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prospettando anche in Italia, si baser la mia Tesi , che cercher di individuare le ana-
logie e le differenze, i vantaggi e gli svantaggi, gli aspetti positivi e quelli negativi, le
diverse interpretazioni, le prospettive future e le eventuali correzioni. Tra i numerosi
e frequenti rapporti tra professionisti e consumatori, il mio interesse si Ł poi concen-
trato sul binomio banca-cliente , da sempre fonte di disaccordo, avversit , incertez-
za interpretativa e lamentele. Diversi sono stati gli interventi legislativi - anche da
parte della Comunit Europea - e diverso Ł il campo d azione nel quale oggi possono
muoversi queste tipologie di imprese, nella prospettiva di un maggiore riguardo e at-
tenzione da usare verso i clienti-risparmiatori che sempre piø, negli ultimi anni, han-
no perso fiducia in questi tipi di rapporti.
Introduzione
Nella tradizionale indifferenza dei codici rispet to all equilibrio contrattuale, la
normativa sulle condizioni generali di contratto e in particolare, la disciplina sulle
clausole c.d. vessatorie, ha costituito un passaggio realmente importante. Da allora,
nel nostro ordinamento il dibattito sul contraente debole , ha condotto a innovazioni
ed evoluzioni legislative che, dall inserimento di nuove norme nel Codice Civile del
1942 (artt.1469bis-1469sexties, aggiunti ex art. 25, L. 52/96) ha portato
all emanazione di un vero e proprio Codice del Con sumo (D.lgs. 6 settembre 2005
n 206). Quest ultimo costituisce una rielaborazion e organica della maggior parte
delle norme vigenti a tutela del consumatore, dopo una riordinazione e armonizza-
zione che ha consentito di adeguarle alla normativa comunitaria. Normativa che,
sempre piø frequentemente, Ł intervenuta in questo settore con lo scopo di assicurare
un elevato livello di tutela dei consumatori in t utto il mercato europeo.
Ho ritenuto iniziare il mio lavoro di ricerca e di rielaborazione proprio con
l evoluzione normativa di questa particolare disciplina, individuando le tappe piø
importanti e riportando i passaggi piø significativi, resi necessari dal continuo modi-
ficarsi e svilupparsi della societ moderna. Con l inizio del nuovo millennio si Ł regi-
strato il noto fenomeno della globalizzazione che descrive la dimensione planetaria
dei rapporti economici, la circolazione multinazionale di beni, servizi, capitali e in-
vestimenti, con il superamento degli Stati nazionali e la trasposizione dell attivit e-
conomica dal pubblico al privato. Nasce la new economy come diverso modo di
produrre, di consumare, di lavorare, di vivere, dentro e fuori il mercato. Il problema
concreto che i giuristi devono affrontare Ł quello della fonte normativa a cui affidare
il compito di disciplinare questi fenomeni.
Una prima distinzione nella mia analisi Ł fatta tra interventi nel settore da par-
te dell Unione Europea e conseguenti adattamenti a livello nazionale da parte degli
Stati membri e in particolar modo, dall ordinamento italiano. Il concetto di consu-
matore nasce in ambito comunitario. Esistono, infa tti, riferimenti a tale figura gi
all interno del Trattato di Roma, istitutivo della Comunit Economica Europea, per
poi ripetersi e ampliarsi negli atti successivi, fino al Trattato di Maastricht del 1993
che indica come obiettivo primario dell Unione la protezione dei consumatori. Pur
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richiamandosi in varie occasioni alla figura di soggetto-consumatore, i Trattati non
ne offrono alcuna definizione e questo ha portato dottrina e giurisprudenza ad inter-
venire spesso per chiarire e individuare una nozione comune, valevole per tutti. Im-
portanti interventi sulla questione si sono anche avuti da parte della Corte di Giusti-
zia europea e della nostra Corte Costituzionale.
Tornando alla tutela accordata in ambito europeo al consumatore, ho confron-
tato i diversi interventi legislativi dell Unione, cercando di estrarre le motivazioni e
le novit introdotte di volta in volta negli atti e manati, ma soprattutto sottolineando
come e quando il nostro Paese abbia dato attuazione a tali indicazioni. Gli interventi
comunitari sono stati continui e hanno riguardato sia la materia in generale, sia setto-
ri particolari della stessa (basti pensare alle Direttive sulla multipropriet , sui prodotti
difettosi, sui contratti conclusi fuori dai locali commerciali, sulla pubblicit inganne-
vole, sui servizi turistici e sui servizi bancari) e diversi e discontinui sono stati gli in-
terventi degli ordinamenti nazionali. L Unione Europea ha anche avviato vari lavori
per armonizzare al massimo il diritto dei contratti con l intento di creare un unico
Codice Europeo dei Contratti che disciplini in modo uniforme e comune i rappor ti
tra privati che, sempre piø, si svolgono al di fuori dei confini nazionali e coinvolgono
soggetti, beni, capitali di appartenenza a Paesi differenti. Il primo capitolo si conclu-
de con le prospettive future dell Unione nell ambit o della tutela del consumatore, in-
dividuando quali saranno le prossime azioni nel settore e quali i rimedi e le correzio-
ni che faranno agli interventi del passato, che in molti casi non hanno portato ai risul-
tati sperati.
Il secondo capitolo Ł interamente dedicato a come il nostro Stato e il nostro
legislatore abbia saputo e voluto recepire i messaggi e le indicazioni dell Unione Eu-
ropea per questo settore. Ogni Stato membro aveva gi , nei propri codici, una parte
di disciplina dedicata al contraente debole-consum atore anche se la tutela nei suoi
confronti veniva affrontata ed assicurata con mezzi e azioni differenti. Chi piø, come
Germania e Francia, chi meno, come l Italia, aveva gi percepito la necessit di in-
terventi dall alto per difendere quella parte contrattuale piø debole che si vedeva,
sempre piø spesso, costretta a sottostare a clausole inique e svantaggiose per lui, che
accentuavano il divario e lo squilibrio tra le parti, a prescindere dalla convenienza
economica dell affare. Il fenomeno della c.d. standardizzazione dei contratti nasce
dall esigenza da parte dell imprenditore di gestire uniformemente i propri rapporti
con la clientela, predisponendo unilateralmente le clausole contrattuali, a fronte di
una semplice possibilit di accettazione da parte d ell altro contraente, privo di qual-
siasi possibilit di intervento nella negoziazione e nella formulazione del testo del
contratto. L unica forma di tutela apprestata dal Codice civile del 1942 Ł indicata ne-
gli artt. 1341-1342 che danno efficacia alle c.d. condizioni generali di contratto solo
se conosciute dalla controparte e condizionano l efficacia delle clausole c.d. vessato-
rie eventualmente inserite, alla specifica approvazione per iscritto. Il legislatore ita-
liano si Ł rapidamente reso conto della debolezza della protezione prevista per il con-
traente debole rispetto al modello comunitario che si era andato delineato nel tempo,
cos gli interventi successivi hanno portato all inserimento, sempre nel Codice civile,
del Capo XIVbis intitolato dei contratti del consumatore , in cui si prevede una par-
ticolare disciplina dedicata a questa tipologia di contratti, che vede di fronte una spe-
cifica figura di contraente forte -il professionista- e una specifica figura di contraente
debole -il consumatore-. Alla protezione di quest ultimo Ł esplicitamente rivolta la
normativa che prevede l inefficacia delle clausole c.d. abusive, determinanti a carico
del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal
contratto. Gli articoli prevedono poi, le varie modalit di intervento e di azione in
mano al consumatore per far valere i suoi diritti, ma lungo e acceso Ł stato il dibattito
di dottrina e giurisprudenza circa l interpretazione corretta da dare alle varie disposi-
zioni che il legislatore ha lasciato, in molti punti, generiche e vaghe, quindi suscetti-
bili di diverse applicazioni. Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in base
all’art. 7 della legge delega 29 luglio 2003, n. 229, relativo al riassetto delle disposi-
zioni vigenti in materia di tutela dei consumatori, ha dato vita al Codice del Consumo
che ha ricompreso in sØ, modificandole e ampliandole, tutte le norme del Codice Ci-
vile che riguardavano i vari rapporti tra professionisti e consumatori, dando una vi-
sione piø lineare e piø completa di tutto il settore dei consumi. In particolare, il mio
lavoro si Ł concentrato, in questa parte della Tesi, sul problema dell accesso alla giu-
stizia da parte del consumatore e sulle varie forme di azione e di autotutela diretta-
mente previste dalla normativa, come l azione individuale e l azione inibitoria collet-
tiva, e su quelle ancora in via di sperimentazione nel nostro Paese, ma efficaci ed ef-
ficienti in altri, come la c.d. class action statunitense. Per class action si intende
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un azione legale condotta da uno o piø soggetti che, membri della stessa classe, inte-
sa come categoria e non come classe sociale, chiede che la soluzione di una questio-
ne comune di fatto o di diritto avvenga con effetti super partes per tutti i componenti
presenti e futuri della classe stessa, potendo, altres , esercitare pretese risarcitorie.
L intenzione del legislatore era quella di moraliz zare il mercato, colpendo gli ope-
ratori economici scorretti, ma si passa da finalit prevalentemente preventive e astrat-
te, come quelle dei codici, a finalit piø concrete , correttive e riparatorie, come quel-
le che si individuano nell azione di classe. Ho poi, cercato di cogliere i profili com-
paratistici e sistematici dei vari istituti, esaminando importanti questioni interpretati-
ve riguardanti la legittimazione, la concorrenza, l oggetto e gli effetti del giudicato,
la determinazione del danno.
Come ho accennato in precedenza, la disciplina della tutela del consumatore
riguarda numerosi aspetti della vita quotidiana e numerosi settori di mercato che a-
vrei potuto, nello specifico, analizzare in profondit , facendo riferimento ai vari in-
terventi legislativi, sia a livello comunitario che nazionale, ma cos facendo avrei di-
lungato eccessivamente il mio lavoro, rischiando di allontanare l attenzione del letto-
re da quello che era il mio argomento primario di ricerca, ossia l autotutela del con-
sumatore. Per evitare ci , ho deciso di scegliere u n solo settore su cui soffermare la
mia attenzione e di cui trattare piø minuziosamente le vicende evolutive: il settore
bancario e creditizio. L attivit bancaria ha accresciuto il livello di tutela della pro-
pria clientela sia con iniziative di autoregolamentazione -codici di comportamento-
sia con un corposo processo normativo. La normativa sulle clausole abusive Ł stata
preceduta dalla L. n 154/92 sulla trasparenza banc aria e dalla L. n 142/92 sul credi-
to al consumo, poi rielaborate nel Testo Unico Bancario, D.lgs n 385/93. Le dispo-
sizioni della L. n 52/96 hanno sicuramente inciso sulla disciplina dei contratti ban-
cari, ma gi da prima la stessa Banca d Italia (con un provvedimento detto antitrust,
n 12 del 3 dicembre 1994) aveva formulato una prop osta di variazione delle norme
contrattuali, impegnando l ABI (Associazione Bancaria Italiana) a sollecitare e veri-
ficare le modifiche delle clausole interessate. Un importante pronuncia giurispruden-
ziale Ł stata quella del Tribunale di Roma del 21 gennaio 2000, confermanta in Cas-
sazione nel 2008, la quale ha accolto l istanza di alcune associazioni di consumatori
di inibire l uso di talune clausole contrattuali ritenute vessatorie, all ABI e ad alcune
banche. Le norme sulle operazioni bancarie saranno, di certo, inserite nel futuro
Codice Europeo dei Contratti che dedicher a tale settore un intero Titolo. Il Codi-
ce civile italiano Ł stato il primo fra quelli europei a introdurre norme specifiche per
questi contratti, in un momento in cui il settore bancario era retto da un regime giuri-
dico nel quale le banche erano imprese che esercitavano una funzione di interesse
pubblico, soggette ad autorizzazioni e controlli. Da qualche decennio, per , tale re-
gime Ł venuto meno e per effetto degli interventi comunitari gli ordinamenti vigenti
sono mutati. Il terzo capitolo della mia Tesi si dedicher a questa particolare fetta del
diritto dei consumatori, sottolineando come anche i soggetti-protagonisti prendano
sfaccettature diverse. Si parla di enti creditizi o banche al posto di professionisti, si
parla di clienti o risparmiatori al posto di consumatori, proprio per specificarne le pe-
culiarit e le caratteristiche singolari. Dopo una dettagliata indicazione delle vicende
normative susseguitesi nel settore bancario, creditizio e finanziario, sia per opera
dell Unione Europea, sia per intervento del legislatore italiano, con riferimento an-
che, alle piø importanti pronunce giurisprudenziali a riguardo, il mio lavoro si incen-
trer particolarmente sull ultima Direttiva comunit aria emanata dal Parlamento euro-
peo in materia (la c.d. MiFID, Markets in Financial Instruments Directive, n
39/2004) che costituisce un passo importante verso la costruzione di un mercato fi-
nanziario integrato efficace e competitivo all’interno dell’Unione Europea, e sul suo
recepimento in Italia a partire dal gennaio 2007.
Infine, il mio intento sar quello di indicare e c hiarire al meglio quali siano le
possibili strade percorribili dai consumatori-risparmiatori per fare valere in via giudi-
ziaria i propri diritti, ormai sufficientemente garantiti in via legislativa, e quali siano i
mezzi piø sicuri ed idonei per riuscire ad ottenere il massimo ristoro e risarcimento
per gli eventuali danni subiti ad opera di questi grandi e complicati istituti che pren-
dono il nome di banche .