Capitolo I
Un diritto privato comune per l’Europa
1. Un Codice Civile per l’Europa.
A partire dagli anni ’80 del secolo scorso le Istituzioni Comunitarie hanno
iniziato a dirigere la propria attenzione verso la materia del diritto privato.
Con la risoluzione del 26 maggio 1989
1
il Parlamento Europeo ha auspicato
l’avvio dei lavori preliminari per l’elaborazione di un “Codice Europeo
Comune del Diritto Privato”, giudicato strumento di capitale importanza per lo
sviluppo del mercato interno all’Unione Europea.
A distanza di pochi anni, constatato il mancato inizio dei lavori, il Parlamento
ha sollecitato nuovamente la Commissione a compiere le operazioni
necessarie per presentare delle proposte in vista di un’armonizzazione del
diritto privato
2
.
Entrambe le Risoluzioni possono essere considerate come la prima presa di
coscienza da parte degli Organi della Comunità Europea che un intervento
4
1
Risoluzione del Parlamento Europeo del 26.5.89, Sul un’azione volta a ravvicinare il diritto
privato degli Stati Membri, (A2-157/89), Gazzetta Ufficiale: C158 del 26.6.1989, 400.
2
Risoluzione del Parlamento Europeo del 6.5.94, Sull’armonizzazione di alcuni settori di
diritto privato negli Stati Membri, (A3-0329/94), Gazzetta Ufficiale: C205 del 25.7.1994, 518.
frammentario e settoriale nel campo del diritto privato, come quello fino a
quel momento adottato, fosse insufficiente a soddisfare le esigenze e le
aspettative del mercato unico
3
. L’unificazione di importanti settori del diritto
privato tramite l’adozione di un Codice Civile Europeo rappresenterebbe il
modo più efficace per giungere ad un mercato unico e senza frontiere
4
.
Lo stesso Consiglio Europeo di Tampere del 1999 ha ritenuto che l’effettiva
attuazione “dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia” di cui al Titolo IV del
Trattato di Roma, potesse essere ostacolata dall’incompatibilità dei diritti
degli Stati Membri, sottolineando l’opportunità di un’ampia indagine volta a
verificare la necessità di un ravvicinamento delle singole legislazioni
nazionali
5
.
L’invito del Parlamento fu accolto dalla Commissione che, alcuni anni dopo,
si decise a compiere il primo passo concreto per indagare le modalità con cui
procedere all’auspicato ravvicinamento dei diritti nazionali, individuando
come campo d’azione il diritto contrattuale
6
. Con la Comunicazione del 2001
7
5
3
G.Gandolfi, Il diritto privato europeo agli inizi del terzo millennio:prospettive e problemi, in
Rivista di Diritto Civile, 2008, pp.221 ss.
4
Si vedano le Risoluzioni del Parlamento sopra citate.
5
Consiglio Europeo di Tampere del 15/16 ottobre 1999, Conclusioni della Presidenza, n°39:
“ Per quanto concerne il diritto materiale, occorre procedere ad uno studio globale sulla
necessità di ravvicinare le legislazioni degli Stati Membri in materia civile per eliminare gli
ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili”.
6
G.Alpa,G.Conte, Riflessioni sul Progetto di Common Frame of Reference e sulla revisione
dell’acquis communautaire,In Riv.Dir.civ.,2008, p.151.
7
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 11.7.2001,
Sul diritto contrattuale europeo,(COM 2001) 398 def.
la Commissione volle raccogliere informazioni sulla necessità di un’azione
comunitaria nel settore del diritto contrattuale, allargando il dibattito ed
incoraggiando consumatori, professionisti ed amministrazioni pubbliche a
partecipare al dialogo ed ad avanzare proposte ed osservazioni in merito.
Per aiutare le parti interessate a definire le possibili misure, procedette inoltre
a fornire un elenco di soluzioni, al quale le parti furono libere di aggiungere le
proprie. L’elenco prevedeva soluzioni tra di loro molto eterogenee:
dall’astensione degli organi comunitari
8
, alla revisione della normativa
comunitaria in modo da dotarla di coerenza e sistematicità
9
, fino ad arrivare
all’adozione di un nuovo strumento comunitario
10
(per mezzo di una Direttiva,
Regolamento o Raccomandazione) o all’elaborazione di una serie di principi
comuni non vincolanti che avrebbero potuto essere una guida per legislatori
e giudici nello svolgimento delle proprie attività
11
.
6
8
Opzione I: tramite l’astensione degli organi comunitari si sarebbe lasciata al mercato la
determinazione della soluzione corretta per l’eliminazione delle divergenze normative,
tramite l’iterazione tra i vari gruppi sociali.
9
Opzione III: il miglioramento della normativa esistente sarebbe avvenuto attraverso il
proseguimento delle iniziative già intraprese di codificazione, consolidamento e rifusione
degli strumenti normativi esistenti e con una loro semplificazione.
10
Opzione IV: un testo che avesse disciplinato sia profili generali del contratto sia aspetti
inerenti a specifiche tipologie. Furono prospettati vari livelli di vincolatività e diverse forme
giuridiche che esso avrebbe potuto assumere.
11
Opzione II: attraverso la promozione di ricerche comparative si sarebbe potuto andare a
definire dei principi comuni la cui applicazione prolungata avrebbe potuto portare alla
definizione di un diritto consuetudinario.
2.Un Piano d’Azione per L’Europa.
Sulla base delle osservazioni pervenute in seguito alle consultazioni
pubbliche indette con la Comunicazione del 2001, la Commissione
procedette all’elaborazione di un Piano d’Azione al fine di sollecitare
indicazioni più concrete in direzione di una “maggiore coerenza nel diritto
contrattuale europeo”
12
.
Le consultazioni pubbliche ebbero un indiscusso successo e furono
numerosi i contributi che pervennero non solo dai Governi degli Stati Membri
quanto anche da ampi settori del mondo produttivo, associativo,
professionale e accademico
13
.
Emerse una diffusa insoddisfazione sia per la qualità dei testi normativi
comunitari vigenti sia per la stessa tecnica legislativa utilizzata. Furono
evidenziate incongruenze e distorsioni nel settore del diritto contrattuale
comunitario, quali ad esempio la disparità di trattamento normativo per
situazioni sostanzialmente identiche
14
, oppure casi in cui una medesima
fattispecie risultava sussumibile sotto diverse discipline comunitarie tra di
7
12
Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo ed al Consiglio del 12.2.2003,
Maggiore coerenza nel diritto contrattuale europeo: un piano d’azione, (COM 2003) 68 def.
13
G.Alpa, G.Conte, op cit. p.152.
14
Ad esempio si pensi all’istituto del recesso nelle varie Direttive comunitarie a tutela dei
consumatori oppure alla diversa disciplina degli obblighi di informazione pre-contrattuali.
Così nel Piano d’Azione della Commissione (COM 2003) 68 def. sopra cit. ,pp 8 e ss.
loro non coordinate
15
. Inoltre furono ampiamente sottolineate le
frammentazioni di disciplina indotte dall’utilizzo di termini giuridici astratti non
definiti o definiti soltanto parzialmente
16
, dalle difficoltà nel recepimento delle
Direttive all’interno degli ordinamenti nazionali e dalla politica di
armonizzazione minima
17
perseguita a livello comunitario
18
.
Innanzitutto questo documento testimonia la maturata consapevolezza in
seno alla Commissione che gli obiettivi di applicazione uniforme del diritto e
di buon funzionamento del mercato interno possono essere perseguiti non
solo tramite l’utilizzo di strumenti normativi (quali Regolamenti, Direttive e
Raccomandazioni) ma anche tramite il ricorso a strumenti non normativi
(coregolamentazione, autoregolamentazione, accordi settoriali volontari,
campagne di informazione) che semplificano la stessa attività normativa
19
.
8
15
Si pensi alle interferenze applicative tra la Direttiva sulla Multiproprietà e quella sulle
vendite fuori dai locali commerciali, così come sottolineato dalla Corte di Giustizia nella
sentenza Travel-Vac SL e Manuel Josè Antelm Sanchis, 1999, causa C-423/97.
Così nel Piano d’azione della Commissione, (COM 2003) 68 def. sopra cit.,pp.8 e ss.
16
Ad esempio il termine “danno” è definito della Direttiva sulla responsabilità per danno dei
prodotti difettosi ai fini della Direttiva stessa ma non è definito invece né nella Direttiva sugli
agenti commerciali né in quella sui viaggi tutto compreso. Così nel Piano d’Azione della
Commissione (COM 2003) 68 def. sopra cit., pp.8 e ss.
17
Il Principio dell’armonizzazione minima nella legislazione a tutela dei consumatori è stato
criticato perché non realizza l’uniformità di soluzioni per situazioni analoghe richiesta dal
mercato interno. Ad esempio vi sono differenze tra uno Stato Membro e l’altro, nei termini
per il recesso nel contesto delle Direttive sulle vendite porta a porta, sulla multiproprietà e
sulle vendite a distanza. Così nel Piano d’Azione della Commissione (COM 2003) 68 def.
18
G.Alpa,G.Conte, op.cit., p.153.
19
Piano d’azione della Commissione sopra cit. pag.16.
Ai fini dello sviluppo del diritto contrattuale europeo venne attribuito un ruolo
chiave all’elaborazione di un “ Quadro Comune di Riferimento” (di seguito
CFR ovvero Common Frame of Reference) in cui sarebbero stati racchiusi
principi, concetti e termini comuni nel campo del diritto contrattuale europeo.
Il CFR avrebbe dovuto assolvere una molteplicità di scopi e funzioni.
In primo luogo avrebbe dovuto offrire un contributo importante per il
miglioramento, il coordinamento e la semplificazione del cosiddetto acquis
communautaire ovvero di tutte le norme comunitarie poste a tutela del
consumatore
20
. La Commissione non escluse di continuare ad adottare
l’approccio settoriale ma sottolineò la necessità di accrescere la “coerenza
dell’acquis comunitario nel campo del diritto contrattuale” al fine di giungere
“all’applicazione uniforme della normativa comunitaria” nonché ad un corretto
funzionamento “delle transazioni transfrontaliere e con ciò al completamento
del mercato interno”
21
.
Il CFR nelle intenzioni del legislatore avrebbe dovuto essere un documento
accessibile a tutti: agli operatori economici, ai legislatori dei Paesi Membri e
degli Stati terzi.
9
20
Si consideri che nel frattempo la Commissione il 2.10.2001 aveva adottato una
Comunicazione intitolata Libro Verde sulla tutela dei consumatori nell’Unione Europea (COM
2001) 531 def. che aveva avviato un’ampia consultazione pubblica diretta ad accertare
l’esistenza di ostacoli incontrati dai consumatori e imprese imputabili alle differenze tra le
normative nazionali in materia di trasparenza e correttezza delle operazioni commerciali
invitando gli interessati a valutare la necessità di un riforma della tutela dei consumatori nel
mercato interno. A distanza di pochi anni fu adottata anche un’ulteriore Comunicazione della
Commissione intitolata Aggiornare e semplificare l’acquis comunitario (COM 2003) 71 def.
21
G.Alpa, G.Conte, op. cit., p. 155.; Piano d’Azione della Commissione sopra cit., p.23.
Inoltre, in una prospettiva più ampia, avrebbe potuto costituire “la base per
ulteriori riflessioni su uno strumento opzionale nel campo del diritto
contrattuale europeo” che doveva essere inteso come un “corpus moderno
di regole particolarmente adatte ai contratti transfrontalieri nel mercato
interno”
22
.
Suddetto strumento avrebbe dovuto essere adottato nel segno della libertà
contrattuale, lasciando libere le parti di aderire alle regole in esso contenute
soltanto qualora queste avessero risposto meglio alle loro esigenze
giuridiche ed economiche rispetto alla legge nazionale applicabile in base
alle norme di diritto internazionale privato
23
.
Infine la Commissione prospettò l’elaborazione di clausole contrattuali
standard, da applicare su scala europea e da diffondere tra gli operatori
economici che avrebbero permesso di ovviare ai problemi precedentemente
segnalati
24
.
Il progetto di elaborazione di un CFR trovò il suo ulteriore sviluppo nella
Comunicazione della Commissione del 2004 intitolata “Diritto contrattuale
europeo e revisione dell’acquis: prospettive per il futuro”
25
.
10
22
Piano d’Azione della Commissione sopra cit., pp.26 e ss.
23
G. Alpa, G.Conte, op.cit.,p.156.
24
Piano d’Azione della Commissione, sopra cit., pp.24-25.
25
Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio dell’11.10.2004,
Diritto contrattuale europeo e revisione dell’acquis: prospettive per il futuro, (COM 2004) 651
def.
Dopo aver constatato che la proposta di revisione dell’acquis aveva riscosso
ampio successo tra le parti interessate, vennero predisposte adeguate
misure, quali lo sviluppo di una banca dati pubblica dell’acquis estesa anche
alle legislazioni e giurisprudenza nazionali e comprendente anche un’analisi
comparata dell’attuazione delle otto direttive in materia di protezione dei
consumatori
26
; l’istituzione di un forum permanente composto da esperti dei
vari Stati Membri per lo scambio di informazioni ed opinioni sull’attuazione
dell’acquis; la relazione sull’attuazione delle Direttive concernenti
l’indicazione dei prezzi, i contratti a distanza, la vendita dei beni di consumo
ed i provvedimenti inibitori, con consultazione delle parti interessate e
approfondimenti da effettuare nell’ambito degli appositi scenari
27
.
Il CFR non venne concepito solo come uno strumento per la revisione
dell’acquis ma venne investito di compiti sempre più ampi: esso si confermò
una misura di fondamentale importanza per i legislatori nell’attività di
recepimento delle Direttive e nell’introduzione di discipline anche in settori
non regolamentati a livello comunitario
28
.
11
26
Sono le Direttive 85/577/CEE, 90/314/CEE, 93/13/CEE,94/47/CE,97/7/CE,98/6/CE,98/27/
CE E 99/44/CE.
27
Comunicazione della Commissione del 2004 sopra cit., p.5.
28
Comunicazione della Commissione del 2004 sopra cit.,p.6: “Il Quadro comune di
riferimento potrebbe essere utilizzato dai legislatori nazionali all’atto del recepimento
nell’ordinamento interno delle direttive UE in materia di diritto contrattuale. Essi potrebbero
inoltre far riferimento al quadro comune di riferimento al momento dell’adozione di norme di
diritto contrattuale in settori non disciplinati a livello comunitario.”
Su suggerimento del Parlamento, la Commissione ipotizzò per la prima volta
un suo utilizzo, oltre che nell’elaborazione di clausole contrattuali standard,
anche nei procedimenti arbitrali affinché gli arbitri “potessero risolvere in
modo equilibrato ed equo le controversie insorte tra le parti di un contratto”
29
.
Quanto all’adozione di uno strumento opzionale la Commissione mostrò
molta cautela: da un lato confermò la propria disponibilità, parallelamente al
lavoro di elaborazione del CFR, a esaminare la possibilità di adottare in
futuro misure non settoriali per risolvere le problematiche constatate nel
campo del diritto contrattuale dall’altro, precisò che non intendeva
attualmente proporre un Codice Civile Europeo che armonizzava il diritto
degli Stati Membri né intendeva porre in discussione le impostazioni attuali
volte a promuovere la libera circolazione attraverso soluzioni flessibili ed
efficienti
30
.
12
29
Comunicazione della Commissione del 2004 sopra cit.,p.6.
30
Comunicazione della Commissione del 2004 sopra cit.,pp.10 e ss; G.Alpa,G.Conte,
op.cit., p.159.
3. La Posizione delle Istituzioni Comunitarie.
L’elaborazione di un Quadro Comune di Riferimento sembra aver ricevuto il
sostegno di tutte le Istituzioni Comunitarie.
Il Consiglio Europeo nelle conclusioni del 2004
31
, con cui diede seguito al
Consiglio Europeo di Tampere, adottò il cosiddetto programma dell’Aja che
espressamente ricomprendeva il progetto di CFR e permise alla
Commissione di includerlo nel suo Piano d’Azione del 2005
32
approvato dal
Consiglio stesso
33
.
Anche il Comitato economico e sociale espresse il proprio parere positivo
34
rimarcando l’opportunità di procedere alla creazione di un diritto contrattuale
uniforme e generale.
Lo stesso Parlamento Europeo, che fin dal 1989 aveva auspicato l’avvento di
iniziative volte ad elaborare un Codice Civile Europeo non ha mai fatto
mancare il suo sostegno alle proposte volte ad armonizzare il diritto
contrattuale.
13
31
Documento del Consiglio 14292/04 del 5.11.2004.
32
Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio (COM 2005)
456 def.
33
Documento del Consiglio 9778/2/05.
34
Parere del Comitato Economico e Sociale del 17.7.2002 in merito alla Comunicazione
della Commissione al Parlamento ed al Consiglio sul diritto contrattuale europeo, ECOSOC
INT/117 Diritto contrattuale Europeo, in GUC 241 del 7.10.2002.