2
1.1. LA POLITICA RETRIBUTIVA
Oggi la retribuzione gioca un ruolo fondamentale nei contesti
aziendali ed in generale nell’ ambito di tutti i rapporti di lavoro.
Essa infatti e’ lo strumento principale per l ‘impostazione di
strategie di impresa, per la risoluzione di problemi organizzativi
e produttivi, per ottenere un’organizzazione in sintonia col
mercato esterno
1
.
Tra l'altro in un’epoca di incertezze e di turbolenze nei mercati
e di forte concorrenza internazionale, la politica retributiva non
si può considerare soltanto un’ importante “componente”per la
competitivita’ aziendale, ma più in generale diventa oggi uno
strumento fondamentale, in un più ampio contesto nazionale,
per la risoluzione di problemi politico sociali legati all’
occupazione e alla crescita di produttività dell’ intero Paese, e
alla dinamica dei costi del lavoro
2
.
1
Vedi MINERVINI, Gli incentivi retributivi, in Il Diritto del lavoro, sett-
ott/1993, p.438.
2
Vedi PERSIANI, I nuovi problemi della retribuzione, Cedam-Milani, Padova,
p.58.
3
Nell’ ambito prettamente aziendale, la politica retributiva e’ una
strategia per attirare, trattenere e motivare i lavoratori e si basa
su un tre parametri
3
.
Il primo parametro e’ quell’ insieme di strumenti e decisioni,
che riguarda la scelta del livello retributivo che l’impresa decide
di corrispondere ai propri dipendenti. Si stabilisce attraverso la
capacità retributiva dell’ impresa, l’andamento del mercato del
lavoro e soprattutto attraverso la contrattazione collettiva, che
delimita un livello al di sotto del quale l’impresa non può
scendere.
Il secondo parametro consiste nell’ individuare la struttura
retributiva, ossia varie classi retributive in corrispondenza dei
diversi livelli/categorie di inquadramento (qualifiche), e delle
diverse posizioni di lavoro; sebbene svariati siano i sistemi di
classificazione retributiva
4
, da anni ormai si è definitivamente
3
Vedi COSTA, Remunerazione variabile, incentivazione e politiche retributive, in
D.R.I., n.18/1998, p.276
4
La classificazione può basarsi su tre elementi:
a) sull’ oggetto della prestazione, vale a dire sulla mansione effettivamente
svolta: si retribuisce il posto di lavoro indipendentemente da chi lo copre
(job evaluation);
b) sul soggetto della prestazione,in questo caso si retribuisce il lavoratore
in base alle sue abilità e potenzialità (skill evaluation );
c) classificazione basata su sistemi misti che prendono in considerazione
entrambi gli elementi;
in COSTA, Remunerazione variabile, incentivazione e politiche retributive , in
D.R.I., n.18/1998., p. 279.
4
imposto nella contrattazione nazionale il criterio
dell’inquadramento unico: tutti i dipendenti , a parità di livello o
di categoria ( definiti in vario modo a seconda del settore di
appartenenza ), godono dello stesso trattamento retributivo
minimo, indipendentemente dalla qualifica giuridica ( operaio,
impiegato…) o contrattuale ( intermedio, funzionario…) loro
attrìbuita
5
. L’unico parametro per la definizione
dell’inquadramento è il riferimento alle mansioni effettivamente
svolte. Ogni classe e’ definita da un minimo e un massimo
retributivo, e si ha la possibilità di passare da un punto a un
altro della stessa classe e da una classe retributiva a un'altra.
Questi primi due parametri costituiscono quello che viene
comunemente definito “stipendio base”o “trattamento
fondamentale”.
Ma il trattamento economico del prestatore di lavoro e’
costituito anche da ulteriori erogazioni, che integrano la paga
base, stabiliti attraverso la contrattazione collettiva di categoria
o aziendale, o a mezzo di patti individuali
6
.
5
Quindi per stabilire l inquadramento e la relativa classe retributiva,
occorre verificare prima la mansione svolta, poi le voci riportate nelle
tabelle del Ccnl di riferimento per il settore di appartenenza. Vedi
MALANDRINI, Sistemi di incentivazione retributiva individuale, in Diritto e
Pratica del Lavoro, n. 39/2004.
6
Vedi SCOGNAMIGLIO, Manuale di diritto del lavoro, Jovene, Napoli
p.230.
5
Questi emolumenti integrativi costituiscono il terzo parametro,
definito dinamica retributiva, che rappresenta l’aspetto
maggiormente strategico della politica salariale.
Attraverso l’utilizzo di una retribuzione dinamica, infatti, si
possono correggere gli altri parametri salariali in relazione
all’andamento del mercato del lavoro, gestire la vita
professionale del lavoratore , quindi la sua carriera; tali
erogazioni integrative sono soprattutto lo strumento con cui
maggiormente si perseguono gli obiettivi aziendali facendo leva
sull’aspetto motivazionale e incentivante del prestatore di
lavoro
7
.
1.2. GLI INCENTIVI RETRIBUTIVI
Nell’ambito della politica salariale possiamo considerare gli
incentivi come l’effettivo strumento di attuazione e di
realizzazione della dinamica retributiva.
Gli incentivi sono quell’elemento accessorio della retribuzione,
integrativo del trattamento fondamentale, che concede al
7
Vedi COSTA, Remunerazione Variabile, incentivazione e politiche retributive, in
D.R.I., n.18/1998.
6
prestatore di lavoro condizioni di trattamento economico più
favorevoli, al verificarsi di determinate condizioni
8
.
La funzione principale e’ perseguire gli obiettivi aziendali di
aumento della produttività e di contenimento dei costi di
lavoro, sollecitando un livello qualitativamente e
quantitativamente più elevato della prestazione, in conseguenza
di un’ incentivazione retributiva
9
.
Il principio ordinatore dunque e’ il nesso tra aumento di
produttività - aumento della retribuzione
10
, e fondamentale
importanza assume in questo nesso l’ aspetto motivazionale
del dipendente.
Non bisogna pensare che i sistemi incentivanti siano diretti solo
ad incrementare il salario, in funzione del maggiore sforzo
produttivo del lavoratore, o a generalizzare determinati
standard di produttività; essi sono stabiliti anche con l’intento
di realizzare un’integrazione ottimale della singola prestazione
nel collettivo
11
.
8
Vedi SCOGNAMIGLIO, Manuale di diritto del lavoro, Jovene, Napoli.,
p.230.
9
Vedi COSTA, Remunerazione variabile, incentivazione e politiche retributive, in
D.R.I., n.18/1998.
10
Vedi AGENO, La retribuzione nel pubblico impiego , in Percorsi
giurisprudenziali nel diritto del lavoro, Giappichelli, 2004.
11
Vedi ZOPPOLI, Retribuzione incentivante e rapporti di lavoro, Giuffrè,
Milano, 1994,p.10.
7
Nella ricerca dell’efficienza produttiva non si può prescindere
dalla componente umana. Le grandi imprese sono sempre più
orientate verso la valorizzazione delle risorse umane disponibili,
adottando una strategia di impresa che incentivi la
professionalità, la capacità di apprendimento, e che gratifichi gli
sforzi compiuti, attraverso un’opportuna regolamentazione
della retribuzione, che costituisce inevitabilmente una leva
motivazionale
12
.
Molti studiosi ritengono infatti, che il semplice aumento della
retribuzione non basti da solo a migliorare la prestazione del
dipendente e la situazione produttiva dell’ impresa: occorre
motivare il lavoratore promovendo l’identificazione negli
obiettivi aziendali, la condivisione dei valori e degli interessi
dell’ impresa, l’integrazione nel proprio ruolo
13
.
Gli incentivi retributivi quindi, non sono un semplice “aumento
della retribuzione”, ma costituiscono quella componente della
politica salariale finalizzata a regolare il comportamento
lavorativo all’interno dell’organizzazione aziendale, a qualificare
12
Vedi MALANDRINI, I sistemi di incentivazione retributiva individuale, in
Diritto e Pratica del Lavoro, n. 39/2004.
13
Vedi MINERVINI, Gli incentivi retributivi, in Il Diritto del lavoro, sett-
ott/1993 , p.437. Vedi anche COSTA, Remunerazione variabile,incentivazione e
politiche retributive, cit., p.281 ”…il contenuto principale del rapporto di
lavoro più che una posizione, una prestazione o un risultato riguarda l
appartenenza a una organizzazione e l accettazione dei suoi scopi e della
sua autorità”.
8
la prestazione e a promuovere un maggior impegno: sono
strumenti che combinano aspetti economici (i risultati che
l’impresa deve raggiungere )e aspetti motivazionali (la reattivita’
del lavoratore di fronte a tali obiettivi)
14
.
L’incentivo agisce da stimolo fornendo sia compensi estrinseci
sotto forma di retribuzione, sia compensi intrinseci attraverso il
riconoscimento degli sforzi compiuti e dei risultati raggiunti.
In tal modo, aumentando il senso di responsabilità e di
appartenenza del dipendente, si cerca di stimolare la
motivazione individuale e di promuovere il miglioramento nelle
performance dei lavoratori, al fine di fronteggiare la
concorrenza e l’esigenza delle imprese di rimanere sempre
competitive, e più in generale, anche con lo scopo di far fronte
a problemi produttivi ed organizzativi in tutti gli ambiti
lavorativi
15
.
Gli incentivi retributivi possono essere collettivi o di gruppo, e
quindi erogati per la generalità dei dipendenti dell’azienda o di
un settore di essa, se previsti da una contrattazione collettiva, o
14
Vedi ancora COSTA, Remunerazione variabile, incentivazione e politiche
retributive, in D.R.I, n.18/1998, p.283.
15
Vedi pubblicazione dell’ OCSE, Le politiche sugli incentivi retributivi correlati
ai risultati per i dipendenti statali, in www.oecd.org.
9
essere individuali se stabiliti da patti individuali tra datore di
lavoro e singolo dipendente
16
.
Inoltre possono essere classificati in base alla variabilità, per cui
avremo incentivi variabili e reversibili che danno luogo a
modificazioni non definitive della retribuzione, e incentivi fissi
che hanno carattere stabile e definitivo
17
.
1.3. LE TRADIZIONALI FORME DI
INCENTIVAZIONE RETRIBUTIVA: IL COTTIMO,
LA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI, LA
RETRIBUZIONE IN NATURA E I FRINGE
BENEFIT.
Storicamente si e’ assistito ad una evoluzione delle tipologie di
incentivo.
Le prime forme conosciute sono state la retribuzione a tempo
e a cottimo. Da sempre applicate nei rapporti di lavoro ,sono
state però disciplinate per la prima volta nel 1937, in seguito ad
un accordo interconfederale, che ne ha stabilito la
16
Vedi MINERVINI, Gli incentivi retributivi, in Il Diritto del lavoro, sett-
ott/1993., p.455.
10
regolamentazione, estesa poi a tutto il sistema industriale e
recepita dagli art 2099
18
,2100
19
e 2101
20
del Codice Civile.
La retribuzione a cottimo e’ la forma più tradizionale di
incentivazione variabile e a differenza di quella a tempo e’
legata al risultato del lavoro e non alla durata della prestazione.
Il cottimo si e’ affermato durante la rivoluzione industriale, in
alternativa al salario a tempo, ma ha conosciuto maggior
17
Vedi COSTA, Remunerazione variabile, incentivazione e politiche retributive, in
D.R.I., n.18/1998, p.285.
18
L’art 2099, comma 1 del Codice Civile recita:”la retribuzione del
prestatore di lavoro può essere stabilita a tempo o a cottimo e deve essere
corrisposta (nella misura determinata dalle norme corporative) con le
modalità e nei termini in uso nel luogo in cui il lavoro viene eseguito.
19
L’art 2100 del Cod.Civ. stabilisce:”il prestatore di lavoro deve essere
retribuito secondo il sistema del cottimo quando, in conseguenza
dell’organizzazione del lavoro, è vincolato all’osservanza di un
determinato ritmo produttivo, o quando la valutazione della sua
prestazione è fatta in base al risultato delle misurazioni dei tempi di
lavorazione.
20
L’art 2101 del Cod Civ recita: “ le norme corporative possono stabilire
che le tariffe di cottimo non divengano definitive se non dopo un periodo
di esperimento.
Le tariffe possono essere sostituite o modificate soltanto se intervengono
mutamenti nelle condizioni di esecuzione del lavoro, e in ragione degli
stessi.
L’imprenditore deve comunicare preventivamente ai prestatori di lavoro i
dati riguardanti gli elementi costitutivi della tariffa di cottimo, le
lavorazioni da eseguirsi e il relativo compenso unitario. Deve altresì