5
Paragrafo I   “Definizione e classificazioni” 
 
 
 
 
 E’ probabilmente impossibile dare nel diritto inglese una 
definizione del termine contratto.
1
 
Non vi è una definizione legale di contratto, che costituisce un 
punto di riferimento. 
Inoltre non è stata elaborata una teoria generale del diritto delle 
obbligazioni.  
Questo perché il diritto inglese è un diritto che ha un origine 
soprattutto giurisprudenziale. Mentre il nostro diritto è stato 
elaborato anche nelle università, creando una struttura teorica che 
poi viene applicata al caso pratico tramite la magistratura; nel 
sistema giuridico inglese avviene l’inverso, dall’insieme delle 
sentenze della magistratura che hanno di volta in volta risolto casi 
concreti, si astrae quella che è la regola generale che viene quindi 
applicata. La conseguenza è un diritto concreto, che poco si presta 
ad astrazioni dottrinali. 
Vi sono quindi varie definizioni, secondo l’idea di contratto che 
gli autori tendono ad esprimere. 
La definizione più comunemente accettata è: “A promise or a set 
of promises which the law will enforce“. Che si può tradurre in: un 
impegno o un insieme d’impegni a cui il diritto attribuisce forza di 
legge, cioè è giuridicamente azionabile. 
2
 
 
 Nel diritto italiano invece vi è una definizione legale di 
contratto, l’art.1321 del codice civile ne dà la seguente nozione “ 
l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere 
tra loro un rapporto giuridico patrimoniale”. 
                                                 
1
 Halsbury’s, “Law of England”, Butterworths, IV ed., vol. IX, pag. 80 
2
 Halsbury’s op.cit.pag. 80 
 6
Le parole chiave sono “accordo” e “ rapporto (…) patrimoniale”, 
quindi qualsiasi accordo è qualificabile come contratto se il 
rapporto su cui verte ha carattere patrimoniale. 
 
 Dal confronto fra le due definizioni si deduce che l’idea di 
contratto nel diritto inglese è molto più vicina all’idea di contratto 
che avevano i Romani. Per essi il contratto è il vincolo che si 
costituisce in conseguenza di un accordo e non l’accordo 
medesimo. Il “nudo consenso”, una semplice promessa, non è 
sufficiente a vincolare le parti giuridicamente. 
Nel diritto inglese l’idea di contratto ha due facce: l’accordo e il 
rapporto che lega vicendevolmente le parti. Quindi oltre 
all’accordo vi deve essere la volontà delle parti di renderlo 
vincolante giuridicamente, o al fine di avere una contropartita 
(Consideration) [vedi paragrafo III], o tramite un particolare tipo 
di contratto che è il “contract under seal” (contratto con sigillo). 
La giustificazione per dare forza di legge all’impegno contrattuale 
ha un aspetto economico e morale (la morale giustificazione che 
l’impegno è dato liberamente).
3
 
Il fatto che nel diritto inglese non vi sia una definizione legale di 
contratto viene dalla storia del medesimo diritto, il diritto italiano 
ha alla base un’impostazione teorica che deriva dal diritto romano, 
essa viene poi applicata dalla giurisprudenza al caso concreto. 
Il diritto inglese invece è il risultato della somma delle decisioni 
giurisprudenziali, integrate da una struttura legislativa. Le 
definizioni teoriche quindi sono un’astrazione che si ricava 
dall’analisi della pratica corrente. 
 Nel diritto inglese manca un apparato dogmatico 
tradizionale, la conseguenza è che anche gli elementi essenziali 
per la validità e l’esistenza del contratto sono variamente 
catalogati. L’elencazione corrente ne prevede i seguenti. 
• Devono esserci almeno due o più parti separate, definite e 
capaci, almeno un proponente ed almeno un accettante.  
                                                 
3
 Giovanni Criscuoli “Il contratto nel diritto inglese”,Cedam, 1990, pag. 53 
 7
• Deve esserci l’accordo fra le parti, che si vincolano 
liberamente. 
• L’intenzione di creare un vincolo giuridicamente rilevante. 
• La Consideration, con l’esclusione dei “contract under seal” 
• La forma, ove richiesta.
4
 
 
Nel diritto italiano troviamo un elenco legale dei requisiti che 
deve avere un contratto per esistere ed essere valido. L’art.1325 
c.c.  prevede i seguenti requisiti. 
• L’accordo delle parti 
• La causa 
• L’oggetto 
• La forma quando prescritta 
 
Anche in questo caso nel diritto italiano vi è una definizione 
legale a differenza del diritto inglese, questo per i motivi già 
enunciati per la definizione del contratto. 
Come nel diritto italiano è necessario l’accordo fra le parti e la 
forma quando prescritta. 
La Consideration [vedi paragrafo III] è l’intenzione di creare un 
vincolo giuridicamente rilevante possono essere considerate 
funzionalmente corrispondenti al requisito della causa nei nostri 
contratti. 
Le singole differenze fra i vari elementi saranno analizzate meglio 
più avanti, parlando dei singoli elementi. 
 Esistono nel diritto inglese alcune figure affini al contratto, 
come i “bailments”, i “trust”, i “gifts”, (donazioni). 
I “bailments” sono rapporti sui generis che si costituiscono in 
seguito e per effetto della consegna materiale che un soggetto 
(bailor) faccia (del possesso) di uno più beni mobili ad altro 
soggetto (bailee), con la condizione, esplicita o implicita, che 
quest’ultimo dovrà restituire quanto ricevuto allo stesso “bailor” o 
ad altra persona da questi designata non appena si sarà raggiunto 
                                                 
4
 Digesto Italiano IV ed. vol.III pag. 149 ss. - Criscuoli  op. cit., pag. 55 ss 
 8
lo scopo o comunque sarà cessata la ragione per cui il rapporto 
venne costituto.  
Questa figura viene a riassumere parecchi tipici rapporti 
contrattuali italiani come quelli di mutuo, comodato, deposito, 
locazione, pegno.
5
 
I “trust” sono un rapporto in cui un soggetto è investito della 
“proprietà fiduciaria” di un bene altrui per conto e nell’interesse di 
un beneficiario. In ordine a tale singolare rapporto (di origine e 
natura equitativa) sussistono obbligazioni a carico del “trustee”, 
che è il proprietario fiduciario, in favore del beneficiario del 
rapporto.
6
 
 Nel diritto inglese esistono tre tipi di contratto. 
• Contracts of record 
• Contracts under seal 
• Simple (or parol) contracts 
I “contracts under seal”, (contratti sigillati) qualche volta chiamati 
contratti solenni, essi sono costituti da atti “under deeds (or seal) ”, 
cioè atti solenni, pubblici. Sono contratti caratterizzati da 
particolari formalità. Derivano la loro validità solo dalla forma 
dello strumento contrattuale. Essi in passato richiedevano 
l’impressione del sigillo sulla cera, oggi il sigillo è sostituto da un 
adesivo. 
Essi richiedono che l’atto debba essere redatto per iscritto, firmato 
dallo stesso stipulante o da chi autorizzato, sigillato e consegnato 
alla controparte (la consegna può anche non essere effettiva 
bastando che colui che si obbliga manifesti la volontà di trasferire 
il documento). E’ d’uso comune la presenza di testimoni. 
 Con la consegna l’atto di regola produce immediatamente i 
suoi effetti, può essere tuttavia sottoposto a condizione sospensiva. 
A prima vista può sembrare che l’elemento saliente sia la 
particolare forma prevista per questo contratto, invece l’aspetto 
fondamentale è che per questo tipo di contratto non è necessario 
                                                 
5
 Criscuoli  op. cit., pag. 63 
6
 Criscuoli  op. cit., pag. 64 
 9
quel particolare requisito essenziale che è la consideration 
(contropartita) [vedi paragrafo III]. 
Questo comporta che tutti i contratti unilaterali essendo privi di 
consideration, nel diritto inglese devono per forza essere stipulati 
sotto la forma di “contract under seal”. Quindi devono essere 
stipulati in questo modo, affinché abbiano valore giuridico, tutti 
gli atti a titolo gratuito, come ad esempio le donazioni, che così 
rientrano nell’ambito del contratto. 
Inoltre devono essere fatti in questo modo, sempre per difetto di 
consideration, le cessioni e rinunce di un diritto o le remissioni di 
un debito, le transazioni. 
Quindi l’impegno deriva non dal tipico schema del contratto 
inglese, ma dalla formula utilizzata. 
Comunque nulla vieta di utilizzare questo particolare tipo di 
contratto per stipulare anche contratti a prestazioni bilaterali. Anzi 
spesso è utilizzato per contratti di rilevante valore economico, in 
quanto più solenne. 
“Contract under seal” hanno anche le seguenti caratteristiche. 
• Sono garantiti da privilegio rispetto i “simple contract”. 
• La prescrizione dei diritti si compie in dodici anni invece 
che in sei. 
• L’equity non concede il rimedio dell’esecuzione in forma 
specifica per l’inadempimento delle promesse gratuite.
7
 
I “contracts of record” non sono contratti nel senso proprio del 
termine. Essi sono semplicemente obbligazioni che derivano da 
una sentenza di una “Court of Record”. Essi quindi derivano la 
loro impegnatività ed esecutività non da un accordo fra le parti, ma 
dal diretto intervento di un autorità giudiziaria. C'è ne sono di due 
tipi: i “judgements of a Courts of Record” e le “recognisances”. 
Sono qui inseriti perché storicamente erano posti in esecuzione 
con rimedi contrattuali.
8
 
                                                 
7
 Digesto Italiano IV ed. vol.III pag. 157 ss. - Criscuoli  op. cit., pag. 27 ss - Halsbury’s op.cit.pag. 
86 
8
 Digesto Italiano IV ed. vol.III pag. 157 ss. - Criscuoli  op. cit., pag. 65 
 10
I “simple contracts” includono tutti gli altri contratti, che non 
rientrano nelle altre due categorie. Gli si può anche definire a 
forma libera e sono i più diffusi nella prassi comune. Avendo 
come requisito essenziale anche la consideration [vedi paragrafo 
III], sono sempre a prestazione bilaterale.
9
 
 
 Nel diritto italiano la classificazione dei contratti si basa 
soprattutto su contratti tipici e atipici o innominati. I contratti 
tipici sono in numero chiuso e si distinguono in base all’oggetto. 
Ciascuno di essi è sottoposto a specifica disciplina legale e la loro 
definizione è data dal codice.  
I contratti innominati comprendono tutti quelli che non rientrano 
nelle figure tipiche. Ma possono esistere anche contratti misti, che 
rientrano per una parte nella disciplina dei contratti tipici e per 
una parte in quella degli innominati.  Quindi il modo di 
classificare i contratti è completamente diverso da quello inglese. 
 
Nel diritto inglese non esiste una suddivisone in base all’oggetto 
dei contratti come è nel diritto italiano. Tuttavia anche qui si 
possono trovare alcuni tipi di contratto, che per alcuni aspetti 
hanno regole particolari che derogano alle norme generali. 
A questi bisogna aggiungere i contratti standard che sono 
assoggettati a disciplina speciale. 
 
 
                                                 
9
 Digesto Italiano IV ed. vol.III pag. 157 ss. - Halsbury’s op.cit.pag. 88 
 11
Paragrafo II   “La forma del contratto” 
 
 
 
 
 Nel diritto inglese non è generalmente necessario che il 
contratto sia stipulato seguendo delle particolari formalità. Vige il 
principio della libertà della forma. Come dice il giurista inglese 
Atiyah: ”As a general rule no formalities are required for the 
creation of a contract in English law”, che significa che come 
regola generale non sono richieste formalità per la creazione di un 
contratto nel diritto inglese. Il contratto può essere valido sia se 
orale che scritto, che in parte scritto e in parte orale. Se scritto può 
essere “ under seal” [vedi 1° paragrafo] o una semplice scrittura 
privata.
1
 
Tuttavia in particolari casi può essere necessario l’uso una di 
forma determinata. 
Possiamo individuare tre diverse possibilità. 
1. Contratti che devono essere stipulati “under seal” [vedi 
paragrafo 1°], pena la nullità. 
2. Contratti che devono essere redatti per iscritto a pena della 
nullità. 
3. Contratti che devono essere redatti per iscritto come 
requisito per la loro azionabilità in diritto.
2
 
Dei “Contracts under seal” abbiamo già parlato nel primo 
paragrafo, qui basta ricordare che questo tipo di contratto deve 
essere utilizzato a pena di nullità per tutti gli atti a titolo gratuito, a 
prestazione unilaterale e per tutti gli atti privi di Consideration 
(contropartita) [vedi paragrafo 3°]. 
Inoltre alcuni “statutes” (leggi) richiedono che il contratto sia 
“under seal” anche per la maggior parte dei trasferimenti di 
proprietà immobiliari o di diritti reali su di essi, trasferimenti di 
                                                 
1
 Criscuoli  op. cit., pag. 285 ss - Halsbury’s op.cit.pag. 90 ss 
2
 Halsbury’s op.cit.pag. 91 ss - Criscuoli  op. cit., pag. 287 ss 
 12
navi inglesi o parti di esse, altrimenti il contratto non produce 
effetti. 
Però se il contratto è redatto per iscritto o supportato da un 
esecuzione parziale l’ ”equity” permette sia vincolante sul piano 
meramente obbligatorio (Walsh v. Lonsdale (1882) 21 Ch. D. 9), 
ma sia intrascrivibile e non opponibile a terzi.
3
 
 Per i contratti ove è semplicemente richiesta la forma scritta 
essi sono uguali ai contratti a forma libera, l’unica differenza sta 
solo nell’uso obbligatorio di questa forma. 
I termini aggiunti a mano prevalgono sui termini stampati. 
 I contratti che devono essere redatti per iscritto a pena della 
nullità sono in base ad alcune leggi i “Bills of sale” (Bills of sale 
Act (1878) Amendment Act (1882) cioè di titoli documentali 
relativi ad un contratto traslativo della proprietà di beni mobili, 
generalmente a scopo di garanzia. 
Poi anche i “consumer credit agreements”, contratti di credito al 
consumatore utilizzabili per l’acquisto ed il godimento di beni 
mobili o servizi. I più comuni sono i “hire purchase agrements” 
contratti di leasing. Come nota si aggiunge che anche le cambiali 
tratte ed i pagherò cambiari devono essere redatti per iscritto a 
pena la nullità.
4
 
 I contratti che devono essere redatti per iscritto ad 
probationem sono richiesti per la prima volta dal “Statutes of 
Fraudes” del 1677, perché si riteneva la prova testimoniale 
inaffidabile. Con il passare del tempo le fattispecie ove questo si 
richiede sono diminuite sino ad essere oggi solamente due di 
derivazione da questo statuto. Essi sono i contratti di garanzia e i 
contratti di vendita di beni immobili o diritti di godimento degli 
stessi, per quest’ultimi ciò riguarda solo accordi tra le parti e non 
l’atto traslativo stesso che deve essere stipulato “under seal”.
5
 
                                                 
3
 Criscuoli  op. cit., pag. 287 ss 
4
  J.Beatson “Anson’s law of contract”, Oxford press, XXVII ed., pag. 78 ss. - Criscuoli  op. cit., 
pag. 289 ss 
5
 Halsbury’s op.cit.pag. 91 ss 
 13
Inoltre per disposizione del “Marine Insurance Act” (1906) è 
richiesta la forma scritta come prova per i contratti d’assicurazione 
relativi alla navigazione marittima. 
Con il contratto di garanzia una parte s’impegna ad adempiere al 
posto di un’altra se questa sarà inadempiente nei confronti di un 
terzo. Perché sia un contratto di garanzia è importante che 
l’impegno di adempiere al posto dell’altra parte sia eventuale e 
sussidiario all’inadempimento della parte verso cui si presta 
garanzia. Se invece l’impegno non è eventuale e sussidiario, ma la 
parte s’impegna semplicemente ad adempiere in ogni caso al posto 
dell’altra, allora è un contratto di indennità. La forma scritta è 
necessaria solo per il contratto di garanzia, non anche per il 
contratto di indennità. Inoltre non vi è contratto di garanzia se 
l’impegno viene assunto nei confronti del debitore e non nei 
confronti del creditore.  
Come nel caso Eastwood v. Kenyon (1840)  Eastwood era 
debitore nei confronti di un certo Blackburn, un terzo Kenyon 
s’impegno verso Eastwood che avrebbe pagato il suo debito verso 
Blackburn. La corte ritenne che questa convenzione non 
richiedeva la forma scritta perché non era un contratto di garanzia 
secondo lo Statute of Frauds.
6
 
Inoltre il contratto di garanzia non deve essere redatto per iscritto 
anche nel caso che non abbia carattere autonomo, ma sia una 
clausola accessoria. Come nel caso Sutton and co. V. Grey (1894), 
alcuni mediatori avevano oralmente convenuto con un agente di 
cambio di procurargli dei clienti con l’accordo che metà della 
provvigione guadagnata dall’agente sarebbe stata loro versata, ma 
che essi avrebbero pagato metà della perdita subita dall’agente in 
caso di inadempienza dei clienti da loro procurati. La corte decise 
che questo contratto di garanzia non ha carattere autonomo 
rispetto la convenzione principale e quindi segue le regole di 
forma proprie sì questa.
7
 
                                                 
6
 Halsbury’s op.cit.pag. 91 ss -  Criscuoli  op. cit., pag. 291 ss 
7
 Beatson op. cit.  pag. 79 ss Criscuoli  op. cit., pag. 292 ss 
 14
Oltre alla redazione per iscritto questi contratti devono essere 
stipulati in un determinato modo.  
Deve essere redatto per iscritto un “memorandum” in cui vengono 
indicati tutti gli elementi essenziali cioè: le parti e la loro 
posizione contrattuale, l’oggetto del contratto (eccetto per i 
contratti di garanzia), la controprestazione dell’altra parte, i 
termini e le condizioni relativi all’efficacia dell’atto ( se esistono).  
In ogni modo non è necessario che vi sia la specifica intenzione di 
osservare questa formalità, può essere anche sotto forma di lettera 
o altro documento indiretto. Il documento inoltre può non essere 
unico e risultare dall’integrazione logica di più atti scritti. Inoltre il 
memorandum può redatto successivamente alla stipula orale del 
contratto. 
Il memorandum deve essere firmato dal debitore, intendendo per 
firma un segno di identificazione dello stesso che sta a significare 
l’approvazione del tutto. L’approvazione non può essere parziale,  
“the segnature must autenticate the whole document” (Treitel).
8
 
Come già detto la mancanza delle formalità sopra descritte 
comporta l’impossibilità di farli valere come pretesa in giudizio.  
Però per la Common Law essi possono comunque essere utilizzati 
a difesa. Come nel caso Thomas v. Brown (1876) se due soggetti 
convengono oralmente la vendita di un terreno ed il compratore 
versa una caparra, esso non potrà pretendere la restituzione della 
caparra, se egli ha deciso di non rispettare il contratto. Il contratto 
è valido per cui la caparra è sta legittimamente pagata, però non 
può essere usato come titolo per un azione creditoria.
9
 
Con l’equity però è stata elaborata  la “doctrine of part 
performance”. Cioè in determinati casi se una delle parti ha 
adempiuto al contratto, anche se parzialmente,  l’adempimento 
sostituisce il memorandum come prova dell’esistenza del contratto 
stesso.  
                                                 
8
 Beatson op. cit.  pag. 79 ss  - Criscuoli  op. cit., pag. 293 ss 
9
 Criscuoli  op. cit., pag. 295 ss 
 15
Le condizioni necessarie perché si possa applicare questa dottrina 
sono le seguenti. 
• L’esecuzione può essere richiesta solo dal contraente che ha 
adempiuto (anche parzialmente) la prestazione. 
• L’adempimento è diretta ed esclusiva esecuzione del 
contratto medesimo, non per altra causa. 
• La restituzione di quanto costituisca oggetto 
dell’adempimento deve essere impossibile o eccessivamente 
gravosa, quindi trattenere il ricevuto senza contraccambio 
costituisce una palese ingiustizia. 
• L’adempimento in equity della prestazione contraente 
inadempiente deve essere suscettibile di coattiva esecuzione 
specifica. 
• Deve essere possibile provare anche oralmente l’esatto 
contenuto del contratto convenuto verbalmente.
10
 
Questa disciplina equitativa la vediamo applicata in varie 
sentenze. Come ad esempio nel caso Sutton v. Sutton (1984) dove 
il marito si era accordato oralmente con la moglie che le avrebbe 
ceduto la quota della sua proprietà della casa famigliare, se avesse 
acconsentito al divorzio. La moglie adempie, ma non il marito, che 
però è costretto dalla corte ad adempiere, anche se il contratto ha 
forma orale, per effetto della dottrina sopra esposta.
11
 
Altri contratti che per il diritto inglese devono essere redatti per 
iscritto sono: contratto di lavoro tra capitano mercantile e 
marinaio, assegnazione di diritti di copyright,  speciali accordi tra 
l’avvocato e i suoi clienti per la sua parcella, accordi per deduzioni 
stipendiali, accordi per il noleggio di auto, certi accordi relativi a 
proprietà agricole, atti costitutivi di società di capitali. 
 Anche nel diritto italiano vige il principio della forma libera 
del contratto, solo quando la legge lo richiede è necessario che il 
contratto sia redatto in forma scritta o con altri particolari 
requisiti come l’atto pubblico, altrimenti anche in Italia può 
                                                 
10
 Criscuoli  op. cit., pag. 297 ss - Beatson op. cit.  pag. 79 ss 
11
 Beatson op. cit.  pag. 81 ss 
 16
essere scelto l’uso di una qualsiasi forma. Anche nel diritto 
italiano la necessità di una forma particolare può essere richiesta 
per la validità dell’atto o solo per la prova di esso.  
Quindi in questo caso la disciplina generale tra i due ordinamenti 
è simile. Differenze si possono trovare nelle fattispecie che devono 
essere redatte per iscritto o per atto pubblico, che possono 
divergere nei due diritti, nel senso che atti che nel diritto italiano 
richiedono la forma scritta nel diritto inglese no e viceversa. A 
questo proposito si può dire che nel diritto inglese la richiesta di 
stipulare  “contract under seal” in determinati casi, ha funzione 
simile alla necessità nel diritto italiano di stipulare certi contratti 
con atto pubblico. Anche se il parallelo è molto relativo, infatti la 
disciplina è molto diversa, in Italia non c’è l’idea di 
Consideration [vedi paragrafo 3°], però rimane l’idea di un atto 
più solenne in determinati casi. 
Nella redazione dell’atto per iscritto non sono poi richieste le 
formalità richieste in certi casi dal “memorandum” inglese. 
L’elenco degli atti che nel diritto italiano sono da farsi per iscritto 
lo troviamo all’art.1350 c.c., tuttavia questo elenco non ha 
funzione esaustiva perché altri casi sono previsti da singole leggi. 
Non vi è traccia invece nel diritto italiano della dottrina equitativa 
della “part performance”, quindi la prestazione di una delle parti 
non può sostituirsi come prova al posto di un atto scritto 
mancante.