondamento
costituzionale degli incentivi finanziari.
L’esistenza di un’iniziativa economica privata è nel nostro
ordinamento un dato necessario della costituzione economica.
L’articolo 41 Cost. prevede l’esistenza di una libera
iniziativa economica privata nell’ambito di un’economia
indirizzata, attraverso controlli e programmi, verso fini sociali.
Data questa premessa, il legislatore, quando l’iniziativa
9
economica privata è carente o le condizioni economiche generali
incidono negativamente sulla sua esistenza, può legittimamente
intervenire con incentivi finanziari.
Le sovvenzioni trovano la loro giustificazione
costituzionale nell’esigenza di tutelare l’iniziativa economica
privata.
L’inserimento degli incentivi finanziari in una disciplina
programmatoria è un elemento ulteriore che può manifestarsi o
attraverso il semplice coordinamento di attività sovvenzionate
con altre nell’ambito di un quadro economico generale, come per
le leggi meridionalistiche o per le sovvenzioni a favore di settori
particolari, oppure attraverso la configurazione degli incentivi
come strumenti di programmazione, come per le sovvenzioni a
favore delle piccole e medie imprese.
Risalgono ai primi del Novecento, le prime leggi speciali
per il Mezzogiorno varate dal governo come ausilio alle aree
arretrate economicamente
12
.
Gli interventi successivi hanno poi attraversato diverse fasi
legislative che ne hanno specificato il carattere pianificatorio.
12
Sull’argomento vedi M. ANNESI, Aspetti giuridici della disciplina degli
interventi nel Mezzogiorno, Giuffrè, Milano, 1966
10
Con la legge 10 agosto 1950 n. 646, veniva costituita la
“Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell’Italia
meridionale” avente propria personalità giuridica.
E’ con la legge del 29 luglio 1957 n. 634
13
che inizia per il
Mezzogiorno la fase della programmazione economica vera e
propria caratterizzata dal tentativo di condizionare l’azione degli
operatori economici attraverso tutta una serie di incentivi.
La programmazione per incentivo può considerarsi la nota
dominante della legislazione meridionale che ha stabilizzato
quello che doveva essere un intervento straordinario. Le leggi a
favore del Mezzogiorno non parlano di sovvenzioni ma di
contributi che sono strumento per la realizzazione di un piano
economico più generale.
L’inserimento degli incentivi finanziari in una disciplina
programmatoria è un elemento ulteriore che può manifestarsi con
il coordinamento delle attività sovvenzionate con altre attività,
nell’ambito dei fini di un più vasto quadro economico, oppure
attraverso la configurazione degli incentivi come strumenti di
programma.
13
Il riferimento è alla legge 29 Luglio 1957, n. 634 “Provvedimenti per il
Mezzogiorno”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.193 del 3 agosto 1957
con cui, tra le altre previsioni, venivano riconosciute agevolazioni fiscali
sugli utili destinati ad investimenti nel Mezzogiorno.
11
Tracce della prassi della contrattazione degli interventi sul
territorio sono rinvenibili, in Italia, fin dagli anni settanta quando
sono stati applicati i primi “Accordi di programma” fra lo Stato e
gli imprenditori.
In pratica, lo Stato attrezzava siti industriali nelle aree
depresse in cambio dell’impianto di industrie che garantivano
sviluppo economico ed occupazionale.
In questi primi “Accordi di programma” è già possibile
rintracciare una prima forma di concertazione, principio-base
della “Programmazione negoziata”
14
.
La nuova metodologia della “Programmazione negoziata”
nasce nella coscienza politico - amministrativa delle Istituzioni in
maniera graduale.
La veste giuridica dei nuovi strumenti è stata definita nella
forma attuale (e successivamente modificata ed integrata nella
Legge n. 662 del 1996) nel D. L. 8 febbraio 1995, n. 32,
convertito in Legge 7 aprile 1995 n. 104, ma alcuni elementi sono
rintracciabili, per esempio, già nella legge n. 64 del 1 marzo 1986
14
Per un approfondimento dell’argomento, vedi M. NICOLAI, La
programmazione negoziata: patti territoriali e contratti d’area: nuovi
strumenti di finanza agevolata per le imprese e gli enti locali, IPSOA Editore,
Milano, 1999.
12
sulla “Disciplina organica dell’intervento straordinario nel
mezzogiorno”.
La legge n. 64/1986, infatti, prevede un Piano triennale di
sviluppo e, per realizzarlo, utilizza il concetto di “Accordo di
programma”, inteso come “l’iniziativa integrata e coordinata di
Regioni, Enti locali ed altri soggetti pubblici e amministrazioni
statali, anche ad ordinamento autonomo, per la realizzazione
degli interventi previsti nel Programma triennale di sviluppo per
favorire le attività e le iniziative che concorrono al risanamento,
all’ammodernamento e all’espansione dell’apparato produttivo ed
alla valorizzazione delle risorse locali”.
Un importante elemento di innovazione è certamente
rappresentato dalla Legge 8 giugno 1990, n. 142, dove il concetto
di “Accordo di programma” esce dall’ambito settoriale per
diventare uno strumento ordinario della programmazione
economica. Infatti, nella legge è sancito che “per la definizione e
l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento
che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione
integrata e coordinata di Comuni, di Province e Regioni, di
Amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque
di due o più tra i soggetti predetti, il Presidente della Regione o il
Presidente della Provincia, o il Sindaco, in relazione alla
13
competenza primaria o prevalente sull’opera o sugli interventi, o
sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un
accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei
soggetti interessati per assicurare il coordinamento delle azioni e
per determinarne i tempi, le modalità il finanziamento ed ogni
altro connesso adempimento."
Rispetto alla Legge n. 64/86, la n. 142/90 estende
all’intero territorio nazionale la validità dell’accordo di
programma nei rapporti fra gli Enti locali facendolo diventare
strumento di ordinaria programmazione.
La Legge 19/12/1992 n. 488
15
costituisce un passaggio
fondamentale ai fini dell’affermazione della politica di
programmazione economica nazionale, perché, di fatto, abolisce
l’intervento straordinario nel Mezzogiorno, riconducendo la
titolarità dell’azione di programmazione al Ministero del Bilancio
e della Programmazione Economica e allarga il concetto di “area
economicamente depressa” al territorio nazionale.
15
Degno di interesse, in proposito, Guida alle agevolazioni per le aree
depresse: leggi 488 e 341 : le nuove forme di incentivazione agli investimenti
delle imprese: normativa, istruttoria e procedure, a cura dell’Associazione
Bancaria Italiana, presentazione di G. Zadra, introduzione E. GRANATA,
nella Collana ABI Economia e Gestione - Guide e manuali vol. 5 Bancaria
Editrice, Roma, 1996
14