1.PROPRIETÀ PRIVATA IN CINA PRIMA DEL 1949
L’analisi dei diritti reali in epoca imperiale
1
, non può prescindere da alcune
considerazioni riguardanti il differente sviluppo che istituti come quello della
proprietà terriera, hanno avuto in Cina e in Europa. La Cina, al contrario
dell’Europa, si liberò dei diritti feudali di occupazione della terra in epoche
antiche, tanto che risulta perfino incerto che servitù di tipo feudale vi siano mai
state
2
. Nei primi anni del 1900 la proprietà fondiaria in Cina risultava
estremamente eterogenea, essendoci notevoli differenze tra il nord, dove
prevaleva fortemente la piccola proprietà contadina, e il sud, dove c’era una
realtà fortemente caratterizzata dai grandi latifondi e da contadini affittuari
3
. In
molte zone erano diffuse forme di affitto a lungo termine o persino permanente. In
quest’ultimo tipo di contratto, gli affittuari godevano dei cosiddetti diritti di
proprietà “del terreno di superficie” mentre i proprietari conservavano i diritti di
proprietà “del sottosuolo”
4
. Inoltre gli affittuari potevano vendere o sub-affittare il
loro diritto di coltivazione, senza intaccare il diritto di proprietà del sottosuolo del
proprietario. In quest’ultimo caso l’affitto veniva a connotarsi come una forma
1
Nello specifico il campo di ricerca verrà ristretto dal 1842, periodo successivo alla “guerra
dell’oppio” al 1949, anno dell’approvazione del Programma Comune.
2
Giorgio Melis individua l’abolizione della servitù della gleba in Cina nel III sec. a.C., come
conseguenza della distruzione del potere feudale. Giorgio Melis, La Cina contemporanea, Ed.
Paoline, Roma, 1979, pag 29.
3
La differenza tra Nord e Sud della Cina è spiegabile in base alla conformazione geografica dei
due territori. La terra al Nord era meno produttiva ed i mercati meno sviluppati, cosicché
potendosi richiedere solo affitti relativamente modesti, la proprietà fondiaria non era
conveniente come investimento per le classi più ricche. Al Sud il ricorso all’affitto era frequente
per i motivi opposti.
4
Ciò implicava una maggiore libertà per gli affittuari e un incentivo a migliorare la qualità e la
produttività della terra, invece di sfruttarla fino in fondo come succedeva nei contratti a breve
termine.
6
camuffata di proprietà della terra. Il pagamento dell’affitto poteva essere
effettuato in denaro, oppure, ricorrendo ad un rapporto di mezzadria, in natura. A
seguito della penetrazione occidentale, con l’apertura dei porti di Canton (cin. 广
州), Shanghai (cin. 上海), Ningbo (cin. 宁波), Xiamen (cin. 厦门) e Fuzhou (cin.
福州)
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, si sviluppò un’economia di mercato, cosicché i pagamenti in contanti
gradualmente sostituirono quelli in natura. Nel periodo in questione il mercato
della terra è particolarmente fiorente in Cina, sia al Sud, dove ciò è giustificato
dagli alti profitti della coltivazione dei terreni, ma anche al Nord, dove a frenare la
caduta dei prezzi è la grande frammentazione della piccola proprietà contadina
che determina una forte domanda. Oltre alla compravendita, ulteriore forma di
mobilità della terra era il sistema di successione ereditaria tradizionalmente
utilizzato, che si caratterizzava per una profonda diversità rispetto a quello
occidentale. In Cina, infatti, non vi è mai stato un sistema simile a quello della
primogenitura in Europa, ma veniva utilizzato il sistema del fenjia (cin. 分家),
secondo il quale la terra e le altre proprietà erano equamente ripartite tra gli eredi
maschi. Poiché le famiglie cinesi tendevano ad avere molti figli, spesso la
proprietà terriera andava incontro alla frammentazione, cosicché grandi proprietà
si potevano dissolvere in pochissime generazioni
6
.
Raramente i contadini proprietari di piccoli appezzamenti, prestavano come
garanzia la propria terra per ottenere dei prestiti, per timore di perderla. Di
5
Prima del 1842, l’unico porto che l’imperatore aveva autorizzato a commerciare con l’Europa
era quello di Canton. A seguito della prima “Guerra dell’oppio”, che terminò con la sconfitta della
Cina, quest’ultima fu costretta a firmare il primo dei “trattati ineguali”, che oltre al pagamento di
una forte indennità prevedeva l’apertura al commercio con l’Europa dei suddetti porti. Per
approfondire M.Sabattini, P.Santangelo, Storia della Cina, Ed. Laterza, 2005.
6
Cfr. M. Giura Longo, Contadini, mercati e riforme. La piccola produzione di merci in Cina (1842 ‐
1996), Franco Angeli, 1998.
7
conseguenza, la soluzione adottata era quella di permettere ai contadini di
ipotecare i raccolti e gli animali da tiro.
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2.IL PROGRAMMA COMUNE DEL 1949
Con la conquista di Pechino (cin. 北京), portata a termine nel gennaio del 1949, le
forze comuniste cinesi, sotto la guida di Mao Zedong (cin. 毛泽东), assunsero il
controllo di tutta la Cina continentale. Nel mese di febbraio il Partito Comunista
Cinese (cin. 中国共产党), d’ora in poi PCC, riunì a Pechino una Conferenza
Politica Consultiva Popolare Cinese (CPCPC), volta a redigere un testo
costituzionale. Inoltre, il PCC abrogò tutta la legislazione previgente, opera del
Partito nazionalista cinese, noto anche nella trascrizione fonetica come Zhongguo
Guomintang
7
(cin. 中国国民堂), con l’accusa che tali leggi fossero lo strumento
utilizzato per vessare le masse popolari. I lavori della Conferenza terminarono nel
settembre dello stesso anno, con l’adozione di un documento comunemente
definito Programma Comune. Il Programma Comune assunse il valore di
Costituzione provvisoria, a causa del fatto che non fu votato dall’Assemblea
Nazionale del Popolo (cin. 全国人民代表大会), ossia da un organo legislativo,
ma da un altro soggetto istituzionale
8
. Quanto ai contenuti, il programma comune
contemplava principi sia di natura politico-ideologica che giuscostituzionalistica.
Finalità del Programma comune era di affermare e legittimare la creazione della
Repubblica Popolare Cinese (cin. 中华人民共和国), fondata sulla dittatura
democratica del popolo. A.Rinella sulla duplice natura del testo sostiene che « Il
Programma Comune voleva essere al tempo stesso una Costituzione provvisoria e
7
Fondato nel 1919 fu protagonista nella riunificazione della Cina nel 1926‐’27, il partito unico al
governo della Repubblica Cinese nel 1927‐’49, e l’avversario del Partito Comunista Cinese nella
lotta politico militare del 1946‐’49. Uscito sconfitto, i suoi principali esponenti si rifugiarono a
Taiwan.
8
Sul punto, M.Mazza, Lineamenti di diritto costituzionale cinese, Milano, 2006
9
uno strumento politico di transizione del paese verso il socialismo. Quest’ultimo
tratto, anche se non specificato, finì per prevalere sul primo
9
.». Il sistema
economico adottato fu quello socialista, come si evince chiaramente dall’art. 28
del Programma che sancisce l’unificazione sotto il controllo dello Stato, di tutte le
imprese che partecipano alla vita economica del paese e che esercitano
un’influenza dominante sui mezzi di sostentamento del popolo. A dare attuazione
ai principi del Programma Comune furono le leggi organiche, entrate in vigore tra
il 1949 e il 1955, che oltre a formalizzare le istituzioni del governo popolare,
furono volte a modificare gli assetti proprietari del paese. La Legge di Riforma
Agraria del 1951 determinò una redistribuzione dei mezzi di produzione , che
vennero confiscati ai proprietari terrieri
10
per essere assegnati ai contadini
11
. Mao
Zedong infatti, fin dal 1927
12
si era reso conto dell’importanza della “questione
agraria” per un paese come la Cina. Come confermano i suoi primi scritti Mao, a
quel tempo, era già convinto che una rivoluzione socialista in Cina non potesse
avvenire senza il coinvolgimento dei contadini.
9
A.Rinella, Cina, Il Mulino, 2006, pag. 27
10
Art.2 «La terra, il bestiame, gli attrezzi agricoli, i cereali, e gli edifici dei proprietari terrieri sono
confiscati; gli altri beni di loro proprietà non sono confiscati.».
11
Art.10 « Tutta la terra e gli altri mezzi di produzione confiscati e requisiti, con eccezione di quelli
che devono essere nazionalizzati sulla base delle disposizioni di questa legge, sono gestiti dalle
associazioni contadine dei villaggi, che provvedono alla loro uniforme, equa e razionale
distribuzione ai contadini poveri che posseggono poca terra o che non ne posseggono alcuna e
che mancano di altri mezzi di produzione. Ai proprietari terrieri deve essere assegnata una quota
uguale, affinché essi possano vivere del loro lavoro e in tal modo riformare se stessi tramite il
lavoro.».
12
Anno dell’esperimento di “repubblica sovietica” effettuato nella provincia dello Hunan.
10
3.LA COSTITUZIONE DEL 1954
Il 20 Settembre 1954 l’Assemblea Nazionale del Popolo approvò la prima
costituzione della Repubblica Popolare Cinese. Essa era strutturata in quattro
capitoli preceduti da un Preambolo e si componeva di centosei articoli. Il nuovo
testo costituzionale riprendeva e sviluppava il contenuto del Programma comune,
legittimando come fondamentale obiettivo politico-ideologico, la realizzazione
dello Stato di democrazia socialista. La Costituzione (cin. 宪法) del ’54,
nonostante proclamasse con estrema decisione il carattere socialista della “nuova
Cina”, fu considerata dai suoi stessi fautori una costituzione di “transizione”. A
confermare la duplice natura del testo costituzionale è un passo del Preambolo :«
La presente Costituzione rafforza le conquiste della rivoluzione popolare nel
nostro paese e le nuove vittorie riportate sul piano politico e su quello economico
dal momento della fondazione della Repubblica Popolare Cinese. Questa
Costituzione rispecchia gli ineluttabili imperativi che si impongono ad uno Stato
in periodo di transizione e, nello stesso tempo, riflette le aspirazioni comunemente
sentite da immense masse popolari per l’edificazione di una comunità
socialista.».
Il fine ultimo dello Stato socialista era l’abolizione dello sfruttamento dell’uomo
sull’uomo, da realizzarsi attraverso l’appropriazione da parte dello Stato di tutti i
mezzi di produzione e il coordinamento delle forze produttive in un unico
progetto, elaborato e controllato dallo Stato sotto la guida del partito comunista.
Dalla proclamazione della Repubblica Popolare Cinese ad oggi, il 1954 è il
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frangente di più stretta similitudine, tra il modello cinese e quello sovietico
13
. A
confermarlo sono i due punti cardine, che caratterizzano entrambi i modelli,
quello dell’abolizione della proprietà privata dei mezzi di produzione e
dell’introduzione della pianificazione
14
economica centralizzata. Quanto al primo
punto la Costituzione del 1954 operava una distinzione tra i beni che potevano
essere oggetto di proprietà, dividendoli in mezzi di produzione e beni di consumo.
La proprietà personale dei beni di consumo era protetta dall’art.11
15
, e poteva
essere oggetto di trasferimento e di successione ereditaria. L’art. 5, riguardante la
proprietà dei mezzi di produzione affermava « Nella Repubblica Popolare Cinese
esistono, al momento attuale, le seguenti forme di proprietà dei mezzi di
produzione : la proprietà dello Stato, cioè la proprietà comune a tutto il popolo;
la proprietà cooperativa, cioè la proprietà collettiva dei lavoratori; la proprietà
dei lavoratori considerata individualmente; e la proprietà dei capitalisti.». Gli
articoli successivi si occupano di specificare le quattro forme di proprietà
individuate dall’art.5.
L’art.6 specifica la proprietà di Stato come « forza dirigente dell’economia
nazionale e base effettiva di partenza per la realizzazione, per mezzo dello Stato,
delle riforme socialiste.». Nel successivo art.7 alla proprietà di Stato si affianca un
tipo di proprietà che viene ritenuta una sorta di evoluzione “semi-socialista” della
proprietà individuale, la proprietà collettiva o cooperativa. Le altre due tipologie
13
Inizialmente l’imitazione dell’Urss si imponeva, a causa sia della formazione dei dirigenti cinesi,
sia per il fatto che l’Urss era l’unica potenza economica che si era detta disponibile a finanziare la
nuova Repubblica Popolare Cinese. La politica del Grande Balzo (1956‐1957) segnerà la definitiva
presa di coscienza della inconciliabilità tra la lettura del marxismo cinese e quella sovietica.
14
Per una comparazione tra i sistemi di pianificazione di stati socialisti e democratici, A. Predieri,
Pianificazione e Costituzione, Edizioni di Comunità, Milano, 1963.
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Art.11 «Lo Stato accorda la sua protezione al diritto di proprietà dei cittadini sui loro redditi
legittimi, sul prodotto del loro risparmio, sulla loro casa d’abitazione, e su tutti gli altri mezzi di
esistenza.».
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