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Introduzione
La fideiussione omnibus, strumento di garanzia sovente impiegato nella prassi bancaria, è
stata, e tuttora ancora lo è, al centro di importanti dibattiti in ambito dottrinale e
giurisprudenziale, a causa non solo delle clausole derogatorie rispetto alla disciplina civile
e all’estrema ampiezza della clausola omnibus, ma anche per le questioni che la figura qui in
esame ha suscitato con riferimento alla disciplina della trasparenza, del consumatore e per
gli attuali problemi in tema di concorrenza e nullità dei “contratti a valle”.
La ricerca propone un’analisi su questa figura negoziale, evidenziando gli aspetti salienti e
le questioni più attuali, esaminando le soluzioni più efficaci avanzate in dottrina e
l’evoluzione giurisprudenziale che ha accompagno la formazione di questa garanzia. Il
largo utilizzo di questa figura all’interno del settore del credito ha spesso attirato
l’attenzione di dottrina e giurisprudenza a causa dei dubbi riguardanti la sua struttura
contrattuale, ponendo sotto la lente d’ingrandimento gli effetti delle clausole ivi contenute.
In particolare, l’attenzione degli operatori del diritto per questa garanzia è dovuta al fatto
che le condizioni contrattuali della fideiussione omnibus, in quanto contratto atipico, sono
stabilite dall’A.B.I., associazione alla quale sono iscritti la quasi totalità degli istituti di
credito, principali utilizzatori di questo contratto in qualità di creditori, per cui spesso il
fideiussore ha dovuto “subire” gli effetti squilibranti di questo negozio.
Nell’analisi proposta in questo studio l’esame verterà, pertanto, sui diversi profili normativi
che intersecano questa figura.
L’analisi del primo capitolo si concentra sullo studio della fideiussione bancaria dal punto
di vista civilistico, in particolare viene descritta la nozione giuridica di questa figura: non
essendo specificamente regolata dal codice civile, la nozione emerge soprattutto dallo studio
della dottrina e dalle decisioni della giurisprudenza, le quali definiscono questo contratto
come una garanzia prestata non per un singolo debito, ma per tutti i debiti futuri che un
dato soggetto assumerà. Si evidenzia, inoltre, la funzione economica di questo negozio, cioè
quella di agevolare l’accesso al credito per l’impresa in quanto la banca, mediante la clausola
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omnibus, è incentivata a erogare capitali grazie un’unica garanzia in grado di coprire tutte le
obbligazioni che possono venire in essere, in ordine alle operazioni di un dato cliente, senza
dover ogni volta provvedere al rilascio di una nuova garanzia. Nello studio civilistico della
disciplina in esame si descrivono anche gli elementi della struttura contrattuale, quali la
volontà, la forma, l’oggetto e la causa nel contratto di fideiussione omnibus, evidenziandone
la differenza e i punti in comune con la fideiussione regolata dal codice civile.
Trattandosi di un contratto le cui condizioni non sono stabilite specificamente all’interno
del codice civile ma dall’A.B.I., viene proposto un esame specifico sul contenuto della
clausola omnibus, la quale rappresenta l’elemento tipizzante della figura contrattuale, in
quanto ne esprime la causa ed oggetto, ponendo attenzione ai dubbi che, specie in dottrina,
tale clausola ha causato per la sua indeterminatezza, dubbi ora risolti grazie ad una formula
che, ottemperando al novellato art. 1938 c.c., garantisce una maggiore certezza sul limite
delle obbligazioni garantite. Esaminata la clausola omnibus, si prone un’analisi delle clausole
di deroga al codice civile contenute nel modello A.B.I. del 2005, il quale è il modello più
recente disposto dall’associazione e quello sul quale i singoli istituti di credito hanno
formato i singoli contratti di fideiussione bancaria, integrandolo con ulteriori condizioni in
base alle singole ragioni. Il capitolo che esamina questa garanzia sotto il profilo civilistico
si conclude analizzando il principio di accessorietà nella fideiussione omnibus, evidenziando
come le clausole di “sopravvivenza” e “reviviscenza” che hanno caratterizzato questa figura
abbiano causato dubbi circa la natura accessoria di questa garanzia, in quanto sembrano
distaccare la fideiussione dal debito principale per la quale viene prestata, in opposizione
rispetto a quanto sancito dall’art. 1939 c.c., il quale sancisce che la fideiussione non è valida
se non è valida l’obbligazione principale.
Nel secondo capitolo si analizza la fideiussione omnibus alla luce della disciplina della
trasparenza contenuta nel TUB, evidenziando, in primis, i problemi che tale figura ha
originato per il mancato rispetto degli obblighi informativi: plasmata in modo tale da
rispecchiare le ragioni del creditore-banca, la fideiussione omnibus è stata caratterizzata
dalla mancanza di obblighi in capo all’istituto di credito per quanto riguarda il rilascio di
informazioni al fideiussore, causando uno squilibrio del rapporto di garanzia. L’intervento
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della legge sulla trasparenza, come evidenziato nella tesi, ha risolto tali problemi in quanto,
mediante l’art. 10, ha novellato sia l’art. 1938 c.c., stabilendo la necessità di prevedere un
importo massimo a garanzia del debito, sia l’art. 1956 c.c., prevedendo la liberazione del
fideiussore dal proprio vincolo qualora il creditore, pur consapevole dell’effettivo
peggioramento delle condizioni patrimoniali del creditore e, quindi, della sua capacità
satisfattiva, gli faccia ugualmente credito senza interpellare il garante. Si tratta di due
importanti modifiche che sono state disposte proprio in ragione della tutela del garante,
migliorando alla luce della trasparenza il rapporto tra le parti del contratto , garantendo la
chiarezza delle condizioni contrattuali e dello scambio di informazioni. Specifici obblighi
informativi, attualmente, sono previsti anche nel TUB, che ne descrive il contenuto, per cui
il contratto di fideiussione deve attenersi a questa normativa. Fondamentale allo sviluppo
della trasparenza nei rapporti tra banca e garante, è, inoltre, il principio di buona fede,
principio al quale spesso ha fatto riferimento la giurisprudenza nella fideiussione omnibus
per colmare l’iniziale assenza di doveri informativi in capo alla banca. Un particolare spazio
è dedicato, infine, all’analisi della fideiussione omnibus dal punto di vista della disciplina
posta a tutela del consumatore, evidenziando l’evoluzione della giurisprudenza europea e
nazionale. Il consolidato orientamento della Cassazione limita l’applicazione al fideiussore
della disciplina del consumatore poiché, in virtù dell’accessorietà della garanzia,
quest’ultimo acquista la qualifica di imprenditore professionista se tale è il debitore
principale. Tale orientamento sembra vacillare, a causa di recenti pronunce della Corte di
Giustizia UE e del più recente filone della Cassazione che sembrano ammettere, con i dovuti
presupposti, la tutela del fideiussore in qualità di consumatore, se questo ha rilasciato la
garanzia per l’attività d’impresa del debitore principale alla quale è estraneo.
L’ultimo capitolo tratta le questioni più attuali intorno alla fideiussione omnibus, le quali si
incentrano sul tema della concorrenza. La tematica vede al centro il contratto di fideiussione
omnibus conforme allo schema A.B.I. del 2002, a causa della presenza di alcune clausole
peggiorative della posizione del fideiussore (gli artt. 2, 6 e 8 del contratto) e della
standardizzazione delle condizioni contrattuali. Infatti, i singoli istituti bancari,
riproducendo pedissequamente lo schema A.B.I. del 2002, hanno, di fatto, limitato la scelta
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dei fideiussori, i quali, a causa dell’uniformazione contrattuale, non hanno potuto scegliere
condizioni diverse. Vengono, così, evidenziate le disposizioni nazionali ed europee antitrust
che riguardano la figura qui in esame, con particolare attenzione al tema delle intese vietate,
in quanto fattispecie nella quale ricade il modulo A.B.I. del 2002, richiamando le prime
pronunce in ambito nazionale ed europeo che hanno posto la fideiussione omnibus
all’attenzione della Corte di Giustizia sotto il profilo concorrenziale.
I problemi causati dai moduli A.B.I. del 2002 in tema di concorrenza sono al centro del
provvedimento con il quale la Banca d’Italia ha censurato la clausola 2 c.d. di “reviviscenza”,
la clausola 6 dello schema A-B.I., che deroga al disposto di cui all’art. 1957 c.c., e l’art. 8, c.d.
di “sopravvivenza”. Nello studio qui proposto si evidenziano le ragioni per le quali la Banca
d’Italia ha affermato come clausole analoghe a quelle sopra menzionate, avendo quale fine
quello di far sopportare al fideiussore le conseguenze negative del rapporto negoziale,
congiuntamente alla loro uniforme applicazione, sono da considerarsi in contrasto con l’art.
2, comma 2, lett. a), della Legge. n. 287/1990. Sulla base di tali valutazioni si analizza la
rivoluzionaria ordinanza n. 29810 della Cassazione, la quale ha chiarito come il giudice di
merito non possa escludere la nullità del patto fideiussorio esclusivamente sull’assunto che
lo stesso sia stato realizzato in epoca precedente il dictum dell’Autorità indipendente, dal
momento che a detto provvedimento non può attribuirsi una valenza regolamentare. Ciò
che rileva è che l’intesa a “monte” sia antecedente rispetto alla negoziazione a “valle”, perciò
tale illecito anticoncorrenziale non potrà che travolgere il negozio concluso in conformità
allo stesso.
L’ordinanza del 2017 della Cassazione se da una parte ha tutelato il fideiussore
riconoscendogli il diritto di richiedere la nullità del contratto di fideiussione omnibus
stipulato “a valle”, ha originato altre questioni, in particolare si dubita se la soluzione
prospettata dalla Corte, quella cioè della nullità derivata dei contratti “a valle” in quanto
collegati funzionalmente all’intesa “a monte”, sia la soluzione migliore, facendo al
contempo sorgere la domanda su quale tipo di invalidità (assoluta o parziale) debba
investire i contratti “a valle” e quale tipo di tutela, se reale o risarcitoria, possa essere
riconosciuta al fideiussore. La genericità dell’ordinanza n. 29810 ha, inoltre, causato un
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panorama eterogeneo di pronunce da parte dei giudici di merito, i quali hanno dato
differenti soluzioni sul tema della nullità derivata e sul tipo di tutela da offrire al fideiussore
come contraente “a valle”. Una risposta importante, come segnalato nella parte finale dello
studio, è, di recente, data dalla pronuncia della Cassazione del 26 settembre 2019, n. 24044,
la quale ha riconosciuto al fideiussore il diritto al risarcimento e di richiedere la nullità
parziale del contratto censurato dalla Banca d’Italia.
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CAPITOLO I
LA FIDEIUSSIONE OMNIBUS NELLA PRASSI BANCARIA
Sommario
1. Nozione e funzione economica della fideiussione omnibus. – 2. Elementi contrattuali nella fideiussione
omnibus. -2.1 La volontà. -2.2. La forma. -2.3. L’oggetto. -2.4. La causa. – 3. Esame della clausola omnibus e delle
clausole di deroga al codice civile contenute nel modello A.B.I.. - 4. Il principio di accessorietà nella
fideiussione omnibus: le clausole di reviviscenza e di sopravvivenza nel modulo A.B.I.
1. Nozione e funzione economica della fideiussione omnibus
Nell’ambito degli affari commerciali vi è una fondamentale esigenza di strumenti
economico-giuridici in grado di soddisfare la necessità di finanziamento delle imprese. Gli
enti istituzionalmente predisposti al credito sono le banche e la relativa funzione del credito
esercitata necessita anche di strumenti di garanzia che costituiscono il mezzo per una tutela
adeguata dell’interesse della banca a recuperare le somme messe a disposizione. Si è dunque
sviluppato un quadro vasto e articolato di garanzie in uso presso le banche, caratterizzato
da schemi che, sebbene trovino la loro disciplina nel codice civile, nella pratica si traducono
in schemi contrattuali strutturalmente e funzionalmente diversi o completamente nuovi. Tra
queste garanzie vi è la fideiussione omnibus, la quale poggia le sue radici nella disciplina
della fideiussione.
La fideiussione è una garanzia personale, disciplinata dal codice civile agli artt. 1936-1957 e
diffusa nella prassi commerciale. Le ragioni di tale diffusione sono diverse: dal lato del
creditore, la fideiussione è funzionale in concreto a mettere a disposizione di questi un
patrimonio ulteriore – quello del fideiussore – che va così ad “aggiungersi” al patrimonio
del debitore garantito; dal lato del debitore principale, invece, comporta il vantaggio di non
determinare immobilizzazioni di ricchezze, immobilizzazioni che sono in linea di principio
proprie delle garanzie di tipo reale (quali il pegno o l’ipoteca)
1
. Un altro motivo per il quale
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F. Allegritti, La fideiussione, in La disciplina dei rapporti bancari: normativa, giurisprudenza e prassi, a cura di Fabio Fiorucci,
Assago, Cedam, 2012, 133.
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nella prassi negoziale si ricorre spesso alla garanzia fideiussoria è che questa figura si
caratterizza quale garanzia alla cui base vi sono due principi: la solidarietà e l’accessorietà
2
.
La fideiussione determina, in base il principio di solidarietà, una sorta di solidarietà passiva
tra garante e debitore che agisce favor creditoris, in quanto il creditore può chiedere
direttamente al fideiussore il pagamento, senza l’onere di rivolgersi prima al debitore. Il
secondo principio tipico della fideiussione è quello dell’accessorietà, il quale concerne il
rapporto e la relazione tra l’obbligazione del debitore principale e l’obbligazione del
fideiussore. In ragione del principio di accessorietà la fideiussione, ai sensi dell’art. 1941 c.c.,
deve avere un contenuto corrispondente a quello dell’obbligazione garantita, coincidente
con l’intero debito e le sue conseguenze fino ad estendersi anche a tutti gli accessori del
debito principale. Si tratta di due principi che soddisfano gli interessi in gioco delle parti (il
primo tutela la ragione creditoria, il secondo stabilisce dei limiti alla responsabilità del
fideiussore).
Lo schema fideiussorio, in virtù delle sue caratteristiche, è stato modellato in base alle
esigenze del mercato e degli affari, soprattutto nel finanziamento delle imprese. La banca
ha visto crescere il ricorso al credito e di conseguenza si è attivata al fine di trovare soluzioni
flessibili e celeri in grado di salvaguardare i diversi interessi. Il contratto di fideiussione si è
dimostrato per la banca uno strumento duttile, facilmente plasmabile sulla base degli
interessi in gioco, divenendo la garanzia principale per la concessione del credito bancario,
portando così alla costruzione della c.d. fideiussione bancaria.
All’interno della fideiussione bancaria è utile fare una specifica distinzione, sulla base del
ruolo assunto dalla banca: la fideiussione bancaria attiva, nella quale è la banca ad assumere
la veste di creditore verso il garante; la fideiussione bancaria passiva, in cui è la stessa banca
a garantire, specie nei rapporti di affari internazionali, un proprio cliente
3
. L’elaborato e
l’analisi qui proposta verteranno sulla fideiussione bancaria omnibus.
2
A. Giusti, La fideiussione e il mandato di credito, in Trattato di diritto civile e commerciale, diretto da A. Cicu e F. Messineo e
continuato da L. Mengoni e P. Schlesinger, Milano, Giuffrè, 1998, 41. L’autore fa riferimento anche ad un terzo elemento,
la sussidiarietà, ma sottolinea come nella Relazione al codice si evidenzi “che il vincolo fideiussorio è accessorio, ma non
necessariamente sussidiario”, dipendendo tale caratteristica dalla presenza nel contratto del beneficio di escussione.
3
G.B. Petti, La fideiussione e le garanzie personali del credito, Padova, Cedam, 2006, 309.