1.2 I modelli di responsabilità della persona giuridica prima
dell’entrata in vigore del Dec. Lgs. 231/2001.
Il nostro diritto positivo non conosceva, prima del Dec. Lgs. n.
231/2001, forme di responsabilità diretta e autonoma a carico
delle persone giuridiche
2
.
Nel codice penale Rocco non sono previste norme che escludano
esplicitamente la responsabilità diretta ed autonoma delle persone
giuridiche.
Tale esclusione, infatti, in base ad un argumentum a contrario,
viene dedotta proprio dall’art. 197
3
del codice penale
4
, il quale
2
In argomento, cfr. FIANDACA-MUSCO, Manuale di diritto penale, ed. 2006, pag. 139 e
segg. anche con riferimenti bibliografici in nota 18): F. BRICOLA, Il costo del principio
“societas delinquere non potest” nell’attuale dimensione del fenomeno societario, in Riv.
it. Dir. proc. pen., 1970, pagg. 1010 e segg. ; ID., Luci ed ombre nella prospettiva di una
responsabilità penale degli enti nei paesi della Cee, in Giur. Comm., 1979, pagg. 647 e
segg.; ID., Lo statuto dell’impresa: profili penali e costituzionali, in Giur. Cost., 1985,
pagg. 721 e segg.; MARINUCCI-ROMANI, Tecniche normative nella repressione penale
degli abusi degli amministratori di società per azioni, in AA. VV., Il diritto penale delle
società commerciali, a cura di P. Nuvolose, Milano, 1971, pagg. 97 e segg.; STORTONI,
Profili penali delle società commerciali come imprenditori, in Riv. it. Dir. proc. pen., 1971,
pagg. 1172 e segg.; PECORELLA, Societas delinquere potest, in Riv. giur. Lav., 1977, IV,
pag. 365; ALESSANDRI, Reati di impresa e modelli sanzionatori, Milano, 1984; ID.,
Commento all’art. 27 comma 1, in Commentario alla Costituzione, a cura di Branca e
Pizzorusso, Bologna, 1991, pagg. 150 e segg.; BATTAGLINI, L’obbligazione civile delle
persone giuridiche per il pagamento delle ammende, in Riv. dir. priv., 1931, pagg. 161 e
segg.; BRASIELLO, Obbligazioni civili per le ammende inflitte a persona dipendente,
privati ed enti, in Nuovo Dig. It., VIII, 1939, pagg. 1192 e segg.; BERNARDI, Società
commerciali e sistema sanzionatorio: prospettive di riforma, in Dir. trim. dir. pen., 1990,
pagg. 23 e segg.; MILITELLO, La responsabilità penale dell’impresa societaria e dei suoi
organi in Italia, 1992, pagg. 101 e segg.; ID., Attività del gruppo e comportamenti illeciti:
il gruppo come favore criminogeno, 1998, pagg. 367 e segg.; DE MAGLIE, Sanzioni
pecuniarie e tecniche di controllo dell’ impresa , pagg. 88 e segg.; PALIERO, Problemi e
prospettive della responsabilità penale dell’ente nell’ordinamento italiano, in Riv. trim.
pen., 1996, pagg. 1173 e segg.; DOLCINI, Principi costituzionali e diritto penale alle
soglie del nuovo millennio, in Riv. it. Dir. proc. pen., 1999, pagg. 10 e segg.; ROMANO-
GRASSO-PADOVANI, Commentario sistematico del codice penale, III, 1994.
3
Negli anni Ottanta, ALESSANDRI, op. cit., pag. 128 propone una rivalutazione
dell’istituto del civilmente obbligato: l’art. 197 c.p., sottoposto ad una operazione di
chirurgia legislativa che ne muti “radicalmente la struttura”, potrebbe essere una risposta
sanzionatoria di “notevole fecondità nello specifico settore della cosiddetta criminalità
d’impresa”.
4
Cfr. in A. FIORELLA- G. LANCELLOTTI, La responsabilità dell’impresa per i fatti di
reato, nota 15) pag. 306, RAMELLA, La responsabilità penale e le associazioni, in
Trattato del Cogliolo, II, I, 1985, pag. 960; ZIPF, Politica criminale, 1989, pagg. 76 e
segg.; FERRARA, La responsabilità delle persone giuridiche, in Riv. dir. comm., 1914, I,
pagg. 513 e segg..
6
prevede una obbligazione civile sussidiaria
5
di garanzia della
persona giuridica per il caso in cui colui il quale ne abbia la
rappresentanza o l’amministrazione commetta un reato in
violazione degli obblighi inerenti alla qualità rivestita ovvero
nell’interesse della persona giuridica e versi altresì, in condizioni
di insolvibilità. Pertanto, l’attribuzione all’ente di tale obbligo di
garanzia non si spiegherebbe se l’ente stesso potesse considerarsi
soggetto attivo del reato.
La natura giuridica di questa forma di responsabilità dell’ente
appare, quindi, “schiettamente oggettiva, fondata sul mero
collegamento tra autore del fatto ed ente”, oltrechè – giova
ribadire - “sussidiaria”, in quanto opera non soltanto quando il
reato è realizzato dai cc.dd. vertici che indicano le linee di
politica aziendale, ma anche da soggetti estranei al gruppo
dirigente legati alla societas da un collegamento puramente
funzionale
6
.
L’art. 197 c.p. prevede, pertanto, una “solidarietà” intarsiata
all’interno di una struttura sussidiaria di responsabilità: a carico
della persona giuridica vi è solo una mera obbligazione di tipo
solidale con “il diritto di regresso per intero nei confronti
dell’autore della violazione”
7
.
La corresponsabilizzazione dell’ente, infine, subentra
esclusivamente dopo che sia stata accertata l’insolvibilità della
persona fisica, fino a quel momento la persona giuridica svolge
5
In questi termini, TESAURO, Le persone giuridiche quali destinatari del diritto penale,
in Foro pen., 1962, pag. 240; FLORA, I soggetti penalmente responsabili nell’impresa
societaria, in Studi in memoria di Pietro Nuvolone, II, 1991, pagg. 548 e segg., entrambi in
A. FIORELLA- G. LANCELLOTTI, op. cit. nota 19).
6
Cfr. ALESSANDRI, Reati d’impresa, op. cit., pagg. 108 e segg..
7
V. A. FIORELLA-G. LANCELLOTTI, op. cit, pag. 326 e segg.: il legislatore degli anni
’90 ha costruito, poi, tre modelli diversi di responsabilità diretta della persona giuridica per
i settori più raffinati del mercato finanziario, come nel mercato della concorrenza con la
legge “antitrust” n° 287/90 che stabilisce, tra le sue disposizioni, che qualora le imprese
violino le regole volte ad impedire i fenomeni di concentrazione e di monopolio, l’Autorità
garante può infliggere sanzioni amministrative pecuniarie e, nel caso di reiterata
inottemperanza, può disporre la sospensione dell’attività di impresa; nonché nel mercato
delle telecomunicazioni che con la legge c.d. Mammì n° 223/90 prevede la repressione
diretta delle condotte antigiuridiche delle società di gestione di network attraverso sanzioni
disciplinari a contenuto radiativi irrogabili dal Garante per la radiodiffusione e dal Ministro
delle Poste e delle Telecomunicazioni.
7
un mero ruolo di garante per l’adempimento della pena
pecuniaria
8
.
I maggiori inconvenienti del metodo di imputazione di cui all’art.
197 c.p. emergono in tutti quei casi in cui l’illecito, lungi
dall’essere espressione della condotta antigiuridica di una singola
persona fisica, costituisce la conseguenza di precise scelte di
politica d’impresa. Ne deriva che la mancata punizione
dell’impresa si traduce in un ingiustificato accollo di
responsabilità ad un altro soggetto, il quale sembra assumere il
ruolo di esclusivo capro espiatorio
9
.
8
Cfr. in A. FIORELLA - G. LANCELLOTTI, op. cit., pag. 322, nota 101), DOLCINI-
GIARDA-MUCCIARELLI-PALIERO-RIVA CRUGNOLA, Commentario delle
“Modifiche al sistema penale”, 1982, sub art. 6, pagg. 41 e segg.; IDEM,
“Depenalizzazione” e tipologia delle sanzioni, in Temi, 1977, pagg. 380 e segg.;
PALIERO-TRAVI, La sanzione amministrativa. Profili sistematici, 1988, pagg. 210 e
segg.; IDEM, Sanzioni amministrative, voce in Enc. Dir., XLI, 1989, pagg. 3389 e
segg..Con l’art. 6, comma 4, della legge 689/81 ha fatto ingresso nel nostro sistema una
ipotesi di responsabilità penale amministrativa della persona giuridica e, precisamente, una
esclusiva responsabilità solidale con “diritto di regresso per l’intero nei confronti
dell’autore della violazione”, accollando, di fatto, alla stessa la mera “garanzia” per il
pagamento della sanzione pecuniaria. In termini critici, cfr., però, PALIERO, Criminal
Liability, op. cit. pagg. 266 e segg.: secondo l’Autore “……il legislatore delle modifiche ha
perso una occasione importante. Completamente libero, in questo settore, da costrizioni
costituzionali, si è lasciato sfuggire l’opportunità irripetibile di prevedere su di un piano
generale la responsabilità “diretta” della persona giuridica. Ha, invece, seguito
pedissequamente e miopamente il binario già tracciato dal legislatore penale. I contraccolpi
sul versante politico-criminale dell’effettività sono prevedibili e pesanti: anche su questo
terreno si è, dunque, persa la chance di essere all’altezza dell’aggressività della criminalità
dell’impresa”.
9
La rinnovata riflessione della dottrina italiana è stata alimentata dagli orientamenti
riscontrabili in altri contesti ordinamentali e, in particolare, nell’ambito dei paesi
anglosassoni che conoscono da tempo la figura del corporate crime, cioè del delitto
commesso dall’ente societario (corporation) che come tale viene penalmente sanzionato.
Più di recente, inoltre, una significativa innovazione in tal senso è stata introdotta nel nuovo
codice penale francese, che ammette la responsabilità delle persone giuridiche tanto a titolo
di concorso con le persone fisiche agenti per essa, quanto a titolo di responsabilità
autonoma. A tal proposito, cfr. FIANDACA-MUSCO, op. cit., pag. 140 nota 19): LEIGH,
The criminal liability of corporations in english law, London, 1969; SMITH-HOGAN,
Criminal law, V ed., 1983, pag. 155; PARISI, Theories of corporate criminal liability, in
AA. VV.; TIEDEMANN, La responsabilità penale delle persone giuridiche in diritto
comparato, in Riv. it. Dir. proc. pen., 1995, pagg. 615 e segg. ; DE SIMONE, Il nuovo
codice francese e la responsabilità penale delle personnes morales, 1995, pagg. 189 e
segg.; CASTELLANA, Diritto penale dell’Unione Europea e principio “societas
delinquere non potest”, in Riv. trim. dir. pen., 1996, pagg. 747 e segg.; BERTEL, La
responsabilità penale delle persone giuridiche, 1998, pagg. 59 e segg.; SELVAGGI, La
responsabilità penale delle persone giuridiche: un dibattito europeo, in Cass. pen., 1999,
pagg. 1336 e segg..
8
Con l’art. 6, comma 3°, della legge n. 689/81 fa ingresso nel
nostro sistema una ipotesi di responsabilità amministrativa della
persona giuridica
10
e, in particolare, con l’aggiunta del comma 4°
si tratteggia per la persona giuridica esclusivamente una
responsabilità solidale, con “diritto di regresso per l’intero nei
confronti dell’autore della violazione”.
Pertanto, anche se la sussidiarietà che caratterizza l’art. 197 c.p. è
qui esclusa, la norma in esame non fa altro che accollare alla
persona giuridica la mera garanzia per il pagamento della
sanzione pecuniaria
11
.
A tal proposito, non sono mancate le critiche, innanzitutto in
ordine ai criteri di imputazione, in quanto il requisito formale
dell’”esercizio delle funzioni o incombenze” appare
irragionevolmente limitato, assolutamente riduttivo rispetto alla
variegatezza e multiformità delle manifestazioni dell’attività
d’impresa
12
.
Inoltre, l’aver considerato soltanto i soggetti formalmente
investiti dalla qualifica di rappresentanti dell’ente quali fonte
esclusiva da cui scaturisce di riflesso la responsabilità della
persona giuridica, taglia fuori una fetta consistente di illeciti
commessi da individui che, pur non rivestendo formalmente il
ruolo, di fatto ne esercitano le funzioni
13
.
Le maggiori incongruenze si evidenziano, poi, sul terreno
commisurativo: il meccanismo della solidarietà prevede una sola
sanzione e non due pene pecuniarie (una per la persona fisica,
una per la persona giuridica) con relativi marchingegni
commisurativi ben differenziati, rapportati alle diversità
fisiologiche dei destinatari (rispettivamente alle condizioni
economiche della persona fisica ed al patrimonio della persona
giuridica)
14
.
10
In questi termini, A. FIORELLA - G. LANCELLOTTI, op. cit., pagg. 322 e segg..
11
Cfr. DOLCINI, in DOLCINI-GIARDA-MUCCIARELLI, PALIERO - RIVA
CRUGNOLA, Commentario delle “Modifiche al sistema penale”, 1982, sub art. 6, pagg.
41 e segg.; IDEM, “Depenalizzazione” e tipologia delle sanzioni, in Temi, 1977, pagg. 380
e segg..
12
Cfr. sul punto PALIERO-TRAVI, La sanzione amministrativa. Profili sistematici, 1988,
pagg. 210 e segg..
13
Cfr. DOLCINI, Depenalizzazione, op. cit., pag. 383.
14
Cfr. PALIERO-TRAVI, La sanzione amministrativa, op. cit., pagg. 216 e segg..
9
Non solo: ex art. 1 della L. 689/81, la sanzione - unica - viene
tagliata sulle “condizioni individuali” dell’autore materiale
dell’illecito: la persona fisica, con conseguente e totale
annacquamento di ogni pretesa generale e specialpreventiva
15
.
Riconosciuta, pertanto, l’esigenza politico-criminale di
predisporre sanzioni anche a carico degli enti collettivi, rimane,
tuttavia, assai problematica la concreta individuazione dei
possibili meccanismi sanzionatori da adottare.
1.3 Il decreto legislativo n. 231/2001: la responsabilità
“amministrativa” delle persone giuridiche.
In ossequio alla normativa comunitaria
16
, il problema della
responsabilità delle persone giuridiche viene superato, dopo i
15
Cfr. PALIERO, in DOLCINI-GIARDA-MUCCIARELLI-PALIERO-RIVA
CRUGNOLA, Commentario, op. cit..
16
L’elaborazione del concetto di responsabilità delle persone giuridiche inizia con la
Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee (c.d. PIF),
adottata il 26 luglio 1995: l’art. K3 (cui, oggi, corrisponde, dopo il Trattato di Amsterdam,
l’art. 31 del Trattato UE) fissa, infatti, gli obiettivi dell’Unione nel settore della
cooperazione giudiziaria in materia penale, fornendo ai cittadini dell’Europa un livello
elevato di sicurezza che si raggiunge attraverso le azioni di prevenzione e repressione
indicate nell’art. 29 Trattato UE (già art. K1). “il punto di partenza è rappresentato
dall’esigenza che le legislazioni penali degli Stati membri contribuiscano efficacemente alla
tutela degli interessi finanziari della Comunità colpendo ogni condotta fraudolenta lesiva di
quegli interessi, adottando non solo una definizione comune di frode, ma riconoscendo il
ruolo importante delle imprese nei settori finanziati dai bilanci comunitari, stabilendo
conseguentemente un principio di responsabilità penale per coloro che sono investiti di un
potere decisionale”. E, infatti, all’art. 3 la Convenzione impone agli Stati membri di
adottare le misure necessarie per affermare la penale responsabilità dei dirigenti delle
imprese o di qualsiasi persona eserciti un potere di decisione o di controllo al loro interno,
per gli atti fraudolenti commessi dalle persone soggette alla loro autorità, secondo i principi
del diritto nazionale (cfr. A. IANNINI-G.M. ARMONE, Responsabilità amministrativa
degli enti e modelli di organizzazione aziendale, pagg. 7 e segg.: secondo gli Autori….”si
invoca, in questa prima convenzione, una responsabilità penale ancorata ad una qualifica
soggettiva identificata in una persona fisica, fissando alcuni principi importanti quali la
previsione non solo di una responsabilità penale dei dirigenti di imprese o di persone che
rivestono poteri decisionali per atti personali posti in essere come autori, concorrenti,
istigatori, ma anche di una responsabilità penale fondata sulla “culpa in vigilando” o sulla
semplice negligenza od imperizia). Successivamente saranno il primo protocollo alla
Convenzione PIF adottato il 27 settembre 1996 e relativo alla corruzione dei funzionari
delle Comunità Europee, nonché il secondo protocollo alla stessa adottato nel 1997 - non
ancora ratificato dall’Italia ma ampiamente ripreso nella legge-delega del 2000 - e relativo
agli atti di corruzione commessi da funzionari comunitari, nazionali e degli Stati membri -
10
lavori della Commissione Grosso per la riforma del codice
penale
17
, con la legge n. 300 del 29 settembre 2000, con la quale
il legislatore italiano ha delegato il Governo a disciplinare la
responsabilità “amministrativa” da reato degli enti collettivi.
Il cammino è stato completato dal decreto legislativo dell’8
giugno 2001 n. 231
18
, che ha attuato la delega contenuta nella
indipendentemente dal fatto che ledano gli interessi finanziari delle istituzioni europee - a
definire, in modo compiuto, il contenuto della responsabilità delle persone giuridiche, che
non è necessariamente una responsabilità penale. Parallelamente, anche in ambito OCSE
emerge la necessità di prevedere una responsabilità da reato delle persone giuridiche: tale
organizzazione, istituita il 30 settembre 1961, per la cooperazione e lo sviluppo economico
si prefigge lo scopo di favorire l’espansione economica dei suoi membri e lo sviluppo del
commercio internazionale, nonché di contribuire al coordinamento delle politiche
economiche e sociali e alla regolamentazione e valutazione critica dei comportamenti che
gli Stati devono disciplinare, come la lotta alla corruzione che, al di là di una scontata
dimensione etica, costituisce elemento perturbatore delle corrette regole di concorrenza,
soprattutto nelle transazioni economiche internazionali attraverso, per l’appunto, le persone
giuridiche. Da qui nasce l’esigenza di dar vita ad una Convenzione per la lotta alla
corruzione dei pubblici ufficiali stranieri che è stata approvata a Parigi il 26 novembre
1997. Nel 1999, poi, anche il Consiglio d’Europa affronta il tema della corruzione nei suoi
molteplici aspetti e quello della conseguente responsabilità delle persone giuridiche in una
Convenzione molto articolata e completa (non ancora ratificata dall’Italia) che, all’art. 18,
richiede agli Stati membri, in particolare, di adottare le misure legislative e le altre che si
ritengano necessarie per assicurare che le persone giuridiche possano essere responsabili
dei reati di corruzione attiva, di traffico, di influenza e di riciclaggio, qualora queste
infrazioni siano commesse per loro conto da ogni persona fisica, che agisca sia
individualmente sia come membro di un organo della persona giuridica, che esercita un
potere di direzione al suo interno e che si concretizza alternativamente in un potere di
rappresentanza, un potere di decisione e di controllo all’interno della persona giuridica. In
ultimo, il 9 dicembre 1999 viene conclusa a New York la Convenzione per la repressione
dei finanziamenti al terrorismo che, all’art. 5, impone che ogni Stato membro adotti le
misure necessarie per rendere una persona giuridica, situata sul suo territorio o costituita
secondo le sue leggi, responsabile nel caso in cui un soggetto cui fa capo la gestione o il
controllo abbia commesso uno dei reati di finanziamento previsti dall’art. 2. Analoghi
principi sono stabiliti, infine, nella Convenzione TOC di Palermo, adottata il 15 novembre
2000, nel Protocollo facoltativo alla Convenzione dei diritti del fanciullo, siglato nel 2000,
nonché nella Convenzione di Merida del 2003, relativa alla corruzione.
17
Cfr. Progetto preliminare di riforma del codice penale. Parte generale, in Documenti
Giustizia, 2000 - n. 3. “Tale progetto ha fatto da battistrada, dedicando un intero titolo - il
VII - alla responsabilità delle persone giuridiche: la relazione allegata a tale progetto ha
indicato le ragioni esterne ed interne al sistema che premono per la criminalizzazione
dell’ente. Da un lato, l’analisi comparata dimostra come la criminalizzazione della persona
giuridica sia una scelta obbligata per esigenze di armonizzazione e coordinamento con la
maggior parte degli ordinamenti europei; dall’altro, la responsabilità penale delle persone
giuridiche non è incompatibile con i principi fondamentali dello Stato di diritto, ma
risponde, invece, ad esigenze di razionalità, equità, trasparenza ed equilibrio del sistema”.
18
Per i primi commenti in A. FIORELLA - G. LANCELLOTTI, op. cit., pag. 326 nota
115) cfr. GARUTI (a cura di), Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi
dipendenti da reato, 2002; DE MAGLIE, Principi generali e criteri di attribuzione della
11
legge 300/2000 e ha costruito il sistema generale della
responsabilità degli enti collettivi.
Il percorso di attuazione della delega contenuta nella legge
300/2000 è stato, tuttavia, faticoso
19
, in quanto, pur contenendo la
stessa, in maniera dettagliata e puntuale i criteri ai quali il
Governo avrebbe dovuto attenersi nel disciplinare la
responsabilità da reato degli enti, ha suscitato, nel mondo
imprenditoriale, molte resistenze all’introduzione di un principio
di così radicale novità come quello, appunto, della responsabilità
delle persone giuridiche
20
.
Un primo fondamentale problema, poi, che il legislatore italiano
ha dovuto affrontare, in sede di implementazione delle norme
internazionali sulla responsabilità delle persone giuridiche, era
quello concernente la natura di tale responsabilità.
Gli strumenti internazionali, infatti, non dettavano direttive
vincolanti, nel pieno rispetto delle peculiarità dei sistemi
nazionali.
Orbene, sia la legge-delega sia il decreto legislativo qualificano
la responsabilità degli enti come responsabilità
“amministrativa
21
”, collegata, sic et simpliciter, alla commissione
di reati.
responsabilità, in Diritto penale e processo, n° 11/2001, pagg. 1348 e segg.; IDEM,
Responsabilità delle persone giuridiche: pregi e limiti del d. lgs. n° 231/2001, in Danno e
Responsabilità, n° 3/2002, pagg. 247 e segg..
19
A. IANNINI-G.M. ARMONE, Responsabilità amministrativa degli enti e modelli di
organizzazione aziendale, pag. 20 e segg..
20
A. IANNINI-G.M. ARMONE, op. cit. pag. 22: “…….Così si spiega come il legislatore
delegato, pur rispettando le scelte fondamentali operate nella legge delega, ha così
apportato alcune correzioni di rotta, che hanno in parte ridimensionato la portata
dirompente della nuova disciplina. Le due correzioni più importanti riguardano il catalogo
dei reati dai quali può scaturire la responsabilità degli enti e il ruolo dell’organizzazione
aziendale nella valutazione della responsabilità. Infatti, mentre la legge-delega conteneva
un vasto elenco di reati, il d. l.vo 231/2001, nella sua struttura originaria, si presenta come
un testo sbilanciato, nel quale la parte generale sui principi e sul procedimento applicabile
figurava come preponderante, mentre il catalogo dei reati si presentava visibilmente ridotto
rispetto alle indicazioni contenute nella legge-delega: in particolare, risultano amputate tutte
le fattispecie colpose che si ricollegano al rischio di impresa. Sotto il secondo profilo, la
responsabilità degli enti, poi, ha assunto un carattere meno drastico: la connotazione semi-
oggettiva dei criteri di imputazione è venuta meno e hanno trovato spazio istituti che
consentono con maggiore facilità l’esonero da responsabilità, ammorbidendo, di fatto,
l’efficacia della nuova normativa”.
21
Questa etichettatura - riconducibile ad una logica fuzzy (cfr. KOSKO, Il fuzzy-pensiero.
Teoria e applicazioni della logica fuzzy, 1999 in nota 121) A. FIORELLA - G.
12
In tal modo, il legislatore ha voluto evitare in radice il problema
della esplicita soggettivizzazione penale degli enti collettivi: gli
enti non hanno capacità penale, ma rispondono, in via
amministrativa, dei fatti che costituiscono reato commessi da
persone fisiche.
Alla luce di una simile qualificazione, appare possibile affermare
che il reato costituisce mero presupposto di tale responsabilità e
non il suo fondamento.
Ciò anche se, sul piano dell’applicazione pratica, non vi è dubbio
che la responsabilità degli enti si inserisca in una cornice
penalistica, nella misura in cui l’iniziativa di indagine sull’illecito
amministrativo è affidata al pubblico ministero che ha ricevuto la
notitia criminis e il procedimento di accertamento dell’illecito si
svolge dinanzi al giudice penale, secondo le regole del processo
penale, sia pure opportunamente adattate
22
.
Il modello di riferimento sembrerebbe rimanere così quello
delineato dall’art. 197 c.p. e dall’art. 6 della legge 689/1981 in
materia di depenalizzazione: le persone giuridiche fanno ingresso
nel processo penale, ma la loro resta una responsabilità per fatto
altrui, in base alla quale esse rispondono degli illeciti dei propri
LANCELLOTTI, op. cit., pag. 328) - ha profondamente irritato i tutori della purezza della
dommatica tradizionale, che si sono avventurati in lunghe discussioni sulla reale natura
giuridica penale o amministrativa - della responsabilità degli enti: una disputa fine a sé
stessa, che rischia di scambiare per problemi dogmatici, di sostanza, problemi di mera
costruzione del linguaggio della scienza giuridica. In questi termini si esprime
PULITANO’, La responsabilità “da reato” degli enti: i criteri di imputazione, in Studi
Schlesinger.
22
Cfr. A. FIORELLA, Principi generali e criteri di imputazione all’ente della
responsabilità amministrativa, pag. 3: “E’ ragionevole chiedersi quale sia la tenuta della
definizione in termini di responsabilità “amministrativa: infatti, estremo scetticismo e
diffidenza nutrono gli interpreti e gli operatori verso questa definizione nominalmente
“amministrativa” della responsabilità dell’ente. I più la percepiscono, in realtà, come
responsabilità penale o, meglio, di responsabilità “para-penale”. Il nostro sistema conosce
un illustre precedente storico sotto questo profilo che figura nel codice Rocco. Come è
noto, tale codice concepisce un sistema c.d. “a doppio binario”, in quanto prevede sanzioni
di due tipi - pene e/o misure di sicurezza - con correlata diversificazione di presupposti
applicativi. Ebbene, il codice definisce la responsabilità per la misura di sicurezza come
responsabilità “amministrativa”, senza dubbio alcuno che proprio la misura di sicurezza
stessa sia una conseguenza giuridica di natura classicamente penale……Vi sono, perciò,
forti sintomi per concepire una responsabilità che è qualcosa di più della semplice
responsabilità amministrativa”.
13
rappresentanti o dipendenti a vario titolo, ma non commettono
reati in proprio.
In tal modo e in ossequio alla relazione al decreto legislativo, si
viene a creare, un tertium genus di responsabilità, che “coniuga i
tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel
tentativo di contemperare le ragioni dell’efficacia preventiva con
quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia
23
.
Si è parlato, in tal modo, anche di “responsabilità definita
amministrativa ma in realtà penale a tutti gli effetti
24
”; di un
“istituto che, nella sua struttura e nella sua funzione, di
amministrativo presenta solo il nome, apparendo, con una
probabilità che rasenta la certezza, un mascheramento di
responsabilità penale della persona giuridica
25
”, di “frode delle
etichette
26
”, o, ancora, di “natura sostanzialmente penale della
responsabilità degli enti
27
”, nonché, in ultimo, di “un terzo
binario del diritto penale criminale accanto alla pena e alla
misura di sicurezza
28
”.
In effetti, i sostenitori della natura penale della responsabilità
dell’ente hanno fatto leva su un argomento forte
29
, quale quello
del collegamento diretto e non solidale della responsabilità
dell’organizzazione con la commissione dei reati e, soprattutto,
quello della cognizione relativa a questa responsabilità,
demandata in toto al giudice penale (come innanzi accennato).
23
Cfr. Relazione governativa, in Guida al diritto n° 26 del 7 luglio 2001, pagg. 31 e segg..
24
V. A. FIORELLA - G. LANCELLOTTI, op. cit., pag. 328, nota 123) con riferimento
bibliografico: PALIERO, op. cit., Il d. lgs. 8 giugno 2001 n. 231: da ora in poi, societas
delinquere (et puniri) potest, in Corriere giuridico, n. 7/2001, pag. 845; nello stesso senso
PADOVANI, Diritto penale, 2002, pag. 86.
25
Cfr. MUSCO, Le imprese a scuola di responsabilità tra pene pecuniarie e misure
interdittive, in D&G, 2001- 23, pag. 8 in nota 124) a A. FIORELLA - G. LANCELLOTTI,
op. cit., pag. 328.
26
FIANDACA-MUSCO, Diritto penale. Parte generale 2001, pag. 146 in nota 125) pag.
328 A. FIORELLA - G. LANCELLOTTI.
27
Cfr. DE SIMONE, I profili sostanziali della responsabilità c.d. amministrativa degli enti:
la “parte generale” e la “parte speciale” del d. lgs. 8 giugno 2001 n. 231, in GARUTI (a
cura di), Responsabilità degli enti, op. cit., pag. 79 di rimando A. FIORELLA- G.
LANCELLOTTI, op. cit., nota 126) pag. 328.
28
Cfr. DE VERO, Struttura e natura giuridica, pag. 1167.
29
Cfr. A. FIORELLA - G. LANCELLOTTI, op. cit., pag. 329 e segg..
14
Entrambi - v’è da dire - sono indici importanti del fatto che ci si
muova sul terreno delle categorie e delle garanzie del diritto
penale
30
e che ci si avvalga di tutti i suoi strumenti coercitivi
31
.
Si potrebbe, tuttavia, obiettare che il sistema delineato dal
decreto legislativo n. 231/2001 presenta “altri e non meno
importanti” aspetti da cui si potrebbe dedurre, con altrettanta
sicurezza, la natura amministrativa della responsabilità
32
.
Ciò troverebbe conforto, secondo autorevole dottrina,
innanzitutto, nella scelta dell’etichetta della “responsabilità
amministrativa” - che “occorre prendere sul serio, in quanto
espressione della volontà del legislatore
33
”- e, poi, la
considerazione - autorevolmente espressa - che “è il nome della
sanzione che fa la natura della sanzione e non viceversa
34
”.
A ben considerare il dettato normativo, perciò, appare assai arduo
riuscire ad incasellare l’istituto negli schemi, del diritto penale,
ovvero nelle categorie del diritto amministrativo
35
.
Qualora, pertanto, non si volesse accettare la “ambigua”
indicazione di tertium genus, ma neppure ci si riuscisse a liberare
dalle “ossessioni classificatorie”, si potrebbe utilizzare la formula
espressa da Pulitanò, secondo il quale sembrerebbe idonea la
dicitura “responsabilità da reato” - intendendola come
“dogmaticamente neutra”
36
- “la quale esprime, con
immediatezza, il problema di disciplina cui la nuova normativa
ha inteso dare risposta, ed evoca il contenuto precettivo e
sanzionatorio dei nuovi istituti”.
30
PALIERO, op. cit., pag. 845 in nota 128) pag. 329 di A. FIORELLA - G.
LANCELLOTTI, op. cit..
31
Cfr. BRICHETTI, Le misure cautelari, in AA. VV., La responsabilità, op. cit., pagg. 267
e segg. in nota 129) pag. 329 di A. FIORELLA - G. LANCELLOTTI, op. cit..
32
Cfr. A. FIORELLA - G. LANCELLOTTI, op. cit., pag. 329.
33
PULITANO’, La responsabilità, op. cit. in nota 130) pag. 329 di A. FIORELLA - G.
LANCELLOTTI, op. cit..
34
Cfr. MARINUCCI, Relazione di sintesi, in Societas puniri potest, Atti del Convegno,
Firenze, 15 - 16 marzo 2002, in nota 131, pag. 329 di A. FIORELLA - G. LANCELLOTTI,
op. cit..
35
In questi termini, A. FIORELLA - G. LANCELLOTTI, op. cit., pag. 329.
36
Così PULITANO’, op. cit. in nota 134) pag. 330 di A. FIORELLA - G. LANCELLOTTI,
op. cit..
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