1. DEFINIZIONE E PROBLEMI DI COSTITUZIONALITA’
L'istituto delle intercettazioni di comunicazioni (telefoniche,
telematiche od ambientali), per la sempre maggiore applicazione
acquisita nel corso del tempo, può essere inteso quale forma principale,
se non privilegiata, di ricerca dei mezzi di prova. Dette considerazioni,
nel corso degli anni, hanno progressivamente indotto il legislatore
medesimo ad approntare una disciplina di maggiore rigore rispetto a
quella dettata per gli ulteriori mezzi di ricerca della prova.
Nel diritto processuale penale italiano, l’intercettazione identifica,
difatti, un mezzo di ricerca della prova tipico, in quanto previsto e
disciplinato dal Capo IV del titolo III del libro III del codice di procedura
penale, agli art. 266-271. Essa rappresenta uno strumento di indagine
volto ad introdurre nel processo mezzi di prova attraverso la captazione
di colloqui tra interlocutori ignari
1
. Il codice, tuttavia, non offre una
definizione precisa di intercettazione: il che ha portato le sezioni semplici
della suprema Corte di cassazione ad impegnarsi, nel corso degli anni,
nel tentativo di puntualizzarla, enfatizzando e sottolineando, ora l’uno,
ora l’altro aspetto. Una prima definizione del concetto venne fornita nel
2000 con la sentenza D’Amuri
2
, la quale aveva precisato come
l’intercettazione telefonica consistesse nella captazione di flussi
comunicativi che si svolgono fra terze persone, senza che ne sia
impedita la prosecuzione e senza che gli interlocutori, o almeno uno di
1
BALDUCCI P., Le garanzie nelle intercettazioni tra Costituzione e legge ordinaria,
Giuffrè, Milano 2002, pagg. 7-8.
2
Sent.C.Cass., SS.UU. 8 maggio 2000, D’Amuri, in http://www.ricercagiuridica.com,
ultimo accesso utile 20 settembre 2007.
4
essi, ne siano a conoscenza. In esclusiva con la successiva sentenza
Torcasio
3
del 2003, tuttavia, si perviene ad una diffusione completa ed
organica del concetto, intendendo l’intercettazione come captazione
occulta e contestuale di una comunicazione, o conversazione, tra due, o
più, soggetti, i quali agiscano con l’intento di escludere gli ulteriori
“fruitori” dell’ascolto, nonchè con modalità idonee a tale scopo. Essa,
però, si rivela tale solo se attuata da un soggetto estraneo alla
comunicazione o conversazione, mediante strumenti tecnici di
percezione del sapere dichiarativo o para-dichiarativo, tali da vanificare
le cautele ordinariamente elevate a tutela del suo carattere riservato
4
.
L’intercettazione può essere attuata sia nei confronti di coloro che
abbiano commesso un reato, sia nei confronti di coloro le cui
conversazioni possano assumere legame probatorio con i fatti per cui si
procede ad accertamenti
5
. La dottrina, a tale proposito, ne ha individuato
alcuni elementi fondamentali:
essa deve riguardare una comunicazione o una
conversazione riservata;
essa deve comportare l’impiego di strumenti meccanici o
elettronici idonei a superare le usuali capacità sensoriali;
occorre la terzietà del soggetto che esegue la captazione,
soggetto che non deve risultare coinvolto nella comunicazione
3
Sent.C.Cass., SS.UU. 24 settembre 2003, Torcasio, in http://www.eius.it, ultimo
accesso utile 24 settembre 2007.
4
FUMO M., Gli illeciti nelle comunicazioni, aspetti tecnici e di diritto penale
sostanziale e processuale, 2004, in http://www.iussit.it, ultimo accesso utile 25
settembre 2007.
5
PARODI C., Le intercettazioni. Profili operativi e giurisprudenziali, Giappichelli,
Torino 2002, pagg. 23 ss.
5
o nella conversazione
6
.
Come possiamo notare, dunque, la conversazione deve essere
innanzitutto riservata, divulgata con modalità tali da consentirne la
condivisione con un numero limitato di soggetti. La captazione, inoltre,
dovrà essere effettuata da un soggetto terzo, in quanto, solo in questa
evenienza, potrà essere limitata la segretezza delle comunicazioni
secondo quanto previsto dall’art. 15
7
, comma 2 Cost.; se essa fosse
attuata da uno dei partecipanti non si avrebbe lesione del diritto alla
segretezza, perché chi registra la conversazione si identifica con il
destinatario che documenta quanto comunicato, bensì risulterà
riscontrabile una lesione del diritto alla riservatezza nel momento in cui
la comunicazione telefonica venga divulgata a terzi.
In merito a ciò sono sorte perplessità per i casi in cui la
conversazione sia intercettata da un terzo e di ciò, nondimeno, sia a
conoscenza uno dei partecipanti. Una prima tesi afferma che, in tale
evenienza, non si potrà discorrere di intercettazione, in quanto,
acciocché essa sussista, occorre un’occulta presa di conoscenza ad
opera di terzi di una conversazione in cui ambedue gli interlocutori siano
all'oscuro dell'intromissione
8
. Secondo la tesi opposta, invece, il diritto
alla riservatezza “consacra” un diritto soggettivo perfetto, al quale potrà
rinunciarsi da uno degli interlocutori senza che ciò affatto impegni la
6
FILIPPI L., L’intercettazione di comunicazioni, Giuffrè, Milano 1997, pag. 4.
7
Art. 15 Cost.: “1. La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma
di comunicazione sono inviolabili. 2. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto
motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge”.
8
MURONE M., Note in tema di utilizzabilità delle registrazioni private di conversazioni
tra presenti, nota a Sent.C.Cass. 8 aprile 1994, Giannola, in Giust.penale 1995, III,
pag. 67.
6
controparte
9
. La soluzione di tale diatriba è offerta, probabilmente,
dall’art. 266, lett. f) c.p.p., circa la facoltà di intercettare una
comunicazione nei procedimenti relativi a reati di disturbo o di molestia
delle persone con l’uso del telefono, in quanto di tale illecito si prende
notizia, nella maggior parte dei casi, mediante la denuncia dell’individuo
offeso il quale, a tale proposito, sollecita l’intercettazione. Ne deriva che
con il significante “intercettazione” può essere definita l’attività di un
soggetto terzo che, avvalendosi di strumenti elettronici e meccanici,
prenda conoscenza di una comunicazione riservata, all’insaputa di
almeno uno degli interlocutori.
Una dottrina ulteriore, inoltre, considerava le intercettazioni come
sottoclasse del sequestro, in quanto tali istituti sono accomunati da
qualche analogia: entrambi neutralizzano le coordinate della riservatezza
ed inseriscono nel processo un dialogo o una res che si è formata al di
fuori del medesimo. Il codice odierno, tuttavia, ha fatto venire meno la
somiglianza tra i due istituti, pervenendosi a considerare l’intercettazione
come un atto compiuto surrettiziamente e il sequestro come un atto a
sorpresa, ma compiuto ictu oculi
10
.
Una volta definito l’istituto, è d’uopo notare come il suo esperimento
riverberi su alcuni diritti riconosciuti dalla Costituzione e dalla
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
9
BARILE P., CHELI E., Libertà di corrispondenza, Giuffrè, Milano 1962, pagg. 743 ss.
10
CAMON A., Le intercettazioni nel processo penale, Giuffrè, Milano 1996, pagg. 15
ss.
7
libertà fondamentali (d’ora in avanti, per acronimo, CEDU
11
) tendendo
significativamente a comprimerli. Il legislatore, infatti, nell’organizzare la
disciplina che concerne le intercettazioni telefoniche, ha inevitabilmente
dovuto incidere nell’àmbito della ”libertà e segretezza della
corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione”
12
, considerate
inviolabili dall’art. 15, comma 1 Cost., nonché nell’àmbito della libertà
domiciliare di cui all’art. 14 Cost
13
. Inoltre, tale limitazione interviene
altresì con riferimento al “diritto di manifestare liberamente il proprio
pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione” (art.
21, comma 1 Cost.)
14
. L’art. 8 della CEDU
15
, inoltre, garantisce ad ogni
individuo il diritto al “rispetto della vita familiare, del suo domicilio e della
sua corrispondenza”, diritto che assume una portata più diffusa,
salvaguardando una vasta gamma di posizioni ricondotte (e riconducibili)
11
Convenzione firmata a Roma il 4 novembre 1950, entrata in vigore il 3 novembre
1953: essa è stata introdotta nell’ordinamento italiano con la legge 4 agosto 1955, n.
848.
12
La libertà e la segretezza delle comunicazioni sono tutelate dal codice penale alla
Sezione V, “Dei delitti contro l’inviolabilità dei segreti”, del capo III del Titolo XII del
libro II del codice penale, agli artt. 616, 617, 617 bis, 617 ter, 617 quater, 617
quinquies, 617 sexies, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 623 bis.
13
L’inviolabilità del domicilio è salvaguardata dalla Sezione IV, “Dei delitti contro
l’inviolabilità del domicilio”, del capo III del titolo XII del libro II del codice penale: artt.
614, 615, 615 bis, 615 ter, 615 quater e 615 quinquies volti a garantire da intrusioni
sia il domicilio attuale che quello “virtuale”.
14
Art. 14 Cost.: “1. Il domicilio è inviolabile. 2. Non vi si possono eseguire ispezioni o
perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le
garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. 3. Gli accertamenti e le
ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono
regolati da leggi speciali”.
DI MARTINO C., PROCACCIANTI T., Le intercettazioni telefoniche, Cedam, Padova
2001, pag. 1 ss.; CAPRIOLI F., Colloqui riservati e prova penale, Giappichelli, Torino
2000, pag. 3.
15
Art. 8 CEDU: “1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare,
del suo domicilio e della sua corrispondenza. 2. Non può esservi ingerenza della
pubblica autorità nell’esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia
prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società
democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l’ordine pubblico, il benessere
economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della
morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui”.
8
alla privacy dell’individuo
16
.
Nel disciplinare le intercettazioni è opportuno, pertanto, tenere
conto degli enumerati princìpi costituzionali e convenzionali. L’art. 15
Cost. afferma che i diritti disciplinati nel comma 1 possono essere limitati
“per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla
legge” (comma 2). L’art. 8, comma 2 della CEDU stabilisce a sua volta
che “non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di
tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e
costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per
la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza, per il benessere
economico del paese, per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei
reati, per la protezione della salute o della morale, o per la protezione
dei diritti e delle libertà altrui”.
In virtù dell’influenza esercitata dalle captazioni telefoniche,
dunque, su alcune disposizioni e princìpi affermati dalla Costituzione,
sono state sollevate alcune questioni di legittimità costituzionale nei
confronti dell’art. 266 c.p.p. in riferimento all’art. 15 Cost., nella parte in
cui limita le garanzie stabilite dagli artt. 266-271 c.p.p. in esclusiva alle
operazioni di intercettazione del contenuto di conversazioni telefoniche.
La Corte Costituzionale, tuttavia, con la sentenza 26 febbraio-11 marzo
1993, n. 81, ha dichiarato infondata tale questione, al contempo
dilatando la portata dell’art. 15, ricomprendendovi la riservatezza del
contenuto della comunicazione, dell’identità dei soggetti e dei riferimenti
16
PROCACCIANTI T., L’inutilizzabilità “speciale” delle intercettazioni telefoniche
sancita dall’art. 271 c.p.p., in Indice penale 2003, pagg. 1173 ss.
9
di luogo e di tempo
17
.
La libertà garantita dall’art. 15 Cost., a tacer d’altro, non può essere
illimitata come abbiamo potuto notare dal comma 2 di tale dettato, il
quale enfatizza una riserva di legge e una riserva di giurisdizione al fine
di contenere tale libertà. L’art. 15 si preoccupa, quindi, da un lato, di
tutelare la libertà e la riservatezza delle comunicazione e, dall’altro, di
prevenire e reprimere la commissione di reati.
Come già affermato in precedenza
18
, infine, sulle operazioni di
captazione influisce l’art. 8 della CEDU, il quale afferma il diritto di ogni
persona al rispetto della propria vita familiare, del domicilio e della
corrispondenza. La Corte europea dei diritti umani ha, infatti, precisato
che il termine “corrispondenza” non va riferito in esclusiva alle
comunicazioni di matrice epistolare, ma deve essere inteso in
un’accezione più ampia, tale da comprendere ogni altra forma di
comunicazione privata
19
. L’intercettazione, quindi, dovrà trovare
espresso fondamento giuridico in una previsione normativa e dovrà
essere esercitata nei limiti e secondo gli obiettivi indicati al comma 2
dell’art. 8
20
.
17
Sent.C.Cost. 26 febbraio-11 marzo 1993, n. 81, in Foro it., 1993, I, pag. 2132.
18
Vedi supra, pag. 8.
19
Sent.C.Europea dei Diritti dell’Uomo 6 settembre 1978, Klass, in
http://ec.europa.eu, ultimo accesso utile 4 ottobre 2007; Raccomandazione 2/99
relativa al rispetto della vita privata nel contesto delle intercettazioni delle
telecomunicazioni, adottata il 3 maggio 1999, in http://ec.europa.eu, ultimo accesso
utile 4 ottobre 2007.
20
In dottrina vedi BALDUCCI P., Le garanzie nelle intercettazioni tra Costituzione e
legge ordinaria, Giuffrè, Milano 2002, pagg. 204 ss.
10
2. LA REGISTRAZIONE DI COMUNICAZIONI TELEFONICHE
Delineato il concetto di intercettazione, è opportuno puntualizzare
come esso non coincida con quello di registrazione, inteso, quest’ultimo,
come l’attività meccanica afferente alla memorizzazione di notizie che
uno degli interlocutori si procura direttamente dalla controparte
21
. Tanto
è vero che, in simili frangenti, non si riscontrano alcuni dei requisiti
fondamentali delle intercettazioni: la violazione della riservatezza della
comunicazione e la terzietà del soggetto captante
22
.
La Corte di Cassazione ha mantenuto un atteggiamento
contrastante in merito alla qualifica da attribuire a tali registrazioni.
L’orientamento prevalente ha disposto come esse non siano assimilabili
alle intercettazioni e, quindi, non debbano essere sottoposte alla
disciplina di cui agli art. 266 ss. c.p.p
23
. Dall’altro lato, parte della
dottrina ritiene, invece, che le registrazioni effettuate per mezzo
dell’agente attrezzato per il suono (soggetto che appartiene alla polizia
giudiziaria o incaricato da questa di colloquiare con un individuo al fine
di ottenere particolari dichiarazioni utili ai fini delle indagini) siano
equiparate alle intercettazioni e soggette, dunque, alla normativa
specifica dettata dal codice di procedura penale
24
.
La giurisprudenza contraria all’equiparazione di intercettazioni e
21
RAMAJOLI S., La prova nel processo penale, CEDAM, Padova 1995, pag. 281.
22
C.Cass.,Sez. I, 2 marzo 1999, Cavinato, in Foro it., 1999, I, pag. 1853.
23
Sent.C.Cass.,Sez. II, 17 dicembre 2002, Modelfino, in Ced Cass. 223351;in dottrina
vedi CAMON A. sub art. 266 c.p.p., in CONSO G., GREVI V., Commentario breve al
codice di procedura penale, CEDAM, Padova 2005, pagg. 779 ss.
24
CAPRIOLI F., Colloqui riservati e prova penale, Giappichelli, Torino 2000, pag. 154
ss.; considerato l’intervento della polizia giudiziaria, l’agente attrezzato per il suono
diviene mero strumento materiale dell’intercettazione, ovvero interlocutore della
polizia giudiziaria nell’esecuzione delle operazioni.
11
registrazioni eseguite da uno degli interlocutori giunge a sostenere come
queste ultime non rientrino nell’àmbito di definizione delle prime, in
quanto attengono al momento della formazione della prova, non
rappresentando, quindi, mezzi di ricerca della prova. Il contenuto delle
registrazioni potrà, tuttavia, essere assoggettato al regime previsto per la
testimonianza
25
, giacchè, nel caso di specie, si affievolisce fino a
scomparire l’esigenza di tutela della riservatezza, di modo che ogni
interlocutore assume veste di potenziale testimone che memorizza
quanto dichiarato dall’altro
26
. Avremo, dunque, la possibilità di citare il
registrante a deporre o di utilizzare la registrazione come documento nel
corso del processo. In sintesi, quindi, colui che registra una
conversazione a cui partecipa non ne intercetta il contenuto, in quanto
egli non può essere ritenuto terzo rispetto agli interlocutori, bensì potrà,
nondimeno, documentare quanto percepito alla luce di quanto previsto
dall’art. 234, comma 1 c.p.p
27
.
Nonostante le opinioni contrarie di parte della giurisprudenza
28
,
tuttavia, la fattispecie della registrazione effettuata da un agente
attrezzato per il suono, a nostro vedere, può essere qualificata alla
stregua di un’intercettazione. In tale evenienza, infatti, la polizia
giudiziaria organizza la registrazione, decidendo anticipatamente il
25
Sent.C.Cass. 8 aprile 1994, Giannola in Giust.penale 1995, III, 67; in dottrina vedi
PARODI C., Le intercettazioni. Profili operativi e giurisprudenziali, Giappichelli, Torino
2002, pagg. 34 ss.
26
Sent.C.Cass., Sez. I, 19 maggio 1999, Iacovone, in Cassazione penale 2000, pag.
690.
27
Art. 234, comma 1, c.p.p.: “È consentita l’acquisizione di scritti o di altri documenti
che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la
fonografia o qualsiasi altro mezzo”.
28
Sent.C.Cass. 31 gennaio 2001, Finini ed altri, in Diritto e Giustizia, online, 2
febbraio 2001, ultimo accesso utile 10 ottobre 2007.
12