esame.Le conquiste del pensiero illuministico furono poi consacrate
nella Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino (1789) e nelle
Costituzioni francesi del 1791 e del 1793. Il principio di legalità viene
poi ribadito dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali (art. 7, comma primo, 1. 4 agosto 1955, n.
848), nonché dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
(art. 49). Anche il codice penale del 1930 recepisce il principio di
legalità, prevedendo all’art. 1 “nessuno può essere punito per un fatto
che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene
che non siano da essa stabilite” ed all’art. 199 lo estende alle misure di
sicurezza: “Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza che non
siano espressamente stabilite dalla legge e fuori dai casi dalla legge
stessa preveduti”. Infine, detto principio è elevato a fondamento del
sistema penale italiano dall’art 25, comma 2, Cost., secondo cui
“Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata
in vigore prima del fatto commesso” mentre il comma 3 stabilisce che
“Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi
previsti dalla legge
4
”.
Dato il carattere rigido della Costituzione il principio di legalità acquista
così forza vincolante anche nei confronti del legislatore: il quale, dunque,
non può spogliarsi del monopolio della produzione delle norme penali,
4
MANTOVANI, op. cit., 4.
7
rinviando ad atti del potere esecutivo per l’individuazione del precetto
e/o della sanzione
5
. Il principio di legalità, rileva anche sulla definizione
del reato, così, fra esigenza di certezza del diritto da una parte, ed
esigenza di giustizia sociale dall’altra, si è pervenuti all’elaborazione di
due diversi principi: principio di legalità formale e sostanziale. Per la
concezione formale, ciò che imprime al fatto il carattere della criminosità
è la sua previsione da parte della legge penale; non sono punibili i fatti
non espressamente incriminati dalla legge, anche se antisociali. Per la
concezione sostanziale, invece, possono considerarsi reati i fatti
socialmente pericolosi anche se non cristallizzati in una legge: nullum
crimen sine iniura
6
. Secondo i suoi sostenitori il principio di legalità
sostanziale consente una più efficace difesa della società e una giustizia
più elastica e conforme alla coscienza sociale, in quanto da un lato tende
a colpire le condotte effettivamente contrarie agli interessi della società e
dall’altro permette di adeguare il diritto penale alla realtà sociale in
continuo mutamento, evitando fratture tra il diritto penale codificato e le
mutevoli esigenze di difesa sociale
7
.
5
MARINUCCI-DOLCINI, op. cit., 28.
6
MANTOVANI, op. cit., 4.
7
MANTOVANI, op. cit., 5.
8
Dalla normativa costituzionale deriva una concezione sostanziale di
illecito penale con il riferimento alla locuzione “fatto previsto dalla legge
come reato”
8
.
Corollari del principio di legalità sono: 1) il principio di riserva di legge;
2) il principio di irretroattività; 3) il principio di tassatività e sufficiente
determinatezza; 4) il divieto di analogia.
1 .1 La riserva di legge
Il principio di riserva di legge, corollario naturale del principio di
legalità, individua come unica e sola fonte normativa in materia penale,
la legge statale, a salvaguardia della libertà dei cittadini dagli arbitri del
potere esecutivo e giudiziario, ai quali non è riconosciuta competenza
normativa in materia penale.
Il problema che sempre pervade e divide la dottrina è se la riserva di
legge statale debba essere intesa come relativa o assoluta, se si possa
cioè consentire a fonti non scritte e a fonti scritte ma diverse dalla legge
(es. i regolamenti) di concorrere alla creazione della fattispecie penale.
Riguardo al problema circa la natura della riserva di legge sono state
formulate, in dottrina, due diverse teorie:
a) la teoria della riserva relativa.
8
MANTOVANI, op. cit., 9.
9
Secondo questa teoria, la riserva di legge di cui all’ art. 25, comma 2,
Cost. ha carattere relativo, nel senso che anche fonti normative
secondarie (es. i regolamenti) possono concorrere alla creazione delle
norme penali. Questa teoria è respinta dalla maggioranza della dottrina
perché eluderebbe le esigenze di garanzia che il principio di legalità deve
soddisfare.
b) teoria della riserva assoluta.
È questa la teoria prevalente in dottrina
9
, tuttavia, esistono divergenze di
opinione sulla portata e sui limiti ditale riserva.
Secondo una prima impostazione, il carattere assoluto della riserva non
implica necessariamente l’esclusione del concorso delle norme
secondarie nella configurazione del modello di reato.
Per giustificare tale assunto, si è fatto ricorso ad un espediente
concettuale: si sostiene che quando un elemento della fattispecie viene
determinato tramite rinvio ad un regolamento, la fonte regolamentare
degrada a mero presupposto di fatto.
Questa impostazione è respinta perché svuota il significato politico della
riserva di legge e perché non è in grado di spiegare come un atto
normativo possa snaturarsi in un dato meramente fattuale
10
.
9
Così BARTONE, Diritto penale italiano: il sistema giurisprudenziale e ottica europea, Padova,
2005, 21.
10
FIANDACA-MUSCO, Diritto penale, parte generale, Bologna, 2004,52.
10
Secondo un’altra impostazione, la riserva deve essere intesa come
assoluta in senso lato, con esclusione dell’intervento di norme
sublegislative anche in ordine agli aspetti marginali della disciplina
11
.
Questa versione del principio in esame è, in linea astratta, quella più in
armonia col fondamento politico del principio del nullurn crimen sine
lege (solo il parlamento può legiferare in materia penale garantendo il
rispetto dei diritti e delle libertà del cittadino)
12
. Si è osservato che il
rigore della riserva assoluta, da condividere sicuramente nella sua istanza
ideologica, non lo è più nel contesto di uno standard normativo come
quello attuale caratterizzato da fattispecie integrate da fonti normative
secondarie
13
.
Recentemente ha cominciato a farsi strada in dottrina la teoria della
riserva tendenzialmente assoluta
14
(o riserva assoluta relativizzata),
secondo la quale è opportuno affidare a fonti normative secondarie la
possibilità di specificare, da un punto di vista tecnico, il contenuto di
elementi della fattispecie astratta di reato già delineati dalla legge. Le
scelte di fondo relative all’incriminazione rimangono monopolio del
legislatore, dato che il carattere solo tecnico dell’integrazione non
11
MANTOVANI, op.cit., 52.
12
FIANDACA-MUSCO, op.cit., 52.
13
ROMANO, Repressione della condotta antisindacale. Pprofili penalii, Milano, 1974
14
MARINUCCI –DOLCINI, op.cit., 36.
11
comporta scelte politiche dell’esecutivo sui comportamenti da
penalizzare
15
.
La Corte Cost. con sentenza n. 26/1966 ha stabilito che il precetto può
essere anche integrato con fonti secondarie, a condizione, però, che sia la
legge a fissarne con sufficiente predeterminazione, i presupposti, i
caratteri, il contenuto e i limiti
16
. È senz’altro inammissibile, in ossequio
al principio di legalità, che la legge affida alla fonte secondaria la
determinazione delle condotte concretamente punibili (c.d. norme penali
in bianco); che la fonte secondaria disciplina una o più elementi che
concorrono alla descrizione della fattispecie penale; che la legge
consente alla fonte secondaria di scegliere i comportamenti punibili tra
quelli da quest’ultima disciplinati
17
; inoltre è inammissibile che la fonte
secondaria possa determinare la pena
18
.
1.2 Riserva di legge, Decreto Legge, Decreto Legislativo
Collegato al principio della riserva di legge è anche il problema
dell’ammissibilità tra le fonti del diritto penale del decreto legge e del
decreto legislativo. La dottrina dominante
19
annovera senza difficoltà sia
il decreto legge che il decreto legislativo tra le fonti di produzione di
15
MARINUCCI-DOLCINI, op.cit., 37.
16
MANTOVANI, op. cit., 14.
17
FIANDACA-MUSCO, op. cit., 56.
18
MANTOVANI, op. cit., 15.
19
MANTOVANI, op. cit., 17.
12
norme penali, posto che la stessa Costituzione riconosce a tali atti “forza
di legge”
20
. Dunque, secondo questo orientamento, il concetto di “legge”
nell’art. 25, comma 2, Cost. “nessuno può essere punito se non in forza
di una legge” e nell’art. 1 c.p. “nessuno può essere punito per un fatto
che non sia espressamente previsto dalla legge come reato”, rinvia anche
alla legge in senso materiale ovvero sono ammissibili come fonti del
diritto penale anche gli atti normativi del Governo che hanno forza di
legge. Quanto al Decreto Legge, si rileva che in caso di conversione i
suoi contenuti vengono incorporati in una legge formale (la garanzia
parlamentare si esplica attraverso la legge di conversione), mentre nel
caso di mancata conversione gli effetti risulterebbero travolti ex tunc
21
.
Quanto al Decreto Legislativo, la sua inclusione nel concetto di legge, ai
sensi dell’art 25 Cost., sarebbe legittimata dal fatto che il Parlamento
deve dettare, ex art. 76 Cost., principi e criteri direttivi per l’esecutivo: il
Parlamento conserva, attraverso la delegazione, pur sempre la
prerogativa dell’iniziativa e delle fondamentali scelte politiche; e la
Corte Costituzionale è investita anche del controllo sulla conformità di
tali decreti ai criteri della delegazione
22
. A tale orientamento si
contrappone altra parte della dottrina, che così argomenta: il decreto
legge non può essere fonte di norme penali, in quanto, in caso di mancata
20
Art. 76 Cost.; MARINI, voce Nullum crimen, nulla poena sine lege, in Enc. Dir. XXVIII,
Milano, 1978, 954.
21
MANTOVANI, op. cit., 17.
22
MANTOVANI, op. cit., 18.
13
conversione, risultano non più eliminabili gli effetti prodottisi sulla
libertà personale durante l’efficacia temporanea del decreto
23
. Per quanto
concerne il decreto legislativo, la prassi appare lontana dagli standard di
rigore, analiticità e chiarezza auspicati dalla dottrina dominante quali
condizioni per la legittimità della delega. Inoltre la determinazione di
principi e criteri direttivi da parte del parlamento può circoscrivere ma
non eliminare la discrezionalità politica del Governo nell’esercizio della
delega
24
. L’unica deroga alla riserva di legge formale è rappresentata dai
Decreti Governativi in tempo di Guerra, emanati sulla base dei poteri
necessari conferiti dalle Camere al Governo
25
.
Nella prassi legislativa, la frequente utilizzazione di decreti-legge in
materia penale (si pensi ai decreti antiterrorismo) non ha dato luogo a
rilievi nella giurisprudenza Costituzionale, mentre è stata dichiarata
illegittima, in via generale, la reiterazione di decreti non convertiti entro
60 giorni
26
. Non sono fonti del diritto penale tutti gli altri atti
dell’esecutivo (regolamenti,ordinanze).
1.3 Legge Regionale e materia penale
23
FIANDACA-MUSCO, op. cit., 54.
24
Cfr. Corte Cost., n. 362, 24 luglio 1995.
25
Art. 78 della Costituzione.
26
Corte Cost., 24 ottobre 1996 in Giust. Pen. 1997, I, 110.
14
La dottrina dominante e la giurisprudenza costituzionale, muovendo
dalla premessa del monopolio della legge statale in materia penale,
escludono che la legge regionale possa essere fonte di norme penali
incriminatici. Sono illegittime leggi regionali che a) creino un nuovo tipo
di reato o abroghino una norma incriminatrice preesistente; b) ne
modifichino la disciplina sanzionatoria; c)sostituiscano la sanzione
penale con una amministrativa; d) configurino una nuova causa di
estinzione della punibilità o amplino la portata di una causa di estinzione
preesistente
27
. A sostegno di queste preclusioni vi sono diverse
argomentazioni: la scelta sulle restrizioni dei beni fondamentali della
persona è così impegnativa che non può che competere allo Stato ex art.
117 Cost.; la riserva statale garantisce condizioni di uguaglianza nella
fruizione della libertà personale in tutto il territorio nazionale, pena la
violazione dell’art. 3 Cost.; un pluralismo di fonti regionali cozzerebbe
con il principio dell’unità politica dello stato ex art 5 Cost.; l’art. 120
comma 2 Cost. vieta alle regioni di adottare provvedimenti che sono di
ostacolo al libero esercizio dei diritti fondamentali
28
L’incompetenza
concerne solo le norme incriminatici non le scriminanti
29
che non
essendo norme specificamente penali, non rientrano nell’ambito della
riserva di legge.
27
MARINUCCI-DOLCINI, op. cit., 31.
28
FIANDACA-MUSCO, op. cit., 55.
29
MANTOVANI:la regione non può sovvertire il sistema delle scriminanti, ma solo concretizzarne
il contenuto per soddisfare interessi regionali.
15