La prevenzione generale nelle fasi del procedimento penale - II
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CAPITOLO II
LA PREVENZIONE GENERALE NELLE FASI DEL
PROCEDIMENTO PENALE ED I RAPPORTI CON
L’EMPIRIA
1. La prevenzione generale nelle fasi della minaccia,
dell’inflizione e dell’esecuzione.
Un interrogativo che fa della prevenzione generale uno dei temi più
discussi del nostro tempo è quello che concerne il momento in cui possono
trovare spazio considerazioni relative all‟efficacia deterrente della pena.
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La pena si presenta, in termini operativi, come scomposta in tre
momenti: essa “costituisce, in primo luogo, il contenuto di una minaccia (che
si traduce in una comminatoria edittale); è oggetto, in secondo luogo, di una
inflizione (determinazione, concretizzazione giudiziale); è oggetto, infine, di
una esecuzione. Queste fasi esprimono compiutamente la dinamica della
pena”.
L‟idea di una politica sociale e penale razionale, che concepisca queste
tre fasi non più come compensazione del male ma piuttosto come risposta al
47
STELLA F., Il problema della prevenzione della criminalità, in op. cit., p. 24.
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problema della criminalità sembra essere più forte delle riserve critiche
avanzate alla teoria.
Sebbene l‟attività legislativa, giudiziaria ed esecutiva, non siano che
parti di un sistema unitario, le considerazioni di carattere generalpreventivo
giocano un ruolo diverso a ciascuno di questi livelli.
In questo capitolo analizzeremo in primis l‟efficacia preventiva
all‟interno delle tre fasi della pena (minaccia, irrogazione ed esecuzione), ed
in seguito proveremo ad analizzare i risultati di ricerche empiriche svolte da
numerosi studiosi affinché questi possano fornire risultati concreti al fine di
dare una reale attendibilità a tale teoria.
1.1 La prevenzione nella fase della minaccia.
Nella fase legislativa, le considerazioni di carattere generalpreventivo
sono sempre state preponderanti, soprattutto per quanto attiene
all'individuazione delle singole fattispecie di reato.
La minaccia, poiché rivolta ad incerta persona, collegandosi al principio
di determinatezza e ai presupposti indispensabili di personalità della
responsabilità, in presenza di una cornice di pena proporzionata non dovrebbe
violare alcun principio fondamentale.
Non è completamente scorretto sostenere che la prevenzione generale
riguarderebbe in primis la generalità dei cittadini, ma anche un gruppo
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ristretto di trasgressori, in quanto colui che ha delinquito ed “ha già
sperimentato una pena rimane ancora sensibile alla minaccia”
48
.
Nessun dubbio, si ha per quanto riguarda l‟efficacia deterrente nella fase
della minaccia. Poiché non si è ancora realizzato un fatto lesivo di beni
giuridici la pena può essere giustificata solo da una finalità generalpreventiva
intesa nella sua accezione più comprensiva, nella quale però primeggia
l‟effetto deterrente.
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Ma bisogna tener presente che la minaccia pur essendo indistintamente
diretta a tutti i cittadini, svolge un ruolo differente a seconda del singolo
destinatario.
50
Se uomini politici, magistrati, professori funzionari della
polizia etc., sono fortemente motivati dalla minaccia della punizione, e si
tratta di soggetti con notevole capacità di autocontrollo , per i quali
l‟esperienza di una reclusione costituirebbe una catastrofe sociale, esiste
anche l‟altra compagine sociale costituita da soggetti che hanno già avuto
esperienze in prigione o con problemi economici e familiari per i quali la
reclusione non peserebbe tanto sulla propria vita quanto invece pesa sullo
status sociale di un professionista etc.. Ne consegue che se un sistema penale
gode di un ragionevole grado di efficienza la maggior parte delle persone si
asterrà dal commettere reati, anche se ciò vale soprattutto per quella buona
posizione sociale ed economica, a dispetto invece dei meno abbienti o i meno
inseriti o coloro che hanno già scontato una pena che probabilmente non
saranno sufficientemente motivati dalla minaccia.
48
ANDENAES J., La prevenzione generale: illusione o realtà?, in Riv. It. Dir. pen.,
1953. p.335.
49
STELLA F., Il problema della prevenzione della criminalità in.op. cit., p. 24.
50
ANDENAES J., General Prevention Revisited: Research and PolicyImplications, in
Journal of Criminal Law and Criminology, 1976, p. 775.
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Minaccia della pena ed esperienza concreta di questa interagiscono nello
stato d‟animo di chi ha commesso reato.
L‟agente è ormai divenuto consapevole della concretezza della
possibilità di essere scoperto e punito, e ciò potrebbe dare origine ad una
molteplicità di effetti nei suoi confronti. Ma non si deve dare per scontato che
questi effetti siano sempre positivi. “Un periodo trascorso in carcere può
avere sul reo un‟influenza sia positiva che negativa”
51
.
Nei casi di gravi reati il numero delle persone punite è assai basso
rispetto alla generalità dei consociati, per cui la prevenzione speciale rimane
un‟esperienza di pochi. Diversamente avviene nel caso di reati minori, ed
anche negli illeciti amministrativi come ad esempio nella violazione del
codice della strada: per infrazioni del genere si può affermare che è solo una
minoranza della popolazione a non essere stata multata nemmeno una volta.
Prima facie, sembra naturale attendersi che il fatto di aver sperimentato una
punizione tenda a rafforzare il timore connesso con la minaccia di una
sanzione penale. Ma tale esperienza può invece avere un effetto contrario: può
essere infatti che il soggetto si sia rappresentato conseguenze più gravi di
quelle realmente inflittegli e perciò la concreta esperienza punitiva gli appaia
ora più accettabile. Non meno importante è la considerazione che se una
persona è stata condannata per un reato ed in particolare ha avuto contatti con
l‟esperienza carceraria, avrà meno timore di una nuova condanna, dal
momento che la sua reputazione è ormai compromessa.
La tecnica delle leggi penali, come sottolinea Hart, è caratterizzata prima
di tutto dal fatto di descrivere certi modelli di condotte e di prevedere delle
51
ANDENAES J., La prevenzione generale, in.op. cit., p. 36.
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conseguenze spiacevoli come sanzioni dei comportamenti devianti, sperando
così di riuscire a motivare l‟agente all‟osservanza. In altre parole, si può
affermare che lo scopo primario della legge penale sia quello di agire come
una minaccia e che lo scopo primario dell‟ irrogazione ed esecuzione della
pena sia quello di rendere la minaccia credibile.
Se la minaccia prevista astrattamente dal legislatore ha fallito, si tenta
con l‟irrogazione e l‟esecuzione della pena di indirizzare il comportamento
futuro del trasgressore, o si decide di neutralizzarlo per un periodo più o meno
lungo.
52
1.2 La prevenzione nella fase giudiziale.
La prevenzione generale nella fase del giudizio può afferire tanto al
versante dell‟an, quanto a quello del quantum, ossia al momento
commisurativo. Per quanto concerne il primo profilo si rinvia parzialmente
all‟esame dell‟ultimo capitolo, dove verranno analizzate le concezioni
funzionali della colpevolezza.
Analizzeremo, a questo punto, in primis la fase dell‟irrogazione della
pena e la sua interazione con la prevenzione generale e in seguito i rapporti
intercorrenti con la commisurazione della pena.
52
PADOVANI T., La disintegrazione attuale del sistema sanzionatorio e le prospettive
di riforma: il problema della comminatoria edittale, in Riv. it. di dir. e proc. Pen., 1992, p.
68.
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1.2.1 Irrogazione della pena.
Così come nella minaccia, non c‟è dubbio che l‟efficacia deterrente sia
presente nell‟irrogazione della pena, se così non fosse la minaccia legislativa
risulterebbe completamente vanificata. Sono questo profilo risulta dunque
ancora valido l‟insegnamento di Feuerbach, secondo il quale il fine
dell‟irrogazione è appunto quello di suffragare l‟efficacia della comminatoria
legale in quanto risulterebbe vuota ed inefficace.
Le cosiddette sentenze esemplari ne sono un esempio drammatico. Così ,
nel settembre del 1958, l‟attenzione internazionale fu richiamata da una
decisone del tribunale penale di Old Bailey. In tale occasione i giudici
condannarono nove ragazzi a quattro anni di reclusione per aver preso parte a
violenti tumulti razziali scoppiati nel distretto di Nottinghill a Londra contro
persone di colore. Tali sentenze erano molto più severe di precedenti
condanne emesse in casi simili; d‟altra parte “volevano rappresentare un
pesante monito per tutti”
53
. Emerge chiaramente, quindi, l‟intento general
preventivo che mosse la decisione
Anche nell‟ordinamento italiano è possibile assistere a tale fenomeno e
nelle motivazioni delle sentenze è possibile rinvenire in alcuni casi richiami
più o meno impliciti alla prevenzione generale. Un esempio di ciò possono
essere le decisioni attraverso cui la Corte di Cassazione ha deciso che la
sospensione condizionale della pena non può essere di regola concessa in caso
di guida in stato di ebbrezza o in caso di violenza nei confronti della polizia
53
ANDENAES J. La prevenzione generale, inTeoria e prassi della prevenzione
generale dei reati, a cura di Romano M. Stella F., Bologna, il Mulino, 1980, p. 39.