CAPITOLO 1
ITINERARI CONCETTUALI
Un dialogo aperto con la prospettiva ricoeuriana
1
1.1. RESPONSABILITA’ E DIRITTO: ALLE ORIGINI
DELLA RESPONSABILITA’ GIURIDICA
1.1.1. Breve excursus semantico
Da dove deriva la parola responsabilità? dove affonda le sue
radici? quando viene a crearsi nella lingua italiana? con quale
accezione? Per poter rispondere a tutte queste domande partiamo da
una definizione laica ed attuale del termine per poi addentrarci in un
excursus semantico che ci conduca alla sua radice comune.
Per responsabilità si intende la
“congruenza con un impegno assunto o con un comportamento, in quanto
importa e sottintende l‟accettazione di ogni conseguenza, specialmente dal
1
punto di vista della sanzione morale e giuridica”.
Tale sostantivo deriva dall‟aggettivo responsabile, “di persona che in
quanto consapevole del proprio agire diviene suscettibile di giudizio o
2
di sanzione [Der. di un presunto responsāre, der. di responso]”.
La parola responsabilità non trova nessun sostantivo con la stessa
radice nella lingua latina che utilizza i termini periculum, officium e
prudentia per indicare, rispettivamente, l‟iniziativa, il dovere e il
senso di responsabilità.
1
G. DEVOTO, G. C. OLI, Il dizionario della lingua italiana, Firenze, Le Monnier, 1995, p. 1626,
v. Responsabilità.
2
Ibidem, v. Responsabile.
2
Lo stesso vale per l‟aggettivo responsabile a cui corrispondono
obnoxius (colpevole), prudens (maturo), sapiens (saggio) e l‟aggettivo
sostantivato auctor (promotore). L‟origine del termine responsabilità
3
si rinviene nel verbo latino responso, “rispondere, replicare, ribattere”
e nell‟affine respondĕo, che tra le sue accezioni ha anche quella di
“dare responsi o consulti o ordini, corrispondere, pagare, essere
4
conforme”. A sua volta re-spondĕo ha in sé il verbo spondĕo,
5
“promettere solennemente, impegnarsi, obbligarsi, garantire”.
Il linguista francese, Émile Benveniste, rileva una chiara parentela
del verbo latino spondeo col greco ζπένδω (spéndo), “offro in
6
libazione, verso, pattuisco, mi accordo”. Ciò che lega i due verbi,
oltre alla radice etimologica, è il comune significato di concludere un
patto, scambiarsi delle promesse, offrire sicurezza, rendendosi garanti
l‟uno dell‟altro. In particolare il verbo greco nella sua forma attiva ha
un significato originariamente religioso, che successivamente si
evolve verso un‟accezione politica, indicata nella forma media del
7
verbo ζπένδομαι (spéndomai), che significa concludere un accordo.
3
CAMPANINI, CARBONI, Vocabolario Latino-Italiano, Italiano-Latino, Torino, Paravia, 1995,
p. 1367, v. Responso, as, āre.
4
Ibidem, p. 1366, v. Respondĕo, es, respondi, responsum, ēre.
5
Ibidem, p. 1483, v. Spondĕo, es, spopondi, sponsum, ēre.
6
L. ROCCI, Vocabolario Greco-Italiano, Roma, Dante Alighieri, 1943, p. 1691.
7
M.A. FODDAI, Sulle tracce della responsabilità. Idee e norme dell’agire responsabile, Torino,
Giappichelli Editore, 2005, p. 12.
3
Possiamo così dare già una prima risposta alle domande che ci
siamo posti inizialmente sul significato originario e sulla radice
comune della responsabilità: il significato primo è quello di
impegnarsi solennemente dal tema indeuropeo ٭spe/ond- .
Un significato quasi sacrale, quello originario, che porta con sé una
connotazione religiosa.
Nella lingua italiana l‟aggettivo è presente a partire dal 1470 nelle
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forme arcaiche di risponsale e responsale , ad indicare colui che è
tenuto a rispondere, a rendere ragione e a prestare garanzia . Al 1660
risale la forma risponsabile, con un‟accezione che si discosta in parte
dall‟originario significato latino: risponsabile è colui che può essere
chiamato a rendere conto per gli atti svolti nell‟esercizio del proprio
ruolo. Come è evidente, ci troviamo entro gli stretti confini categoriali
di quella che Hart definisce responsabilità per ruolo che ricorre ogni
qualvolta una persona occupa uno specifico ufficio all‟interno di una
9
organizzazione sociale: un medico è responsabile della salute dei suoi
pazienti, un insegnante dell‟istruzione dei propri allievi, i genitori
nell‟educazione dei figli. Solo a partire dal XIX secolo l‟aggettivo
inizia a diffondersi con un preciso significato politico e giuridico:
compare la parola responsabile che sostituisce definitivamente le
8
S. BATTAGLIA, Grande Dizionario della lingua italiana, vol. 15, Torino, UTET, 1990, voci
Responsale e Risponsale.
9
H.L.A. HART, Responsabilità e pena. Saggi di filosofia del diritto, Milano, Edizioni di
comunità, 1981, pp. 241-242.
4
forme precedenti, presentandosi come un neologismo usato più dai
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pratici del diritto e della politica che dai cultori della lingua.
Il sostantivo responsabilità compare nella lingua italiana nel 1760,
almeno un secolo dopo rispetto alle registrazioni del corrispondente
aggettivo. Il nucleo semantico si stabilisce intorno al rendere conto
del proprio operato e all‟essere chiamato in causa per il ruolo che si
riveste. Inevitabile, allora, pensare alla responsabilità come al dovere
indirizzato allo scopo, indicato da un insieme di norme e di regole che
definiscono un raggio di azione.
1.1.2. I diversi ambiti della responsabilità.
Analizziamo i diversi contesti in cui trova applicazione il
termine responsabilità. Il primo significato fu quello politico, in
espressioni come governo responsabile o responsabilità del governo,
ad indicare che il governo risponde nei confronti dei cittadini che
rappresenta e agisce (rectius: dovrebbe agire!) sotto il controllo e in
vista del controllo dei cittadini. Le prime fonti di responsabilità
11
furono, non a caso, “un homme politique et un journal”.
L‟esempio di responsabilità più rilevante che si rinviene nella
Costituzione Italiana è quello del Governo nei riguardi del
Parlamento: sia l‟intero Consiglio dei ministri che ogni singolo
10
M.A. FODDAI, Sulle tracce della responsabilità, cit., pp. 25-26.
11
G. VON PROSCHWITZ, Responsabilité: L’idée et le mot dans le débat politique du XVIIIe
Siécle, in Actes du Xe Congrès International de Linguistique et Philologie Romanes, Strasbourg
1962, tome I, Paris, publiés par G. Straka, C. Klincksieck, 1965, p. 386.
5
ministro e in particolare il Presidente, che “dirige la politica generale
12
del Governo e ne è responsabile”, devono godere la fiducia del
Parlamento. Ma la responsabilità si espande e si estende, per il suo
carattere relazionale, anche all‟ambito sportivo nonché all‟ambito
educativo e familiare, con riferimento alla responsabilità penale dei
genitori (formula magica, forse, per porre fine alla violenza
giovanile?!)
L‟interprete si trova di fronte al non facile compito di dare una
definizione del termine che sia esaustiva ed esauriente. Ogni
interpretazione è, però, spesso schiava del risultato che si intende
raggiungere, dello scopo che si prefigge ogni pensiero, che assurga
alla dimensione di ideologia. Ed ecco, nella molteplice congerie di
interpretazioni, profilarsi la dicotomia tra la nozione di responsabilità
individuale e la nozione di responsabilità collettiva. Alla prima fa
riferimento un filone interpretativo individualista e conservatore che
ha lo scopo di svuotare di contenuto la nozione di responsabilità
collettiva che implicherebbe costosi compromessi di solidarietà con le
parti sociali più sfavorite. Si preferisce parlare non di responsabilità
della società nei confronti dei disoccupati, degli infermi, dei rifugiati
12
Il riferimento è all‟art. 95 della Costituzione italiana:
“Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è
responsabile. Mantiene l‟unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e
coordinando l‟attività dei ministri.
I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e
individualmente degli atti dei loro dicasteri.
La legge provvede all‟ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le
attribuzioni e l‟organizzazione dei ministeri”.
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e, in generale, di tutti gli esclusi ma di responsabilità personale: ad
esempio, del disoccupato nell‟ottenimento di un posto di lavoro, degli
infermi nel consumo delle proprie medicine, dei lavoratori nella
previsione del proprio pensionamento. Passando dall‟ambito politico
a quello morale ci rendiamo conto che l‟uso della parola
responsabilità dà luogo a frequenti confusioni ove il responsabile
venga a coincidere con colui che si è macchiato di una colpa.
La responsabilità è, infatti, un concetto più ampio che ricomprende o
può ricomprendere in sé la colpa e che gode di maggiori vantaggi
rispetto alla stessa, potendo essere delegata o essere oggetto di
accordi e contratti, “nella misura in cui responsabile è colui che si fa
13
carico della riparazione dei danni causati”.
Il secondo filone interpretativo della responsabilità, quello
collettivistico, nasce proprio dalla considerazione che possiamo
essere chiamati a rispondere anche per coloro che siamo tenuti a
custodire. Il mondo giuridico delle anguste tipicizzazioni codicistiche
apre le porte ad una reinterpretazione della responsabilità in chiave
solidaristica; se si abbandonasse, infatti, il concetto di responsabilità
collettiva si ritornerebbe dallo stato sociale allo stato di natura, quello
stato in cui, di fronte al dolore, alle catastrofi e alle ingiustizie
l‟umanità reagiva secondo l‟ottica della rassegnazione o della fatalità,
prospettandosi magari in un‟altra vita la riparazione delle sofferenze
13
“en la medida en que responsabile es aquel que se hace cargo de la reparaciòn de los daños
causados”, in M. CRUZ, Introducciòn. Acerca de la necesidad de ser responsabile, in AA.VV.,
El reparto de la Acciòn. Ensayos en torno a la responsabilidad, Madrid, Trotta, 1999, p. 13.
7
14
in questa patite. E‟, infatti, parte del comune sentire il principio che
il delitto non deve restare impunito e che il male deve essere sanato,
poco importa chi sia il colpevole. Non c‟è responsabilità, quindi,
senza società: la responsabilità è, e non può non essere, un concetto
dinamico-relazionale.
A conclusione dell‟argomento sui diversi ambiti della responsabilità
15
è opportuno fare riferimento alle quattro categorie classificatorie
usate da Hart per individuare e chiarire le principali varietà della
responsabilità a cui si riferiscono filosofi, moralisti, giuristi, nonché
persone comuni. Per Hart oggetto di esame è il concetto stesso di
16
responsabilità e i suoi “diversi sensi”, con riferimento alle
espressioni responsabilità, responsabile e responsabile di.
17
Anche Paul Ricoeur, nei suoi scritti, sottolinea la “polisemia” del
verbo rispondere: non solo rispondere di ma anche risponde a.
Tuttavia la speculazione ricoeuriana è indirizzata ad una nuova prassi
dell‟agire responsabile di cui la riflessione sulla responsabilità è
condizione necessaria ma non sufficiente.
14
M. CRUZ, Introducciòn. Acerca de la necesidad de ser responsabile, cit., p. 14.
15
H.L.A. HART, Responsabilità e pena, cit., pp. 240-259.
16
Ibidem, p. 240.
17
P. RICOEUR, Il Giusto, vol. 1, Cantalupa, Effatà Editrice, 2005, p. 52.
8
In Punishment and Responsability - attraverso la storia del capitano
18
ubriaco - Hart distingue tra responsabilità per ruolo, responsabilità
causale, responsabilità-soggezione, responsabilità-capacità.
Nel primo caso il ruolo rappresenta il metro di paragone della
19
responsabilità, latu sensu intesa. Il ruolo, infatti, designa un ambito
di applicazione della responsabilità che non può limitarsi ai soli
18
“Come capitano della nave, X era responsabile della sicurezza dei propri passeggeri e
equipaggio. Ma durante il suo ultimo viaggio egli si ubriacò ogni sera, e fu responsabile della
perdita della nave con tutto ciò che trasportava. Si disse che fosse pazzo, ma i medici ritennero che
fosse responsabile delle proprie azioni. Per tutto il viaggio si comportò in modo del tutto
irresponsabile, e vari incidenti nella sua carriera mostrano che egli non era una persona
responsabile. Egli sostenne sempre che le eccezionali tempeste invernali erano responsabili per la
perdita della nave, ma nelle azioni legali intraprese contro di lui egli fu dichiarato penalmente
responsabile per il suo comportamento negligente e in azioni civili separate fu ritenuto legalmente
responsabile per la perdita di vite e beni. Egli è tuttora vivo, ed è moralmente responsabile della
morte di molte donne e bambini.”, in H.L.A. HART, Responsabilità e pena, cit., p. 240.
19
“La vaghezza e l‟ambiguità del termine ruolo rendono tuttavia difficile circoscrivere questa
categoria, che offre una interessante prospettiva per la ricostruzione di un concetto generale di
responsabilità. Il termine ruolo presenta numerosi significati; quello più antico, derivato dal latino
medievale rotulus, indica l‟elenco o registro nel quale si trascrivevano ordinatamente i dati, come
ancora oggi avviene nei Tribunali con l‟iscrizione delle cause a ruolo. (…) I numerosi significati di
ruolo ruotano intorno a due nuclei principali: il primo indica la maschera dietro cui si cela
l‟individuo, che recita una parte. (…) In questo senso scegliere un ruolo significa costruire
un‟identità, un‟immagine sociale con la quale si vuole essere identificati. Il secondo nucleo di
significato, che è quello adottato da Hart, esprime ciò che l‟individuo fa quando assume una
determinata posizione all‟interno di una organizzazione sociale, adeguandosi a norme e regole.
(…) Nel primo gruppo di significati abbiamo un senso valutativo del ruolo, inteso come
comportamento inautentico, di pura conformità esteriore a una precostituita immagine sociale, nel
secondo abbiamo un senso descrittivo del ruolo, individuato come ambito di un‟attività
socialmente rilevante, regolata da norme.”, in M.A. FODDAI, Sulle tracce della responsabilità,
cit., p. 345-346.
9
aspetti giuridici e morali. Un ruolo può essere svolto liberamente ed
essere frutto di una scelta personale, ma può essere anche imposto per
cui si è solo obbligati a fare qualcosa. Il ricoprire un ruolo implica
una accettazione iniziale che nel caso di una scelta collettiva presenta
una duplice forma: l‟accettazione non deve esserci solo da parte di chi
svolge il ruolo ma anche da parte di chi glielo affida o gli chiede di
svolgerlo. Ed è nel processo di conferimento-accettazione che risiede
l‟adeguamento del soggetto alle regole, alle norme e ai doveri, che
20
sono parte integrante del ruolo, anche se non graditi all‟accettante.
Si ha responsabilità causale, invece, quando ci si riferisce alla
“causa fisica di un evento, che può essere sia un fenomeno fisico, sia
21
una persona individuata dall‟esterno attraverso la sua azione”. Non
c‟è connotazione morale in questa definizione che ci riporta alla
teoria dell‟ascrizione di Strawson. Non si tratta, dunque, né di
responsabilità morale, data la neutralità del giudizio che una tale
responsabilità comporta, né giuridica, ben potendo il diritto
considerare responsabile altri dall‟esecutore materiale dell‟azione
dannosa. Ma se l‟attenzione è posta sull‟evento-danno e sul nesso
causale che ci riconduce alla causa prima ne deriva che sono
“responsabili di risultati non solo gli esseri umani, ma anche le loro
22
azioni ed omissioni, e cose, condizioni e eventi”.
20
M.A. FODDAI, Sulle tracce della responsabilità, cit., p. 348-349.
21
Ibidem, p. 531.
22
H.L.A. HART, Responsabilità e pena, cit., p. 243.
10
Per quanto riguarda la terza categoria Hart distingue tra
responsabilità-soggezione giuridica e responsabilità-soggezione
morale. Nel primo caso “dire che una persona è giuridicamente
responsabile per qualche atto o danno vuol dire affermare che la sua
connessione con l‟atto o il danno è sufficiente, secondo il diritto, per
23
la sua assoggettabilità a una pena”. Perché la responsabilità coincida
con l‟assoggettabilità a una pena è necessario, tuttavia, che vi siano
determinate condizioni quali la capacità di intendere e di volere del
soggetto, il nesso causale e la relazione con l‟agente-causa. Da ciò si
evince come, per Hart, la soggezione a una pena e, dunque, la nozione
di responsabilità-soggezione giuridica ricomprenda al suo interno,
rispettivamente, le nozioni di responsabilità-capacità, responsabilità
causale e responsabilità per ruolo. Più ristretto è l‟ambito della
responsabilità-soggezione con riferimento alla morale. Qui, più che di
soggezione a una pena, occorre parlare di soggezione al biasimo. Per
usare le parole di Hart, “dire che una persona è moralmente
responsabile per qualcosa che ha fatto e per qualche conseguenza
dannosa della propria o altrui condotta è dire che è moralmente
biasimevole o moralmente obbligato a fare ammenda per il danno,
nella misura in cui ciò dipende da certe condizioni; queste condizioni
fanno riferimento al carattere o misura del controllo da parte della
persona sulla propria condotta o alla connessione causale o di altro
23
H.L.A. HART, Responsabilità e pena, cit., p. 251.
11
tipo tra la sua azione e gli eventi dannosi, o alla sua relazione con la
24
persona che effettivamente fece il danno”.
Ma responsabile può voler significare semplicemente capace di
riconoscersi come autore delle proprie azioni, al di là di ogni
connotazione morale. Siamo nell‟ambito della responsabilità-capacità.
La differenza tra responsabilità giuridica e responsabilità morale
diviene, in tale ambito, più rilevante: il diritto può escludere dalla
responsabilità giuridica un soggetto incapace di intendere e di volere,
le cui azioni, però, non sono esenti da biasimo e per le quali l‟agente
può essere comunque considerato moralmente responsabile.
Le presunzioni a cui fa ricorso il diritto, nel considerare, ad esempio,
25
incapace di intendere e di volere il minore di anni 14, non esistono
nella morale: “infatti noi possiamo dire che un sistema è morale se, e
solo se, si basa sulla capacità delle persone di capire il significato dei
doveri e adeguare ad essi il proprio giudizio e comportamento, mentre
possiamo dire che un sistema è giuridico anche se ritiene di poter fare
26
a meno di questa condizione”. Non consideriamo, per ora, tra gli
ambiti dell‟ambigua nozione di responsabilità, la responsabilità cd.
oggettiva, argomento costituente gran parte del lavoro di tesi.
24
H.L.A. HART, Responsabilità e pena, cit., p. 254.
25
Si tratta di una presunzione assoluta (praesumptio iuris et de iure) ai sensi dell‟art. 97 c.p.
(Minore degli anni quattordici): “Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto,
non aveva compiuto i quattordici anni”.
26
M.A. FODDAI, Sulle tracce della responsabilità, cit., p. 356.
12
1.1.3. La responsabilità giuridica: definizione, aspetti e prospettive
Per responsabilità giuridica si intende
“la situazione per la quale un soggetto giuridico può essere chiamato a
rispondere della violazione colposa o dolosa di un obbligo: r. civile,
penale, a seconda che l‟obbligo violato rientri nell‟uno o nell‟altro
campo; r. amministrativa, quella dello stato o degli enti pubblici per
danni causati ai privati dall‟attività illegittima dei loro organi;
r. oggettiva, quella che porta a rispondere di un fatto anche senza colpa o
27
dolo” .
Ma cosa si intende, in particolar modo, per responsabilità civile e
penale? Quali le esigenze e le prospettive future? Per rispondere in
maniera consapevole a queste domande non possiamo non dare uno
sguardo al passato, alle origini della responsabilità giuridica, per poi
giungere, attraverso un‟analisi diacronica, a meglio comprendere ciò
che si cela dietro l‟attuale ordinamento giuridico e dietro le proposte
riformistiche del nostro legislatore.
E‟ il diritto romano, influenzato dalla filosofia greca, a consegnarci,
secondo Villey, il significato autenticamente giuridico della
responsabilità, basato sulla centralità del fatto illecito. L‟elemento
psicologico della volontà dell‟azione, proprio dell‟Etica Nicomachea,
viene posto in secondo piano dal diritto romano, tutto preso dalla
casistica del fatto. Il diritto romano classico e giustinianeo interpreta
la responsabilità alla luce dell‟ingiustizia dell‟atto; solo nell‟età
27
G. DEVOTO, G. C. OLI, Il dizionario della lingua italiana, cit., v. Responsabilità.
13
moderna l‟attenzione si sposta dall‟azione all‟agente come dimostra
l‟affermarsi dell‟aggettivo responsabile nelle forme arcaiche del XVII
secolo. Ma se nel diritto romano la chiave di lettura della
responsabilità è data dall‟atto, va da sé che solo attraverso posizioni
tipiche assumibili da ognuno dei cives indifferentemente è possibile
ottenere una tutela, benché minima.
Con la Lex Aquilia, risalente all‟incirca al III sec. a.C., è introdotta
l‟iniuria come condizione assoluta e criterio oggettivo di imputazione
del danno. Solo il damnum iniuria datum poteva essere punito, e
quindi, secondo il carattere economico che la sanzione assumeva in
28
questo delitto, risarcito. Nell‟ambito della tipicità del diritto romano
la legge Aquilia amplia la risarcibilità del danno in-giusto
presentandosi nell‟ordinamento giuridico come una clausola generale
di responsabilità. Nel pensiero giuridico dei romani il prudens non
viene considerato causa morale dell‟azione, ma individuato
dall‟esterno ed è responsabile non in quanto ha agito con dolo o colpa
ma in quanto gli viene attribuito/imputato un comportamento
29
non iure . Spetta ai compilatori giustinianei il merito di aver elevato
la culpa, intesa come negligenza, a criterio d‟imputazione della
responsabilità accanto al modello dell‟iniuria descritto dai testi
repubblicani. Se il diritto romano sposta l‟attenzione dall‟elemento
soggettivo all‟elemento oggettivo, l‟età moderna opera un‟inversione
28
M. A. FODDAI, Sulle tracce della responsabilità, cit., p. 99.
29
Ibidem, pp. 103-105.
14
di marcia; ma di questo tratteremo più approfonditamente nei
paragrafi dedicati agli studi di Villey e Ricoeur sul tema.
“Diritto e persona si corrispondono ontologicamente. L‟uomo è
persona, individualità spirituale e perciò sociale nel suo rapportarsi,
30
nel e per il suo coesserci, agli altri e alle cose”: così Arthur
Kaufmann, in Die ontologische Struktur, descrive lo stretto legame tra
l‟aristotelico animale sociale e il diritto, espressione della civile
convivenza. Da ciò si evince che il diritto nasce con l‟uomo come
dover essere dell‟essere. Il diritto è uno come una è l‟umanità; ciò che
cambia non è l‟essere ma il suo essere-nel-mondo, il modus vivendi
(rectius: ex-sistendi) dell‟uomo nel suo divenire storico. Uno è il
diritto nei suoi principi naturali, diverse le espressioni di tali principi
in un determinato ordinamento, in base al periodo storico e alle
esigenze contingenti. Appare chiaro, quindi, come il diritto al
risarcimento del danno e il diritto alla tutela dei propri beni e della
propria persona trovino, attraverso la chiave della responsabilità,
espressione nel nostro ordinamento giuridico.
Il nostro codice civile privilegia la tutela risarcitoria come tutela
generalizzata riferentesi a tutti i diritti soggettivi (art. 2043 c.c.) e alle
31
obbligazioni inadempiute (art. 1218 c.c.). Si è civilmente
30
A. KAUFMANN, Filosofia del diritto ed ermeneutica, a cura di G. MARINO, Milano, Giuffrè,
2003, p. XXIX.
31
A. di MAJO, Problemi e metodo del diritto civile. La tutela civile dei diritti, vol. III, terza
edizione, Milano, Giuffrè, 2001, p. 51. Si riporta, di seguito, il contenuto degli articoli citati:
art. 2043 c.c. (Risarcimento per fatto illecito): “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad
altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.;
15