5
scopo di presentare alcune proposte per il processo a Saddam Hussein e fare
maggiore chiarezza a riguardo, analizzando nei quattro capitolo che seguiranno
alcuni dei punti più problematici che l’assise giudiziaria incaricata di giudicare
l’ex-rais ed il suo regime presenta.
La tesi si divide in quattro capitoli.
Nel capitolo I ci si propone di analizzare lo Statuto istitutivo della corte speciale
irachena. L’attenzione verra´ posta innanzitutto sulla giurisdizione, competenza e
normativa applicabile, soffermandoci in particolar modo sugli articoli relativi alla
giurisdizione ratione materiae del tribunale . Verranno inoltre analizzate le
anomalie giuridiche che lo Statuto presenta come la violazione di alcuni principi
cardine del diritto penale e il mancato rispetto di altre fondamentali regole
internazionali.
Nel capitolo II si analizzerà l’istituzione del tribunale in relazione alla legittimità
della natura e del soggetto che lo ha istituito: l’Iraqi Governing Council. Sono
molte le ragioni per mettere in dubbio la legalità internazionale, la legittimità
politica e l'indipendenza del Tribunale speciale iracheno, essendo stato istituito
nel contesto di una occupazione militare e per volontà della potenza occupante
che vi svolgeva un ruolo egemone.
Nel capitolo III verranno prese in considerazione tutte le possibili alternative al
Tribunale speciale iracheno. L’istituzione del Tsi non era, come la storia ci
insegna l’unica soluzione possibile, anzi la sua istituzione è stata considerata da
numerosi osservatori occidentali come la meno adatta . Come è avvenuto in
passato per altri capi di stato, giudicati responsabili di crimini contro l’umanità,
più di uno strumento giuridico era a disposizione . Si analizzeranno dunque le
possibili soluzioni diverse dal Tribunale speciale iracheno che potevano essere
prese in considerazione.
6
Nel capitolo IV ci occuperemo della problematica della responsabilità penale del
del superiore gerarchico . Dopo una breve introduzione storica sul processo
evolutivo che ha portato ad un sistema normativo che a livello internazionale si
occupi delle condotte dei singoli individui e delle relative conseguenze giuridiche
, ci soffermeremo su quanto lo Statuto del Tsi dispone a riguardo. A questo punto
si tentera´ di approfondire le problematiche che potrebbero emergere nel poter far
risalire a Saddam Hussein la responsabilità penale dei crimini che vengono a lui
attribuiti . Nell’ultimo paragrafo si rifletterà su come lo statuto del tribunale,
riguardo alla responsabilità penale, faccia balenare altre responsabilità penali
indirette . Questa può essere ritenuta un po’ un’arma a doppio taglio dei tribunali
internazionali ad hoc. Infatti anche il Tsi processerà solamente gli esponenti del
deposto regime iracheno e non altri che alla fine hanno mostrato
accondiscendenza nei confronti del dittatore.
7
Capitolo I
Il 10 dicembre 2003 il Consiglio di Governo Iracheno
2
, istituito dalla Coalition
Provisional Authority, Autorità Provvisoria della Coalizione internazionale, a
guida anglo-americana, che amministra l'Iraq in veste di potenza occupante, ha
varato lo statuto dell'Iraqi Special Tribunal for Crimes against humanity (art.1;a).
L'assise giudiziaria avrà il compito di giudicare Saddam Hussein e i numerosi
esponenti del deposto regime
3
.
Lo statuto del Tribunale Speciale Iracheno (TSI) desta però numerose perplessità
sia per la legittimità della natura e del soggetto che lo ha istituito, come si vedrà
nel cap. II e non di meno per il mancato rispetto di alcune fondamentali regole
internazionali.
2
L’articolo 32 dello Statuto specifica che per “Governing Council” deve intendersi il Consiglio di
Governo iracheno istituito il 13 luglio 2003.
3
Oltre a Saddam Hussein, il Tribunale speciale dovrà giudicare altri gerarchi del deposto regime,
tra questi 11 sono stati arrestati dalle forze della coalizione e saranno consegnati alla giustizia
irachena. Questi i loro nomi:
- Tareq Aziz, vicepremier (cristiano caldeo), si consegnò alla coalizione il 25 aprile del 2003
- Abed Hamid Mahmoud, segretario presidenziale, arrestato il 16 giugno 2003.
- Ali Hassan al-Majid, consigliere presidenziale e cugino del rais, arrestato il 21 agosto del 2003,
detto "Il chimico" dopo aver portato a termine il massacro dei curdi con il gas nervino.
- Aziz Saleh al-Numan, a capo del partito Baath per l'area occidentale di Baghdad, arrestato il 22
maggio del 2003.
- Mohammed Hamza al-Zubaidi, membro del Consiglio del comando rivoluzionario, arrestato il
20 aprile del 2003.
- Kamal Mustafa Abdullah, comandante della Guardia Repubblicana. Arrestato il 17 maggio del
2003.
- Taha Yassin Ramadan, vicepresidente, arrestato il 18 agosto del 2003.
- Sultan Hashem Ahmed, ministro della Difesa, si consegnò il 19 settembre del 2003.
- Watban Ibrahim Hassan al-Tikriti, consigliere presidenziale e fratellastro di Saddam, fu
arrestato il 13 aprile del 2003.
- Barzan Ibrahim Hassan al-Tikriti, consigliere presidenziale e fratellastro di Saddam, fu
arrestato il 16 aprile del 2003.
- Sabir Abdul Aziz al-Douri, capo dello spionaggio militare e sindaco di Baghdad. E' l'unico che
non compare nella lista dei 55 super-ricercati stilata dalla coalizione.
8
1.1 Giurisdizione , competenza e normativa applicabile
Il Tribunale Speciale Iracheno è insediato, ai sensi dell’art. 2 dello Statuto , nella
città di Baghdad, pur essendo legittimato a tenere udienza , in seguito a richiesta
scritta da parte del presidente del Tribunale
4
, in ogni altro governorato iracheno .
Lo statuto del tribunale è formato da 38 articoli, divisi in 11 capitoli . Per quanto
concerne la competenza ratione loci e ratione temporis della corte questa viene
precisata all’art. 1;b) dello statuto,il cui contenuto viene richiamato all’art.10.
L’art. 1;b) dispone che “il Tribunale Speciale ha il potere di perseguire persone di
nazionalità irachena o residenti in Iraq, ritenuti responsabili di aver commesso i
crimini di cui agli artt. 11 -14, commessi a partire dal 17 Luglio 1968
5
al 1
Maggio 2003
6
nei territori della repubblica dell’Iraq o altrove, inclusi i crimini
connessi durante la guerra contro la Repubblica Islamica dell’Iran e lo stato del
Kuwait. Il Tribunale ha giurisdizione sui crimini di cui agli artt.12 e 13,commessi
contro la popolazione Irachena, compresi cittadini Arabi, Curdi, Turcomanni,
Assiri e altri gruppi etnici, tra cui sciiti e sanniti, commessi o meno durante un
conflitto armato “. L’art. 1;c) sancisce la competenza ratione personarum della
corte stabilendo che” sono soggette al giudizio della corte le persone fisiche”. La
competenza della corte a riguardo viene ulteriormente specificata nel Capitolo III
dello statuto relativo alla giurisdizione del Tribunale ed i crimini che rientrano in
essa . Qui Lo Statuto del Tribunale iracheno introduce, accanto alla legislazione
penale irachena (Art. 14), una grande quantità di figure di reato (agli Artt. 11, 12 e
13) dedotte dagli Statuti delle tre corti penali internazionali oggi operanti
7
.
4
Presidente del Tribunale è stato nominato Salem Chalabi, consigliere legale dell’Iraqi Governing
Council.
5
17 Luglio 1968 è la data del golpe con cui Saddam, con l’appoggio del partito ba’ath e la
collaborazione della Guardia Repubblicana prese il potere, sovvertendo il precedente governo
iracheno presieduto da Abdal Rahman Aref. A riguardo si veda Pannella Carlo, SADDAM:
ascesa, intrighi e crimini del peggior amico dell´Occidente, 2003, Piemme ,Casale Monferrato,
pag. 170 ss
6
1 Maggio 2003 è stata proclamata la fine ufficiale della guerra in Irak.
7
ICTY, istituita dal CdS in forza del capo VII della carta ONU con la risoluzione n°827, 25
Maggio 1993; ICTR, istituita dal CdS in forza del capo VII della carta ONU con ris. N° 955, 8
Novembre 1994. ICC, istituita dalla Conferenza diplomatica di Roma convocata dalle Nazioni
Unite dal 15 Giugno al 17 Luglio 1998, data in cui lo statuto della Corte è stato adottato.
9
Gli artt. 10-14 fissano la sfera della competenza ratione materiae sotto il profilo
sostanziale.
L’art.10 dispone che il Tribunale ha il potere di perseguire, persone responsabili
dei seguenti crimini:
a. crimini di genocidio ;
b. crimini contro l’umanità
8
;
c. crimini di guerra
9
;
d. violazioni di alcune leggi irachene di cui all’art.14 ;
L ‘art. 11;a), rifacendosi testualmente alla Convenzione per la prevenzione e
repressione del delitto di genocidio delle Nazioni Unite del 9 Dicembre 1948 e
ratificata dall’Iraq il 20 Gennaio 1959, sancisce che “ per genocidio si intende
ciascuno dei seguenti atti commessi con l’intenzione di distruggere, in tutto o in
parte , un gruppo nazionale, etnico, religioso, come:
a) l’uccisione dei membri del gruppo;
b) l’inflizione di gravi danni fisici o mentali a membri del gruppo;
l’imposizione deliberata al gruppo di condizioni di vita miranti a
causarne in tutto o in parte la distruzione fisica;
c) l’imposizioni di misure aventi lo scopo di prevenire le nascite
all’interno del gruppo;
d) il trasferimento coattivo di bambini del gruppo in altro gruppo; “
8
I crimini di genocidio e crimini contro l'umanità per i quali Saddam e i funzionari del deposto
regime dovrebbero essere incriminati sono: includere il massacro dei curdi con armi non
convenzionali, in particolar modo l’impiego di armi chimiche quali il gas nervino.nel 1988 a
Halabja in cui si ritiene che morirono più di 5000 persone. Per almeno un decennio i curdi furono
perseguitati dal regime di Baghdad, che distrusse migliaia di villaggi deportando la popolazione in
"campi di ripopolamento". Nel 1974 Saddam Hussein scatenò una dura guerra nel Kurdistan
iracheno alleandosi con Jalal Talabani, non tenendo fede alla costituzione provvisoria del partito
Ba’ath del Luglio del 1970 che riconosceva il popolo iracheno formato da due nazionalità: araba e
curda;
Il massacro degli sciiti durante la sollevazione in Iraq meridionale nel 1991, , esplosa dopo la
prima guerra del Golfo, fu schiacciata nel sangue dagli uomini della Guardia repubblicana;
le almeno 270 fosse comuni trovate in Iraq durante l'ultimo conflitto.
9
L'invasione del Kuwait del 1990 ; la guerra Iran-Iraq del 1980-88;il lancio di 39 missili scud
contro Israele durante l’operazione Desert Storm,
10
L’art.11;b) dispone che” sono puniti i seguenti atti: genocidio; associazioni
(“conspiracy”) allo scopo di commettere genocidio; l’istigazione diretta e
pubblica a commettere genocidio; tentativi di genocidio; concorso in genocidio”.
L’art. 12 , dispone che” ai fini dello statuto , per crimine contro l’umanità
s’intende uno dei seguenti atti, quando sono commessi, nell’ambito si un esteso e
sistematico attacco contro popolazioni civili, e con la consapevolezza dell’attacco:
omicidio; sterminio; riduzione in schiavitù deportazione o trasferimento forzato
della popolazione; imprigionamento o altre gravi forme di privazione della libertà
personale in violazione di norme fondamentali di diritto internazionale; tortura;
stupro; schiavitù sessuale, prostituzione forzata, gravidanza forzata,
sterilizzazione forzata e altre forme di violenza sessuale di analoga
gravità;persecuzione contro un gruppo o una collettività dotati di propria identità,
inspirati da ragioni di ordine politico,razziale, nazionale, etnico, culturale,
religioso o di genere sessuale o da altre ragioni universalmente riconosciute come
non permissibili ai sensi del diritto internazionale;sparizione forzata delle persone;
apartheid; altri atti inumani di analogo carattere diretti a provocare
intenzionalmente grandi sofferenze o gravi danni all’integrità fisica o alla salute
fisica o mentale.[…]”
L’art. 13 specifica cosa si intende,ai fini del presente statuto, per crimini di
guerra:” gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra del 12 Agosto 1949, cioè i
seguenti atti contro persone o beni tutelati dalle disposizioni della Convenzione di
Ginevra applicabile:
a) omicidio;
b) tortura o trattamento disumano, compresi gli esperimenti biologici;
c) l’inflizione volontaria di grandi sofferenze o gravi lesioni fisiche o
mentali;
d) la distruzione su vasta scala e l’appropriazione di beni, non giustificate da
esigenze di ordine militare e compiute illegittimamente ed arbitrariamente;
11
e) la costrizione di un prigioniero di guerra o un civile a prestare servizio
nelle forze armate di una potenza ostile;
f) la privazione deliberata del diritto di un prigioniero di guerra o di un civile
a un equo e regolare processo;
g) la presa in ostaggio di civili.
All’art. 14, si trova un riferimento alla legislazione penale irachena ; questo
riconosce la competenza dello statuto a “perseguire le persone che abbiano
commesso uno dei seguenti crimini, previsti dalla legge irachena :
a) tentata corruzione nei confronti del potere giudiziario o coinvolgimento
nelle funzioni della magistratura,in violazione, inter alia , della
Costituzione provvisoria irachena del 1970, come emendata;
b) Spreco di risorse nazionali e il dissipamento del patrimonio e dei fondi
pubblici, in conformità , inter alia , all’art. 2;g) della legge n°7 del 1958,
come emendata;
c) Emanazione di politiche pubbliche conducibili allo stato di guerra o
l’impiego delle forze armata irachene contro un paese arabo
10
, in
conformità all’art. 1 della legge n°7 del 1958, come emendata.
L’art.15 ,in tema di soggetto attivo, stabilisce la responsabilità penale personale.
Questo dispone ,al co. I ;a)che:” chiunque commette un reato sottoposto alla
giurisdizione del Tribunale è individualmente responsabile e può essere punito in
conformità allo statuto. I commi successivi contribuiscono con diverse
disposizioni a definire con maggiore precisione l’ambito soggettivo di
applicazione dello statuto: ” è individualmente responsabile del reato la persona
che abbia organizzato, istigato, ordinato, commesso o altrimenti aiutato o favorito
l’organizzazione, la preparazione o la esecuzione di uno dei reati che rientrano
10
L’invasione del Kuwait nel 1990; La guerra con l’Iran scatenata da Saddam Hussein nel 1980-
1988.