3
l’impressionante accelerazione normativa e tecnologica
dell’ultimo ventennio, e le incertezze interpretative che ne
sono conseguite, sono solo alcuni dei fattori per cui
risulta imprescindibile, qui più che altrove, attingere al
patrimonio scientifico penalistico, alla forza illuminante e
vincolante dei principi generali ad esso sottesi, primi fra
tutti il principio di legalità ed il suo corollario, il
principio di tassatività, al fine di ricostruire in concreto
e con la dovuta precisione le condotte vietate dalla legge.
L’approccio multidisciplinare necessario per operare una
corretta analisi in subjecta materia è probabilmente uno dei
motivi per cui tanto i cultori del diritto penale, quanto
gli studiosi del diritto industriale, non hanno concentrato
la propria attenzione ed i propri sforzi esegetici
sull’interpretazione delle disposizioni penali in materia di
diritto d’autore.
A ben vedere, però, l’elemento che ha contribuito in maniera
decisiva in passato al perdurare di questa situazione di
relativo disinteresse è di ordine prettamente cronologico.
Sino all’emanazione della legge n° 406/1981, infatti,
eventuali violazioni degli altrui diritti di esclusiva
inerenti le opere dell’ingegno erano sanzionate, peraltro in
maniera assai blanda, ai sensi del solo art. 171 l.aut.,
unica disposizione penale nell’impianto normativo originario
della legge n° 633/1941. Il campo d’indagine era dunque di
per sè piuttosto ristretto.
Solo sul finire degli anni settanta, con lo sviluppo e la
diffusione di massa della tecnologia analogica, in grado di
riprodurre a costi contenuti i prodotti dell’industria
culturale, e con essa delle possibilità concrete di ledere i
diritti esclusivi di riproduzione e diffusione delle altrui
opere creative, il legislatore ha progressivamente
moltiplicato ed inasprito le ipotesi delittuose, attraverso
una lunga e talora disorganica sequela di provvedimenti
1
.
1
Sull’incontrollata accelerazione normativa in materia e sulle sue conseguenze, vedi MENOZZI, Il
mantello di Arlecchino, in Riv. dir. aut., 2001, p. 276.
4
E’ subito apparso evidente dalle letture che hanno preceduto
la stesura del presente lavoro il rapporto strettissimo,
quasi di causa ed effetto, che in questa materia intercorre
tra tecnologia e diritto. Gli sviluppi, sino a poco tempo
addietro imprevedibili, della scienza tecnica ed informatica
e delle telecomunicazioni non solo hanno progressivamente
moltiplicato le possibilità di fruizione, riproduzione e
diffusione delle opere dell’ingegno e dei supporti materiali
su cui queste sono incorporate; hanno dato vita essi stessi
a nuovi prodotti dell’ingegno umano, quali i programmi per
elaboratore e le opere multimediali, a loro volta bisognosi
di tutela sul piano giuridico.
In considerazione di ciò abbiamo ritenuto imprescindibile
articolare la nostra analisi in funzione dei vari episodi
normativi con cui il legislatore italiano ha
progressivamente risposto alle istanze di tutela insorte con
lo sviluppo di nuove tecnologie e, consequenzialmente, di
nuove modalità di lesione dei diritti esclusivi di autori e
produttori.
D’altra parte è, questo, un settore dell’ordinamento che non
si presta ad essere analizzato e compreso a fondo
prescindendo dall’evoluzione storica dei suoi istituti,
della scienza tecnica, delle abitudini sociali e degli
orientamenti della giurisprudenza penale, le cui decisioni,
seppur non copiose, sono risultate spesso determinanti ai
fini dell’esatta ricostruzione di fattispecie non sempre
impeccabilmente formulate.
Le problematiche ora accennate hanno interessato ed
interessano ovviamente anche molti altri Paesi
industrializzati, primi fra tutti gli Stati Uniti e gli
Stati membri della Comunità Europea. Si può anzi dire che
proprio gli Stati Uniti abbiano dovuto misurarsi per primi
con questo nuovo tipo di criminalità, dando progressivamente
origine ad un nuovo specifico campo d’indagine giuridica
denominato copyright criminal law. Sebbene, dunque, il
diritto penale sia un settore dell’ordinamento
5
tradizionalmente meno recettivo di altri rispetto alle
problematiche ed alle soluzioni sorte e praticate al di
fuori dei confini nazionali, abbiamo ritenuto in alcuni casi
opportuno non solo verificare la congruità delle scelte
operate dal legislatore italiano con i dettami della
produzione normativa comunitaria, ma anche confrontare le
opzioni incriminatrici, l’entità e la tipologia delle
sanzioni con le soluzioni adottate in altri Paesi europei ed
oltreoceano
2
.
Compatibilmente con le finalità didattiche del presente
lavoro, ci auguriamo dunque di fornire al lettore un quadro
sufficientemente esaustivo delle numerose e diversificate
ipotesi delittuose oggi perpetrabili in danno delle altrui
opere dell’ingegno, delle loro modalità realizzative e delle
finalità che devono muovere i soggetti che le pongono in
essere.
2
Per un’approfondita ed assai critca analisi della nascita e dell’evoluzione del copyright criminal law negli
Stati Uniti, vedi NOTES, The criminalization of copyright infringement in the digital era, in Harvard law
review, 1999, vol.112, p. 1705.
6
CAPITOLO I
LA NORMATIVA ORIGINARIA
7
1. UN BREVE EXCURSUS STORICO
La storia del diritto d’autore nel mondo occidentale inizia
sostanzialmente con i primi privilegi concessi dalla
Repubblica di Venezia ad autori e librai nella seconda metà
del 1400, contestualmente alla nascita ed alla diffusione
della stampa a caratteri mobili e con essa dell’industria
libraria. Nei due secoli successivi il sistema dei privilegi
concessi dai sovrani a stampatori ed autori viene
gradualmente razionalizzato, nel senso di uniformarne la
durata, evitare duplicazioni, limitarne la concessione ad
opere nuove e specialmente nel senso di riconoscere
all’autore un vero e proprio diritto al privilegio,
escludendone infine ogni discrezionalità nella concessione.
Abbandonato così il sistema dei privilegi, nel XVIII secolo
ha inizio il diritto d’autore moderno, con l’emanazione
delle prime normative nazionali: l’Atto 8 emanato dalla
regina Anna d’Inghilterra nel 1709 e le leggi francesi
rivoluzionarie del 1791 e 1793, che fungeranno poi da
matrici per le successive normative rispettivamente dei
paesi anglosassoni e dell’Europa continentale, dando così
origine ai due attuali macro-sistemi di diritto d’autore del
mondo occidentale.
Tanto nel sistema dei privilegi, quanto nelle prime
manifestazioni legislative del diritto d’autore in senso
moderno, la protezione dell’esclusiva riservata ad autori e
stampatori viene affidata in via primaria alla sanzione
penale: ciò non può stupire, se solo si pensi alla natura
prettamente pubblicistica del privilegio e successivamente
alla necessità di dotare di un minimum di efficacia
quell’obbligo di astensione dal violare l’altrui privativa
che volevasi imporre ai consociati tramite normative ancora
quantomeno rudimentali; alle sanzioni di natura civile viene
dunque inizialmente attribuita una funzione meramente
accessoria, complementare.
8
Per quanto concerne l’ordinamento italiano in particolare,
già il codice penale sardo del 1859, in vigore in tutta
l’Italia eccetto che in Toscana, comminava la pena della
multa a chi riproducesse opere altrui in contrasto con le
leggi e i regolamenti relativi alla propriet ed alla
privativa dell’autore o dell’editore (art.392), ma il primo
fondamentale provvedimento legislativo post-unitario di
regolamentazione dei diritti degli autori è la legge n°
2337/1865, poi trasfusa ( insieme alle successive leggi n°
2652/1875 e n° 756/1882 ) nel T.U. approvato con R.D. n°
1012/1882. L’art. 1 riconosce agli autori di opere
dell’ingegno il diritto esclusivo di pubblicarle, nonchè
quello di riprodurle e spacciarne le riproduzioni. L’art. 29
punisce con la multa, “salvo il risarcimento dei danni ed interessi, e salvo le
pene maggiori che potrebbero essere inflitte al contraffattore nei casi di furto o di frode
secondo le leggi penali”, la pubblicazione abusiva e la
contraffazione di un’opera, le cui condotte consistono nel
riprodurre o spacciare esemplari dell’opera senza il
consenso dell’autore o dell’avente diritto ovvero in numero
superiore a quello per cui il diritto è stato acquisito,
nonchè nella traduzione abusiva. Allo stesso modo è punita
la rappresentazione (di opere, drammi, balletti o testi
trasposti) o esecuzione (di composizioni musicali) abusiva,
totale o parziale, “comunque fatta, con aggiunte, riduzioni o varianti”.
L’ipotesi di plagio, non esplicitamente contemplata, viene
sussunta dalla giurisprudenza all’interno della fattispecie
contraffazione. Sempre con pena pecuniaria viene inoltre
punita “ogni altra infrazione” della legge o dei regolamenti in
materia di diritto d’autore, con una previsione a dir poco
generica, che avalla ulteriormente l’impressione di un ampio
ed incisivo ricorso alla sanzione penale come strumento
primario della tutela del diritto d’autore
1
.
La succitata disciplina, che al momento della sua emanazione
era probabilmente una delle più complete vigenti in Europa,
appalesa però ben presto le proprie carenze, in seguito agli
1
PEDRAZZI, Aspetti penalistici del diritto d’autore in Italia, in Riv. it. dir. proc. pen. 1969, p. 683.
9
impegni sottoscritti dall’Italia nel 1886 con l’adesione
alla Convenzione Internazionale di Berna per la protezione
delle opere letterarie ed artistiche. La nuova legge n°
1562/1926, di conversione del R.D.L. n° 1950/1925,
autorevolmente giudicata una evoluzione notevole nella
tutela legale delle opere dell ingegno
2
, attua quel
minimum di protezione stabilito dalla Convenzione e si
assiste così ad un considerevole ampliamento della sfera
civilistica di tutela, in particolare per quanto concerne i
diritti connessi ed il riconoscimento della rilevanza del
diritto anche personale, non più solo patrimoniale,
dell’autore, ampliamento cui però corrisponde solo
parzialmente un’analoga estensione della sfera di penale
rilevanza, la quale non giunge a coprire le violazioni dei
neo-nati diritti connessi.
L’art. 61 infatti, oltre a comminare pene pecuniarie per la
riproduzione e la diffusione abusiva delle opere
dell’ingegno, totali o parziali, con o senza modificazioni,
considera circostanze aggravanti dei suddetti reati la
rivelazione di un’opera non destinata dall’autore alla
pubblicità, la usurpazione della paternità ed i deturpamenti
che offendono la reputazione o i sentimenti dell’autore.
Principale merito della normativa in questione è dunque
l’aver fornito di tutela (civile e penale) posizioni
giuridiche soggettive di natura prettamente personale e in
particolare l’aver introdotto la previsione esplicita del
reato di plagio, quale forma aggravata di contraffazione,
pur non avendo definito il relativo concetto nè stabiliti i
limiti della utilizzazione lecita.
Per quanto concerne l’elemento soggettivo che doveva
assistere i comportamenti descritti, tutte tali violazioni,
procedibili d’ufficio, erano considerate dolose ma dottrina
e giurisprudenza sono state per lungo tempo proclivi a
riscontrare il dolo in re ipsa.
2
DE SANCTIS, “Autore (diritto di)”, in Enc. dir., IV, Milano, 1959, 417 ss., 437 ss.
10
Nel maggio del 1928, in seguito alla ratifica da parte
dell’Italia della Convenzione di Roma, revisione della
precedente Convenzione di Berna del 1886, si rende
nuovamente necessario a distanza di pochi anni rivedere,
aggiornare e completare la normativa nazionale.
2. ART. 171, LEGGE 22 APRILE 1941, n°633
2.1 . ALCUNE CONSIDERAZIONI PRELIMINARI
Con l’emanazione della legge n° 633/1941 (d’ora in poi
l.aut.) il legislatore riconosce al diritto d’autore
un’autonomia di tertium genus, in quanto non direttamente
inquadrabile nè tra i diritti della personalità nè tra i
diritti di proprietà; nel Titolo I enuclea infatti
analiticamente il contenuto del diritto d’autore,
articolandolo in due distinte sezioni: protezione economica
dell opera (artt. 12-19) e protezione dei diritti sull opera
a difesa della personalit dell autore (artt. 20-24),
ribadendo così il netto distacco dalla tradizione anglo-
americana del copyright, che tutela esclusivamente le opere
pubblicate, subordina la tutela ad una serie di formalità
costitutive e non include in sè la protezione degli
interessi morali
3
degli autori.
L’art. 171 rispecchia sul versante sanzionatorio questa
duplicazione a livello sostanziale, comminando al I comma
una pena pecuniaria per fatti lesivi dei diritti
patrimoniali riservati in via esclusiva all’autore e punendo
al comma successivo con la reclusione fino a un anno, in
alternativa alla multa, talune offese alla personalità
3
Il diritto morale d’autore è stato definito come “il risultato o l’espressione del vincolo indissolubile che
lega l’opera dell’ingegno a chi l’ha creata, con la conseguenza che l’opera non esca mai dalla signoria
giuridica e che, indipendentemente dallo sfruttamento dei diritti esclusivi che può sussistere o mancare,
l’opera dell’ingegno rappresenti sempre per l’autore un contenuto d’interessi personali” (PIOLA CASELLI
– ARIENZO – BILE, voce Diritti d’autore, in Nov. Dig. It., p. 695).
11
artistica dell’autore, sempre che si accompagnino ad una
lesione patrimoniale.
Da un punto di vista penalistico, tale normativa non si
discosta fondamentalmente dal sistema di tutela previsto
dalla legge n° 1562/1926: è considerazione pressochè unanime
che le fattispecie di reato delineate dagli artt. 171-172
abbiano natura schiettamente sanzionatoria e si pongano come
ulteriore presidio a situazioni soggettive già ampiamente
garantite dalla disciplina privatistica
4
. Osservazione
confermata anche dall’evidente parallelismo tra le singole
facoltà riconosciute in via esclusiva al titolare del
diritto d’autore dagli artt. 12-19 e l’elencazione analitica
delle condotte che tale esclusiva violano, effettuata dal I
comma dell’art. 171, come vedremo meglio tra breve.
ART. 171
1. Salvo quanto previsto dall’articolo 171 bis
5
e dall’articolo 171 ter
6
, è
punito con la multa da lire 100.000 a lire 4.000.000
7
chiunque, senza
averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma :
a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in
vendita o pone altrimenti in commercio un’opera altrui o ne rivela il
contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in
circolazione nello Stato esemplari prodotti all’estero contrariamente
alla legge italiana;
b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza
variazioni od aggiunte, un’opera altrui adatta a pubblico spettacolo od
una composizione musicale.
La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica
dell’opera cinematografica, l’esecuzione in pubblico delle composizioni
4
Vedi per tutti ALESSANDRI, in Commentario breve al diritto della concorrenza, Padova, 1997, a cura di
MARCHETTI, UBERTAZZI.
5
Art. così modificato dall’art. 9 del D. Lgs. n° 518/1992.
6
Art. così modificato dall’art. 2 della legge n° 248/2000.
7
Misura da ultimo aggiornata ex lege n° 248/2000.
12
musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione
mediante altoparlante azionato in pubblico;
c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme
di elaborazione previste da questa legge;
d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero
di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il
diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare;
e) [riproduce con qualsiasi processo di duplicazione dischi o altri
apparecchi analoghi o li smercia, ovvero introduce nel territorio dello
Stato le riproduzioni così fatte all’estero]
8
f) in violazione dell’art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in
dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o
ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri
apparecchi indebitamente registrati.
2. La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a
lire 1.000.000 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un’opera altrui
non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità
dell’opera ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione
dell’opera medesima, qualora ne risulti offesa all’onore o alla reputazione
dell’autore.
3. La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma
dell’articolo 68 comportano la sospensione dell’attività di fotocopia,
xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno
nonchè la sanzione amministrativa pecuniaria da due a dieci milioni di
lire.
9
8
Lettera abrogata dall’art. 3 della legge 29/07/1981, n° 406.
13
Prima di passare all’esame delle singole ipotesi di reato,
sono necessarie alcune premesse a queste comuni.
Anzitutto è da anticipare che i numerosi interventi sulla
l.aut. succedutisi soprattutto negli anni più recenti hanno
notevolmente ridotto l’ambito di operatività della norma in
esame, che opera ormai solo in via residuale. Vedremo in
seguito, commentando gli articoli via via aggiunti, quale
spazio residui per tali previsioni.
Dalla natura prettamente sanzionatoria di tali norme
discendono due importanti conseguenze, da tenere presenti
per l’analisi di tutti i reati in materia di diritto
d’autore. Anzitutto, per l’interpretazione dei vari elementi
delle fattispecie criminose è sempre necessario far rinvio
alle nozioni delineate dalle norme civili: ad esempio, per
verificare se un’ “opera altrui” sia qualificabile quale
possibile oggetto materiale delle condotte sopra elencate,
sarà necessario fare riferimento all’art. 1 l. aut., in cui
sono (tassativamente) enucleati i campi cui devono
appartenere le opere proteggibili, ed all’art. 2, che
fornisce un elenco, meramente esemplificativo, delle
tipologie di opere protette.
In secondo luogo ne discende che l’intervento repressivo può
svilupparsi solo sul presupposto di un diritto d’autore di
natura patrimoniale che possa essere considerato
civilisticamente in vita e nell’ambito di efficacia
tracciato dalle norme extra–penali: situazione questa
condensata nell’inciso “senza averne diritto”
10
. Così, ad esempio,
non sono punibili comportamenti materiali conformi ad una
delle condotte tipiche previste dall’art. 171, qualora
perpetrati su opere cadute in pubblico dominio per la
scadenza dei termini di protezione
11
, con tutte le
conseguenze, anche negative per la tutela dei diritti
morali, che possono derivarne.
9
Comma aggiunto dall’art. 2 della legge n° 248/2000.
10
Vedi ALESSANDRI, op. cit., p. 2010.
11
Recentemente innalzati a 70 anni post mortem auctoris ex lege n° 52/1996, salvo diversa durata per
alcune categorie particolari di opere.
14
Discostandosi dalla precedente tradizione lessicale, per cui
il termine contraffazione tendeva a ricomprendere quasi ogni
violazione dell’altrui privativa, nella configurazione delle
varie ipotesi di reato il legislatore del 1941 ha seguito un
metodo casistico, con una minuziosa ed analitica descrizione
delle numerose condotte punibili, definite peraltro in
rapporto a specifiche modalità tecniche e dunque
inevitabilmente suscettibili di prematura obsolescenza:
l’inciso “in qualsiasi forma” restituisce quel minimum di
elasticità necessario in un campo in cui il progresso
tecnico dei mezzi di diffusione, riproduzione, etc. non
consente previsioni troppo rigide.
L’analiticità con cui sono descritte le condotte vietate ha
in passato sollevato il dubbio se, qualora il soggetto
attivo ponga in essere distinti e diversi comportamenti
previsti dalla stessa norma, debba rispondere di uno o più
reati; problema peraltro comune a tutte le fattispecie
incriminatrici previste nella l.aut. (vedi anche oltre,
artt. 171 bis et ter). Dottrina
12
e giurisprudenza sono
concordi nel ritenere che trattasi di norma a più
fattispecie distinte e che dunque, tanto nel caso in cui il
soggetto attivo ponga in essere comportamenti diversi
previsti da separate lettere del medesimo comma (ad esempio:
illecitamente riproduce un’opera e poi la radiodiffonde),
quanto nel caso in cui i diversi comportamenti siano
inseriti nella stessa lettera (ad esempio: riproduzione
illecita dell’opera altrui e successiva vendita), sussistono
più reati, eventualmente uniti dal vincolo della
continuazione ex art. 81 cp, in quanto trattasi di lesioni
di diritti
13
tra loro distinti, anche se facenti tutti capo
all’autore.
Per quanto concerne l’elemento soggettivo che deve assistere
tutte tali condotte, esso è integrato dal dolo generico,
come si evince dall’inciso “a qualsiasi scopo”: non occorre dunque
12
Vedi per tutti COLUCCI - FIORE, La tutela penale nel diritto d’autore, Torino, 1996, p.20.
15
il perseguimento di un fine ulteriore, come ad esempio lo
scopo di lucro.
Il richiamo alla “opera altrui” esclude che possa commettere i
reati in questione l’autore dell’opera dell’ingegno, anche
qualora abbia ceduto ad altri uno o più diritti di
sfruttamento economico del proprio lavoro: in tal caso potrà
eventualmente configurarsi solo un illecito civile.
2.2. LE SINGOLE IPOTESI DI REATO
2.2.a) RIPRODUZIONE E TRASCRIZIONE ABUSIVA, [ lett. a) ]
ANCHE MEDIANTE ELABORAZIONE [ lett. c) ]
Alla lett. a) del I comma sono contemplati anzitutto i casi
di riproduzione e trascrizione abusiva dell’opera altrui,
concetti che la stessa l.aut. espressamente definisce
rispettivamente agli artt. 13 e 14.
La riproduzione è definita come “la moltiplicazione in copie dell’opera
con qualsiasi mezzo” (quale la copiatura a mano, la
fotocopiatura, la stampa, la fonografia), la trascrizione
come l’“uso di mezzi atti a trasformare l’opera orale in opera scritta o riprodotta con
uno dei mezzi indicati nell’articolo precedente”. A ben vedere, l’ipotesi
della trascrizione, autorevolmente
14
giudicata in parte
pleonastica, in parte inesatta, può essere serenamente
accorpata alla riproduzione
15
nella nostra trattazione,
attuandosi entrambe nelle medesime forme.
Detto ciò, è necessario precisare che gli artt. 65 e ss.
l.aut. prevedono alcune tassative ipotesi di utilizzazioni
libere delle altrui opere dell’ingegno: situazioni presenti
le quali un soggetto è legittimato a porre in essere
comportamenti che in loro assenza integrerebbero una delle
13
Melius “di facoltà”, in ossequio al principio di indipendenza delle diverse facoltà conferite in esclusiva
all’autore, di cui all’art. 19 l.aut.
14
DE SANCTIS, “Autore (diritto di)”, in Enc. dir., IV, Milano, 1959, p. 407.
16
figure previste dalla norma in esame. Così è lecito ex art.
65 riprodurre un articolo di attualità già pubblicato su
altra testata, purchè la riproduzione non sia stata
espressamente riservata e se ne indichi la fonte; è lecito
ex art. 66, ad analoghe condizioni, riportare discorsi di
interesse politico tenuti in pubblico, nei limiti dello
scopo informativo; è lecito ex art. 68
16
fotocopiare opere
letterarie protette, se per uso personale e nei limiti del
quindici per cento di ogni volume; sono leciti ex art. 70 il
riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o parti
di opera se effettuati per scopi di critica, di discussione
o di insegnamento, nei limiti giustificati da tali finalità
e purchŁ non costituiscano concorrenza all utilizzazione
economica dell opera
17
.
Premesso che le fattispecie delineate dall’art. 171 sono
applicabili tanto nei confronti delle opere pubblicate
quanto a maggior ragione nei confronti delle opere inedite,
che necessitano di un coefficiente di protezione morale e
patrimoniale ancora maggiore, le summenzionate ipotesi di
utilizzazione libera valgono sì a scriminare la riproduzione
o esecuzione di opere poste in circolazione ma altrettanto
non può dirsi per le opere inedite.
Parlando di riproduzione di un articolo in altra rivista, di
discorsi tenuti in pubblico, di opere esistenti nelle
biblioteche, il tenore letterale dei suddetti articoli non
lascia dubbi residui sul fatto che le opere non (ancora)
pubblicate esulino dal campo di operatività di tali ipotesi
che elidono in radice l’antigiuridicità del fatto. L’ambito
dei fatti di riproduzione o trascrizione punibili è dunque
giustamente più ampio nei confronti delle opere inedite che
rispetto alle opere pubblicate
18
.
15
Vedi anche GROSSO, “Problemi di responsabilità penale in tema di appropriazione od utilizzazione non
plagiaria delle altrui opere dell’ingegno”, in Riv. it. Dir. Proc. Pen. 1968, p.71.
16
Come recentemente modificato ex lege n° 248/2000.
17
Le ipotesi di utilizzazione libera sono state recentemente implementate ad opera del D.Lgs. 9 aprile
2003, n° 68. Un primo commento a caldo è sviluppato nel Capitolo V.
18
Vedi GROSSO, op.cit., p. 75.