Progettazione antincendio nei sistemi complessi – Il caso studio della nuova sede della Provincia di Arezzo
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Conseguentemente si sono adottate tutte le misure necessarie per la
sicurezza e l’incolumità in caso d’incendio degli occupanti dell’edificio: la
predisposizione di un impianto di rivelazione, di impianti fissi e mobili di
estinzione, di adeguata segnaletica visiva, sonora e luminosa.
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Capitolo 1
CRITERI DI PROGETTAZIONE ANTINCENDIO
1.1. LEGISLAZIONE ANTINCENDIO
II fuoco è sempre stato uno dei pericoli più insidiosi per gli edifici: gli esempi
di eventi luttuosi e di danni gravissimi causati da incendi sono molto
numerosi.
La nostra cultura costruttiva ha sempre preferito la muratura di mattoni alla
struttura lignea: per questa ragione l'Italia è stata nel passato meno esposta
di altre nazioni a eventi catastrofici (come quelli che altrove hanno distrutto
intere città): ciò ha però finito col tradursi in atteggiamenti meno vigili, con la
paradossale conseguenza che oggi l'edilizia italiana è tra quelle a più alto
rischio di incendio.
Negli ultimi anni una serie di provvedimenti legislativi ha assimilato la
situazione normativa italiana a quella degli altri Paesi europei, ponendo il
problema della prevenzione degli incendi come prioritario nella proget-
tazione.
Nel campo della sicurezza antincendio, il Ministero dell’Interno, tramite il
Dipartimento dei Vigli del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile,
ha il compito di emanare le norme contenenti le misure di prevenzione e
protezione contro gli incendi che devono essere rispettate nelle attività a
richio di incendio.
In Italia, fino al 1998, la redazione di un documento contenente la valutazione
dei rischi era stata espressamente prevista solo per le attività a rischio di
incidente rilevante, mentre per le attività di tipo civile e comunque per le altre
industriali o artigianali soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, ma non
regolate da specifiche regole tecniche, sono stati applicati i criteri generali di
prevenzione incendi in conformità a quanto indicato dal D.P.R. 577/82.
Con l’emanazione del Decreto del Ministro dell’Interno 04.05.1998, è stata
esplicitamente prescritta l’effettuazione nell’attività di una valutazione del
rischio incendio e l’individuazione delle misure tecniche che si ritengono
idonee a compensarlo; in particolare, è necessario procedere alla:
- Individuazione dei pericoli;
- Descrizione delle condizioni ambientali;
- Valutazione qualitativa del rischio;
- Compensazione del rischio;
- Gestione dell’emergenza.
Il DM 10.03.1998, rappresenta un punto di partenza di fondamentale
importanza, in quanto per la prima volta in modo organico e schematico
vengono individuati gli elementi che devono essere presi in esame per la
valutazione e classificazione del rischio di incendio in un luogo di lavoro.
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Il procedimento per valutare il rischio incendio secondo il D.M. 10.03.1998
consiste in:
- Identificazione dei pericoli;
- Individuazione delle persone esposte al rischio;
- Rimozione e/o sostituzione dei rischi di incendio;
- Classificazione degli ambienti a rischio di incendio;
- Valutazione dell’adeguatezza delle misure adottate;
- Redazione e revisione dei documenti relativi alla valutazione effettuata.
Successivamente, il datore di lavoro è tenuto ad adottare le misure
finalizzate a:
- Ridurre la probabilità di insorgenza di un incendio;
- Realizzare le vie ed uscite di emergenza al fine di consentire l’esodo
delle persone in condizioni di sicurezza in caso d’incendio;
- Realizzare le misure per una rapida segnalazione dell’incendio al fine di
consentire l’attivazione dei sistemi di allarme;
- Assicurare l’estinzione di un incendio;
- Garantire l’efficienza dei sistemi di protezione incendio;
- Fornire ai lavoratori un’adeguata informazione e formazione;
- Adottare un idoneo sistema di gestione della sicurezza attuando le
iniziative che si rendono necessarie per mantenere la sua efficacia
nel tempo.
Occorre infine osservare che però, tranne per alcuni specifici aspetti, il DM
10.03.1998 non enuncia parametri analitici attraverso i quali si possa
verificare il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza antincendio previsti.
Inoltre in termini di legislazione, si è fatto riferimento alle seguenti norme
antincendio:
- DPR n. 547 del 27.4.1955
Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
- DPR n. 689 del 26.5.1959
Aziende e lavorazioni soggette al controllo dei Vigili del Fuoco
- Circolare del Ministero dell'Interno n. 91 del 14.9.1961
Norme di protezione contro il fuoco dei fabbricati
- DPR n. 577 del 29.7.1982
Regolamentazione dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendi
- DM 8.3.1985
Direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi
- DM 01.02.1986
Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio delle autorimesse
- Legge n. 46 del 5.3.1990
Norme per la sicurezza degli impianti
- DPR n. 447 del 6.12.1991
Regolamento per le norme di sicurezza degli impianti
- DM 26.08.1982
Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica
- Circolare del M.I. n°24 del 26.01.1993
Impianti di protezione attiva antincendi
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- DL n. 626 del 19.9.1994 e successive modifiche
Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
- DL n. 493 del 14.8.1996
Norme sulla segnaletica di sicurezza
- DPR n. 37 del 12.1.1998
Disciplina dei procedimenti di prevenzione incendi
- DM 10.3.1998
Criteri generali di sicurezza antincendio
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1.2. PROTEZIONE ANTINCENDIO
La protezione antincendio consiste nell’insieme delle misure finalizzate alla
riduzione dei danni conseguenti al verificarsi di un incendio.
Gli interventi si suddividono in misure di protezione attiva o passiva in
relazione alla necessità o meno dell’intervento di un operatore o
dell’azionamento di un impianto: si parla di protezione attiva quando c’è
bisogno di un intervento, mentre di protezione passiva se non ce n’è bisogno.
La protezione attiva è l’insieme delle misure di protezione che richiedono
l’azione di un uomo o l’azionamento di un impianto. Sono quelle finalizzate
alla precoce rilevazione dell’incendio, alla segnalazione ed all’azione di
spegnimento dello stesso ( ad es. estintori, rete idrica antincendi, impianti di
rivelazione automatica d’incendio, impianti di spegnimento automatici,
dispositivi di segnalazione e d’allarme, evacuatori di fumo e calore, etc).
La protezione passiva è l’insieme delle misure di protezione che non
richiedono l’azione di un operatore nè l’azionamento di un impianto. Ha come
obiettivo la limitazione degli effetti dell’incendio nello spazio e nel tempo: tali
misure servono per garantire l’incolumità dei lavoratori, limitare gli effetti
nocivi dei prodotti della combustione, contenere i danni a strutture,
macchinari, beni. Questi fini possono essere perseguiti attraverso una
corretta progettazione dell’ isolamento dell edificio, delle distanze di
sicurezza esterne ed interne, dei muri tagliafuoco, delle strutture ( in modo
che posseggano caratteristiche di resistenza al fuoco commisurate al carico
di incendio), dei materiali utilizzati, dei sistemi di ventilazione, del sistema
di vie d uscita ( commisurate al massimo affollamento ipotizzabile dell’
ambiente di lavoro e alla pericolosità delle lavorazioni).
In generale la protezione degli edifici dai pericoli d'incendio si realizza
attraverso tre fasi fondamentali:
- la prevenzione, costituita dall'insieme di accorgimenti e di operazioni in
sede di costruzione e gestione dell'edificio atte a scongiurare l'innesco e la
propagazione dell'incendio;
- l'allarme, realizzato attraverso dispositivi capaci di intervenire al verificarsi
dell'evento per segnalarlo attraverso sistemi ottici e/o acustici;
- l'intervento di spegnimento.
Per quanto riguarda la pianificazione dell’esodo, i principi su cui essa si basa
sono:
- ogni persona deve essere in grado di porsi in salvo da sola (eccetto
disabili);
- la pianificazione deve esser chiara e semplice tenendo conto del
comportamento umano;
- si devono prevedere soluzioni tecniche con elevate garanzie di
salvezza.
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Si distinguono in proposito l’informazione mediata, con cui si acquistano le
regole comportamentali da assumere in caso di pericolo (piani di
emergenza), dall’informazione immediata, che si percepisce al momento
dell’emergenza.
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1.3. SICUREZZA ANTINCENDIO IN FUNZIONE DELLA TIPOLOGIA
Il progetto in esame comprende tre fabbricati destinati ad accogliere
prevalentemente uffici. Sono inoltre presenti un auditorium, una sala
espositiva, una mensa, una sala polivalente e un asilo nido al piano terra e
un’autorimessa al piano seminterrato.
Ad eccezione dell’asilo nido e dell’autorimessa, che hanno specifiche
normative in materia antincendio (D.M. 26.08.1982 e D.M. 01.02.1986), la
restante parte del progetto non risulta regolata da specifiche disposizioni
antincendio (D.M. 04.05.1998 – Allegato I – Parte A).
Per tale motivo il progetto ha seguito i principi generali di progettazione
antincendio, tenendo comunque in considerazione che per la particolare
destinazione, e cioè come sede della Provincia, il complesso sarà un luogo
aperto al pubblico. Importante è la valutazione dell’afflusso all’interno degli
edifici di persone esterne, perché esse non sono preparate in materia
antincendio, e a differenza degli impiegati che ivi lavorano non sono formate
e informate sui rischi e sulle procedure di evacuazione in caso di incendio.
I locali destinati ad accogliere il pubblico dovranno dunque essere progettati
in modo che in caso di emergenza ci siano semplici e ampi percorsi verso le
uscite di sicurezza e che la segnaletica sia chiara e comprensibile.
Da ultimo si è considerato il valore rappresentativo dell’intero complesso, che
una volta sorto diventerà uno dei punti di riferimento di tutta la città, anche
dal punto di vista architettonico. Per questo motivo durante la progettazione
si è cercato di rispettare il più possibile l’aspetto formale ed estetico sia
interno che esterno del progetto iniziale di massima, e si è verificato inoltre
che l’edificio sia facilmente accessibile su più lati sia per i visitatori che per gli
eventuali mezzi di soccorso.