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CAPITOLO I
1. Il medico radiologo
Il radiologo è un medico specializzato in radiologia che si occupa di assistere
altri specialisti nella diagnosi e nel trattamento delle malattie e/o dei disturbi,
fornendo e interpretando immagini degli organi e dei tessuti.
Per ottenere la qualifica di medico radiologo, egli, successivamente alla
laurea in Medicina e Chirurgia, deve aver conseguito un diploma di
specializzazione che legittimi l’assunzione della qualifica di specialista in
radiologia, o titolo equipollente, che autorizzi all’impiego delle radiazioni
ionizzanti a scopo diagnostico. È opportuno sottolineare come la sua attività
è sempre stata oggetto di norme e regolamenti in ragione della sua specificità
e poliedricità, a conferma di ciò è possibile evidenziare che l’attività del
medico radiologo fu una delle prime branche ad essere riservata agli
specialisti
9
.
Tuttavia, prima di esaminare la figura del medico radiologo, appare utile
chiarire che cosa si intenda per radiologia.
La radiologia medica, detta anche “radiologia diagnostica” o
“radiodiagnostica”, è una branca della medicina che si occupa della
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D.p.r. del 13 febbraio 1964, n. 185 confermato poi al d.lgs. del 17 marzo del 1995, n.230.
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produzione e dell’interpretazione di immagini radiologiche, ottenute grazie
all’impiego di particolari radiazioni ionizzanti, a fini diagnostico-
terapeutici.
Tuttavia, oggi si è maggiormente soliti a fare uso del termine “diagnostica
per immagini”, sottolineando l’inquadramento della radiologia medica nel
campo decisamente più ampio delle scienze per immagini, che si avvale di
tutte le tecniche ad oggi a disposizione per la produzione di immagini
mediche a scopo diagnostico. All’interno delle scienze per immagini le
tecniche vengono differenziate in base al principio fisico che permette di
ottenere le suddette immagini. La radiologia sfrutta essenzialmente le
radiazioni ionizzanti per la produzione delle immagini mediche; tuttavia,
oltre ad essa si distinguono altre metodologie che non utilizzano le
radiazioni ionizzanti bensì fanno ricorso agli ultrasuoni, per esempio
nell’ecografia, oppure all’ utilizzo della risonanza dei nuclei atomici come
avviene, per esempio, nel caso della risonanza magnetica. Queste due
tecniche, nonostante non necessitino delle radiazioni ionizzanti,
appartengono al corpus radiologico.
L’attività radiologica è formata, senza alcun dubbio, da un processo
complesso che parte dall’accesso del paziente fino a giungere alla
refertazione e alla consegna del referto; tuttavia, all’interno di questo iter
complicato, bisogna capire che cosa sia la radiologia e che cosa non lo sia.
La radiodiagnostica è anatomia patologica “clinica” virtuale in vivo, cioè può
essere considerata come una sorta di fotografia nel momento in cui
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riproduce una realtà elaborata attraverso l’interazione di onde
elettromagnetiche o treni d’onda ultrasonori con la materia all’interno del
corpo umano
10
.
Questa fotografia, tuttavia, può mentire oppure può dimostrare una realtà
non corrisponde pienamente alla reale situazione in quanto, spesso, le
immagini possono corrispondere a quadri anatomopatologici più complessi
che necessitano di essere interpretate alla luce delle conoscenze, della
clinica e dell’esperienza del medico radiologo. La radiologia non può essere
considerata come una diagnostica automatica, sebbene gli strumenti di
diagnosi automatica siano di fondamentale ausilio al medico radiologo
nell’esercizio della sua attività.
Le figure professionali che si occupano della radiologia in ambito clinico
sono essenzialmente due: il medico radiologo specialista e il Tecnico
Sanitario di Radiologia Medica.
Il Tecnico Sanitario di Radiologia Medica (di seguito TSRM) è un laureato
in Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia che collabora
con il medico radiologo nello svolgimento tecnico-pratico degli esami
diagnostici, occupandosi principalmente delle immagini biomediche che
verranno in seguito elaborate e interpretate dal medico radiologo. Egli, su
delega, del medico specialista può esercitare gli aspetti pratici delle
10
Canitano S., Galluzzo M., Di Pietro M., Lelli S., L’errore in Radiologia, in AA.VV., Il
medico radiologo Manuale di legislazione, management e deontologia, Il pensiero
scientifico editore, 2021, Roma
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procedure medico-radiologiche nell’ambito delle sue competenze
professionali ai sensi dell’art. 159 comma 3 del d.lgs. 101 del 2020.
Numerosi sono i problemi deontologici e normativi connessi all’esercizio
della radiologia in ragione dell’estrema peculiarità dell’attività del medico
radiologo in quanto, oltre che a costituire la diagnostica strumentale, essa
spazia ulteriormente in campi terapeutici della medicina; basti pensare al
fatto che alcune tecniche appartengono strettamente al medico radiologo,
mentre altre, quali per esempio l’ecografia, sono praticate anche da altri
specialisti, quali per esempio i ginecologi. Per altro, sempre più frequenti
sono i momenti in cui il medico radiologo svolge, non solo un’attività
diagnostica finanche un’attività interventistica, come ad esempio la
somministrazione di farmaci.
Alla luce di questi problemi deontologici e normativi, nel 2018 è stato
approvato dal comitato centrale della federazione nazionale degli ordini dei
medici chirurghi e odontoiatri (FNOMCeO) un documento
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che ha come
obiettivo principale quello di tracciare il profilo professionale del medico
radiologo tenendo conto dell’attuale contesto sociopolitico nonché dello
scenario tecnico-scientifico. Tale documento, intitolato “Il nuovo medico
radiologo”, è nato dal lavoro congiunto di medici dell’area radiologica
11
Documento SIRM, Il nuovo medico radiologo, 2018
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afferenti alle principali società scientifiche del settore (Sirm
12
, Airo
13
,
Aimn
14
, Ainr
15
).
Tale documento presta molta attenzione all’atto medico radiologico,
scomponendolo in ogni sua parte ed analizzandolo capillarmente, al fine di
delineare l’importanza della sicurezza delle cure e l’accuratezza nella
prestazione radiologica.
Inoltre, in tale documento, un elemento chiave è dato dalla necessità di
tracciare un profilo etico-professionale del medico che tenga conto dei
possibili scenari del futuro (come, per esempio, del fenomeno dei big data o
dell’intelligenza artificiale) sottolineando l’importanza, in accordo da
quanto espresso già dal codice deontologico, sia dell’aggiornamento
professionale permanente sia della competenza professionale.
L’attività professionale del medico radiologo nella pratica quotidiana viene
espressa dal cd. atto medico radiologico
16
.
L’atto medico radiologico, dunque, è la prestazione professionale
specialistica del medico radiologo che declina, in maniera puntuale e precisa,
le finalità diagnostico-terapeutiche e consta di una serie di momenti,
strettamente interdipendenti e necessari, che vanno a formare il contenuto
12
Società Italiana di Radiologia Medica e Interventistica
13
Associazione Italiana di Radioterapia ed Oncologia Clinica
14
Associazione Italiana di Medicina Nucleare
15
Associazione Italiana di Neuroradiologia
16
Documento SIRM, L’atto medico radiologico, 2019
13
dell’obbligazione alla quale deve adempiere il medico radiologo e in base ai
quali possono scaturire puntuali profili di responsabilità in capo ad esso.
L’atto medico radiologico, in ragione della sua complessità, vede, inoltre, la
collaborazione di più figure professionali, come per esempio il medico
prescrivente, il TSMR e il fisico medico, siccome non è possibile,
nell’esecuzione di una prestazione radiologica, separare l’aspetto clinico da
quello tecnico e sono pertanto necessari un equilibrio e un’intesa in un gruppo
multiprofessionale per raggiungere un elevato standard di qualità della
diagnosi.
La figura del medico radiologo è necessaria e centrale non soltanto per la
corretta esecuzione ed interpretazione delle immagini radiologiche, ma anche
in quanto le tecniche che prevedono l’impego delle radiazioni ionizzanti a
scopo diagnostico sono utilizzabili, per le legge, esclusivamente da questa
figura professionale. Egli risulta l’unico medico in grado di prospettare il
corretto impiego di una piuttosto che dell’altra tecnica di diagnostica per
immagini, al fine di rispondere in maniera ottimale al quesito posto dal
medico clinico; oltre a ciò egli è l’unico in grado di effettuare un attento
bilanciamento della dose erogata al paziente ed eventualmente scegliere tra
le altre tecniche disponibili per ridurre la dose al minimo riducendo così i
rischi derivanti dell’uso delle radiazioni ionizzanti e garantire una
prestazione radiologica appropriata.
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È pacifico che il medico radiologo nell’ambito di un’indagine radiologica,
tramite le proprie capacità professionali, decida quale esame effettuale, come
effettuarlo/ottimizzarlo ed infine redige il referto. Tuttavia, nel processo
radiologico non sono presenti sono il medico radiologo e il TSRM, bensì vi
sono altri attori da prendere in considerazione come per esempio il paziente,
che necessita di un’indagine radiologica e quindi di una diagnosi; il clinico
richiedente che esprime un dubbio diagnostico e richiede un determinato
esame e l’azienda sanitaria che eroga la prestazione mettendo a disposizione
le risorse economiche, umane e tecniche.
Nell’ambito della radiologia e della radiodiagnostica in realtà i rapporti tra
i vari attori in questo scenario sono mutati nel corso del tempo.
Fino agli anni ’60 il medico radiologo eseguiva personalmente gli esami
radiografici prima di interpretarli, instaurando così un rapporto diretto con
il paziente come al giorno d’oggi avviene ancora con il medico ortopedico o
il medico ginecologo. Tuttavia, nel corso degli anni, a seguito di una mole di
lavoro sempre più consistente e un repentino cambio delle metodiche
diagnostiche, vi è stato un mutamento del rapporto diretto tra il medico
radiologo e il paziente in quanto, ad oggi, il medico radiologo esegue
personalmente esclusivamente le procedure di diagnostica, mentre tutte le
altre occupazioni sono demandate al TSRM, il quale le svolge seguendo i
protocolli operativi preventivamente individuati dal medico radiologo.
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In pochi casi, in realtà, il medico radiologo instaura un rapporto diretto con
l’assistito poiché nella maggior parte della sua attività, ovvero quando
esamina una radiografia, una tomografia computerizzata o una risonanza
magnetica, le immagini sono acquisite dai suoi collaboratori e la
comunicazione finale con il paziente è meditata in quanto essa avviene
sistematicamente e unicamente attraverso l’emissione del referto.
In quanto attività medica, quella del radiologo è compresa nel novero delle
professioni intellettuali ai sensi dell’art. 2229
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del Codice civile, sia nella
qualità di libero professionista, sia come convenzionato con l’ente pubblico,
sia come dipendente degli enti sanitari ed è colui che nel rapporto
obbligatorio svolge materialmente la prestazione sanitaria. La professione
intellettuale consiste in quel particolare tipo di attività in cui la prestazione
dell’opera intellettuale è improntata, oltre che agli ordinari canoni di
diligenza
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e di prudenza, alle specifiche regole
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o c.d. leges artis del settore
di riferimento (c.d. perizia); vi è una tendenziale autonomia e discrezionalità
riconosciuta al professionista nell’esecuzione della prestazione, anche ove si
inserisca in un rapporto di lavoro subordinato (su tutti l’esempio proprio del
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Art. 2229 c.c.: “La legge determina le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è
necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi.”
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Riferimento all’art. 1176 comma I c.c. ai sensi del quale “Nell’adempiere l’obbligazione il
debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia”
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Si fa riferimento alla diligenza qualificata richiesta ai sensi dell’art. 1176 comma II c.c.
“Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la
diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata”
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medico dipendente dell’ente ospedaliero) e, inoltre, il carattere personale
della prestazione ai sensi dell’art. 2232 c.c. che stabilisce “il prestatore
d’opera deve eseguire personalmente l’incarico assunto. Può tuttavia
valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari, se
la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è
incompatibile con l’oggetto della prestazione”.
È opportuno ricordare che la prestazione di opera di natura intellettuale può
essere erogata solamente da un soggetto iscritto in un apposito albo, nel caso
del medico radiologo iscritto nell’albo dei medici radiologi, poiché
l’iscrizione ad un albo implica l’assoggettamento del medico ad un Codice
Deontologico, dunque un impianto normativo che passa attraverso una legge,
un decreto legislativo o un decreto ministeriale. Il Codice Deontologico
Medico è una fonte di norme imperative e l’accordo tra il medico e paziente
non può eludere la normativa deontologica.
L’attività di radiologia viene esercitata all’interno di una struttura sanitaria,
che può essere privata o pubblica, e l’espletamento dell’attività professionale
del medico radiologo avviene nell’ambito di un rapporto di lavoro
subordinato; ciò nonostante, la prestazione rimane identica, nel contenuto e
nella disciplina, a quella espletata dal libero professionista intellettuale.