2
I. La responsabilità civile
1. La responsabilità civile in generale
E‟ stato scritto che «dei punti di osservazione più significativi che i diversi settori dell’ordinamento
offrono all’analisi dell’interprete, al fine di commisurare senso e portata dell’evoluzione dei singoli
istituti e per verificare la rispondenza della normativa vigente al “dato reale”, certo quello della
3
responsabilità civile è uno tra i più privilegiati».
La responsabilità è una categoria fondamentale di tutto il sistema giuridico. In particolare, nel diritto
privato si parla di “responsabilità civile”, facendo riferimento alla situazione di chi, avendo
commesso un atto illecito o avendo cagionato un danno ingiusto ad un altro, è obbligato a risarcire
4
il danno derivatone.
Un danno può difatti verificarsi per l‟inadempimento di un‟obbligazione (allora si parlerà di
responsabilità contrattuale) oppure può verificarsi anche al di fuori di un preesistente rapporto
obbligatorio fra danneggiante e danneggiato. Questa responsabilità viene qualificata, nel lessico
italiano, come responsabilità “extracontrattuale” ovvero “per fatto illecito”, alludendo al
comportamento del danneggiante ( “dei fatti illeciti” recita il titolo IX del quarto libro del codice
civile italiano, dove sono contenute le norme che la regolano) oppure ancora “responsabilità
aquiliana” con terminologia ricavata dal diritto romano, dove la materia era disciplinata dalla lex
5
Aquilia (ex capite tertio).
“Fatto illecito” non è però solo quello compiuto in violazione di una espressa norma, ma è pure
quello che deriva dal mancato rispetto dell‟obbligo generalissimo del neminem laedere.
Il problema fondamentale consiste perciò nell‟individuare quando al verificarsi di un danno segua il
sorgere della responsabilità; a detto problema può porsi rimedio sostanzialmente in due modi
diversi, i quali corrispondono a due diversi regimi di responsabilità civile.
3
Cfr. Alpa, Profili della disciplina dell’illecito nella evoluzione dell’esperienza francese, in Resp. civ. prev., 1975, p.
481.
4
Roppo, Istituzioni di diritto privato, Bologna, 2005, p. 66.
5
Il terzo capitolo fa riferimento al damnum derivante dalle conseguenze di azioni qualificate previste come
conseguenza di un comportamento illecito. Le azioni previste sono: occidere, urere, rumpere, frangere (il diritto
romano optava quindi per una conformazione di tipicità degli illeciti). Massetto, voce Responsabilitá extracontrattuale,
in Enciclopedia del diritto, XXXIX, Milano, 1988, p. 1100 e ss., cfr. anche Sarrión, Las raíces romanas de la
repsonsabilidad por culpa, Barcellona, 1993, p. 235 e ss.
3
Il regime di tipicità dei danni risarcibili è formato dalla preventiva descrizione, da parte del
legislatore, di tutti i casi in cui un danno deve essere risarcito da chi ne è considerato il
responsabile. I danni risarcibili costituiscono un numero chiuso e qualsiasi danno non
6
compreso in una delle voci di questo elenco non genera responsabilità.
Con il diverso regime della aticipità dei danni risarcibili, invece, le norme non elencano
analiticamente i casi in cui un danno genera responsabilità, ma li individuano con formule
ampie e generiche, sulla cui base spetta al giudice identificare in concreto i singoli casi di
7
danno risarcibile.
Gli obiettivi che l‟istituto della responsabilità civile punta a realizzare sono molteplici: sia una
funzione compensativa o reintegrativa (in base alla quale si compensa il danneggiato per la perdita
subita, reintegrando il suo patrimonio ingiustamente diminuito), sia una funzione preventiva (prima
che i danni si verifichino, allo scopo di impedire che si producano o almeno di ridurne l‟entità con
l‟efficacia deterrente della minaccia al risarcimento); sia una funzione sanzionatoria con l‟obiettivo
8
di punire il responsabile di un comportamento riprovevole.
Ravviseremo che soprattutto nel campo di nostro interesse, ovvero la responsabilità civile
9
automobilistica (Rcauto o Rca), quest‟ultima funzione viene progressivamente abbandonata a
causa della diffusione di forme di responsabilità oggettiva, e finisce per essere rimessa piuttosto allo
svilupparsi di differenti sistemi sanzionatori.
Le norme che determinano la responsabilità civile extracontrattuale non sono fisse, ma anzi
evolvono parallelamente alle circostanze sociali e tecnologiche. In questo dinamismo, la
circolazione veicolare rappresenta sicuramente uno dei campi dove la responsabilità civile ha più
evoluto a causa della trasformazione economica e delle vicissitudini della vita sociale moderna, le
10
quali comportano una maggiore protezione delle vittime.
6
Sacco, Introduzione al diritto comparato, Torino, 2005, p. 92.
7
Sacco, Introduzione al diritto comparato, Torino, 2005, p. 92 e ss.
8
Roppo, Istituzioni di diritto privato, Bologna, 2005, p. 497 e ss.
9
Utilizzeremo in tutto l‟elaborato il termine “Rca”, “Rcauto” o “Mtpl” (Motor third party liability) scrictu sensu, per
indicare la responsabilità civile in materia di circolazione stradale in quanto tale, e non come assicurazione, per indicale
la quale aggiungeremo il termine “Assicurazione” o “Ass”.
10
Cfr. Anche Van Boom et al., Unification of tort law: fault, The Hague, 2005, p. 335 e ss.
4
2. La responsabilità oggettiva
La responsabilità oggettiva era tipica delle epoche primitive, dove essa era basata sul risultato e non
sulla colpa: una delle prime manifestazioni di responsabilità oggettiva si ha ad esempio nella prima
epoca Romana, quando nell‟ottava tavola (degli illeciti) della legge delle XII tavole si puniva con la
pena di morte «Qui malum carmen incantassit» (chiunque fosse incantato da un maleficio), anche
se «per pauca res» (anche per cose insignificanti, come un mal di testa). Era questa una prima
forma di responsabilità da illecito fondata sulla pericolosità ed il rischio della situazione
11
considerata, e non sulla colpa dell‟agente.
Nell‟epoca successiva, a causa di uno sviluppo di costumi, ci si ribellò a una tale e la responsabilità
rimase unicamente fondata (sulla tipicità dell‟illecito e) sulla colpa. Nella battaglia che si presenta
12
tra efficienza e opportunità, contro verità e giustizia, i romani appoggiavano queste ultime.
Anche negli ordinamenti giuridici ottocenteschi il dolo e la colpa erano elementi essenziali e
indispensabili alla responsabilità; del resto, in una società ispirata ai motivi del liberalismo e
13
dell‟individualismo non poteva che prevalere il principio “nessuna responsabilità senza colpa”.
Col passare degli anni l‟impiego di questo criterio iniziò ad apparire inopportuno in determinate
aree. Vi sono infatti alcuni settori dell‟attività umana nei quali il verificarsi dei danni non dipende
dal grado di diligenza con cui quelle attività sono esercitate, e spesso non è facilmente imputabile
ad alcuno. Con l‟avvento della società industriale proprio le occasioni di danni “anonimi” venivano
moltiplicandosi, ma ovviamente vietare le attività dannose avrebbe privato la società di strumenti
oramai irrinunciabili del suo progresso. Or dunque, le attività vennero consentite, ma si imposero
misure di sicurezza ragionevolmente compatibili e il rischio di danni venne comunque addossato su
chi le esercita.
La ragione per cui si ritiene socialmente adeguato mantenere ancor oggi forme di responsabilità
oggettiva si fonda sul principio del rischio: chi esercita attività pericolose e da esse trae profitto
espone la collettività ad un rischio, il cui peso egli può facilmente assorbire attraverso la
14
stipulazione di un‟assicurazione.
11
Sarrión, Las raíces romanas de la repsonsabilidad por culpa, Barcellona, 1993, p. 6 e ss., ora nella branca penale
molte attuali ipotesi di responsabilità oggettiva sono fatte risalire tradizionalmente al vecchio principio canonistico-
medioevale “qui in re illicita versatur tenetur etiam pro casu”, prospettiva questa di una tendenziale identificazione tra
delitto e peccato. Si riteneva cioè che il peccatore dovesse rispondere di tutte le conseguenze oggettivamente cagionate
dalla sua azione contra ius, non importa se volute o non volute, prevedibili o fortuite. Fiandaca - Musco, Diritto penale
parte generale, Bologna, 2006, p. 590.
12
Sarrión, Las raíces romanas de la repsonsabilidad por culpa, Barcellona, 1993, p. 230.
13
Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 2001, p. 691 - 713.
14
Cavallo Borgia, Responsabilità e assicurazione, Milano, 2007, p. 3 - 40.
5
E‟ inoltre un dato acquisito che tale sistema risulta economicamente più soddisfacente, giacché
riporta il peso economico del danno, non sul singolo danneggiante, ma sull‟intera comunità, per
15
altro costretta ad utilizzare sistemi assicurativi.
Economicamente parlando è stato dimostrato dall‟opera di Calabresi come un sistema di strict
liability funzioni meglio di un sistema fault based (quanto meno nell‟area di nostro interesse).
Difatti, basandosi sulla teoria dell‟utilità marginale decrescente del denaro e la concezione che la
ripartizione del danno rende più facile il suo assorbimento senza scosse economiche, i danni
derivanti dagli incidenti pesano meno socialmente se sono ampiamente distribuiti fra le persone e
16
nel tempo, che non sul singolo danneggiante.
Più recentemente, in molti settori particolarmente ricchi di casistica come quello medico o stradale
si sta osservando lo svilupparsi di un tipo di regime cosiddetto no-fault, dove con un ingente
investimento statale si copre e si risarcisce il verificarsi di qualunque danno, senza tener conto della
colpa del danneggiante, il quale verrà al massimo sanzionato in sede di pagamento del premio
assicurativo. La tendenza a preferire sistemi di questo tipo è tipica di ordinamenti giuridici che
prediligono l‟individualità (ad esempio U.S.A. nel settore Auto, Francia nel settore Medico, Nuova
Zelanda in toto), intesa come potenziale protezione omnicomprensiva dell‟individuo dal verificarsi
di un evento dannoso, rispetto alla totalità dei consociati, nel senso di deterrenza dal commettere un
danno ed educazione nell‟astenersi da comportamenti illeciti.
A seconda del grado di “oggettività/soggettività” della responsabilità è possibile dunque fare
un‟ulteriore distinzione tra sistemi, la quale ci tornerà utile soprattutto nello studio della
17
responsabilità civile automobilistica:
18
Colpa o fault (responsabilità per colpa): è l‟ipotesi tipica esplicata in precedenza.
Colpa presunta o alleged fault (denominata anche responsabilità aggravata o quasi
oggettiva): è il caso tipico di sistemi misti come quello spagnolo, o come nella culpa in
vigilando del nostro art. 2048 c.c. o della responsabilità del conducente in caso di danno da
circolazione stradale ex art. 2054 c.c.. In queste fattispecie la colpa è preventivamente
19
presunta ed è vincibile solo con una determinata prova liberatoria.
15
Vedi anche i paragrafi seguenti e l‟opera di Calabresi più volte citata.
16
Calabresi, The costs of accidents – a legal economic analysis, Londra, 1970, p. 24 e ss.
17
Cfr. Von Bar – Drobnig, The Interaction of Contract Law and Tort and Proprerty Law in Europe, Monaco, 2004, p.
34 e ss.
18
Vedi Van Boom et al., Unification of tort law: fault, The Hague, 2005, p. 333.
19
Art. 2048 c.c.: «Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli
minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica
all’affiliante.
6
Responsabilità oggettiva o Strict Liability: è basata, come lo schema no-fault, sulla assenza
di colpa da parte dell‟agente; quando occorre un incidente, la vittima non deve provare la
colpa del danneggiante, ma la prova del danno non è sufficiente per rivendicare un
risarcimento. Questo sistema richiede un certo collegamento tra il pregiudizio sofferto e
l‟attività dell‟agente. Non vi è normalmente finanziamento pubblico, ma copertura
20
assicurativa, ed è questa la differenza più rilevante. La linea di demarcazione tra
responsabilità oggettiva e colpa presunta è molto sottile, e come vedremo nella pratica può
diventare inconsistente.
21
No-fault (senza responsabilità): è sufficiente la mera esistenza del danno, a prescindere da
qualsiasi nesso di causalità o comportamento dell‟individuo. La responsabilità non sussiste,
poiché il danneggiante non respónde (etimologicamente parlando); egli non è nemmeno
responsabile in senso oggettivo poiché non si assume il rischio di un‟attività pericolosa.
L‟attività pericolosa preesiste, è inevitabile, e lo stato interviene per proteggere i cittadini.
L‟attenzione è traslata dal comportamento dell‟agente alla protezione del danneggiato. Il
risarcimento è giocoforza finanziato da fondi pubblici con la funzione sociale di garantire
verso tutti un equo risarcimento.
Come si potrà intuire il difetto principale del no-fault è quello di non avere un effetto
dissuasivo dal commettere un illecito e la alta possibilità di essere aggirato da
comportamenti fraudolenti. Tale regime comporta infatti un inevitabile innalzamento degli
incidenti e del contenzioso. Per questo motivo è più adatto a determinati settori tecnici o ad
ordinamenti giuridici con un ristretto numero di cittadini e con un forte sentimento della
legge.
Parallelamente, una parte della dottrina fa un‟ulteriore classificazione, ma essa è più utile dal punto
di vista meramente dogmatico che pratico:
Esistono infatti broad systems, come quello francese e belga dove la responsabilità oggettiva
è basata su una norma di carattere generale,
narrow systems, come quello tedesco e scandinavo dove la responsabilità oggettiva è
I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei
loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.
Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non avere potuto
impedire il fatto».
20
Faure, Tort law and economics, Cheltenham, 2009, p. 416 e ss. L‟A. ricorda che anche la suddivisione tra regimi no-
fault e di strict liability non è per nulla pacifica in dottrina, la quale da spesso adito a fraintendimenti, ma ciò non è da
sottovalutare, poiché la differenza è sul piano economico/giuridico rilevantissima.
21
Letteralmente “senza-colpa”.
7
introdotta da norme di carattere speciale,
22
ed infine sistemi misti quali l‟italiano e lo spagnolo.
A discapito di queste divisioni più teoriche che pratiche, ci sembra doveroso prospettare una
classificazione alternativa di volta in volta tarata sul tipo di danno, interesse protetto o illecito di cui
si tratta. Essa dovrebbe tener contro del grado di oggettività prendendo in considerazione tutti i vari
fattori del caso (con particolare attenzione alla giurisprudenza e alla valenza della prova liberatoria
o caso fortuito et cetera), stabilendo quali sono più oggettivi e quali meno, senza etichettare le varie
categorie con definizioni nominaliste e suscettibili di perdere significato.
Si veda il paragrafo dedicato alla responsabilità oggettiva nell‟Rcauto per una suddivisione di tal
genere.
3. I principali modelli di responsabilità civile
Uno studio di diritto comparato sulla responsabilità civile è come una comparazione tra frutti
provenienti da alberi diversi, nella misura in cui non è possibile studiare la natura dei frutti senza
23
prima studiare l‟albero che li ha generati.
In Francia, la formula dell‟atipicità dei danni risarcibili si può far risalire all‟art. 1382 del Code
Napoléon: «tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la
faute duquel il est arrivé à le réparer» e all‟art.1383: «chacun est responsabile du dommage qu’il a
causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence»..
Nonostante l‟ampia portata dei suddetti articoli, la storia delle loro interpretazioni prova che essi
sono perfettamente compatibili con l‟idea della tipicità dei degli illeciti. Infatti, la lettura fornita
all‟art. 1382 all‟inizio del XIX secolo seguiva questa strada, ritenendo necessaria, ai fini
24
dell‟attivazione della norma, la lesione di un diritto soggettivo della vittima.
Verso la fine del XIX secolo l‟interpretazione così favorevolmente accolta incomincia a perdere
terreno e si inizia a prendere coscienza del fatto che comportamenti produttivi di danni possono
25
venir repressi indipendentemente dalla presenza della lesione di diritto soggettivo.
22
Von Bar – Drobnig, The Interaction of Contract Law and Tort and Proprerty Law in Europe, Monaco, 2004, p. 35,
36.
23
Lindenbergh, Damages in tort, in Smits, Elgar Encyclopedia of ComparativeLaw, Cheltenham, 2006, p. 234.
24
Gambaro-Sacco, Sistemi giuridici comparati, Torino, 2008, p. 263-270.
25
Monateri, voce Responsabilità civile, in Dig. disc. priv., sez. civ., XVII, Torino, 1998, p. 15 - 19.
8
Finalmente, con il secondo quarto di questo secolo, la teoria della tipicità entra decisamente in crisi.
Per chiarire perché tanti fatti umani, ancorché dannosi, non diano comunque luogo a responsabilità,
si fa ricorso allo strumento delle cause di giustificazione. Ecco allora che al neminem laedere si
contrapporrà l‟eccezione della libertà di nuocere solo in presenza di determinate cause di
26
giustificazione (come il diritto di esprimere il proprio pensiero).
In questo modo l‟attenzione si trasferisce dalla situazione giuridica della vittima al comportamento
dell‟autore del danno.
Per quanto riguarda il ricorso alla responsabilità oggettiva, tutto ruota attorno all‟art. 1384 c.c.f., il
quale sembra introdurre timidamente una responsabilità in capo al “gardien” per i fatti commessi da
27
comportamento di persone che egli è responsabile, o cose che sono sotto la sua custodia. Ma in
verità a tutt‟oggi la responsabilità del gardien è molto più importante che la responsabilità per
“faute”, principalmente a causa dell‟estensione del raggio di operatività assegnato all‟articolo in
28
questione da parte delle corti francesi. La cassation civil fa in pratica largo uso della strict
liability, e verrà esposto quanto la stessa giurisprudenza francese abbia influenzato tutta Europa nei
regimi di responsabilità civile automobilistica.
La soluzione di tipicità dell‟illecito prediletta in Germania è in via di principio quella del paragrafo
29
823 del Bürgerliches Gesetzbuch (BGB): non si è responsabili se non quando si leda con dolo o
colpa «la vita, il corpo, la salute, la libertà, la proprietà o un simile diritto». Inoltre, per una serie
di altre ipotesi, il paragrafo 826 condanna chi agisce intenzionalmente a danno di altri in modo
contrario ai buoni costumi. L‟apparenza, che manifesta una completa difformità del sistema tedesco
da quello francese, viene invero smentita da un parallelismo sorprendente. La giurisprudenza
tedesca ha infatti concesso all‟ordinamento di allargare progressivamente le maglie dell‟istituto
attraverso il metodo dell‟interpretazione estensiva, che è stato impiegato per sanzionare anche nuovi
30
casi non considerati nell‟elaborazione del catalogo legale dei danni risarcibili.
Le soluzioni giurisprudenziali, insomma, sembrano confluire. Per portare un altro esempio, si pensi
a come in Germania si attribuisca al dolo un‟eccezionale rilevanza, ed a come in Francia il giudice,
26
Così Chabas in Mazeud - Chabas, Leçons de droit civil, 2, Obligations théorie générale, Parigi, 1998, p. 445: la
«théorie du risque [et de la faute] n’est admise qu’avec réserves et exceptionnellement par le droit positif français. Le
juges ne posent pas comme principe que la personne qui agit sans faute peut être responsable». Per una delucidazione
sulle teorie francesi si veda lo stesso Mazeud - Chabas, Leçons de droit civil, 2, Obligations théorie générale, Parigi,
1998, p. 437 - 445.
27
Art. 1384 c.c.f.: On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de
celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
28
Von Bar – Drobnig, The Interaction of Contract Law and Tort and Proprerty Law in Europe, Monaco, 2004, p. 34 e
ss.
29
Gambaro-Sacco, Sistemi giuridici comparati, Torino, 2008, p. 209-238.
30
Franceschetti, Ingiustizia del danno,in Cendon, Gli interessi protetti nella responsabilità civile, Milano, 2005, p. 7.
9
sebbene il Code Napoléon non riconosca una diretta importanza al dolo, adotti uno schema di
ragionamento molto simile a quello tedesco: se l‟intento dell‟autore è quello di nuocere, tale
intervento dà luogo ad una fattispecie di abuso del diritto, la quale a sua volta dà luogo a
31
responsabilità.
Il BGB contiene solo una norma che sancisce la responsabilità oggettiva, il § 833, che riguarda la
responsabilità per i proprietari degli animali. Le rimanenti ipotesi sono tutte descritte dalla
legislazione speciale, prima tra tutte lo Strassenverkehrsgesetz, che sancisce la strict liability per la
responsabilità civile veicolare. Ad ogni modo, anche nel campo legislativo speciale, il danneggiato
32
potrà scegliere di agire secondo le regole generali codicistiche.
In prima approssimazione, il sistema italiano accoglie il principio di atipicità. La situazione tuttavia
appare ibrida, in virtù della formulazione della norma base in materia, l‟art.2043: «Qualunque fatto
doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a
risarcire il danno». La formula ampia, di stampo francese, viene infatti integrata dalla previsione
che il danno, per essere risarcibile, debba pure essere “ingiusto”.
Sanzionando il “danno ingiusto” il legislatore lascia al giudice un vero potere discrezionale nel
riempire di significato la nozione di ingiustizia. Di regola il giudice italiano, che si è formato nelle
aule universitarie, dove ha appreso sia la concezione di matrice tedesca, che quella di origine
francese, enuncerà la regola della lesione del fatto tipico quando deve assolvere, e la regola
omnicomprensiva del neminem laedere quando deve condannare.
Ad ogni modo, nel diritto italiano, l‟obbligo di risarcimento nasce a carico di un soggetto solo in
presenza di una serie di presupposti:
che ci sia un “danno”: (inteso come la diminuzione di valore che il patrimonio del
danneggiato subisce), questo può venire in gioco sia come danno emergente o come lucro
cessante, ma anche come danno non patrimoniale consistente nella lesione di un interesse
33
non economico. Il danno può essere risarcito per equivalente (con una somma di denaro
che equivale al danno) o tramite riparazione in forma specifica (ripristinando in favore del
34
danneggiatolo specifico interesse leso).
che questo danno possa qualificarsi come “ingiusto”, il quale significa etimologicamente
“contrario al diritto” (in = prefisso di negazione, iustus, ius = diritto).
31
Sacco, Introduzione al diritto comparato,Torino, 2005, p. 92 e ss.
32
Koch et al., Unification of Tort Law: Strict Liability, Dordrecht, 2002, p. 207 e ss.
33
In quest‟ultimo caso il danno, teoricamente, è risarcibile solo nei casi determinati dalla legge (art. 2059 c.c.).
34
Si v. Monateri, La responsabilità civile, Torino, 1998, p. 274 – 333.
10
che ci sia un “nesso di causalità” tra il fatto e il danno. In questo caso si rende applicabile
l‟art. 1223 c.c. in relazione alla responsabilità contrattuale: un pregiudizio è risarcibile se è
la “conseguenza immediata e diretta” del fatto dannoso. In altre parole, occorre che il fatto
dannoso sia la condicio sine qua non del verificarsi del danno. Tuttavia in sede di
valutazione possono utilizzarsi altri criteri, quale quello della prevedibilità del danno,
35
dell‟evitabilità, della valutazione equitativa o del concorso di colpa.
che l‟autore del fatto sia capace di intendere e di volere, almeno che l‟incapacità non
dipenda da sua colpa (art. 2046 c.c.), dato che quod est causa causae est causa causati.
Comunque risponderà dell‟illecito chi era tenuto alla sorveglianza dell‟incapace, salvo che
questi non dimostri di non aver potuto impedire il fatto (art. 2047 c.1 c.c.). Per evitare che la
funzione compensativa sia eccessivamente compressa, il giudice, tenuto conto della
condizione economica delle parti, può condannare l‟incapace a pagare un‟equa indennità
(art. 2047 c.2 c.c.).
che l‟illecito sia stato compiuto in assenza di una causa di giustificazione. Le circostanze
idonee a giustificare il fatto dannoso sono il consenso dell‟avente diritto, la legittima difesa
(art.2044) e lo stato di necessità (art. 2045 c.c.), nel qual caso d‟altra parte si deve
corrispondere al danneggiato un‟equa indennità.
che il danno sia accreditabile al soggetto di cui si afferma la responsabilità per dolo, colpa o
responsabilità oggettiva: Il dolo è la volontà di tenere il comportamento dannoso, con la
coscienza della sua idoneità a danneggiare qualcuno. La colpa è la negligenza, imprudenza o
36
imperizia che caratterizzano il comportamento del danneggiante. La diligenza che si
richiede nel nostro ordinamento è quella del “buon padre di famiglia” o del cosiddetto
“uomo medio”. Tuttavia basta sfogliare le decisioni giurisprudenziali per accorgersi come il
valore della colpa vari a seconda che essa abbia ad oggetto la condotta di soggetti “inferiori”
(come gli individui portatori di handicap o gli anziani) e “superiori” (come il conducente del
37
veicolo nella circolazione stradale).
Fra i vari modelli possiblii di responsabilità civbile, l‟Italia si situa, assieme alla Spagna, in quel
gruppo di mezzo che presenta aspetti basati sulla colpa, mitigati da ipotesi legislativamente tipizzate
35
Teorie in vero sviluppatesi principalmente nel diritto penale, a proposito si v. Fiandaca-Musco, Diritto penale parte
generale Bologna, 2006, p. 200 - 224.
36
E‟ possibile in alcuni casi che la colpa ordinaria non sia sufficiente, e occorra la colpa grave (ad esempio per il danno
causato dal giudice nell‟esercizio dell‟attività professionale) oppure addirittura che sorga responsabilità solo dinnanzi a
ipotesi di dolo (ad esempio il proprietario risponde per i suoi atti emulativi sono se era animato dallo scopo di nuocere o
recare molestia, art. 833 c.c.).
37
Bussani, La colpa soggettiva, Padova, 1991, p. 1 - 7.
11
di responsabilità oggettiva (come quella per gli animali ex 2052 e 2053 c.c.,), ma anche e soprattutto
di responsabilità quasi-oggettiva, tipica degli illeciti da circolazione stradale. Difatti il legislatore
italiano ha sempre preferito adottare forti presunzioni di colpa, anziché vere e proprie statuizioni di
38
stritct liability, creando una sorta di immensa “area grigia” tra sistemi di colpa e di responsabilità
39
oggettiva.
Come appena accennato la Spagna presenta un modello di responsabilità molto affine a quello
40
italiano e francese.
La responsabilidad civil è definita dalla dottrina spagnola come “la soggezione di chi trasgredisce
un dovere di condotta (imposto nell‟interesse di un altro) ed è soggetto all‟obbligazione di riparare
41
il danno provocato”.
Questa responsabilità in senso generico si classifica tradizionalmente in contractual quando si
trasgredisce al dovere di condotta nascente da contratto, ed extracontractual quando si causa il
danno per effetto di un comportamento colposo o doloso all‟infuori di un rapporto negoziale.
Il código civil differenzia chiaramente, all‟art.1089, le obbligazioni nascenti da legge, contratti e
“quasi contratti”, dagli atti o omissioni illecite o nelle quali intervenga qualsiasi genere di colpa o
42
negligenza.
Pur tuttavia, la sottile linea di demarcazione tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale non
43
è nettissima, così come in altri sistemi giuridici (tedesco, francese e italiano). Per questo motivo,
la giurisprudenza spagnola è incline a sostenere che, nei casi in cui un fatto dannoso è avvenuto in
violazione sia di una obbligazione contrattuale sia del dovere generale di non ledere l‟altrui sfera
giuridica, vi è una giustapposizione di responsabilità, che dà luogo ad azioni che possono esercitarsi
alternativamente o sussidiariamente, ferma restando la libertà del giudice di scegliere di applicare la
norma più appropriata ai fatti del caso concreto.
La responsabilità extracontrattuale è definita nell‟art. 1902 del Código civil: «colui il quale, per
azione od omissione, causa danno ad un altro, se si è in presenza di negligenza o colpa, è obbligato
44
a riparare il danno». La menzione espressa del principio della colpa è frutto delle linee guida
38
Koch et al., Unification of Tort Law: Strict Liability, Vienna, 2002, p. 207.
39
Koch et al., Unification of Tort Law: Strict Liability, Vienna, 2002, p. 216.
40
Bussani - Palmer, Pure Economic Loss in Europe, Cambridge, 2003, p. 135.
41
Diez-Picazo – Gullón, Sistema de derecho civil, Madrid, 2005, p. 541, 542.
42
Art.1089 c.c.e.: «Las obligaciones nacen de la ley, de los contratos y cuasi contratos, y de los actos y omisiones
ilícitos o en que intervenga cualquier género de culpa o negligencia».
43
Galgano, Tipicità e atipicità del fatto illecito, Tavole di comparazione giuridica, in Galgano, Istituzioni di diritto
privato, Padova, 2002, p. XXIV.
44
Art.1902 c.c.e.: «El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a
reparar el daño causado».
12
imperanti all‟epoca della codificazione, che ponevano in questa nozione il fondamento della
responsabilità, allo scopo di esaltare il principio dell‟autonomia della volontà. Come per il nostro
codice civile, la responsabilità comporta un‟inversione dell‟onere della prova rispetto alla
responsabilità contrattuale, a meno che non ci si trovi di fronte ad uno dei casi predeterminati di
responsabilità oggettiva o quasi-oggettiva fondati sul rischio.
Fatte queste premesse, i presupposti della responsabilità extracontrattuale spagnola si possono
riassumere (sempre secondo l‟art.1902 c.c.e. e parallelamente di come avviene in Italia) in:
un comportamento colposo. E‟ bene tuttavia ricordare che in Spagna è attribuita molta
importanza – come nel modello francese – al principio dell‟abuso del diritto (abuso del
45
Derecho art.7.2 c.c.e.). Quest‟ultimo articolo, ad una prima lettura, sembra lasciare molto
più spazio e discrezionalità al giudice spagnolo rispetto a quello italiano; tuttavia è bene
ricordare che detto principio (combinato anche con il 7.1 c.c.e. riferito alla buona fede) è
filtrato dalla giurisprudenza da altri presupposti quali l‟immoralità del danno e la lesione di
46
un interesse non protetto dalla legge; dunque, come più volte ricordato dal Tribunal
Supremo, il ricorso all‟abuso del diritto si manifesta come extrema ratio, specialmente in
47
ambito processuale nel proponimento della domanda relativa. Al comportamento colposo
si avvicina a fortiori quello doloso: la dottrina principale infatti asserisce che, se la colpa è il
non prevedere o evitare quello che si avrebbe potuto o si sarebbe dovuto fare, il dolo
48
consiste proprio nel non evitare il danno preveduto;
l‟azione od omissione deve aver prodotto un danno. Si anticipa che nel diritto spagnolo, la
funzione sanzionatoria della responsabilità aquiliana si vede svuotata, ed è invece esaltata la
funzione compensativa. Prova ne è l‟ampio ricorso alla responsabilità oggettiva da parte
45
Art. 7.2 c.c.e: «La ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo. Todo acto u omisión que
por la intención de su autor, su objeto o por las circunstancias en que se realice sobrepase manifiestamente los límites
normales del ejercicio de un derecho, con daño para tercer, dará lugar a la correspondiente indemnización y a la
adopción de las medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia del abuso».
46
AP, Las Palmas de Gran Canaria , Sala de lo Social nº 1309, 14 marzo 2006 in BDJTS
(http://www.poderjudicial.es/jurisprudencia): El concepto del abuso de derecho, recogido en el artículo 7.2 del Código
Civil , ha venido siendo configurado por la jurisprudencia como integrado por estas notas esenciales: 1º uso de un
derecho objetiva o extremadamente legal; 2º daño a un interés no protegido por una especifica prerrogativa jurídica;
3º inmoralidad o antisocialidad de ese daño. Ma si v. anche STS. 14 febbraio 1944, 30 giugno 1970, 1 febbraio 1972 e
9 febbraio 1973, in BDJTS (http://www.poderjudicial.es/jurisprudencia).
47
STS 973/2003, 23 ottobre 2003, in BDJTS (http://www.poderjudicial.es/jurisprudencia): «Tratar de hacer entrar en
juego la técnica del abuso del derecho, es un voluntarismo inaceptable, ya que la misma no es aplicable cuando la
cuestión a debatir puede tener su respuesta adecuada y jurídica en el ejercicio normal de un derecho».
48
Vedasi per la dottrina: Diez-Picazo – Gullón, Sistema de derecho civil vol.1, Madrid, 2005, p. 553. E per la
giurisprudenza: STS 9 marzo 1936 e 18 marzo 1982, in BDJTS (http://www.poderjudicial.es/jurisprudencia).
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49
della giurisprudenza, ed il fatto che l‟art.25.1 della costituzione è stato manifestatamente
50
dichiarato non applicabile ai delitti civili dal Tribunal Constitucional.Inoltre, non vi è
menzione nel codice dell‟ingiustizia del danno o della necessaria lesione di un diritto
soggettivo, ed è quindi ancora la pratica giurisprudenziale a guidare l‟interpretazione verso
l‟interesse protetto dall‟ordinamento, affermando che il danno risarcibile è quello sia
patrimoniale che morale;
l‟esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento e il danno: le teorie sviluppatisi in
Spagna ricalcano la dottrina italiana, ma il Tribunal Supremo propende per il criterio della
51
causalidad adecuada, secondo la quale il risultato dannoso dev‟essere conseguenza
52
naturale, adeguata, e sufficiente;
La mancanza di circostanze di esclusione della responsabilità, quali la legittima difesa (nel
código penal art.20.4 viene applicata analogicamente anche ai fatti illeciti civili) , lo stato di
necessità (anch‟essa per analogia con l‟art. 20.5 c.p.e.) e il consenso dell‟avente diritto;
la diligenza richiesta dall‟ordinamento giuridico spagnolo è quella dell‟hombre medio in
53
relazione alle circostanze del momento dell‟art. 1104 c.c.e.; ma il principio è fortemente
condizionato nelle leggi speciali dal sistema di responsabilità oggettiva.
Apriamo un‟ampia parentesi sullo sviluppo dell‟oggettività della responsabilità nel sistema
54
spagnolo, giacché questa presenta elementi di indubbio interesse per il comparatista. L‟espansione
è stata trainata dalla giurisprudenza per mezzo di interpretazioni estensive e analogiche delle
previsioni codicistiche, e dell‟applicazione sistematica del principio in lege aquilia et levissima
55
culpa venit. Infatti, come in Italia, non esiste una generale clausola di strict liability, ma, a
differenza che nel nostro paese, il Tribunal Supremo si è ritagliato amplissimi spazi di manovra,
49
In virtù dell‟Art.25,1 della Constitución Española, nessuno puó essere condannato o sanzionato per azioni od
omissioni que nel momento di pordursi non costituiscano delitto, mancanza o infrazione amministrativa.
50
STS 73/1982 del 2 dicembre 1982, in BDJTS (http://www.poderjudicial.es/jurisprudencia).
51
V. Fiandaca - Musco, Diritto penale parte generale, Bologna, 2006, p. 213.
52
Il Tribunal Supremo, ad esempio, nella STS del 22 febbraio 1946, ha riconosciuto l‟innocenza del dirigente di una
fabbrica, accusato dell‟omicidio indiretto di un operaio, causato da un‟esplosione di una polveriera poco lontana dallo
stabilimento, in una domenica in cui secondo la legge del riposo domenicale non era permesso il lavoro. Il tribunale
ragionò sul fatto che la norma in materia di riposo lavorativo non era atta a preservare gli individui da incidenti del
genere, e che la regola della condicio sine qua non non poteva essere utilizzata direttamente. Da questa storica sentenza
di carattere penale, si è creata una consolidazione della giurisprudenza sui criteri contenuti in essa, e tali principi sono
stati più volte ritenuti applicabile anche in materia civile (si v. in proposito anche STS 30 dicembre 1981, citate
entrambe le sentenze in Diez-Picazo – Gullón, Sistema de derecho civil vol.1, Madrid, 2005, p. 549). Si veda anche, fra
le tante, STS 27 settembre 1993, 1 aprile 1997 e 14 febbraio 2000, in BDJTS
(http://www.poderjudicial.es/jurisprudencia).
53
Così STS 2 dicembre 1989 in BDJTS, (http://www.poderjudicial.es/jurisprudencia).
54
Cfr. Anche Koch et al., Unification of Tort Law: Strict Liability, Vienna, 2002, p. 281.
55
Digesta Iustiniani, 9.2.44 pr., cfr. Koch et al., Unification of Tort Law: Strict Liability, Vienna, 2002, p. 282.
14
dato che il criterio interpretativo cardine è costituito dall‟art. 3 c.c.e., il quale afferma che le norme
56
si interpretano tra l‟altro avendo riguardo della realtà sociale del tempo. E cos‟è la realtà sociale
del tempo nella responsabilità civile, se non proprio la strict liability?
Lo sviluppo di tali teorie ha finito per creare un sistema spurio di responsabilità quasi-oggettiva,
basato sull‟inversione dell‟onere della prova, che è stato consacrato da parte della giurisprudenza a
partire dal 1943 con la sentenza José O. V. c. José A. M dove in un incidente di traffico viene
57
presunta la colpa del conducente. Più esattamente è stato introdotto dai tribunali un sistema di
responsabilità aggravata generale, dove viene invertito l‟onere della prova, sempre che l‟agente non
dimostri di aver agito con la diligenza richiesta dall‟art. 1104 c.c.e., il quale definisce la colpa come
«l’omissione di quella diligenza richiesta dalla naturalezza dell’obbligo e corrisponda alle
circostanze della persona, del tempo e del luogo». L‟art. 1104 c.c.e. poi viene solitamente
58
rafforzato da una interpretazione che tende ad incrementare il dovere di diligenza.
Poco tempo dopo la dottrina del rischio ha incontrato un enorme successo presso le corti ed è stata
accolta nella legislazione speciale con più vigore creando veri e propri sottosistemi di strict liability.
Tant‟è che Diez-Picazo si spinge ad affermare che in Spagna esistono due sistemi di responsabilità:
l‟uno codicistico fondato sulla colpa, e l‟altro creato dalla giurisprudenza e dalle leggi speciali
59
costruito sulla responsabilità per oggettiva. Più correttamente il Morales-Sanchos asserisce
sussistere tre sistemi di responsabilità: il primo fondato sulla colpa, il secondo fondato sulla
60
responsabilità oggettiva, e il terzo sulla colpa presunta (responsabilità quasi oggettiva).
La culpa clásica non è passata nel dimenticatoio, ma è stata ristretta a quelle situazioni
considerate politicamente non assoggettabili alla responsabilità oggettiva, per questioni di
61
responsabilizzazione;
la responsabilidad cuasi-objetiva si estende invece a tutte quelle attività che comportano un
rischio più o meno esposto, ancorché non catalogate dal legislatore come ipotesi di
responsabilità oggettiva, e come regime generale di responsabilità civile quando non si sia di
fronte alle precedenti ipotesi. Essa comprende la maggior parte degli illeciti civili, tra cui la
56
Art. 3 c.c.e.: Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los
antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo
fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquéllas.
57
STS, 10 giugno 1943, n. 856, in RAJ, p. 481. Nella parte relativa alla Rcauto vi sarà una più attenta analisi della
sentenza.
58
Monterroso Casado, Responsabilidad por accidentes de circulación: La concurrencia de causas, Pamplona, 2009, p.
47, 48.
59
Diez-Picazo – Gullón, Sistema de derecho civil, Madrid, 2005, p. 542.
60
Morales-Sancho, Manual práctico de Responsabilidad Civil, Granada, 1995, p. 43 e ss.
61
Come nel settore architettonico (STS 24 marzo 1990, RAJ, 1990, n. 3836, p. 5095), o medico (STS, 11 febbraio 1992,
RAJ, 1992, n. 1419, p. 1785) ,o sportivo (STS 25 aprile 1994, RAJ, 1994, n. 3073, p. 4169).
15
responsabilità da circolazione veicolare, i danni derivati da uso di sostanze pericolose,
62
impianti elettrici o meccanici, et alia;
la responsabilidad objectiva è quella “pura” e determinata nelle leggi speciali più recenti
(Ley de Navegación Aérea o Ley de la Energía Nuclear) e secondo alcuni anche nell‟Rcauto
limitata alle lesioni personali.
Sintetizzando, nella law in action e nel diritto vivente spagnolo la responsabilità è di tipo “semi-
oggettiva”, almeno che non sia prevista dal legislatore o dalle corti, che essa stessa sia basata sulla
colpa o responsabilità oggettiva.
In conclusione, per quanto riguarda la disciplina generale della responsabilità civile, è possibile
affermare con sicurezza che il regime spagnolo è in gran parte somigliante a quello italiano (e
quindi anche a quello francese); fatta eccezione per alcuni punti peculiari, ovvero:
si fa largo ricorso all‟imputazione per responsabilità quasi-oggettiva, e le leggi speciali
prevedono quasi sempre ipotesi di responsabilità oggettiva;
a prescindere dal fatto che esso sia esperibile soltanto come extrema ratio, si dà più
importanza all‟istituto dell‟abuso del diritto;
63
la funzione sanzionatoria è lasciata in secondo piano rispetto a quella compensativa;
molto più spazio ricopre il ruolo della giurisprudenza del Tribunal Supremo (grazie all‟art. 3
c.c.e.).
Nel Regno Unito: Inghilterra e Galles costituiscono una giurisdizione di common law, mentre il
sistema Nordirlandese rispecchia in gran parte le peculiarità inglesi, ma lo stesso non si può dire
della legge Scozzese la quale mantiene un sistema di roman law.
64
In Inghilterra e negli Stati Uniti d‟America i cosiddetti torts, fonte di responsabilità
extracontrattuale, furono fino ad epoca recente rigidamente tipizzati. Tipica dimostrazione era il tort
of defamation, il quale doveva essere azionato per ottenere la condanna di chi si era reso autore di
un‟ingiuria, a pena di rigetto della domanda. Altri singoli remedies erano, ad esempio, la nuisance
62
Von Bar – Drobnig, The Interaction of Contract Law and Tort and Property Law in Europe, Monaco, 2004, p. 49.
63
In tal senso Carbonnier «no llegará el dia en que la sociedad reparará todos los daños [...] De ser así, no sería
seguro quien pagase, sino el impuesto». citato da Diez-Picazo – Gullón, Sistema de derecho civil vol.1, Madrid, 2005,
p. 542, si chiede addirittura se fosse configurabile, in Spagna o altrove, una società che riesca a fare fronte alla
riparazione di tutti gli illeciti civili; l‟A. conclude che questa sarebbe una società utopica basata sull‟assicurazione dei
consociati e il pagamento di un‟imposta fissa per la compensazione dell‟eventuale danno subito, con il conseguente
abbandono definitivo della funzione punitiva.
64
Cfr. anche in generale Mattei, Il modello di common law, Torino, 2004 e Smith, England and Wales, in Smits, Elgar
Encyclopedia of ComparativeLaw, Cheltenham, 2006, p. 242 e ss.
16
per l‟immissione indebita nel fondo vicino, la conversion per chi usava come proprio il bene altrui,
ed il trespass, che implicava l‟ingerenza nel bene della vittima. L‟azione di trespass era in
particolare attivabile in caso di intentional interference with person, with property, with economical
65
relationship o per ultimo, nel caso di negligence.
Proprio quest‟ultimo tort e il rimedio cui esso dava luogo, che inizialmente era riservato solamente
per talune attività d‟utilità pubblica (quali il fabbro o il vettore), vide presto espandere la propria
applicazione anche in aree dove fino allora la responsabilità si ricollegava ad altri torts, grazie alla
66
speditezza e all‟informalità con cui era possibile azionare tale rimedio.
Ben presto l‟azione di negligence si presentò come il rimedio preferenziale nell‟aerea della
responsabilità aquiliana. I costituenti di tale azione sono:
un dovere di diligenza (duty of care) imposto dall‟ordinamento in base alla specifica attività
compiuta dall‟agente;
una violazione di questo dovere (breach of the duty of care), il dovere di diligenza richiesto
è quello del reasonable man, nel sistema inglese lo si ricava in primis dal caso Blyth v.
67
Birmingham e Vaughan v. Menlove, esso è descrivibile come «l‟omissione di un qualcosa
che un uomo prudente e ragionevole, normalmente guidato da quelle considerazioni che
68
sono richieste negli affari umani, avrebbe dovuto compiere o meno»;
un danno (damage), che deve essere riparato integralmente (fairness o restetutio in
integrum). I compensatory damages si dividono in special damages e general damages: i
primi sono quantificabili pecuniariamente per le determinate perdite sofferte dal danneggiato
in relazione dell‟atto negligente (come i danni del veicolo in un incidente stradale), i
secondi invece non sono direttamente quantificati in moneta (come l‟ammontare della
sofferenza e del dolore sofferto a causa di un incidente stradale). Ci saranno poi dei punitive
o exemplary damage se l‟agente ha agito con dolo (sempre nel caso dell‟incidente stradale,
69
il conducente che tenta un omicidio o guida ubriaco). E‟ possibile infine che il danneggiato
agisca per un nominal damage, quando vorrà far valere un qualche disturbo ad un suo
diritto, non connesso ad una perdita o sofferenza (noi diremo “per una questione di
65
Sacco, Introduzione al diritto comparato,Torino, 2005, p. 92 e ss.
66
Gambaro-Sacco, Sistemi giuridici comparati, Torino, 2008, p. 97-111.
67
Vaughan v. Menlove, 1837, 132 ER 490.
68
Blyth v. Birmingham 1856, 11 ExCh, 781.
69
Cfr. Oliphant, Aggregation and divisible of damage, Vienna, 2009, p. 97 e ss.