4
flow) che essa è in grado di generare, che costituiscono la garanzia primaria per il
rimborso del debito e per la remunerazione del capitale di rischio.
Esso rispecchia interessi convergenti dell’impresa e delle banche, poiché
realizza, generalmente, una netta separazione giuridica ed economica (ring fence) tra
il progetto, ovvero l’iniziativa da finanziare, e la generalità delle attività del
promotore dell’iniziativa, di solito attraverso la costituzione di una apposita società
di progetto (S.P.V.: special purpose vehicle o project company), la cui finalità
specifica è appunto la realizzazione e comunque la gestione del progetto
2
.
Nel caso del project financing si tratta di dare autonomia giuridica ad un
progetto, scindendolo dal suo promotore, di modo che esso possa essere finanziato
direttamente proprio sulla base della sua intrinseca capacità di generare flussi di
cassa capaci di remunerare i finanziatori, siano essi portatori di capitale di rischio o
di credito.
I tratti distintivi di una operazione di project financing sono pertanto
3
:
1. Un progetto potenzialmente in grado di generare flussi di cassa di
segno positivo, sufficienti a ripagare i prestiti ottenuti per il finanziamento del
progetto stesso e a garantire una adeguata remunerazione del capitale in esso
investito.
2. L’obiettivo di separare il fabbisogno finanziario del progetto da quello,
e quindi dal bilancio, dei promotori (in quanto tale, può essere presente anche solo
parzialmente).
3. La costituzione di una unità economica ad hoc, quasi sempre sotto
forma di una società avente personalità giuridica autonoma (c.d. società di progetto),
alla quale vengono destinati i finanziamenti ottenuti.
2
T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 9 settembre 2004, n. 3877, su Urbanistica e Appalti, 4/2005, 435-452 con
commento di M. BALDI.
3
C. SALVATO, Le operazioni di project financing: struttura, soggetti, ruoli, tratti operativi, in Il project
financing, soggetti disciplina contratti, Isdaci - Egea, 2002, 6.
5
4. La partecipazione all’operazione di una pluralità di soggetti, portatori
di interessi differenziati il cui soddisfacimento dipende in misura prevalente dalle
modalità di realizzazione e gestione del progetto, tra i quali si ripartiscono i rischi
connessi. Il perseguimento dei diversi interessi e la completa ed efficiente
allocazione dei rischi connessi sono solo l’esito di una complessa procedura di
contrattazione.
A tal proposito occorre rilevare il rischio e le difficoltà derivanti dalla
presenza di una pluralità di soggetti indotti a instaurare e mantenere rapporti di lunga
durata con una inevitabilmente crescita dei costi transattivi, in termini di ricerca delle
informazioni, scelta delle controparti, definizione dei meccanismi contrattuali più
efficienti
4
. In tal senso viene in rilievo come il project financing sia, più che una
semplice operazione creditizia, “una attività di packaging finanziario, strutturata di
volta in volta sulla base di un insieme mutevole ed eterogeneo di rischi e interessi”
5
.
Tale strumento consente di limitare il capitale di rischio investito dal
promotore al capitale versato nella società di progetto, evitando che il promotore
debba inserire nei suoi bilanci il debito d’investimento e consentendogli di iscrivere
all’attivo solo la partecipazione alla società di progetto, e ponendo al riparo il
promotore dal rischio economico negativo del progetto e, specularmente, la società
di progetto dal rischio economico negativo dell’attività del promotore.
Nello stesso tempo, le banche dispongono del beneficio di assicurarsi la
restituzione del finanziamento in funzione del rendimento e del flusso di cassa del
progetto, oltre che della consistenza patrimoniale della S.P.V., senza dover
sopportare il rischio economico negativo dell’attività del promotore e la concorrenza
4
R. COOTER, U. MATTEI, P.G. MONATERI, R. PARDOLESI, T. ULEN, Il mercato delle regole, analisi
economica del diritto civile, il Mulino, 1999, passim.
5
C. SALVATO, Le operazioni di project financing: struttura, soggetti, ruoli, tratti operativi, cit., 5
6
dei suoi creditori, potendo agire anche sulla leva di controlli e vincoli più specifici e
stringenti sui contratti di finanziamento e sulla società di progetto
6
.
I.2 Contesto giuridico di riferimento
La legge Merloni-ter ha introdotto con l’art. 11 c. 1 gli articoli da 37-bis 37-
nonies nell’impianto della legge 11 febbraio 1994 n. 109 in materia di lavori
pubblici. Tali articoli, nell’ambito di un riordino generale della disciplina dei lavori
pubblici, hanno introdotto nel nostro sistema normativo lo strumento del project
financing, disciplinando un particolare sistema di impulso da parte di soggetti privati
alla realizzazione di lavori pubblici, con alcune incursioni, peraltro poco organiche in
ambito societario e civilistico.
La legge non definisce né disciplina in maniera analitica tale istituto ma si
limita a normare una particolare procedura di promozione di opere di interesse
pubblico da parte di qualificati soggetti privati, rinviando alla prassi del commercio
internazionale per la sua definizione, e ad uno sforzo interpretativo per la
collocazione all’interno del sistema normativo in materia di lavori pubblici
7
.
Come già si accennava, l’istituto è ormai ben consolidato nella prassi del
commercio internazionale, in buona misura autonoma e autosufficiente,
caratterizzata dalla massima esplicazione della libertà contrattuale, dal ricorso a
modelli di matrice anglosassone, dall’ampia “delocalizzazione” ottenuta tramite il
rinvio a leggi regolatrici straniere e il diffuso ricorso a clausole arbitrali. Ne deriva
un vero e proprio corpus normativo uniforme, sovranazionale e tendenzialmente
autonomo e autosufficiente, riducendo così a residuale il ricorso all’ordinamento
statuale. Il fenomeno non può tuttavia esimersi dal confrontarsi con l’ordinamento
6
T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 9 settembre 2004 n. 3877, cit.
7
Per la tesi per cui non si tratterebbe di un autonomo istituto giuridico, ma di una tecnica di finanziamento
caratterizzata dal collegamento funzionale di diversi negozi giuridici insieme ad atti di natura non
negoziale, G. MISSERINI, Project financing (lavori pubblici), in Digesto delle Discipline Pubblicistiche,
Utet, aggiornamento, 621.
7
nazionale, specie nel momento in cui si faccia maggiormente riferimento alla sua
struttura “istituzionale” e al coinvolgimento di interessi e soggetti “terzi”. Appare
così, come difficilissimo sia ogni tentativo di inquadramento teorico all’interno di un
ordinamento di civil law, data la sua natura di ibrido, non riconducibile né a schemi
esclusivamente contrattuali, né societari o comunque associativi. Ed è proprio questa
sua natura ibrida, accompagnata tuttavia da una ben precisa “causa” - “il
perseguimento, tramite il descritto modulo organizzativo, complesso e di ibrida
natura, di un sistema di gestione e allocazione del diffuso e articolato rischio che
caratterizza la realizzazione di progetti di particolare complessità e impegno” - che
pone i maggiori problemi al giurista italiano che voglia affrontare questo argomento,
senza limitarsi a considerarlo solo come un istituto di common law
8
e come tale
qualcosa di non assimilabile nel nostro ordinamento.
Ma tale riflessione esula dall’ambito di tale lavoro. Passiamo invece ad
analizzare per sommi capi la disciplina di diritto positivo relativa alla sua
utilizzazione quale sistema di realizzazione di opere pubbliche e di pubblica utilità,
che nell’ordinamento italiano ne connota la concreta disciplina e strutturazione,
soprattutto relativamente ai profili di diritto amministrativo.
Il Consiglio di Stato (Sezione V, 20 ottobre 2004, n. 6847) ha recentemente
dato una definizione di P.F. come di una “tecnica finanziaria che, da una parte,
consente la realizzazione di opere pubbliche senza oneri finanziari per la pubblica
amministrazione e, dall’altra, si sostanzia in un’operazione di finanziamento di una
particolare attività economica idonea ad assicurare una fonte di utili in grado di
consentire il rimborso del prestito e la gestione proficua dell’attività stessa; in altri
termini, l’attività economica promossa deve avere la capacità di autofinanziarsi”.
8
P. CARRIERE, Project financing, profili di compatibilità con l’ordinamento giuridico italiano, op. cit., 36
e ss.
8
L’obiettivo dell’introduzione di tale istituto è stato garantire una modalità
alternativa per la realizzazione di opere pubbliche senza oneri finanziari per le
Pubbliche Amministrazioni, stimolando il coinvolgimento di capitali privati.
Le nuove norme aggiunte dalla Merloni-ter alla Legge Quadro si possono
dividere in tre gruppi
9
:
i. il primo – composto dagli artt. 37-bis, 37-ter e 37-quater – regola la
figura del promotore e lo strumento della concessione di costruzione e gestione
riferita all’ipotesi in cui sia il soggetto privato a promuovere l’iniziativa. Si tratta di
norme con un contenuto innovativo specifico, perché configurano una concessione
c.d. “speciale” per la costruzione e gestione di un’opera pubblica, particolarmente
adatta alle operazioni di P.F., denominata “concessione ad iniziativa del promotore”;
ii. il secondo gruppo di norme, composto dagli artt. da 37-quinquies a 37-
nonies, regola essenzialmente le norme sull’attività del concessionario tra cui, in
particolare, la figura della società di progetto. Si tratta di norme con un contenuto
innovativo più generale, perché introducono modifiche mirate a rendere l’istituto
della concessione di lavori pubblici più idoneo ad accogliere operazioni di P.F.;
iii. il terzo gruppo di norme, infine, può ritenersi applicabile sia alla
concessione di costruzione e gestione su iniziativa del promotore (artt. 37-bis ss.), sia
a quella su iniziativa della P.A. (art. 19, co. 2). Tali norme prevedono il
riconoscimento ai potenziali finanziatori di adeguate garanzie sul buon esito
dell’operazione, con l’obiettivo quindi di incentivare la raccolta di risorse private per
la realizzazione di infrastrutture di interesse pubblico. Alla concessione a iniziativa
del promotore si applica la disciplina generale sulla concessione contenuta all’art. 19,
co. 2.
9
S. SCOTTI CAMUZZI, Il project financing nel settore pubblico e la legge Merloni-ter, in “Ban. Bor. Tit.
Cred.”, 2002, n. 1, pp. 1-30.
9
La normativa in materia non fornisce una disciplina generale sulla Finanza di
Progetto, ma si limita a dettare regole specifiche che ne consentano l’inserimento nel
campo delle opere pubbliche.
Il P.F. applicato alle opere pubbliche è incentrato sull’istituto della
concessione di costruzione e gestione, ma rispetto al modello base previsto dall’art.
19 della Legge Quadro, si caratterizza essenzialmente per il fatto di originare
dall’iniziativa privata, sia pure nell’ambito e relativamente a un’opera inserita nella
programmazione dell’Amministrazione.
Come già si accennava, il procedimento presenta delle peculiarità che trovano
in gran parte giustificazione nell’esigenza di conciliare le caratteristiche di uno
strumento essenzialmente regolato dall’autonomia privata con la normativa nazionale
in materia di opere pubbliche. La soluzione adottata, nella formulazione originaria
della Merloni-ter, risultava tuttavia disincentivante per il privato promotore. Di qui
gli interventi normativi (legge 1° agosto 2002, n. 166) che ne sono seguiti,
sostanzialmente finalizzati ad introdurre meccanismi di incentivo per i privati
10
.
Da ultimo, al fine di conformarsi alle osservazioni formulate dalla
Commissione Europea e risolvere la procedura d’infrazione 2001/2182, il legislatore
nazionale (con la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante “Disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità
Europee. Legge Comunitaria 2004”) ha provveduto a integrare la disciplina in
materia di P.F. e, segnatamente, la disposizione concernente il contenuto dell’avviso
pubblico. Tale intervento si è reso necessario onde evitare che una norma come
quella sul diritto di prelazione del promotore possa avere l’effetto di discriminare i
candidati non nazionali nell’affidamento di una concessione di lavori pubblici.
10
M. CLARICH, Gli aspetti giuridici del project financing nelle pubbliche amministrazioni, rel. In Prima
conferenza della finanza di progettonelle pubbliche amministrazioni Roma, 22 giugno 2005.
10
I.3 La disciplina
L’art. 37-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (“Legge quadro in materia
di lavori pubblici”), introdotto dall’art. 11 della legge 18 novembre 1998, n. 415
(recante “Modifiche alla L. 11 febbraio 1994, n. 109, e ulteriori disposizioni in
materia di lavori pubblici”) e modificato dall’art. 7 comma 1 della legge 1° agosto
2002, n. 166 (recante “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”) e
recentemente dall’art. 24 comma 9 della legge 18 aprile 2005, n. 62, (recante
“Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alle Comunità Europee. Legge Comunitaria 2004”), intitolato al “Promotore”, ha
stabilisce quanto segue.
I soggetti “dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e
gestionali”, specificati dal regolamento (d.p.r. 554/99), nonché i soggetti all’art.10
(imprese individuali, anche artigiane, società commerciali, società cooperative,
consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e tra imprese artigiane,
consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili, associazioni
temporanee di concorrenti, consorzi di concorrenti, G.E.I.E.) e società di ingegneria,
eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi
(detti appunto promotori), possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici
“proposte relative alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità,
inseriti nella programmazione triennale ovvero negli strumenti di programmazione”
formalmente approvati dall’amministrazione aggiudicatrice sulla base della
normativa vigente, tramite contratti di concessione, di cui all’articolo 19, comma 2
(concessione di costruzione e gestione) “con risorse totalmente o parzialmente a
carico dei promotori stessi”.
Le proposte, presentate entro i termini previsti devono contenere uno studio di
inquadramento territoriale e ambientale, uno studio di fattibilità, un progetto
preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato
11
da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall’istituto di credito stesso,
o da una società di revisione, una specificazione delle caratteristiche del servizio e
della gestione nonché l’indicazione di elementi quali il prezzo, il valore tecnico ed
estetico dell’opera progettata, il tempo di esecuzione dei lavori, rendimento, la durata
della concessione, le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle
tariffe da praticare all’utenza, e delle garanzie offerte dal promotore
all’amministrazione aggiudicatrice. Le proposte devono inoltre indicare l’importo
delle spese sostenute per la loro predisposizione. Tale importo, soggetto
all’accettazione da parte della amministrazione aggiudicatrice, non può superare il
2,5 per cento del valore dell’investimento, come desumibile dal piano economico-
finanziario.
Soggetti pubblici e privati possono presentare alle amministrazioni
aggiudicatrici, nell’ambito della fase di programmazione di cui all’articolo 14 della
Legge, proposte d’intervento relative alla realizzazione di opere pubbliche o di
pubblica utilità e studi di fattibilità. Tale presentazione non determina, però in capo
alle amministrazioni, alcun obbligo di esame e valutazione. Le amministrazioni
possono adottare, nell’ambito dei propri programmi, le proposte di intervento e gli
studi ritenuti di pubblico interesse senza determinare però alcun diritto del
proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione degli
interventi proposti.
Entro venti giorni dalla avvenuta redazione dei programmi, le
amministrazioni aggiudicatrici rendono pubblica la presenza negli stessi programmi
di “interventi realizzabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione
economica”, pubblicando un avviso indicativo con le apposite modalità.
L’avviso deve contenere i criteri, in base ai quali si procederà alla valutazione
comparativa tra le diverse proposte. L'avviso deve, altresì, indicare espressamente
che è previsto il diritto di prelazione di cui all’art. 37-bis a favore del promotore.
12
Entro quindici giorni dalla ricezione della proposta, le amministrazioni
aggiudicatrici provvedono: a) alla nomina e comunicazione al promotore del
responsabile del procedimento; b) alla verifica della completezza dei documenti
presentati e ad eventuale dettagliata richiesta di integrazione.
L’art. 37-ter, esso pure aggiunto dall’art. 11 della legge n. 418 del 1998 e
modificato dall’art. 7 comma 1 del d.lgs. n. 166 del 2002, e intitolato “Valutazione
della proposta”, prevede che le amministrazioni aggiudicatrici valutino la fattibilità
delle proposte presentate sotto il profilo costruttivo, urbanistico ed ambientale,
nonché della qualità progettuale, della funzionalità, della fruibilità dell’opera,
dell’accessibilità al pubblico, del rendimento, del costo di gestione e di
manutenzione, della durata della concessione, dei tempi di ultimazione dei lavori
della concessione, delle tariffe da applicare, della metodologia di aggiornamento
delle stesse, del valore economico e finanziario del piano e del contenuto della bozza
di convenzione, verifichino l’assenza di elementi ostativi alla loro realizzazione e,
esaminate le proposte stesse anche comparativamente, sentiti i promotori che ne
facciano richiesta, provvedano ad individuare quelle che ritengono di pubblico
interesse. Il soggetto promotore, in sede di procedura negoziata di cui all’articolo 37
quater, potrà adeguare la propria proposta a quella giudicata dall’amministrazione
più conveniente, risultando così aggiudicatario della concessione (prelazione).
L’art. 37-quater, anch’esso aggiunto dall’art. 11 della legge n. 415 del 1998 e
modificato dall’art. 7 comma 1 del d.lgs. n. 166 del 2002, intitolato “Indizione della
gara”, dispone invece che entro tre mesi dalla pronuncia di cui all’articolo 37-ter le
amministrazioni aggiudicatrici, qualora fra le proposte presentate ne abbiano
individuate alcune di pubblico interesse, al fine di aggiudicare mediante procedura
negoziata la relativa concessione di cui all’articolo 19, comma 2, procedono, per
ogni proposta individuata:
a) ad indire una gara da svolgere con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa o con la procedura dell’appalto concorso, ponendo a base di gara il
13
progetto preliminare presentato dal promotore, eventualmente modificato sulla base
delle determinazioni delle amministrazioni stesse, nonché i valori degli elementi
necessari per la determinazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa nelle
misure previste dal piano economico-finanziario presentato dal promotore;
b) ad aggiudicare la concessione mediante una procedura negoziata da
svolgere fra il promotore ed i soggetti presentatori delle due migliori offerte nella
gara di cui alla lettera a) o dell’unica offerta in caso di unico concorrente.
La proposta del promotore posta a base di gara è vincolante per lo stesso
qualora non vi siano altre offerte nella gara ed è garantita da apposite cauzioni, da
versare, su richiesta dell’amministrazione aggiudicatrice, prima dell’indizione del
bando di gara. Anche i partecipanti alla gara prestano le apposite garanzie.
Nel caso in cui nella procedura negoziata il promotore non risulti
aggiudicatario entro un congruo termine fissato dall’amministrazione nel bando di
gara, esso ha diritto al pagamento, a carico dell’aggiudicatario, dell’importo dalla
cauzione versata dal soggetto aggiudicatario.
Nel caso in cui la gara sia esperita mediante appalto-concorso e nella
successiva procedura negoziata, il promotore risulti aggiudicatario, lo stesso è tenuto
a versare all’altro soggetto, ovvero agli altri due soggetti che abbiano partecipato alla
procedura, il rimborso delle spese sostenute e documentate nei limiti dell’importo di
cui cauzione, attraverso il prelievo di tale importo dalla cauzione versata
dall’aggiudicatario.
L’art. 37-quinquies, aggiunto dall’art. 11 della legge n. 415 del 1998 e
modificato dall’art. 6 della legge 17 maggio 1999, n. 144, intitolato alla “Società di
progetto”, stabilisce poi che il bando di gara per l’affidamento di una concessione
per la realizzazione e gestione di una infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica
utilità deve prevedere che l’aggiudicatario ha la facoltà, dopo l’aggiudicazione, di
costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità
14
limitata, anche consortile. Il bando di gara indica l’ammontare minimo del capitale
sociale della società. In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell’offerta è
indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto. La società
così costituita diventa la concessionaria “subentrando nel rapporto di concessione
all’aggiudicatario” senza necessità di approvazione o autorizzazione e tale subentro
non costituisce cessione di contratto. Il bando di gara può, altresì, prevedere che la
costituzione della società sia un obbligo dell’aggiudicatario.
I lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte delle società di progetto “si
intendono realizzati e prestati in proprio anche nel caso siano affidati direttamente
dalle suddette società ai propri soci”, sempre che essi siano in possesso dei requisiti
stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari, fermi restando gli altri
obblighi di affidamento dei lavori o dei servizi a soggetti terzi.
Per effetto di tale subentro “la società di progetto diventa la concessionaria a
titolo originario e sostituisce l’aggiudicatario in tutti i rapporti con
l'Amministrazione concedente”. Nel caso di versamento di un prezzo in corso
d’opera da parte della pubblica amministrazione, i soci della società restano
solidalmente responsabili con la società di progetto nei confronti
dell’Amministrazione per l’eventuale rimborso del contributo percepito, salva la
prestazione di idonee garanzie bancarie ed assicurative per la restituzione delle
somme versate a titolo di prezzo in corso d’opera. Le suddette garanzie cessano alla
data di emissione del certificato di collaudo dell’opera.
Il contratto di concessione stabilisce altresì le modalità per la eventuale
cessione delle quote della società di progetto, fermo restando che i soci che hanno
concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla
società ed a garantire, nei limiti di cui sopra, il buon adempimento degli obblighi del
concessionario sino alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera.
L’ingresso nel capitale sociale della società di progetto e lo smobilizzo delle
partecipazioni da parte di banche ed altri investitori istituzionali che non abbiano
15
concorso a formare i requisiti per la qualificazione possono tuttavia avvenire in
qualsiasi momento.
L’art. 37-sexies, aggiunto dall’art. 11 della legge n. 418 del 1998 e intitolato
“Società di progetto: emissione di obbligazioni”, autorizza poi le società di progetto
ad emettere obbligazioni anche in deroga ai limiti di cui all’art. 2410 cod. civ. (limiti
peraltro superati dalla novella di cui all’art. 1 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6);
mentre l’art. 37-septies, aggiunto dall’art. 11 della legge n. 418 del 1998 e intitolato
“Risoluzione”, stabilisce i rimborsi dovuti al concessionario nel caso di risoluzione
della concessione per inadempimento del concedente o di revoca per ragioni di
pubblico interesse; l’art. 37-octies, aggiunto dall’art. 11 della legge n. 415 del 1998
e intitolato “Subentro”, consente agli enti finanziatori di evitare la risoluzione della
concessione per inadempimento del concessionario indicando una società che possa
subentrare nella concessione e che, a certe condizioni, il concedente è tenuto ad
accettare; infine l’art. 37-nonies, aggiunto dall’art. 11 della legge n. 415 del 1998 e
intitolato “Privilegio sui crediti”, riconosce a certe condizioni un privilegio generale
sui beni mobili del concessionario in favore dei soggetti finanziatori della
realizzazione di lavori pubblici o di opere di pubblica utilità e della gestione di
pubblici servizi.
I.4 Caratteri generali dell’istituto del Project Financing nella legge Merloni e
criticità
I caratteri peculiari della disciplina introdotta con gli art. 37-bis ss. possono
essere così riassunti:
a) riconoscimento dell’autonomia della figura del promotore e della fase della
promozione dell’opera pubblica;
b) precisa individuazione nella concessione di costruzione e gestione della
forma giuridica idonea a realizzare un finanziamento di progetto, con l’introduzione
16
di significative modifiche all’istituto, tra le quali la possibilità di conferire al
concessionario diritti non direttamente correlati all’opera che si intende realizzare;
c) rimessione alla volontà delle parti del contenuto negoziale, in particolare
per ciò che concerne la determinazione e l’aggiornamento delle tariffe dei servizi
previsti nel progetto, in modo da consentire la copertura dei costi di esercizio e del
servizio del debito e un’adeguata remunerazione del capitale;
d) determinazione del procedimento con cui pervenire legittimamente alla
scelta del progetto e del concessionario;
e) riconoscimento della possibilità di realizzare la separazione giuridica e
finanziaria dell’iniziativa dalle altre attività degli sponsors attraverso la costituzione
di società di progetto, con la previsione di deroghe al diritto societario al fine di
massimizzare la capacita di finanziamento della medesima società;
f) previsione di adeguate, o almeno certe, forme di tutela del privato nel caso
di revoca o inadempimento dell’ente concedente;
g) disciplina delle garanzie dirette in favore dei finanziatori, riconoscendo agli
stessi la facoltà di subentrare al concessionario nel rapporto con l’amministrazione.
Da tutto quanto è stato sopra tracciato cominciano ad emergere alcuni temi
particolarmente “critici” che saranno sviluppati e formeranno oggetto di più attenta
analisi nei capitoli che seguiranno.
Dapprima si traccerà il tema del rapporto complesso di reciproca emulazione
tra iniziativa privata, che si concretizza nella proposta, e programmazione pubblica,
che trova il suo terminale nel programma triennale e nell’apposito “avviso”. In
particolare in relazione alle modalità di formulazione al fine di conciliare il
perseguimento delle finalità pubbliche con gli insopprimibili spazi di iniziativa
economica privata (Capitolo secondo).