Introduzione
La presente trattazione ` e dedicata allo studio di una delle questioni pi` u dibat-
tute e controverse all’interno del nostro ordinamento: quella relativa alla natura
giuridica dell’illecito penale preterintenzionale ed di alcune fattispecie qualificate
ad esso affini.
L’illecito preterintenzionale, costituisce, al pari degli altri “delitti aggravati
dall’evento” una fattispecie di divergenza tra il voluto e il realizzato, nella qua-
le vengono poste a carico dell’agente le conseguenze ulteriori non volute deri-
vanti dalla sua condotta criminosa, indipendentemente dall’accertamento di un
coefficiente di ascrizione colposa in relazione all’esito qualificante.
Il dato letterale ha storicamente legittimato una disinvolta visione della pre-
terintenzione anonimamente dispersa nel terreno della responsabilit` a oggettiva,
sia sul piano dogmatico che applicativo: l’evento ulteriore ` e stato ed ` e tuttora
“accollato” all’agente sul fondamento oggettivo della sola connessione causale, a
prescindere da qualsiasi indagine sulla colpa. Sebbene le soluzioni interpretative
intorno alle componenti della responsabilit` a preterintenzionale e ai criteri di im-
putazione della stessa siano stati consistenti, nessuna di esse ` e stata in grado di
estirpare efficacemente tale figura dalla primitiva ed angusta logica del versari in
re illecita.
L’elaborazione dogmatica sull’illecito preterintenzionale che verr` a prospetta-
ta in questa sede, sar` a rivisitata alla luce dell’evoluzione storica di tale istitu-
to penalistico e dell’indirizzo giurisprudenziale attualmente assunto dalla Corte
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INTRODUZIONE
Costituzionale in ordine all’interpretazione dell’art. 27 Cost.
Infatti col variare incessante degli istituti legislativi spesso alcune impostazio-
ni dogmatiche possono apparire - e sono apparse - non pi` u esaurienti, anche se non
decisamente obsolete e, soprattutto pu` o verificarsi l’esigenza di vagliare a fondo
se l’assetto normativo, da un canto, e l’impegno interpretativo, dall’altro, pur nel
loro coerente valore logico, possano ancora - specie nel momento contemporaneo
- corrispondere completamente alle esigenze di una corretta politica criminale.
Non si pu` o, infatti, dimenticare che l’istituto della preterintenzione, come pe-
raltro tutti gli istituti fondamentali del diritto criminale, non ha posto solo, nelle
varie epoche, problemi di corretta interpretazione tecnica e di coerente colloca-
zione sistematica, ma ` e stato anche al centro di una problematica pi` u vasta ed
articolata attinente agli aspetti salienti della funzione della pena e, soprattutto, del
limite entro cui l’uomo pu` o essere chiamato a rispondere degli eventi attribuitogli
solo in forza del nesso di causalit` a materiale, cio´ e in spregio del limite invalicabile
della personalit` a della responsabilit` a penale.
Oggi che il problema della funzione della pena e quello connesso alla natura
“personale” della responsabilit` a penale trovano nel nostro ordinamento esplicita
sanzione a livello costituzionale, nei commi 1 e 3 dell’art. 27 Cost, ed in segui-
to alle due storiche sentenze della Corte Costituzionale n. 364 e 1088 del 1988
che restaurano il principio di colpevolezza quale presupposto irrinunciabile del-
l’illecito penale, si apre necessariamente un’esigenza pi` u pressante - giustamente
sostenuta in dottrina - di sottoporre al vaglio delle prospettive costituzionali i ri-
sultati, pur fecondi, delle impostazioni passate, per verificare quanto di essi sia
ancora valido.
In tale contesto l’analisi strutturale della fattispecie dell’omicidio preterinten-
zionale congiuntamente alla fattispecie di morte o lesioni come conseguenza di
altro delitto, assume valore paradigmatico per il mio approfondimento, in chiave
critica, delle soluzioni elaborate in dottrina e in giurisprudenza per sciogliere i
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INTRODUZIONE
nodi problematici relativi all’individuazione dei criteri di imputazione della con-
seguenza ulteriore non voluta. Il mio lavoro pertanto, parte dalla ricostruzione
delle componenti strutturali dell’illecito preterintenzionale: la condotta dolosa di
base e il suo particolare contenuto di illiceit` a, l’evento naturalistico aggravante la
pena, la peculiare relazione che lega questi due termini strutturali.
Tuttavia si richiede un passaggio obbligato; una indagine che si prefigge di
“decifrare” la peculiare valutazione legislativa e di disciplina dell’omicidio pre-
terintenzionale - anche in termini di rigorismo sanzionatorio - non pu` o arrestarsi
ad una descrizione di tipo oggettivo - strutturale dell’istituto. L’analisi prosegue,
dunque, verso il tentativo di descrivere la particolare fisionomia del nesso che lega
l’illecito di base all’evento ulteriore.
A tal fine, mi soffermer` o a lungo sulle numerose soluzioni elaborate sul piano
dogmatico per riportare la responsabilit` a preterintenzionale nell’ambito del prin-
cipio di colpevolezza. Il problema dell’imputazione della conseguenza ulteriore
` e stato risolto attraverso il ricorso alla responsabilit` a oggettiva, alla teoria della
colpa per violazione di legge penale, alla teoria della responsabilit` a da rischio vie-
tato. Nel corso della trattazione ne illustrer` o i tratti distintivi, premettendo gi` a da
ora, come queste elaborazioni teoriche, pur essendo ammirevoli gli sforzi al fine
di confermare l’istituto in esame al dettato costituzionale, finiscono per dar vita
un vero camouflage verbale della responsabilit` a oggettiva.
Nella diffusa consapevolezza delle carenze di cui ` e portatrice un sistema che
pretenda di consegnare ai soli parametri della prevedibilit` a e della evitabilit` a della
conseguenza ulteriore, una funzione individualizzante della responsabilit` a prete-
rintenzionale, autorevole dottrina afferma la necessit` a di un’imputazione a titolo
di colpa della conseguenza ulteriore non voluta.
La mia analisi procede dunque nella direzione di un’accurata sistemazione
dei rapporti “colpa - preterintenzione” in maniera tale da garantire un’agevola-
ta comprensione di quelle elaborazioni teoriche che inquadrano la responsabilit` a
3
INTRODUZIONE
preterintenzionale nella combinazione del dolo relativo all’illecito di base e della
colpa come criterio di imputazione dell’esito ulteriore.
Ed eccomi arrivata al nocciolo del mio lavoro, che peraltro affronta una que-
stione tanto delicata quanto dibattuta, da costituire il centro nevralgico delle mag-
giori dispute teoriche che attanagliano da sempre il settore della dottrina pi` u sen-
sibile alle esigenze di rispetto del principio costituzionale di colpevolezza.
Mi riferisco agli interrogativi circa la possibilit` a di ambientare un rimprovero
colposo nell’ambito di un territorio illecito, diffusamente esposti nel corso del-
la trattazione, congiuntamente al tentativo di illustrare in maniera esauriente le
diverse soluzioni prospettate in dottrina.
I sostenitori dell’ammissibilit` a di un’ imputazione colposa dell’evento ulte-
riore non voluto, concordano pacificamente sulla possibilit` a di configurare regole
cautelari in re illecita, ma i veri nodi problematici della dogmatica della “colpa in
attivit` a illecita” risiedono nella necessit` a di delinearne la fisionomia ed i relativi
parametri di accertamento che, ad avviso di autorevole dottrina subirebbero le do-
vute “correzioni” imposte dal contesto delittuoso nel quale si forma il rimprovero
colposo.
Chiudo il mio lavoro dedicando il dovuto spazio proprio a quest’ultimo in-
dirizzo interpretativo che merita attenzione in ragione dell’importante contributo
che ha fornito alla dogmatica della “colpa in attivit` a illiceit` a” attraverso l’elabo-
razione della teoria della “colpa generica oggettiva” come criterio di imputazione
delle conseguenze ulteriori non volute che discendono dalla commissione di un
illecito doloso di base.
Nell’attesa di un intervento riformatore che si sforzi di prospettare una rico-
struzione dell’illecito preterintenzionale ancorata il pi` u possibile a criteri di de-
terminatezza e di verificabilit` a, cos` ı da consentire una corretta dialettica con le
istanze garantiste legate ai razionali principi di tassativit` a e colpevolezza, spe-
ro che la lettura di queste pagine possa quantomeno contribuire a fare chiarezza
4
INTRODUZIONE
sull’effettiva natura giuridica della responsabilit` a preterintenzionale alla luce di
orientamenti diversi.
5
Capitolo 1
La preterintenzione tra
responsabilit` a oggettiva e principio
di colpevolezza
1.1 Responsabilit` a oggettiva e principio di colpevo-
lezza. Cenni introduttivi.
In ogni moderno sistema penale, la piena realizzazione del principio costitu-
zionale della personalit` a della responsabilit` a penale rappresenta un obiettivo so-
stanziale di primaria importanza. Tale affermazione pu` o dirsi ampiamente con-
divisa dalla dottrina italiana pi` u autorevole, che gi` a a partire dalla fine degli anni
Sessanta, ritiene che la personalit` a della responsabilit` a penale, di cui parla l’art.
27, co. 1, Cost., comporti non solo il divieto di responsabilit` a per fatto altrui,
ma implichi altres` ı, il riconoscimento del principio di colpevolezza, con conse-
guente incompatibilit` a, con la nostra Costituzione, delle ipotesi di responsabilit` a
oggettiva ancora presenti nel codice penale italiano.
La tematica della responsabilit` a oggettiva, infatti, rappresenta da tempo uno
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1.1 Responsabilit` a oggettiva e principio di colpevolezza. Cenni introduttivi.
dei punti centrali del dibattito sulla riforma del codice penale perch´ e in aperto
contrasto con i principi del nostro ordinamento costituzionale (art. 2, 24, 27 Co-
st), pur essendo presente in forma pi` u o meno palese nelle disposizioni di legge
ordinaria contenute nei codici e nelle leggi speciali.
Dato di partenza di quest’analisi ` e costituito dall’art. 42, 3
0
co. c.p., una pre-
visione di carattere generale in forza della quale “la legge determina i casi nei
quali l’evento ` e posto altrimenti a carico dell’agente, come conseguenza della sua
azione od omissione”. In aderenza a tale dato letterale , ci` o significa che il sistema
giuridico italiano, contempla - oltre alla responsabilit` a dolosa, colposa e preterin-
tenzionale - anche una responsabilit` a oggettiva nella disciplina generale dei criteri
di imputazione di un fatto delittuoso al suo autore. Tale meccanismo giuridico di
attribuzione del fatto consiste nel porre a carico dell’agente un evento sulla base
del solo nesso di causalit` a materiale, indipendentemente dal concorso del dolo e
della colpa ( nel senso che tali parametri di imputazione possono mancare o si pu` o
prescindere dal loro accertamento)
1
.
La sola causazione del danno legittima la reazione punitiva. Espressione di
una concezione giuridica rozza, incapace ancora di cogliere il valore delle atti-
vit` a interne, l’istituto della responsabilit` a oggettiva contrassegna il diritto penale,
e trova la sua ragion d’essere nella concezione retributiva della pena, la quale ri-
teneva che il soggetto che si mettesse contro l’ordinamento dovesse rispondere di
tutte le conseguenze sfavorevoli, anche le pi` u imprevedibili.
Occorre subito sottolineare per` o, che la presenza di una disposizione di ca-
rattere generale, quale l’art. 43, c.2
0
. c.p., come pure figure “tradizionali” di
responsabilit` a oggettiva presenti nel codice penale
2
, alimentano una “tensione”
che pu` o dirsi ormai di carattere “generale”, verso l’espunzione dal nostro sistema
1
Fra i tanti MANTOV ANI F., Diritto penale. Parte generale, 5
0
ed., Padova, 2007, 292;
NUVOLONE P., Il sistema del diritto penale, 2
0
ed., Padova, 1982, 365
2
Mi riferisco alla figura dell’ aberratio delicti ex art. 83 c.p., all’art. 116 c.p., ai numerosi
illeciti aggravati dall’evento, come pure alle fattispecie preterintenzionali.
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1.1 Responsabilit` a oggettiva e principio di colpevolezza. Cenni introduttivi.
giuridico di tutte quelle ipotesi contaminate dall’iniquo canone medievale “qui in
re illecita versatur tenetur etiam pro casu”.
Stabilito infatti che nella struttura del reato debba esistere un momento in cui
venga esaminata la riferibilit` a soggettiva del fatto antigiuridico ad un determinato
individuo, la funzione primaria di tale processo attributivo consiste nell’esclusio-
ne della responsabilit` a per la mera causazione dell’evento. Questa accezione del
principio di colpevolezza come elemento del reato che introduce un criterio di
imputazione soggettiva in grado di esprimere , escludendo la responsabilit` a per
fatto altrui o per caso fortuito, differenti gradi di signoria dell’uomo sull’avveni-
mento, viene generalmente accettata dalla dottrina prevalente. Nella terminologia
penalistica le fasi di imputazione soggettiva di responsabilit` a e i diversi livelli di
partecipazione interiore ad un evento sono delimitati da due estremi: il dolo e la
colpa incosciente. Ci` o significa che non ` e facile ricostruire in maniera unitaria il
principio di colpevolezza, alla luce della molteplicit` a e della profonda eterogeneit` a
dei gradi di collegamento psichico instaurabili tra il fatto e il suo autore
3
.
Non ` e questa la sede opportuna per esaminare le due diverse concezioni (nor-
mativa e psicologica) del principio di colpevolezza; preme invece sottolineare co-
me ci sia assoluta concordanza di opinioni sull’importanza, dal punto di vista
sistematico, della categoria logico - giuridica della colpevolezza. Essa si iden-
tifica concettualmente nel giudizio di rimproverabilit` a del fatto al suo autore. I
requisiti di civilt` a e progresso che caratterizzano le attuali tendenze del diritto pe-
nale, ancor pi` u se intesi nell’ambito di un movimento internazionale di riforma,
impongono di non ritenere legittimazione sufficiente della punibilit` a la semplice
causazione del fatto o di alcuni suoi elementi: la responsabilit` a penale deve essere
fondata su una imputazione sostanzialmente colposa
4
.
Inoltre, in un sistema penale ormai capace di superare la logica della pura
3
CANESTRARI S., L’illecito penale preterintenzionale, Padova, 1989, 13.
4
CARNELUTTI, voce Responsabilit` a oggettiva, in Dig. disc. pen. 1995, 111.
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1.1 Responsabilit` a oggettiva e principio di colpevolezza. Cenni introduttivi.
vendetta punitiva, dove un ruolo preminente viene assegnato - grazie all’afferma-
zione della responsabilit` a colpevole - alla dignit` a dell’uomo, si impone il ricono-
scimento della garanzia del singolo di percepire la pena inflittagli come giusta e
necessaria. Com’` e noto, l’affermazione del valore personalistico del principio di
colpevolezza - nel significato di commissione del fatto almeno per colpa - oltre ad
essere presente nella maggior parte degli ordinamenti stranieri
5
, rappresenta una
linea di confine non valicabile per l’ideologia di uno stato di diritto liberal - demo-
cratico, la quale non intenda cio` e, sacrificare la libert` a del cittadino prescindendo
sia dalla tutela alla autodeterminazione e alla certezza dell’azione individuale, sia
da un razionale orientamento finalistico della sanzione penale.
Del resto gli sforzi ripetuti per giustificare la sopravvivenza dei “classici” casi
di responsabilit` a oggettiva quali eccezioni al principio nullum crimen nulla poe-
na sine culpa non sembrano convincenti, dal momento che le possibili funzio-
ni politico criminali di tale forma di responsabilit` a anomala, da quelle general -
preventive a quelle di ordine probatorio, sono dubbie o inammissibili perch´ e in
contrasto con esigenze e principi di garanzia. L’operativit` a del principio di colpe-
volezza esige ormai come tappa obbligata l’eliminazione delle diverse ipotesi di
responsabilit` a oggettiva, espressive di una concezione autoritaria dei rapporti sta-
to - cittadino che dovrebbe essere superata senza indugio in un moderno stato di
diritto. Tra queste ipotesi merita particolare attenzione la vexata questio relativa
ai criteri d’imputazione di conseguenze ulteriori derivanti dalla commissione di
illeciti base colpevoli. Un confronto a tutto campo tra il “capitolo” della respon-
sabilit` a oggettiva e la teoria della colpevolezza non pu` o prescindere da un’analisi
dogmatica sulla composizione strutturale degli istituti che si suole ricollegare al
5
In Germania ` e stata eliminata dal sistema positivo tedesco ogni forma di responsabilit` a senza
dolo n´ e colpa, stabilendo quantomeno nella colpa il criterio di imputazione dell’evento aggravante
(par.18 StGB). La responsabilit` a colpevole ` e un principio cardine anche negli ordinamenti Au-
striaco e Svizzero e la completa attuazione del principio nullum crimen sine culpa ` e il manifesto
altres` ı della riforma parziale del codice penale spagnolo del 1983.
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1.2 La consacrazione a livello costituzionale del principio di colpevolezza.
versari in re illecita al fine di accertare la loro natura e la loro collocazione nel
sistema.
1.2 La consacrazione a livello costituzionale del prin-
cipio di colpevolezza.
Gli sforzi compiuti sia sul piano culturale che scientifico al fine di allinea-
re il nostro ordinamento italiano ai principi di civilt` a di un diritto penale della
colpevolezza sono stati innumerevoli.
`
E ormai risaputo che la dottrina da sem-
pre si ` e impegnata per rintracciare nella Carta Costituzionale il fondamento del
principio di responsabilit` a colpevole, avendo come logico presupposto un’inter-
pretazione dell’art. 27, 1
0
co., Cost. che non ne circoscriva la portata al divieto
di responsabilit` a per fatto altrui - gi` a espressione diretta della necessit` a di tutelare
la persona umana dal pericolo di una strumentalizzazione nei confronti dello sta-
to cos` ı tragicamente presente nelle ipotesi di responsabilit` a collettiva o solidale -
ma ne valorizzi al contrario l’unico reale contenuto innovativo: il divieto di una
responsabilit` a senza dolo n´ e colpa.
Secondo la dottrina oggi dominante, l’art. 27 impone vincoli contenutistici
in ordine alla struttura dei possibili presupposti del rimprovero giuridico penale,
costituzionalizzando il principio nulla poena sine culpa. In realt` a se ` e vero che
l’attributo “personale” connesso alla responsabilit` a penale pu` o essere inteso in ac-
cezioni diverse e che i lavori preparatori dell’Assemblea costituente non offrono
indicazioni univoche, va sottolineato che una interpretazione restrittiva della di-
sposizione in esame non trovi conferma n´ e sul piano sistematico, n´ e su quello di
coerenza interna della norma. Basti solo osservare che di fondo non vi ` e alcuna
differenza sostanziale tra imputazione del fatto altrui e imputazione del fatto pro-
prio, laddove quest’ultimo sia realizzato senza alcuna partecipazione psicologica
dell’agente e al di fuori della sua sfera di controllo.
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