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Introduzione
L‟aeromobile viene definito come una macchina che consente il trasporto
tridimensionale di persone o cose all‟interno dell‟atmosfera terrestre. Il complesso delle
attività che coinvolgono questo tipo di apparecchio adatto al volo, incluse le attività
tecniche e scientifiche, il personale e l‟organizzazione degli enti, prende il nome di
aviazione.
Nel mondo occidentale l‟attenzione si concentrò sul volo, per la prima volta in modo
sistematico, nel corso del Rinascimento ed in particolare, con gli studi di Leonardo da
Vinci. Il primo volo di un mezzo pesante tuttavia, si ebbe per la prima volta nel 1903,
compiuto dai fratelli Wright negli Stati Uniti. Con le guerre mondiali, ed in particolar
modo durante la seconda, gli aeromobili vennero utilizzati soprattutto per scopi bellici e
quindi di bombardamento e di caccia, conducendo l‟aviazione all‟assunzione di una
funzione militare e strategica. A tale evento susseguì un imponente sviluppo
tecnologico, soprattutto per quanto riguarda l‟elettronica e gli aerei da trasporto si
trasformano in aerei passeggeri: nasce il trasporto di massa.
Al fine di garantire una maggiore sicurezza e fiducia nell‟aviazione civile, le più
importanti case produttrici di aeromobili, hanno sentito l‟esigenza di cercare motori più
efficienti e di disegnare i propri aerei in modo da renderli più leggeri, più veloci e meno
dispendiosi, attraverso l‟adozione di materiali composti. Uno dei primi aiuti alla
navigazione introdotti negli Stati Uniti (alla fine del 1920) era una luce dell'aeroporto
per assistere i piloti nell'atterraggio in caso di maltempo o dopo il tramonto. Da questa,
nel 1930, è stato sviluppato l' Approach Path Indicator, che indica al pilota l'angolo di
discesa al fine di facilitare l‟atterraggio. Quest‟ultimo venne adottato a livello
internazionale grazie all‟intervento dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione
civile (ICAO). Inoltre, grazie all'invenzione di sistemi satellitari quali il Global
Positioning System (GPS), è possibile conoscere la propria posizione con precisione in
qualsiasi parte del mondo. Con l'arrivo di Wide Area Augmentation System (WAAS), la
navigazione GPS è diventata sufficientemente accurata e viene utilizzata sempre più per
avvicinamenti strumentali, nonché in navigazione.
L‟aumento della velocità, le condizioni atmosferiche, gli errori nelle informazioni (il
pilota è male informato, un documento è errato, si ha uno strumento difettoso o si
seguono delle istruzioni non accurate o delle informazioni di volo o di controllo a terra
6
errate, la mancanza di informazioni o di ritardi nella loro trasmissione da parte della
torre di controllo), lo sviluppo del traffico e la conseguente congestione dello spazio
aereo e degli aeroporti, hanno comportato una casistica effettiva di collisioni sia in aria,
che sul suolo, durante le manovre per l‟involo e per l‟atterraggio.
In seguito all‟evoluzione qualitativa e quantitativa del traffico aereo, l‟attività
aviatoria è stata assoggettata ad un sistema di regole di condotta oggettiva per i
comandanti dell‟aeromobile ed ad un‟assistenza al volo a terra, finalizzata a separare il
traffico al fine di prevenire le collisioni. Quest‟attività è stata affidata in Italia
all‟E.N.A.V. S.p.A.
Questo lavoro quindi, è orientato a chiarire non solo la disciplina degli urti tra gli
aeromobili, ma anche le responsabilità di tutti coloro che sono coinvolti in un sinistro
aereo e chi risponde dei danni che sono stati cagionati ai terzi sulla superficie, la
limitazione del debito dell‟esercente e i fatti impeditivi della sua responsabilità.
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PARTE PRIMA
CENNI INTRODUTTIVI SUL DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE
1. Nozione di diritto della navigazione
Il diritto della navigazione è un insieme di norme che disciplinano la navigazione
marittima, la navigazione marittima interna e la navigazione aerea.
1
In merito alla nozione di navigazione, ancora oggi in dottrina vi è una diversa
interpretazione; infatti, i principali Autori hanno elaborato differenti teorie in tale
settore.
Antonio Scialoja, Ministro delle Finanze del Regno d‟Italia e fondatore della Rivista
del diritto della navigazione nel 1935, ripresa poi da Antonio Lefebvre D’Ovidio, ha
avuto un‟importante influenza per l‟elaborazione del codice della navigazione. L‟autore
ha osservato come l‟insieme della materia fosse caratterizzato dalla constatazione che la
nave costituisce un‟entità autonoma in quanto, con il suo staccarsi dalla terra ferma,
inizia una spedizione marittima in cui sono coinvolti tutti i soggetti partecipanti.
2
Egli afferma che lo studio di questo ramo del diritto non deve limitarsi ai rapporti di
carattere commerciale, bensì deve fare riferimento a tutti gli aspetti pubblicistici e
privatistici della navigazione per mare, acque interne e per aria. Tutte le norme attinenti
quindi, formano un unico sistema autonomo. L‟autonomia del diritto della navigazione
è giustificata dal fatto tecnico: il trasporto autarchico.
Con tale affermazione Scialoja ha quindi una considerazione unitaria del diritto
marittimo e aereo.
Gabriele Pescatore, allievo di Scialoja, diventa direttore della Rivista del diritto
della navigazione dal 1957.
3
In particolare sviluppa una nuova teoria sul trasporto
1
Gaeta, Lezioni di diritto della navigazione, Pisa, 1972. L’autore Gaeta ha distinto fra una nozione ampia
e una propria. Rispettivamente indicano l’applicazione di norme di diritto comune e quindi di diritto
privato e pubblico a tutti i tipi di rapporti e l’applicazione di un insieme di norme che disciplinano in
modo diretto la navigazione e tutti gli interessi ad essa relativi.
2
Antonio Scialoja, La sistematicità scientifica del diritto marittimo, in Riv. Dir. Comm., 1928; I, pag. 1 ss;
ID., Corso di diritto della navigazione, Roma, 1943.
3
Rivista del diritto della navigazione, fondata da Antonio Scialoja, ripresa da Antonio Lefebvre D’Ovidio.
8
d‟esercizio, il quale consiste in un‟attività organizzata, inerente all‟impiego della nave e
dell‟aeromobile, in base alla destinazione che li caratterizza, rivolta al soddisfacimento
di un bisogno proprio dell‟esercente ed accompagnato dall‟incidenza del rischio.
4
Pescatore ha sostenuto inoltre che:
“… senza Lefebvre il codice della navigazione non si sarebbe
realizzato. L‟ho visto impegnato in momenti decisivi, risolti sempre
con la sua capacità creativa e di adattamento. […] Le fasi salienti del
passaggio dalla normativa uniforme alla normativa del codice […]
sono frutto dell‟intelligenza, della competenza e della capacità di
Lefebvre di tradurre in formule specifiche disomogenei concetti, che a
livello normativo internazionale assumono una particolare
configurazione, ma che, tradotti nell‟organicità di un codice, offrivano
gravi difficoltà in relazione ai principi a alle norme entro i quali si
andavano a collocare”.
5
Francesco Alessandro Querci
6
identifica la navigazione come “un‟attività di
carattere tecnico che si dispiega per far muovere la nave nell‟acqua e l‟aeromobile
nell‟aria”.
Secondo Giorgio Righetti
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la navigazione in senso lato è il movimento sull‟acqua.
Tuttavia il diritto della navigazione, secondo l‟autore, non è un semplice spostamento
delle cose sull‟acqua, bensì è l‟attività dell‟uomo la quale si esplica nel trasporto su
fiumi, laghi, mari, aria e spazio aereo, con l‟ausilio di mezzi nautici.
Nonostante le differenti teorie, il diritto della navigazione attiene al trasporto
commerciale e al trasporto in senso lato e cioè ogni movimento per aria e per acqua.
Di fondamentale importanza è la non applicazione delle norme del codice della
4
Gabriele Pescatore, Oggetto e limiti del diritto della navigazione, in Scritti giuridici in onore di A.
Scialoja, I, Bologna, 1952.
5
Gabriele Pescatore, in Il cinquantenario del codice della navigazione, (Cagliari, 28-30 marzo 1992) (a
cura di L. Tullio e M. Deiana), Cagliari, 1993, 18. Cfr. anche G. De Vita, Note Bibliografiche, XXIII ss.
6
Querci, Diritto della navigazione, Padova, 1989.
7
Righetti, Appunti di diritto della navigazione, Torino, 1970.
9
navigazione alle navi militari (navi da guerra, in servizio di polizia, di dogana, o
battenti la bandiera della marina militare italiana) e agli aeromobili militari, di polizia
e del corpo nazionale dei vigili del fuoco.
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2. I caratteri del diritto della navigazione
I due principali caratteri del diritto della navigazione sono la specialità e
l‟autonomia.
9
Con l‟aggettivo specialità si vuole intendere che il diritto della navigazione è un
sistema organico di norme che sono estranee alle norme di diritto comune, che le
integrano, e alle quali si apportano nuovi contributi di disciplina. Possono essere
presenti anche dei casi in cui addirittura le norme della navigazione sono antitetiche
rispetto ai principi fondamentali. Il diritto speciale quindi prevale su quello comune,
perché viene utilizzato come strumento per la realizzazione dell‟equilibrio economico.
L‟autonomia invece è relativa alla presenza di un sistema di norme autonomo, con
l‟applicazione delle norme di diritto comune solo in via sussidiaria (autonomia
giuridica), nel quale il fondamento della sua disciplina non viene ricercato in altri rami
dell‟ordinamento.
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Altri caratteri sono stati individuati dalla dottrina, per esempio quello dell‟unitarietà,
dell‟impronta pubblicistica, dell‟internazionalità e dell‟origine consuetudinaria.
L‟unitarietà si applica nella visione unitaria della disciplina del trasporto per mare e
per aria e cioè inteso come unico fenomeno economico e sociale.
La riunione del diritto marittimo e aereo eseguita dal codice della navigazione a
prima vista è solo formale, poiché si pensa ad una mera sovrapposizione. Tuttavia da un
punto di vista sostanziale, gli istituti del diritto aereo si fondano su quelli del diritto
della navigazione.
L‟impronta pubblicistica consiste nella presenza di norme pubbliche e private “tale
che una separata considerazione delle une dalle altre porterebbe ad una visione lacunosa
della materia”.
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8
Art. 748 c. nav.
9
Carbone, La disciplina giuridica del traffico marittimo internazionale, Bologna, 1982, pag. 17 e ss.
10
Antonio Scialoja parla di autonomia scientifica.
11
Relazione al codice della navigazione.