5
la bellezza e la giustizia, e sottraendogli l’orizzonte immenso
della verità
3
.
Non occorre, quindi, essere esperti per comprendere che nella
pratica medica è in gioco la cura dell’uomo; di conseguenza, la
bioetica si occupa del rapporto tra corpo e anima, tra il soggetto
e la sua vita.
Su alcuni temi, tuttavia, non deve sfuggire che non si sia riusciti
a dare risposte condivise a nessuna questione bioetica realmente
essenziale e, secondo il prof. D’Agostino, nemmeno come
disciplina accademica, o più generalmente come mero ambito
interdisciplinare di riflessione, la bioetica ha acquisito negli
ultimi decenni quello statuto epistemologico unitario e
ragionevolmente consolidato che era da tutti ritenuto
auspicabile
4
.
La pratica dei trapianti ha registrato progressi enormi da quando
si è usciti, ormai da molti anni, dalla sua fase sperimentale .
La chirurgia dei trapianti, come afferma il Comitato Nazionale
di Bioetica nel documento “Donazioni d’organo a fini di
trapianto”, è definita come una sicura e insostituibile
opportunità terapeutica capace di risolvere positivamente
oggettive situazioni di pericolo e di danno per la vita o per la
validità individuale, non altrimenti e/o non altrettanto
efficacemente trattabili
5
.
3
G. COLOMBO, Professione teologo, Glossa, Milano, 1996, p. 23.
4
F. D’AGOSTINO, Prefazione a L. PALAZZANI in Introduzione alla biogiuridica, Giappichelli
editore, Torino, 2002.
5
COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA, documento “Donazioni d’organo a fini di trapianto”,
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dipartimento per l’informazione e l’editoria, Roma, 7 ottobre
1991, p. 7.
6
I trapianti sono una grande conquista della scienza a servizio
dell’uomo, e, di conseguenza, non sono pochi coloro che
sopravvivono grazie ad un trapianto. La medicina dei trapianti si
rivela uno strumento prezioso nel raggiungimento della prima
finalità dell’arte medica.
Secondo Giovanni Paolo II, tra i gesti che concorrono ad
alimentare un’autentica cultura della vita, “merita un particolare
apprezzamento, la donazione degli organi compiuta in forme
eticamente accettabili, per offrire una possibilità di salute, e
perfino di vita, a malati talvolta privi di speranza”
6
.
Tuttavia, come accade in ogni conquista umana, anche per ciò
che concerne questo settore della scienza medica, mentre offre
speranza di salute e di vita a tanti, non manca di presentare
alcuni aspetti critici; che devono essere analizzati alla luce di
un’attenta riflessione antropologica ed etica.
In questa materia, infatti, il criterio fondamentale di valutazione
risiede nella difesa e nella promozione del bene integrale della
persona umana, secondo la sua peculiare dignità.
A tal proposito vale la pena ricordare che ogni intervento
medico sulla persona è sottoposto a dei limiti che non si
riducono all’eventuale possibilità tecnica di realizzazione, ma
sono legati al rispetto della stessa natura umana intesa nel suo
significato integrale: “Ciò che è tecnicamente possibile, non è
per ciò stesso moralmente ammissibile”
7
.
6
GIOVANNI PAOLO II nel Discorso ai partecipanti al 18° Congresso Nazionale della Società dei
trapianti , agosto 2000, in Medicina e morale 50 (2000) , 757.
7
CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Donum vitae, 4.
7
CAP 1 “IL TRAPIANTO DI ORGANI COME
PROBLEMA BIOGIURIDICO”.
1.1. Che cosa è un trapianto di organi?
In biologia e in medicina si definisce trapianto il trasporto di
materiale cellulare o tessutale, vivo o morto, sia da una parte a
un’altra di un medesimo organismo vivente, sia da un individuo
a un altro.
Il trapianto può riguardare sia i tessuti sia gli organi.
Nel caso dell’uomo il trapianto o l’innesto è la sostituzione di un
organo (la cui funzionalità è irrimediabilmente compromessa)
mediante intervento chirurgico, con un organo sano prelevato da
un donatore; il quale può essere vivente o cadavere.
In conseguenza di un trapianto, tra tessuti innestati o organi
trapiantati, ed organismo vivente si realizzano i fenomeni vitali
della sopravvivenza, dell’adattamento e dell’attecchimento.
Esso si ha quando la maggior parte del tessuto oppure l’organo
trapiantato riescono a sopravvivere adattandosi all’organismo
ospite e partecipando in modo durevole alla sua vita.
Gli organi si definiscono come delle strutture organizzate
all’interno dell’organismo umano, le quali svolgono una o più
funzioni vitali determinate; mentre i tessuti sono un insieme di
cellule che contribuiscono ad esplicare una funzione specifica.
I trapianti d’organo attualmente eseguiti sono: rene, cuore,
fegato, polmone, cuore- polmone, pancreas, rene-pancreas.
Per ciò che riguarda specificamente il trapianto di tessuti si parla
più propriamente di impianti o inclusioni.
8
I più noti sono quello della cornea, che permette di superare il
grave problema della cecità, poi vi è quello del midollo osseo,
dei trapianti di pelle e dei tessuti vascolari
8
.
Esistono vari tipi di trapianti: il trapianto autoplastico, in cui
l’espianto e il reimpianto avvengono sulla stessa persona; essi
possono definirsi legittimati dal principio di totalità, per il quale
è possibile disporre di una parte del corpo per il bene integrale
dell’organismo; poi vi è il trapianto omoplastico in cui, cioè, il
prelievo è operato su individuo della stessa specie del ricettore.
Il prelievo degli organi nei trapianti omoplastici può avvenire da
donatore vivo o da cadavere.
Bisogna, però, avere la certezza di essere in presenza di un
cadavere, per evitare che sia il prelievo di organi a provocare o
anche solo anticipare la morte, infatti, è necessaria una diagnosi
di morte certa del donatore.
Perché una persona sia considerato cadavere è sufficiente
l’accertamento della morte cerebrale del donatore, che consiste
nella “cessazione irreversibile di ogni funzione cerebrale”.
Quando la morte cerebrale totale è constatata con certezza, cioè
dopo le dovute verifiche, è lecito procedere al prelievo degli
organi, come anche surrogare artificialmente delle funzioni
organiche per conservare vitali gli organi in vista di un
trapianto
9
.
Esistono poi, anche i trapianti eterologi, cioè effettuati con
organi d’individuo di specie diversa dal ricevente, tra cui da
annoverare sono i trapianti con organi artificiali, la cui liceità è
8
M. ARAMINI, S. DI NAUTA, op. cit. , pp. 18- 20.
9
PONTIFICIA ACCADEMIA DELLE SCIENZE, Dichiarazione circa il prolungamento artificiale della
vita e la determinazione esatta del momento della morte, 21 ottobre 1985, n. 1-3.
9
condizionata dall’effettivo beneficio per la persona e il rispetto
per la sua dignità.
L’intervento medico nei trapianti è “inseparabile da un atto
umano di donazione”
10
, infatti in vita o in morte, la persona da
cui si effettua il prelievo deve potersi riconoscere come un
donatore, come un soggetto ,cioè, che consente liberamente al
prelievo.
Il trapianto, quindi presuppone una decisione anteriore , libera e
consapevole da parte del donatore o di qualcuno che
legittimamente lo rappresenti, di solito i parenti più stretti.
10
GIOVANNI PAOLO II, nel Discorso ai Partecipanti al Primo Congresso Internazionale sui trapianti
di organi, 20 giugno 1991, in Insegnamenti di Giovanni Paolo II XVI/1(1991) 1711, n . 3, Libreria
editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1991.
10
1.2. I trapianti di organi e le loro problematiche filosofico-
giuridiche.
Tutta l’attività medica concernente il prelievo di tessuti e di
organi, così come pure l’innesto, è disciplinata da norme di
legge.
La medicina dei trapianti deve, quindi, affrontare una serie di
problemi di ordine medico-legale, ma anche etico – filosofico.
I Codici che si sono succeduti nel nostro Paese, vietavano
qualsiasi attentato all’integrità della persona sia vivente, che
nello stato di cadavere
11
.
All’art. 5 del c.c. , infatti, si legge: “ Gli atti di disposizione del
proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione
permanente dell’integrità fisica, o quando siano contrari
all’ordine pubblico o al buon costume”.
Pur se collocato in un contesto normativo di tipo privatistico,
l’art. 5 del c.c. , è considerato espressione di un principio
generale dell’ordinamento avente, dunque, valore di norma
imperativa inderogabile.
La norma contenuta in tale articolo esprime una concezione
fortemente materialistica del legislatore del 1942: l’integrità
fisica era un valore di cui la legge si disinteressava, fino a
quando non si verificava un illecito di lesione, la cosiddetta
“iniuria corpore corporis illata”, di romanistica memoria.
Il corpo umano era considerato una “res”, un tutto in quanto
tale, un insieme di parti distinte ma unite, comunque sempre
guardate da un punto di vista materialistico. Tale prospettiva si
11
M. ARAMINI, S. DI NAUTA, op. cit. , p. 51.
11
può rifare alle teorie ecocentriche e cosmocentriche che
pongono al centro della morale o del diritto la vita intesa in
senso olistico, oppure alle teorie biocentriche, che allargano la
sfera etica e giuridica alla “natura-in-vita”.
Le conseguenze applicative di tali etiche mostrano un
atteggiamento sfavorevole a qualsiasi intervento umano; esse si
sono pronunciate soprattutto a difesa della natura umana contro
le alterazioni e le manipolazioni tecniche e scientifiche,
considerate come causa di danneggiamento e detrimento per il
sistema inteso come un Tutto
12
.
Successivamente, l’individuazione e l’affermazione del
principio personalistico del rispetto della libertà individuale
hanno comportato una diversa considerazione dell’uomo come
persona, cioè come valore, e non come cosa materiale, dotato,
pertanto, di piena autodeterminazione.
Tale principio può essere inquadrato nel personalismo
ontologico, che difende su basi filosofiche la necessità di un
riconoscimento della rilevanza morale e giuridica a tutti gli
uomini
13
.
A questa conquista di civiltà giuridica, fanno da péndant tutte le
scoperte in campo biologico, superando l’idea dell’etica medica
tradizionale, che concepiva l’intervento chirurgico solo come
atto a favore di colui che lo affrontava, e giustificato solo a
motivo del beneficio previsto per la sua salute.
12
L. PALAZZANI, Il dibattito bioetico tra antropocentrismo e biocentrismo, in L. MARINI, C.M.
DACLON ( a cura di), Per un rinnovato sapere delle scienze ambientali, scienza ed etica per l’ambiente
nel terzo millennio, FRANCO ANGELI , Milano, 2005, da pp. 90 a 93.
13
E. SGRECCIA, Manuale di bioetica, Vol. 1, Fondamenti di etica biomedica, Vita e pensiero, Milano,
2000, p. 423.
12
Una mutilazione di una parte dell’organismo era consentita solo
per il bene totale dell’individuo.
Per quanto riguarda l’ambito penale, l’art. 413 del c.p. sancisce
l’illiceità dell’uso illegittimo di cadavere, come il dissezionarlo
o utilizzarne parte a scopi scientifici o didattici.
Per quanto riguarda il nostro Paese, le principali norme in
materia di trapianti e donazioni di organi sono:
- la legge del 3 aprile 1957, n°235, la quale autorizza il prelievo
da cadavere, delle cornee e dl bulbo oculare, se il soggetto ne ha
data autorizzazione.
La legge è stata successivamente aggiornata dal D.P.R. del
20/01/61, che ha esteso la possibilità di prelievo ad altre parti di
cadavere;
-la legge 26 giugno del 1967 n°458 “Modalità di trapianto di
rene tra viventi”, che introduce la liceità del prelievo da
vivente a scopo terapeutico, limitandolo solo al rene e
stabilendo rigidamente la gratuità dell’atto di cessione del rene (
art. 6).
La legge si colloca in una logica concessiva ed autorizzativa in
quanto costituisce una deroga all’art. 5 del codice civile
14
;
- la legge del 2 aprile 1968, n°519 permette il prelievo di parti
di cadavere a scopo di trapianto durante il corso dell’autopsia,
tranne che in presenza di un rifiuto espresso in vita dal defunto.
Le sedi del prelievo sono ampliate, quindi non solo le sedi
universitarie, ma anche gli ospedali civili e militari, gli istituti di
cura privati e gli obitori sono considerati idonei a consentire tale
tipo di operazioni;
14
F. MANTOVANI, Trapianti, in Novissimo Digesto italiano, appendice VIII, Utet, Torino, 1997.