La nostra tematica è tuttavia circoscritta a una particolare forma di questione
pregiudiziale ed è riassumibile in una domanda: è necessario il previo annullamento
dell'atto per ottenere il risarcimento del danno derivante dal provvedimento della
pubblica amministrazione?
Prima di entrare nel vivo, occorre però spendere qualche parola per
comprendere meglio le origini e le implicazioni del fenomeno alla nostra attenzione
da un punto di vista sistematico.
I riferimenti al nesso di pregiudizialità tra due questioni si ritrovano soprattutto
nel processo civile: dal criterio distributivo della competenza di cui all'art. 34 c.p.c,
alla “struttura” del momento della decisione in senso stretto, dalle tipologie delle
sentenze pronunciabili, all'evento “anomalo” della sospensione ex art. 295 c.p.c.
Tuttavia è sempre difficile dare una ricostruzione univoca, vista un'attitudine
concretamente funzionale che di volta in volta si può intravedere nell'uso o nel
richiamo, o solo nella sostanziale presupposizione della suddetta nozione. In astratto
può definirsi questione pregiudiziale uno dei punti attraverso i quali il ragionamento
dell'organo giudicante deve obbligatoriamente snodarsi per pronunciarsi sulla res
controversa dedotta in giudizio. Quando anche tale punto sia concretamente
controverso per opposizione e/o contestazione tra le parti litiganti o per pendenza di
un processo che ha ad oggetto questione pregiudiziale, si pone un problema di
pregiudizialità, e per due ordini di motivi: il primo perchè dall'esito della decisione
sulla pregiudiziale, idonea a incidere su causa petendi e petitum della domanda
pregiudicata dipenderà la risoluzione di quest'ultima, il secondo perchè, come,
emblematicamente, nel caso di cui ci occupiamo, può verificarsi che la causa
pregiudiziale non rientri nelle competenza o addirittura nella giurisdizione del
giudice adito.
Si classifica in dottrina la questione pregiudiziale di rito come “condizione di
decidibilità nel merito della causa”1, mentre è considerata pregiudiziale di merito la
1 C. CONSOLO, Spiegazioni di diritto processuale civile, Tomo secondo, Profili generali, così
richiama la giurisdizione, la competenza, l'interesse ad agire, la capacità processuale,
l'impedimento del giudicato, della litispendenza , della devoluzione arbitrale, p. 28
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questione che verta su di un diritto, o status o rapporto giuridico diverso da quello
fatto valere ma la cui esistenza ne condiziona (id est, ne pregiudica) l'accertamento
sostanziale. Quest'ultima si differenzia dalla questione preliminare di merito perché:
a) può essere oggetto di autonomo giudizio;
b) la decisione in merito ad essa ha effetti costitutivi che coinvolgono la
questione pregiudicata, in senso modificativo, estintivo o impeditivo;
c) non vertono meramente sull'interpretazione di fatti o di norme;2
Altra dottrina individua ulteriormente una “pregiudizialità in senso logico”3, ove
l'elemento accomunante alla questione controversa principale è il cd. “rapporto
giuridico fondamentale”. Ma sono queste tematiche più schiettamente civilistiche che
in tal sede richiedono solo un cenno a scanso di equivoci.
Quale che sia in concreto la natura di una questione pregiudiziale il processo
civile è incentrato sulla regola dell' accertabilità incidenter tantum, per esigenze di
concentrazione e speditezza del giudizio e il relativo corollario della esclusione dagli
effetti tipici del giudicato degli accertamenti incidentali.
Ma precisato questo, quali sono i casi di pregiudiziale amministrativa? Il
dibattito è sempre vivo ed articolato, costantemente influenzato dagli sviluppi della
giurisprudenza. Può tuttavia darsi conto della prevalenza della soluzione per cui,
almeno ai fini della sospensione del processo, il rapporto pregiudiziale
amministrativo ha carattere di eccezionalità, stante anche l'abrogazione dell'esplicito
riferimento alla pregiudiziale amministrativa con la l. 26 novembre 1990, n. 353,
nell'art. 295 c.p.c.
In ottemperanza agli art. 4 e 5 l. 20 marzo 1865, n.2248 all. E4 si afferma poi la
possibilità di cognizione incidentale da parte del giudice ordinario circa gli effetti, la
2 C. CONSOLO, op. cit., p. 301
3 C. PUNZI, Il processo civile, sistema e problematiche, vol. I, I soggetti e gli atti, p. 59
4 “4. Quando la contestazione cade su in diritto che si pretende leso da un atto dell'autorità
amministrativa, i tribunali si limiteranno a conoscere degli effetti dell'atto stesso in relazione
all'oggetto dedotto in giudizio. [2] L'atto amministrativo non potrà essere revocato o modificato se
non sovra ricorso alle competenti autorità amministrative , le quali si conformeranno al giudicato
dei tribunali in quanto riguarda il caso deciso.” “5. In questo, come in ogni altro caso, le autorità
giudiziarie applicheranno gli atti amministrativi ed i regolamenti generali e locali in quanto siano
conformi alle leggi.”
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conformità alla legge del provvedimento e la evenutale disapplicazione. Va aggiunto
come tale tendenza sia supportata oggi anche dal rilievo costituzionale di una
ragionevole durata del processo. Ma pure tra numerose oscillazioni giurisprudenziali,
si può dire vi sia consolidamento di orientamenti nel senso di ammettere la
sussistenza del nesso pregiudiziale in almeno due ambiti: in materia di giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo, quando la questione su un diritto soggettivo
controverso in sede civile già penda innanzi al giudice amministrativo e, secondo
parte della dottrina, quando il provvedimento amministrativo sia elemento di
fattispecie del rapporto, dello status o del diritto fatto valere innanzi al giudice
ordinario5.
Da quanto su esposto si evince: in tema di pregiudizialità l'ottica della dottrina
processualcivilistica è nel senso di una consequenzialità dell'impostazione nell'analisi
del problema e, in derivazione da ciò, che i lineamenti storicamente caratterizzanti il
giudizio amministrativo di annullamento e i tradizionali limiti che esso presenta in
merito alla definizione del “rapporto” tra cittadino e pubblica amministrazione non
consentirebbero di affermare un diretto legame sostanziale tra il puro fatto della
caducazione e l'insorgenza in capo al cittadino medesimo di situazioni di diritto
soggettivo6. Che è come affermare che per la natura stessa del giudicato
amministrativo, ossia la pronuncia in tema di interessi legittimi, esso non è idoneo,
nella quasi totalità dei casi a costituire antecedente logico necessario di un'ulteriore
causa ed è dunque superfluo porsi un problema di pregiudizialità o un bisogno di
sospensione (quale mezzo preventivo di risoluzione dei conflitti di giudicato).
Il discorso però non è così lineare perché con gli anni e l'evoluzione
giurisprudenziale e legislativa, la questione della pregiudizialità amministrativa è
cresciuta in particolar modo in tema di risarcimento danni, andando a toccare alcuni
nervi scoperti, dal diritto a una tutela effettiva, all' esigenza di economicità e buon
andamento della pubblica amministrazione. L'accertamento dell'illegittimità del
5 S. MENCHINI voce Sospensione. I -Sospensione del processo civile a) Processo civile di cognizione.,
in Enc. Dir. Vol. XLIII, Milano 1990.
6 F. CORTESE, La questione della pregiudizialità amministrativa, CEDAM, Padova 2007, p. 252.
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provvedimento amministrativo si è posta come questione pregiudiziale alla domanda
risarcitoria in quanto elemento di fattispecie dell' illecito aquiliano. Ecco dunque che
con la locuzione “pregiudiziale amministrativa” si è iniziato a far rifermento
soprattutto a questo gruppo specifico e più ristretto di questioni rispetto all'effettiva
portata del suo significato letterale. Un insieme di problematiche che ha assunto per
rilevanza statistica e non solo un importanza cruciale sì da assorbire tutte le
problematiche che sotto l'etichetta di pregiudiziale amministrativa possono essere
ricomprese.
Occuparsene significa capire se e perché la questione è aperta considerando come
nella materia del risarcimento danni il problema si sia manifestato e accentuato in
primo luogo con la nuova ricostruzione fatta della responsabilità extracontrattuale ad
opera della Cassazione nel 1999 con la nota sentenza n. 500 e in secondo luogo con
la mutazione della sfera di operatività del giudice amministrativo a seguito degli
interventi legislativi. Due eventi fondamentali del panorama giuridico-
amministrativo che si inquadrano nel processo di erosione dell'area di immunità dei
pubblici poteri e di ampliamento delle garanzie ed esigenze satisfattive del cittadino-
attore, un sintomo, com'è stato efficacemente detto, del passaggio dall'idea di “dare
torto” alla p.a. a quella di “dare ragione” al privato7.
2. Azione demolitoria e azione risarcitoria: la pregiudiziale
amministrativa nel quadro della responsabilità della pubblica
amministrazione.
In passato le riflessioni sulla pregiudiziale amministrativa solo in misura
residuale si occupavano del rapporto con le domande di risarcimento danni innanzi al
giudice civile. Eppure la tendenza di cui si è fatto cenno sopra, di
“responsabilizzazione” dell'amministrazione operava già in almeno quattro direzioni:
7 P. DE LISE, Relazione del Presidente, Inaugurazione anno giudiziario TAR Lazio, 28 Febbraio
2008.
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a) la giurisprudenza equiparava la responsabilità per l'attività materiale della
P.A. a quella del privato;
b) l'attività iure imperii era sempre più irreggimentata con gli oneri imposti dalla
legge sul procedimento amministrativo;
c) il diritto comunitario, ignaro della distinzione interessi legittimi-diritti
soggettivi, spingeva per la tutela risarcitoria in tema di appalti8;
d) la giurisprudenza attraverso l'espediente della riespansione del diritto
affievolito si impegnava a «trasfigurare» gli interessi legittimi in diritti
soggettivi.
Non è quindi fuori luogo affermare che la Corte di Cassazione aveva trovato un
terreno ormai arato, così da formalmente suggellare il superamento del muro
dell'irrisarcibilità degli interessi legittimi9.
Le Sezioni Unite con la sentenza 22 luglio 1999, n. 500 hanno riconosciuto la
competenza del giudice ordinario a pronunciarsi sulla domanda autonoma di
risarcimento danni derivante da provvedimento della pubblica amministrazione. Si
apriva dunque una nuova tutela nei confronti di quest'ultimo, o meglio un'antica
tutela per un ambito moderno, una tutela risarcitoria e tutta civilistica che derivava
dalla più recente lettura dell'articolo 2043 c.c.. In quel contesto molti si
pronunciarono per un superamento della pregiudiziale10, ormai inutile a fronte della
vis espansiva della tutela aquiliana e avallata in un obiter dictum della sentenza
stessa.
È a tal punto utile riportare parte di quella pronuncia per capire come appariva
quasi scontata questa soluzione: «l'art. 2043 c.c. non costituisce norma secondaria
(di sanzione) rispetto a norme primarie (di divieto), ma racchiude in sé una clausola
8 Con l'art. 13 della l. 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria del 1991), in attuazione della
direttiva del consiglio CE n. 665/89 del 21 dicembre 1989, si riconosceva, in materia di
aggiudicazione di appalti pubblici, la possibilità di ottenere, dopo l'annullamento dell'atto lesivo da
parte del giudice amministrativo, il risarcimento del danno dal giudice ordinario.
9 A. DI MAJO, Tutela di annullamento e risarcitoria contro gli atti della P.A.: L'aquis civilistico in
Corriere Giur. 2/08.
10 A. DI MAJO, Il risarcimento degli interessi “non più solo legittimi”, in Corriere Giur.,1999,
MARICONDA, “Si fa question d'un diritto civile” , ibid. p. 1381 e ss.
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