8
promosso l’esame di quella che può essere definita normativa ad hoc,
ovverosia quella normativa che nello specifico si occupa del commercio
elettronico e degli atti internazionali che dettano i criteri per
l’individuazione della legge nazionale applicabile in presenza di un
rapporto transfrontaliero.
Dopo aver esaurito il problema della disciplina sul commercio
elettronico, si è analizzato, considerato che gran parte delle sue potenzialità
derivano dalla circolazione delle informazioni e dei dati personali a livello
globale, la normativa esistente a livello comunitario e nazionale in materia
di privacy, cercando di capire se, in assenza di una normativa che nello
specifico si occupi del problema “commercio elettronico e privacy”, questo
possa essere o meno soggetto, per analogia, alle regole esistenti.
Tenuto conto, poi, del fatto che non ci può essere privacy laddove
non vi è certezza e sicurezza del dato personale, si sono prese in
considerazione le misure tecniche la cui adozione consente l’inalterabilità e
l’immutabilità del dato. I sistemi crittografici e la firma digitale non solo
consentono al dato contenuto in supporti informatici di corrispondere alla
realtà che intende rappresentare ma, altresì, impediscono che i fatti della
vita privata di un soggetto possano essere pubblicamente divulgati.
Si è posto, infine, l’attenzione su due istituti che, pur presenti nel
mondo materiale, si affermano in Rete con caratteristiche del tutto
9
particolari: i nomi di dominio e le comunicazioni commerciali. Mentre i
primi, nati come semplici indirizzi elettronici, rilevano in relazione alla
capacità distintiva che svolgono e possono così essere confusi,
volontariamente o meno, con i marchi, le seconde sono utilizzate,
purtroppo sempre più spesso in violazione del diritto alla riservatezza, per
attrarre i potenziali utenti–acquirenti ed indurli all’acquisto.
Sia l’utilizzo di nomi di dominio coincidenti con marchi noti nel
mondo reale, come ad esempio il cd. domain grabbing, sia il ricorso a
forme di pubblicità non proprio trasparenti, come lo spamming o i
metatags, hanno quale obiettivo quello di attirare i consumatori verso un
mondo sino a qualche tempo fa sconosciuto.
10
CAPITOLO 1
INTRODUZIONE AL COMMERCIO
ELETTRONICO
Sommario: 1. Premessa. – 2. Scenario entro cui il commercio elettronico si inserisce. – 3.
Vantaggi e svantaggi del commercio elettronico. – 4. Profili giuridici del commercio
elettronico.
§1 Premessa
La prima idea di una rete mondiale di computer risale a Vannevar
Bush, un consigliere del Presidente degli Stati Uniti, Franklin Delano
Roosevelt che, già nel lontano 1945, immaginando una rete planetaria di
macchine per immagazzinare tutto il sapere umano, propose di chiamarla
“Web”.
Seguirono decenni di studi, inizialmente finalizzati a soddisfare
essenzialmente esigenze militari
1
, il cui obiettivo era quello di creare una
1
Nel 1964 Rand Corporation, una società che opera nel settore dell’informatica, ricevendo
l’incarico dal Ministero della difesa degli Stati Uniti di progettare un sistema di comunicazione
militare che continuasse a funzionare anche in caso di attacco nucleare, propose la creazione di
una rete di computer il cui funzionamento non dipendesse da un unico o da pochi individuabili
centri di raccolta e distribuzione dei dati, al fine di evitare il blocco delle comunicazioni nel
caso in cui questi centri di raccolta fossero stati distrutti. Ciascun computer di questa rete,
inoltre, avrebbe dovuto essere equivalente agli altri ed essere in grado di ricevere ed inviare
messaggi ad ogni altro computer. I messaggi emessi da un computer avrebbero dovuto essere
smembrati ed organizzati in pacchetti in modo da giungere a destinazione anche separatamente
ed indipendentemente dal percorso seguito: così, se una rotta fosse stata disabilitata da eventi
bellici il messaggio avrebbe potuto percorrerne automaticamente un’altra. Sulla storia di
Internet v. HAFNER K. e LYON M., La storia del futuro. Le origini di Internet, Feltrinelli,
11
“rete” che fosse in grado di mettere in comunicazione computer che, pur se
fisicamente lontani, potessero condividere dati ed applicazioni. E’ agli inizi
degli anni ottanta che si verifica l’innovazione tecnologica decisiva per
l’espansione di Internet, grazie all’introduzione dei personal computer,
brevemente detti PC.
Tra qualche anno, probabilmente, basterà solo il pensiero per
attivarli, ma già ora i computer sono sempre più piccoli, potenti e veloci.
La loro diffusione nel mondo è in continua crescita ed a ciò ha contribuito,
più di ogni altra cosa, la creazione di una rete di comunicazione in grado di
connettere via telefonica qualsiasi computer.
La rete Internet, prima necessariamente ristretta ad Organizzazioni
governative e poi al mondo delle Università
2
, ci consente, oggigiorno, di
essere più informati, di migliorare la nostra cultura. Internet, infatti, è una
sorta di grande biblioteca elettronica universale, vera miniera inesauribile
di informazioni in tutte le lingue. Basti pensare alla biblioteca di
Alessandria d’Egitto che oggi è una realtà in rete a disposizione dell’intera
umanità.
Milano 1998. LEINER B.M., CERF V., CLARK D.D., KAHN R.E., KLEINROCK L., LYNCH
D.D., POSTEL J., ROBERTS L.G. e WOLFF S., A Brief History of the Internet, in
www.isoc.org/Internet/history/brief.htm. NESPOR S., Internet e la legge, Hoeply, Milano 1999.
2
In tale senso SARZANA di S. IPPOLITO C. e SARZANA di S.IPPOLITO F., Profili giuridici
del commercio via Internet, Giuffrè, Milano 1999.
12
Internet non si limita a quanto sopra, ma consente l’esecuzione di
operazioni bancarie e lo sviluppo degli affari e dei rapporti commerciali,
permettendo l’acquisto di quanto voluto, dovunque disponibile, anche su
mercati geograficamente lontani.
Una delle attività preferite dai navigatori di Internet sembra, infatti,
l’acquisizione di ogni genere di bene e servizio purché messo in rete. Per
l’amata capricciosa è persino possibile comprare la luna, scegliendo il lotto
desiderato dal catalogo elettronico.
L’interesse del legislatore comunitario, in materia di commercio
elettronico, si è manifestato sin dal 1997. È in tale anno, infatti, che per la
prima volta, in ambito europeo, si è affrontato il fenomeno e se ne è data
una definizione.
Secondo la comunicazione della Commissione COM(97)157def.
“Un’iniziativa europea in materia di commercio elettronico” del
16.04.1997, “il commercio elettronico consiste nello svolgimento di attività
commerciali per via elettronica. Basato sulla elaborazione e la trasmissione
di dati (tra cui testo, suoni, immagini video) per via elettronica, esso
comprende varie attività quali: commercializzazione di merci e servizi per
via elettronica; distribuzione on–line di contenuti digitali; effettuazione per
via elettronica di operazioni quali i trasferimenti di fondi, compravendita di
azioni, emissione di polizze di carico, vendite all’asta, progettazione ed
13
ingegneria in cooperazione; appalti pubblici per via elettronica, vendita
diretta al consumatore e servizi post – vendita. Il commercio elettronico
comprende prodotti (ad esempio, prodotti di consumo, apparecchiature
specialistiche per il settore sanitario), servizi (ad esempio, servizi
d’informazione, giuridici e finanziari), attività di tipo tradizionale (ad
esempio, l’assistenza sanitaria, l’istruzione), e di tipo nuovo (ad esempio,
“centri commerciali virtuali”)”.
Pertanto, per commercio elettronico (e–commerce) deve intendersi
una qualsiasi transazione, in cui gli attori interagiscono elettronicamente,
piuttosto che con scambi fisici e contatti diretti
3
. Si tratta, quindi, di
un’attività che si svolge all’interno di un negozio virtuale che può essere
semplice e di dimensioni ridotte, così come una singola pagina di catalogo
con un numero telefonico, oppure può raggiungere la sua massima portata
con siti che consentono all’utente di pagare, con carta di credito, la merce o
il servizio e di riceverla in tempo reale. Può estendersi da una piccola
3
Molti autori hanno fornito una definizione di commercio elettronico.
Così KOLAKOTA e WHINSTON, Frontiers of electronic commerce, Addison Weshey, 1996,
per i quali il commercio elettronico riguarderebbe “l’acquisto o la vendita d’informazioni,
prodotti e servizi attraverso reti di computer”. Secondo BLOCK, PIGNEUR, SEGEV, On the
road of electronic commerce–a business value framework, Stern NYU paper 1996, si può
parlare di commercio elettronico per “qualunque tipo di transazione avente valenza
commerciale e svolta mediante un’infrastruttura digitale”. In tema TIMMERS, in http: //
www.cordis.Lu, per cui con commercio elettronico può intendersi “qualunque forma di
transazione commerciale in cui le parti interagiscono elettronicamente piuttosto che attraverso
scambi fisici o diretto contatto fisico”.
14
impresa con pochi articoli in vendita, sino a raggiungere le dimensioni di
una vasta organizzazione con vendita diretta on–line
4
.
Quando si parla di commercio elettronico si è, quindi, in presenza di
un’ulteriore evoluzione del commercio: dalla bottega di quartiere al
supermercato, dall’ipermercato all’e–commerce. Si passa dal contatto
diretto ed abitudinario tra venditore ed acquirente alla spersonalizzazione
del rapporto nella grande distribuzione, per approdare ad un sistema nel
quale non c’è più neanche lo spostamento fisico del compratore nel luogo
di vendita. Anzi, è assolutamente irrilevante la distanza che separa i due
contraenti
5
.
Il commercio elettronico è volto a soddisfare due diverse esigenze:
da un lato quella delle imprese che sottoposte ad una crescente
competizione, alla globalizzazione dei mercati, ad un esubero di capacità
produttiva, cercano modalità per aprire nuovi canali di sbocco, nuovi canali
commerciali; dall’altro lato quella dei consumatori che avvertono, sempre
di più, la necessità di disporre di sistemi di acquisto più diretti. Oggi ciò è
possibile con la sola disponibilità di un sistema totalmente digitale che
consenta di accedere via rete a tutte le offerte disponibili, di superare
4
In tale senso NETGALLERY ® - Soluzioni Globali per il Commercio Elettronico, 5 luglio
1999, in www.yahoo.it.
5
Così CAMMARATA M., Una sola firma per il pubblico e per il privato: la carta vincente?, 1
aprile 1998, in www.interlex.com.
15
barriere tanto geografiche quanto linguistiche, di selezionare l'offerta
migliore, emarginando così gli operatori non efficienti o poco affidabili.
§2 Scenario entro cui il commercio elettronico si inserisce
Il commercio elettronico, ovverosia l’utilizzo di reti telematiche per
la conclusione di accordi o per l’esecuzione di operazioni commerciali, non
costituisce un fenomeno del tutto nuovo.
Per molti anni, infatti, le aziende hanno utilizzato l’elettronica per
effettuare trasferimenti di fondi
6
o scambi di dati commerciali (a tale
6
GIANNANTONIO, Trasferimenti elettronici dei fondi e autonomia privata, Milano, 1986,
afferma che, potendosi intendere con l’espressione “trasferimento elettronico di fondi” non uno
specifico metodo di pagamento, ma una caratteristica che qualunque sistema di pagamento può
adottare: l’esecuzione tramite computer, dovrebbe, forse più propriamente parlarsi di “ordine
elettronico di trasferimento”. Utilizzando questa impostazione non dovrebbe farsi altro che
analizzare come l’elettronica abbia modificato il veicolo di comunicazione di strumenti che
restano nel complesso tradizionali… il trasferimento di fondi non avrebbe alcuna peculiarità
rispetto a qualsiasi altro atto giuridico per via elettronica… all’ordine di trasferimento manca
supporto cartaceo come a qualsiasi altro atto trasmesso per terminale. Ad una comune
caratteristica basterebbe una comune soluzione. Di diverso avviso MALAGUTI M. C., I
trasferimenti elettronici di fondi in Italia: spunti da un’analisi comparata–l’inserimento
dell’art.4A nell’Uniform Commercial Code statunitense, in Contratto e Impresa, 1991, p. 1065,
che, condividendo la definizione di MENGLE, Legal and regulatory reform in Electronic
Payments: an evaluation of finality of Payment rules, presentato al simposio organizzato dalla
Federal Reserve Bank di Richmond sui sistemi di pagamento, Williamsburg, Virginia, 25
maggio 1988, fa riferimento, con l’espressione “trasferimento elettronico dei fondi”,
specificamente, agli ordini di pagamento che il cliente invia alla banca e che quest’ultima
esegue attraverso una rete di comunicazioni computerizzata che produce un contestuale ed
immediato trasferimento di fondi. Sulla base di tale ultimo orientamento il trasferimento
elettronico dei fondi, quindi, è un nuovo strumento di pagamento con caratteristiche
particolarmente interessanti. A tale riguardo PADOA–SCHIOPPA, Sistema bancario e sistema
dei pagamenti, in Bancaria, 1986, p. 83, “l’introduzione di mezzi elettronici ha reso oggi
tecnicamente possibile la creazione di uno strumento di pagamento che da un punto di vista
economico racchiude in sé i vantaggi della moneta legale e della moneta bancaria”.
MALAGUTI, op. cit., precisa che da un lato, infatti, il creditore viene istantaneamente
soddisfatto come se avesse accettato del contante, senza assumere alcun rischio di credito nei
confronti del debitore, come invece di fatto avviene qualora egli accetti un assegno. Dall’altro, il
trasferimento elettronico riassume in sé tutti i vantaggi di riduzione di costi di informazione e di
16
riguardo si parla di EDI)
7
su varie reti di comunicazione, basti pensare, ad
esempio, alle reti interbancarie cui erano collegate aziende di rilievo
economico nazionale ed internazionale
8
.
transazione propri della moneta bancaria. Negli Stati Uniti i trasferimenti elettronici di fondi
vengono comunemente definiti wire transfers, o più spesso corporate wire transfers, in modo
da ricomprendere i soli trasferimenti di ingenti somme di denaro tra grosse entità commerciali
tramite reti di collegamento interbancarie, ed escludendo, invece, quei trasferimenti di piccolo
importo, pur sempre elettronici, che vengono eseguiti quotidianamente da piccoli consumatori
(retailer wire transfers). Tale differenziazione è giustificata dalla già esistente disciplina dei
trasferimenti di fondi per operazioni al dettaglio: Electronic Fund Transfers Act 1978, reso
operativo tramite la pubblicazione del Regulation E–Electronic Fund Transfers, 1988. Per una
più profonda analisi dell’argomento v. MALAGUTI M. C., Trasferimenti elettronici di fondi a
confronto con il diritto della concorrenza: necessità e limiti della cooperazione interbancaria,
in Contratto e Impresa, 1995, p.301. DONATI M., Profili giuridici del trasferimento elettronico
di fondi, in Contratto e Impresa, 1988, p.558. MIGLIORINO L., La Legge Modello UNCITRAL
sul trasferimento internazionale di fondi, in Dir. comm. inter., 1995, p.137. MACCARONE, I
trasferimenti elettronici di fondi nel diritto italiano, in Informatica ed evoluzione giuridica
nell’attività economica, Atti del Seminario organizzato dall’Istifid e dall’Associazione per gli
studi di legislazione economica, Roma 18–19 ottobre 1984, p.63. PONTIGGIA, I sistemi
elettronici di pagamento, Milano, 1980.
7
Uno degli strumenti più diffusi per la creazione e la trasmissione di dati in via elettronica è costituito
dall’EDI, un fenomeno la cui nascita risale al 1968. L’acronimo di EDI identifica l’Electronic Data
Interchange. L’UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce nel suo art.2 lettera b) definisce l’EDI
come the electronic transfer from computer to computer of information using an agreed standard to
structure the information. Così FADDA S., L’elettronic data interchange nella normativa italiana e
straniera, in Dir. informaz. e informatica, 1994, p.91, afferma che con l’EDI si ottiene il trasferimento da
computer a computer di messaggi strutturati, attraverso il collegamento delle banche dati di due o più
soggetti, senza necessità di intervento umano per eseguire le singole operazioni di trasmissione.
FINOCCHIARO G., I contratti informatici, in Trat.dir.comm. e dir. pub. dell’economia, XXII, Cedam,
Padova 1997, individua la varietà dei dati che possono essere scambiati. Non solo informazioni dal valore
giuridico–contrattuale, basti pensare ad esempio alle dichiarazioni di volontà contrattuale, ma anche
ordini di acquisto e di loro successive modificazioni, di fatture, di solleciti di pagamenti, di cataloghi di
prodotti commerciali, di informazioni concernenti la redazione dell’inventario, etc. La Legge Modello
prima cit, precisa poi che il trasferimento elettronico di dati è possibile nel rispetto di determinati standar
elaborati dalle parti stesse. Anzitutto, è necessario che le parti si avvalgano di un linguaggio che aderisca
ad una stessa grammatica e ad una prescritta sintassi. A tale riguardo FADDA, op.cit, e CLERICI
R., La legge applicabile alle transazioni telematiche internazionali, in Il commercio elettronico:
il documento digitale, Internet, la pubblicità on–line, EGEA 1999, affermano che una delle prime
applicazioni pratiche di EDI è costituita dalla rete denominata SWIFT e che allo stato attuale il linguaggio
comune è denominato UN/EDIFACT, acronimo di United Nations Electronic Data Interchange For
Administration, Commerce and Transport.
8
In Italia esiste, sino dal 1986, una rete elettronica per trasferimenti tra banche, il SITRAD, che,
collegandosi con le stanze di compensazione della Banca d’Italia, consente di trasferire in modo
completamente elettronico qualsiasi mezzo di pagamento. A tale riguardo v. BANCA
D’ITALIA, Libro bianco sul sistema dei pagamenti in Italia, aprile 1987. Per alcuni
approfondimenti v. RAULE, Electronic banking: nuovi strumenti a disposizione delle imprese,
in Economia Banca e Congiuntura, 1985, p.5. STORTI GAJANI, L’informatica quale
principale strumento per l’evoluzione dell’attività operativa bancaria, in Informatica ed
17
Oggi, però, stante la comparsa, prima, e la crescita, poi, di Internet,
gli scambi elettronici si stanno ampliando enormemente e trasformando in
modo radicale.
La differenza fondamentale tra le reti utilizzate in passato per lo
svolgimento di determinate attività economiche e l’attuale rete Internet
consiste nel fatto che mentre le prime sono reti private, chiuse verso
l’esterno
9
– è cioè impossibile l’accesso a soggetti non “accreditati” –, le
seconde sono reti strutturate in modo aperto – chiunque, cioè, disponga del
mezzo tecnico per farlo può agevolmente accedervi. Nella prima ipotesi gli
utenti sono soggetti economici professionali (imprenditori o società
commerciali), nel secondo caso gli utenti sono, secondo l’id quod
plerumque accidit, soggetti economici non professionali (consumatori).
Mentre, quindi, in passato era possibile parlare di commercio
elettronico tra aziende, tra partner commerciali che si erano
precedentemente conosciuti nel mondo “reale”, oggi le transazioni possono
evoluzione giuridica nell’attività economica, cit., p.27, e QUALEATTI, L’atteggiamento della
Banca Centrale nei confronti del processo di automazione del sistema bancario, in Informatica
ed evoluzione giuridica nell’attività economica, cit., p. 47. PADOA SCHIOPPA, Sistema
bancario e sistema dei pagamenti, op.cit. GIANNINI, Determinazione del livello dei prezzi e
politica monetaria in un’economia senza moneta, Temi di discussione del Servizio Studi Banca
d’Italia, n.78, novembre 1986. CARNEVALI, Le operazioni bancarie elettroniche e il diritto
italiano: profili generali, in Boll. Ass. tec. Banche pop. It., 1984. GIANNANTONIO,
Trasferimenti elettronici dei fondi e autonomia privata, op. cit. COSTI, Servizi di pagamento: il
controllo sugli enti produttori, in Banca, Borsa e Titoli di credito, 1993.
9
GAMBINO A. M., Commercio telematico di beni immateriali, Relazione tenuta alle “Giornate
di studio del diritto industriale. La nuova proprietà industriale ed intellettuale”, Spoleto 8/9 nov.
1996, per rete a circuito chiuso si intende la non libera accessibilità di massa alla rete e, in
18
aver luogo in un mercato aperto che coinvolge un numero sempre più
crescente e virtualmente illimitato di partecipanti; è del tutto indifferente
che tali partecipanti siano strutture societarie o singoli individui, che siano
conosciuti o sconosciuti.
Certo è, (Allegato “A”), che mentre per il commercio elettronico di
tipo convenzionale, la rete è un mezzo per convogliare dati, per il
commercio elettronico su Internet, la rete è il mercato.
Quando si parla di scenario entro cui è possibile dar vita a transazioni
elettroniche, è necessaria una bipartizione in base all’oggetto o ai soggetti
della transazione.
Dal punto di vista dell’oggetto il commercio elettronico può essere
articolato in due categorie: commercio elettronico indiretto e diretto
10
.
Nella prima ipotesi, ha luogo per via telematica solamente
l’effettuazione dell’ordine. Per la consegna del bene ci si affida ai canali
tradizionali come il servizio postale o i corrieri commerciali. Tale
situazione si determina in tutte quelle ipotesi in cui il bene sia tangibile.
particolare, il fatto che in tale circuito siano offerti solo alcuni specifici servizi, predisposti, per
lo più da operatori commerciali.
10
Per tale bipartizione v. COM(97)157def. “Un’iniziativa Europea in materia di commercio
elettronico”: cap.1 “La rivoluzione del commercio elettronico”.
19
Con la seconda categoria, invece, vengono effettuati direttamente in
linea, ossia da un sistema informativo all’altro non solo l’ordinazione ma,
altresì, il pagamento e la consegna.
In tale ultimo caso possiamo pensare all’acquisto di beni e/o servizi
intangibili come ad esempio software per computer, programmi di
intrattenimento o servizi di informazione
11
. Mentre, quindi, il
funzionamento della prima forma di commercio è ancora legato alla fisicità
del cosiddetto “mondo reale”, comprendendo un certo numero di
transazioni ordinarie che lo legano a doppio filo all’efficienza di una serie
di soggetti esterni, è con il commercio indiretto che sarà possibile sfruttare
pienamente il potenziale dei mercati elettronici globali.
Quando, però, si parla di beni tangibili o intangibili con riferimento
al commercio elettronico sono necessarie delle precisazioni.
Con lo sviluppo delle tecnologie informatiche, infatti, taluni beni,
tradizionalmente tangibili, hanno perso la fisicità che li caratterizzava per
smaterializzarsi.
Così, ad esempio, sarà possibile parlare di commercio elettronico
diretto, quando si vorrà procedere all’acquisto di un bene come ad esempio
11
GAMBINO A. M., Commercio telematico di beni immateriali, op. cit., a tal riguardo parla di
beni informatici che, diversamente dalla res fisica, non sono riconducibili ad un’immagine già
assimilata nella mente dell’utente. Per questo motivo sottolinea la necessità che le utilità offerte
dal prodotto siano accuratamente illustrate e che si consenta con speditezza una prova del
prodotto (offerta c.d. shareware).
20
un libro. Il testo del libro che ci interessa, infatti, potrà essere “scaricato”
da una libreria virtuale, tramite il computer di un qualsiasi impiegato,
direttamente nel nostro computer di casa.
12
Dal punto di vista dei soggetti, è possibile individuare quattro
basilari categorie di transazione elettroniche: impresa – impresa (busines to
busines), impresa – consumatore (busines to consumer), impresa –
amministrazione pubblica e consumatore – amministrazione pubblica.
Nel primo caso, un’impresa utilizza la rete per effettuare ordini dai
propri fornitori, contattare i clienti, spedire e ricevere fatture ed effettuare
pagamenti. Questo tipo di attività è diffusa già da diversi anni, e si svolge
soprattutto con l’utilizzo dell’EDI
13
attraverso reti private.
Nel secondo caso, si tratta essenzialmente di commercio elettronico
al dettaglio. Questa categoria ha subito uno straordinario impulso con
l’introduzione della World Wide Web, con la quale è ora possibile accedere
ad una miriade di centri commerciali virtuali.
La terza categoria riguarda le transazioni fra imprese ed
organizzazioni governative. Attualmente questo tipo di iterazione è ai
12
Come lo sviluppo delle tecnologie informatiche abbia cambiato il tradizionale sistema
distributivo del mondo dell’editoria è testimoniato dalle nuove politiche adottate dalla Borders,
la seconda catena americana di librerie, che a seguito delle transazioni on-line ha registrato una
notevole flessione delle vendite.
13
L’argomento è stato affrontato nella nota 7.
21
primordi, ma ci si aspetta possa espandersi molto rapidamente, ad esempio
per gli appalti pubblici o per il semplice pagamento di imposte e tasse.
L’ultima categoria, che inizia a manifestarsi in forma sperimentale, è
quella che maggiormente soddisfa il requisito della “democrazia
elettronica”. Infatti, supponendo l’uso di computer e reti per l’effettuazione
di operazioni, quali il pagamento dei contributi sociali e previdenziali o la
presentazione della dichiarazione dei redditi, il cittadino viene direttamente
coinvolto in un rapporto cd. informatico.
§3 Vantaggi e svantaggi del commercio elettronico
Definito l’ambito entro cui il commercio elettronico si inserisce è ora
necessario individuare quali siano i vantaggi e quali gli svantaggi del
fenomeno in questione, oltre che le motivazioni che da un lato spingono le
aziende a sviluppare questo nuovo canale commerciale e dall’altro
inducono i clienti a fare acquisti via Internet.
Premesso che il commercio elettronico non sostituirà il commercio
tradizionale ma lo affiancherà e lo supporterà, è possibile scindere i
vantaggi che dal fenomeno potranno trarre le aziende (il venditore) da
quelli che potranno trarre i consumatori (l’acquirente).