6
Si tratta di atti dell’Unione Europea che sono intervenuti al fine di disciplinare
minuziosamente e in maniera omogenea le norma in materia di competenza,
giurisdizione e riconoscimento delle sentenze comunitarie.
Vita difficile hanno però incontrato questi atti nel recepimento all’interno degli
ordinamenti di common law nei quali troviamo un istituto tipico di tali
ordinamenti caratterizzati dal riconoscimento di un’ampia discrezionalità
riconosciuta ai giudici delle proprie corti.
Si tratta del forum non conveniens, istituto adibito all’individuazione del foro più
adeguato nel caso emergano due fori potenzialmente appropriati per una stessa
causa, che conferisce al giudice competente un largo margine di discrezionalità
nella dismissione della causa instaurata di fronte ad esso a favore di un foro che
egli giudica più adeguato.
L’istituto del forum non conveniens tende a inglobare la questione della
litispendenza internazionale che generalmente in common law non è considerata
un automatico criterio di diniego della giurisdizione, bensì uno dei fattori che
possono determinare la maggiore appropriatezza di un foro valutata proprio dalla
dottrina del forum non conveniens.
Questo istituto ha posto la Corte di Giustizia di fronte a un importante quesito di
compatibilità: se possa coesistere il forum non conveniens con la disciplina dettata
dalla Convenzione di Bruxelles in materia di competenza e circolazioni delle
decisioni.
Scopo di questo lavoro è anzitutto analizzare l’origine e la natura della dottrina
del forum non conveniens, attraverso le sue tappe di matrice giurisprudenziale,
ricostruendone la compatibilità con la Convenzione di Bruxelles ripercorrendo le
soluzioni adottate dalla dottrina e dalla giurisprudenza, si cercherà quindi di
valutare le osservazioni della Corte di Giustizia, verificandone la reale consistenza
e ammissibilità alla luce della Convenzione medesima e della su giurisprudenza
applicativa.
7
CAPITOLO PRIMO
GENESI STORICA DELLA DOTTRINA DEL FORUM NON
CONVENIENS
Contrariamente a ciò che si potrebbe pensare la dottrina del forum non conveniens
non trova la sua origine in Inghilterra o in un altro paese appartenente alla
famiglia di common law, la prima forma storica di forum non conveniens infatti
nacque e si sviluppò in Scozia nel diciottesimo secolo.
1.1 LA GIURISPRUDENZA SCOZZESE
Al fine di capire come nacque la dottrina del forum non conveniens e come si
evolse fino ad approdare alla dottrina contemporanea, è necessario ripercorrere le
decisioni salienti della giurisprudenza scozzese.
Per trovare un primo accenno della dottrina dobbiamo risalire al 1788 infatti la
decisione Graham v. Stevenson è particolarmente importante in questo senso
perché, per la prima volta, sembra che la Corte consideri l’esistenza di un potere
discrezionale del giudice di declinare la propria competenza per ragioni
riguardanti la giustizia e la buona amministrazione.
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Graham v. Stevenson
Nella fattispecie si trattava di un’azione di riparazione dei danni
causati dall’abbandono, da parte del locatario, dell’immobile locato
sito in Inghilterra.
Al momento dell’inizio dell’azione il locatario era domiciliato in
Scozia, fatto che fondava la competenza del tribunale scozzese
secondo la normativa di tale paese.
Il convenuto sollevava però un’eccezione chiedendo al tribunale
scozzese la devoluzione della causa al tribunale inglese affermando
che i mezzi di prova riguardanti la causa si trovavano in Inghilterra e
che l’affare doveva essere giudicato secondo la legge inglese, che
poteva quindi essere interpretata erroneamente da un tribunale
scozzese.
Di conseguenza secondo il convenuto ragioni di giustizia richiedevano
che la causa fosse decisa da un tribunale inglese.
Per dimostrare la sua buona fede il convenuto si impegnava
rispondere a tutte le azioni che sarebbero state proposte dall’attore
davanti a un tribunale inglese.
La Corte rigettava l’eccezione del convenuto affermando che dovesse
rispondere la Corte scozzese ratione domicilii e che la Corte stessa
non disponeva nessuna discrezione per rifiutare di perseguire l’azione.
“the court were of opinion that the defender was answerable here,
ratione domicilii, and that they were not possessed of any such
discretion as he alleged, of refusing to procede the action”
Le argomentazioni avanzate dal convenuto riprendono in maniera eclatante i tratti
principali della moderna teoria del forum non conveniens così come formulata
dalla giurisprudenza inglese e statunitense.
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Troviamo infatti espressamente formulata l’idea di un potere discrezionale del
giudice di declinare la competenza per la ragioni di giustizia.
La Corte in questo caso non accoglie l’eccezione, ma bisogna notare che nella
fattispecie in questione la competenza si fondava sulla regola di competenza
ordinaria del domicilio del convenuto e per lungo tempo la discrezionalità delle
corti sulla competenza non sarà riconosciuta di fronte a tale fattore di
determinazione del foro.
Nel secolo successivo la pratica dei tribunali scozzesi ha apportato un contributo
nettamente maggiore allo sviluppo della dottrina del forum non conveniens.
E’ in fatti nel corso del diciannovesimo secolo che la teoria del forum non
conveniens viene riconosciuta espressamente come meccanismo discrezionale
che permette di correggere le regole sulla competenza ed è in quest’epoca che il
termine “forum non conveniens” viene utilizzato per la prima volta.
La giurisprudenza scozzese di questo secolo che si dirige verso la creazione del
forum non conveniens può essere suddivisa in tre fasi distinte:
1. arrestment ad fundandam jurisdiction
2. eccezione di forum non competens
3. eccezione di forum non conveniens
1.1.1 Arrestment ad fundandam jurusdiction
L’origine giuridica e storica del forum non conveniens viene ricondotta al
tentativo di ridimensionare la notevole ampiezza, palesemente esorbitante, dei
criteri di giurisdizione del sistema scozzese, in particolare quello dell’arrestment
ad fundandam jurisdiction, in forza del quale il sequestro sul suolo scozzese di
beni di uno straniero è un criterio di collegamento con la giurisdizione scozzese.
Di origine olandese, l’utilizzazione di questo criterio è stata inizialmente rara, ma
si è diffusa progressivamente perché permetteva di giudicare sul suolo scozzese
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in forza della semplice presenza dei beni sul territorio ignorando completamente
l’elemento della nazionalità.
E’ in questo contesto che i tribunali scozzesi iniziano a suggerire la possibilità di
introdurre alcune eccezioni alle regole di competenza, principalmente riguardo ad
azioni relative a cause di successioni straniere.
Macmaster v. Steward
1
Si trattava di una successione aperta in Inghilterra, nonostante il
convenuto possedesse dei beni in Scozia.
L’attore però avanza, di fronte al tribunale scozzese, l’azione sorretta
dalla preoccupazione che il convenuto potesse non comparire in
Inghilterra.
La Corte scozzese decide di sospendere la procedura per quaranta
giorni, in maniera tale per cui se il convenuto avesse tardato in
maniera eccessiva ad intervenire nel processo inglese, gli attori
avrebbero potuto agire di fronte al tribunale scozzese.
Questa decisione rileva la disponibilità dei giudici scozzesi a porre in atto una
cooperazione internazionale in materia giudiziaria e rappresenta il punto di
partenza di un progressivo sforzo, seguito da altre decisioni
2
, a restringere
l’ambito di applicazione dell’arrestment ad fundandam jurisdiction, senza però
arrivare ancora a riconoscere esplicitamente l’esistenza di una discrezionalità che
permettesse ai giudici di rinunciare all’esercizio della giurisdizioni che gli
appartiene.
1
Macmaster v. Steward 1834, 12 S. 731
2
Cameron v. Chapman 1838, 16 S. 907
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1.1.2 L’eccezione di forum non competens
Il 1842 segna una data importante nella costruzione della dottrina del forum non
conveniens e delle relazioni di questa dottrina con l’eccezione di litispendenza.
In questo senso rappresenta una decisione fondamentale il caso Hawkins v.
Wadderburn
3
nel quale veniva in rilievo una situazione di litispendenza tra un
tribunale scozzese e uno inglese, ma l’eccezione di litispendenza non poteva
essere applicata perché si trattava di un caso internazionale, ipotesi in cui
l’eccezione di litispendenza non trovava appunto applicazione.
Nella fattispecie in questione la Corte scozzese afferma:
“But though the original and strict rule of lis alibi pendens may not so apply,
nevertheless there seems not to be doubt, that in cases of lis alibi pendens,
even in a foreign court, it is competent for the Court of this country to
consider the effect of that circumstances, and if it be such as in reason and
equity to require the dismissal or the sisting, or modification of the action
raised here to give such an effect”
4
Troviamo quindi in questa pronuncia il primo riconoscimento esplicito di un
potere discrezionale alla dismissione di una causa per ragioni di equità la cui
giurisdizione era riconosciuta in capo al tribunale scozzese.
Un altro passo verso la creazione del forum non conveniens fu compiuto dalla
giurisprudenza scozzese con l’elaborazione della teoria del forum non competens
5
, un’espressione ambigua perché suggerisce l’incompetenza del tribunale adito,
ma che la Corte definisce invece come questione che individua il foro più
appropriato, applicabile anche in assenza di una questione di litispendenza
internazionale.
3
Hawkins v. Wadderburn, 9 marzo 1842, 4 D. 924
4
“nonostante non sia applicabile la rigida regola della litispendenza, sembrano non esserci dubbi
sulla competenza della Corte di questo stato di considerare gli effetti di tale circostanza e
dimettere, sospendere o modificare l’azione, quando questo sia richiesto da ragioni di equità”
5
M’Morine v. Cowie 1845, 7 D. 720
12
1.1.3 L’eccezione di forum non conveniens
La prima volta che fu utilizzata l’espressione latina “forum non conveniens”
6
fu
utilizzata come semplice sinonimo di forum non competens, senza alcun
avanzamento o ulteriore spiegazione sotto il punto di vista tecnico o teorico.
La vera pietra miliare, il leading case, in materia di forum non conveniens risale
al 1892 con il caso Sim v. Robinow
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Sim v. Robinow
Veniva in considerazione un joint venture tra le parti concernente
miniere situate in Sud Africa.
L’azione era tesa all’ottenimento di una partecipazione agli utili
dell’impresa, l’attore era residente in Inghilterra, mentre il convenuto
era residente in Scozia.
Affermando che la sua residenza in Scozia aveva carattere meramente
temporaneo, apprestandosi a tornare in Sud Africa, il convenuto
sollevava l’eccezione di forum non conveniens.
In primo grado, decisione confermata anche in appello, il giudice
rigetta l’eccezione.
Due sono i punti della motivazione che meritano di essere rilevati:
“I am not aware that the Court has ever refused to exercise its jurisdiction
upon the ground of a mere balance of convenience and inconvenience, and
the reason is that such a ground of judgment would make it necessary for the
6
Macadam v. Macadam 1873, 11 M 860
7
Sim v. Robinow 1892 19 R. 665
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Court to proceed upon facts and circumstances the full force of which it
cannot appreciate without an inquiry into the whole merites of the case”
8
Queste motivazioni sono fondamentali per comprendere come la dottrina del
forum non conveniens sia stata elaborata in Scozia in maniera restrittiva, non
lasciando spazio ai giudici scozzesi margini troppo ampi di discrezionalità.
In secondo luogo la Corte insiste sulla centralità del requisito della residenza del
convenuto, fatto sufficiente di per sé a fondare la competenza del tribunale
scozzese e quindi il rigetto dell’eccezione di forum non conveniens, rilevando
quindi implicitamente che se il convenuto fosse già tornanto in Sud Africa la
soluzione della Corte avrebbe potuto essere differente ma che
“I do not think that the pursuer can be asked to wait till the defender carries
out this intention”
9
Lo sviluppo definitivo dei caratteri della dottrina del forum non conveniens in
Scozia viene posto in essere nella decisione Société du Gaz de Paris v. S.A. Les
Armateurs Francais
10
8
“la competenza giurisdizionale non può essere rifiutata sulla base di una semplice
comparazione di vantaggi e svantaggi del foro nazionale e straniero, questo perché renderebbe
necessaria la disamina di fatti e circostanze che non potrebbero essere valutate compiutamente
senza entrare nel merito della controversia”
9
“non è corretto ritenere che l’attore debba aspettare che il convenuto porti a compimento la sua
intenzione (di far ritorno in Sud Africa)”
10
Société du Gaz de Paris v. S.A. Les Armateurs Francais,3 dicembre 1925, 1926 S.C. (H.L.) 13