1
Profili di tutela del diritto d'autore in rete, con particolare
riferimento a condivisione e streaming
Il diritto d’autore tra Civil Law e Common Law
Le innovazioni tecnologiche offerte dal mondo contemporaneo e le vicende giudiziarie
accadute durante lo scorso anno, inducono a porsi alcune domande circa la normativa sul
diritto d’autore.
Il presente lavoro ha voluto indagare sia da un punto di vista giuridico, ma anche tenendo
conto del contesto tecnologico, la normativa sul diritto d’autore, alla luce dei fatti di cronaca
che hanno caratterizzato il mondo virtuale del 2012.
Dal punto di vista giuridico è stata analizzata la differenza della normativa fra i paesi di
derivazione civil law e common law. Gli ordinamenti di civil lawsi ispirano al modello
introdotto in Francia nei primi anni dell’800 con la codificazione napoleonica, la cui
caratteristica è quella di fondare tutto il sistema giuridico sulla mera fonte legislativa. Il
legislatore e la legge codificata assumono il ruolo cardine del diritto, ai giudici e alla
giurisprudenza viene affidato il compito, subordinato, di applicare la legge attraverso il suo
corretto adattamento.
Gli ordinamenti common law, tra cui quello inglese, statunitense e, in generale, di tutti i paesi
di matrice anglosassone, sono basati, invece, sul principio giurisprudenziale del carattere
vincolante generato dal precedente legale. Su tale assunto l’ordinamento legislativo diventa
una fonte normativa di secondo grado, assumendo funzioni di mera cornice all’interno della
quale vengono a inserirsi le pronunce dei giudici
1
.
Sulla base di tali differenze, nell’ordinamento giuridico italiano, è necessario mettere in
evidenza che si parla di diritto d’autore e non di copyright, ed è un diritto che viene
riconosciuto per la produzione di un’opera dell’ingegno di tipo creativo, poiché la tutela nasce
1
Mattei U., “Common Law: il diritto anglo-americano”,in Trattato di diritto comparato, Utet Edizioni,
anno:1992.
2
proprio in riferimento alla realizzazione dell’opera e, quindi, i diritti appartengono in via
esclusiva all’autore.
Nel nostro paese la “legge sul diritto d’autore” è la numero 633 del 22 aprile 1941 che
protegge dal diritto d’autore “le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla
letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia,
qualunque ne sia il modo o la forma di espressione” (articolo 1). Il diritto d’autore sulle opere
dell’ingegno, inoltre, è disciplinato anche dal codice civile, articoli dal 2575 al 2583.
Per opera dell’ingegno di carattere creativo si intende la produzione di qualcosa di nuovo,
quindi non esistente in precedenza, e originale. Naturalmente è anche necessario che l’opera
sia espressa in qualche forma e appartenga ai generi protetti dalla legge sul diritto d’autore,
perché la normativa non tutela l’idea in sé, ma solo in quanto tradotta in una forma di
carattere creativo.
Le recenti modifiche legislative, intervenute in applicazione alle direttive europee per
l’armonizzazione del diritto d’autore all’interno dell’Unione Europea, hanno cambiato la
normativa facendo rientrare anche i software e le banche dati come creazioni intellettuali.
Passando agli aspetti applicativi e più attuali si può dire che il diritto d’autore in Italia, e così
in generale la proprietà intellettuale, hanno subito altri adattamenti in conseguenza dello
sviluppo tecnologico e in particolare di internet. Infatti oggi, in rete, il diritto d’autore ha
perso le sue caratteristiche tradizionali legate alla materialità ed alla territorialità della forma
di tutela: la creazione, in molti casi, non trova più una sua forma in qualcosa di realmente
tangibile e veicolabile nel modo tradizionale, perché l’opera viene creata, pubblicata,
trasportata e riprodotta tramite file. Tutto ciò ha portato ad una rivisitazione dell’istituto e ad
un suo adattamento; rimane comunque prioritaria ed importante la tutela della proprietà
intellettuale
2
.
Questi ultimi mutamenti, intervenuti nel sistema giudiziario italiano ed europeo, hanno
avvicinato l’istituto del diritto d’autore, tipico degli ordinamenti giuridici civil law a quello
del copyright anglosassone appartenente ai paesi common law.
Il copyright significa letteralmente “diritto di copia”, e si differenzia dal diritto d’autore nel
contenuto poiché nasce con il deposito dell’opera all’ufficio copyright; al contrario, il nostro
diritto d’autore sorge con la semplice creazione dell’opera.
Una caratteristica legislativa importante della normativa sul copyright statunitense è la
clausola del fair use che stabilisce la lecita citazione non autorizzata, o l’incorporazione di
materiale protetto da copyright nell’opera di un altro autore, sotto alcune condizioni.
2
Savigni S., “Copyright e diritto d’autore” , Professionisti.it edizioni, maggio 2012.
3
L’ispirazione del legislatore americano che disciplina il copyright è quella di proteggere la
libera circolazione e il progresso, infatti la clausola del fairuse è stata voluta da Thomas
Jefferson, in quanto temeva che la sottoposizione delle idee ad un regime di proprietà privata
potesse nuocere alle future generazioni.
Un’altra questione analizzata è, quindi, la valutazione della realizzazione di un giusto
equilibrio tra diritto alla conoscenza, corretta remunerazione ed equa protezione di chi pone in
essere un’attività creativa. Questo principio è diventato ancora più comprensibile e reale con
l’arrivo di internet, infatti la rete ha radicalmente cambiato i rapporti di forza, i tempi e le
modalità di riproduzione delle opere, ed ha generato un forte movimento tecnologico in grado
di cambiare per sempre le regole del diritto d’autore.
Tanto più le tecnologie aumentano le possibilità di condivisione, quanto più le norme sulla
proprietà intellettuale che vengono proposte e le categorie economiche che spingono per tali
modifiche, tendono invece a limitare la circolazione delle opere, senza curarsi delle
circostanze del mutato progresso tecnologico e del modo con cui i soggetti si scambiano file
come libera manifestazione del pensiero. Tutte le modifiche normative in tema di copyright
sono state accettate da determinate categorie economiche, come le Major, solo ed
esclusivamente se idonee a causare la repressione di soggetti terzi e mai a mettere in
discussione i fondamenti intoccabili dei propri privilegi.
Dagli inizi del millennio, un progressivo inasprimento delle legislazioni nazionali contro la
condivisione online di materiale protetto, ha provocato uno spostamento verso applicazioni e
protocolli più difficili da monitorare e incriminare. Negli ultimi anni, inoltre, si è assistito ad
un progressivo aumento di utilizzo di tecniche di offuscamento e cifratura, in modo da
rendere quasi impossibile il blocco da parte delle autorità giudiziarie.
L’International Federation of the PhonographicIndustries, nei suoi rapporti annuali ha
affermato l’esistenza di una correlazione causale, fra la condivisione del materiale protetto da
copyright e il declino delle vendite dei supporti musicali, partendo dall’assunto secondo cui
ogni copia o download non autorizzato equivale ad una vendita persa
3
. La pressione legale
svolta contro servizi centralizzati come Napster, chiuso nel 2002, ha accelerato e favorito la
diffusione della condivisione di massa di opere protette dal copyright. La partecipazione
diffusa ai contenuti ha comunque degli effetti positivi a livello sociale, culturale ed
economico, basti pensare che lo sharingonline di libri protetti da copyright ha reso accessibili
tali opere a persone con disabilità della vista o della lettura, in quanto tali soggetti hanno
trovato nelle opere digitalizzate la possibilità di convertirli con appositi software di lettura; gli
3
http://www.ifpi.org
4
sono così state offerte opportunità di apertura a un mondo di cultura e di intrattenimento che
precedentemente era loro negato. L’impatto globale della pirateria online, priva di scopo di
lucro, sui libri appare quindi essere ampliamente positiva.
Per quanto riguarda la musica, partendo dal numero di album prodotti nel 2000, anno in cui la
condivisione di musica tramite Napster comincia ad assumere proporzioni significative, è
cresciuto ulteriormente negli anni successivi.
Il fenomeno può spiegarsi riflettendo sul fatto che più si condivide musica, quindi ci si
interessa a tele forma di arte, più si incrementa la domanda di tali opere; quindi il filesharing
nel settore musicale, induce anche un incremento delle vendite dei prodotti musicali.
Intorno agli anni 2003 e 2004 inizia in maniera sostenuta la condivisione, oltre che di brani
musicali, anche di film e il fenomeno assume proporzioni di massa fra il 2006 e il 2008.
Nel 2009 il numero dei film prodotti dalle Major è aumentato del 30% rispetto al 2003, e gli
incassi globali al botteghino hanno conosciuto un trend positivo fino all’esplosione del 2009 e
2010, anno in cui è stato segnato il record di tutti i tempi, nonostante la profonda crisi
economica globale.
Le tendenze del Social Sharing
La condivisione non è lesione del copyright ogni volta che il creatore dell’opera la pubblica
gratuitamente e mette gli utenti in condizione di poterne effettuare il download, mentre in tutti
gli altri casi la condivisione, almeno a livello giuridico, si trasforma in lesione del copyright e
potenzialmente può essere perseguita legalmente, nonostante questo possa spesso andare a
scapito della diffusione e dello sviluppo della cultura.
Nel 2012 facebook continua a crescere seguito da twitter e dalle e-mail, e questi sono i
principali strumenti di condivisione utilizzati.
Il popolare social network di Mark Zuckerberg ha registrato nel 2012 una crescita pari al
18%, con una quota che raggiunge il 51% in termini di contenuti condivisi online.
Twitter ha fatto registrare una crescita ancora più considerevole e pari al 55% del numero
degli utenti, che hanno rappresentato il 15% di tutti i contenuti resi pubblici in rete. I dati
raccolti in un ifonografica, ovvero una tecnica che opera incrociando dati informatici e grafica
con tabelle, diagrammi di flusso, mappe concettuali, etc, pubblicata sul Search Engine
5
Journal e realizzata da AddThis, mostra i social sharing
trends del 2012 (come riportato nell’immagine).
Per quanto riguarda la tipologia dei contenuti, se si considera
l’intrattenimento musicale, i più condivisi sono stati: PSY,
Rhianna e Katy Perry; mentre in riferimento al cinema la
prima posizione è ricoperta da Batman, seguito da Avengers e
Spider Man. Lo strumento con cui sono stati condivisi cambia
in base al personaggio, infatti per Batman il maggior numero
di condivisioni è arrivato da Twitter, mentre, per esempio, per
Avengersla scelta è caduta su facebook.
In riferimento alla tecnologia di condivisione, l’iPhone 5 è
stato l’oggetto più discusso nell’ultima parte del 2012 ed è
seguito da Windows 8 e iPad mini. Infine i principali eventi
condivisi sui social media sono stati il terremoto e il disastro
della Concordia, per quanto riguarda l’Italia; mentre a livello
internazionale gli eventi più condivisi sono stati: le elezioni
degli Stati Uniti, l’uragano Sandy e i giochi olimpici di
Londra.
L’intera analisi teorica svolta all’interno del presente lavoro
viene poi affrontata in pratica nell’ultimo capitolo con il caso
giudiziario di Megaupload e Megavideo. Il 19 gennaio 2012
un raid svolto da una task force a livello internazionale, ha
posto fine all’impero di Megaupload, ma il 19 gennaio 2013
KimShmitz, fondatore del colosso è tornato nella rete con
“Mega”: un servizio molto simile al predecessore
Megaupload, ma protetto da eventuali denunce e da possibili
chiusure. Infatti dalle ultime informazioni pare che
KimDotcom abbia vinto la sua battaglia contro il
Dipartimento di Giustizia americano: a dodici mesi dallo
spettacolare raid che ha portato al suo arresto, alla fine del
suo impero e alla causa contro di lui ed i suoi soci, la vicenda
è ad un punto morto anche a seguito di una lunga serie di