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Capitolo 4 – L’indagine condotta nella Comunità montana
Alto Bradano
4.1 Lo scenario: le Comunità montane in Italia
Dopo una disamina della letteratura esistente sulla resistenza al cambiamento e sulle
strategie di coping, si passerà, di seguito, ad una breve analisi del contesto in cui si
inserisce la ricerca presentata in questo lavoro di tesi.
L’organizzazione presa in analisi è la Comunità montana Alto Bradano, in provincia
di Potenza. Una Comunità montana è un ente territoriale locale italiano istituito con
la legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e ora disciplinato dall'art. 27 del D.lgs. 18 agosto
2000, n. 267 (Testo Unico sugli Enti Locali). Si tratta di un ente pubblico ad
appartenenza obbligatoria, costituito con provvedimento del presidente della giunta
regionale tra comuni montani e pedemontani, anche appartenenti a province diverse.
Lo scopo è la valorizzazione delle zone montane, per l'esercizio di funzioni proprie
dei comuni o a questi delegate dalla regione, concorrendo alla formazione del piano
territoriale di coordinamento. Ai sensi dell'art. 28 del Testo Unico sugli Enti Locali,
alle Comunità montane spettano funzioni attribuite dalla legge e gli interventi per la
montagna stabiliti dall'Unione Europea o dalle leggi statali o regionali. In particolare,
la legge regionale ha il compito di stabilire: le modalità di approvazione dello statuto,
le procedure di concertazione, la disciplina dei piani zonali e dei programmi annuali,
i criteri di ripartizione tra le Comunità montane dei finanziamenti regionali e di quelli
dell'Unione Europea e, infine, i rapporti con gli altri enti operanti nel territorio. Le
Comunità montane adottano piani pluriennali di opere ed interventi e individuano gli
strumenti idonei a perseguire gli obiettivi dello sviluppo socioeconomico, ivi
compresi quelli previsti dalla Unione europea, dallo Stato e dalla regione, che
possono concorrere alla realizzazione dei programmi annuali operativi di esecuzione
del piano. La Comunità montana, dunque, svolge le medesime funzioni di un’unione
comunale e per la sua costituzione si richiede l'individuazione di ambiti o zone
omogenee, previa concertazione con gli enti locali, riservata alla regione, a cui spetta
anche il compito di stabilire la disciplina legislativa della Comunità.
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4.2 Le Comunità montane della Basilicata fra continuità e
cambiamenti
Recentemente le Comunità montane sono state oggetto di forti discussioni e sono
state interessate da processi di riordino ad opera di diverse disposizioni legislative,
delle quali è riportata, di seguito, una breve rassegna.
I commi da 16 a 21 dell’articolo 2 della Legge Finanziaria 2008 (legge n. 244/2007)
si occupano delle Comunità montane; in particolare il comma 17 prevede che,
nell’ambito degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, le Regioni
provvedano con proprie leggi al riordino della disciplina delle comunità montane, in
modo da ridurre a regime la spesa corrente per il funzionamento delle stesse, per un
importo pari almeno ad un terzo della quota del fondo loro destinato. Il risparmio,
secondo la succitata legge, deve essere conseguito attraverso la riduzione del numero
complessivo delle Comunità, del numero dei componenti degli organi e delle
indennità ad essi spettanti; in caso di inerzia, inoltre, le regioni andrebbero incontro a
sanzioni.
Seguendo le direttive della Finanziaria 2008, la Regione Basilicata ha varato la legge
n. 11/2008. Il provvedimento disciplina l’ordinamento del governo di area vasta di
dimensione sovracomunale e provvede al conseguente riordino normativo dei
compiti e delle funzioni pubbliche in ambito infraprovinciale del sistema delle
autonomie istituzionali. In sostanza, con questa legge particolari forme di unione di
comuni, definite Comunità locali, vengono riconosciute come enti locali di livello
intermedio, fra comuni e province, ed ambito ottimale per l’esercizio associato su
scala sovracomunale di compiti, funzioni e servizi, e per la proposta e l’attuazione
delle politiche regionali di sviluppo locale. In linea generale sono tre i principali
compiti delle comunità locali: pianificazione territoriale sovracomunale, difesa del
suolo e tutela dell’ambiente; sviluppo economico e programmazione delle attività
produttive; programmazione organizzazione e gestione associata dei servizi. Le
Comunità locali, dunque, esercitano le funzioni ed i compiti di Comunità montana.
La Regione concorre al finanziamento delle Comunità locali per la realizzazione dei
programmi di investimento, e assicura la copertura finanziaria degli oneri necessari
all’esercizio di funzioni trasferite o delegate.
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Successivamente, la legge n. 133/08 (art. 76, comma 6 bis) prevede nel triennio
2009-2011 una cospicua e ulteriore riduzione dei trasferimenti erariali a favore delle
Comunità montane. Per l'attuazione di queste previsioni è intervenuto il Decreto del
Ministero dell’Interno del 3 giugno 2009.
E’ intervenuta in seguito la Legge Finanziaria 2010 (legge n. 191/2009, art. 2,
comma 187), la quale stabilisce che dal 1° gennaio 2010 lo Stato cessa totalmente di
concorrere al finanziamento dei trasferimenti erariali a favore delle Comunità
montane. La norma, dunque, dispone la cessazione del concorso ordinario dello Stato
al finanziamento delle Comunità montane, lasciando il compito del loro
finanziamento, e la scelta, a questo punto, in merito alla loro esistenza o meno,
interamente alle Regioni. E’ evidente che gli ulteriori processi di riordino di queste
realtà, conseguenti alle previsioni della Finanziaria 2010, comporteranno dirette
ripercussioni sul personale: tenendo conto delle precise competenze e responsabilità
che fanno capo alle Regioni, il riordino di tali enti impone un attento monitoraggio a
livello regionale, con particolare attenzione alla salvaguardia dei livelli
occupazionali. Secondo i dati forniti dall’UNCEM (Unione Nazionale Comuni
Comunità Enti Montani) il personale coinvolto per quanto riguarda la Basilicata è
costituito da circa 200 dipendenti (sia a tempo determinato, sia a tempo
indeterminato) e circa 70 precari (CO.CO.CO., ossia Collaborazioni Coordinate e
Continuative, L.S.U., ossia Lavori Socialmente Utili, e L.P.U., ossia Lavori di
Pubblica Utilità), tutto personale qualificato che ora rischia di perdere il posto di
lavoro.
Successivamente, la sentenza depositata il 17 novembre 2010 dalla Corte
Costituzionale, accogliendo il ricorso proposto dalle regioni Calabria, Campania,
Liguria e Toscana contro l’art. 2, comma 187, della Finanziaria 2010, boccia
l'articolo e, inoltre, afferma ancora una volta che la disciplina delle Comunità
montane rientra nella competenza residuale delle Regioni, e che spetta pertanto a
queste ultime, in base all’art. 119 Cost., provvedere al loro finanziamento, in ragione
della progressiva riduzione del finanziamento statale relativo alle medesime. In
particolare, con questo provvedimento la Corte Costituzionale rileva l'illegittimità
della soppressione dei trasferimenti erariali alle Comunità montane per quanto
attiene alla parte relativa al fondo sviluppo e investimenti, ossia il fondo diretto,
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sostanzialmente, al finanziamento della spesa per il pagamento delle rate di
ammortamento dei mutui stipulati per la realizzazione delle opere pubbliche. Lo
Stato, dunque, dovrà fornire il fondo sviluppo e investimenti fino a quando i mutui
stipulati precedentemente alla Finanziaria 2010 non saranno estinti. Non dovrà,
invece, contribuire, come stabilito dalla Finanziaria 2010, alle spese di
funzionamento delle Comunità montane, dunque non dovrà più fornire i fondi
ordinario e consolidato, destinati alle spese correnti.
Il 23 dicembre 2010, il Consiglio regionale della Basilicata ha approvato la Legge
Finanziaria 2011 (legge n. 33/2010), che prevede una serie di disposizioni per il
contenimento della spesa pubblica. In particolare, è prevista la definitiva estinzione,
entro giugno del 2011, delle Comunità montane e, inoltre, l’abrogazione dalla legge
11/2008 sulle Comunità locali e la contestuale creazione di “aree programma”, che
svolgerebbero il ruolo di cerniera a livello sovra comunale. Le “aree programma” si
presentano come organismi che, se da una parte sono privi di sovrastrutture politiche,
dall’altra mettono a disposizione dei territori le strutture e il personale delle
scomparse Comunità montane e questo per svolgere i ruoli che ciascuna comunità
deciderà autonomamente, nell’ambito di una serie di aspetti programmatici e
operativi sui quali la Regione ha riconosciuto il protagonismo dei territori (quali
assetto e governo del territorio, tutela e valorizzazione ambientale, sviluppo
economico, tutela e valorizzazione dei beni culturali e naturali, servizi alla persona,
alla famiglia e alla comunità, servizi scolastici e formativi e trasporti locali). Si
prevede, dunque, l’attuazione di sette aree programma, alle quali i comuni con un
numero di abitanti inferiore a 5000 sono obbligati ad aderire, mentre i comuni con
più di 5000 abitanti hanno la possibilità di scegliere se aderirvi oppure no (D.L. n.
78/2010). Oltre ai succitati vantaggi, le aree programma presentano, però, anche
numerosi svantaggi per i dipendenti delle attuali Comunità montane della Basilicata.
L’area programma, infatti, non è un ente locale come la Comunità montana, la
Comunità locale o l’Unione di comuni, ma è un “accordo” e, in quanto tale, in un
futuro più o meno prossimo potrebbe essere sciolto. I dipendenti, inoltre, nel
momento in cui è stata effettuata l’indagine presentata in questo lavoro di tesi
(gennaio 2011), non avevano idea di chi sarebbe stato il proprio datore di lavoro nei
mesi successivi, poiché, pur essendo stato raggiunto un accordo per l’erogazione
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delle retribuzioni, mancava un contratto giuridico con un datore di lavoro. Ne
consegue che, se nei mesi successivi non fosse avvenuto questo passaggio, anche i
dipendenti a tempo indeterminato avrebbero rischiato di diventare precari.
L’accordo fra Regione e sindacati relativo alla ricollocazione di tutto il personale
delle soppresse Comunità montane è stato sottoscritto il 13 giugno 2011. Questo
accordo garantisce sia i lavoratori regolarmente assunti presso le Comunità montane
che quelli impiegati con contratti L.S.U. e Co.co.co. Per il personale assunto, si
procede all’istituzione di un ruolo speciale regionale ad esaurimento e alla stipula di
accordi di mobilità per ciascuna area programma. Si procede poi all’individuazione
delle amministrazioni interessate ad acquisire personale proveniente dalle ex
Comunità montane e si definiscono compiti e dotazione organica (per categoria e
profilo professionale) degli “Uffici Comuni” che dovrebbero svolgere i compiti nelle
diverse aree programma. Nell’attuazione della mobilità, si salvaguarda “la
permanenza dei lavoratori nelle aree geografiche corrispondenti alle ex Comunità
montane e che ricomprendono il comune di residenza” cercando di limitare le
percorrenze verso le nuove sedi di lavoro. I processi di mobilità garantiranno inoltre
professionalità acquisiti e relativi trattamenti giuridici ed economici”. Si procede,
inoltre, ad incentivare la mobilità volontaria verso altri enti e amministrazioni e viene
garantita un’area di contrattazione decentrata “il più possibile contigua a quella della
Regione Basilicata, tale da garantire uniformità sul territorio regionale”. Quanto al
personale L.S.U. e Co.co.co. in servizio presso le Comunità montane, l’intesa
garantisce il mantenimento dello status economico e giuridico già acquisito e
sancisce che “la Regione Basilicata acquisirà la titolarità dei progetti per il tempo
necessario a individuare gli enti che saranno destinatari delle deleghe in materia di
formazione e ambiente. Agli stessi enti, ai quali saranno trasferiti i sopra citati
lavoratori precari, la Regione Basilicata assicurerà le risorse necessarie al
mantenimento del suddetto personale, anche al fine di avviare e concludere futuri
percorsi di stabilizzazione”.
Da giugno 2011, dunque, la Basilicata è andata incontro alla costituzione delle aree
programma, che attualmente suddividono il territorio lucano in sette macrozone,
assecondandone le caratteristiche geomorfologiche, e che hanno il fine ultimo di dar